Opere dell’ingegno
e invenzioni
industriali
Lorenzo Benatti
Parma, 28 settembre 2011
Creazioni intellettuali
• Opere dell’ingegno (poesie, romanzi, canzoni,
ecc):
– diritto d’autore (art. 2575-2583 c.c. e l. 22-041941, n. 633).
• Invenzioni industriali:
– brevetto per invenzione industriale (art. 25842591 c.c. e c.p.i.),
– brevetto per modelli di utilità oppure
registrazione per disegni o modelli (art. 25922594 c.c. e c.p.i.).
• E’ prevista una disciplina internazionale.
Principi comuni
• L’autore e l’inventore hanno il diritto esclusivo di sfruttamento economico.
• Il diritto di sfruttamento è equiparato ad un diritto di proprietà su beni
immateriali (proprietà letteraria, proprietà artistica e proprietà industriale),
ma si tratta di un diritto funzionale e limitato:
– l’art. 45 cpi elenca una serie di invenzioni «non considerate»
giuridicamente tali o che non possono costituire oggetto di brevetto.
– i progressi conseguiti diventano di pubblica conoscenza, soprattutto le
invenzioni industriali
• la brevettazione, oltre a permettere la tutela dello sfruttamento
economico dell’invenzione, la rende pubblica;
• il diritto di esclusiva è limitato nel tempo:
– 70 anni dalla morte dell’autore per le opere dell’ingegno,
– 20 anni per i brevetti di invenzioni,
– 10 anni per i modelli di utilità,
– 5 anni per i disegni ed i modelli;
• l’invenzione deve essere attuata; trascorsi tre anni dal rilascio del
brevetto, senza che l’invenzione sai stata attuata, il brevetto può
essere concesso in licenza obbligatoria a favore di ogni interessato che
ne faccia richiesta.
Opere dell’ingegno (diritto d'autore)
• Il diritto d‘autore ha per oggetto le opere
dell'ingegno
scientifiche,
letterarie,
musicali,
figurative,
architettoniche,
teatrali
e
cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la
forma di espressione: romanzi, poesie, trattati
scientifici, manuali didattici, canzoni, quadri,
sculture, software, banche dati, ecc.
• La protezione:
– non presuppone che l’opera abbia un pregio od
un’utilità,
– presuppone che l’opera abbia un carattere
creativo originalità (secondo alcuni solo di novità).
Nascita del diritto
• Il diritto nasce con la creazione dell'opera. Non è
necessario che essa sia divulgata tra il pubblico.
Diritto morale
• L'autore ha diritto di rivendicare nei confronti di
chiunque la paternità dell'opera; di decidere se
pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla
col proprio nome o in anonimo; di opporsi a
modificazioni o deformazioni dell'opera e ad ogni altro
atto a danno dell'opera che possa arrecare pregiudizio
al suo onore o alla sua reputazione.
• Questi diritti sono irrinunciabili, inalienabili (non si
perdono con la cessione dei diritti patrimoniali) e —
salvo che per la facoltà di ritiro dal commercio —
possono essere esercitati anche dai congiunti dopo la
morte dell'autore.
Diritto patrimoniale
• Salvo alcune eccezioni, l'autore ha il diritto di
utilizzazione economica esclusiva dell'opera «in ogni
forma e modo, originale o derivato».
• Il diritto
– si articola in una serie di facoltà: riproduzione,
trascrizione, diffusione (anche via satellite o
internet), distribuzione, noleggio, traduzione, ecc.
– si estende anche allo sfruttamento economico di
singole parti dell'opera, se dotate di autonomo
carattere creativo (per es.: i personaggi o le
espressioni di fantasia).
• Il diritto patrimoniale si estingue in settanta anni dopo
la morte dell'autore.
Pluralità di autori (1)
• L'opera può essere il frutto della collaborazione di più persone:
– Opera collettiva. L'opera è costituita da più contributi autonomi e
separabili, organizzati da un direttore o da un coordinatore (ad
esempio, giornali, riviste, enciclopedie). Essa costituisce di per sé
opera originale e autore della stessa è considerato il direttore o il
coordinatore, mentre i diritti di sfruttamento economico spettano
all'editore. Ai singoli autori è però riconosciuto il diritto d'autore
sulla propria
parte (l'articolo di giornale, la voce
dell'enciclopedia).
– Opera in collaborazione. In alcuni casi i contributi dei diversi
autori sono omogenei ed oggettivamente non distinguibili e non
divisibili (ad esempio: un manuale scritto da due autori senza
specificazione delle parti; un progetto redatto da più architetti). Il
diritto cade in comunione, regolata dalle norme generali. Ogni
autore può però tutelare autonomamente il diritto morale, mentre
è necessario l'accordo di tutti per pubblicare l'opera o per
modificare l'opera già pubblicata. Un eventuale disaccordo può
essere superato dall’autorizzazione del tribunale.
Pluralità di autori (2)
• Opera composta. I contributi dei diversi autori sono
eterogenei e distinti, ma danno vita ad un'opera
funzionalmente unitaria ed indivisibile (opere liriche,
operette, canzoni e balletti). Anche tali opere cadono in
regime di comunione, ma, data la diversa rilevanza dei
singoli contributi, sono legislativamente individuati sia il
soggetto cui è riservato l'esercizio del diritto di utilizzazione
economica dell'opera complessiva (di regola, l'autore della
musica), sia la quota parte di ciascuno nei proventi.
Diritti connessi
• E’ riconosciuto il diritto ad un equo compenso a:
– produttori di dischi;
– interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno,
quali gli attori e i cantanti;
– autori di fotografie non artistiche;
– autori di progetti di ingegneria.
Trasferimento diritto economico
• Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è
liberamente trasferibile, sia unitariamente che nelle sue
singole manifestazioni, sia fra vivi sia a causa di morte.
• Il trasferimento per atto fra vivi
– deve essere provato per iscritto
– può essere sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo
– può essere utilizzato qualsiasi schema contrattuale
tipico (contratto di edizione e contratto di
rappresentazione e di esecuzione) o atipico.
Protezione internazionale
• La protezione approntata della legge italiana è circoscritta
al territorio nazionale.
• Sono stati stipulati accordi internazionali volti ad estendere
l'ambito territoriale di tutela del diritto di autore e l'Italia
ha aderito alle due principali Convenzioni internazionali in
materia:
a) Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche del 1896, nel testo di
Parigi del 1971 (testo ratificato e reso esecutivo in
Italiacon legge n. 399/1978);
b) Convenzione Universale sul diritto di autore di Ginevra
del 1952, nel testo di Parigi del 1971 (testo ratificato e
reso esecutivo in Italia con legge 306/1997).
Le invenzioni industriali
• idee inventive di maggior rilievo tecnologico (Campobasso) oppure
soluzioni originali di problemi tecnici (AAVV):
1. invenzioni di prodotto, hanno per oggetto un nuovo prodotto
materiale (ad esempio, una macchina o un composto chimico);
2. invenzioni di procedimento, possono consistere (art. 2585) in un
nuovo metodo di produzione di beni già noti, in un nuovo
processo di lavorazione industriale, in un nuovo dispositivo
meccanico;
3. invenzioni derivate, si presentano come derivazione di una
precedente invenzione (art. 46, 4° comma, c.p.i.):
– l'ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti in modo da
ricavarne un trovato tecnicamente nuovo (invenzioni di
combinazione);
– il migliorare un'invenzione precedente modificandola
(invenzioni di perfezionamento),
– una nuova utilizzazione di una sostanza o di una composizione
di sostanze già conosciute (invenzioni di traslazione).
Eccezioni
• Non sono considerate invenzioni e quindi sono liberamente
utilizzabili (art. 45, 2° comma, c.p.i.):
– le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
– i piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per
gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori
(i quali sono protetti da una specifica tutela del copy-right);
– le presentazioni di informazioni.
• Inoltre non sono considerati invenzioni industriali, «i metodi
per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale» (art. 45, 4° comma, c.p.i.), come ad esempio, la TAC
(tomografia assiale computerizzata)".
• Sono invece brevettabili come invenzioni industriali le nuove
varietà vegetali e le invenzioni biotecnologiche.
Requisiti invenzioni industriali
• I trovati per poter formare oggetto di brevetto devono
(art. 45, 1° comma, c.p.i.):
– essere leciti (art. 50 c.p.i.),
– essere nuovi, l’invenzione non deve essere «compresa
nello stato della tecnica»; non deve essere già stata
divulgata in Italia o all’estero (art. 46 c.p.i.).
– implicare un'attività inventiva, «per una persona
esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente
dallo stato della tecnica» (art. 48 c.p.i.).
– essere idonei ad avere un applicazione industriale, il
trovato «può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi
genere di industria, compresa quella agricola» (art. 49
c.p.i.).
Diritto morale e diritto patrimoniale
• La tutela giuridica dell'invenzione ha contenuto sia
morale che patrimoniale.
• L'inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore
dell'invenzione (art. 62 c.p.i.) e tale diritto morale si
acquista per il solo fatto dell'invenzione. E' un diritto
indisponibile.
• L'inventore ha inoltre il diritto, trasferibile (art. 63
c.p.i.), di conseguire il brevetto (c.d. diritto al
brevetto), che ha funzione costitutiva ai fini
dell'acquisto del diritto all'utilizzazione economica in
esclusiva del trovato (diritto sul brevetto).
• Non sempre il titolare del diritto morale coincide con
quello del diritto patrimoniale
Invenzioni dei dipendenti (1)
• II diritto morale spetta sempre al lavoratore dipendente.
• Per quel che riguarda il diritto al brevetto, si distinguono:
a) Invenzioni di servizio. L'attività inventiva è inclusa nel
contratto o nel rapporto di lavoro, che prevede una specifica
retribuzione per tale attività (addetti agli uffici ricerca e
progettazione della grande industria). Il diritto di chiedere e di
sfruttare il brevetto spetta al datore di lavoro (art. 64, 1° comma, c.p.i.), mentre al lavoratore nulla è dovuto per i risultati
raggiunti.
b) Invenzioni aziendali. L'invenzione è fatta nell'esecuzione di un
contratto o di un rapporto lavoro, ma non è prevista una
specifica retribuzione per l'attività inventiva. Il diritto al
brevetto spetta al datore di lavoro. Il lavoratore ha però diritto
ad un «equo premio» (art. 64, 2° comma).
Invenzioni dei dipendenti (2)
c) Invenzioni occasionali. L'invenzione rientra nel «campo di
attività» dell'impresa, ma l’attività inventiva non è
contemplata dal contratto o dal rapporto occasionale di
lavoro. Il diritto patrimoniale spetta al lavoratore. Il datore di
lavoro ha il diritto di prelazione (da esercitarsi entro tre mesi
dalla comunicazione del conseguimento del brevetto) per l'uso
dell'invenzione, per l'acquisto del brevetto e per la
brevettazione all'estero della stessa invenzione. Dovrà però
pagare un corrispettivo, concordato col lavoratore o fissato da
un collegio di arbitri, se non si raggiunge l'accordo (art. 64,
3°, 4° e 5° comma, c.p.i.).
• Il contratto regola invece la materia quando l'attività di ricerca
venga svolta sulla base di rapporti diversi da quello di lavoro
dipendente.
Invenzioni dei dipendenti (3)
• Questa disciplina si applica anche alle invenzioni per le quali sia
stato chiesto il brevetto entro un anno dalla cessazione del rapporto
di lavoro (art. 64, 6° comma).
• Queste distinzioni, sono applicabili anche ai pubblici dipendenti,
salvo che il rapporto di lavoro intercorra con un'università o altra
istituzione pubblica di ricerca. In tal caso titolare esclusivo dei
diritti derivanti dall'invenzione brevettabile è sempre il ricercatore
autore dell'invenzione e solo lui potrà chiedere il brevetto.
All'università o alla pubblica amministrazione interessata spetta una
partecipazione ai proventi dello sfruttamento dell'invenzione, nella
misura determinata dall'ente stesso. L'inventore ha però diritto a
non meno del cinquanta per cento di tali proventi (art. 65 c.p.i.).
Questa speciale disciplina non trova applicazione in caso di ricerche
universitarie finanziate in tutto o in parte da privati, ovvero da
soggetti pubblici diversi dall'ente di appartenenza del ricercatore
(art. 65, 5° comma, c.p.i.).
Brevettazione (1)
• II brevetto per invenzione industriale è concesso
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla base di una
domanda corredata — a pena di nullità (art. 76 c.p.i.) —
da:
a) Descrizione dell'invenzione «in modo sufficientemente
chiaro e completo perché ogni persona esperta del
ramo possa attuarla», nonché dai disegni necessari
alla sua intelligenza (art. 51 c.p.i.).
b) Rivendicazione con la quale si individua ciò che il
richiedente aspira a veder coperto dalla privativa.
Essa in caso di concessione del brevetto segna i
confini del diritto di esclusivo utilizzo.
• Ogni domanda può avere per oggetto una sola invenzione
(art. 161 c.p.i.).
Brevettazione (2)
• L'Ufficio brevetti è tenuto:
– ad accertare la regolarità formale della domanda,
la liceità e che l'invenzione abbia un oggetto per cui
è consentita la brevettazione;
– a svolgere un'indagine preventiva volta ad accertare
gli altri requisiti di validità della domanda (novità,
originalità e industrialità del trovato).
• Non accerta invece se il richiedente sia titolare del
diritto al brevetto (art. 119 c.p.i.).
• Contro le decisioni dell'Ufficio centrale l'interessato
può ricorrere all'apposita Commissione dei ricorsi (art.
135 ss. c.p.i.).
Durata brevetto
• Il brevetto per invenzioni industriali dura venti
anni dalla data di deposito della domanda (art. 60
c.p.i.) ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo.
Spesso le imprese alla scadenza brevettano
un'invenzione di perfezionamento o derivata, che
consentono una tutela successiva ed autonoma.
• Il relativo diritto di esclusiva si può perdere prima
della scadenza qualora sia dichiarata la nullità
del brevetto o sopravvenga una causa di
decadenza dello stesso.
Diritto di esclusiva
• Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà
esclusiva di attuare l'invenzione.
• L'esclusiva si riferisce solo all'invenzione brevettata.
Se l'invenzione riguarda un nuovo metodo o un nuovo
processo di produzione (invenzione di procedimento),
il titolare del brevetto potrà impedire che altri metta
in commercio prodotti identici ottenuti con lo stesso
metodo, ma non potrà impedire il commercio degli
stessi prodotti ottenuti con metodo diverso. Per tale
ragione le imprese depositano contemporaneamente
la domanda anche per il brevetto sul prodotto.
Trasferibilità brevetto
• Sia il diritto al brevetto sia quello sul brevetto
sono liberamente trasferibili sia fra vivi sia mortis
causa (artt. 2589 e 63, 1° comma, c.p.i.).
• Il brevetto può essere oggetto di diritti reali di
godimento o di garanzia (art. 140 c.p.i.), di
esecuzione forzata e di espropriazione per
pubblica utilità.
• II titolare del brevetto può concedere licenza di
uso dello stesso con o senza esclusiva di
fabbricazione a favore del licenziatario.
Tutela del brevetto
• Sono previste sanzioni civili e penali (artt. 127 c.p.i. e 473 cod.
pen.). Il titolare del brevetto ed il licenziatario possono
esercitare azione di contraffazione nei confronti di chi
abusivamente sfrutti l'invenzione (inibitoria per il futuro della
fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto;
sanzioni, variamente graduabili, volte ad eliminare dal mercato
gli oggetti realizzati in violazione del brevetto: assegnazione in
proprietà al titolare del brevetto, sequestro, rimozione,
distruzione, artt. 124-132 c.p.i.).
• Il titolare del brevetto ha diritto al risarcimento dei danni subiti.
• Il giudice può disporre, come sanzione accessoria, anche la
pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese del
soccombente (art. 126 c.p.i.).
Tutela internazionale
• Il brevetto per invenzione attribuisce diritto di esclusiva solo sul
territorio nazionale. L'esclusiva può essere però conseguita anche in
altri Stati sulla base di alcuni trattati internazionali :
– Convenzione di Unione di Parigi del 1883,
– Trattato di Washington del 1970 (Patent Cooperation Treaty).
– Convenzione di Monaco di Baviera del 1973 (entrata in vigore in
Italia dal 1-1-1978), ampiamente riveduta nel 2000, che prevede
il brevetto europeo. Unica è la domanda, unica è la procedura ed
unico è l'Ufficio che rilascia il brevetto (Ufficio europeo dei
brevetti di Monaco).
– Convenzione del Lussemburgo del 1975, da noi ratificata con
legge 26-7-1993, n. 302, ma non ancora entrata in vigore per la
mancata ratifica da parte di tutti gli Stati dell'Unione, che
prevedrebbe il brevetto comunitario.
Nullità del brevetto (art. 76 cpi)
• Si verifica nell'ipotesi di accertamento della
mancanza di uno dei requisiti ovverodi un vizio
nel procedimento di brevettazione.
• Se il brevetto viene dichiarato nullo è possibile la
sua conversione in un brevetto del quale siano
rispettati i requisiti, come quello di modello di
utilità.
Invenzione non brevettata
• Chi utilizza un'invenzione senza brevettarla gode
di una tutela limitata: chiunque ha fatto uso
dell'invenzione nella propria azienda, nei dodici
mesi anteriori al deposito dell'altrui domanda di
brevetto può continuare a sfruttare l'invenzione
stessa nei limiti del preuso. Il preutente può
altresì trasferire tale facoltà, ma solo insieme
all'azienda in cui l'invenzione è utilizzata (art. 68,
3° comma, c.p.i.).
Modelli industriali
• Creazioni intellettuali applicate all'industria di minor rilievo
rispetto alle invenzioni industriali.
• Sono disciplinati dagli artt. 2592-2594 cod. civ. e dal c. p. i.
• Si distinguono in:
a) modelli di utilità;
b) disegni e modelli.
Modelli di utilità (1)
• Nuovi trovati destinati a conferire particolare
funzionalità
(efficacia
o
comodità
di
applicazione) a macchine, strumenti, utensili o
oggetti d'uso (artt. 2592 e 82 c.p.i.).
Modelli di utilità (2)
• La tutela dei modelli di utilità avviene tramite brevettazione.
• E' richiamata buona parte della disciplina delle invenzioni industriali (artt.
2594 e 86 c.p.i.).
• La durata del brevetto è di dieci anni.
• Nella pratica non è sempre facile distinguere invenzioni da modelli di
utilità, in particolare con riferimento alle c.d. invenzione di
perfezionamento.
• In caso di incertezza è possibile presentare contemporaneamente
entrambe le domande, la concessione dell'uno esclude la concedibilità
dell'altro (art. 40 c.p.i.).
• In caso di errata brevettazione come invenzione di un modello di utilità è
riconosciuta la possibilità di conversione del brevetto (art. 76, 3° comma,
c.p.i.).
Disegni e modelli (1)
• Idee destinate a migliorare l’aspetto (forma, linea, colore,
contorni) dei prodotti industriali (art. 31 c.p.i.). Industriai design:
l'originale disegno di un tessuto, l'originale forma di un paraurti di
automobile o di un televisore.
• La tutela avviene attraverso la registrazione presso l'Ufficio Italiano
brevetti e marchi
• Possono essere registrati i disegni e modelli «che siano nuovi ed
abbiano carattere individuale» (art. 31, 1° comma, c.p.i.). Non
deve essere identico ad un disegno o modello già divulgato in
precedenza (art. 32) e deve suscitare nell'utilizzatore informato
un'impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi
altro disegno o modello precedentemente divulgato (art. 33 ).
• La registrazione dura cinque anni dalla domanda, ma può essere
prorogata, per periodi di cinque anni, fino ad un massimo di
venticinque anni (art. 37).
Disegni e modelli (2)
• E’ possibile il cumulo fra tutela del diritto di autore e quella
dei modelli industriali: le opere del disegno industriale sono
ammesse a godere anche della più ampia tutela del diritto
d'autore (non è necessaria alcuna registrazione) «quando
presentino di per sé carattere creativo e valore artistico».
Per esse la tutela dura dunque fino a settanta anni dopo la
morte dell'autore (art. 44 c.p.i., modificato dal d.l.
10/2007).
• Ai disegni e modelli nazionali si sono di recente affiancati i
disegni e modelli comunitari i quali ricevono una protezione
autonoma ed unitaria estesa a tutti gli Stati membri
l'Unione Europea dal Regolamento Ce n. 6/2002 del 12-122001.
Know-how e segreto aziendale
• La protezione del know-how (inteso come innovazione non
rientrante negli schemi dei diritti tipici di proprietà industriale) è
affidata alla disciplina del segreto aziendale e della concorrenza
sleale (Altri atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3).
• L'impresa che abbia elaborato un proprio know-how può decidere di
mantenerlo segreto.
• L'art. 98 cpi prevede la protezione di tutte le informazioni aziendali
e le esperienze tecnico industriali (know-how tecnico), comprese
quelle commerciali (know-how commerciale) a condizione che:
– si tratti di informazioni segrete (inaccessibili per gli operatori
del settore),
– abbiano un valore economico in ragione della segretezza,
– siano sottoposte a misure di protezione (ad es.: sistemi
informatici con password o chiavi di accesso, ovvero altri
meccanismi tecnici o contrattuali volti a garantirne la
csegretezza.
Know-how e segreto aziendale
• L'art. 99 cpi vieta di rivelare a terzi, acquisire e utlizzare le
informazioni indicate, beninteso quando tali condotte
vengano poste in essere con modalità illecite.
• La tutela prevista dall'art. 99 non è fruibile nei confronti dei
terzi cha abbiano conseguito le medesime informaizoni in
maniera autonoma. In tal caso il terzo potrbbe brevettare
l'invenzione ed il primo utilizzatore sarebbe tutelato dalla
disciplina dell'invenzione non brevettata.
Opere dell’ingegno
e invenzioni
industriali
Lorenzo Benatti
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