“Potenziamento della cultura della prevenzione
degli infortuni e della normativa vigente rispetto a
stage, tirocini e alternanza nel mondo del lavoro”.
L’EVOLUZIONE NORMATIVA
Imparare oggi significa vivere e lavorare in maniera
più serena domani.
La prudenza non è mai troppa e la
sicurezza non è mai abbastanza.
Le origini
La prima produzione normativa in tema di
sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX
quando si sentì l’esigenza di tentare di arginare il
fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza
regole del lavoro all’interno delle fabbriche e dall’uso
sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed
attrezzature privi delle più elementari misure di
sicurezza.
Il legislatore dell’epoca, che considerava gli
infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla
produzione industriale.
Le origini
L’articolo 2087 codice civile del 1942
impone all’imprenditore di adottare:
“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro”.
Tale norma, infatti, ha sin dall’origine assunto il ruolo di
fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della
sua ampia formulazione che impone all’imprenditore
l’obbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti
con l’adozione di tutte le misure di sicurezza richieste,
secondo
il
principio
della
“massima
sicurezza
tecnologicamente possibile”
Dalla Costituzione al D.lgs 626
Con la Costituzione, promulgata nel 1948, la tutela della
salute e della salubrità dell’ambiente di lavoro assume rilievo
pubblicistico
grazie
alle
disposizioni
contenute,
rispettivamente, nell’art. 32 in base al quale il diritto alla
salute ed all’integrità fisica diventa un diritto fondamentale
dell’individuo, nell’art. 35 che garantisce la tutela del lavoro
in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, nell’art. 41 in
virtù del quale l’iniziativa economica privata, seppur
dichiarata libera, “non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana”
Dalla Costituzione al D.lgs 626
Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene
emanata la prima disciplina organica che risale alla
seconda metà degli anni ’50 quando grazie ad una delega
contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51, il Governo
predispose una serie di decreti presidenziali in materia di
sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il
fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.
Dalla Costituzione al D.lgs 626
I quattro caratteri fondamentali della normativa
degli anni cinquanta erano:
•
•
•
•
Lo scopo di realizzare la protezione obiettiva;
il principio di tassatività secondo cui le misure di
sicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibili
ed infungibili;
il criterio di presunzione assoluta di pericolo;
il primato assoluto delle esigenze di sicurezza.
Dalla Costituzione al D.lgs 626
Dopo l’ampia produzione normativa degli anni ’50 inizia
un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni ’70
quando nello “Statuto dei lavoratori” viene affermato che i
lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a:
“controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica” (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).
Dalla Costituzione al D.lgs 626
Un rilevante impulso alla produzione legislativa
nazionale in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro è derivato dall’applicazione del diritto
comunitario, le cui fonti sono indicate nell’art. 249
del Trattato di Nizza.
Dalla Costituzione al D.lgs 626
Le principali fonti di diritto comunitarie sono:
•
•
•
•
Regolamenti (obbligatori e direttamente applicabili)
Direttive (applicabili mediante atti dei singoli stati)
Decisioni (obbligatorie verso i singoli destinatari)
Raccomandazioni (non vincolanti)
IL DECRETO LEGISLATIVO
N. 626
19 SETTEMBRE 1994
Il Decreto Legislativo 626
Le principali novità del d. lgs. n. 626 del 1994 erano:
• una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo
di sicurezza;
• la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori;
• la programmazione della gestione della sicurezza e la
procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
• l’ampliamento del novero dei soggetti interessati alla
gestione della sicurezza;
• una gestione concertata attraverso la partecipazione
attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Il Decreto Legislativo 626
La gerarchia delle fonti di diritto “interne” e “comunitarie” in
materia di sicurezza sul lavoro
 la Costituzione e le norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute;
 i regolamenti e le direttive comunitarie dotate di
completezza di contenuto dispositivo;
 le leggi ordinarie, regionali e i trattati internazionali
ratificati;
 le direttive comunitarie;
 i contratti collettivi corporativi e i contratti collettivi
post-corporativi validi erga omnes;
 l’autonomia privata con i contratti collettivi di diritto
comune;
 gli usi e la consuetudine.
Il Decreto Legislativo 626
• La materia prevenzionale non è più statica, ma
dinamica, legata all’evoluzione della tecnologia e dei
modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a
consentire un pronto aggiornamento delle misure di
sicurezza.
• Passaggio da un modello di protezione oggettiva,
finalizzato a garantire un ambiente di lavoro
tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza
basato essenzialmente su “comportamenti operativi
dei lavoratori soggettivamente sicuri”.
Il Decreto Legislativo 626
I principali obiettivi perseguiti con il D.lgs. n. 626/94:
 la valutazione dei rischi
 la successiva redazione del piano di sicurezza
 l’adozione di misure di sicurezza individuali o
collettive.
Il Decreto Legislativo 626
Nel piano di sicurezza erano inserite:
• la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro che spiegasse i criteri utilizzati
nella formazione;
• l’individuazione delle misure di prevenzione e dei
dispositivi di protezione individuale che consentissero
l’eliminazione oppure la riduzione dei rischi;
• il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
Il Decreto Legislativo 626
Le misure di sicurezza individuali o collettive si
distinguono in:
 misure tecniche che rientrano nell’ambito della
prevenzione oggettiva e sono applicate sulle fonti del
rischio, come le macchine, gli impianti, le attrezzature;
 misure organizzative e gestionali che riguardano
l’organizzazione del lavoro e precisamente i fattori di
rischio legati alla ripetitività dei gesti, alla monotonia;
 misure procedurali che comprendono tutti i
procedimenti da porre in essere per garantire la
sicurezza di tutti i lavoratori, come le procedure per i
casi di emergenza.
Il Decreto Legislativo 626
La formazione rientrava tra le misure generali di tutela
(art. 3, co. 1, lett. s) e imponeva al datore di lavoro di
fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di
produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale
e collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro con
particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni
che ne potevano derivare e sulle misure richieste per
fronteggiarli.
Il Decreto Legislativo 626
Nelle misure generali di tutela era collocata anche
l’informazione dei lavoratori che riguardava:
 i rischi sulla sicurezza individuale e collettiva,
 le misure e gli accorgimenti adottati per la
prevenzione e la protezione,
 i pericoli legati all’uso di sostanze pericolose,
 le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in
caso di incendio,
 i nominativi del RSPP e del medico competente.
Il Decreto Legislativo 626
L’addestramento serviva ad impratichire i lavoratori
sull’uso pratico delle nozioni apprese con la formazione e
l’informazione.
Esso riguardava, ad esempio:
 le attrezzature di lavoro,
l’uso dei dispositivi di protezione individuali,
la protezione dagli agenti chimici.
1955
1994
APPROCCIO
“COMMAND E
CONTROL”
1996
DLgs 626
SISTEMA RIGIDO
•Sistema prescrittivo, settoriale,
poco orientato alla prevenzione
e molto alla repressione
•Eccessiva frammentazione legislativa
•Rispetto formale alla conformità
2008
APPROCCIO
“ORGANIZATIVO
E GESTIONALE ”
DLgs 81/08
SISTEMA FLESSIBILE
•Sistema orientato agli aspetti gestionali
e organizzativi, e alla prevenzione
•Nuovi istituti relazionali e definizione
di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
•Rispetto sostanziale delle misure
di prevenzione e protezione
IL DECRETO LEGISLATIVO
81/2008
AGGIORNATO
AL 106/2009
Il Decreto Legislativo 81/2008
• Nell’art. 1, intitolato Finalità, viene affermato che le
norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al
riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei
luoghi di lavoro.
• Esse mirano, precisamente, a garantire l’uniformità della
tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di
età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati
Il Decreto Legislativo 81/2008
• l’attuale normativa non si rivolge unicamente al
lavoratore subordinato,
ma a tutte “le persone che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato”
(art. 2, comma 1, lett. a);
Il Decreto Legislativo 81/2008
ART. 3
• le norme contenute nel decreto legislativo si applicano a
tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le
tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati.
Rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari (art. 3, comma 8); mentre per alcune categorie,
come le Forze Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del
Fuoco o nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie etc. la legge rinvia la disciplina ad appositi
decreti.
Il Decreto Legislativo 81/2008
ART. 4
• Per la prima volta, nel sistema di prevenzione e di
protezione degli infortuni sul lavoro viene introdotta una
serie di norme che collegano alcuni adempimenti alla
presenza nel luogo di lavoro di un numero minimo di
lavoratori.
Ad esempio le modalità da adottare per la valutazione
dei rischi o le modalità di nomina del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
Il Decreto Legislativo 81/2008
• Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono
confermate le linee guida che hanno caratterizzato il
sistema di prevenzione introdotto con il decreto
legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
• una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo
di sicurezza che grava sul datore di lavoro;
• la programmazione della gestione della sicurezza e la
procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
• una gestione concertata della sicurezza all’interno
dell’impresa attraverso la partecipazione attiva dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono
meglio ridefiniti e specificati.
Il Decreto Legislativo 81/2008
ART. 15
• Nelle misure generali di tutela vengono inserite per la
prima volta anche l’informazione e la formazione
adeguate per il dirigente ed il preposto (lett. o), la
programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza; inoltre, il controllo sanitario oggi riguarda i
lavoratori in genere e all’allontanamento per motivi
sanitari per l’esposizione al rischio si affianca la
possibilità di adibizione del lavoratore a mansioni diverse
(lett. m).
Valutazione dei rischi
La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza.
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro, titolare dell’obbligo, non delegabile
(art. 17, comma 1, lett. a), della valutazione dei rischi e
della redazione del relativo documento, deve
considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, nonché i rischi, previsti per la prima vota,
collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti
le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri paesi (art. 28, comma 1).
Valutazione dei rischi
Tale valutazione, come anche il relativo documento
“debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito
di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”
(art. 29, comma 3).
Informazione e formazione
Entrambe sono dei veri e propri capisaldi della
partecipazione attiva alla gestione della sicurezza da
parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali,
nonché di tutte le figure che nell’impresa hanno obblighi
di garanzia o di collaborazione; tanto che le stesse sono
state inserite tra le misure generali di tutela se svolte nei
confronti dei lavoratori, dei dirigenti,dei preposti e dei
RLS.
Autori
ISIS VALCERESIO BISUSCHIO
IPSSCTS VERRI BUSTO ARSIZIO
ISIS FACCHINETTI BUSTO ARSIZIO
ISSP FIORINI
ITC TOSI
BUSTO ARSIZIO
BUSTO ARSIZIO
LICEO CANDIANI
LICEO CRESPI
LICEO PANTANI
IPC FALCONE
BUSTO ARSIZIO
BUSTO ARSIZIO
BUSTO ARSIZIO
GALLARATE
ISIS PONTI
GALLARATE
ITC GADDA ROSSELLI
IIS STEIN
GAVIRATE
ISIS KEYNES
GAZZADA
ISIS CITTA' LUINO LUINO
IPSIA PARMA
SARONNO
ITIS RIVA
IIS DON MILANI
ITPA MONTALE
IPA DE FILIPPI
SARONNO
TRADATE
TRADATE
VARESE
ISIS NEWTON
ISIS MANZONI
ISISS DAVERIO
VARESE
VARESE
VARESE
Coordinamento, redazione:
prof.ssa
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prof.
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prof.
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GALLARATE
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prof.ssa
DI FORTI MARISA
PARIS CRISTINA
ZINI LAURA
CAMMARANO GIOVANNA
CALAMUSA FRANCESCO
PERONI ANNA MARIA
CATTANEO STEFANIA
RAMPONI MARIA ROSARIA
MANCINI ANNA
ALOISIO CARMELA
ANGELERI ELENA
COLOMBO MARCELLA
USLENGHI MARTA
CASTELLI MAURIZIO
COSMA DANILO
GOMARASCHI SILVANO
SARMAN ENZO
MORETTI ALESSANDRO
SABELLA MAURO
prof.ssa
MAMMI' ANNA MARIA
BARDELLI CRISTINA
PERAZZOLO BRUNO
ZAGO MARCO
CERI FRANCESCA
SERGI DANIELA
BINDA MARIA CORINNA
TORRISI MARIA
RANCO ALBERTO
MESSINA SALVATORE
SANTANDREA EMILIA
SCALISI AGATA
SAVIANO LUIGI
BERNASCONI OSCAR
NAZZARI ALBERICO
RUDI ANTONELLA
BALESTRA CHIARA
SPADOLINI MARIA LUIGIA
USP
INAIL
Emanuela Chiarenza, Vito Ilacqua
Claudio Zanin
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Normativa.