Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n.
67, concernente norme transitorie per l'applicazione della
disciplina della sospensione del procedimento penale nei
confronti degli irreperibili
A.C. 2344
Dossier n° 162 - Schede di lettura
12 maggio 2014
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C.
2344
Titolo:
Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per
l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili
Iniziativa:
Parlamentare
Iter al Senato:
No
Numero di articoli:
2
Date:
presentazione:
5 maggio 2014
assegnazione:
6 maggio 2014
Commissione competente :
II Giustizia
Sede:
referente
Pareri previsti:
I-V
La proposta di legge interviene sulla disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell'imputato,
introducendo una disciplina transitoria per i procedimenti in corso, in relazione all'entrata in vigore della
recente riforma introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.
Contenuto
La recente legge 28 aprile 2014, n. 67, ha dettato una nuova e più garantista disciplina
del procedimento nei confronti degli irreperibili previsto dal codice di procedura penale.
Il Capo III della legge, nel recare una disciplina direttamente precettiva volta a riformare la
materia del processo in contumacia, ha eliminato tale istituto sostituendolo con quello della
sospensione del procedimento per assenza dell’imputato.
L’intervento ha inteso modificare il quadro normativo anche in riferimento alle numerose
decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che più volte hanno condannato l'Italia per
violazione del diritto dell’imputato ad essere presente al proprio processo (ai sensi dell’art. 6
della Convenzione EDU).
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in particolare, nella sentenza Sejdovic c. Italia
(Grande Chambre del 1° marzo 2006) ha stabilito che l'obbligo di garantire all'accusato il diritto ad
essere presente in udienza è uno degli elementi essenziali dell'art. 6 CEDU; ne consegue che il
rifiuto di riaprire un processo che si è svolto in contumacia, in assenza di ogni indicazione che
l'accusato abbia rinunciato al suo diritto a comparire, è da considerarsi come un flagrante diniego
di giustizia, manifestamente contrario ai principi che ispirano il citato art. 6. In precedenza, la
Corte EDU si era pronunziata nel caso Somogy c. Italia (18 maggio 2004). Entrambe le pronunce
citate si sono ispirate ai principi dettati dalla Corte europea nelle più datate sentenze Colozza c.
Italia del 12 febbraio 1985 e Cat Berro c. Italia del 28 agosto 1991. Successivamente e in termini
analoghi la Corte EDU si è pronunziata nei casi Kollcaku c. Italia e Pititto c. Italia (8 febbraio
2007) in cui è stato osservato che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace
costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee
a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato. Ciò non può condurre ad escludere, in linea
generale, che alcuni fatti possano dimostrare inequivocabilmente la conoscenza da parte di un
imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle accuse. La
Corte ha ritenuto che i ricorsi previsti dagli artt. 175 e 670 del c.p.p. italiano non possano essere
ritenuti rimedi che, con un grado sufficiente di certezza, offrano al condannato la possibilità di
La legge 67 del
2014 sulla
sospensione del
procedimento
per assenza
dell'imputato
avere un nuovo processo nel quale esercitare il proprio diritto alla difesa.
La legge - che ha eliminato dal codice di rito penale ogni riferimento alla
contumacia - è intervenuta garantendo il diritto alla sospensione del processo penale (che
sulla base della disciplina previgente si sarebbe potuto svolgere in contumacia) ogni
qualvolta è dimostrato che l'assenza dell'imputato all'udienza è causata da una incolpevole
mancata conoscenza dello svolgimento del processo. Si prevede che, a fronte
dell'assenza dell'imputato, il giudice debba rinviare l'udienza e disporre che l'avviso
gli sia notificato personalmente ad opera della polizia giudiziaria; se la notificazione non
risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a
procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti
dell'imputato assente. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità
stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. Alla
scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, e per ogni anno
successivo, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso; se
le ricerche hanno esito positivo l'ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova
udienza, e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
I casi in cui il giudice può, al contrario, adottare l'ordinanza che dispone di
procedere in assenza dall'imputato sono i seguenti: per sua rinuncia espressa ad essere
presente al processo; quando quest'ultimo, nel corso del procedimento, abbia dichiarato o
eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero
abbia nominato un difensore di fiducia; nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto
personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza
che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla
conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
La legge 67/2014 ha previsto la possibilità che l’imputato assente all’udienza
preliminare possa rendere dichiarazioni spontanee ed essere rimesso in termini per
richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento se fornisce la prova che l'assenza
all’udienza preliminare è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della
celebrazione del processo
Se il processo è proseguito in assenza dell'imputato e vi è la prova che si sarebbe
dovuto provvedere al rinvio dell’udienza e ad una nuova notifica ovvero se l'imputato
provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della
celebrazione del processo, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e
dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado.
La legge, inoltre:
introduce un rimedio straordinario - la rescissione del giudicato - che il condannato
(o il sottoposto a misura di sicurezza) con sentenza definitiva, nei cui confronti si sia
proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere quando provi che
l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione
del processo; l’accoglimento provoca la revoca della sentenza da parte della
Cassazione e la restituzione degli atti al giudice di primo grado;
prevede la possibile rimessione in termini anche dell’imputato condannato con
decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del
provvedimento (art. 175 c.p.p.).
aggiunge la sospensione del processo a carico dell'irreperibile alle ipotesi che già
comportano una sospensione del corso della prescrizione;
attribuisce il potere regolamentare ai Ministri della giustizia e dell'Interno per la
disciplina con decreto delle modalità e dei termini secondo i quali devono essere
comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza
dell'imputato;
integra le norme di attuazione del c.p.p. con una nuova norma che detta gli
adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato;
novella il TU sul casellario giudiziario (D.P.R. 313/2002) aggiungendo all’art. 3, tra i
provvedimenti da iscrivere per estratto, quelli di sospensione del processo per assenza
dell'imputato.
La legge 67 del 2014, integralmente sostituendo la disciplina del processo in contumacia, La proposta di
legge C. 2344
non ha previsto una specifica disciplina transitoria per i processi in corso.
Da qui, l’esigenza del Parlamento di intervenire con un provvedimento ad hoc che
garantisca i diritti degli imputati irreperibili e contumaci e preservi da incertezze applicative
nell’interpretazione della legge, anche connesse al regime delle impugnazioni.
La proposta in esame introduce nella legge 67/2014 un nuovo articolo 15-bis che
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prevede la disciplina transitoria per i procedimenti penali ancora in corso alla data di entrata
in viogre della legge medesima.
In particolare, si prevede (art. 1):
come regola generale, che le nuove disposizioni sulla sospensione del processo
penale nei confronti degli irreperibili possano trovare applicazione nei procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della legge (17 maggio 2014), solo se nei
medesimi non sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo
grado;
deroghe a tale previsione sono consentite, in riferimento ai procedimenti non conclusi
in primo grado, soltanto quando l’imputato sia già stato dichiarato contumace (ex
art. 420-quater c.p.p.) e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (ex art. 159
c.p.p.); soddisfatte tali condizioni, il procedimento sarà regolato dalle norme previgenti
la legge 67 del 2014.
Sostanzialmente, si intende verificare se la contumacia derivi da un'assenza consapevole
dell'imputato e non da una situazione di irreperibilità momentanea cui sia conseguita la
mancata conoscenza del procedimento. Quindi, mentre gli irreperibili usufruiranno delle
nuove, più garantiste regole sulla sospensione del processo introdotte dalla legge 67 del
2014, l’applicazione della disciplina previgente – afferma la relazione della p.d.l. –appare
giustificata in relazione ai contumaci in quanto nei loro confronti “la notificazione è avvenuta
in forme rispettose della necessaria conoscenza del processo” anche in considerazione che
“le regole previgenti …. risultano per certi aspetti più favorevoli di quelle nuove”.
L'art. 2 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore della il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Relazioni allegate o richieste
Alla proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, è allegata la sola relazione illustrativa.
Necessità dell'intervento con legge
La proposta integra il contenuto della legge n. 67 del 2014. Si giustifica, pertanto,
l'intervento con legge.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento riguarda la materia processuale penale, rientrante nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. l) (giurisdizione e
norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa) della Costituzione.
Rispetto degli altri princìpi costituzionali
In tema di retroattività delle norme di favore, il principio del favor rei, sancito dall'art. 2,
quarto comma, del codice penale, non vige in riferimento all'applicazione della norma
processuale (si veda in tal senso Cass Pen n. 24561 del 17 luglio 2006), ove opera,
invece, il diverso principio del tempus regit actum, cioè l'applicazione della norma vigente al
momento del verificarsi il fatto processuale.
In tal senso, Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 27919 del 31 marzo 2011, in tema di
successione di leggi processuali nel tempo, ha affermato il principio secondo il quale,
se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali
posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice
deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce
un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari,
poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che
possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Vedi Corte cost.
14 gennaio 1982, n. 15).
La Corte costituzionale, esprimendosi favorevolmente sulla legittimità della disciplina
transitoria della riforma del giusto processo (sentenza n. 381/2001) ha confermato che
"le possibili diversità di regime processuale, che i rimettenti prospettano a sostegno di essa
(dell'illegittimità costituzionale, n.d.r), rappresentano infatti delle disparità di mero fatto che
scaturiscono dalla natura stessa del regime transitorio; quest’ultimo, per definizione, è
chiamato ad introdurre una disciplina "di passaggio" tra sistemi normativi e necessariamente
si salda ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare quale linea di
demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare. La circostanza
che si tratti di un fatto "aleatorio", che prescinde dalla volontà delle parti, è un dato del tutto
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inconferente agli effetti della pretesa censura di irragionevolezza, giacché ciò che conta è
che quel "fatto processuale" sia coerente rispetto alle esigenze del regime transitorio e non
si presti ad arbitri".
Successivamente (ordinanza n. 420/2004 e sentenza n. 219/2004) la stessa Consulta
ha ritenuto costituzionalmente legittima la disciplina intertemporale del patteggiamento
di cui alla legge 134 del 2003 sulla base del rilievo di ordine generale "che il legislatore
gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi
istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative
scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità
costituzionale".
Al contrario, la Corte costituzionale - sentenza n. 393/2006 ha ritenuto
costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria dettata dalla legge 251/2005 di
riforma dell'istituto della prescrizione che precludeva l'applicazione del favor rei. Tale
istituto, infatti, pur avendo natura processuale produce effetti eminentemente sostanziali.
Secondo la Corte "Premesso che il regime giuridico riservato alla lex mitior, e
segnatamente la sua retroattività, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui
all'art. 25, comma 2, Cost., in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata
disposizione, concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma
incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo, e che eventuali deroghe
al principio di retroattività della lex mitior, ai sensi dell'art. 3 cost., possono essere disposte
dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa, con la
conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 cost., sulla scelta di derogare alla
retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di
ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia
manifestamente irragionevole, la norma censurata la quale dispone la inapplicabilità dei
nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta, in primo grado, la
dichiarazione di apertura del dibattimento - introduce una deroga ingiustificata alla regola
della retroattività della norma penale più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, c.p.,
risultando la scelta del legislatore di individuare nel momento della dichiarazione di apertura
del dibattimento il discrimine temporale per l'applicazione della nuova disciplina nei
processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della l. n. 251
del 2005 priva di ragionevolezza: la dichiarazione di apertura del dibattimento, infatti, non è
idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la
prescrizione e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, poiché non
connota indefettibilmente tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi, nè è
inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del
decorso della prescrizione ex art. 160 c.p.".
Incidenza sull'ordinamento giuridico
La proposta di legge interviene sulla vigente legislazione con la tecnica della
novellazione. In particolare, l'articolo 1 introduce una disciplina transitoria della nuova
normativa codicistica sulla sospensione del procedimento penale nei confronti degli
irreperibili introdotto dalla legge n. 67 del 2014.
Formulazione del testo
La proposta di legge, novellando la legge 67/2014, distingue la disciplina transitoria
tenendo conto della data di entrata in vigore di tale legge (17 maggio 2014). Occorre
pertanto valutare se la proposta di legge possa produrre un effetto retroattivo della
disciplina transitoria, nel caso in cui essa entri in vigore successivamente al 17 maggio
2014. Infatti, la nuova legge in tal caso interesserebbe anche i procedimenti in corso al 17
maggio 2014 ed eventualmente proseguiti nel frattempo.
Appare utile considerare l’opportunità di introdurre una formulazione più univoca delle
diverse ipotesi transitorie contenute nei commi 1 e 2, attualmente formulati in termini di
regola (comma 1) ed eccezione (deroga contenuta al comma 2). Potrebbe a tal fine essere
sufficiente prevedere i casi tassativi in cui continua a essere applicata ai procedimenti in
corso la disciplina di contumaci e irreperibili previgente al 17 maggio 2014 (avvenuta
pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado ovvero avvenuta dichiarazione di
contumacia senza emissione del decreto di irreperibilità).
Il comma 1 richiama l'ipotesi in cui "non sia stato pronunciato il dispositivo della
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sentenza di primo grado". Nelle sentenze di non doversi procedere e di assoluzione “il
giudice pronuncia sentenza indicandone la causa nel dispositivo” (artt. 529-531 c.p.p.). In
base all'art. 533 c.p.p., “il giudice pronuncia sentenza di condanna”. La sentenza è
pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del
dispositivo (art. 545 cpp). Pare utile valutare se, nel nuovo art.. 15-bis, comma 1, della
legge 67, occorra utilizzare la formulazione “.....a condizione che nei medesimi procedimenti
non sia stata data lettura del dispositivo della sentenza di primo grado”.
Con riguardo al comma 2, pare utile esplicitare che si ha riguardo alle specifiche
disposizioni previgenti in tema di contumacia e irreperibilità (capo III della legge 67).
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