International Service S.r.l.
Uninominale
traduzioni commerciali, tecniche, legali, di informatica, giurate
interpreti, hostesses, meetings e congressi
assistenza commerciale
CONDIZIONI GENERALI DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICO LINGUISTICI
Il presente documento contiene le condizioni generali della International Service s.r.l. uninominale, con sede legale in Via Vincenzo Gioberti, 34
50121 Firenze (FI) Italia
Tel. 0553900358
e-mail [email protected]
P.IVA 02276130487
(di seguito chiamata: “Impresa”) per l’affidamento a _______________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
Cap _______________ Città __________________________________ Prov. _____ Nazione ___________________________ Tel.______________________________
email ______________________________________ (di seguito chiamato: “Prestatore d’opera”) di incarichi aventi ad oggetto traduzioni e/o altri servizi tecnico-linguistici tra
cui, a titolo esemplificativo, interpretariato, redazione o impaginazione di documenti (i “Servizi”).
Premessa
Le presenti Condizioni Generali sono il frutto di consulenza legale specialistica prestata appositamente ed esclusivamente a favore di UNILINGUE (Associazione Nazionale di
Imprese di Servizi Linguistici) e la loro adozione è raccomandata a tutti gli aderenti a detta Associazione per l’affidamento a terzi di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di
servizi tecnico-linguistici destinati ai propri clienti, secondo principi comuni e condivisi.
La sottoscrizione del presente documento rappresenta la condizione preliminare essenziale per il conferimento al Prestatore d’Opera e lo svolgimento da parte di questi di
incarichi aventi ad oggetto i Servizi a lui affidati dall'Impresa.
L’incarico per la prestazione dei Servizi viene affidato al Prestatore d’Opera mediante apposita lettera di incarico, e si intende regolato dalle disposizioni in essa contenute
nonché dalle presenti condizioni generali. Eventuali deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide solo se espressamente indicate nella lettera d’incarico
oppure separatamente accettate per iscritto dall’Impresa, ed avranno valore limitato all’incarico cui si riferiscono.
1. Generalità
1.1 I Servizi identificati nella lettera di incarico si svolgeranno in completa autonomia organizzativa ed operativa, senza vincolo alcuno di dipendenza, negli orari e con i modi
che il Prestatore d’Opera andrà a determinare. Si esclude espressamente qualsiasi possibilità di subordinazione nei confronti dell'Impresa, sia da parte del Prestatore d’Opera
che da parte di terze persone eventualmente coinvolte nell'esecuzione dell'incarico.
1.2 I mezzi tecnici occorrenti per l’effettuazione dell'attività, come ogni spesa inerente e/o connessa, sono a carico del Prestatore d’Opera. Occasionalmente, l’Impresa potrà
consentire al Prestatore d’Opera l’utilizzo di mezzi dell’Impresa stessa.
1.3 Il Prestatore d’Opera eseguirà l'incarico personalmente e non potrà utilizzare l’eventuale opera di ausiliari senza specifica autorizzazione scritta da parte dell’Impresa.
1.4 L'Impresa non potrà interferire nell'espletamento dell’attività del Prestatore d’Opera, se non nei limiti previsti dall’art. 2224 Codice Civile. Il Prestatore d’Opera in tal caso si
impegna a fornire all’Impresa tutte le informazioni e la documentazione che quest’ultima ritenga di volta in volta opportuno o necessario chiedere per l’effettuazione delle
verifiche.
2. Tempi e modalità di esecuzione dei Servizi – Penale per ritardata consegna
2.1 La fornitura di Servizi dovrà essere eseguita dal Prestatore d’Opera in conformità alle modalità esecutive ed alle tempistiche concordate nella lettera di incarico.
2.2 Qualora il Prestatore d’Opera non consegni all’Impresa l’elaborato contenente il Servizio nella tempistica pattuita, l’Impresa, a propria discrezione, si riserva di applicare a
carico del Prestatore d’Opera una penale sino al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito per detto incarico, fatto salvo il diritto all’eventuale maggior danno che l’Impresa
dimostri di avere subito.
2.3 Il Prestatore d’Opera si impegna a fornire i Servizi a regola d’arte ex art. 1176 Codice Civile, con l’impiego di adeguate competenze tecniche e l’effettuazione di controlli tali
da garantire il rispetto di standard qualitativi elevati. In particolare, l’esecuzione dei Servizi e i relativi controlli di qualità dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 Fedeltà
 Formattazione dipendente e indipendente dalla lingua
 Completezza
 Coerenza terminologica
 Adeguatezza terminologica
 Correttezza ortografica
 Correttezza grammaticale e sintattica
Le modalità di controllo potranno essere concordate con l’Impresa. E’ facoltà di quest’ultima, infine, richiedere ulteriori controlli specifici.
2.4 Il mancato rispetto dei criteri di cui al precedente paragrafo nell’esecuzione del Servizio, o la mancata o negligente effettuazione dei controlli di qualità, saranno fonte di
responsabilità del Prestatore d’Opera e consentiranno all’Impresa di avvalersi dei rimedi di cui al successivo art. 3.
3. Contestazioni e rimedi a disposizione dell’Impresa
3.1 L’Impresa si riserva il diritto di verificare, nei sessanta (60) giorni successivi al ricevimento del Servizio dal Prestatore d’Opera, la qualità dello stesso. In caso di
contestazioni rilevate entro il periodo indicato, l’Impresa potrà richiedere al Prestatore d’Opera di giustificare le proprie scelte linguistiche e terminologiche o di effettuare
tempestivamente le opportune correzioni a titolo gratuito, oppure il rifacimento totale del lavoro ove ritenuto necessario. L’Impresa potrà altresì richiedere la riduzione del
compenso oppure, qualora il Servizio sia del tutto inidoneo all’uso convenuto, la risoluzione dell’incarico e l’annullamento totale del compenso, con riserva di chiedere il
risarcimento degli eventuali danni subiti. Nel caso in cui il Prestatore d’Opera manifesti il proprio disaccordo in merito alle contestazioni sollevate dall’Impresa, l’Impresa potrà,
senza però esservi tenuta, richiedere l’intervento di un revisore indipendente referenziato, il cui parere verrà considerato vincolante per le parti. Qualora il revisore giudichi la
qualità della traduzione inferiore agli standard, il costo della relativa perizia sarà interamente a carico del Prestatore d’Opera; in caso contrario sarà a carico dell’Impresa. Al
revisore potrà altresì essere richiesto di valutare il minor valore dell’elaborato giudicato difettoso rispetto al compenso pattuito, onde consentire il conteggio della riduzione del
compenso che l’Impresa potrà pretendere dal Prestatore d’Opera.
3.2 Qualora le contestazioni sul Servizio vengano rilevate dal cliente dell’Impresa anche in un periodo successivo al suddetto termine di 60 giorni, o comunque a ridosso della
sua scadenza, l’Impresa potrà avvalersi dei rimedi di cui all’art. 3.1 nei confronti del Prestatore d’Opera anche oltre detto termine.
50121 Firenze – Via V. Gioberti, 34 - Tel. (055) 3900358 – Fax (055) 6266309
P.IVA e C.F. 02276130487 - REA n°. 510774 – Reg. Imprese n° 11883/2000
E-mail: [email protected] - www.inteser.net
Member of
International Service S.r.l.
Uninominale
traduzioni commerciali, tecniche, legali, di informatica, giurate
interpreti, hostesses, meetings e congressi
assistenza commerciale
4. Compenso del Prestatore d’Opera
4.1 Il compenso per i Servizi resi dal Prestatore d’Opera viene concordato dalle parti ed è indicato nella lettera d’incarico.
L’importo concordato include anche ogni onere e spesa del Prestatore d’Opera, salvo eventuale diverso accordo tra le parti.
5. Segreto professionale ed impegno alla riservatezza – Obblighi di restituzione
5.1 Il Prestatore d’Opera presta la sua attività attenendosi al vincolo del segreto professionale e della riservatezza, con divieto di rivelazione a terzi, e di utilizzo per fini diversi
da quelli dell’esecuzione del proprio incarico, di notizie/informazioni delle quali venisse a conoscenza nell'ambito della prestazione dei Servizi. In particolare sono soggette ad
obbligo di riservatezza le informazioni acquisite nell'esercizio della professione di traduttore, interprete, redattore, impaginatore, ovvero le informazioni che il Prestatore d’Opera
acquisisca dalla lettura di documentazioni a lui consegnate dall'Impresa o che in qualsiasi altro modo acquisisca a fronte dell’incarico.
5.2 Il Prestatore d’Opera si impegna altresì a non consentire che terzi prendano conoscenza delle informazioni e/o della documentazione di cui sopra e/o comunque afferenti i
Servizi Linguistici, adottando ogni precauzione opportuna a tale scopo.
5.3 Il Prestatore d’Opera, in mancanza di previa ed espressa autorizzazione scritta dell’Impresa, non potrà fare uso della traduzione automatica né di altri sistemi online che
memorizzino in localizzazioni remote in qualsiasi forma, totale o parziale, segmenti, singole parti o parole dei testi originali e tradotti.
5.4 La comunicazione delle informazioni e/o della documentazione di cui al presente art. 5 potrà avvenire, da parte del Prestatore d’Opera, solo a favore di propri dipendenti o
collaboratori di cui, previa autorizzazione dell’Impresa, il Prestatore d’Opera abbia necessità di avvalersi nella prestazione dei Servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità e
facendo sottoscrivere loro un analogo impegno scritto alla riservatezza. L’obbligo di riservatezza di cui al presente art. 5 si intenderà vigente sia durante l’esecuzione
dell’incarico, sia successivamente alla cessazione dello stesso.
5.5 Il Prestatore d’Opera si impegna, entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione dell’incarico affidatogli, per qualsiasi titolo e ragione detta cessazione avvenga (ad es.
completamento del lavoro, recesso, risoluzione), a restituire all’Impresa, senza trattenerne copia in qualsivoglia forma (cartacea, magnetica o altro), la documentazione
originale affidatagli e la documentazione prodotta (elaborati, ecc.), fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni da parte dell'Impresa. E’ fatto altresì salvo il diritto del
Prestatore d’Opera di trattenere temporaneamente copia dell’elaborato che incorpora il Servizio svolto, in caso di controversia sorta con l’Impresa in relazione al corrispettivo
richiesto dal Prestatore d’Opera per l’incarico cui l’elaborato si riferisce, restando inteso che alla cessazione della controversia il documento dovrà essere tempestivamente
restituito all’Impresa oppure eliminato.
E’ fatto divieto al Prestatore d’Opera di utilizzare detta documentazione o copia, anche parziale, per scopi differenti da quelli oggetto dell’incarico.
5.6 Al Prestatore d’Opera è consentito utilizzare strumenti di gestione di memorie di traduzione (CAT) i quali conservano, ai fini di un eventuale riutilizzo, le singole accoppiate
linguistiche source-target utilizzate per lo svolgimento dell’incarico. Il Prestatore d’Opera prende atto ed accetta che i glossari e le memorie di traduzione prodotti o utilizzati
nell’ambito dell’esecuzione dei Servizi resi su incarico dell’Impresa sono di proprietà dell’Impresa stessa.
Conseguentemente, entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione dell’incarico, per qualsiasi titolo o ragione essa avvenga, il Prestatore d’Opera sarà tenuto a consegnare
direttamente all’Impresa, distruggendo e comunque non trattenendone alcuna copia, i relativi glossari e memorie di traduzione, salva eventuale diversa autorizzazione da parte
dell'Impresa. L’Impresa potrà, in occasione di un eventuale successivo incarico, fornire di nuovo al Prestatore d’Opera dette memorie o glossari, qualora ritenuti utili o
necessari, fermo restando l’obbligo di loro tempestiva restituzione a favore dell’Impresa alla cessazione di tale nuovo incarico senza facoltà di trattenerne copia.
E’ fatto divieto al Prestatore d’opera di utilizzare detta memoria di traduzione o copia, anche parziale, per scopi differenti da quelli oggetto dell’incarico.
5.7 La sottoscrizione di uno specifico impegno di riservatezza dell’Impresa con il proprio committente implicherà l’assunzione da parte del Prestatore d’Opera dello stesso
impegno a favore dell’Impresa. A tale proposito, il Prestatore d’Opera si impegna sin d’ora a sottoscrivere apposita clausola che viene inviata con la lettera di incarico o si trova
nella stessa inclusa.
6. Patto di non concorrenza
6.1 Il Prestatore d’Opera, per tutta la durata dell’incarico nonché per un ulteriore periodo di un (1) anno successivo alla cessazione dello stesso (per qualsiasi causa
intervenuta), non potrà offrire né svolgere, per conto proprio o di terzi, Servizi in favore del cliente dell’Impresa destinatario finale dell’attività oggetto dell’incarico in questione.
Tale divieto si estende altresì nei confronti di clienti dell’Impresa con cui il Prestatore d’Opera sia venuto in contatto nella fase preliminare al conferimento di un incarico da parte
dell’Impresa, anche se questo non venga conferito. In tal caso, il divieto avrà la durata di un (1) anno dalla data in cui l’Impresa ha comunicato al Prestatore d’Opera
l’intenzione del cliente di non voler conferire l’incarico.
6.2 Il Prestatore d’Opera non potrà, inoltre, intrattenere qualsivoglia rapporto diretto con il cliente dell’Impresa (o suoi rappresentanti) ad esclusione dei soli rapporti (di natura
tecnica o linguistica) specificamente richiesti ed autorizzati dall'Impresa.
7. Marchi e segni distintivi
7.1 Né le presenti Condizioni Generali, né i singoli contratti conclusi nell’ambito delle stesse, conferiscono ad alcuna delle parti alcun diritto, né di titolarità né di licenza o di altro
tipo, sui marchi e segni distintivi dell’altra parte. In particolare il Prestatore d’Opera non dovrà in alcun modo utilizzare i segni distintivi del Committente per relazionarsi con i
terzi.
8. Violazioni di diritti di terzi
8.1 Il Prestatore d’Opera sarà responsabile di eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale di terzi, qualora tali violazioni siano la conseguenza dei Servizi Linguistici
forniti dal Prestatore d’Opera, o dall’uso personale non autorizzato di sistemi di traduzione assistita (cfr. art. 5.3), o in ogni caso siano conseguenza di qualsiasi fatto o azione
imputabile al Prestatore d’Opera. In tali ipotesi, il Prestatore d’Opera sarà tenuto a tenere indenne e manlevare l’Impresa e/o terzi da ogni eventuale danno da costoro subito
per effetto di quanto sopra.
9. Diritto d’autore
9.1 Rimane espressamente inteso e convenuto che il corrispettivo pattuito per i Servizi Linguistici come da art. 4 delle presenti Condizioni Generali, si intende sempre
comprensivo anche dei diritti d’autore eventualmente derivanti da Servizi Linguistici svolti dal Prestatore d’Opera, diritti che, pertanto, si intendono sin d’ora integralmente ceduti
da quest’ultimo al Committente senza necessità di ulteriore espressa pattuizione o dichiarazione in tal senso nei singoli casi.
50121 Firenze – Via V. Gioberti, 34 - Tel. (055) 3900358 – Fax (055) 6266309
P.IVA e C.F. 02276130487 - REA n°. 510774 – Reg. Imprese n° 11883/2000
E-mail: [email protected] - www.inteser.net
Member of
International Service S.r.l.
Uninominale
traduzioni commerciali, tecniche, legali, di informatica, giurate
interpreti, hostesses, meetings e congressi
assistenza commerciale
10. Diritti di recesso dell’Impresa - Clausola risolutiva espressa
10.1 Ove, nell’esercizio dei propri diritti di verifica, l'Impresa accerti che l’esecuzione dell’incarico da parte del Prestatore d’Opera proceda in modo non conforme alle condizioni
pattuite, ad esempio in maniera tale da rendere impossibile la sua ultimazione nel termine concordato, ovvero con negligenza e/o imperizia, ovvero non rispettando le
disposizioni di cui all’art. 2, del presente documento, sarà facoltà dell'Impresa comunicare al Prestatore d’Opera un congruo termine per conformarsi alle condizioni pattuite; la
congruità del termine sarà valutata caso per caso dall’Impresa in ragione della natura e della tipologia dell’incarico. Decorso inutilmente il suddetto termine, l’Impresa potrà
recedere unilateralmente dall’incarico ex art. 2224, secondo comma, Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito. In tale caso il Prestatore d’Opera
dovrà comunque mettere a disposizione dell'Impresa il lavoro eseguito fino a quel momento.
10.2 L'Impresa si riserva il diritto di revocare l'incarico, in ogni momento, a sua discrezionale valutazione, tenendo indenne il Prestatore d’Opera delle competenze spettanti per
legge, escluso comunque il diritto del Prestatore d’Opera al risarcimento di danni.
10.3 Qualora il Prestatore d’Opera si renda inadempiente alle disposizioni di cui all’art. 5, e/o art. 6, e/o art. 7 e/o art. 8 e/o art. 11 delle presenti condizioni generali, l’Impresa
avrà facoltà ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile di comunicare la risoluzione dell’incarico con effetto immediato, fermo restando il diritto al risarcimento del danno
eventualmente subito.
11. Divieto di cessione del contratto
11.1 L’incarico afferente il Servizio viene conferito al Prestatore d’Opera in considerazione della sua reputazione e della sua capacità tecnica. Il Prestatore d’Opera non potrà
pertanto cedere a terzi, in tutto o in parte, diritti ed obblighi ad esso derivanti dall’incarico conferitogli dall’Impresa, senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima.
12. Assicurazione
12.1 Il Prestatore d’Opera è tenuto a munirsi, a proprio esclusivo carico, di idonea assicurazione a copertura degli eventuali danni subiti dallo stesso e da eventuali collaboratori
nell’esecuzione dei Servizi, nonché di idonea assicurazione RC Professionale per eventuali danni causati a terzi nell’esecuzione dei Servizi.
13. Rinvio
13.1 L’incarico conferito al Prestatore d’Opera per l’esecuzione dei Servizi si intende disciplinato, oltre che dalla relativa lettera di incarico, dalle presenti condizioni generali e,
per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile relative al contratto d’opera professionale (artt. 2222 e ss., artt. 2229 e ss.).
14. Controversie
14.1 In caso di controversie derivanti dalle presenti condizioni generali e/o dall’incarico conferito dall’Impresa al Prestatore d’Opera avente ad oggetto la prestazione di Servizi,
le parti si impegnano ad esperire in via preventiva un procedimento di conciliazione dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano oppure al diverso organismo che venisse designato
congiuntamente dalle parti.
14.2 Qualora la conciliazione non andasse a buon fine, la competenza a decidere di eventuali controversie fra le parti apparterrà in via esclusiva al Foro competente presso il
domicilio dell’Impresa. In espressa deroga a quanto sopra, l’Impresa potrà decidere a propria discrezione di adire in alternativa il Foro competente presso il domicilio del
Prestatore d’Opera.
______________, ________________
_______________________________
(*)(L'Impresa)
_______________________________
(*)(Il Prestatore d’Opera)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, il Prestatore d’Opera sottoscrive per approvazione specifica delle clausole qui sotto riportate, facenti parte delle presenti
condizioni generali:
2) Tempi e modalità di esecuzione dei Servizi – Penale per ritardata consegna
3) Contestazioni e rimedi a disposizione dell’Impresa
5) Segreto professionale ed impegno alla riservatezza – Obblighi di restituzione
6) Patto di non concorrenza
7) Marchi e segni distintivi
8) Violazioni di diritti di terzi
9) Diritto d’autore
10) Diritti di recesso dell’Impresa – Clausola risolutiva espressa
12) Assicurazione
14) Controversie
______________, ________________
_______________________________
(*)(Il Prestatore d’Opera)
(*)La firma va apposta su tutte le pagine
50121 Firenze – Via V. Gioberti, 34 - Tel. (055) 3900358 – Fax (055) 6266309
P.IVA e C.F. 02276130487 - REA n°. 510774 – Reg. Imprese n° 11883/2000
E-mail: [email protected] - www.inteser.net
Member of
Scarica

Contratto collaboratori - International Service • iS • the Last Word in