Bologna, 30 ottobre 2014
Procedura di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero
e reato di autoriciclaggio
Raul-Angelo Papotti
Avvocato – Dottore Commercialista – LL.M
1
Monitoraggio fiscale a seguito della Legge Europea
Legge Europea 2013 (L. n. 97/2013 )
Modifiche particolarmente rilevanti alla disciplina del monitoraggio fiscale, così come richiesto all’Italia
dalla Commissione Europea nel procedimento precontenzioso EU Pilot 1711/11/TAXU.
1. Eliminazione della Sezione I e III del Modulo RW;
2. Eliminazione della soglia di Euro 10.000 al di sotto della quale
i contribuenti erano esonerati dalla compilazione (Soglia poi
parzialmente reintrodotta – infra);
3. Permane esclusivamente la Sezione II;
4. Riduzione delle sanzioni;
5. Eliminazione della sanzione della confisca.
I contribuenti dovranno indicare nel nuovo Modulo RW
esclusivamente le consistenze degli investimenti patrimoniali
detenuti all’estero e le attività finanziarie estere suscettibili di
produrre reddito in Italia, nel periodo d’imposta.
2
Modifica dell’ambito soggettivo di applicazione
Ambito soggettivo
I soggetti obbligati alla
compilazione del nuovo
Modulo RW = soggetti
obbligati alla compilazione
secondo la normativa pregressa
Circ. 23 dicembre 2013,
n. 38/E (Infra)
Riformulazione art. 4 D.L.
167/1990
Sono tenuti alla compilazione del
Modulo Rw non solo i possessori
«formali» e i soggetti che hanno la
disponibilità di attività estere bensì
anche coloro che possono essere
considerati «titolari effettivi»
3
Modifica dell’ambito soggettivo di applicazione
Art. 4, comma 1, D.L. 167/1990
«Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed
equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono
investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili
di produrre redditi imponibili in Italia […]»
1. Le nuove disposizioni prescindono dalla fonte del reddito
2. Obbligo dichiarativo anche per le attività che originano redditi di fonte italiana, a patto che
siano detenute all’estero
3. Mera potenzialità di reddito: non occorre la effettiva produzione di un reddito
N.B.:
1. Ante - Riforma «(…) al termine del periodo di imposta detengano (…)» Post - Riforma «(…) che,
nel periodo di imposta, detengono (…)»;
2. Obbligo di compilazione anche nel caso in cui il soggetto abbia totalmente disinvestito.
4
Circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E - Ambito soggettivo
•Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, residenti in Italia  in
tale ambito sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
•Sussistenza di più diritti reali sul medesimo bene  se nuda proprietà e usufrutto, l’obbligo di
dichiarazione incombe sia sul nudo proprietario che sull’usufruttuario (Cfr. Ris. 30 dicembre
2010, n. 142/E);
•Cointestazione o comunione  obbligo di dichiarazione in capo a ciascun intestatario e per
l’intero valore delle attività;
•Procura  obbligo per i soggetti che hanno l’effettiva disponibilità e possibilità di prelievo (no
per mera delega ad operare per conto dell’intestatario – es. amministratori di società);
•Interposta persona  obbligo di RW anche nel caso in cui le attività siano detenute per
interposta persona (cfr. Circolari 23 Dicembre 2013, n. 38/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E).
5
Ambito soggettivo di applicazione – Titolari effettivi
Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo si rimanda all’art. 1, comma
2, lett. u), dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 e, a partire dal 1°
gennaio 2014, all’allegato 1 del provvedimento della Banca d’Italia del 3
aprile 2013 che recepisce la riforma della Direttiva antiriciclaggio.
«a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in
ultima istanza, possiedano o controllino un'entità
giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto
o indiretto di una percentuale sufficiente delle
partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto
in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni
al portatore, purché non si tratti di una società
ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria
o a standard internazionali equivalenti; tale criterio
si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda
al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale
sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che
esercitano in altro modo il controllo sulla direzione
di un'entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e
di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati,
la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie
del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità
giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità
giuridica non sono ancora state determinate, la
categoria di persone nel cui interesse principale è
istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che
esercitano un controllo sul 25 per cento o più del
patrimonio di un'entità giuridica».
6
La nozione di titolare effettivo
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 18 Dicembre 2013, prot. n. 151663
e Circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E
Sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle persone fisiche,
ai fini dell’obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di “titolare effettivo” è riferibile
anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi, e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed
equiparate, residenti in Italia.
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La nozione di titolare effettivo
Computo percentuale
Ai fini della determinazione della percentuale rilevante si devono
considerare anche le partecipazioni imputate ai familiari indicati
nell’art. 5, comma 5, del TUIR, nonché le partecipazioni detenute
indirettamente tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.
Interposizione fittizia
In presenza di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e
patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente
interposti, il patrimonio deve essere attribuito al socio o al beneficiario
indipendentemente dalla verifica del controllo.
8
La nozione di titolare effettivo
•
Detenzione di attività estere per il tramite di società residente in uno Stato estero non
collaborativo:
 il contribuente deve indicare nel Modulo RW il valore degli investimenti detenuti
all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società,
nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
LOOK THROUGH
Approccio da adottatare fino a quando è presente nella catena partecipativa una società
localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo.
9
Esoneri soggettivi
I soggetti esonerati dalla compilazione del nuovo Modulo RW = soggetti
esonerati dalla compilazione secondo la normativa pregressa
Circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E
I
Gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) costituiti nelle
forme di associazione o fondazione non rientrano tra gli enti pubblici e,
pertanto, sono obbligati agli adempimenti del monitoraggio
II
Gli OICR istituiti in Italia (ex art. 73, co. 1, lett. c), TUIR), sono
esonerati dagli obblighi di monitoraggio dato che gli
investimenti da essi detenuti non sono produttivi di redditi
imponibili in quanto esenti (ex art. 73, c. 5-quinquies, TUIR), a
condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia
sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.
III
Le medesime considerazioni valgono per i fondi immobiliari soggetti
a regime fiscale di non imponibilità ex art. 6, D.L. 351/2001; nonché
per le forme pensionistiche complementari soggette al regime fiscale
sostitutivo ex art. 17 D.lgs. 252/2005.
10
Altri esoneri – Art. 38, comma 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78
I
II
Persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche
che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad
esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia
determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi
internazionali ratificati.
Contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via
continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta all’estero in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività
estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività
lavorativa, e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui
trasferito le attività detenute all’estero.
N.B.: momento in cui va verificato il presupposto soggettivo di esonero  non più al 31 dicembre
del periodo d’imposta.
11
Esoneri oggettivi (segue)
Nuovo art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990
«Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma
1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque
conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi
derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta
sostitutiva dagli intermediari stessi».
Non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di
monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti,
essendo stabilito che l’esclusione dal monitoraggio è subordinata anche
all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella
riscossione dei predetti flussi.
L. 28 marzo
2014, n. 50
«Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma
1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti
all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 10.000 euro»  Se è dovuta l’IVAFE l’obbligo
di compilazione rimane fermo.
12
Esoneri oggettivi
L’esonero, pertanto, è ora previsto:
1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli
intermediari finanziari residenti;
2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli
intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle
controparti contrattuali.
a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati
assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
3. per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo
raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro (salva la debenza
dell’IVAFE). [Il DDL n. 1642 prevede l’innalzamento della limite di Euro 10.000 a Euro
15.000].
N.B.: resta fermo, a determinate condizioni, l’esonero dalla compilazione del Modulo RW per i
beni oggetto di rimpatrio giuridico e fisico ex art. 13-bis D.L. 78/2009 (Scudo fiscale).
13
Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali (segue)
•
L’obbligo di indicazione ha ad oggetto gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria
detenuti nel corso dell’intero periodo d’imposta (diversamente dalla normativa previgente che
faceva riferimento soltanto agli investimenti ed alle attività detenuti alla data di chiusura del periodo
d’imposta).
•
Nel Modulo RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate
all’inizio di ciascun periodo di imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello
stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso.
•
Le attività all’estero dovranno essere valorizzate secondo i criteri previsti per calcolare la base
imponibile dell’IVIE (per le attività patrimoniali) e dell’IVAFE (per le attività finanziarie), anche se
tali imposte non sono dovute.
•
Qualora il contribuente sia esonerato, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per
l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del
Modulo RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
14
Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali (segue)
•
Per le attività finanziarie occorre considerare:
 il valore di mercato, in caso di attività finanziarie quotate;
 il valore nominale, in caso di attività non quotate;
 il valore di rimborso, qualora non sussiste il valore nominale;
 il costo d’ acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.
•
In caso di attività finanziarie acquistate in periodi diversi, si applica il criterio LIFO.
•
In caso di conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi,
oltre alla valorizzazione iniziale e alla valorizzazione finale, deve essere anche indicato il valore
massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo.
15
Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali
•
Per gli immobili occorre considerare:
 il costo di acquisto, risultante dall’atto o dal contratto;
 il valore di mercato rilevabile al termine del periodo di imposta, in mancanza del costo di
acquisto;
 il valore indicato nella dichiarazione di successione o, in caso di donazione, negli atti relativi;
 per gli immobili situati in UE o in Stati aderenti allo Spazio economico Europeo il valore
catastale assegnato nel Paese estero ovvero, in mancanza, si può fare riferimento ai criteri sopra
descritti.
•
Per le altre attività patrimoniali, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE:
 il costo d’acquisto risultante dalla relativa documentazione probatoria ovvero il valore di
mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al
termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione dello stesso).
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Sanzioni RW
Cumulo materiale in assenza di voluntary disclosure
Anno
Attività non
dichiarate nella
Sezione II Modulo
RW
Misura sanzioni
Minimo edittale
Massimo edittale
2003
100
5% - 25%
5
25
2004
100
5% - 25%
5
25
2005
100
5% - 25%
5
25
2006
100
5% - 25%
5
25
2007
100
5% - 25%
5
25
2008
100
6% - 30%
6
30
2009
100
6% - 30%
6
30
2010
100
6% - 30%
6
30
2011
100
6% - 30%
6
30
2012
100
6% - 30%
6
30
55
275
Totale cumulo materiale
17
Sanzioni RW
Cumulo giuridico in assenza di voluntary disclosure
Sanzione massima erogabile in un singolo anno
6
Maggiorazione ex art. 12, comma 1, D.lgs 472/1997 (da un quarto al
doppio)
n.a.
Sanzione base
6
Maggiorazione ex art. 12, comma 5, D.lgs 472/1997 (dalla metà al triplo)
3
18
Totale cumulo giuridico
9
24
Sanzione irrogata senza voluntary disclosure
Sanzione irrogata: minimo tra
cumulo materiale (55) e cumulo
giuridico (9 - 24)
9
24
Definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, D.lgs 472/1997 senza voluntary disclosure
Maggiore tra sanzione irrogata (9 - 24) e minimo edittale
(55)
Riduzione ad un terzo
55
18,33
18
Norme sanzionatorie collegate (segue)
•
L’art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997 prevede la possibilità di ridurre le sanzioni alla metà in caso di
“circostanze eccezionali che rendano manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la
violazione si riferisce e la sanzione”.
•
L’Agenzia riconosce la “circostanza eccezionale” quando vi sia una condotta collaborativa del
contribuente che consenta di ricostruire gli investimenti e le attività detenute all’estero in violazione
degli obblighi dichiarativi, e dei redditi e dei capitali che sono serviti ad acquisirli o costituirli, nonché
gli eventuali redditi derivanti dalla loro dismissione.
•
Voluntary disclosure  (Infra).
19
Norme sanzionatorie collegate
•
Art. 1 del D.Lgs. 471/1997:
 nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione
amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute;
 se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a
quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta si applica la sanzione
amministrativa dal 100% al 200% della maggior imposta;
 se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono
aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
•
Art. 12 del D.L. 78/2009:
 Le sanzioni di cui all’art. 1, del D.Lgs. 471/1997 sono raddoppiate se le attività da cui derivano i
redditi sono detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio
1999 e al D.M. 21 novembre 2001.
20
Tassazione presuntiva
Presunzione di fruttuosità, art. 6, comma 1, D.L. 167/1990
«Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività
estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino
dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura
pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a
meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di
redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato
che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle
predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal
ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».
Presunzione relativa, per cui è ammessa prova contraria;
(documentazione comprovante l’infruttuosità).
21
La voluntary disclosure
•
L’art. 1 del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 aveva introdotto disposizioni volte a disciplinare la
procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
•
Tale procedura avrebbe consentito ai soggetti, che detengono attività e beni all’estero e che
hanno omesso di dichiararli nel Modulo RW, di sanare la propria posizione nei confronti
dell’erario pagando imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta).
•
Tuttavia, in sede di conversione del D.L. 4/2014, il citato art. 1 è stato integralmente
soppresso dalla L. 50/2014, rinviando a successivi disegni di legge il compito di delineare una
compiuta disciplina della procedura di collaborazione volontaria.
•
DDL n. 1642 di iniziativa dei deputati Causi, Bernardo, Sottanelli, Sberna e Gebhard,
approvato dalla Camera il 16 ottobre 2014 e trasmesso al Senato.
22
Disegno di Legge n. 1642
•
Il Disegno di Legge all’esame del Parlamento introduce:
(i) disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero in violazione della normativa sul
monitoraggio fiscale, la c.d. voluntary disclosure;
(ii) introduzione della c.d. voluntary disclosure interna;
(iii) disposizioni in materia di autoriciclaggio.
23
La Voluntary Disclosure
•
Gli autori delle violazioni degli obblighi dichiarativi relativi alla disciplina del c.d.
monitoraggio fiscale (i.e., persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed i
soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR) – commesse fino al 30 settembre
2014 – possono presentare un’apposita istanza avente ad oggetto l’emersione delle attività
finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, al fine di definire le sanzioni per le
violazioni in materia di monitoraggio fiscale, imposte sui redditi e relative addizionali,
imposte sostitutive, IRAP e IVA, nonché per le violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti di imposta.
24
Le modalità di adesione alla procedura
•
I soggetti che intendono avvalersi della procedura devono:
(i) indicare all’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli
investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per
interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che
servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione
a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili (ai fini delle imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, contributi previdenziali IVA
e ritenute), non connessi con le attività costituite o detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi
d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per
l’accertamento;
(ii) versare le somme dovute in base all’invito di cui all’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997 entro il
15°giorno precedente alla data fissata per la comparizione; ovvero le somme dovute in base
all’accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto, oltre le somme dovute in base
all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all’art. 4, co. 1, D.L. 167/90 entro il termine per la proposizione del ricorso senza
possibilità di avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili.
25
Ambito applicativo della procedura (segue)
•
La procedura deve avere a oggetto tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute
all’estero in violazione della disciplina su c.d. monitoraggio fiscale.
•
La procedura può essere attivata entro il 30 settembre 2015.
•
Tra la data di ricevimento dell’istanza e quella di decadenza dei termini per l’accertamento di
cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973, e dei termini per la notifica dell’atto di contestazione ai
sensi dell’art. 20 D.Lgs. 472/1997 intercorrono non meno di 90 giorni. In difetto e in
mancanza, entro detti termini, il termine di decadenza per la notificazione dell’avviso di
accertamento e quello per la notifica dell’atto di contestazione sono automaticamente
prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei 90 giorni.
26
Ambito applicativo della procedura
•
Ai fini della determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di
accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all’art. 12, comma 2-bis, del D.L.
78/2009 qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 5-quinquies, commi
4, primo periodo lett. c), 5 e 7.
27
Effetti della procedura – Sanzioni penali
•
Nei confronti dei soggetti che aderiscono alla procedura di voluntary disclosure:
(i) é esclusa la punibilità per i delitti di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione
infedele), 5 (omessa dichiarazione), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (omesso
versamento di IVA) del D. Lgs. 74/2000;
(ii) é esclusa la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648-bis c.p. (riciclaggio) e 648-ter c.p. (impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita), commesse in relazione ai delitti di cui al precedente punto (i).
•
Limitatamente alle attività oggetto della procedura, le condotte previste dall’articolo 648-ter.1
(autoriclaggio) del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti indicati
nel precedente punto (i) fino alla data del 30 settembre 2015.
28
Sanzioni amministrative – Monitoraggio fiscale (segue)
•
Le sanzioni previste in caso di violazioni in materia di monitoraggio fiscale (art. 5, comma 2,
D.L. 167/1990) sono determinate, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.L. 167/1990, in misura
pari alla metà del minimo edittale:
(i) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con
l’Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e ss.mm.; ovvero
(ii) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero
(iii) se l’autore delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l’obbligo di eseguire gli
adempimenti ivi previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute
l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività
oggetto di collabora-zione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario
finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.
•
Nei casi diversi da quelli sopra indicata, la sanzione è determinata nella misura del minimo
edittale, ridotto di un quarto.
29
Sanzioni amministrative – Monitoraggio fiscale
•
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi relativi al
monitoraggio fiscale è definito ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. n. 472/1997.
•
Il confronto previsto all’articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 472/97, è operato tra il terzo della
sanzione indicata nell’atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni
più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai
sensi dell’art. 5, comma 4, primo e secondo periodo, del D.L. 167/1990 (cfr. slide precedente).
30
Sanzioni amministrative – Monitoraggio fiscale (segue)
•
Art. 5-quinquies, comma 7, del DDL: «Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura
della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma
1, indicata nell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all’estero
ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell’ammontare
degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in
Stati che stipulino con l’Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del
modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della
stipulazione e quella di entrata in vigore dell’accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo
non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decretolegge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
31
Sanzioni amministrative – Imposte dirette e altre imposte
•
La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative
addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è pari al minimo edittale,
ridotto di un quarto.
32
Forfetizzazione del calcolo dei redditi percepiti
•
Su istanza del contribuente, l’ufficio, in luogo della determinazione analitica dei redditi,
calcola gli stessi applicando il coefficiente nozionale del 5% sul valore complessivo della loro
consistenza alla fine dell’anno.
•
Tale opzione può essere esercitata solo nel caso in cui la media delle consistenze delle attività
finanziarie estere risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della
collaborazione volontaria non abbia ecceduto il limite di Euro 2 milioni.
•
Su tale ammontare si applica un’aliquota del 27%.
33
Ipotesi di cointestazione delle attività estere
•
La disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera,
salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro
che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
•
Evitata la duplicazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale.
•
Applicabilità anche a favore di soggetti delegati?
34
Esibizione di atti o documenti falsi in sede di voluntary disclosure
•
Se l’istante esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati
e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
•
L’istante deve inoltre rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta
che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati
e notizie forniti sono rispondenti al vero.
35
Voluntary disclosure interna
•
I soggetti che non sono tenuti agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al D.L.
167/1990 e coloro i quali vi sono tenuti ma vi hanno adempiuto correttamente, possono
avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare le violazioni degli obblighi
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, nonché le violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.
36
La procedura della voluntary disclosure interna
•
I contribuenti che si avvalgono della c.d. voluntary disclosure interna devono:
(i) presentare un’apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo
spontaneamente all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei
maggiori imponibili relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento, e
(ii) effettuare il versamento delle somme dovute in base all’invito di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs.
218/1997, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione di cui al medesimo D.Lgs.,
secondo le modalità ed entro i termini previsti per la procedura di voluntary disclosure avente ad oggetto le
attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
•
Rinvio alle disposizione relative alla voluntary disclosure ai fini della riduzione delle
sanzioni.
37
Modifiche al codice penale e introduzione del reato di autoriciclaggio
•
L’art. 3 del DDL innalza le pene pecuniarie previste per i reati di riciclaggio e di impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
•
Il medesimo articolo introduce anche l’art. 648-ter.1 avente ad oggetto il nuovo reato di
autoriciclaggio.
–
Prima fattispecie: punita con reclusione da 2 a 8 anni e con multa da 5.000 a 25.000 Euro, si applica a
chiunque compia condotte di autoriciclaggio avendo commesso o concorso a commettere un delitto
non colposo punito con reclusione pari o superiore a 5 anni, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della provenienza delittuosa di quanto autoriciclato (art. 648-ter.1 comma 2, c.p.).
–
Seconda fattispecie: punita con reclusione da 1 a 4 anni e con multa da 2.500 a 12.500 Euro, qualora
la condotta sopra descritta sia in relazione a proventi derivanti da un reato presupposto non colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni (art. 648-ter.1 comma 2, c.p.).
38
Il reato di autoriciclaggio
«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono
da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di
altra attività professionale (…)»
39
Raul-Angelo Papotti
Avvocato, Dottore Commercialista, LL.M.
Chiomenti Studio Legale
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Via Verdi, 2
20121 Milano - Italy
Tel.: +39 (02) 721571
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Procedura di emersione e rientro dei capitali detenuti