COMUNE DI FUBINE Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Allegato alla deliberazione consigliare n. 22 in data 27 aprile 2006 INDICE ART. OGGETTO PAG. 1 Oggetto del Regolamento 1 2 Principi generali 1 3 Definizioni 2 4 Classificazione dei rifiuti 3 5 Frazioni dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani 6 TITOLO I – DISPOSIZIONI GHENERALI E DEFINIZIONI Articolo 1 -- Oggetto del Regolamento 1.1 Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani così come classificati all’art. 7 del D.Lgs. 22 del 05/02/97. 1.2 Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni: − − D.Lgs. 05/02/1997 n. 22; D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 1.3 Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare: • le disposizioni per assicurare la tutela igienico -sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; • le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; • le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; • le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l’ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti; e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; • le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio; • le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati prima di inviarli al recupero o allo smaltimento; l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi. Articolo 2 – Principi generali 2.1 La gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico di competenza del Comune di Fubine. 2.2 L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni promuove iniziative finalizzate a stimolare in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti e della pericolosità dei rifiuti prodotti sul territorio. 2.3 Riutilizzo, riciclaggio e recupero di materie prime sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di gestione dei rifiuti, a condizione che il bilancio ambientale del trattamento impiegato per ottenerli non risulti negativo. Se non ne è possibile il recupero, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e adottando metodi che riducano per quanto possibile l'impatto ambientale. 2.3 Mediante un sistema di gestione dei rifiuti chiaro nei suoi obiettivi e trasparente nei sistemi e procedimenti impiegati il Comune responsabilizza i cittadini e le loro organizzazioni a collaborare alla gestione dei rifiuti e al mantenimento della nettezza urbana e favorisce la loro partecipazione al controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi adottati. 2.4 In sede di prima attuazione del presente regolamento è individuato come obiettivo generale il raggiungimento nelle raccolte differenziate dei rifiuti delle percentuali minime previste dal Decreto Legislativo n. 22/1997. Articolo 3 – Definizioni 3.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per: rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi produttore: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti detentore: la persona fisica o giuridica che non ha prodotto i rifiuti ma ne ha la disponibilità materiale e la responsabilità conferimento: la consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore al soggetto legittimato alla raccolta e/o al trattamento gestione: tutte le fasi in cui si articola il sistema di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento sul territorio consortile raccolta differenziata: la raccolta finalizzata a raggruppare i rifiuti urbani ed assimilati in frazioni merceologiche omogenee spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del d. Lgs 22/97 recupero: le operazioni previste nell'allegato c del D. Lgs n. 22/97 trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato b del D. Lgs n. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato e del D. Lgs 22/97 deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luoghi in cui sono prodotti, alle condizioni di cui all'art-6 lett .m) del D. Lgs 22/97 bonifica: intervento di rimozione dei rifiuti inquinanti e di quanto dagli stessi contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla destinazione urbanistica dell'area messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo dai rifiuti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione, comprese case di riposo e comunità alloggio a valenza non sanitaria. utenza domestica singola: utenza costituita da un'unica unità abitativa utenza domestica plurima: utenza composta da più di una unità abitativa utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e servizi anche se congiunti ad abitazione o comunque ad usi diversi dalla semplice residenza utente: il capofamiglia o chi per esso per le utenze domestiche singole, il titolare dell'azienda o ente per le utenze non domestiche concessionari di servizi: persone fisiche o giuridiche alle quali è stato affidato lo svolgimento dei servizi oggetto del presente regolamento Articolo 4 – Classificazione dei rifiuti 4.1 Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati: a seconda della loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali a seconda delle caratteristiche di pericolosità in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, 4.2 Sono rifiuti urbani a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, compresi i rifiuti sanitari domestici b) i rifiuti assimilati ovverosia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad uso diverso da quello abitativo che sono assimilati agli urbani per qualità e quantità, come meglio precisato al successivo articolo 6. e) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche in genere d) i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche, strade ed aree private a qualsiasi titolo attualmente assoggettate ad uso pubblico, rive dei corsi d'acqua di natura pubblica e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche quali giardini e parchi pubblici, alberate stradali, aree verdi cimiteriali f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli elencati alle precedenti lettere b, e) ed e) così come meglio indicato al successivo articolo 7. g) i rifiuti sanitari assimilati derivanti dalle attività di strutture pubbliche e private svolgenti attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ad eccezione di quelli classificati speciali, così come meglio specificato al successivo articolo 8. 4.3 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro industriali b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera f – quater del D. Lgs n. 22/97 d) i rifiuti derivanti da lavorazione artigianali e) i rifiuti derivanti da attività commerciali O i rifiuti derivanti da attività di servizio g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli considerati assimilabili i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti k) il combustibile derivato da rifiuti. 4.4 Veicoli a motore, rimorchi e parti di essi sono considerati rifiuti speciali quando, senza targa se si tratta di veicoli, non abbiano più alcuna utilità per i loro proprietari e ne sia evidente lo stato di abbandono. 4.5 I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dall'attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola, che possono essere assimilati ai rifiuti urbani . 4.6 Sono rifiuti pericolosi quelli classificati come tali dalla legge (attualmente i rifiuti non domestici elencati nell'allegato D al D. Lgs 22/97, sulla base degli allegati G, H ed i dello stesso decreto). Articolo 5 – Frazioni dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani 5.1 Ai fini del sistema di gestione dei rifiuti i rifiuti urbani domestici e assimilati agli urbani si distinguono nella seguenti frazioni: - rifiuto organico: costituita da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile quali a titolo esemplificativo scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the e ancora da fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, carogne di piccoli animali quali uccellini e cavie. Non sono comprese nella frazione organica ai fini della raccolta differenziata le carcasse di animali da affezione appartenenti ad utenze domestiche, che possono essere interrate in terreno di proprietà oppure smaltite trasportandole a proprie spese presso un inceneritore - rifiuto recuperabile: costituita dagli scarti reimpiegabili nei cicli produttivi, eventualmente previo trattamento e per i quali è stata istituita la raccolta differenziata (carta, vetro, metalli, plastica, olii esausti, eccetera) − rifiuto non recuperabile: costituita dai rifiuti non recuperabili. In tale frazione gli utenti non devono inserire rifiuti urbani per i quali sono istituite raccolte differenziate, rifiuti speciali, rifiuti urbani pericolosi e i rifiuti elencati nel presente regolamento mentre devono inserire stracci, pannolini e pannoloni usati e non, specchi rotti, sacche di plastica contenenti urine e feci, altro materiale sanitario di consumo di uso domestico, esclusi quindi farmaci, medicinali e disinfettanti che sono oggetto di raccolta differenziata. − rifiuti urbani pericolosi (RUP): pile, farmaci, contenitori marchiati "T" ed "F" quali a solo titolo esemplificativo acetone e smalti per unghie, trielina e smacchiatori, insetticidi spray, piccole confezioni di vernici a smalto per ritocchi, batterie per veicoli ed altri prodotti pericolosi di uso domestico − rif iu t i in g o mb ra n t i: c os t i tu i ti d a b e ni d ur e v o li d i us o d om es t ic o qu a l i m ob i l i e d elettrodomestici in genere (frigoriferi, surgelatori, congelatori, 7 televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, stufe) i quali a causa del peso o del volume non sono conferibili con il sistema porta a porta previsto per gli altri rifiuti. 5.2 i rifiuti recuperabile sono ancora divisi, ai fini di specifiche raccolte differenziate, nelle seguenti frazioni: − rifiuto recuperabile costituita esclusivamente da imballaggi in vetro di qualsiasi natura − rifiuto recuperabile costituita da imballaggi in plastica − rifiuto recuperabile costituita da carta e cartone − rifiuto recuperabile costituita da materiali derivanti da sfalci e potature − rifiuto recuperabile costituita da indumenti usati. 5.3 Per i rifiuti urbani pericolosi sono attuate le seguenti raccolte differenziate: − pile e batterie di uso domestico - farmaci e disinfettanti − olii esausti minerali − accumulatori per veicoli − altri rifiuti pericolosi derivanti da materiali di impiego domestico 5.4 Le frazioni dei rifiuti raccolte differenziate al momento dell'avvio del sistema di gestione previsto dal presente regolamento potranno con provvedimento dell'Ente competente essere in seguito aumentate o modificate o ulteriormente suddivise, senza che ciò costituisca modifica del presente regolamento. Articolo 6 – Assimilazione dei rifiuti non domestici ai rifiuti urbani – Limitazioni 6.1 I rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati ai rifiuti urbani se rispettano i criteri di qualità e i limiti di quantità stabiliti, così come precisato dal presente articolo. 6.2 Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche identificati da uno specifico codice denominato CER Codice Europeo del Rifiuto, come indicati nella tabella allegata. 6.3 La tabella di cui aI comma precedente sarà all'occorrenza aggiornata dal. Comune con provvedimento del Responsabile del servizio. 6.4 I limiti quantitativi indicati al comma precedente si riferiscono ad ogni singola attività produttiva. Nel caso in cui l'attività produttiva sia stata svolta nell'anno per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi, i limiti sono stabiliti riducendo proporzionalmente quelli annui. 6.5 Le limitazioni di quantità riportate al comma 6.5 non si applicano alle utenze delle ONLUS che svolgono come attività istituzionale la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti. 6.6 Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinti dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, il comune opera in regime di privativa. 6.7 Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs 22/97 in materia di imballaggi; Art.7- Materiali risultanti dalle attività cimiteriali 7.1 I rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali si suddividono in a. Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l’inumazione o la tumulazione (es. resti lignei delle casse mortuarie, ornamenti ed accessori per la movimentazione della cassa, avanzi di tessuti ed imbottiture , residui metallici delle casse etc.); Rifiuti derivanti dalle altre attività di normale gestione cimiteriale, quali operazioni di pulizia, manutenzione , giardinaggio , costruzione e demolizione edile, smontaggio di parti ed accessori delle casse prima della cremazione, tumulazione o inumazione (es. residui di carta, cartone, plastica, legno, metalli, scarti vegetali, rifiuti inerti etc.); 7.2 I rifiuti di cui al punto (a) al fine di essere avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti. b. 7.3 I rifiuti di cui al punto (a) non metallici devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". 7.4 I rifiuti di cui al punto (a) metallici devono essere bonificati da qualsiasi altro materiale, opportunamente disinfettati e quindi confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" . Gli stessi potranno quindi essere avviati a recupero. 7.5 Il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al punto (a) è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora detto deposito si renda necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. 7.6 I rifiuti di cui al punto (b) sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità previste per le frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, fatta eccezione per i rifiuti inerti che possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale ovvero avviati al recupero e/o allo smaltimento in impianti per rifiuti inerti. 7.7 Al responsabile della struttura cimiteriale è attribuito il compito di sovrintendere all’applicazione delle succitate disposizioni. Articolo 8 — Rifiuti sanitari assimilati agli urbani 8.1 Sempre che non siano compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi come definiti dalla normativa vigente, sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti prodotti da ospedali e altre strutture sanitarie: a . rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie b . rifiuti derivanti dall' attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21 comma 2 lettera g) del D. Lgs 22/97 d. e. spazzatura indumenti e lenzuola monouso e quelli non monouso di cui il detentore intende disfarsi rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per urine e feci Rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione e effettuato ai sensi dell' articolo 2 comma 1 lettera m) e dell'art.? del D.P.R. 254/2003, a condizione che Io smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo l1 comma 1 lettera e) del D.P.R. 254/2003. In caso di smaltimento per incenerimento o smaltimento in discarica al di fuori dell'ambito territoriale del comune la raccolta e il trasporto dei rifiuti di cui si tratta non è soggetto a privativa. f. g. h. Articolo 9 — Competenze del Comune 9.1 Il Comune per i Servizi è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività sul territorio del Comune di Fubine: a) gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani destinati allo smaltimento in tutte le singole fasi c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e private ad uso pubblico e servizi connessi al mantenimento della nettezza urbana, come elencati dall'articolo 15 del presente regolamento d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali do di energia nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo li del D. Lgs 22/97 f) esecuzione di tutte le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione necessarie per svolgere le attività previste dalle lettere che precedono g) esecuzione di controlli finalizzati a garantire il buon funzionamento delle attività di gestione dei rifiuti. 9.2 Le attività di cui al precedente comma sono svolte dal Comune in regime di privativa per quanto concerne i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilabili avviati allo smaltimento mentre i rifiuti speciali assimilabili avviati a riuso o riciclo potranno essere conferiti a cura del produttore o del detentore sia al servizio eventualmente gestito dal Comune sia a terzi abilitati. 9.3 Il Comune può inoltre svolgere le seguenti attività: a) smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula con il produttore di apposito contratto adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento delle attività di cui sopra, eccettuate le prescrizioni che si rivolgono direttamente ai cittadini che vengono invece adottate dal Comune e comunque previe intese con il Comune per provvedimenti di interesse generale b) consulenza all'ufficio tecnico comunale in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. c) individuazione e realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati d) attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare e) definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dal presente regolamento e) Articolo 10 — Altre Competenze del Comune 10.1 In materia di gestione dei rifiuti competono al Comune le seguenti attività: a. emanazione di provvedimenti (determinazioni e ordinanze) per la specificazione delle concrete modalità di attuazione dei servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti che hanno diretto impatto sui cittadini, (a solo titolo esemplificativo, tipi di contenitori usati, modalità di inserimento dei rifiuti, modalità e frequenza delle raccolte) b. adozione da parte del Responsabile del servizio dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del D. Lgs 22/97. c. gestione dei procedimenti finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale, così come previsto dall'articolo 17 comma 4 del D. lgs 22/97 e secondo le procedure previste dalla stessa legge e daI D.M. 471 in data 25/101999. d. emissione, a seconda delle circostanze da cui dipende la competenza, di ordinanze dirigenziali o ordinanze sindacali finalizzate al ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di forme di imbrattamento o di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 12 del presente regolamento. e. in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente l'emanazione di ordinanza sindacale che dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti. f. esecuzione di attività di vigilanza finalizzate soprattutto a garantire la nettezza urbana. Articolo 11 – Collaborazione delle associazioni di volontariato alle finalità della gestione dei rifiuti 11.1 Nelle attività di gestione dei rifiuti urbani e di nettezza urbana il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. 11.2 Le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore che operano senza fine di lucro e che sono riconosciuti per legge o per specifico provvedimento come ONLUS possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o collaborare alla cernita e al raggruppamento degli stessi previa stipula di convenzione con il Comune. Allo scopo le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante: modalità di esecuzione della raccolta o comunque dell'attività che intendono svolgere b) tipologie di materiali da raccogliere e loro destinazione c) mezzi utilizzati per garantire l'igiene e sicurezza del lavoro che intendono effettuare d) modalità per la determinazione dei quantitativi recuperati e) esperienze nel settore. 11.3 Il Consorzio può coinvolgere gli enti di cui al presente articolo nelle iniziative organizzate allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale a) TITOLO II - IGIENE AMBIENTALE ED URBANA Articolo 12 – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti 12.1 Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, su aree pubbliche come su aree private, anche recintate. 12.2 E' parimenti vietata l'immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti di qualsiasi genere e in qualsiasi stato fisico. 12.3 Il deposito di rifiuti si considera incontrollato quando l'area è di fatto accessibile a chiunque. 12.4 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto alla rimozione e all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati senza controllo nonché al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali l'abbandono risulti imputabile a titolo di dolo o colpa. 12.5 La rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati senza controllo viene disposta con ordinanza del Sindaco o del Responsabile del servizio, a seconda delle circostanze che determinano la competenza. 12.5 Nel caso di pericolo imminente per la salute pubblica e/o per l'ambiente la rimozione viene disposta con immediatezza dal Sindaco, mediante i servizi a ciò preposti e con spesa a carico dei responsabili. 12.6 I soggetti ai cui danni è stata disposta la rimozione dei rifiuti, allo scopo di dimostrare l'ottemperanza alle disposizioni ricevute, devono produrre all'Ufficio tecnico dichiarazione di corretto smaltimento rilasciata dalla ditta incaricata della raccolta rifiuti se si tratta di rifiuti urbani e assimilati e di copia di formulario di trasporto attestante il corretto smaltimento se si tratta di rifiuti speciali non assimilati. 12.7 La rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi non esime il responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 12.9 Nel caso in cui la responsabilità dei fatti illeciti previsti al comma l del presente articolo sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido alla rimozione e allo smaltimento la persona giuridica e i soggetti con poteri di rappresentanza della stessa. 12.9 Nel caso di impossibilità di individuazione del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato i rifiuti vengono comunque raccolti ed avviati alle successive fasi di gestione. 12.10 L'asportazione dei rifiuti dalle rive e dall'alveo di torrenti, rii e canali appartenenti al demanio comunale fa carico al Comune. L' asportazione dei rifiuti dalle rive e dall'alveo di fiumi, rii, canali di competenza di altre pubbliche amministrazioni o di privati fa carico agli stessi. Articolo 13 — Cestini stradali per la raccolta dei rifiuti prodotti dai passanti 13.1 Allo scopo di mantenere la pulizia della aree pubbliche il Comune provvede all'installazione di cestini per la raccolta dei rifiuti di dimensione ridotta prodotti dai passanti. 13.2 I cestini stradali vengono periodicamente svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento e comunque quando sono pieni. 13.3 E' fatto divieto di conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali. Articolo 14 — Altri servizi di igiene urbana a carico del Comune 14.1 Oltre allo svuotamento dei cestini stradali il Comune svolge i seguenti servizi di igiene ambientale, con modalità e frequenze stabiliti: a. spurgo di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche b. lavaggio di fontane e fontanelle c. lavaggio di vie, piazze ed altre aree pubbliche pavimentate d. lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici e. diserbo dei marciapiedi e delle banchine delle strade comunali f. raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private di uso pubblico g. sgombero neve e ghiaccio da marciapiedi e accessi a edifici e servizi pubblici, fermi restando gli obblighi a carico dei cittadini. Articolo 15 — Pulizia delle aree scoperte private 15.1 I cortili ed altri luoghi di uso comune nei fabbricati ed anche le aree private non gravate di uso pubblico, recintate e non recintate, qualsiasi destinazione abbiano compresa quella agricola, devono essere tenuti puliti dai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari i quali non devono ammassarvi rifiuti e devono anzi asportare i rifiuti eventualmente abbandonati da terzi o comunque giacenti su tali aree. 15.2 Nel caso in cui si renda necessario, i proprietari dovranno porre in essere gli accorgimenti per impedire che sui terreni di loro proprietà vengano abbandonati rifiuti (ad esempio apporre cartelli di divieto o creare barriere naturali per impedire l'accesso ai fondi agricoli). Articolo 16 — Pulizia dei mercati e delle altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche (fiere, mostre mercato, sagre e simili) 16.1 La gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche si conforma ai principi generali posti alla base del presente regolamento. In particolare saranno assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata. 16.2 I concessionari e gli occupanti di posti di vendita sui mercati ed altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche devono raccogliere e conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità stabilite per ciascuna manifestazione dal Comune, 16.3 I concessionari e gli occupanti devono accuratamente spazzare l'area in concessione o temporaneamente occupata sui mercati e lo spazio circostante, sino ad una distanza di tre metri e conferire i rifiuti prodotti con le modalità stabilite. 16.4 I soggetti di cui al comma precedente devono sgomberare l'area utilizzata per l'esercizio delle loro attività di vendita o di servizio entro 90 minuti dal termine stabilito per la cessazione delle vendite o nel diverso tempo loro assegnato con provvedimento deI servizio. Articolo 17 — Imbrattamento delle aree pubbliche 17.1 Chi nell'effettuare attività e/o operazioni come, a solo titolo di esempio, demolizione di fabbricati e scarico o trasbordo di materiali, imbratta aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto a ripulire le stesse, a propria cura e spese e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere. Lo smaltimento dei rifiuti di cui si tratta deve avvenire secondo le nonne previste dal presente regolamento. 17.2 Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche sono tenute ad evitare che gli animali lordino il suolo con le loro deiezioni, adottando gli accorgimenti prescritti daI Regolamento di polizia urbana. 17.3 Chi transita nelle aree pubbliche con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso e, in caso di spandimento, deve attivarsi immediatamente per rimuoverli, richiedendo se necessario l'assistenza dei vigili urbani. 17.4 Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia. 17.5 Coriandoli, riso, confetti, pasta e qualsiasi altro materiale o sostanza lanciata su spazi pubblici ed aree pubbliche in occasione di cerimonie devono essere rimossi a cura di chi organizza le cerimonie, entro un'ora dello spandimento. Articolo 18 - Pulizia aree occupate da pubblici esercizi commerciali ed artigianali 18.1 E' fatto obbligo a chiunque esercita una attività in locali che prospettano sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via di provvedere alla pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, per tutta la sua ampiezza e fino alla sede stradale. 18.2 I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente l'abbandono di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori di capacità opportuna. I contenitori, muniti di sacchetto, devono essere possibilmente assicurati affinché ne sia impedito il rovesciamento, possono essere collocati anche sui marciapiedi previe intese con l'Ufficio tecnico comunale e non sono soggetti al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. 18.3 I gestori di esercizi pubblici fissi o mobili (quali, a solo titolo esemplificativo: bar, r is t o r a n t i , t r a t t or i e , ge l a t e r i e , r o s t i c c e r i e , s a l e g i o c h i , a u t om e z z i a l l e s t i t i p e r l a somministrazione) che usufruiscono di concessione di aree pubbliche o di uso pubblico devono, se del caso anche installando adeguati contenitori, mantenere costantemente pulite le aree loro concesse, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza. All'orario di chiusura degli esercizi in questione l'area in concessione deve essere pulita. 18.4 I gestori dei pubblici esercizi elencati al comma precedente che non occupano con impianti fissi il suolo pubblico ma di fatto lo impiegano pur senza concessione come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana del marciapiede antistante, per una ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività. 18.5 1 rifiuti provenienti dalle aree di cui ai commi precedenti devono essere raccolti e conferiti a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. 19.6 E' fatto divieto di spazzare le aree spingendo i rifiuti al di fuori dalle stesse. Articolo 19 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti 19.1 In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di installazione di circhi, luna park e spettacoli viaggianti è fatto obbligo agli organizzatori per tutta la durata delle manifestazioni di tenere pulite le aree e di conferire in modo separato i rifiuti prodotti utilizzando gli appositi contenitori, che devono essere preventivamente richiesti al comune, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. 19.2 il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo viene garantito con le modalità stabiliti in funzione della tipologia e della quantità dei rifiuti che devono essere raccolti. 19.3 La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione. Articolo 20 — Volantinaggio 20.1 Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente a mano. Sulle aree pubbliche è pertanto vietata ogni altra forma di distribuzione di volantini, ad esempio mediante la posa di volantini sui veicoli in sosta. 20.2 E' fatto divieto a chi distribuisce e a chi riceve volantini di imbrattare il suolo pubblico lasciandoli cadere a terra. 20.3 E' sempre vietato il volantinaggio all'interno e in prossimità dei parchi e delle aree verdi pubbliche. Articolo 21 — Isola ecologica comunale 21.1 Modalità d'utilizzo Le modalità d'utilizzo per la fruizione dell’Isola Ecologica attrezzata vengono predisposte dal Comune di Fubine al fine di regolamentare l'utilizzo dell'area stessa da parte dei cittadini e nella direzione di una suddivisione dei rifiuti sulla base della loro natura e di favorire la raccolta di materiali recuperabili che, per natura e dimensioni, non è opportuno o possibile sistemare nei cassonetti. L’Isola Ecologica è situata in via della Repubblica, ha dimensioni di mt.46 x24,50, cintata con recinzione in rete metallica e accesso da cancello carraio verso la via pubblica. 21.2 Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi Sono ammessi nell’Isola Ecologica attrezzata rifiuti urbani domestici ed i rifiuti urbani NON pericolosi e, precisamente: A. carta e cartone B. metalli (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.) C. legno (cassette, mobili, tronchi d'albero, rami di albero anche con foglie di medie-grandi dimensioni, ecc.) D. sfalci d'erba, foglie e potature di siepi e giardini E. assimilabili residuali (polipropilene: film derivante da imballaggio, cassette ortofrutta) F. vetro (in lastra, damigiane, bottiglie, ma con esclusione di ceramica e di isolanti elettrici) G. rifiuti urbani ingombranti di origine domestica (materassi, divani, mobili, elettrodomestici non pericolosi, ecc.) H. pneumatici. Eventuali altri materiali recuperabili potranno essere aggiunti alla sopra scritta lista 21.3. Soggetti ammessi all'uso della dell’Isola Ecologjca attrezzata Possono essere ammessi alla fruizione dell'area : A) i cittadini residenti o dimoranti in Comune di Fubine; B) i piccoli commercianti con sede in Comune di Fubine; C) i piccoli artigiani con sede in Comune di Fubine. 21.4. Principi generali e criteri di comportamento L’Isola Ecologica attrezzata svolge funzione di stoccaggio provvisorio dei materiali conferiti di cui al comma 2 del presente articolo ed è finalizzata a favorire la differenziazione nella fase del conferimento dei rifiuti sulla base della loro natura. Non possono quindi essere ammessi materiali mescolati tra loro ad eccezione che si tratti di modesti quantitativi. Tutti gli utenti dell'area sono quindi tenuti a depositare i materiali negli specifici cassoni/cassonetti/contenitori nei quali non possono quindi essere depositati materiali diversi da quelli previsti. Il personale preposto al controllo dell’Isola Ecologica, che darà tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento di tutti i materiali, vigilerà in tal senso. 21.5 Custodia dell’area Durante l’orario di apertura dell’area, essa sarà custodita da personale incaricato dal Comune di Fubine. Il personale addetto avrà il compito di dare indicazioni sulla sistemazione dei rifiuti all’interno dell’area, di controllare che dette indicazioni vengano rispettate, di svolgere tutti i piccoli lavori di manutenzione ordinaria necessari al buon funzionamento dell’area, di sovrintendere alla registrazione sia degli utenti dell’area che ai rifiuti conferiti, per cui vi sarà apposito registro. L’accesso all’Isola ecologica comunale è consentito solo in presenza di personale autorizzato o dietro specifica autorizzazione del comune di Fubine. Inoltre il sorvegliante dovrà: 1. Rispettare scrupolosamente l’orario di apertura e chiusura 2. Attenersi alle norme di sicurezza esposte e impartite 3. Indossare sempre i DPI 4. Non fumare in area deposito rifiuti 5. Non consumare alcolici nell’orario di servizio 6. Consultare sempre la lista dei prodotti conferibili in area prima di farli scaricare 7. Tenere pulito sia il piazzale, anche il tratto di strada antistante l’area 8. Non ritirare rifiuti da utenti che non sono dimoranti nel comune 9. Tenere abbigliamento e comportamento corretto consono al servizio 10. Comunicare ogni eventuale anomalia che si presentasse durante il servizio 11. Non allontanarsi dall’area per nessun motivo o senza prima aver ricevuto il cambio 12. Utilizzare i contenitori per i rifiuti come destinati 13. 14. 15. 16. 17. 18. Registrare i conferimenti sul registro come formulato dal Comune Non depositare i rifiuti a terra avvisare quando i cassoni sono pieni Controllare che non siano prelevati rifiuti dai cassoni Posizionare i cartelli di informazione sul cancello d’ingresso Non far accedere mai più di due mezzi contemporaneamente le norme antinfortunistiche e di sicurezza vanno rispettate e fatte rispettare anche agli utenti A fine turno ispezionare tutta l’area e assicurarsi che sia tutto in sicurezza e in ordine chiudere il cancello e controllare bene la chiusura. 21.6 Registro dell’area di conferimento L’Area di conferimento sarà dotata di un registro già precompilato in cui l’addetto alla custodia della stessa dovrà avere semplice cura di far trascrivere dagli utenti stessi alcuni dati personali, quali: Il nome del contribuente iscritto al tributo; Tipo del Rifiuto conferito. Per quanto riguarda il primo dato sarà il cittadino ad indicarlo, mentre il tipo di rifiuto conferito sarà segnalato grazie a una croce in una scheda già riportante tutte le frazioni merceologiche che possono essere conferite all’area di conferimento. 21.7. Modalità di smaltimento I rifiuti vengono depositati nei contenitori ad essi dedicati, distinti per categorie di rifiuti. Tutti i materiali raccolti dovranno essere smaltiti dal Comune, secondo le seguenti modalità: A) dovranno essere trasportati e smaltiti da ditte regolarmente autorizzate e con le modalità previste dalle norme vigenti. B) Tutti i carichi dovranno essere accompagnati dal "formulario rifiuti" C) in ogni forma di smaltimento si dovrà tendere al recupero di materiali o energia secondo logiche che non creino danno all'ambiente D) Non si potranno prelevare materiali dall’Isola Ecologica ad uso personale se non preventivamente autorizzati dal Comune. 21.8. Norme per la pulizia dell'area L'Area Ecologica attrezzata dovrà essere pulita da oggetti taglienti e materiali pericolosi e nessun tipo di sostanza dovrà rimanere al di fuori degli spazi appositi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale preposto alla vigilanza della stessa. 21.9. Norme per la prevenzione di incidenti Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal personale del Comune e dagli utenti tutti, oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per I'incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne garantiscono lo stoccaggio in sicurezza. Durante il cambio dei cassoni da parte dei mezzi non far accedere gli utenti, sospendere i conferimenti, in area deve essere presenti solo l’operatore e il camionista, se possibile chiudere temporaneamente il cancello di ingresso. 21.10. Orari di apertura La fruizione dell'area da parte degli utenti sarà regolamentata secondo l’orario deciso dal Comune di Fubine e indicato all’ingresso dell’area. Eventuali aperture al di fuori del suddetto orario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Fubine. 21.11 Divieti e sanzioni E’ fatto espresso divieto: 1. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente nell’Isola Ecologica; 2. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte di personale autorizzato; 3. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall’Isola Ecologica attrezzata; 4. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; 5. occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; 6. introdursi nell’Isola ecologica fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, in assenza di personale preposto, salvo espressa autorizzazione. TITOLO III - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI Articolo 22— Divieti 22.1 In aggiunta ai divieti stabiliti dalla legge in materia di gestione dei rifiuti, nettezza urbana e tutela dell'ambiente, sono vietati ai sensi del presente regolamento e delle prescrizioni attuative dello stesso i seguenti comportamenti: 1. cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio 2. esposizione di contenitori lungo iI percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti 3. uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti 4. utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza 5. imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti I) comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti 6. conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati 7. conferimento al servizio di raccolta di materiali che non sono stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi 8. conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo 9. conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti 10. conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta 11. conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione organica) mediante l'uso di sacchetti 12. combustione di qualunque tipo di rifiuto, salvo quanto previsto all'articolo 34.1 13. abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori 14. abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico 15. conferimento al servizio di raccolta di carcasse di cani, gatti ed altri animali di taglia grande e media 16. conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non è stato stipulato apposito contratto 17. danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti 18. conferimento dei rifiuti da parte di cittadini non residenti o di imprese non aventi unità produttiva nel territorio comunale. 22.2 In particolare sono vietati: I) abbandono di rifiuti all'esterno del Centro stesso II) conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori III) conferimento di rifiuti in contenitori che sono destinati a rifiuti di tipologia diversa IV) cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati V) conferimento di rifiuti da parte di cittadini non aventi residenza o imprese non aventi unità produttiva nel Comune VI) conferimento di rifiuti speciali per i quali non è stata stipulato apposito contratto Articolo 23 – Controlli – Personale preposto – procedimento sanzionatorio 23.1 Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme di legge, del presente regolamento e delle disposizioni integrative dello stesso stabilite a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro urbano tutte le Forze dell'Ordine (Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia di Stato, guardie Forestali, Guardie ittico venatorie, Guardie ecologiche Volontarie, Finanza) nonché gli operatori di enti ed agenzie preposti alla tutela dell'ambiente (A. R. P .A. – Provincia di Alessandria) 23.2 Il Comune può svolgere mediante propri operatori vigilanza sull'osservanza del presente regolamento, anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di video sorveglianza. Articolo 24 - Sanzioni 24.1 Fatte salve le sanzioni previste dalla leggi vigenti, le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 150, ad eccezione delle violazioni di seguito elencate, che sono invece punite con una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 25 e un massimo di 500 euro: • l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti • i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti • il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati • il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi • conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo • la combustione di qualunque tipo di rifiuto • l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori • il conferimento al servizio di raccolta di animali morti • il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione • il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti • il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale 24.2 L'entità della sanzione viene stabilita tenuto conto della gravità della violazione, del danno che abbia eventualmente arrecato, della recidiva, delle circostanze in cui è avvenuta, dell'elemento soggettivo e via di seguito. 24.3 L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal pagamento della tariffa prevista o comunque dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati. Nel caso di erogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene elevata alla singola unità abitativa qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati dal presente articolo. Nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità di una singola unità abitativa la sanzione viene irrogata a tutte le unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione. 24.4 Gli eventuali conferimenti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio in eccesso rispetto ai limiti indicati all’articolo 4.4 , determinano l’applicazione della sanzione amministrativa di 500 Euro a conferimento; TITOLO IV - VARIE Articolo 25 ––– Entrata in vigore Vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Articolo 26 - Osservanza di arre disposizioni e dei regolamenti comunali 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. Articolo 29 - Sgravi Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l’ammontare della T.A.R.S.U. o della parte variabile della Tariffa, deve essere ridotta, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. ALLEGATO 1 codice 02 descrizione RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura 02 01 03 scarti di tessuti vegetali 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 02 01 10 rifiuti metallici 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 04 02 07 02 07 04 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 03 01 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 05 03 03 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose. rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 03 03 01 scarti di corteccia e legno 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali rifiuti plastici 03 07 02 13 07 05 07 05 14 08 08 03 08 03 18 12 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose. RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose. 12 01 01 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche limatura e trucioli di materiali ferrosi 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 12 01 15 15 01 01 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) (l’assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97) imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose. RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO 15 01 16 16 01 16 01 03 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) pneumatici fuori uso 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto. 16 01 17 metalli ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 16 01 19 plastica 16 01 20 vetro 16 01 22 componenti non specificati altrimenti 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 02 14 apparecchiature fuori uso,non contenenti componenti pericolosi. 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso. 16 06 batterie ed accumulatori 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio. 16 06 05 17 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio. RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 17 02 legno, vetro e plastica 17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica 17 04 metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti 3 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03) rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani oggetti da taglio, inutilizzati. 18 01 18 01 01 18 01 04 18 01 09 18 02 18 02 01 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03. medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali oggetti da taglio inutilizzati. 20 01 01 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03. medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose. RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01) carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio 20 01 36 20 01 38 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose. legno, non contenente sostanze pericolose. 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 18 02 08 20 20 01 20 03 altri rifiuti urbani 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 20 03 02 rifiuti dei mercati 20 03 03 residui della pulizia stradale 20 03 07 rifiuti ingombranti 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti" ALLEGATO 2 Id Codice Norm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Descrizione Normalizzato Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante Case di cura e riposo Uffici, agenzie, studi professionali Banche ed istituti di credito Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Carrozzeria, autofficina, elettrauto Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) Attività artigianali di produzione beni specifici Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Bar, caffè, pasticcerie Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Plurilicenze alimentari e/o miste Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Discoteche, night club Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali A (kg/mq anno) B (kg/mq anno) 8 8 6 4 14 8 16 16 6 16 18 10 12 4 4 3 2 7 4 8 6 3 6 7 5 6 20 16 86 68 30 26 111 14 10 8 33 26 15 13 35 7 40 20 IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la nota dell’ARAL in data 12 dicembre 2005 con cui si trasmetteva bozza del regolamento per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani relativamente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005; RITENUTO di dover provvedere alla regolamentazione in toto la gestione dei rifiuti urbani, assimilati e gli altri servizi di igiene ambientale; VISTA la bozza di Regolamento allegato alla presente deliberazione predisposto dagli uffici comunali; RITENUTO di dover approvare il predetto regolamento; Atteso il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 DOPO AMPIA ed esauriente discussione con voti 11 ed 1 astenuto ( consigliere di minoranza signor Luciano Fassa) palesemente resi DELIBERA 1. DI approvare il “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE” allegato alla presente deliberazione si da farne parte integrante e sostanziale composto da n. 29 articoli e n. 3 allegati.