COMUNE DI FUBINE
Provincia di Alessandria
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
Allegato alla deliberazione consigliare n. 22 in data 27 aprile 2006
INDICE
ART.
OGGETTO
PAG.
1
Oggetto del Regolamento
1
2
Principi generali
1
3
Definizioni
2
4
Classificazione dei rifiuti
3
5
Frazioni dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali
assimilati agli urbani
6
TITOLO I – DISPOSIZIONI GHENERALI E DEFINIZIONI
Articolo 1 -- Oggetto del Regolamento
1.1 Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati agli urbani così come classificati all’art. 7 del D.Lgs. 22 del 05/02/97.
1.2 Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed
integrazioni:
−
−
D.Lgs. 05/02/1997 n. 22;
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
1.3 Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia
ed economicità, stabilisce in particolare:
•
le disposizioni per assicurare la tutela igienico -sanitaria in tutte le fasi
della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
•
le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati;
•
le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;
•
le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani
ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi
salvaguardare l’ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti;
e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
•
le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio;
•
le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani ai fini della gestione dei medesimi.
Articolo 2 – Principi generali
2.1 La gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico di
competenza del Comune di Fubine.
2.2 L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni
promuove iniziative finalizzate a stimolare in via prioritaria la riduzione della
produzione dei rifiuti e della pericolosità dei rifiuti prodotti sul territorio. 2.3
Riutilizzo, riciclaggio e recupero di materie prime sono considerati preferibili
rispetto alle altre forme di gestione dei rifiuti, a condizione che il bilancio
ambientale del trattamento impiegato per ottenerli non risulti negativo. Se
non ne è possibile il recupero, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e adottando metodi che riducano per quanto possibile
l'impatto ambientale.
2.3 Mediante un sistema di gestione dei rifiuti chiaro nei suoi obiettivi e
trasparente nei sistemi e procedimenti impiegati il Comune responsabilizza i
cittadini e le loro organizzazioni a collaborare alla gestione dei rifiuti e al
mantenimento della nettezza urbana e favorisce la loro partecipazione al
controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi adottati.
2.4 In sede di prima attuazione del presente regolamento è individuato come
obiettivo generale il raggiungimento nelle raccolte differenziate dei rifiuti
delle percentuali minime previste dal Decreto Legislativo n. 22/1997.
Articolo 3 – Definizioni
3.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A del D. Lgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi
produttore: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti o che
ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti
detentore: la persona fisica o giuridica che non ha prodotto i rifiuti ma ne ha la
disponibilità materiale e la responsabilità
conferimento: la consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore al
soggetto legittimato alla raccolta e/o al trattamento
gestione: tutte le fasi in cui si articola il sistema di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento sul territorio consortile
raccolta differenziata: la raccolta finalizzata a raggruppare i rifiuti urbani ed
assimilati in frazioni merceologiche omogenee
spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole
dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso
pubblico
smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del d. Lgs 22/97
recupero: le operazioni previste nell'allegato c del D. Lgs n. 22/97
trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo
dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti
luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali
collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di
produzione dalle quali originano i rifiuti
stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato b del D. Lgs n. 22/97
nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di
materiali di cui al punto R13 dell'allegato e del D. Lgs 22/97
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luoghi in cui sono prodotti, alle condizioni di cui all'art-6 lett .m) del D. Lgs 22/97
bonifica: intervento di rimozione dei rifiuti inquinanti e di quanto dagli stessi
contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla destinazione
urbanistica dell'area
messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento
definitivo dai rifiuti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti
compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei
rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a
definirne i gradi di qualità
utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile
abitazione, comprese case di riposo e comunità alloggio a valenza non sanitaria.
utenza domestica singola: utenza costituita da un'unica unità abitativa
utenza domestica plurima: utenza composta da più di una unità abitativa
utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o
alla vendita di beni e servizi anche se congiunti ad abitazione o comunque
ad usi diversi dalla semplice residenza
utente: il capofamiglia o chi per esso per le utenze domestiche singole, il titolare
dell'azienda o ente per le utenze non domestiche
concessionari di servizi: persone fisiche o giuridiche alle quali è stato affidato lo
svolgimento dei servizi oggetto del presente regolamento
Articolo 4 – Classificazione dei rifiuti
4.1 Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati:
a seconda della loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali
a seconda delle caratteristiche di pericolosità in rifiuti non pericolosi e rifiuti
pericolosi,
4.2 Sono rifiuti urbani
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione, compresi i rifiuti sanitari domestici
b) i rifiuti assimilati ovverosia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali
adibiti ad uso diverso da quello abitativo che sono assimilati agli urbani per
qualità e quantità, come meglio precisato al successivo articolo 6.
e) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche in
genere
d) i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade ed aree
pubbliche, strade ed aree private a qualsiasi titolo attualmente assoggettate
ad uso pubblico, rive dei corsi d'acqua di natura pubblica
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche quali giardini e parchi
pubblici, alberate stradali, aree verdi cimiteriali
f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli
altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli elencati alle
precedenti lettere b, e) ed e) così come meglio indicato al successivo articolo 7.
g) i rifiuti sanitari assimilati derivanti dalle attività di strutture pubbliche e private
svolgenti attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, ad eccezione di quelli classificati speciali, così come meglio
specificato al successivo articolo 8.
4.3 Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro industriali
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo
c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8 comma 1 lettera f – quater del D. Lgs n. 22/97
d) i rifiuti derivanti da lavorazione artigianali
e) i rifiuti derivanti da attività commerciali
O i rifiuti derivanti da attività di servizio
g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli considerati assimilabili
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
k) il combustibile derivato da rifiuti.
4.4 Veicoli a motore, rimorchi e parti di essi sono considerati rifiuti speciali
quando, senza targa se si tratta di veicoli, non abbiano più alcuna utilità per i
loro proprietari e ne sia evidente lo stato di abbandono.
4.5 I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione
per quelli provenienti dall'attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola,
che possono essere assimilati ai rifiuti urbani .
4.6 Sono rifiuti pericolosi quelli classificati come tali dalla legge (attualmente i
rifiuti non domestici elencati nell'allegato D al D. Lgs 22/97, sulla base degli
allegati G, H ed i dello stesso decreto).
Articolo 5 – Frazioni dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli
urbani
5.1 Ai fini del sistema di gestione dei rifiuti i rifiuti urbani domestici e assimilati
agli urbani si distinguono nella seguenti frazioni:
- rifiuto organico: costituita da scarti alimentari e di cucina a componente
fermentescibile quali a titolo esemplificativo scarti alimentari di cucina, avanzi di
cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè,
filtri di the e ancora da fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e
caminetti, piccole ossa, carogne di piccoli animali quali uccellini e cavie. Non
sono comprese nella frazione organica ai fini della raccolta differenziata le
carcasse di animali da affezione appartenenti ad utenze domestiche, che
possono essere interrate in terreno di proprietà oppure smaltite
trasportandole a proprie spese presso un inceneritore
- rifiuto recuperabile: costituita dagli scarti reimpiegabili nei cicli produttivi,
eventualmente previo trattamento e per i quali è stata istituita la raccolta
differenziata (carta, vetro, metalli, plastica, olii esausti, eccetera)
− rifiuto non recuperabile: costituita dai rifiuti non recuperabili. In tale frazione gli
utenti non devono inserire rifiuti urbani per i quali sono istituite raccolte
differenziate, rifiuti speciali, rifiuti urbani pericolosi e i rifiuti elencati nel
presente regolamento mentre devono inserire stracci, pannolini e pannoloni
usati e non, specchi rotti, sacche di plastica contenenti urine e feci, altro
materiale sanitario di consumo di uso domestico, esclusi quindi farmaci,
medicinali e disinfettanti che sono oggetto di raccolta differenziata.
−
rifiuti urbani pericolosi (RUP): pile, farmaci, contenitori marchiati "T"
ed "F" quali a solo titolo esemplificativo acetone e smalti per unghie, trielina e
smacchiatori, insetticidi spray, piccole confezioni di vernici a smalto per ritocchi,
batterie per veicoli ed altri prodotti pericolosi di uso domestico
−
rif iu t i in g o mb ra n t i: c os t i tu i ti d a b e ni d ur e v o li d i us o d om es t ic o
qu a l i m ob i l i e d elettrodomestici in genere (frigoriferi, surgelatori, congelatori,
7
televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, stufe) i quali
a causa del peso o del volume non sono conferibili con il sistema porta a porta
previsto per gli altri rifiuti.
5.2 i rifiuti recuperabile sono ancora divisi, ai fini di specifiche raccolte
differenziate, nelle seguenti frazioni:
− rifiuto recuperabile costituita esclusivamente da imballaggi in vetro di qualsiasi
natura
− rifiuto recuperabile costituita da imballaggi in plastica
− rifiuto recuperabile costituita da carta e cartone
− rifiuto recuperabile costituita da materiali derivanti da sfalci e potature
− rifiuto recuperabile costituita da indumenti usati.
5.3 Per i rifiuti urbani pericolosi sono attuate le seguenti raccolte differenziate:
− pile e batterie di uso domestico
- farmaci e disinfettanti
− olii esausti minerali
− accumulatori per veicoli
− altri rifiuti pericolosi derivanti da materiali di impiego domestico
5.4 Le frazioni dei rifiuti raccolte differenziate al momento dell'avvio del
sistema di gestione previsto dal presente regolamento potranno con
provvedimento dell'Ente competente essere in seguito aumentate o modificate o
ulteriormente suddivise, senza che ciò costituisca modifica del presente
regolamento.
Articolo 6 – Assimilazione dei rifiuti non domestici ai rifiuti urbani – Limitazioni
6.1 I rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati ai rifiuti urbani se rispettano i
criteri di qualità e i limiti di quantità stabiliti, così come precisato dal presente
articolo.
6.2 Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze
non domestiche identificati da uno specifico codice denominato CER Codice
Europeo del Rifiuto, come indicati nella tabella allegata.
6.3 La tabella di cui aI comma precedente sarà all'occorrenza aggiornata
dal. Comune con provvedimento del Responsabile del servizio.
6.4 I limiti quantitativi indicati al comma precedente si riferiscono ad ogni
singola attività produttiva. Nel caso in cui l'attività produttiva sia stata svolta
nell'anno per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi, i limiti sono stabiliti
riducendo proporzionalmente quelli annui.
6.5 Le limitazioni di quantità riportate al comma 6.5 non si applicano alle utenze
delle ONLUS che svolgono come attività istituzionale la raccolta e il riciclaggio dei
rifiuti.
6.6 Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando
l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinti dei rifiuti anche per le utenze
non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente.
Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la
produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, il
comune opera in regime di privativa.
6.7 Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs 22/97 in materia di imballaggi;
Art.7- Materiali risultanti dalle attività cimiteriali
7.1 I rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali si suddividono in
a.
Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da
parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per
l’inumazione o la tumulazione (es. resti lignei delle casse mortuarie,
ornamenti ed accessori per la movimentazione della cassa, avanzi di tessuti
ed imbottiture , residui metallici delle casse etc.);
Rifiuti derivanti dalle altre attività di normale gestione cimiteriale, quali
operazioni di pulizia, manutenzione , giardinaggio , costruzione e
demolizione edile, smontaggio di parti ed accessori delle casse prima della
cremazione, tumulazione o inumazione (es. residui di carta, cartone,
plastica, legno, metalli, scarti vegetali, rifiuti inerti etc.);
7.2 I rifiuti di cui al punto (a) al fine di essere avviati alle operazioni di recupero e/o
smaltimento devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.
b.
7.3 I rifiuti di cui al punto (a) non metallici devono essere confezionati in appositi
imballaggi a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e
recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
7.4 I rifiuti di cui al punto (a) metallici devono essere bonificati da qualsiasi altro
materiale, opportunamente disinfettati e quindi confezionati in appositi imballaggi a
perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed
estumulazioni" . Gli stessi potranno quindi essere avviati a recupero.
7.5 Il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al punto (a) è consentito in apposita area
confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora detto deposito si
renda necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e
trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi
imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.
7.6 I rifiuti di cui al punto (b) sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità
previste per le frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, fatta eccezione per i rifiuti
inerti che possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale ovvero
avviati al recupero e/o allo smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
7.7 Al responsabile della struttura cimiteriale è attribuito il compito di sovrintendere
all’applicazione delle succitate disposizioni.
Articolo 8 — Rifiuti sanitari assimilati agli urbani
8.1 Sempre che non siano compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi come definiti
dalla normativa vigente, sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti prodotti da
ospedali e altre strutture sanitarie:
a . rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
delle strutture sanitarie
b . rifiuti derivanti dall' attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai
reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono
da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata
clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile
attraverso tali residui
c.
vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali
ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta
differenziata nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per
quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21 comma 2
lettera g) del D. Lgs 22/97
d.
e.
spazzatura
indumenti e lenzuola monouso e quelli non monouso di cui il detentore intende
disfarsi
rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito
delle strutture sanitarie
gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue
esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni,
contenitori e sacche utilizzate per urine e feci
Rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di
sterilizzazione e effettuato ai sensi dell' articolo 2 comma 1 lettera m) e
dell'art.? del D.P.R. 254/2003, a condizione che Io smaltimento avvenga
in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica
è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo l1 comma 1 lettera e) del
D.P.R. 254/2003. In caso di smaltimento per incenerimento o
smaltimento in discarica al di fuori dell'ambito territoriale del comune la
raccolta e il trasporto dei rifiuti di cui si tratta non è soggetto a privativa.
f.
g.
h.
Articolo 9 — Competenze del Comune
9.1 Il Comune per i Servizi è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività sul
territorio del Comune di Fubine:
a) gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi
b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani destinati allo smaltimento
in tutte le singole fasi
c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e private ad uso pubblico e
servizi connessi al mantenimento della nettezza urbana, come elencati
dall'articolo 15 del presente regolamento
d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di
materiali do di energia nonché di smaltimento differenziato delle
categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere
pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani
organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel
rispetto dei criteri previsti dal Titolo li del D. Lgs 22/97
f) esecuzione di tutte le attività di programmazione, progettazione,
realizzazione e gestione necessarie per svolgere le attività previste dalle
lettere che precedono
g) esecuzione di controlli finalizzati a garantire il buon funzionamento delle
attività di gestione dei rifiuti.
9.2 Le attività di cui al precedente comma sono svolte dal Comune in regime
di privativa per quanto concerne i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilabili
avviati allo smaltimento mentre i rifiuti speciali assimilabili avviati a riuso o
riciclo potranno essere conferiti a cura del produttore o del detentore sia al
servizio eventualmente gestito dal Comune sia a terzi abilitati.
9.3 Il Comune può inoltre svolgere le seguenti attività:
a) smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa
stipula con il produttore di apposito contratto adozione di tutti i provvedimenti
necessari a garantire lo svolgimento delle attività di cui sopra, eccettuate le
prescrizioni che si rivolgono direttamente ai cittadini che vengono invece
adottate dal Comune e comunque previe intese con il Comune per
provvedimenti di interesse generale
b) consulenza all'ufficio tecnico comunale in fase di analisi degli elaborati
inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per
quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la
raccolta dei rifiuti.
c) individuazione e realizzazione di apposite piazzole ed aree per il
posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
d) attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica,
allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa
coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare
e) definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dal presente
regolamento
e)
Articolo 10 — Altre Competenze del Comune
10.1 In materia di gestione dei rifiuti competono al Comune le seguenti attività:
a. emanazione di provvedimenti (determinazioni e ordinanze) per la
specificazione delle concrete modalità di attuazione dei servizi di nettezza urbana
e di gestione dei rifiuti che hanno diretto impatto sui cittadini, (a solo titolo
esemplificativo, tipi di contenitori usati, modalità di inserimento dei rifiuti, modalità e
frequenza delle raccolte)
b. adozione da parte del Responsabile del servizio dei provvedimenti di diffida
a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai
sensi dell'articolo 17 comma 3 del D. Lgs 22/97.
c. gestione dei procedimenti finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale
dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza
riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale, così come previsto
dall'articolo 17 comma 4 del D. lgs 22/97 e secondo le procedure previste dalla
stessa legge e daI D.M. 471 in data 25/101999.
d. emissione, a seconda delle circostanze da cui dipende la competenza, di
ordinanze dirigenziali o ordinanze sindacali finalizzate al ripristino dei luoghi nei
confronti dei responsabili di forme di imbrattamento o di abbandono dei rifiuti sul
suolo e nel suolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e
dall'articolo 12 del presente regolamento.
e. in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente l'emanazione di ordinanza sindacale che dispone il ricorso
temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.
f. esecuzione di attività di vigilanza finalizzate soprattutto a garantire la nettezza
urbana.
Articolo 11 – Collaborazione delle associazioni di volontariato alle finalità
della gestione dei rifiuti
11.1 Nelle attività di gestione dei rifiuti urbani e di nettezza urbana il Comune si
può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
11.2 Le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore che operano senza
fine di lucro e che sono riconosciuti per legge o per specifico provvedimento
come ONLUS possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei
rifiuti urbani o collaborare alla cernita e al raggruppamento degli stessi previa
stipula di convenzione con il Comune. Allo scopo le associazioni devono
presentare apposita richiesta indicante:
modalità di esecuzione della raccolta o comunque dell'attività che intendono
svolgere
b) tipologie di materiali da raccogliere e loro destinazione
c) mezzi utilizzati per garantire l'igiene e sicurezza del lavoro che intendono
effettuare
d) modalità per la determinazione dei quantitativi recuperati
e) esperienze nel settore.
11.3 Il Consorzio può coinvolgere gli enti di cui al presente articolo nelle iniziative
organizzate allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e
regionale
a)
TITOLO II - IGIENE AMBIENTALE ED URBANA
Articolo 12 – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
12.1 Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, su aree
pubbliche come su aree private, anche recintate.
12.2 E' parimenti vietata l'immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti
di qualsiasi genere e in qualsiasi stato fisico.
12.3 Il deposito di rifiuti si considera incontrollato quando l'area è di fatto
accessibile a chiunque.
12.4 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto alla rimozione e
all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati
senza controllo nonché al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai
quali l'abbandono risulti imputabile a titolo di dolo o colpa. 12.5 La rimozione dei
rifiuti abbandonati o depositati senza controllo viene disposta con ordinanza
del Sindaco o del Responsabile del servizio, a seconda delle circostanze che
determinano la competenza.
12.5 Nel caso di pericolo imminente per la salute pubblica e/o per l'ambiente la
rimozione viene disposta con immediatezza dal Sindaco, mediante i servizi a ciò
preposti e con spesa a carico dei responsabili.
12.6 I soggetti ai cui danni è stata disposta la rimozione dei rifiuti, allo scopo di
dimostrare l'ottemperanza alle disposizioni ricevute, devono produrre all'Ufficio
tecnico dichiarazione di corretto smaltimento rilasciata dalla ditta incaricata della
raccolta rifiuti se si tratta di rifiuti urbani e assimilati e di copia di formulario di
trasporto attestante il corretto smaltimento se si tratta di rifiuti speciali non
assimilati.
12.7 La rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi non esime il
responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato dall'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge. 12.9 Nel caso in cui la responsabilità dei fatti illeciti
previsti al comma l del presente articolo sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido alla rimozione e allo
smaltimento la persona giuridica e i soggetti con poteri di rappresentanza della
stessa.
12.9 Nel caso di impossibilità di individuazione del responsabile
dell'abbandono o del deposito incontrollato i rifiuti vengono comunque raccolti
ed avviati alle successive fasi di gestione.
12.10 L'asportazione dei rifiuti dalle rive e dall'alveo di torrenti, rii e canali
appartenenti al demanio comunale fa carico al Comune. L' asportazione dei
rifiuti dalle rive e dall'alveo di fiumi, rii, canali di competenza di altre pubbliche
amministrazioni o di privati fa carico agli stessi.
Articolo 13 — Cestini stradali per la raccolta dei rifiuti prodotti dai passanti
13.1 Allo scopo di mantenere la pulizia della aree pubbliche il Comune provvede
all'installazione di cestini per la raccolta dei rifiuti di dimensione ridotta prodotti dai
passanti.
13.2 I cestini stradali vengono periodicamente svuotati dagli operatori
addetti allo spazzamento e comunque quando sono pieni.
13.3 E' fatto divieto di conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi
rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali.
Articolo 14 — Altri servizi di igiene urbana a carico del Comune
14.1 Oltre allo svuotamento dei cestini stradali il Comune svolge i seguenti
servizi di igiene ambientale, con modalità e frequenze stabiliti:
a. spurgo di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree
pubbliche
b. lavaggio di fontane e fontanelle
c. lavaggio di vie, piazze ed altre aree pubbliche pavimentate
d. lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici
e. diserbo dei marciapiedi e delle banchine delle strade comunali
f. raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private di uso pubblico
g. sgombero neve e ghiaccio da marciapiedi e accessi a edifici e servizi
pubblici, fermi restando gli obblighi a carico dei cittadini.
Articolo 15 — Pulizia delle aree scoperte private
15.1 I cortili ed altri luoghi di uso comune nei fabbricati ed anche le aree private
non gravate di uso pubblico, recintate e non recintate, qualsiasi destinazione
abbiano compresa quella agricola, devono essere tenuti puliti dai rispettivi
conduttori, amministratori o proprietari i quali non devono ammassarvi rifiuti e
devono anzi asportare i rifiuti eventualmente abbandonati da terzi o comunque
giacenti su tali aree.
15.2 Nel caso in cui si renda necessario, i proprietari dovranno porre in essere
gli accorgimenti per impedire che sui terreni di loro proprietà vengano
abbandonati rifiuti (ad esempio apporre cartelli di divieto o creare barriere naturali
per impedire l'accesso ai fondi agricoli).
Articolo 16 — Pulizia dei mercati e delle altre manifestazioni di commercio
su aree pubbliche (fiere, mostre mercato, sagre e simili)
16.1 La gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle altre manifestazioni di
commercio su aree pubbliche si conforma ai principi generali posti alla base
del presente regolamento. In particolare saranno assicurate forme di
conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta
differenziata.
16.2 I concessionari e gli occupanti di posti di vendita sui mercati ed altre
manifestazioni di commercio su aree pubbliche devono raccogliere e conferire i
rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità stabilite
per ciascuna manifestazione dal Comune,
16.3 I concessionari e gli occupanti devono accuratamente spazzare l'area
in concessione o temporaneamente occupata sui mercati e lo spazio
circostante, sino ad una distanza di tre metri e conferire i rifiuti prodotti con le
modalità stabilite.
16.4 I soggetti di cui al comma precedente devono sgomberare l'area utilizzata
per l'esercizio delle loro attività di vendita o di servizio entro 90 minuti dal termine
stabilito per la cessazione delle vendite o nel diverso tempo loro assegnato con
provvedimento deI servizio.
Articolo 17 — Imbrattamento delle aree pubbliche
17.1 Chi nell'effettuare attività e/o operazioni come, a solo titolo di esempio,
demolizione di fabbricati e scarico o trasbordo di materiali, imbratta aree
pubbliche o di uso pubblico è tenuto a ripulire le stesse, a propria cura e spese
e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere. Lo smaltimento dei
rifiuti di cui si tratta deve avvenire secondo le nonne previste dal presente
regolamento.
17.2 Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree
pubbliche sono tenute ad evitare che gli animali lordino il suolo con le loro
deiezioni, adottando gli accorgimenti prescritti daI Regolamento di polizia urbana.
17.3 Chi transita nelle aree pubbliche con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o
materiali deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso e, in
caso di spandimento, deve attivarsi immediatamente per rimuoverli, richiedendo
se necessario l'assistenza dei vigili urbani.
17.4 Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare
accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed
eventualmente procedere alla loro pulizia.
17.5 Coriandoli, riso, confetti, pasta e qualsiasi altro materiale o sostanza
lanciata su spazi pubblici ed aree pubbliche in occasione di cerimonie
devono essere rimossi a cura di chi organizza le cerimonie, entro un'ora dello
spandimento.
Articolo 18 - Pulizia aree occupate da pubblici esercizi commerciali ed
artigianali
18.1 E' fatto obbligo a chiunque esercita una attività in locali che prospettano sulla
pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via di provvedere alla pulizia del
tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, per
tutta la sua ampiezza e fino alla sede stradale.
18.2 I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente l'abbandono di rifiuti
minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori di capacità
opportuna. I contenitori, muniti di sacchetto, devono essere possibilmente
assicurati affinché ne sia impedito il rovesciamento, possono essere
collocati anche sui marciapiedi previe intese con l'Ufficio tecnico comunale e
non sono soggetti al pagamento della tassa di occupazione di suolo
pubblico.
18.3 I gestori di esercizi pubblici fissi o mobili (quali, a solo titolo
esemplificativo: bar, r is t o r a n t i , t r a t t or i e , ge l a t e r i e , r o s t i c c e r i e , s a l e
g i o c h i , a u t om e z z i a l l e s t i t i p e r l a somministrazione) che usufruiscono di
concessione di aree pubbliche o di uso pubblico devono, se del caso anche
installando adeguati contenitori, mantenere costantemente pulite le aree loro
concesse, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento
della rispettiva via o piazza. All'orario di chiusura degli esercizi in questione
l'area in concessione deve essere pulita.
18.4 I gestori dei pubblici esercizi elencati al comma precedente che non
occupano con impianti fissi il suolo pubblico ma di fatto lo impiegano pur senza
concessione come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio,
sono tenuti alla pulizia quotidiana del marciapiede antistante, per una ampiezza
corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
18.5 1 rifiuti provenienti dalle aree di cui ai commi precedenti devono essere
raccolti e conferiti a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal
presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
19.6 E' fatto divieto di spazzare le aree spingendo i rifiuti al di fuori dalle stesse.
Articolo 19 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti
19.1 In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di installazione di
circhi, luna park e spettacoli viaggianti è fatto obbligo agli organizzatori per tutta
la durata delle manifestazioni di tenere pulite le aree e di conferire in modo
separato i rifiuti prodotti utilizzando gli appositi contenitori, che devono essere
preventivamente richiesti al comune, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
19.2 il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo viene
garantito con le modalità stabiliti in funzione della tipologia e della quantità
dei rifiuti che devono essere raccolti.
19.3 La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori
della manifestazione.
Articolo 20 — Volantinaggio
20.1 Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente a
mano. Sulle aree pubbliche è pertanto vietata ogni altra forma di distribuzione di
volantini, ad esempio mediante la posa di volantini sui veicoli in sosta.
20.2 E' fatto divieto a chi distribuisce e a chi riceve volantini di imbrattare il
suolo pubblico lasciandoli cadere a terra.
20.3 E' sempre vietato il volantinaggio all'interno e in prossimità dei parchi e
delle aree verdi pubbliche.
Articolo 21 — Isola ecologica comunale
21.1 Modalità d'utilizzo
Le modalità d'utilizzo per la fruizione dell’Isola Ecologica attrezzata vengono
predisposte dal Comune di Fubine al fine di regolamentare l'utilizzo dell'area
stessa da parte dei cittadini e nella direzione di una suddivisione dei rifiuti
sulla base della loro natura e di favorire la raccolta di materiali recuperabili
che, per natura e dimensioni, non è opportuno o possibile sistemare nei
cassonetti.
L’Isola Ecologica è situata in via della Repubblica, ha dimensioni di mt.46
x24,50, cintata con recinzione in rete metallica e accesso da cancello carraio
verso la via pubblica.
21.2 Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi
Sono ammessi nell’Isola Ecologica attrezzata rifiuti urbani domestici ed i
rifiuti urbani NON pericolosi e, precisamente:
A. carta e cartone
B. metalli (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.)
C. legno (cassette, mobili, tronchi d'albero, rami di albero anche con
foglie di medie-grandi dimensioni, ecc.)
D. sfalci d'erba, foglie e potature di siepi e giardini
E. assimilabili residuali (polipropilene: film derivante da imballaggio,
cassette ortofrutta)
F. vetro (in lastra, damigiane, bottiglie, ma con esclusione di ceramica e
di isolanti elettrici)
G. rifiuti urbani ingombranti di origine domestica (materassi, divani,
mobili, elettrodomestici non pericolosi, ecc.)
H. pneumatici.
Eventuali altri materiali recuperabili potranno essere aggiunti alla sopra
scritta lista
21.3. Soggetti ammessi all'uso della dell’Isola Ecologjca attrezzata
Possono essere ammessi alla fruizione dell'area :
A) i cittadini residenti o dimoranti in Comune di Fubine;
B) i piccoli commercianti con sede in Comune di Fubine;
C) i piccoli artigiani con sede in Comune di Fubine.
21.4. Principi generali e criteri di comportamento
L’Isola Ecologica attrezzata svolge funzione di stoccaggio provvisorio dei
materiali conferiti di cui al comma 2 del presente articolo ed è finalizzata a
favorire la differenziazione nella fase del conferimento dei rifiuti sulla base
della loro natura. Non possono quindi essere ammessi materiali mescolati tra
loro ad eccezione che si tratti di modesti quantitativi. Tutti gli utenti dell'area
sono
quindi
tenuti
a
depositare
i
materiali
negli
specifici
cassoni/cassonetti/contenitori nei quali non possono quindi essere depositati
materiali diversi da quelli previsti. Il personale preposto al controllo dell’Isola
Ecologica, che darà tutte le informazioni necessarie per il corretto
smaltimento di tutti i materiali, vigilerà in tal senso.
21.5 Custodia dell’area
Durante l’orario di apertura dell’area, essa sarà custodita da personale
incaricato dal Comune di Fubine. Il personale addetto avrà il compito di dare
indicazioni sulla sistemazione dei rifiuti all’interno dell’area, di controllare che
dette indicazioni vengano rispettate, di svolgere tutti i piccoli lavori di
manutenzione ordinaria necessari al buon funzionamento dell’area, di
sovrintendere alla registrazione sia degli utenti dell’area che ai rifiuti
conferiti, per cui vi sarà apposito registro.
L’accesso all’Isola ecologica comunale è consentito solo in presenza di
personale autorizzato o dietro specifica autorizzazione del comune di Fubine.
Inoltre il sorvegliante dovrà:
1. Rispettare scrupolosamente l’orario di apertura e chiusura
2. Attenersi alle norme di sicurezza esposte e impartite
3. Indossare sempre i DPI
4. Non fumare in area deposito rifiuti
5. Non consumare alcolici nell’orario di servizio
6. Consultare sempre la lista dei prodotti conferibili in area prima di farli
scaricare
7. Tenere pulito sia il piazzale, anche il tratto di strada antistante l’area
8. Non ritirare rifiuti da utenti che non sono dimoranti nel comune
9. Tenere abbigliamento e comportamento corretto consono al servizio
10. Comunicare ogni eventuale anomalia che si presentasse durante il
servizio
11. Non allontanarsi dall’area per nessun motivo o senza prima aver
ricevuto il cambio
12. Utilizzare i contenitori per i rifiuti come destinati
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Registrare i conferimenti sul registro come formulato dal Comune
Non depositare i rifiuti a terra avvisare quando i cassoni sono pieni
Controllare che non siano prelevati rifiuti dai cassoni
Posizionare i cartelli di informazione sul cancello d’ingresso
Non far accedere mai più di due mezzi contemporaneamente
le norme antinfortunistiche e di sicurezza vanno rispettate e fatte
rispettare anche agli utenti
A fine turno ispezionare tutta l’area e assicurarsi che sia tutto in sicurezza e
in ordine chiudere il cancello e controllare bene la chiusura.
21.6 Registro dell’area di conferimento
L’Area di conferimento sarà dotata di un registro già precompilato in cui
l’addetto alla custodia della stessa dovrà avere semplice cura di far
trascrivere dagli utenti stessi alcuni dati personali, quali:
Il nome del contribuente iscritto al tributo;
Tipo del Rifiuto conferito.
Per quanto riguarda il primo dato sarà il cittadino ad indicarlo, mentre il tipo
di rifiuto conferito sarà segnalato grazie a una croce in una scheda già
riportante tutte le frazioni merceologiche che possono essere conferite
all’area di conferimento.
21.7. Modalità di smaltimento
I rifiuti vengono depositati nei contenitori ad essi dedicati, distinti per
categorie di rifiuti.
Tutti i materiali raccolti dovranno essere smaltiti dal Comune, secondo le
seguenti modalità:
A) dovranno essere trasportati e smaltiti da ditte regolarmente autorizzate e
con le modalità previste dalle norme vigenti.
B) Tutti i carichi dovranno essere accompagnati dal "formulario rifiuti"
C) in ogni forma di smaltimento si dovrà tendere al recupero di materiali o
energia secondo logiche che non creino danno all'ambiente
D) Non si potranno prelevare materiali dall’Isola Ecologica ad uso personale
se non preventivamente autorizzati dal Comune.
21.8. Norme per la pulizia dell'area
L'Area Ecologica attrezzata dovrà essere pulita da oggetti taglienti e materiali
pericolosi e nessun tipo di sostanza dovrà rimanere al di fuori degli spazi
appositi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale
preposto alla vigilanza della stessa.
21.9. Norme per la prevenzione di incidenti
Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal
personale del Comune e dagli utenti tutti, oggetti taglienti o comunque
materiali pericolosi per I'incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori
che ne garantiscono lo stoccaggio in sicurezza. Durante il cambio dei cassoni
da parte dei mezzi non far accedere gli utenti, sospendere i conferimenti, in
area deve essere presenti solo l’operatore e il camionista, se possibile
chiudere temporaneamente il cancello di ingresso.
21.10. Orari di apertura
La fruizione dell'area da parte degli utenti sarà regolamentata secondo
l’orario deciso dal Comune di Fubine e indicato all’ingresso dell’area.
Eventuali aperture al di fuori del suddetto orario dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Comune di Fubine.
21.11 Divieti e sanzioni
E’ fatto espresso divieto:
1. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro
presente nell’Isola Ecologica;
2. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo
che da parte di personale autorizzato;
3. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall’Isola
Ecologica attrezzata;
4. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di
altre tipologie di materiali;
5. occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non
ammessi;
6. introdursi nell’Isola ecologica fuori dai giorni e dagli orari di
apertura al pubblico, in assenza di personale preposto, salvo
espressa autorizzazione.
TITOLO III - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 22— Divieti
22.1 In aggiunta ai divieti stabiliti dalla legge in materia di gestione dei rifiuti,
nettezza urbana e tutela dell'ambiente, sono vietati ai sensi del presente
regolamento e delle prescrizioni attuative dello stesso i seguenti
comportamenti:
1. cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti collocati negli appositi
contenitori o diversamente conferiti al servizio
2. esposizione di contenitori lungo iI percorso di raccolta in giorni diversi
e fuori degli orari stabiliti
3. uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei
rifiuti
4. utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza
5. imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la
raccolta dei rifiuti I) comportamenti che creino intralcio o ritardo
all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non
consentiti
6. conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di
raccolta sono destinati
7. conferimento al servizio di raccolta di materiali che non sono stati
precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza
e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai
mezzi di raccolta nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti
ai servizi
8. conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali
ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione
di pericolo
9. conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile
sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti
10. conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta
11. conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione
organica) mediante l'uso di sacchetti
12. combustione di qualunque tipo di rifiuto, salvo quanto previsto
all'articolo 34.1
13. abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori
14. abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico
15. conferimento al servizio di raccolta di carcasse di cani, gatti ed altri
animali di taglia grande e media
16. conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non è
stato stipulato apposito contratto
17. danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento
rifiuti
18. conferimento dei rifiuti da parte di cittadini non residenti o di imprese
non aventi unità produttiva nel territorio comunale.
22.2 In particolare sono vietati:
I)
abbandono di rifiuti all'esterno del Centro stesso
II)
conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori
III)
conferimento di rifiuti in contenitori che sono destinati a rifiuti di
tipologia diversa
IV)
cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori
o in altro modo accumulati
V)
conferimento di rifiuti da parte di cittadini non aventi residenza o
imprese non aventi unità produttiva nel Comune
VI)
conferimento di rifiuti speciali per i quali non è stata stipulato
apposito contratto
Articolo 23 – Controlli – Personale preposto – procedimento sanzionatorio
23.1 Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme di legge, del presente
regolamento e delle disposizioni integrative dello stesso stabilite a tutela
dell'ambiente, dell'igiene e del decoro urbano tutte le Forze dell'Ordine (Vigili
Urbani, Carabinieri, Polizia di Stato, guardie Forestali, Guardie ittico
venatorie, Guardie ecologiche Volontarie, Finanza) nonché gli operatori di
enti ed agenzie preposti alla tutela dell'ambiente (A. R. P .A. – Provincia di
Alessandria)
23.2 Il Comune può svolgere mediante propri operatori vigilanza sull'osservanza del
presente regolamento, anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di
video sorveglianza.
Articolo 24 - Sanzioni
24.1 Fatte salve le sanzioni previste dalla leggi vigenti, le violazioni al presente
regolamento sono punite con sanzioni amministrativa pecuniaria compresa
tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 150, ad eccezione delle
violazioni di seguito elencate, che sono invece punite con una sanzione
pecuniaria compresa tra un minimo di 25 e un massimo di 500 euro:
• l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei
rifiuti l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori
per la raccolta dei rifiuti
• i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai
servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti
• il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di
raccolta sono destinati
• il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati
precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza
e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai
mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti
ai servizi
• conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali
ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione
di pericolo
• la combustione di qualunque tipo di rifiuto
• l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori
• il conferimento al servizio di raccolta di animali morti
• il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non
sia stata stipulata apposita convenzione
• il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento
rifiuti
• il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi
sede nel territorio comunale
24.2 L'entità della sanzione viene stabilita tenuto conto della gravità della
violazione, del danno che abbia eventualmente arrecato, della recidiva, delle
circostanze in cui è avvenuta, dell'elemento soggettivo e via di seguito.
24.3 L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della
violazione dal pagamento della tariffa prevista o comunque dal risarcimento
dei danni eventualmente arrecati. Nel caso di erogazione delle sanzioni
riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene elevata
alla singola unità abitativa qualora individuata, con le modalità e gli importi
indicati dal presente articolo. Nel caso in cui non sia possibile accertare la
responsabilità di una singola unità abitativa la sanzione viene irrogata a tutte
le unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.
24.4 Gli eventuali conferimenti da attività industriali, agricole, artigianali,
commerciali e di servizio in eccesso rispetto ai limiti indicati all’articolo 4.4 ,
determinano l’applicazione della sanzione amministrativa di 500 Euro a
conferimento;
TITOLO IV - VARIE
Articolo 25 ––– Entrata in vigore
Vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto
previsto dal presente Regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della
deliberazione consiliare di approvazione.
Articolo 26 - Osservanza di arre disposizioni e dei regolamenti comunali
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si
applicano le norme dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana, nonché la
vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
Articolo 29 - Sgravi
Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei
rifiuti assimilati, l’ammontare della T.A.R.S.U. o della parte variabile della
Tariffa, deve essere ridotta, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del
D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non
pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di
aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
ALLEGATO 1
codice
02
descrizione
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA,
TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01
rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
02 01 03
scarti di tessuti vegetali
02 01 04
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10
rifiuti metallici
02 03
rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve
alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della
preparazione e fermentazione di melassa
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 04
02 07
02 07 04
rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè
e cacao)
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI
PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01
scarti di corteccia e sughero
03 01 05
03 03
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci,
non contenenti sostanze pericolose.
rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01
scarti di corteccia e legno
03 03 08
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE
04 01
rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
07
RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche,
gomme sintetiche e fibre artificiali
rifiuti plastici
03
07 02 13
07 05
07 05 14
08
08 03
08 03 18
12
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti
farmaceutici
rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO
DI INCHIOSTRI PER STAMPA
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per
stampa
toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
12 01 01
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO
FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico
superficiale di metalli e plastiche
limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03
limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05
limatura e trucioli di materiali plastici
12 01
15
15 01 01
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI
FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI
ALTRIMENTI)
(l’assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari
per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di
raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta
differenziata)
imballaggi in carta e cartone
15 01 02
imballaggi in plastica
15 01 03
imballaggi in legno
15 01 04
imballaggi metallici
15 01 05
imballaggi in materiali compositi
15 01 06
imballaggi in materiali misti
15 01 07
imballaggi in vetro
15 01 09
imballaggi in materia tessile
15 02
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati
da sostanze pericolose.
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO
15 01
16
16 01
16 01 03
veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le
macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06
e 16 08)
pneumatici fuori uso
16 01 12
pastiglie per freni, non contenenti amianto.
16 01 17
metalli ferrosi
16 01 18
metalli non ferrosi
16 01 19
plastica
16 01 20
vetro
16 01 22
componenti non specificati altrimenti
16 02
scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14
apparecchiature fuori uso,non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16
componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06
batterie ed accumulatori
16 06 04
batterie alcaline non contenenti mercurio.
16 06 05
17
altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e
mercurio.
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02
legno, vetro e plastica
17 02 01
legno
17 02 02
vetro
17 02 03
plastica
17 04
metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01
rame, bronzo, ottone
17 04 02
alluminio
17 04 03
piombo
17 04 04
zinco
17 04 05
ferro e acciaio
17 04 06
stagno
17 04 07
metalli misti 3
18
RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA
ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in
quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e
prevenzione delle malattie negli esseri umani
oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01
18 01 01
18 01 04
18 01 09
18 02
18 02 01
18 02 03
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti
monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre
sostanze pericolose
rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione
delle malattie negli animali
oggetti da taglio inutilizzati.
20 01 01
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.
medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre
sostanze pericolose.
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA
ATTIVITÀ
COMMERCIALI
E
INDUSTRIALI
NONCHÉ
DALLE
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al
codice 15 01)
carta e cartone
20 01 02
vetro
20 01 08
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10
abbigliamento
20 01 11
prodotti tessili
20 01 25
oli e grassi commestibili
20 01 32
medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34
batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36
20 01 38
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti
componenti o sostanze pericolose.
legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39
plastica
20 01 40
metallo
20 01 99
altre frazioni non specificate altrimenti
20 02
rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01
rifiuti biodegradabili
20 02 03
altri rifiuti non biodegradabili
18 02 08
20
20 01
20 03
altri rifiuti urbani
20 03 01
rifiuti urbani non differenziati
20 03 02
rifiuti dei mercati
20 03 03
residui della pulizia stradale
20 03 07
rifiuti ingombranti
20 03 99
rifiuti urbani non specificati altrimenti"
ALLEGATO 2
Id Codice
Norm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
Descrizione Normalizzato
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti, Attività
di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad
attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento
e potabilizzazione)
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Discoteche, night club
Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a
coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali
A
(kg/mq
anno)
B
(kg/mq
anno)
8
8
6
4
14
8
16
16
6
16
18
10
12
4
4
3
2
7
4
8
6
3
6
7
5
6
20
16
86
68
30
26
111
14
10
8
33
26
15
13
35
7
40
20
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la nota dell’ARAL in data 12 dicembre 2005 con cui si
trasmetteva bozza del regolamento per l’assimilazione dei rifiuti
speciali agli urbani relativamente alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005;
RITENUTO di dover provvedere alla regolamentazione in toto la
gestione dei rifiuti urbani, assimilati e gli altri servizi di igiene
ambientale;
VISTA la bozza di Regolamento allegato alla presente deliberazione
predisposto dagli uffici comunali;
RITENUTO di dover approvare il predetto regolamento;
Atteso il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000
DOPO AMPIA ed esauriente discussione con voti 11 ed 1 astenuto
( consigliere di minoranza signor Luciano Fassa) palesemente resi
DELIBERA
1. DI approvare il “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI, ASSIMILATI E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE” allegato
alla presente deliberazione si da farne parte integrante e sostanziale composto
da n. 29 articoli e n. 3 allegati.
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