Agenzia Parma Energia • 6 febbraio 2009
GEOTERMIA
Vincoli autorizzativi
ruoli e competenze
Ing. Gabriele Alifraco
Settore Ambiente della Provincia di Parma
Agenzia Parma Energia • 6 febbraio 2009
In Italia le leggi spesso non prevengono
i problemi, ma con ritardo li rincorrono
Anche in materia di geotermia il
quadro normativo non è ancora
esaustivo
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Quale percorso
amministrativo?
Vista l’esistenza di un gap normativo
per gli impianti geotermici, ci siamo
interrogati su quale fosse la più corretta
procedura di autorizzazione.
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BASSA ENTALPIA
Gli impianti geotermici si distinguono in
due tipologie:
- Gli impianti a CICLO APERTO
- Gli impianti a CICLO CHIUSO
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Valutazione d’Impatto
Ambientale (VIA)?
Il D.Lgs. 152/2006, come modificato e integrato
dal D.Lgs. 4/2008, contempla gli interventi di
geotermia in due punti degli Allegati alla Parte
Seconda:
• All. III - let. v):“Attività di coltivazione sulla
terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle
risorse geotermiche”  ?
• All. IV - Punto 2, let. c): “Impianti industriali non
termici per la produzione di energia, vapore ed
acqua calda”
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Valutazione d’Impatto
Ambientale (VIA)?
La Legge Regionale 9/99, che disciplina la
procedura di VIA, comprende a sua volta
le seguenti categorie:
• A.1.3: “Attività di coltivazione degli idrocarburi e
delle risorse geotermiche sulla terraferma”
• B.2.5: “Impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda”
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Cosa dice la Regione
La Regione Emilia-Romagna è intervenuta recentemente
con una specifica nota che esclude che gli interventi
geotermici a CICLO CHIUSO siano sottoposti alla
normativa sulla VIA, per entrambe le categorie
considerate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla LR 9/99.
Infatti tali impianti:
• Non possono essere definiti “attività di coltivazione” in
quanto nessuna risorsa naturale viene estratta dal
sottosuolo. Inoltre...non è chiaro a quale tipologia di
impianti si riferisce: bassa o alta entalpia?
• producendo energia termica, non si configurano
come impianti “non termici”.
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Cosa dice la Regione
Relativamente invece agli interventi geotermici a CICLO
APERTO, essendovi estrazione della risorsa, la situazione
cambierebbe e si configurerebbe, secondo quanto
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna rispetto alla
normativa sulla VIA, una categoria A.1.3 prevista dalla LR
9/99: “Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle
risorse geotermiche sulla terraferma”
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Autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 387/2003?
“Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità”
È o non è una
fonte energetica
rinnovabile?
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Cosa dice la Regione
La Regione Emilia-Romagna chiarisce che sia per gli
impianti a CICLO CHIUSO sia per quelli a CICLO
APERTO non è da prevedere neppure la procedura
prevista dal D.Lgs. 387/2003 poiché non producono
energia elettrica.
Qualche dubbio però c’è, visto che in passato
alcune pubbliche amministrazioni hanno autorizzato
impianti termici ai sensi del D.lgs. 387/03.
La LR 26/2004 all’art. 16, comma 4, stabilisce che
“Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 1 si applicano le norme e le procedure
vigenti”
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Manca un momento di esame congiunto del
complesso delle problematiche poste da tali
interventi con tutti gli Enti competenti e con i
Servizi Ambiente, Energia, Programmazione.
Oggi sembrerebbe che gli impianti geotermici
non vadano approvati, se non forse dal
Comune nell’ambito della concessione edilizia
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Non è così
Negli strumenti di pianificazione
comunale è stata introdotta la VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), che
dovrebbe valutare anche tale aspetto!
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Ai fini della tutela dell’acquifero è
indispensabile una presa
d’atto/autorizzazione dell’intervento
che si intende realizzare allo scopo di
prevenire contaminazioni di una risorsa
indispensabile
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Impianti a CICLO CHIUSO
Si può fare riferimento all’Art. 95 del vecchio TU sulle acque n.
1775/1933, che dovrebbe permettere il rilascio da parte della
Regione di un’autorizzazione per la ricerca di acque
sotterranee o per lo scavo di pozzi.
Da recenti contatti con la Regione sembrerebbe che la sola
fase di perforazione sia da sottoporre al Regolamento
Regionale n. 41/2001 (“Regolamento per la disciplina del
procedimento di concessione di acqua pubblica”), che
sembrerebbe sostituire solo la prima parte dell’art. 95 del T.U.,
mantenendo salva la parte relativa allo scavo di pozzi.
Secondo l’Avvocatura della Regione si dovrebbe fare
riferimento all’art. 17 del Reg. n. 41/2001 che si riferisce però a
perforazioni finalizzate a sondaggi per il controllo del livello
piezometrico della falda e della qualità delle acque.
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Impianti a CICLO APERTO
Tale tipologia di impianti prevede estrazione d’acqua dalle
falde.
Pertanto, un impianto a ciclo aperto ricadrebbe nella
procedura di VIA (secondo quanto sostenuto dalla Regione
potrebbe infatti figurarsi la categoria A.1.3. della LR 9/99), con
le soglie previste per i pozzi (100 l/s – All. III, lett. b, Parte II D.Lgs.
152/06 e smi).
Al di sotto di tali soglie: tra i 50 e i 100 l/s ricadrebbe nella
procedura di screening, mentre al di sotto dei 50 l/s
ricadrebbe nella normativa settoriale relativa alle concessioni.
In quest’ultimo caso sarebbe quindi necessario richiedere la
concessione di derivazione con prelievo di acqua pubblica al
Servizio Tecnico di Bacino.
Inoltre, lo scarico in corpo idrico superficiale e/o sul suolo
oppure la reimmissione nella stessa falda di prelievo devono
essere sottoposti al rilascio dell’autorizzazione settoriale allo
scarico da parte della Provincia o del Comune, a seconda
che tale scarico sia industriale o domestico.
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I pozzi, oltre a rientrare nella procedura di
concessione, possono ricadere nella pianificazione
regionale e provinciale in materia di acque (Variante
al PTCP recentemente approvata dal Consiglio
Provinciale), che prevede una serie di vincoli da
rispettare.
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PROBLEMATICHE
L’insediamento di impianti geotermici a ciclo aperto e a ciclo
chiuso può determinare impatti sull’ambiente.
Impianti a CICLO APERTO: possono intaccare il bilancio idrico, ad
es. prelevando da falda e scaricando in corpo idrico superficiale;
possono creare squilibri dovuti al prelievo di acqua e alla sua
reimmissione nella falda ad una temperatura diversa.
Impianti a CICLO CHIUSO: possono perturbare l’ambiente del
sottosuolo che attraversano modificando la temperatura.
A questo si aggiunge, per entrambe le tipologie di impianti, il
possibile inquinamento delle falde acquifere causato da
eventuali rotture o imprevisti, sia in fase di perforazione che nel
tempo. Non esiste infatti una tecnologia sicura al 100%,
l’acquifero superiore è inoltre spesso inquinato e può esserci
percolamento alle falde più profonde.
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Il problema che si pone è pertanto la tutela di
risorse strategiche, vitali per il territorio.
Salvaguardare la risorsa idrica è il principale
obiettivo di ogni azione in materia di geotermia.
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Negli ultimi anni a Parma si sono avute diverse
richieste per la realizzazione di impianti geotermici. Il
buco normativo sulla materia rende difficile il
compito delle pubbliche amministrazioni e rallenta lo
sviluppo di questa tecnologia.
Occorre chiarezza per tutti!
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Cosa fa la Provincia
● VARIANTE AL PTCP IN MATERIA DI ENERGIA.
Il Servizio Ambiente della Provincia di Parma sta
predisponendo il Piano provinciale per il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che sarà
approvato come variante al PTCP ai sensi della L.R.
20/2000. Nell’ambito del Piano saranno individuati gli areali
entro i quali potranno essere localizzati impianti geotermici.
● REGOLAMENTO
Il Servizio Ambiente provvederà inoltre a elaborare un
Regolamento ai sensi della L.R. 26/2004, art. 16, con il quale
saranno definite le modalità e le tempistiche delle
procedure autorizzative di tale tipologia di impianti.
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Art. 16 della LR 26/2004
Procedure autorizzative degli impianti energetici
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure
autorizzative di propria competenza.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990 , alle
disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri:
a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento
totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e
le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad
un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio;
b) l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso
comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a seguito di un procedimento
unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 ;
c) sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure autorizzative, tenuto conto della
tipologia degli impianti;
d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di
occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente;
e) è stabilito l'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente che va rapportato al
valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento;
f) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al
progetto approvato;
g) il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il termine per la messa in esercizio
dell'impianto nonchè per la rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello stesso.
…
6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento
delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge. Tali regolamenti si uniformano ai
principi e criteri di cui al comma 2.
…
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I DIVIETI
Previsti nel Piano provinciale per il risparmio energetico
e la promozione delle fonti rinnovabili - Variante al PTCP
Si considerano vietati negli areali di ricarica diretta di
tutti i tipi di acquiferi (così come evidenziate nella
cartografia di settore della variante al PTCP in materia
di approfondimento sulle Acque) e sui corpi acquiferi, in
particolare falde, ancora sfruttabili ai fini idropotabili.
Nonché negli areali delle zone di protezione dei campi
pozzi idropotabili delimitate dalle isocrone dei 60 e
180gg e in tutte le zone di riserva dei pozzi.
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A Sud della Via Emilia
• I processi A CICLO APERTO con prelievo e scarico in falda:
sono considerati vietati in tutta la zona Sud del territorio
provinciale
•
I processi A CICLO CHIUSO: non si considerano vietati, ma la
loro profondità va attentamente valutata caso per caso, in
funzione degli areali sfruttabili dal punto di vista idropotabile
A Nord della Via Emilia
• I processi A CICLO APERTO con prelievo e scarico in falda:
sono consentiti fino ad una profondità massima di 20 metri.
•
I processi A CICLO CHIUSO: sono consentiti anche a
profondità superiori ai 20 metri, ma comunque inferiori a 80/90
metri. Tuttavia la loro profondità va attentamente valutata
caso per caso, anche in funzione del progetto e delle
esigenze del territorio.
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Elementi tecnici basilari
1. Analisi / Valutazioni sulla esistenza di soluzioni alternativa
valide in termini tecnico - economici per il recapito delle
acque utilizzate.
Dette valutazioni avranno a riferimento gli aspetti quantitativi
(portate in gioco) che potrebbe costituire un fattore limitante
significativo, ad esempio, per lo scarico in rete fognarie di
dimensioni medio - piccole a causa degli effetti di diluizione sul
carico organico veicolato dal reticolo fognario con la possibile
conseguenza d'inibire i normali processi biologici di depurazione.
La presenza di condizioni geomorfologiche ed orografiche
particolarmente sfavorevoli ovvero l'eccessiva distanza dal corpo
recettore possono costituire elementi da tenere presente per lo
scarico in corpi idrici superficiali. Ai fini delle valutazioni del fattore
distanza, in linea generale possono essere presi a riferimento i
criteri previsti dall'Allegato 5 - punto 2 del decreto per gli scarichi
sul suolo.
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2. Esecuzione di una indagine preventiva
Tal indagine è volta a caratterizzare sotto il profilo idrogeologico
il sito di scarico, definirne a tal fine la falda di interesse, lo
schema di circolazione idrica e le eventuali connessioni con altri
corpi idrici sotterranei nonché individuare le modalità di scarico
e le cautele da adottare per prevenire possibili fenomeni di
inquinamento delle acque sotterranee medesime.
3. Esecuzione di una valutazione tecnica preventiva e
previsionale di controllo degli effetti sulle caratteristiche
chimico-fisiche e microbiologiche del corpo ricettore.
Se risultassero mancanti elementi reali del contesto di indagine
andrà predisposta una simulazione teorica.
4. Coerenza / Completezza della documentazione a supporto
della domanda di autorizzazione allo scarico
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Prescrizioni per impianti a
CICLO APERTO
• Definire Volume massimo annuo delle acque provenienti
dagli impianti di scambio termico che possono essere
scaricate nella stessa falda di provenienza mediante
l'impianto di iniezione dedicato e la relativa portata media
giornaliera di scarico (espressa m3/h o L/sec.). Volume orario
dei fluidi geotermici che può essere reimmesso, nella stessa
formazione di provenienza;
• Installazione di un misuratore di portata in testa all'impianto
di scarico;
• Tenuta di apposito registro per la registrazione della quantità
di acqua scaricata giornalmente in falda, con l'obbligo di
renderlo disponibile all'autorità di controllo. Dovrà essere
inviato ogni anno alla Provincia ed alla sezione - ARPA
competente per territorio, quali autorità ed organo deputati
alle attività di controllo;
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• Installazione di un puntuale sistema monitoraggio e di
controllo posto a monte e a valle dell’impianto, tarato di
volta in volta da Provincia e ARPA. Nonchè esecuzione dei
controlli relativi alla conduzione dell'impianto applicabili al
caso specifico e volti a garantire la perfetta tenuta del
sistema, il controllo di eventuali intasamenti o fughe (misure
di pressione, controlli relativi alla eventuale corrosione della
condotta di iniezione, all'insorgere di eventuali fughe, ecc. );
Resta inteso che la Provincia può subordinare
l'autorizzazione allo scarico ad ulteriori prescrizioni in
relazione alla specificità della situazione locale ovvero
quando le condizioni lo richiedono.
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Impianti a CICLO CHIUSO
!!! PORRE ATTENZIONE A:
In merito invece agli impianti di tipo chiuso il sistema non
contempla il prelievo di acqua di falda e non prevede il
rilascio nel terreno o in falda di nessun fluido
termovettore utilizzato nel circuito, tuttavia andrà
attentamente valutato quanto segue:
• eventuale alterazione dell’equilibrio idro-chimico e idrobiologico degli orizzonti areali interessati dalla presenza delle
geosonde, anche attraverso specifiche simulazioni
sperimentali numeriche;
• considerare eventuali fenomeni di by-pass tra gli orizzonti
areali di terreno attraversati e soprattutto tra differenti livelli
acquiferi eventualmente presenti nel terreno. Tali eventualità
vanno analizzate sia durante la fase di perforazione del
terreno che durante la fase di installazione delle geosonde;
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• eventuali alterazioni nella dinamica dei flussi di scorrimento
delle falde attraversate tramite anche modellazioni
computerizzate;
• eventuali alterazioni chimico-fisiche degli strati di terreno, nel
caso anche di condizioni di emergenza per eventuali
perdite del fluido termovettore;
• andrà previsto un puntuale sistema monitoraggio e di
controllo posto a monte e a valle dell’impianto, nonché sullo
stesso sistema anche quale misura di emergenza, tarato di
volta in volta da Provincia e ARPA.
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CONCLUSIONE
Occorre una normativa ad
hoc per evitare paradossi,
incertezze, ecc.
Agenzia Parma Energia • 6 febbraio 2009
Grazie per l’attenzione
Ing. Gabriele Alifraco
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Impianti a CICLO CHIUSO - Agenzia per L`Energia città di Parma