Città di Tortona
Provincia di Alessandria
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/03/2001, modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del 03/03/2003 e n. 33 del 29/04/2010.
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Sommario
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO........................................................................................................... 3
ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI ....................................................................................................................... 3
ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA .............................................................................................................. 3
ART. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO .................................................................. 3
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI ............................................................................................................................ 4
ART. 6 - LOCALI E AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TARIFFA ........................................................................... 4
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA .................................................. 6
ART. 8 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE .................................................................................................... 7
ART. 9 - SUPERFICIE UTILE ............................................................................................................................ 8
ART. 10 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE.............................................................................. 8
ART. 11 - DENUNCIA...................................................................................................................................... 8
ART. 12 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O CONDUZIONE ............................................. 9
ART. 13 - CONGUAGLI ................................................................................................................................... 9
ART. 14 - CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA CON SOSTITUZIONE NEL
PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE ..............................................................................................................
9
ART. 15 - AGEVOLAZIONI DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA A MOTIVAZIONE SOCIALE PER LE UTENZE
DOMESTICHE ..............................................................................................................................................
10
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL CORRISPETTIVO DELLA
TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O RECUPERO DEI RIFIUTI ........................................................
10
ART.17 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ............................................................................................................ 11
ART. 18 - RIMBORSI .................................................................................................................................... 11
ART. 19 - TARIFFA GIORNALIERA .................................................................................................................. 11
ART. 20 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO ..................................................................................... 12
ART. 21 - SANZIONI ..................................................................................................................................... 13
ART. 22 - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA ........................................................................................................ 14
ART. 23 - RISCOSSIONE FORZATA DEGLI IMPORTI NON VERSATI ..................................................................... 14
ART. 24 - RIMBORSI ED IMPORTI MINIMI DI RISCOSSIONE ................................................................................ 15
ART. 25 - INTERESSI PASSIVI ....................................................................................................................... 15
ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .............................................................................................. 15
ART. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE ....................................................................................... 16
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1) Il presente regolamento disciplina l’applicazione della tariffa avente natura tributaria, quale
corrispettivo per la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Tortona, secondo quanto
disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal
D.P.R. n. 158 del 27.4.1999, in particolare stabilendo modalità ed obblighi strumentali per la sua
applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2) Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque
natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata
dal Comune apposita tariffa annuale di natura Tributaria e adottata ai sensi e agli effetti di cui al
D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e del D.P.R. n.158/1999. La stessa viene denominata
T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale).
3) Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi per i servizi
di gestione dei rifiuti. (Art. 49 D.Lgs. n. 22/97).
ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI
1) La gestione dei rifiuti ed assimilati, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad
uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle aeree predette, ed è disciplinata dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni, oltre che dal
regolamento comunale, secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 2, del predetto decreto
legislativo.
ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
1) Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui
si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo,
trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa di natura tributaria quale corrispettivo, come disposto
dal comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. n.22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui
all’art.2 del D.P.R. 158/1999.
2) La tariffa è applicata dal 1.1.2001 e dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) E’ fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504.
ART. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO
1) Nei termini di legge stabiliti per l’approvazione del Bilancio preventivo del Comune, l’Organo
comunale competente, acquisito il Piano finanziario di cui all’art. 8 del citato D.P.R. n. 158 del
27.4.1999, delibera il corrispettivo della tariffa per l’anno successivo.
2) In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogati i corrispettivi delle
tariffe per l’anno in corso.
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ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI
1) Il corrispettivo della tariffa è dovuto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o
tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo
(proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc..) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte
o scoperte come definite dall’art.49 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, a qualsiasi uso adibite.
Nel caso di locazione temporanea inferiore all’anno di locali arredati adibiti ad abitazione, in assenza
di denuncia e fino a iscrizione dell’occupante, il corrispettivo della tariffa (per l’intero anno) deve
essere corrisposta dal proprietario, in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con
inquilini non residenti.
Per le parti in comune del condominio suscettibili di produrre rifiuti, il corrispettivo della tariffa è
dovuta da coloro che occupano o conducono parti in comune in via esclusiva.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento per il corrispettivo della tariffa dovuta per locali e aree
scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o
conduttori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (Art. 49, comma 3 D.Lgs. n. 22/1997).
2) Ai fini dell’applicazione, il corrispettivo della tariffa per le aree e locali suddetti, nelle zone del
territorio comunale ove è accertata la produzione di rifiuti, secondo la classificazione di cui al comma
2 dell’art.7 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, il servizio deve essere istituito, attivato e reso in via
continuativa.
ART. 6 - LOCALI E AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TARIFFA
1) Non sono soggetti al corrispettivo della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la
loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono
oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate
nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
2) In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al corrispettivo della tariffa sia per la parte fissa
che per la parte variabile i seguenti locali o aree:
a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a
tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra
indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate,
aree di sosta e di accesso e simili;
b) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
c) le cantine e le soffitte delle abitazioni.
3) Non sono altresì soggetti al corrispettivo della tariffa:
a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed
inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime
risultino inutilizzate;
b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti
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e chiusi;
c) i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di
relativa pertinenza;
d) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso
cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel
corso dell’anno, non possono produrre rifiuti.
Le circostanze di cui ai precedenti punti a., b., d. comportano la non assoggettabilità al corrispettivo
della tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che
siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione
quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la
revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione
tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti
provvedimenti.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al corrispettivo della tariffa non si tiene conto di
quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di
regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori stessi in base alle norme vigenti.
Non sono pertanto soggetti alla corresponsione del corrispettivo della tariffa:
a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono
le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli
impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro
sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni,
mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio
delle materia prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano
situate all’interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si
formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai
sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
c) le superfici dei locali e delle aree e relative pertinenze adibiti all’esercizio dell’impresa
agricola; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali
e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorché risultino
ubicati sul fondo agricolo.
d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a:
•
sale operatorie;
•
stanze di medicazione e ambulatori medici;
•
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di
•
riabilitazione e simili;
•
reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano
pazienti affetti da malattie infettive.
Sono invece soggetti alla corresponsione del corrispettivo della tariffa nell’ambito delle precitate
strutture sanitarie:
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•
gli uffici;
•
i magazzini e i locali ad uso di deposito;
•
le cucine e i locali di ristorazione;
•
le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
•
le eventuali abitazioni;
•
i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile
l’esclusione del corrispettivo della tariffa.
e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui
al 3° comma dell’art.7 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997.
Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione del corrispettivo della tariffa di cui alle
precedenti lettere b, e. devono presentare all’Ufficio Tributi preposto al servizio di riscossione, la
dichiarazione che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non
assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei
rifiuti speciali derivanti dall’attività esercitata.
4) Sono esclusi dal corrispettivo della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme
legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
5) Non sono soggette al corrispettivo della tariffa, inoltre, le aree scoperte adibite a verde.
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA
1) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d’uso, raggruppate in
base all’omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri ed applicando i
coefficienti di cui al D.P.R. n. 158 del 27.4.1999. Le attività non comprese nella elencazione suddetta
sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e
quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2) Il corrispettivo della tariffa per tipologia di utenza è unica anche se, per l’esercizio dell’attività, sono
utilizzate superfici con diverse destinazioni ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di
assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le
attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza (almeno il
30% dell’intera superficie soggetta alla tariffa, per ciascuna delle attività incidenti) assumono
rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra
quelle previste dal D.P.R. n. 158 del 27.4.1999.
3) Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento
alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all’esercizio delle attività
medesime, sempre che tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso
il riferimento è a quest’ultima.
4) Sono classificati nella medesima categoria dell’immobile principale, anche se da questo separati, i
locali pertinenziali o accessori dell’immobile stesso e le aree scoperte produttive ma funzionalmente
collegate all’immobile principale.
5) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un’attività
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economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine,
è quella prevista per la categoria cui appartiene l’attività esercitata.
6) Per le abitazioni effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate, tenute a
disposizione del proprietario (residente nel comune) che non vi risiede, le superfici dell’immobile
sono sommate, per il calcolo del corrispettivo della tariffa di utenza, a quelle dell’abitazione
principale e potranno essere soggette a verifiche d’ufficio.
7) Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e il corrispettivo della tariffa
sono dovute dall’occupante o conduttore esclusivo; se, invece, l’uso è di più condomini, la denuncia
e il corrispettivo della tariffa sono dovute dall’amministratore del condominio, con rivalsa sugli
occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà
o in uso.
8) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi
comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento del corrispettivo della
tariffa dovuta per i locali ed aree in uso comune.
9) Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, il corrispettivo della tariffa è dovuta dal
proprietario per l’intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all’anno e il numero degli
occupanti viene stabilito con autocertificazione e potrà essere soggetto a verifiche d’ufficio
10) Per i locali adibiti a civile abitazione condotti in affitto o di proprietà da persone non residenti nel
comune, il numero degli occupanti viene stabilito con autocertificazione e potrà essere soggetto a
verifiche d’ufficio
11) Per i locali di immobili non di pertinenza delle civili abitazioni, dichiarati agibili e condotti in affitto o di
proprietà da persone residenti o non nel comune sono da inserire in utenze simili non domestiche.
ART. 8 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
1) Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999, si
intendono:
a) per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero utilizzate
per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 183 giorni. Le utenze domestiche sono
associate, ai fini del calcolo del corrispettivo della tariffa, al numero dei componenti la
famiglia anagrafica del denunciante e sul corrispettivo della tariffa si applica un coefficiente
di riduzione pari al 50%. L’utilizzo non continuativo dell’abitazione dovrà essere dichiarato
dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d’ufficio.
b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale
occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni,
risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente
ridotta del 50%.
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ART. 9 - SUPERFICIE UTILE
1) La superficie di riferimento per il calcolo del corrispettivo della tariffa è misurata:
a) per i locali, al netto dei muri;
b) per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse
comprese.
In ogni caso non può essere inferiore a quanto previsto all’art. 1 comma 340 della Legge 311/2004.
2) La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda
che la frazione sia eguale o superiore oppure inferiore a 0,5 metri quadrato.
3) Non sono soggetti al corrispettivo della tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non
possono produrre rifiuti e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono
stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno,
qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente
riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.
ART. 10 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
1) Il numero dei componenti la famiglia risulta dalle iscrizioni anagrafiche.
2) E’ fatto obbligo agli Uffici dell’Anagrafe comunale di comunicare all’Ufficio Tributi ogni variazione
intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc..
ART. 11 - DENUNCIA
1. I soggetti di cui all’art.5 del presente Regolamento devono presentare all’ Ufficio Tributi preposto al
servizio di riscossione, entro i 30 giorni successivi all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia
dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli
appositi modelli predisposti dall’Ufficio Tributi del Comune e dallo stesso messi a disposizione degli
utenti.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi
costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle
medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
3. Le variazioni che dovessero intervenire nell’arco dell’anno in merito agli elementi che determinano la
composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte
tassabili, modificazioni della destinazioni d’uso dei locali ed aree scoperte, variazione dei
componenti del nucleo famigliare residente e non, ecc..) dovranno essere comunicate all’Ufficio
Tributi del Comune entro i 30 giorni successivi alla data dell’intervenuta variazione.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell’utenza, da
documentare se necessario e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal
rappresentante legale o negoziale e deve essere presentata direttamente presso l’Ufficio Tributi del
Comune gestore del servizio di riscossione che ne rilascerà ricevuta.
6. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e
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varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione.
7. Gli uffici comunali competenti per materia comunicano all’Ufficio Tributi del Comune gestore del
servizio di riscossione tutte le notizie in loro possesso utili ai fini dell’individuazione e qualificazione
delle utenze.
8. L’Amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento della tariffa sono tenuti
a presentare all’Ufficio Tributi, entro il 1° gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o
detentori dei locali e/o aree rilevanti ai fini del presente Regolamento.
ART. 12 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O CONDUZIONE
1. Il corrispettivo della tariffa è commisurato ad anno solare e corrisponde ad un’autonoma
obbligazione da parte dell’occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all’art.5 del
presente Regolamento.
2. L’obbligo decorre dalla data in cui ha inizio l’utenza (occupazione o conduzione).
3. La comunicazione di cessazione dell’utenza dovrà essere resa entro i 30 giorni successivi alla data
dell’avvenuta cessazione.
4. La cessazione nel corso dell’anno dell’occupazione o conduzione dei locali ed aree, debitamente
segnalata al Ufficio Tributi ed accertata dallo stesso, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a
decorrere dalla data in cui è cessata l’utenza (occupazione o conduzione).
5. La comunicazione di cessazione, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma
3, ma comunque entro l’anno a cui si riferisce il pagamento per cui si richiede il rimborso,
debitamente accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dalla data di avvenuta
comunicazione.
6. La mancata comunicazione di cessazione, di cui l’ufficio viene comunque a conoscenza poiché si è
verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza
dall’inizio della nuova utenza.
ART. 13 - CONGUAGLI
1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso dell’anno della
tariffa saranno conteggiate nel corrispettivo della tariffazione successiva mediante conguaglio
compensativo.
ART. 14 - CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA CON SOSTITUZIONE NEL
PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE
1. Il costo del corrispettivo della tariffa, in sostituzione dell’utenza rimane a carico del Comune, nelle
seguenti fattispecie:
a) per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune;
b) per i locali e le aree occupate o detenute da utenze per i quali il Comune ritenga di avvalersi
della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.
2. Sono esclusi dal dettato del precedente comma 1. le fattispecie riduttive di cui agli articoli 8, 16 e 17
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del presente regolamento.
ART. 15 - AGEVOLAZIONI DEL CORRISPETTIVO DELLA TARIFFA A MOTIVAZIONE SOCIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE
1) Nella quantificazione dei componenti il nucleo familiare agli effetti dell’applicazione del corrispettivo
della tariffa unitaria al mq. e della quota del corrispettivo della tariffa variabile non si tiene conto della
presenza di persone portatrici di handicap (con un minimo di invalidità da handicap del 70%) nonché
di persone anziane non autosufficienti. Tale situazione deve essere autocertificata dal capo famiglia
con riferimento alle certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni (Commissione invalidi civili;
Unità di valutazione geriatrica);
2) I nuclei familiari composti da due persone, ambedue di età non inferiore ai 65 anni, che occupano
locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), di tipo economico (ctg. A/3), di tipo popolare (ctg.
A/4), ultrapopolare (ctg. A/5) ovvero rurale (ctg. A/6), usufruiscono della riduzione del 20% del
corrispettivo della tariffa unitaria al mq. e della quota del corrispettivo della tariffa variabile. La
riduzione viene accordata su richiesta ed autocertificazione delle condizioni definite dal presente
comma. La suddetta riduzione viene elevata al 30% qualora i nuclei familiari non siano proprietari
dei locali occupati ad uso abitazione.
3) I nuclei familiari con 4 o più componenti, la cui superficie abitativa non sia superiore ai mq. 100,
usufruiscono delle seguenti riduzioni per il corrispettivo della tariffa unitaria al mq. e della quota del
corrispettivo della tariffa variabile:
•
50% se il reddito annuale imponibile pro-capite del nucleo familiare è inferiore a Euro
5.500,00;
•
25% se il reddito annuale imponibile pro-capite del nucleo familiare è compreso tra Euro
5.500,01 e Euro 5.900,00.
Tali limiti di reddito verranno aggiornati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale;
4) Le agevolazioni per il corrispettivo della tariffa di cui ai commi precedenti del presente articolo non
sono cumulabili tra loro.
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL CORRISPETTIVO DELLA
TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O RECUPERO DEI RIFIUTI
1) Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata previste dall’articolo 49, comma 10, del
D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, attraverso l’abbattimento della parte variabile del corrispettivo della tariffa,
per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di
conferimento a raccolta differenziata.
2) Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs.
n. 22 del 5.2.1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l’attività di recupero
dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione del corrispettivo della tariffa,
proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.
3) La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo dall’Amministrazione
Comunale e comporta il rimborso o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti del
corrispettivo della tariffa per la quota variabile.
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ART.17 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1) Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le
modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze
massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in
relazione all’entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al
regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani adottato dal Comune di sensi dell’articolo 21 del
D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997.
2) Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1., in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene
effettuata in regime di privativa, il corrispettivo della tariffa è dovuta nella misura del 40 per cento
per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio
viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza
o frazione superiore a 50.
3) La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario
per raggiungere il più vicino punto di raccolta rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita
4) Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato
l’immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni al regolamento di cui al
comma 1. (violazione relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della
raccolta), la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40 per cento, a seguito di attestazione del Gestore
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti comunicata al Comune.
5) L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento
del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e prescrizioni
sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di
deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa
corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal
comma 4.
ART. 18 - RIMBORSI
1) Nei casi di errore che incida sull’entità del dovuto, l’utente ha diritto al rimborso che verrà disposto
dall’Ufficio Tributi preposto al servizio di riscossione oppure su istanza dell’interessato, entro 90
giorni dalla presentazione della stessa che dovrà avvenire non oltre due anni dall’errato pagamento.
ART. 19 - TARIFFA GIORNALIERA
1) Per coloro che occupano o conducono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali diversi
dalle abitazioni e aree pubbliche, aperte al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio,
si applica il corrispettivo della tariffa giornaliera, riferita alle categorie corrispondenti divisa in 365
giorni commerciali e aumentata del 60%. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un
anno solare, anche se ricorrente.
2) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento
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è applicato il corrispettivo della tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
3) In caso di uso di fatto, il corrispettivo della tariffa che non risulti versata all’atto dell’accertamento
dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni
eventualmente dovute. Per l’eventuale atto di recupero del corrispettivo della Tariffa, il contenzioso e
le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
4) Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in
considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del corrispettivo della
tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione dei partecipanti, lo svolgimento del
servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore
delle manifestazioni e l’Azienda gestore del servizio di raccolta del Comune di Tortona e la tariffa è
assorbita da quanto previsto in detto contratto.
Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.
5) La Tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:
a) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
b) occupazioni per l’effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;
c) occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
d) occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
e) occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l’effettuazione di misurazioni e
rilievi.
6) La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di
occupazione.
7) I valori della tariffa giornaliera sono definiti con decorrenza annuale, mediante deliberazione della
Giunta comunale, sulla base dei costi indicati nel piano finanziario, nei termini di cui all’art. 4 del
presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono
prorogate le tariffe per l’anno in corso.
8) L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare
contestualmente con il pagamento della tassa/tariffa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche.
ART. 20 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO
1) All’ Ufficio Tributi è delegata l’attività di verifica dei dati contenuti nelle denunce che hanno dato
luogo all’applicazione della tariffa, nonché di accertamento in caso di omessa, infedele o incompleta
presentazione della denuncia, da effettuarsi nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed
opportune.
2) A tal fine, l’Ufficio Tributi provvede, nei termini di prescrizione ordinari, a porre in essere le procedure
di accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli
interessi moratori, calcolati al tasso legale in vigore, nonché delle relative sanzioni previste dall’art.
21 del presente regolamento.
3) Nel provvedimento di accertamento devono essere indicati, oltre ai criteri di determinazione della
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maggiore tariffa dovuta, degli interessi moratori e delle relative sanzioni, anche i termini e l’Autorità
competente avanti a cui sia possibile proporre eventuale opposizione nei confronti dello stesso
provvedimento di accertamento.
4) Trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso indicato al comma 2 l’Ufficio
provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di tariffa, delle sanzioni erogate e
degli interessi maturati e maturandi, secondo la procedura prevista dalla vigente normativa in
materia.
5) Al fine dello svolgimento di tale attività di controllo e di accertamento, l’Ufficio Tributi può richiedere,
con comunicazione formale indirizzata ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, ovvero ai
proprietari dei locali e/o aree, anche con eventuale richiesta di comparire, nei limiti di cui all’art. 6
comma 4 L. 212/2000:
•
copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
•
l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
•
notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria.
6) I soggetti a cui sia stata effettuata tale richiesta sono tenuti a produrre i documenti, a fornire le
notizie richieste ed eventualmente a comparire, entro trenta giorni dalla richiesta.
7) In caso di mancato adempimento da parte dell’utente nel termine concesso, l’Ufficio Tributi può
disporre, previo avviso da notificarsi all’utente, anche a mezzo posta raccomandata, almeno cinque
giorni prima della verifica, l’accesso agli immobili oggetto di applicazione della tariffa, ai soli fini della
rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, da effettuarsi da parte di proprio
personale munito di specifica autorizzazione.
Nell’ipotesi in cui, per mancata collaborazione dell’utenza o per materiale impossibilità, non sia
consentito accedere all’immobile, l’Ufficio Tributi può emettere gli atti di accertamento sulla base
degli elementi in suo possesso, ovvero mediante ricorso a presunzioni semplici, a norma dell’art.
2729 Codice civile.
8) Dell’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l’applicazione della tariffa a nuovi
utenti, ovvero la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli utenti interessati, i
quali, ove riscontrino elementi di discordanza rispetto alle risultanze della verifica effettuata dall’
Ufficio Tributi, possono, nei successivi trenta giorni, fornire specifiche controdeduzioni, che, ove
riconosciute fondate, comportano l’annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
Decorso il termine di trenta giorni senza che gli utenti interessati abbiano fornito specifiche
controdeduzioni, ovvero nell’ipotesi in cui le stesse non siano ritenute rilevanti, l’Ufficio Tributi
procede all’accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con relative sanzioni ed
interessi.
9) Al fine dello svolgimento dell’attività di controllo e di accertamento, l’Ufficio Tributi può anche
richiedere dati e notizie agli Enti gestori di altri servizi pubblici, ove rilevanti per lo svolgimento
dell’attività di controllo e di accertamento della tariffa.
ART. 21 - SANZIONI
In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicheranno le sanzioni
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amministrative previste dall’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 in materia di violazione di specifiche norme
regolamentari, da graduarsi sulla base di apposito e motivato provvedimento, dell’Ufficio Tributi preposto al
servizio, in relazione alla gravità della violazione contestata all’utente.
In ogni caso per quel che riguarda il tardivo, parziale, omesso pagamento si applica la sanzione prevista
dall’art. 13 del D. Lgs. 18/12-1997 n. 471.
ART. 22 - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA
1) La tariffa è applicata e riscossa tramite ruolo o liste di carico da approvarsi ogni anno sulla base dei
dati aggiornati.
2) La riscossione è effettuata con un minimo di due ad un massimo di quattro rate fatto salvo quanto
stabilito dalle successive determinazioni in merito alla rateizzazione del credito tributario ed
extratributario.
3) Il comune, nell’ambito delle disposizioni normative, potrà individuare diverse modalità di riscossione
della tariffa.
4) Per accertati casi di indigenza o di temporanea incapacità di provvedere al pagamento delle rate
notificate, su richiesta dell’utente e dietro presentazione di idonea documentazione, in accordo con
gli uffici, la rateizzazione potrà essere estesa fino a un massimo di otto rate.
ART. 23 - RISCOSSIONE FORZATA DEGLI IMPORTI NON VERSATI
1) In caso di mancato o parziale versamento alle scadenze stabilite, la riscossione forzata della tariffa è
effettuata direttamente dall’Ufficio Tributi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 comma 5, lett. b)
D.Lgs. 446/1997, mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. 14 aprile
1910, n. 639.
2) L’ingiunzione di pagamento, che risulta esecutiva di diritto ai sensi dell’art. 229 D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, viene sottoscritta e notificata, anche a mezzo posta raccomandata, direttamente dal
Gestore del servizio, al quale sono attribuite anche tutte le ulteriori attività necessarie per la
riscossione forzata della tariffa e dei relativi accessori.
3) L’ingiunzione di pagamento deve contenere le indicazioni:
a) della tariffa dovuta;
b) degli atti di riscossione precedentemente spediti o notificati dal Comune e rimasti insoluti;
c) in caso di quantificazione presuntiva ai sensi dell’art. 2729 Codice civile, degli elementi in
base ai quali è stata stimata la tariffa dovuta;
d) degli interessi dovuti sulle somme rimaste insolute, delle eventuali sanzioni amministrative
applicate per la violazione delle disposizioni regolamentari, nonché delle spese sostenute
dal Comune per la riscossione forzata della tariffa e per la notifica dei relativi atti;
e) dei termini per il versamento;
f)
dei termini e dell’Autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere proposta opposizione
avverso l’ingiunzione di pagamento.
4) Nell’ipotesi in cui l’utente non dovesse provvedere al pagamento delle somme dovute anche a
seguito di notifica dell’ingiunzione di pagamento, il Comune potrà provvedere all’esecuzione forzata
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nei confronti del debitore, eventualmente anche avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge 22
novembre 2002 n. 265, a seguito di nomina di apposito Ufficiale della riscossione.
5) Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario e
conseguente esecuzione forzata sulla base delle previsioni di cui agli artt. 474 Codice procedura
civile.
6) L’esecuzione forzata nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto, in tutto od in parte, al
pagamento delle somme dovute, viene effettuata nel rispetto dei termini di prescrizione fissati dagli
artt. 2946 ss. Codice civile.
ART. 24 - RIMBORSI ED IMPORTI MINIMI DI RISCOSSIONE
1) Il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta è disposto dall’Ufficio Tributi, su richiesta
dell’utente ovvero d’ufficio, se direttamente riscontrato.
2) Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata
entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3) Il rimborso delle somme indebitamente versate compete nel termine di prescrizione di cui agli artt.
2946 ss. codice civile, a decorrere dal momento della presentazione della relativa domanda ovvero
dell’adozione d’ufficio del provvedimento di rimborso.
4) L’Ufficio Tributi dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o
di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da
parte dell’utente.
5) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione
dell’avvenuto pagamento.
6) I rimborsi d’ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad
€ 12 per anno.
7) Allo stesso modo, gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori
o uguali ad € 12 per anno; gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di
accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12 per anno,
salvo che vengano accertate a carico del medesimo utente violazioni ripetute per più annualità.
ART. 25 - INTERESSI PASSIVI
1) Il ritardato, insufficiente e mancato pagamento del corrispettivo della tariffa comporta l’applicazione
degli interessi moratori al tasso legale.
ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, una volta diventata esecutiva la
deliberazione di approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2010.
3) La prima emissione relativa all’anno 2010 potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni
esistenti nella banca dati comunale al 1° gennaio 2010, oltre che sulla base degli elementi contenuti
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nelle denuncie originarie della tassa smaltimento rifiuti.
ART. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE
1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 158 del 27.4.1999.
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