L’energia
perLa uscire
crisi:
riqualificazionedalla
e l’efficienza
energetica:
obiettivi ambientali e obblighi di legge
le opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici
Sara Vito
Assessore all’ambiente e all’energia
della Regione Friuli Venezia Giulia
7 aprile2014
Il concetto di sviluppo sostenibile
Il concetto di sviluppo sostenibile è stato definito per la prima volta
all’interno del Rapporto Brunland redatto nel 1987 dalla Commissione
mondiale per l’ambiente e lo sviluppo che aveva indagato la situazione
ambientale del pianeta.
Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “uno sviluppo che
soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la
possibilità delle future generazioni di soddisfare le proprie”.

Miglior
comfort
termico,
acustico, visivo
 Miglior qualità della vita

Risparmio di risorse: energia,
acqua, materiali, materie
prime, …
 Riduzione
dei
carichi
ambientali: emissione di gas
serra, riduzione delle acque
reflue, dei rifiuti solidi,
dell’effetto isola di calore

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Riduzione dei costi operativi,
gestione e di manutenzione
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di
Il concetto di sviluppo sostenibile
L'articolo 2 del Trattato di Amsterdam promuove espressamente
<<…una crescita economica sostenibile e non inflattiva… un alto
grado di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, la
crescita degli standard e della qualità della vita, la solidarietà e la
coesione sociale ed economica tra gli Stati membri>>
La tutela ambientale diventa un principio costituzionale
dell'Unione europea ed una politica comunitaria non
subordinata, ma di pari livello rispetto alle altre
fondamentali finalità dell'UE.
L'accesso ai servizi energetici e a un'adeguata
disponibilità di energia sono requisiti essenziali per lo
sviluppo socio-economico, per migliorare la qualità della
vita e per soddisfare i bisogni umani fondamentali.
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L’uso razionale dell’energia
Esistono molte possibilità di utilizzazione razionale dell'energia già a
partire dalla scelta della fonte cui attingere e dall'impianto di
captazione e conversione ritenuto più idoneo, senza prescindere
ovviamente dagli oneri economici relativi alle successive politiche di
intervento sugli impianti in attività, ad esempio di tipo manutentivo.
Non è infatti scontata la corrispondenza tra beneficio energetico e
beneficio economico, in quanto nella prassi non si ritiene di interesse
un intervento che, pur realizzando un vantaggio energetico, non
comporti anche un ritorno economico.
È questa la ragione delle normative comunitarie, nazionali e regionali
in materia di promozione e incentivazione delle fonti energetiche
rinnovabili e degli interventi di efficientamento energetico in generale.
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Le origini normative dell’efficienza energetica
il Protocollo di Kyoto
addizionale alla convenzione-quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici
adottato l'11 dicembre 1997 ratificato e reso esecutivo con
legge 1 giugno 2002 n. 120 e con le direttive 2001/77/Ce e
2009/28/Ce
obiettivi energetico-ambientali
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Promozione dell’efficienza energetica
Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e
delle tecnologie correlate al fine di eliminare
la dipendenza dai carburanti fossili
Riduzione delle emissioni di gas climalteranti
Conservazione del patrimonio agro-forestale
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Il diritto comunitario
Il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso
all’energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e
ad un aumento dell’efficienza energetica, costituiscono parti importanti
del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a
effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto.
Tali fattori hanno un’importante funzione anche nel promuovere la
sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo
regionale, specialmente nelle zone rurali e isolate.
Le vigenti norme comunitarie di maggior interesse per il settore
dell’edilizia possono individuarsi nelle seguenti Direttive:
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Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
(Acquisti verdi).
Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici.
Direttiva 2008/28/CE sulle specifiche per la progettazione
ecocompatibile (modifica la Direttiva 2005/32/CE).
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili (abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
(abrogazione della Direttiva 2002/91/CE).
Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica nell’edilizia.
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La Direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
-stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da
fonti rinnovabili;
-fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di
energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia
e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
-detta norme relative alle garanzie di origine, alle procedure
amministrative, all’informazione e alla formazione nonché
all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili;
-fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
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La Direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell’edilizia
-promuove la prestazione energetica degli edifici, delle loro
parti e delle unità immobiliari e abroga la Direttiva 2002/91/CE;
-prevede requisiti comuni per la metodologia di calcolo della
prestazione energetica degli edifici quali le caratteristiche
termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento), l'impianto
di riscaldamento e di produzione di acqua calda, gli impianti di
condizionamento d’aria, l'impianto di illuminazione incorporato,
le condizioni climatiche interne;
-Gli Stati membri devono fissare, in conformità alla citata
metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione
energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei
costi, da rivedere ogni 5 anni;
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La Direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell’edilizia
Edifici a energia quasi zero
Gli Stati membri provvedono affinché:
- a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione
occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano
edifici a energia quasi zero
e
- entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione
siano edifici a energia quasi zero
edificio ad altissima prestazione energetica, determinata «edificio a
energia quasi zero»: il fabbisogno energetico molto basso o quasi
nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da
energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili
prodotta in loco o nelle vicinanze.
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La Direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica nell'edilizia
In riferimento agli obiettivi previsti dal cosiddetto "pacchetto
clima-energia 20/20/20" la nuova Direttiva stabilisce un quadro
comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica
nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo
principale relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020
e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza
energetica al di là di tale data.
Ciascun Stato membro dovrà fissare un obiettivo nazionale
indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di
energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o
finale o sull'intensità energetica
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La Direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica nell'edilizia
Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici
Ciascuno Stato membro garantisce che dal 1 gennaio 2014 il
3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o
raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso
occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i
requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito
in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.
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La Direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica nell'edilizia
Audit energetici
Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano
soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed
efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e
sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione
nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla
data del precedente audit energetico.
Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI a
sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle
raccomandazioni risultanti da tali audit.
Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le
famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza
adeguati.
Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la
qualificazione degli auditor dell'energia al fine di favorire la
disponibilità di un numero sufficiente di esperti.
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Le norme nazionali
Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE)
La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul
consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020
dovrà essere pari al 17 per cento
Quota minima di fonti rinnovabili in caso di
nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti
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Le norme nazionali
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE)
-ultime modifiche legge 90/2013 e legge 9/2014-
promuove il miglioramento della prestazione energetica
degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e
climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al
clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo
dei costi
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L’ordinamento regionale
Leggi Regionali
18 agosto 2005 n. 23
(Disposizioni in materia di edilizia sostenibile)
11 ottobre 2012 n. 19
(Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti)
NUOVO TESTO UNCO
entro giugno del 2014
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… e in tema di incentivi?
La realizzazione di un intervento di uso razionale dell'energia
comporta quasi sempre un investimento economico, la cui
convenienza deve essere preventivamente valutata a fronte del
"valore" del risparmio energetico ottenibile; si tratta in sostanza di
determinare quanto "costa" risparmiare energia.
con le vigenti misure di incentivazione degli
interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (cd. ecobonus), risparmiare energia costerà
meno…
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