ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
ARTICOLI
I professionisti devono cambiare (De Lorenzis e Bergamini)
Il nuovo imponibile/2 (Scano)
L’Irap e il personale agevolato (Ussi e Interlandi)
Due definizioni di sas artigiana (Giorgiutti)
Fiscalizzazione anche per i cfl (Milocco)
Il 730 telematico
a pag. 33
a pag. 36
a pag. 41
a pag. 42
a pag. 44
terza di copertina
RUBRICHE
WEEK WORK (Studio associato Paoli)
FISCO IN PILLOLE (Iva in agricoltura, condono edilizio, servizi di cassa)
STORIE DI LAVORO (Paoli)
VITASSOCIATIVA (Chieti e Treviso)
Convegni
(v. n. scorso)
◗ il 21 gennaio a Modena
(a pag. 40)
◗ il 26 gennaio a Tolentino
(a pag. 41)
◗ il 30 gennaio a Rimini
a pag. 46
a pag. 48
a pag. 43
butivo. Nei prossimi numeri saremo più
esaurienti.
IMPORTANTI
◗ il 20 gennaio a Firenze
◗ il 26 gennaio a Erba
a pag. 45
(v. n. scorso)
(3ª di copertina)
❑ Per la prima volta l’Associazione degli
❑ Il 28 febbraio, alle ore 9, incontro con i
ispettori di vigilanza (Aniv) e l’Associazione dei consulenti del lavoro (Ancl)
concordano un’iniziativa comune e affrontano insieme una problematica
specifica in materia di lavoro.
Il 9 febbraio, infatti, presso il Jolly Hotel
di Bologna stanno organizzando un
convegno sul tema dell’impatto sociale
e tecnico del nuovo imponibile contri-
Presidenti provinciali Ancl e relativi dirigenti, presso la sala Congressi dell’Enpacl, e alle ore 15 con i Presidenti
regionali, presso la sede Ancl di Roma
per discutere sul Congresso straordinario per la modifica dello Statuto.
❑ Ricordati di rinnovare la quota associa-
ANCL – ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI
SETTIMANALE – ANNO XXXIX
N. 3 DEL 17 GENNAIO 1998
tiva Ancl per il 1998.
Il PresidentAncl risponde all’amaro sfogo di un “vecchio” collega
I professionisti devono cambiare
C
aro collega, non posso
dire di condividere molte cose fra quelle che hai
scritto nella tua lettera (v. pagine
seguenti); ritengo tuttavia che tu
abbia scritto con il cuore in mano
e con grande passione. Per questo
motivo sento il dovere di risponderti in maniera altrettanto franca
ed appassionata.
Personalmente non mi sento e
non sono un mega presidente, non
ho un mega ufficio, né un mega
vice-presidente, né mega segretari e neppure mega consiglieri;
sono un collega, circondato da
colleghi volenterosi che dedicano
parte del loro tempo e delle loro
energie per il bene comune, senza
percepire gettoni di presenza,
spesso senza percepire neanche il
rimborso delle spese vive.
Nella tua lettera hai citato la
manifestazione di protesta organizzata per il giorno 17 aprile
1997: posso chiederti dove eri quel
giorno? Perché non hai partecipato
ad una manifestazione che doveva
essere una sorta di prova generale,
preludio a più incisive azioni di
protesta? Perché, come tanti altri,
hai trovato più comodo mandare
due righe, rispondere al questionario, evitando di intervenire in prima persona? Potresti rispondere
che la tua parte l’hai già sostenuta
in passato, che sei ormai prossimo
alla pensione e che adesso tocca a
noi più giovani agire in difesa della
categoria. Accetto l’obiezione ma
pongo alcune domande: dove erano i tuoi figli? perché non partecipano alle azioni di lotta intraprese
dal sindacato?
Dove sono i 17.000 colleghi
che dovrebbero scattare come un
sol uomo quando solo 250 hanno
sostenuto la minima fatica di compilare il questionario sulle forme
di protesta? Che forme di protesta
possiamo mai adottare se la sola
idea di dare disdetta ai protocolli
di intesa con Inps ed Inail suscita
timori, distinguo e dissociazione
da parte di molti? Quali battaglie
potremo mai sostenere quando, a
fronte della richiesta di far pubblicare un semplice articolo di protesta in contemporanea su tutti i
giornali nazionali, hanno risposto
soltanto 10 Unioni Provinciali?
Come possiamo rappresentare le
nostre legittime istanze se, in occasione della manifestazione del
16 ottobre ’97, presente e disposto
ad ascoltarci il Ministro del lavoro, eravamo 50 in tutto?
Su una cosa devo darti ragione:
forse i consulenti del lavoro si
sono imborghesiti, probabilmente, malgrado tutto, stanno troppo
bene ed hanno perso quello spirito
battagliero che animava i loro padri: non mi piace, ritengo di essere
fra quelli che tale spirito non hanno perso e mi impegno al massimo
per trasmetterlo agli altri, ma più
di questo non posso fare. Condivido in modo assoluto quanto ha
scritto Fabrizio Marti, già Consigliere Nazionale dell’Ancl e dell’Ordine ed ora Presidente della
mia Unione Provinciale, in una
recente comunicazione agli iscritti: “è necessario che in tutti maturi
la consapevolezza che la crescita
e la difesa della nostra professione non possono essere affidate
solo all’impegno ed al sacrificio
dei nostri rappresentanti nazionali, ma ogni consulente deve essere attento ai problemi della ca-
n. 3 del 17.1.98
tegoria e fornire il proprio contributo per la soluzione degli stessi”.
Una volta mandavate i telegrammi oppure organizzavate
pullman o aerei per andare a Roma
a far sentire la nostra voce: oggi
non serve più perché il Ministero,
prima di approvare nuove leggi o
modifiche, ci chiede gentilmente
cosa ne pensiamo, salvo poi ignorare il nostro parere.
Questo è successo anche in
occasione del varo dei nuovi provvedimenti che anticipano le scadenze. Il nostro Consiglio Nazionale dell’Ordine è stato interpellato ed ha fornito al Ministero le
osservazioni che ti allego in copia
(omissis – n.d.r.), raccomandando
motivatamente, fra le altre cose, di
non anticipare le scadenze; a questo punto sarebbe sacrosanto protestare, tenendo però ben presente
che per ognuno di noi che si dichiarerà non più in grado di rispettare le nuove scadenze ci sono 10,
100, 1.000 nuovi soggetti disposti
a prendere il nostro posto senza
problemi.
Soggetti che pesano più di noi,
politicamente, economicamente e
socialmente: questo non significa
che dobbiamo supinamente accettare tutto ma che la nostra azione
non può essere di semplice rigetto
di ogni novità e che la nostra protesta non sempre può essere quella
semplice e diretta che si realizzava 20 o 30 anni or sono.
Occorre distinguere i cambiamenti ineluttabili, che non possiamo contrastare ma rispetto ai quali
dobbiamo essere propositivi, così
da influenzarne l’evoluzione, senza subirla passivamente, dai cam(segue a pag. 35)
33
C’era una volta la professione del consulente del lavoro
Sono Mario Bergamini, cdl di Treviso.
Premesso che mi è stata rilasciata
l’autorizzazione dall’Ispettorato del lavoro
di Venezia il 15 dicembre 1955 per la
tenuta dei libri paga e matricola e già nel
maggio 1956 ho partecipato con altri colleghi alla fondazione della “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI IN MATERIA DI LAVORO E
PREVIDENZA SOCIALE”, Unione Provinciale d
Treviso, associazione voluta dal compianto e indimenticabile Aldo Balzi di Milano.
Sono rimasto nel direttivo della Associazione Provinciale fino al 1964.
Con l’istituzione dell’Albo consulenti
del lavoro, L. 1081 del 12.10.64, diventai
segretario fino al 1970. Dal 1970 al 1991 fui
Presidente dell’Ordine dei cdl di Treviso.
Mi ritirai da Presidente dopo 21 anni e
diventai consigliere fino al 1996 poi lasciai
definitivamente, rimanendo sempre vicino
all’Ancl e all’Ordine.
Con i colleghi del Nazionale, Regionale e Provinciale dell’Ancl e dell’Ordine, ho
sempre battagliato per ottenere con la L.
1081/64 l’Albo dei consulenti, con la L.
1100/71 l’Ente di previdenza, con la L. 12/
79 l’ordinamento della professione.
A quei tempi, con i Consigli Nazionali
tempestivi, tutte le Province ed i consulenti
scattavano per ottenere o per contestare
quello che non andava bene.
Si noleggiavano aerei per Roma, pullman per Brescia, si era uniti e tutti difendevano la categoria.
Per ottenere l’Albo, un aereo strapieno
di cdl del Veneto partì da Venezia per
Roma per partecipare alla manifestazione
organizzata dal Nazionale.
Molti anni fa l’Inps ed il Ministero del
lavoro volevano anticipare le scadenze dei
versamenti contributivi al 10 di ogni mese.
Il direttivo Nazionale, con tempestività
(Presidente dell’Ordine era Baresi), aveva
invitato tutti i consulenti ad inviare telegrammi all’Inps ed al Ministero protestando contro la scadenza del 10, poiché era assurda
ed impossibile da rispettare, perché non
lasciava i tempi tecnici necessari alle società di software per l’adeguamento dei programmi in seguito alle continue variazioni
previdenziali e fiscali, che non arrivavano e
tutt’ora non arrivano in tempo utile.
Si chiedeva che la scadenza fosse
portata al 25 di ogni mese.
Con un’assemblea straordinaria a Brescia, per contestare questa imposizione,
Treviso partecipò con un pullman stracolmo di colleghi.
A Brescia eravamo in duemila e venimmo a sapere dal Ministro e dal Direttore
34
generale dell’Inps, mi pare Biondi, che i
telegrammi li portavano con le valigie.
Ottenemmo la data di scadenza al 20 di
ogni mese.
Dal 1° gennaio ’98 detta data verrà anticipata al 15 per la globalità dei versamenti
unificati e per la semplificazione, dicono
loro!!!
Quale semplificazione, come farà
un’azienda a versare il tutto entro il 15 di
ogni mese? Inps, Irpef, Iva, Inail, acconti,
saldi per le denunce dei redditi, ecc.: come
faremo noi ad elaborare i cedolini, i contributi e l’Irpef se una variazione viene comunicata il 10 del mese?
Dov’è una drastica azione di protesta
della categoria unita alle altre, ragionieri e
commercialisti. Dov’è l’ordine di mandare
17.000 telegrammi a chi di dovere? Quasi
nulla è stato fatto e questo denota che i
vertici sonnecchiano.
Dove sono i battaglieri colleghi che tutelavano veramente la professione e guai a
chi toccava i consulenti del lavoro?
Tanti, purtroppo tanti se ne sono andati,
come l’indimenticabile Cesare Orsini e molti altri; però c’è ancora Giuseppe Innocenti,
l’antagonista di Orsini e battagliero, Gardoni, Baresi, Cristiano, Miceli, Maselli, Bottaro, Salsotto, Travers, Florio, Pesenato, Paoli, Rigato, Viotto, Romani e tanti altri ancora che a memoria non ricordo. Ed i nuovi
cosa fanno? Sì, qualche protesta nei giornali, ma nulla di più.
Stiamo calando tutto!!! Forse i nostri
mega presidenti “alla Fantozzi” sono tra le
nuvole azzurre, nei mega uffici presidenziali,
attorniati dai mega vice-presidenti, mega segretari e mega consiglieri??? Forse dall’alto
di questi mega palazzi guardano in basso i
consulenti con commiserazione. Colleghi,
noi siamo qui!!! Abbiamo fatto quello che
abbiamo potuto!
No … no … e no!!! Ultimamente non è
stato fatto proprio un bel niente per la categoria, nessun ordine perentorio di protesta
è arrivato alla base di mobilitare l’intera
categoria seriamente, con telegrammi o
con partecipazione in massa a Roma o con
altre energiche proteste, in estremo anche
il blocco dei versamenti.
L’Ancl Nazionale, nella “1081” n. 17 del
26.4.97, ci manda il questionario “Forme di
protesta da adottare a difesa della nostra
professione”, alla Beppe Grillo. Ho risposto
sì a tutto ed aggiunto altre forme di protesta.
Non ho saputo più nulla.
Ma porca miseria!!! La forma di protesta
per questo o quest’altro è di mandare 17.000
telegrammi a chi di dovere, assemblee ge-
n. 3 del 17.1.98
nerali straordinarie provinciali, regionali, nazionali e tutti devono partecipare! Ne va di
mezzo la nostra professione! Non vedete
che chi non protesta non ottiene nulla! Dobbiamo scendere in piazza come gli altri.
Tutti ce l’hanno messo a “palazzo” e
siamo stati a guardare.
I sindacati, con la L. 608 del 28.11.96,
comma 6, possono anche loro mettere le
mani nei libri matricola e assunzioni, come
inizio per poi poter sfondare su tutto.
Ho fatto notare il pericolo in sede provinciale Ancl e Ordine, mi hanno risposto di
non preoccuparmi che non succede niente.
Da “IL SOLE 24 ORE” del 14 luglio ’97
leggo: “il Patronato super-consulente. Nuovi servizi a pagamento per soggetti pubblici
e privati. Possibilità per tutte le Associazioni
di amministrare il personale delle aziende”.
Dichiarazione unica, accorpamento dei
versamenti al 15 di ogni mese. Ma siamo
pazzi!!! Con tutti gli adempimenti che aumentano ogni giorno, con le variazioni o i
decreti che arrivano all’ultimo momento,
come faranno gli studi a rispettare i termini?
O dovremmo accollarci spese di personale,
elaboratori e terminali in più per 10 giorni al
mese con enormi costi?
Vi sarete resi conto di quanti sono i
giorni lavorativi dal 24 dicembre 1997 al 7
gennaio 1998, escludendo le festività, i sabati e le domeniche? Su 15 giorni vi sono
solo 5 giorni lavorativi e se includiamo i ponti
spariscono anche quelli.
Alcune aziende chiudono il 20 dicembre e aprono il 12 gennaio ’98, su 22 giorni
i lavorativi completi sono 9.
I nostri studi dovrebbero in 5 giorni più 2
(8 e 9 gennaio) predisporre tutto in maniera
che le aziende possano pagare e registrare
le retribuzioni entro il 12 per poi, con i versamenti unificati, versare il tutto entro il 15
gennaio ’98, se decorreranno da tale data.
Comunque questa situazione la troveremo il prossimo fine anno ’98 e per un
motivo o per l’altro tutti i mesi.
È solo pazzesco, neanche il minimo di
tempo tecnico ci viene concesso.
I nostri studi lavoreranno sabato, domenica, Natale, Capodanno ed Epifania, giorno e notte compresi, alla faccia dei nostri
governanti.
Per protesta tutti dovrebbero effettuare i versamenti il 20, come prima,
perché almeno devono esserci concessi
i tempi tecnici per poter lavorare umanamente, tutti i santi mesi. Questa è intanto
una azione da intraprendere subito.
Mi volete spiegare chi provvederà a fare
➦
(segue da pag. 33)
biamenti che possiamo contrastare. Anche in quest’ultimo caso la
migliore azione possibile non è
quasi mai quella barricadera ma
quella volta alla ricerca di alleanze e strategie che, se anche suscitano minor entusiasmo, garantiscono il miglior risultato.
Per quanto riguarda l’anticipo
delle scadenze, per esempio, non
mancheremo di protestare ma
stiamo cercando di farlo coinvolgendo nella protesta le altre professioni, la Consilp e perfino i
sindacati dei lavoratori.
L’Inaz paghe elabora le paghe?
Per adesso lo ha solo annunciato
ed ha ricevuto una denuncia per
pubblicità ingannevole dal Presidente dell’Ordine di Roma, che è
stato il più svelto ad agire: personalmente ho scritto quello che
pensavo sulla “1081”, adoperandomi nella ricerca di soluzioni
concrete a supporto dei colleghi
interessati ad abbandonare l’Inaz;
in cambio ho fin qui ricevuto una
denunzia di boicottaggio da parte
della suddetta società. Molti col-
(segue da pag. 34)
il versamento e il deposito unico del modello? Il consulente, il ragioniere, il commercialista per conto dell’azienda o l’azienda stessa? Oppure i Caaf, visto che da gennaio ’98
saranno loro che compileranno il mod. 770?
L’Inaz paghe si mette a elaborare le
paghe a L. 4.000 a cedolino, altrettando può
fare l’Ipsoa, Indicitalia, qualsiasi centro di
elaborazione dati o società di software.
I nostri Consigli Nazionali, Regionali,
Provinciali cosa hanno fatto per tutelare la
categoria da questo sconquassamento?
Cosa è stato fatto contro o per attenuare i
colpi dell’Antitrust? Niente, nessun tentativo di rivolta, siamo tutti in attesa. Come gli
struzzi mettiamo la testa sotto la sabbia.
Se questi fatti fossero successi 15/20
anni fa, i cdl avrebbero rivoltato l’Italia come
una pelle di leone, avrebbero messo in crisi
gli Enti previdenziali e i Ministeri e avrebbero certamente ottenuto le giuste e sacrosante rivendicazioni.
Siamo giunti al paradosso che tutte le
leghi mi hanno scritto irritati dal
comportamento della Inaz paghe
e, soprattutto, dalla lettera che
detta società si è permessa di inviare a tutti i consulenti del lavoro,
ma anche in questa occasione
qualche collega, forse per paura,
ha preso le distanze.
Cosa possiamo fare contro o
per attenuare i colpi dell’Antitrust? Tu dici che non è stato fatto
niente, ignorando i moltissimi articoli e le interviste rilasciate a più
riprese dai rappresentanti della categoria e pubblicate da “ITALIA
OGGI”, “IL SOLE” e dalla stessa
“1081”, e non prendendo in considerazione i moltissimi interventi
sul tema ascoltati all’ultimo Congresso Nazionale di categoria. Gli
attacchi dell’Antitrust, magra consolazione, riguardano tutte le professioni, non solo la nostra, e cercheremo in tutti i modi di sventarli,
insieme alle altre professioni.
La laurea e la riforma della L.
12/79, che tu annoveri fra le iniziative inutili, sono invece rivolte
anche a contrastare l’Antitrust; la
certificazione di qualità e l’ingresso in Europa sono passaggi
nostre conquiste vengono annullate e tutti
possono fare i consulenti del lavoro e forse
lo farà anche qualche consulente, se ancora esisterà.
Stiamo correndo dietro alla laurea, alla
modifica della L. n. 12 del 1979, alla TeleConsul, alla Sicureco, a tutto, cose anche
anche utili, fuorché alla difesa della categoria. Ma cosa ci importa di andare in Europa
con la laurea, della modifica della L. n. 12,
della TeleConsul, se fra qualche anno diremo: “C’era una volta la professione del
consulente del lavoro!!!”.
Se non vedrò un immediato ripensamento di tutti i vertici nazionali, regionali e
provinciali e una drastica ed immediata
azione di protesta per salvare quel poco che
ci resta da salvare, anche con urgenti assemblee straordinarie sull’argomento, il
sottoscritto annuncia che con la fine dell’anno 1998 si cancellerà dall’Ancl, dopo 43
anni d’iscrizione, insieme anche al figlio, per
mancanza di tutela verso gli iscritti.
Visto e considerato che tutti possono
elaborare le paghe ed esercitare la profes-
n. 3 del 17.1.98
indispensabili per salvare la nostra professione, così come la ricerca di nuovi ambiti di specializzazione, per sostituire quegli
adempimenti che necessariamente perderemo perché a farli saranno le macchine. O ci uniamo ai
luddisti rifiutando il progresso o
mettiamo in pratica il concetto di
flessibilità ed affiniamo la nostra
preparazione per sostenere le nuove sfide che il mercato ci lancia.
In qualsiasi modo dovessero
mutare leggi e regole, il lavoro ed
i suoi problemi esisteranno sempre: se sapremo proporci come
risolutori di questi problemi la
nostra professione, in qualsiasi
modo organizzata, avrà comunque un grande avvenire.
Chiudo qui il mio intervento
con la speranza che tu receda dal
proposito di cancellarti e con l’invito a non far più mancare alla
categoria il prezioso apporto tuo e
dei tuoi figli.
Ti ringrazio per l’accorata lettera e ti saluto cordialmente.
Roberto De Lorenzis
PRESIDENTE ANCL
sione, tanto vale cancellarsi anche dall’Ordine, cosa che farò sempre entro il 1998 per
me e i tre figli. Mi farò rimborsare quanto
versato all’Enpacl e farò per i figli una polizza
che assicuri, con meno esborso, una pensione maggiore.
Quanto scritto, in uno stato d’animo più
che nervoso, mi fa ribollire il sangue e mi dà
dispiacere di essere anziano ed in pensione
perché mi fa riflettere che tutte le lotte fatte
in 42 anni dal sottoscritto e da tutti i colleghi
dirigenti, vivi e non, fra poco svaniranno ed
i giovani consulenti si troveranno con un
pugno di mosche in mano, perché avendo
trovato la pappa pronta e l’orticello coltivato
non hanno più lottato come dovevano fare
e saranno spazzati via.
Amara e amara è la conclusione di una
vita spesa per la categoria, la propria clientela ed il proprio studio.
Spero che la presente sia di stimolo, per
intraprendere iniziative a tutela della professione.
Distinti saluti.
Mario Bergamini
35
Seconda parte di un corposo studio del PresidentAncl di Sassari
Il nuovo imponibile/2
REDDITI ASSIMILATI
A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
(Art. 47 TUIR e art. 2 D.Lgs 314/97)
Definizione
Il decreto legislativo di modifica della
disciplina dei redditi di lavoro dipendente ha
modificato anche la casistica dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; in particolare saranno redditi assimilati i compensi
per l’attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio
delle Commissioni tributarie, dei giudici di
pace e degli esperti del Tribunale di sorveglianza. Pertanto, dall’1.1.1998, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi,
delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a
carico di terzi dai prestatori di lavoro
dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli
che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli
che per legge devono essere riversati
allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a
titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di
addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto
erogante;
d) le remunerazioni percepite dai sacerdoti
in relazione al servizio prestato in favore
delle diocesi, anche a mezzo di integrazione da parte dell’istituto diocesano per
il sostentamento del clero, le congrue e i
supplementi di congrua corrisposti sui
bilanci del fondo per il culto e del fondo di
beneficenza e di religione nella città di
Roma;
e) i compensi per l’attività libero-professionale intramuraria del personale del Servi-
36
zio sanitario nazionale, del personale di
cui all’art. 102 del DPR 11.7.1980, n. 382,
e del personale di cui all’art. 6, comma 5,
del D.Lgs 30.12.92, n. 502, e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di
cui all’art. 1, comma 7, della legge 662 del
23.12.96, a condizione che il soggetto
esercente si attenga effettivamente alla
regola secondo la quale l’opzione per
l’esercizio della libera professione intramuraria, da espletare dopo aver assolto
al debito orario, è incompatibile con
l’esercizio di attività libero-professionale;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli
altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle
regioni, dalle provincie e dai comuni per
l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i
compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli
esperti del Tribunale di sorveglianza, ad
esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) – l’indennità spettante ai membri dei
Parlamento, a norma dell’art. 69 della
Costituzione, per garantire il libero svolgimento del mandato, le indennità spettanti ai rappresentanti italiani in seno al
Parlamento europeo, che non siano
anche membri del Parlamento nazionale. Le indennità comunque denominate, percepite per cariche elettive e per le
funzioni svolte presso Regioni, Provincie, Comuni e presso la Corte Costituzionale, nonché i conseguenti assegni
vitalizi percepiti in dipendenza della
cessazione delle suddette cariche effettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;
– le indennità di carica e di presenza
spettanti agli amministratori locali;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso;
h-bis) le prestazioni comunque erogate in
forma di trattamento periodico ai sensi
del D.Lgs 124 del 21.1.93 e successive
modificazioni e integrazioni;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concor-
n. 3 del 17.1.98
rono attualmente né capitale né lavoro,
compresi quelli erogati a titolo di indennità per perdita dell’avviamento, corrisposta per disposizioni di legge al conduttore
in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da
quello di abitazione, e quelli corrisposti a
titolo di erogazione liberale in denaro a
favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana;
l) i compensi percepiti dai soggetti impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Detrazioni
Per i redditi indicati alle precedenti lettere
e), f), g), h) ed i) non spettano le detrazioni di
lavoro dipendente.
Conguaglio
Ai fini del conguaglio di fine anno tra le
ritenute operate, e l’imposta dovuta, sugli
emolumenti corrisposti, i soggetti che corrispondono a dipendenti altrui, per incarichi
svolti in relazione a tale qualità, indennità e
compensi, devono comunicare, entro il 12
gennaio del periodo d’imposta successivo al
datore di lavoro del percipiente, l’ammontare
delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e del relativo conguaglio.
DETERMINAZIONE DEI REDDITI
ASSIMILATI A QUELLI
DI LAVORO DIPENDENTE
(Art. 48-bis T.U.
e art. 4 D.Lgs 314 del 2.9.97)
Il D.Lgs che regola l’unificazione della
base imponibile del lavoro dipendente ai fini
previdenziali e fiscali e la semplificazione
degli adempimenti del sostituto d’imposta,
dall’1.1.1998 ha inserito nel TUIR un nuovo
articolo (48-bis) dedicato specificatamente
alla determinazione dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.
Norma generale
Nella determinazione dei redditi assimi-
➦
lati a quelli di lavoro dipendente si applicano
le norme generali di cui all’art. 48 del T.U.,
relativamente alla inclusione nella base imponibile di tutte le somme e i valori in genere,
percepiti a qualsiasi titolo nel periodo d’imposta, alle esclusioni dalla stessa base imponibile, alle modalità di determinazione in denaro dei valori percepiti.
Casi particolari
Nella determinazione di tali tipi di reddito
vi sono però dei casi in cui si devono applicare
delle modalità particolari.
a) Soci lavoratori di cooperative – nella determinazione dei redditi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e di
quelle della piccola pesca, i contributi
versati dalle cooperative di produzione e
lavoro o dai lavoratori soci alle forme
pensionistiche complementari, di cui al
DL 124/93, non concorrono a formare il
reddito fino ad un importo non superiore
al 6%, e comunque a lire 5 milioni, dell’imponibile utile ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria.
b) Indennità – nella determinazione di una
serie di indennità, non concorrono a formare il reddito le somme percepite dai
titolari di cariche elettive pubbliche, e da
coloro che esercitano funzioni presso le
regioni, provincie e comuni e dai giudici
della Corte costituzionale, a titolo di rimborso spese, sempreché l’erogazione di
tali somme e i relativi criteri siano stabiliti
dagli organismi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
c) Assegni vitalizi – tale tipo di assegni percepiti a seguito della cessazione delle
cariche elettive e delle funzioni svolte
nelle regioni, provincie e comuni e nella
Corte costituzionale sono assoggettati a
tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a
ritenute fiscali. La quota parte tassata è
determinata, per ciascun periodo d’imposta, dal rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute
fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Tale rapporto va effettuato
separatamente da tutti i soggetti che hanno erogato gli assegni e ciascuno deve
prendere a base i propri elementi.
d) Altre tipologie – le norme generali sopracitate (art. 48 T.U.) non si applicano a
diversi tipi di rendite e assegni ed in
particolare:
– rendite vitalizie e rendite a tempo de-
terminato, formate a titolo oneroso;
– altri assegni periodici, in qualsiasi
modo denominati, alla cui produzione
non concorrono né capitale, né lavoro, comprese le indennità per perdita
di avviamento corrisposte per legge al
conduttore di immobili urbani adibiti
ad usi diversi dall’abitazione, e le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento
della Chiesa cattolica italiana.
Tali rendite e assegni si considerano
percepiti, salvo prova contraria, per
l’importo e alle scadenze che risultano dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60% dell’importo
lordo percepito nel periodo d’imposta.
e) Prestazioni periodiche – le norme generali, di cui all’art. 48 del T.U., non si applicano anche alle prestazioni periodiche
erogate ai sensi del DL 124/93.
Tali prestazioni costituiscono reddito in
ragione dell’87,5% dell’importo lordo corrisposto.
Modifiche alla normativa sostanziale
di carattere previdenziale
Il comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs sostituisce
l’art. 12 della legge 153 del 30.4.1969, fissando il principio generale della identificazione
del concetto di reddito di lavoro dipendente ai
fini sia fiscali che previdenziali. In campo
previdenziale viene abbandonato il principio
dell’assoggettamento a contributi delle “retribuzioni” in quanto si fa riferimento anche in
questo settore ai “redditi”. Infatti, viene affermato che sono redditi di lavoro dipendente ai
fini contributivi quelli di cui all’art. 46, comma 1,
del T.U., maturati nel periodo di riferimento. In
tal modo viene stabilito che tutti i redditi qualificati di lavoro dipendente, e assoggettati
come tali a tassazione, devono essere considerati di lavoro dipendente anche ai fini
previdenziali e assoggettati a contribuzione
secondo la nuova norma che prevede la unificazione della base imponibile.
Tale nuovo principio non vale sia per i
redditi che fiscalmente sono equiparati a
quelli di lavoro dipendente che per quelli che,
sempre fiscalmente, sono assimilati a quelli
di lavoro dipendente. Inoltre la precisazione
“maturati nel periodo di riferimento” conferma
la diversità del periodo di imputazione dei
redditi, cassa per l’imputazione fiscale, anche se con la deroga sino al 12 gennaio,
competenza per l’imputazione contributiva.
Il comma 2 del nuovo art. 12 della legge
153/69 stabilisce che la base imponibile
previdenziale è la stessa di quella fiscale,
determinata secondo i crismi di cui all’art. 48
del T.U., anche se con alcune deroghe.
In pratica, prima si determina il reddito
n. 3 del 17.1.98
fiscale, tenendo conto di tutte le somme e
valori che concorrono a formare il reddito, di
quelle che non concorrono in tutto o in parte,
e infine, sulla base dei commi 3 e 4 dello
stesso art. 12, si effettuano delle variazioni in
aumento (es. i contributi), o in diminuzione
(es. le somme a carico delle gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie).
I commi 2 e 3 dell’art. 12, sempre della
legge 153/69, contengono l’elencazione tassativa delle deroghe alla coincidenza della
base imponibile fiscale-previdenziale. Tali
deroghe alla base imponibile fiscale sono le
seguenti:
a) quanto percepito dal lavoratore è da considerarsi al lordo di ogni trattenuta (fiscale, previdenziale, ecc.), comprese quelle
per oneri di cui all’art. 10 del TUIR;
b) sono escluse dall’imponibile previdenziale:
– le somme erogate alla fine del rapporto di lavoro, quale il TFR, nonché
le somme date al lavoratore per incentivare l’esodo o che traggano origine dalla cessazione del rapporto di
lavoro (fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso),
le quali, se non escluse, produrrebbero effetti distorsivi sul livello delle
prestazioni pensionistiche al di fuori
di ogni criterio di razionalità;
– i proventi e le indennità a titolo di risarcimento danno, in quanto non collegate ad una funzione remunerativa,
sia pure considerata in una lata eccezione, della prestazione di lavoro;
– le somme provenienti da soggetti terzi e, in particolare, da gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie
per legge, in quanto già esse stesse
costituenti prestazioni di previdenza
e di assistenza sociale, o da casse,
fondi o gestioni complementari e integrativi istituiti volontariamente e
quelle provenienti dalle Casse edili; i
proventi derivanti da polizze assicurative in quanto già sottoposte a prelievo del contributo di solidarietà al
momento del finanziamento o all’imposizione totale, come le polizze. Le
erogazioni del datore di lavoro per
conto di terzi se estranee alla prestazione lavorativa; in caso contrario
restano incluse nel reddito da assoggettare a contribuzione;
– i premi di produttività, e più precisamente, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di
secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammonta-
➦
37
re e la cui struttura sia correlata dallo
stesso contratto collettivo alla misurazione di incrementi di produttività,
qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’azienda e
dei suoi risultati;
– i contributi e le somme a carico del
datore di lavoro, versate o accantonate a finanziamento di fondi pensionistici complementari e di casse, fondi e
gestioni integrativi previdenziali ed
assistenziali in genere a favore del
lavoratore e dei suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Va precisato, inoltre, che il nuovo art. 12 conferma, per i contributi e le
somme in questione a carico del datore di lavoro, l’assoggettamento al contributo di solidarietà del 10% in conformità alle indicazioni della Corte Costituzionale (sent. 427/90 e 421/95) e per
quelli a carico del lavoratore l’assoggettamento a contribuzione ordinaria,
nonché al contributo di solidarietà nella misura del 2% (art. 1, comma 5,
lettera b), D.Lgs 579 del 14.12.95);
– i trattamenti di famiglia di cui all’art. 3,
comma 3, lettera d), del T.U.
I commi successivi, sempre del nuovo
art. 12, confermano:
– il regime preesistente per gli accantonamenti alle Casse edili, che prevede la totale imponibilità delle somme
destinate alle ferie, alle gratifiche natalizie e ai riposi annui e la parziale
imponibilità (15%) delle altre contribuzioni;
– il principio per il quale per i soci lavoratori di cooperative di lavoro vale la
stessa nozione di retribuzione imponibile dettata per il lavoro dipendente. Tale norma si applica a tutti i soci
lavoratori di cooperative, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto, quindi non solo se si tratta di
compensi assimilati al reddito di lavoro dipendente, ma anche se si tratta
di redditi di capitale;
– tutte le norme in materia di minimali e
massimali e quelle in materia di retribuzioni convenzionali, oltre a quelle
che sanciscono il principio della
commisurazione della contribuzione
alla retribuzione dovuta per legge o
contratto, anche se non corrisposta;
– il principio della imponibilità contributiva nel mese di corresponsione delle
gratifiche annuali e periodiche, dei
conguagli di retribuzione spettanti a
norma di legge o di contratto con
38
effetto retroattivo e dei premi di produzione;
– il principio della coincidenza tra la
retribuzione imponibile e quella per la
determinazione delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali.
In pratica, prima di esaminare le esclusioni specifiche sopra indicate, è necessario
determinare il reddito ai sensi dell’art. 48 del
T.U., escludendo ciò che per lo stesso articolo non concorre o concorre parzialmente alla
formazione del reddito.
Per concludere questo argomento, è il
caso di ricordare che il comma 3 dell’art. 6 del
D.Lgs contiene una deroga all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto
stesso, in quanto stabilisce che le indennità di
cassa e di maneggio di denaro, solo per il
1998, non concorrono a formare la base imponibile previdenziale. Pertanto, su tale punto,
soltanto dall’1.1.99 esplicherà pieno effetto
l’equiparazione della base imponibile.
Semplificazione degli adempimenti
dei sostituti d’imposta e dei contribuenti
Il comma 1, lettera a), dell’art. 7 del D.Lgs
modifica le disposizioni relative all’esonero
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, introducendo nel comma 4 dell’art. 1
del DPR 600/73, alla lettera c), una nuova
disposizione che amplia e assorbe le
casistiche degli esoneri precedentemente
indicate nelle lettere:
c) contribuenti che possiedono solo redditi
di lavoro dipendente per un ammontare
complessivo non superiore a quello della
detrazione spettante per tali tipi di reddito.
Sono a tal fine assimilati ai redditi di lavoro
dipendente soltanto le borse di studio e i
compensi percepiti dai soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro;
d) contribuenti che possiedono solo reddito
di lavoro dipendente, anche se corrisposto da più datori di lavoro, ma certificato
dall’ultimo datore di lavoro, oppure solo
uno dei seguenti redditi assimilati indicati
nelle lettere a) e d) dell’art. 47 (soci di
cooperative di produzione e lavoro o sacerdoti) o reddito di fabbricati, derivante
esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (es. cantine, box, ecc.), non superiore ad 1 milione. Il limite di 1 milione va
rapportato al periodo dell’anno durante il
quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
e) contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che non possiedono
nessun reddito o possiedono soltanto
redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta;
n. 3 del 17.1.98
e-bis) contribuenti che possiedono solo redditi di lavoro dipendente, anche se corrisposti da più datori di lavoro, e altri redditi,
diversi da quelli d’impresa o professionali,
e non soggetti a Ilor, per i quali la differenza
tra l’imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per i
redditi di lavoro dipendente e per familiari a
carico non è superiore a 20.000 lire.
È dello stesso comma 4 dell’art. 1 che
vengono conseguentemente abolite dalle
nuove disposizioni che prevedono l’esonero
dall’obbligo di dichiarazione per le persone
fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili che possiedano:
– soltanto redditi esenti, redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, reddito fondiario dell’abitazione principale e
delle sue pertinenze di importo non superiore a quello della deduzione spettante
per tale abitazione;
– altri redditi per i quali la differenza tra
l’imposta lorda complessiva e l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli
artt. 12 e 13 del T.U. e le ritenute operate
risulta non superiore a lire 20.000.
È evidente che la nuova norma comprende tutti i casi d’esonero visti in precedenza e li
amplia; infatti, relativamente al limite delle
20.000 lire, con la nuova disposizione si deve
tenere conto anche delle ritenute operate,
cosa che nella precedente normativa non era
possibile. Infatti, se un dipendente, con la
precedente normativa, oltre ai redditi di lavoro
dipendente aveva un reddito dominicale che
comportava imposte per 13.500 era obbligato
a fare la dichiarazione, anche se non doveva
fare nessun versamento essendo d’importo
inferiore alle 20.000 lire.
Certificazioni – Scritture contabili
Estratto conto previdenziale
La lettera b) dell’art. 7 del decreto legislativo sostituisce l’art. 7-bis del DPR 600/73,
prevedendo che il sostituito debba ricevere
una certificazione unica ai fini fiscali e contributivi. Gli elementi di tale certificazione, compresa la loro sequenza, dovranno essere
fissati con decreto del Ministero delle finanze.
Conseguentemente verranno abolite tutte le
certificazioni eventualmente previste ai fini
contributivi; è stata intanto abolita la conformità del mod. 101 a quanto richiesto dal
vecchio art. 7-bis del DPR 600/73.
Dal 1998 le certificazioni potranno assumere qualunque dimensione e forma e potranno essere incorporate in qualunque altro
documento che il sostituto sia tenuto, in base
ad altre disposizioni, a consegnare. L’unico
adempimento che il sostituto dovrà continua-
➦
re ad osservare nel predisporre la certificazione unica, sarà il rispettare l’indicazione di
tutti gli elementi e la relativa sequenza contenuta nell’apposito decreto del Ministero delle
finanze. Per la consegna della nuova certificazione unica viene confermato il termine
ordinario del 28 febbraio, ma in caso di interruzione del rapporto di lavoro, la stessa dovrà
essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta. Tali termini si applicano a tutte le
ipotesi caratterizzate da un rapporto tra il
sostituto e il sostituito inferiore all’anno.
La lettera c) dell’art. 7 del decreto legislativo sostituisce l’art. 21 del DPR 600/73 relativo alle scritture contabili dei sostituti d’imposta
stabilendo, al fine di evitare duplicazioni di
dati, che per ciascun dipendente, nel libro
matricola o in altri libri obbligatori tenuti in base
alla legislazione sul lavoro (questa è una novità), devono essere indicate le detrazioni per
carichi di famiglia e per lavoro dipendente
attribuite in base alla richiesta effettuata dal
dipendente ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/
73. Le somme e i valori corrisposti a ciascun
dipendente devono risultare dal libro paga o
da documenti equipollenti tenuti in base alla
legislazione sul lavoro (è un’altra novità).
Il comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo amplia il contenuto dell’estratto conto
contributivo, stabilendo che lo stesso debba
contenere anche l’ammontare dei redditi di
lavoro dipendente e le relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
In pratica con la nuova certificazione unica il sostituto comunica ai dipendenti i redditi
corrisposti, le detrazioni riconosciute, le ritenute operate e i contributi relativi; con l’estratto conto il sostituito viene informato dei contributi che risultano accreditati e dei dati relativi ai suoi redditi di lavoro dipendente e alle
relative ritenute di acconto indicate dal sostituto nel mod. 770 e acquisite dall’amministrazione finanziaria.
Effettuazione delle ritenute – Modalità
Redditi di lavoro dipendente
Le lettere d), e) ed f) dell’art. 7 del decreto
legislativo sostituiscono, rispettivamente, gli
artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73.
L’art. 23 disciplina le modalità di effettuazione delle ritenute di acconto sui redditi di
lavoro dipendente e attribuisce, a tal fine, la
qualifica di sostituti d’imposta a determinati
soggetti. Relativamente alla qualifica di sostituti d’imposta, nulla è cambiato tranne i riferimenti al T.U. rispetto ai precedenti riferimenti
ai DPR 597 e 598/73, ormai superati. Continuano ad essere sostituti d’imposta le società
e gli enti di cui all’art. 87 del T.U., gli esercenti
attività d’impresa, anche agricola, e, sempre
con qualche limitazione, gli esercenti arti e
professioni.
La vera novità dell’art. 23 nella nuova
versione consiste nel fatto che dispone l’effettuazione della ritenuta non solo nelle ipotesi di corresponsione di redditi di lavoro dipendente ai propri dipendenti, ma anche ogni
qual volta siano corrisposte somme e valori
determinati ai sensi dell’art. 48 del T.U. anche
a soggetti diversi dai propri dipendenti.
In pratica, non potrà più accadere che un
sostituto d’imposta corrisponda redditi di lavoro dipendente o sostitutivi di quelli di lavoro
dipendente senza effettuare legittimamente
alcuna ritenuta. Nei casi in cui il sostituto non
sia in grado di effettuare le ritenute in base
alle aliquote progressive, utilizzerà l’aliquota
prevista per il primo scaglione di redditi, così
come è espressamente previsto per i redditi
corrisposti agli eredi del dipendente.
Altra novità di grande rilevanza è quella
che riguarda l’ipotesi in cui la ritenuta operata
sui valori di cui all’art. 48 non trovi capienza,
in tutto o in parte, nei contestuali pagamenti in
denaro. In questo caso è previsto che il sostituito sia tenuto a corrispondere al sostituto
l’importo corrispondente all’ammontare della
ritenuta. A seguito delle suindicate modifiche, in tutto il corpo dell’art. 23 sono spariti i
riferimenti al “datore di lavoro” e al “dipendente”, proprio perché l’effettuazione della ritenuta non è più collegata a tali figure, ma alla
qualifica di sostituto d’imposta e alla corresponsione di somme determinate a norma
dell’art. 48. Va sottolineato, sempre in tema di
novità, che la richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente da
parte del sostituito deve contenere la precisazione delle condizioni che giustificano tale
richiesta, l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e, in modo particolare, ha effetto anche per i periodi successivi. In tal modo, viene eliminato definitivamente l’obbligo della richiesta annuale.
Al contrario che in passato, il sostituto
d’imposta, nelle operazioni di conguaglio,
può riconoscere anche le detrazioni richieste
solo alla fine dell’anno e può attribuire (solo in
sede di conguaglio) anche le detrazioni per
oneri per i quali spetta la detrazione, ai sensi
e alle condizioni di cui all’art. 13-bis del T.U.,
i cui importi siano stati trattenuti dallo stesso
sostituto d’imposta.
Inoltre è previsto che il sostituto possa
attribuire, all’atto del conguaglio, il credito
d’imposta eventualmente spettante a fronte
delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo in relazione ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero che concorrono o hanno
concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione in
Italia.
Sempre nelle operazioni di conguaglio il
sostituto terrà conto di tutte le somme e i valori
corrisposti nell’anno ed anche entro il 12 di
n. 3 del 17.1.98
gennaio, compresi i compensi erogati da terzi
e comunicati entro lo stesso 12 gennaio. Se le
comunicazioni di compensi corrisposti da terzi
pervengono al sostituto oltre tale termine,
ferma restando l’applicabilità della sanzione
residuale per il soggetto erogatore, detti compensi verranno inseriti nelle operazioni di conguaglio dell’anno successivo.
Sempre nell’ottica delle semplificazioni e
per esonerare il maggior numero di soggetti
dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi, nel nuovo art. 23 è stato previsto che
in caso di incapienza delle retribuzioni a subire l’effettuazione delle ritenute di conguaglio
entro il 28 febbbraio dell’anno successivo, il
sostituito può chiedere per iscritto al sostituto
di volergli versare l’importo delle ritenute ancora dovute oppure di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di
paga successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta. Sugli importi di cui è differito
il pagamento si applica l’interesse in ragione
dell’1% mensile, che è trattenuto e versato
nei termini e con le modalità previste per le
somme cui si riferisce.
L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per incapienza
delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al
sostituito, che deve provvedere al versamento entro il 25 gennaio dell’anno successivo.
Viene stabilito, inoltre, che ai fini del conguaglio il sostituito può chiedere al sostituto di
tenere conto di altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell’anno. La richiesta va
effettuata entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo, consegnando al sostituto la
certificazione unica rilasciata dagli altri soggetti erogatori e specificando quale delle opzioni, previste per il caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il conguaglio di fine anno,
intende adottare. La richiesta può riguardare
anche redditi corrisposti da soggetti che non
rivestono la figura del sostituto d’imposta.
La norma prevede espressamente che
tale norma non è applicabile agli enti che
erogano trattamenti pensionistici, i quali, ricevendo una simile richiesta entro il 12 gennaio,
non sarebbero in grado di effettuare il conguaglio. Per tali enti e per i titolari di più trattamenti
pensionistici è prevista una norma specifica.
Nella nuova norma non è stata confermata la disposizione secondo cui nei rapporti di
lavoro stagionale era prevista l’esclusione
dell’effettuazione della ritenuta fino a concorrenza dell’ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni d’imposta spettanti per
carichi di famiglia e per lavoro dipendente.
Pertanto la soppressione di tale agevolazione comporterà soltanto l’effettuazione delle
➦
39
normali ritenute con l’attribuzione delle detrazioni effettivamente spettanti come nei rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Per tali redditi, la nuova versione dell’art.
24 del T.U. prevede che le ritenute di acconto
siano effettuate, con le modalità previste nel
precedente art. 23, sulla parte imponibile di tutti
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
di cui all’art. 47, comma 1, del T.U., determinati
a norma dell’art. 48-bis sempre del T.U.
Come già visto in relazione all’art. 23, è
stato confermato l’obbligo per i soggetti eroganti, che corrispondono compensi o indennità di cui all’art. 47, comma 1, lettera b), di
comunicare (ora entro il 12 gennaio) al datore
di lavoro del percipiente l’ammontare delle
somme corrisposte, delle ritenute operate e
anche dei relativi contributi.
Casellario dei trattamenti pensionistici
L’art. 8 del D.Lgs inserisce nella normativa del casellario pensionistico le disposizioni
fiscali necessarie per poter determinare, tramite il suindicato casellario, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi, anche se titolari di più trattamenti
pensionistici. Dopo il nuovo decreto legislativo, la normativa del casellario può essere
così sintetizzata:
a) gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i
dati relativi ai trattamenti pensionistici che
verranno erogati durante lo stesso anno;
b) entro il mese di giugno di ciascun anno, in
base ai dati ed agli elementi trasmessi al
casellario delle pensioni entro il mese di
febbraio, il casellario centrale dei pensionati individua i soggetti titolari di due o più
trattamenti pensionistici, calcola l’aliquota dei percipienti, determina le detrazioni
spettanti e comunica all’ente erogante il
minore dei trattamenti, l’aliquota d’imposta e le detrazioni da operare nella rimanente parte dell’anno ed eventualmente i
contributi da trattenere;
c) dalla data della comunicazione, I’ente
che eroga il minore dei trattamenti di pensione assoggetta a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni di cui agli artt. 23
e 29 del DPR 600/73 con i dati risultanti
dalla comunicazione del casellario delle
pensioni. In pratica, effettua le ritenute,
attribuisce le detrazioni secondo il disposto degli articoli di legge suindicati, ma con
gli importi comunicati dal casellario;
d) entro i termini di legge, ciascun ente ero-
40
gatore effettua il conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti, utilizzando gli
importi comunicati dal casellario, relativamente alle aliquote e detrazioni;
e) entro il 28 febbraio dell’anno successivo
consegnerà al percettore la certificazione unica di cui all’art. 7-bis del decreto
legislativo, annotando nello stesso che è
stata applicata la disposizione relativa al
casellario dei trattamenti pensionistici;
f) sulla base delle dichiarazioni e degli elenchi presentati dagli enti erogatori, in qualità di sostituti d’imposta, l’amministrazione finanziaria provvederà ad effettuare
ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le
imposte senza applicare sanzioni, ma
solo con gli interessi di cui all’art. 9 del
DPR 602/73.
Per disposizione di legge, soltanto i titolari di più trattamenti pensionistici per i quali si
sono applicate le regole del casellario sono
esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e, ai fini dell’applicazione
delle altre norme di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, tali
percettori sono considerati come percettori di
un unico reddito di lavoro dipendente.
Entrata in vigore
L’art. 9 del decreto in esame fissa, come
norma generale, I’entrata in vigore delle norme in esso contenute all’1.1.1998. Vi sono
però delle disposizioni che hanno una diversa data di entrata in vigore:
1) la soppressione delle agevolazioni concernenti i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto, che entra
in vigore nel periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla data del 31.12.2000
(comma 2, art. 5, del decreto legislativo);
2) la disposizione che prevede che ai soli
fini previdenziali le indennità di cassa e di
maneggio di denaro concorrono integralmente alla base imponi bile previdenziale
solo a far data dal periodo d’imposta a
quello in corso alla data del 31.12.1998
(comma 3, art. 6, del decreto legislativo).
Nazario Scano
(2-fine – la prima parte è nel n. 47/97)
Incontri di aggiornamento Ancl a Modena
Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 14,30
Le novità della finanziaria ’98 e armonizzazione
degli imponibili fiscali- previdenziali
RELATORI : dott. Antonio Gigliotti e dott. Giovanni Fiore.
●
Venerdì 30 gennaio 1998, ore 14,30
L’Irap in azienda: l’impatto sui bilanci
e sulla pianificazione fiscale
RELATORE : dott. Antonio Gigliotti.
●
Giovedì 5 febbraio 1998, ore 14,30
La nuova Iva dal 1° gennaio 1998
La dichiarazione Iva ’98
La nuova dichiarazione unica
Il nuovo regime dei versamenti
RELATORE : dott. Antonio Gigliotti.
Gli incontri si terranno presso la Sala B del Palazzo Europa in
Modena, via Emilia Ovest, 101.
Per informazioni: UP Ancl di Modena – via Campanella, 23 – Tel. 059/
222844 – Fax 059/223666.
n. 3 del 17.1.98
Molte ombre sulla nuova imposta
L’Irap e il personale agevolato
L’
entrata in vigore della
nuova imposta regionale sulle attività produttive, Irap, e la contestuale abolizione di altre imposte, ha generato
una serie di effetti per cui è difficile determinare quale sia effettivamente l’inasprimento o la riduzione dell’onere impositivo a carico di singole categorie di contribuenti. Occorre esaminare ogni
singola posizione ottenendo spesso risultati differenti.
Il calcolo dell’Irap risulta ulteriormente complicato dall’applicazione della clausola di salvaguardia, riservata ai soggetti che si vedranno penalizzati rispetto al precedente regime impositivo. Essi
saranno costretti a determinare il
carico fiscale gravante sull’esercizio in entrambe le ipotesi di applicazione della vecchia e della nuova
normativa. Calcolato l’aggravio
dovranno attendere il decreto ministeriale che fisserà, con criteri oggi
non conosciuti, l’indice da applicare per ridurre l’acconto fissato,
consistente oggi nell’aliquota del
120%. La clausola di salvaguardia
non tiene conto della indeducibilità
della nuova imposta, che pur sostituisce anche tributi e contributi fino
ad oggi deducibili da Irpef ed Irpeg.
L’articolo 11 del decreto legislativo, nella sua stesura definitiva, dispone la deduzione dei premi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti e,
nei limiti del 70%, quelle per il
personale assunto con contratto di
formazione e lavoro.
L’agevolazione appare corretta
in particolare per gli apprendisti,
per i quali i contributi sanitari già
non gravavano sul datore di lavoro. La riqualificazione dell’istituto
dell’apprendistato era un impegno
che il Governo si era assunto con il
patto per il lavoro del 1996. Tuttavia il Ministero dovrebbe chiarire
se la deducibilità si deve estendere
alle spese sostenute per gli ex apprendisti, dopo la trasformazione
del rapporto a tempo indeterminato, per la cui qualificazione la L. n.
56/1987, art. 21, riserva un periodo
ulteriore di un anno in cui vengono
mantenuti i benefici contributivi
riservati agli apprendisti.
Lo stesso problema si pone per i
lavoratori mantenuti in servizio, nelle aziende operanti nelle aree del
Mezzogiorno, per l’ulteriore anno
successivo al termine del contratto
di formazione. Per i contratti di formazione e lavoro di cui alla tipologia
B dovrà essere chiarito se l’agevolazione spetta nel primo anno di svolgimento del rapporto di lavoro od in
quello successivo, come previsto
per i benefici contributivi.
Sempre a proposito dei cfl, occorre rilevare che, per le aziende
artigiane del Centro Nord e per
quelle operanti nel Mezzogiorno,
vi sarà un aggravio Irap non compensato dalla riduzione dei contributi sanitari, non dovuti per effetto della specifica agevolazione.
Non sono state infine ritenute
deducibili ai fini Irap le spese relative ai lavoratori assunti dalle liste
di mobilità, di cui alle leggi 223/
91 e 236/93 (neppure quelli per i
quali l’assunzione costituisce un
obbligo ai fini del rispetto della
riserva), ed ai lavoratori disoccupati da 24 mesi o in cig straordinaria ai sensi della L. 407/90.
Sarebbe risultata più corretta la
previsione di deducibilità dalla
base imponibile Irap del costo del
lavoro in misura almeno percentualmente coincidente alle agevolazioni spettanti.
Carlo Ussi
Giancarlo Interlandi
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI MACERATA
organizza un
CONVEGNO DI STUDIO
per il giorno lunedì 26 gennaio 1998 dalle ore 10,00 alle ore 19,00
presso la Sala Convegni dell’Hotel 77 – Viale Bruno Buozzi, 90 – Tolentino (MC)
sui temi
Circ. 326/E del 23.12.97 su riordino lavoro dipendente
Aspetti pratici della manovra finanziaria
La dichiarazione Iva annuale
Le ultime novità – Irap – Estromissione immobili
Conferimento ditta individuale, ecc.
RELATORE:
dott. Giovanni Fiore, pubblicista, esperto di diritto tributario, direttore REFI.
La partecipazione al convegno è subordinata a prenotazione (fax 0733/35040).
n. 3 del 17.1.98
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Conflitti e dubbi interpretativi
Due definizioni di sas artigiana
L
a legge 20 maggio 1997,
n. 133, modificando la
legge-quadro sull’artigianato n. 443 dell’8 agosto 1985,
ha ampliato la famiglia delle imprese artigiane aprendo le porte,
sotto precise condizioni, alle società a responsabilità limitata con
un unico socio e alle società in
accomandita semplice.
Con particolare riguardo alla
sas artigiana, da una lettura attenta
della norma sembrano emergere
due distinte definizioni di sas artigiana che prescrivono, ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese
artigiane, requisiti diversi tra loro.
Una prima definizione si evince
dal comma 2, articolo 3/443, ove
viene richiesto che la maggioranza dei soci (senza distinzione tra
accomandanti e accomandatari)
svolga in prevalenza il proprio lavoro all’interno dell’azienda. La
seconda definizione, espressa nella lettera c, terzo comma, del medesimo articolo, impone che la
totalità degli accomandatari svolga prevalentemente la propria attività in azienda, a nulla rilevando la
posizione dei soci accomandanti.
Dubbi e conflitti interpretativi
non sono mancati e l’origine molto probabilmente è da attribuire al
tentativo di ricostruire un’unica
definizione di sas artigiana partendo da due norme alle apparenze complementari tra loro.
Iniziando dall’esame del comma 2, articolo 3/443, con l’entrata
in vigore della legge 133/97 questo ha subìto una duplice amputazione: sono state infatti soppresse
le parole “altresì” e “semplice e”.
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Così si legge il comma 2 dopo
la modifica: “È (altresì) artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge e con gli scopi di cui al
precedente comma, è costituita
ed esercitata in forma di società,
anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e
per azioni ed in accomandita
(semplice e) per azioni, a condizione che la maggioranza dei
soci, ovvero uno nel caso di due
soci, svolga in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel
processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”. Tra
parentesi sono indicate, per il raffronto, le parole soppresse.
Cadendo la parola semplice
entra a pieno titolo nella definizione di “società artigiana” anche la società in accomandita
semplice, attesa la condizione
che la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro personale nell’impresa. Di conseguenza,
si dovrà valutare caso per caso la
presenza di codesta condizione
considerando globalmente la posizione dei soci, indipendentemente dal fatto che essi siano accomandatari oppure accomandanti. Nulla infatti vieta che i soci
accomandanti, esclusi per legge
solo dall’amministrazione della
società, partecipino in forma prevalente al processo produttivo.
Prendiamo ad esempio una
società in accomandita semplice
partecipata da 2 soci accomandatari e da 2 soci accomandanti.
Nell’ipotesi che entrambi gli ac-
n. 3 del 17.1.98
comandanti ma solo uno degli
accomandatari (quindi la maggioranza dei soci) svolgano in
prevalenza lavoro personale nel
processo produttivo, tale società
avrà l’obbligo di iscrizione all’albo delle imprese artigiane.
Proseguendo con l’analisi dell’articolo 3 della legge 443/85,
così come modificato dalla legge
133/97, si riscontra l’inserimento
di un nuovo comma, il terzo, suddiviso in due lettere, a) e b). Ai
fini del presente ragionamento,
interessa la lettera b): “È altresì
artigiana l’impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla presente
legge e con gli scopi di cui al
primo comma: a) … b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non
sia unico socio di una società a
responsabilità limitata o socio di
altra società in accomandita
semplice.”
Parafrasando codesto comma,
oltre alle tipologie societarie (tutte, compresa la sas, ad esclusione
della srl, spa e sapa) contemplate
dal secondo comma prima menzionato, è altresì impresa artigiana la società costituita in forma di
società in accomandita semplice,
ove la totalità dei soci accomandatari sia in possesso dei requisiti
indicati dall’articolo 2. Ci troviamo di fronte ad una seconda previsione di sas artigiana, ben distinta dalla prima dall’avverbio
altresì, nella quale non rileva la
➦
presenza dei soci accomandanti,
ma per la quale invece è richiesto,
da parte di ciascuno degli accomandatari, il possesso dei requisiti dell’articolo 2/443.
Riproponendo l’esempio precedente, la sas che prima avevamo considerato iscrivibile all’albo delle imprese artigiane sulla
base del comma 2, articolo 3/443,
poiché la maggioranza dei soci
partecipa all’attività dell’impresa, ora, alla luce di questa seconda definizione (lettera b, 3° comma, articolo 3/443), non lo sarebbe più. Il motivo risiede nella
circostanza che solo un socio accomandatario su due, e quindi
non la totalità (ciascuno), partecipa all’attività d’impresa. Nell’ipotesi, invece, di una sas composta da cinque soci, di cui due
accomandatari e tre accomandanti, in base a codesta seconda
definizione l’iscrizione sarebbe
dovuta quando entrambi gli acco-
mandatari partecipano all’attività aziendale, indipendentemente
dalla condizione dei soci accomandanti. Ad oggi sembrano essersi formati due orientamenti interpretativi. C’è chi ritiene valida
la sola definizione di sas artigiana, introdotta dalla lettera b, del
3° comma, trascurando l’elisione
della parola semplice al 2° comma dello stesso articolo, e quindi
ignorando che anche i soci accomandanti possano partecipare
alla gestione aziendale. Codesta
posizione inoltre non attribuisce
il corretto significato all’avverbio altresì, introduttivo del 3°
comma, che sta ad indicare una
ulteriore categoria di impresa artigiana rispetto a quella enunciata dal 2° comma. C’è chi invece,
come nel caso della circolare dell’Inps n. 126 del 2.6.1997, interseca il disposto del 2° comma,
articolo 3, con quello della lettera
b, del 3° comma, articolo 3. Il
❂
risultato è che in base a tale chiave di lettura è artigiana la sas
nella quale tutti gli accomandatari possiedono i requisiti dell’articolo 2/443 sopra citato e, contemporaneamente, tali soci costituiscono la maggioranza dei soci
della società. Anche qui ci troviamo di fronte ad una incongruenza
con il comma 2 dell’articolo 3,
dove si parla in termini generali
di partecipazione della maggioranza dei soci, a nulla rilevando la
distinzione tra accomandanti e
accomandatari.
Concludendo, a parere di chi
scrive, nella nuova versione dell’articolo 3 della L. 443/1985
convivono due distinte definizioni di sas artigiana. Ogni interpretazione che cerchi di trascurarne
una o di fonderle insieme, trascende, forse, dalla lettura del testo normativo.
Paolo Giorgiutti
VENETO – Treviso
Immagine categoria
❂
ABRUZZO – Chieti
“Si porta a conoscenza che, martedì 25 novembre 1997, si è tenuta la riunione consiliare nel corso
della quale sono state attribuite le cariche dell’UP
Ancl:
– Consiglio Provinciale – Maurizio Di Sante
Marolli, Presidente; Morena Ciammaglichella,
Segretario amministrativo; Paola Mammarella, Segretario tesoriere; Fausto Zulli e Mauro
Di Miero, Membri;
– Collegio dei Revisori dei Conti – Lorenzo
Canuto, Presidente; Liberata Ballone e Annamaria D’Adamo, Membri;
– Collegio dei Probiviri – Giuseppe Cardellicchio, Presidente; Antonio Palena e Gino Prosperi, Membri”.
«Nell’ambito delle iniziative decise dal Consiglio
Provinciale Vi rendiamo edotti che il nostro Ordine
ha deliberato una serie di pubblicazioni (a pagina
intera – ndr) sulla stampa locale “Tribuna” e “Gazzettino” di Treviso. Riteniamo che il risultato sia
apprezzato, oltre che dagli iscritti, anche dai nostri
organismi istituzionali e sindacali. Le pubblicazioni
(v. box qui sotto – ndr) saranno ripetute in occasione
di convegni e riunioni indetti dal nostro Ordine.
LINO CATTARIN
Presidente UP Ancl Treviso»
Stiamo lavorando per voi – Chi gestisce un’azienda deve fare i conti
tutti i giorni con ogni genere di scadenze, contributi, controversie e
variazioni legislative. I 217 consulenti del lavoro della provincia di
Treviso sono i professionisti più preparati – e gli unici autorizzati – a
risolvere ogni vostro dubbio o problema sull’argomento lavoro. Legislazione, pratiche Inps e Inail, assunzioni, ricerca, selezione e gestione del
personale, ispezioni, lavoro interinale, contributi, malattie, maternità,
infortuni, vertenze sindacali, buste paga, norme di sicurezza sono
infatti il nostro lavoro quotidiano. Che vi aiuterà a migliorare il vostro.
n. 3 del 17.1.98
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Fac-simile d’istanza di rimborso
Fiscalizzazione anche per i cfl
Per la Cassazione (sentenza n. 9495 del 27.9.97) la fiscalizzazione degli oneri sociali, cioè lo
sgravio contributivo, spetta alle imprese anche per i dipendenti assunti con contratto di
formazione lavoro (i cui contratti già beneficiano di altra agevolazione contributiva) dal 1°
giugno 1988.
L’Inps però non ha ancora recepito questo indirizzo giurisprudenziale per cui si consiglia di
presentare istanza di rimborso all’Istituto, come da fac-simile, e di attendere gli sviluppi
normativi del problema.
Claudio Milocco
FAC SIMILE
Carta intestata della ditta
Luogo e data
(Tramite Inps di
)
SPETT.LE DIREZIONE GENERALE INPS
SEDE DI
00100 ROMA
SPETT.LE DIREZIONE INPS
SEDE DI
Oggetto: istanza di rimborso contributi; fiscalizzazione oneri sociali; contratto di formazione e lavoro.
Il sottoscritto
legale rappresentante della ditta
PREMESSO
– che lo scrivente ha occupato dal
al
n.
giovani con contratto di formazione e lavoro senza applicare, perché così detto dall’Istituto, lo sgravio della fiscalizzazione degli oneri
sociali come invece previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
– che con sentenza della Cassazione Sez. Lavoro del 24.9.97, n. 9495, è stato invece confermato tale diritto
(già sentenziato dai Tribunali di Milano il 2.2.96, Udine il 27.9.96 e Torino il 7.2.97).
CHIEDE
il rimborso dei contributi versati in più, con gli interessi di legge in relazione alla mancata detrazione della
fiscalizzazione degli oneri sociali sui relativi versamenti mensili di L.
.
Quanto scritto vale anche come interruzione del termine di prescrizione decennale.
Con osservanza
44
n. 3 del 17.1.98
In un lampo passano le informazioni
nei nostri studi.
Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte.
Contiamo così di dare una mano a chi
per un attimo si è distratto,
come capita spesso anche a noi.
(studio associato Paoli)
N.
Argomento
Oggetto
Fonte
1
Assistenza
malattia
Contributi
Assorbiti dall’Irap
Con l’introduzione dell’Irap, l’Inps non riscuoterà più i contributi “Italia Oggi” 6.1.98
del Ssn. I soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno “Il Sole” 8.1.98
solare, dal 1° gennaio 1998 non dovranno più versare il contributo al Ssn, l’addizionale dello 0,20% e il contributo tbc (tali
contributi si pagheranno con l’Irap). I soggetti con periodo di
imposta iniziato prima del 30 settembre 1997 dovranno seguitare a versare tali contributi all’Inps, ma limitatamente alla quota a
carico del datore di lavoro, fino al completamento del particolare
periodo di imposta (circ. Inps n. 1 del 5.1.98). I soggetti che
hanno periodo di imposta iniziato dopo il 30 settembre, e per i
quali l’Irap è già in vigore, porteranno in scomputo dal primo
acconto della nuova imposta i contributi Ssn versati all’Inps
corrisposti nei mesi di applicazione anticipata dell’Irap.
2
Sostituto
d’imposta
Reddito di
lavoro dipendente
Chiarimenti
al D.Lgs 446/97
Circolare che affronta gli articoli 46-50 del decreto legislativo “Il Sole” 10.1.98
446/97, e cioè: revisione delle aliquote Irpef; revisione detrazio- “Il Sole” 11.1.98
ni per carichi di famiglia; detrazioni per lavoro dipendente
autonomo e di impresa; addizionale regionale Irpef. Da sottolineare, per questo ultimo aspetto, relativamente al reddito di
lavoro dipendente, che tale addizionale è trattenuta e versata
in unica soluzione dal sostituto di imposta in sede di conguaglio
di fine anno o di cessazione del rapporto. Non del tutto chiarite,
comunque, le modalità di versamento di tale addizionale.
Arriveranno altri chiarimenti, visto che qui più che ad una
semplificazione siamo di fronte ad una complicazione (circ.
Minfin. n. 3/E del 9.1.98).
3
Sicurezza
sul lavoro
Sanzioni
e compiti Asl
Raddoppiano
le prime, mentre
le seconde fanno
solo vigilanza
Dal 1° gennaio 1998 gli importi relativi alle sanzioni previste dal “Il Sole” 9.1.98
D.Lgs 626/94 in materia di sicurezza e dal D.Lgs 494/96 in “Italia Oggi” 6.1.98
materia di sicurezza nei cantieri raddoppiano, mentre sono
dimezzati i termini entro cui adempiere alle prescrizioni impartite dagli Ispettori. Sull’argomento sicurezza, segnaliamo anche un intervento dell’Antitrust: le Asl possono svolgere solo
attività di vigilanza: non possono svolgere servizi di consulenza
e assistenza alle aziende.
4
Contributi dip.ti
Imponibile
contributivo
Riepilogo
In 7 pagine, a modo di tavole sinottiche, riassunte le principali “Guida al lavoro” n. 1
novità previste dal D.Lgs 314/97 e i successivi chiarimenti del del 13.1.98
Ministero finanze e Inps in materia di disposizioni fiscali e
previdenziali relative al reddito da lavoro dipendente.
5
Orario di lavoro
Lavoro notturno
Donne:
approfondimento
Abbiamo già parlato, alcuni numeri fa, della condanna da parte “Guida al lavoro” n.
della Corte di giustizia all’Italia in merito al divieto del lavoro 14 del 23.12.97
notturno per le donne. Per un approfondimento del tema e per
riepilogare ciò che bolle in pentola su tale aspetto a livello
legislativo italiano segnaliamo l’articolo di D. Gottardi, che pubblica per esteso la citata sentenza (D. Gottardi, “Lavoro notturno
delle donne: la Cee condanna l’Italia”).
n. 3 del 17.1.98
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zione con contabilità semplificata.
Iva – Agricoltura
Le nuove norme dall’1.1.98
e le percentuali di compensazione
I
l nuovo regime agricolo
è stato messo a punto dal
D.Lgs 313 del 2.9.97,
che ha sostituito l’art. 34 del DPR
633/72 apportandovi modifiche
sostanziali, e con circolare ministeriale n. 328/E del 24.12.97
sono state precisate alcune disposizioni. Dall’1.1.1998, pertanto, il
nuovo regime agricolo risulta
strutturato nel modo seguente:
– il regime speciale agricolo
diviene, in via generale, un regime speciale di detrazione e
non anche un regime speciale
di applicazione del tributo, in
quanto la detrazione dell’Iva
resta forfettizzata a copertura
dell’Iva assolta per l’acquisto
di beni e servizi necessari per
l’espletamento dell’attività
agricola o di pesca, nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione applicate sull’ammontare imponibile dei prodotti ceduti;
– sulle cessioni di prodotti agricoli o ittici si applicano le aliquote Iva proprie previste per
tali beni, salvo alcune eccezioni;
– dall’anno 2000 soltanto i soggetti che nell’anno precedente
hanno realizzato un volume
d’affari non superiore a 40 milioni potranno applicare il nuo-
46
vo regime speciale.
Nel periodo transitorio 1°
gennaio ’98-31 dicembre ’99,
pertanto, come previsto dall’art.
11 del D.Lgs 313/97, tutti gli agricoltori sono ammessi al nuovo regime speciale agricolo, a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente.
Conseguentemente:
– gli agricoltori con volume di
affari superiore a 40 milioni
annui hanno facoltà di applicare il regime speciale Iva modificato, rispetto al precedente,
in quanto debbono osservare i
normali adempimenti previsti
per il regime ordinario, ivi
compresi gli obblighi di liquidazione e versamento periodico dell’Iva;
– i produttori che nel biennio
non superano 40 milioni annui, invece, sono considerati in
regime semplificato con alcune agevolazioni formali e contabili che consistono nell’esonero delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti
(procedendo solo alla fine dell’anno ad un unico versamento
a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno) e agli adempimenti di fatturazione, conservazione documenti e dichiara-
n. 3 del 17.1.98
Inoltre, per i produttori con volume d’affari fino a 5 milioni di
lire (elevato a 15 per chi svolge
l’attività esclusivamente in zone
montane), costituito per almeno 2/
3 da cessioni di prodotti compresi
nella I parte della tabella A allegata
al DPR 633/72, è confermato il
previgente regime di esonero da
qualsiasi adempimento formale e
sostanziale.
Tale regime di esonero cessa
nell’anno successivo a quello di
superamento del volume d’affari
stabilito; se invece viene meno il
rapporto di 2/3 fra le operazioni
agricole e il totale di tutte le operazioni, l’esonero decade dal momento in cui tale evento si verifica.
Gli imprenditori che acquistano beni da agricoltori esonerati
debbono procedere all’emissione
dell’autofattura, applicando la
percentuale di compensazione,
anziché le aliquote Iva proprie.
Circa le percentuali di compensazione, con decreto 30.12.97 (pubblicato sulla G.U. del 31.12.97)
sono state fissate le nuove aliquote
che determinano l’Iva detraibile in
agricoltura. Le modifiche riguardano la riduzione per api e bachi da
seta che dall’8,5% passano al 7%,
mentre vengono aumentate significativamente dal 6 al 7% quelle relative ad animali vivi della specie bovina, compresi i bufali, e dal 9 al
12,5% i vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di
quelli liquorosi e alcolizzati e di
quelli contenenti più del 22% in
volume di alcol. Per tutti gli altri
prodotti sono confermate le aliquote
stabilite con il precedente decreto
del 12.5.92.
Dal 1° gennaio ’98, però, per i
produttori agricoli che applicano il
regime speciale le percentuali di
compensazione perdono la funzione di “aliquota d’imposta”, con la
➦
(segue)
conseguenza che le cessioni di prodotti agricoli devono essere assoggettate ad Iva con aliquote normali
e nel caso in cui l’imposta sia superiore a quella corrispondente alla
percentuale di compensazione, la
differenza va versata all’Erario.
Le percentuali in esame ora
conservano, nel regime speciale,
esclusivamente la funzione di
quantificare l’ammontare della
detrazione forfettaria riconosciuta, in luogo della detrazione sugli
acquisti, a favore del produttore, il
quale diviene conseguentemente
debitore della differenza fra l’aliquota Iva applicata in fase di vendita e la percentuale compensativa del prodotto.
Le norme suddette non si applicano agli agricoltori in regime
di esonero.
Le nuove percentuali di compensazione hanno effetto con riferimento alle consegne di prodotti
agricoli effettuate dall’1.1.1998,
mentre per quelle effettuate nel
1997, anche se fatturate nel 1998, si
applicano le vecchie aliquote. Fanno eccezione i passaggi alle cooperative per le quali vale il principio
del momento del pagamento.
Edilizia – Condono edilizio
La finanziaria ’98
riapre i termini per il pagamento
stata riesumata dalla legge collegata alla finanziaria 1998 (n. 449 del
27.12.97) l’intervenuta decadenza
delle domande di condono edilizio
non seguite da versamento dell’oblazione. Le conseguenze di
tale irregolarità erano piuttosto
gravi sia in tema di sanzioni amministrative e penali che di commerciabilità degli immobili abusivi.
Ora la nuova finanziaria, oltre
che abolire l’intervenuta decaden-
È
za delle istanze di sanatoria, concede la possibilità di versare
l’oblazione entro 60 giorni dall’invito del Comune formulato in tal
senso, oppure con suddivisione in
5 rate trimestrali, di pari importo,
richiesta al Comune entro 30 giorni dalla data della notifica.
L’unica maggiorazione è costituita dagli interessi al saggio legale
da calcolare dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere fatto fino all’effettivo pagamento.
Semplificazioni
Soppressione
dei servizi autonomi di cassa
stata disposta dal D.Lgs
9.7.1997, n. 237, la soppressione, a decorrere
dal 1° gennaio 1998, dei servizi
È
autonomi di cassa attivati presso
gli uffici Iva, gli uffici del Registro e gli uffici tecnici erariali.
Pertanto, tutti i versamenti già
n. 3 del 17.1.98
eseguiti presso tali uffici si effettueranno presso il concessionario
della riscossione, gli istituti di credito o l’Ente Poste.
Con circolare n. 315/E dell’11.12.97 il Ministero delle finanze ha fornito le istruzioni operative:
●
negli avvisi di pagamento inviati fino al 31.12.97 gli uffici
dovevano indicare le modalità a
cui i contribuenti dovevano attenersi se tali pagamenti venivano effettuati dopo il 31.12.97;
●
agli avvisi di pagamento inviati dall’1.1.98 dovrà essere allegato il modello da utilizzare
per il pagamento presso il concessionario o la banca (il pagamento presso le Poste avverrà solo dopo l’entrata in
funzione degli sportelli automatizzati);
●
il modello di pagamento – stampato dal Poligrafico dello Stato
e fornito agli uffici – è in 3 copie,
2 delle quali all’atto del pagamento devono essere restituite
dalla banca o dal concessionario, sottoscritte per attestazione.
Le attestazioni non debbono essere restituite all’ufficio ma
conservate dall’utente;
●
gli uffici finanziari competenti effettueranno la liquidazione, determinando l’importo
dovuto, e compileranno, rilasciandolo al contribuente, il
modello di versamento. Dopo
il pagamento gli uffici effettueranno i controlli utilizzando i
dati trasmessi telematicamente
all’Anagrafe tributaria.
Segnaliamo, infine, che sulla
G.U. n. 249 del 17.12.97 è uscito il
decreto dirigenziale 9.12.97 con
l’“approvazione dei modelli e le
modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi
di cassa degli uffici dipendenti dal
Dipartimento delle entrate e dal
Dipartimento del territorio”.
47
di Valfrido Paoli
consulente del lavoro
Falso praticante
Dobbiamo dire subito una
cosa importante: il dott. Meloni
non ama pagare i contributi. Pur
stimando l’Inps e l’impegno che
l’Istituto pone nel riscuoterli, appartiene alla vasta categoria di
quelli che i soldi preferiscono tenerseli in tasca.
Posta tale premessa, vediamo
ora come si comporterà il dott.
Meloni, libero professionista, il
quale deve assumere un collaboratore.
La prima idea è per il pensionato. Il nominativo già ce l’avrebbe, si tratta di un vecchio compagno di scuola e d’armi ora in pensione. Però è un presuntuoso, uno
che, dopo qualche mese, tutti vedrebbero come il vero capo dello
studio; entrerebbe e uscirebbe all’ora che più gli piace; ripeterebbe
persino gli scherzi atroci che faceva in caserma.
Scartato il pensionato, il dott.
Meloni pensa a un ragazzo, specialmente ora che anche i diplomati possono essere assunti come
apprendisti. Ma un vecchio e caro
amico lo sconsiglia: “È vero che
un apprendista non ti costerebbe
quasi niente di contributi, ma resta sempre il fatto che uno stipendio glielo dovrai pur dare. Perché
non metti un praticante?”.
Già, il praticante. Come mai
non ci aveva pensato? Avere un
praticante è l’ideale: non costa sti-
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pendio, non costa contributi, quando ti stanchi lo mandi a casa e chi s’è
visto s’è visto.
Arrivò Federico, un simpatico praticante, pienamente disponibile a correre per lo studio, a
portare le pratiche ai clienti, a spedire la corrispondenza, a girare gli
uffici. Il tutto senza costare una
lira di stipendio e di contributi.
Federico durò due anni precisi, poi si stancò. Si rivolse all’ispettorato del lavoro quasi con le stesse
parole della Cassazione lavoro
(sent. n. 6645 del 19.7.97): «La
“causa” del rapporto di apprendistato è quella di assicurare al giovane praticante, da parte di un
professionista, le nozioni indispen-
n. 3 del 17.1.98
sabili per mettere in atto, nella
prospettiva e nell’ambito di una
futura professione intellettuale, la
formazione teorica ricevuta nella
sede scolastica …».
… Invece gli “erano state affidate incombenze ripetitive, proprie di un impiegato d’ordine e
non era stato impartito alcun insegnamento …”.
Così arrivò l’ispettore che
scrisse e scrisse, fino a tarda sera,
un verbale per quasi 100 milioni
di lire, relative a contributi e a
penali. Risulta a questa redazione
che il dott. Meloni stia ancora inseguendo il vecchio e caro amico.
Lo raggiungerà? Vi terremo al
corrente.
Il 730 riveste un’importanza fondamentale per tutti i consulenti del lavoro
Il 730 telematico
L’
Ancl ha rinnovato la convenzione con Seek &
Partners srl, Centro raccolta nazionale 730. Lo ha annunciato il Presidente De Lorenzis a tutte le Unioni Provinciali con la sua lettera inviata il
22 settembre u.s., motivando che
il servizio ha “un’indubbia utilità per molti nostri colleghi” nonché “un importante pregio: funziona”.
Il Servizio 730 telematico 96/
97 ha riscosso un successo assolutamente lusinghiero:
fessionali a tutti i lavoratori dipendenti e alle loro famiglie. I
colleghi hanno a disposizione i
vantaggi dell’assistenza fiscale
730 Caaf e i vantaggi della telematica applicata alla gestione
delle dichiarazioni fiscali.
Tutta la documentazione per
l’adesione è già a disposizione
presso la sede Ancl di ogni provincia.
Il collega Giancarlo Broggian, responsabile del Servizio
730 telematico, è a disposizione
per un incontro presso le sedi provinciali, telefonando ai seguenti
numeri: 0434/28293 oppure
0337/534850.
UP ANCL
DI RIMINI
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL DI RIMINI
organizzano un
INCONTRO DI STUDIO
hanno aderito
più di 500 professionisti.
Diverse sedi provinciali Ancl
possono portare la loro esperienza: Padova, Varese, Bergamo,
Udine, Brescia, Modena, Pavia,
Parma, Vicenza e Treviso.
Di notevole rilievo la collaborazione realizzata tra alcuni consulenti del lavoro con istituti di
credito, oppure l’esperienza di
Livorno ove il “Servizio 730 telematico” è stato gestito centralmente dal locale “Coordinamento interprofessionale” tra consulenti del lavoro, ragionieri e dottori commercialisti.
Un servizio telematico nazionale ideato e realizzato tra colleghi per valorizzare il patrimonio di professionalità e garanzie
offerto dalle nostre categorie pro-
per il giorno venerdì 30 gennaio 1998 dalle ore 14,30 alle ore 19,00
presso la Sala Congressi della Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia
Via Marecchiese, 227 – RIMINI
(direzione Rimini-Novafeltria km 0,700, dopo il cavalcavia)
sul tema
L’ARMONIZZAZIONE
DELLA DISCIPLINA
FISCALE E PREVIDENZIALE
SUL REDDITO
DI LAVORO DIPENDENTE
NOVITÀ DAL 1998
RELATRICI:
dott.ssa Laura Zaccaria, Direzione Generale Ministero delle finanze;
dott.ssa Daniela Pizzi, Direzione Generale Inps.
Segreteria:
UP Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Rimini
Via Angherà, 29 – Tel. 0541/50500 – Tel./Fax 0541/28451.
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Visualizza l`edizione del 1998 numero 3