COME SI FA uu ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA DELLA REGIONE LAZIO COME SI FA AD APRIRE UN AGRITURISMO EUROPE DIRECT LAZIO a cura di Mar co Bianchi FACOLTÀ DI AGRARIA DELL’UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA TERRANOSTRA AGRITURIST TURISMO VERDE BUSINESS INNOVATION CENTRE COME SI FA AD APRIRE UN AGRITURISMO di Marco Bianchi COMESIFAuu Collana editoriale “Come si fa…” n. 1 REGIONE LAZIO Assessorato all’Agricoltura Area D 20 Servizio di Informazione Socio economica Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Dipartimento di Economia Agroforestale e dell’Ambiente Rurale Via S. Camillo De Lellis, snc – Viterbo EUROPE DIRECT LAZIO Rete di informazione dell’Unione europea c/o D.E.A.R. - Dipartimento di Economia Agroforestale e dell’Ambiente Rurale Facoltà di Agraria di Viterbo - Via S. Camillo De Lellis, snc – Viterbo B.I.C. Lazio – Business Innovation Center Via Casilina 3/t - Roma © Tutti i diritti sono riservati Collana editoriale “Come si fa…” Come si fa ad aprire un agriturismo A cura di: Marco Bianchi I capitoli 4 – 6 sono stati curati dal Dott. Carlo Hausmann dell’ Azienda Romana per i Mercati della CCIAA di Roma Il capitolo 5 è stato curato da: Mario Pusceddu – Presidente regionale Agriturist Lazio Hanno collaborato: Agriturist Terranostra Turismo Verde Si ringrazia per il contributo alla stesura ed alla revisione del volume: Carlo Perone Pacifico – Presidente Europe Direct Lazio, Giancarlo Signori – Presidente regionale Terranostra, Roberto Santopietro – Segretario regionale Terranostra, Nazareno Bianchi – Presidente regionale Turismo Verde, Mario Pusceddu – Presidente regionale Agriturist, Anna Cedrini – Segretario regionale Agriturist. INDICE PREFAZIONE INTRODUZIONE 1. TURISMO RURALE E AGRITURISMO 1.1 - Il turismo rurale 1.2 - Il turismo rurale in Europa 1.3 - Il caso italiano: l’agriturismo 1.4 - Normativa di base nazionale e regionale 1.5 - Tre aspetti fondamentali: principalità, connessione e complementarietà 1.6 - Che attività si possono svolgere in un agriturismo (da legislazione) 2. COSA BISOGNA FARE PER APRIRE UN AGRITURISMO 2.1 - Documentazione richiesta 2.2 - Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’attività agrituristica 2.3 - Autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività 2.3.1 Termini e contenuti dell’autorizzazione 2.4 - Obblighi amministrativi 2.5 - Normativa igienico sanitarie 2.5.1 Ospitalità 2.5.2 Spazi destinati alla sosta dei campeggiatori 2.5.3 Somministrazione alimenti e bevande 2.5.3.1 Locale cucina 2.5.3.2 Sala di ristorazione 2.5.3.3 Servizi igienici 2.5.3.4 Spogliatoi 2.5.4 Produzione e trasformazione prodotti 2.5.4.1. Approvvigionamento di carni e prodotti alimentari 2.5.4.2 Trasporto e conservazione dei prodotti alimentari 2.5.4.3 igiene del personale 2.5.4.4 Attività di trasformazione di prodotti agricoli 2.5.5 Rilascio delle autorizzazioni 3. LE STRUTTURE E LE ATTIVITA’ AZIENDALI 3.1 - I fabbricati 3.2 - L’ospitalità 3.3 - La somministrazione di pasti e bevande 3.4 - attività ricreative e culturali 3.5 - Vendita prodotti aziendali 3.6 - Calcolo del tempo di lavoro e della complementarietà 3.7 - esempi di attività 3.7.1 Turismo equestre 3.7.2 La piscina 3.7.3 Campi sportivi 3.7.4 Laghetto per la pesca 3.7.5 Mountain bike 3.7.6 Escursioni guidate 3.7.7 Corsi 4. DISCIPLINA FISCALE 4.1 - IVA 4.2 - inizio attività 4.3 - Registri contabili 4.3.1 registro dei corrispettivi 4.3.2 registro degli acquisti 4.3.3 registro di carico delle ricevute fiscali 4.3.4 Registro dei beni ammortizzabili 4.4 - Ricevute fiscali 4.5 - Aliquote IVA 4.6 - II fisco e le agenzie di viaggio e Tour operator 4.6.1 In nome e per conto del cliente-utente 4.6.2 In nome proprio e per conto dell’imprenditore agricolo 4.6.3 In nome e per conto proprio 4.7 - IRPEF 4.8 - IRAP 4.9 - ICI 4.10 – UTIF 4.11 - Canone per apparecchi radio e TV 4.12 - Diritti SIAE 4.13 - Tariffe ENEL 4.14 - TARSU e smaltimenti rifiuti 5. LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 5.1 Introduzione 5.2 Gli aspetti fondamentali 5.2.1 Il logo 5.2.2 Il nome 5.2.3 Il biglietto da visita 5.2.4 La brochure 5.2.5 La cartellonistica stradale 5.2.6 Il sito internet 5.2.7 La presenza in guide di settore 5.2.8 La partecipazione a workshop 6. SCELTA DELLA FORMA SOCIETARIA 6.1 Ditta individuale 6.2 Impresa familiare 6.3 Società di persone 6.3.1 Società semplice 6.3.2 Società in nome collettivo (s.n.c.) 6.3.4 Società in accomandita semplice (s.a.s.) 6.4 Società di capitali 6.4.1 Società per Azioni (S.p.A.) 6.4.2 Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) 6.4.3 Società a responsabilità limitata (s.r.l.) 6.5 Società cooperative 7. RIFERIMENTI UTILI 7.1 – finanziamenti: interventi del P.S.R. della Regione Lazio 7.2 - Associazioni agrituristiche 7.3 - Indirizzi utili 7.4 - Modulistica di riferimento 7.4.1 Modello di domanda di iscrizione presso l’Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche 7.4.2 Modello di verifica triennale dell’iscrizione presso l’Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche 7.4.3 Modello di domanda di autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica 7.4.4 Modello di domanda di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 Legge 283/62 7.4.5 Scheda di sintesi del piano di autocontrollo sanitario (H.A.C.C.P.) 7.4.6 Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Antimafia ai sensi dell’art. 4 Legge 15/68 APPENDICE 8.1 Normativa 8.1.1 Legge nazionale 05/12/1985, n. 730 – Disciplina dell’agriturismo 8.1.2 Legge regionale 10/11/97, n. 36 – Norme in materia di agriturismo 8.1.3 Deliberazione Giunta regionale n. 3992 del 04/08/98 – definizione dei valori medi di impiego di manodopera per le attività agricole ed agrituristiche 8.1.4 Deliberazione del Consiglio regionale n. 597 dell’11/12/1999 – linee di indirizzo e coordinamento delle norme igienico sanitarie in materia di agriturismo Avvertenze Il seguente volume esce in un momento in cui è in atto un vivace dibattito sulle norme che regolano l’attività agrituristica sia a livello nazionale che regionale. Nello specifico, è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, su iniziativa del Deputato Rocchi, una proposta di Legge sulla disciplina dell’agriturismo che, una volta terminato positivamente il suo iter, andrebbe a sostituire la Legge n. 730 del 5 dicembre 1985, che regola attualmente il settore. Inoltre, anche l’attuale amministrazione regionale del Lazio sta elaborando una nuova proposta di Legge per meglio regolamentare un settore che ha segnato un notevole sviluppo in questi ultimi anni. Quando entrerà in vigore rimpiazzerà la Legge Regionale n. 36 del 10 novembre 1997, che disciplina al momento il comparto. Non siamo in grado di dire con precisione quando queste nuove Leggi ed i necessari regolamenti attuativi diventeranno operativi; molto dipenderà dagli ostacoli che incontreranno nel loro iter burocratico e dal consenso più o meno largo che sapranno suscitare. Noi ci impegniamo fin da ora, quando questo succederà, a pubblicare una revisione della presente guida contenente tutti gli aggiornamenti alle nuove norme, nonché a renderli pubblici e liberamente scaricabili dal sito internet ufficiale delle aziende agrituristiche della Regione Lazio, consultabile all’indirizzo: http://www.agriturismo.lazio.it. 9 10 Prefazione L’agriturismo, pur essendo da tempo una realtà conosciuta, continua a rappresentare un fenomeno di grande interesse per le campagne laziali. Dal 1998 ad oggi il numero di aziende autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica nella Regione Lazio ha seguito un andamento crescente, sfiorando attualmente le 400 unità. Questa particolare forma di turismo legata al territorio continua quindi a riscuotere l’apprezzamento di tutti coloro che sono in cerca di una vacanza diversa, fuori dai normali itinerari, muovendo flussi turistici non indifferenti. Tutto ciò ha naturalmente portato ad una crescita di interesse intorno al fenomeno “Agriturismo”, non solo da parte dei potenziali utilizzatori delle strutture, ma anche da parte degli imprenditori, cioè di chi progetta di intraprendere questa attività. Si tratta soprattutto di imprenditori agricoli, che possiedono già un’azienda e vedono nell’agriturismo un valido metodo per diversificare la propria attività. A loro soprattutto, ma a chiunque sia interessato all’impresa agrituristica, è rivolta questa guida che vi accompagnerà passo dopo passo nei vari passaggi amministrativi, tecnici e burocratici necessari per dare vita alla vostra attività. Il progetto editoriale si colloca in un ambito ancora poco sviluppato ma di grande rilievo, quello delle guide imprenditoriali di settore. Con questo primo volume della collana editoriale “Come si fa…”, la Regione Lazio intende dare il suo contributo a chi vive ed opera nel mondo rurale, offrendo il maggior numero possibile d’informazioni sulle opportunità disponibili e sulle modalità per usufruirne al meglio, mettendo a disposizione nuovi strumenti di lavoro e di conoscenza. Un utile pubblicazione per mettere a frutto idee e capacità: che ai nostri imprenditori non fanno certo difetto. L’Assessore all’Agricoltura Daniela Valentini 11 12 Introduzione Siamo stati molto in dubbio se divulgare in questo momento questo lavoro introduttivo per chi si voglia accostare all’Agriturismo. I dubbi derivavano fondamentalmente da due questioni. Il primo problema ha a che vedere con il momento particolare in cui ci troviamo. L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio ha predisposto un nuovo disegno di legge sull’Agriturismo e auspica di licenziarlo in brevissimo tempo. Noi condividiamo convintamente questo auspicio e, tuttavia, riteniamo possibile che i potenziali conflitti che hanno sempre caratterizzato la legislazione su questo tema possano generare ritardi consistenti nel perfezionamento della legge. Riteniamo perciò che la piccola guida che si presenta, costruita sulla base della legislazione in atto, possa essere utile ancora per molti mesi. Nello stesso tempo ci impegniamo ad aggiornarla rapidissimamente al momento che le nuove procedure saranno deliberate. Il secondo problema è più specificamente legato alla struttura stessa della guida. Noi l’abbiamo costruita con l’intento di aiutare i potenziali imprenditori interessati ad identificare i problemi di procedura ed i percorsi da seguire per risolverli. Nel rileggerla ci è sorto il timore che essa, piuttosto che invitare ed incoraggiare quelli che avessero interesse all’Agriturismo, finisca per spaventarli e quindi allontanarli. Ciò perché il corpo di procedure che si presenta è abbastanza complesso. L’accertamento dei requisiti di ammissibilità, i vincoli che dovranno essere rispettati nella gestione, oltre che i necessari obblighi di carattere sanitario, tutti giustificati dalla particolare natura delle imprese agrituristiche richiedono procedure specifiche e interventi di autorità differenti. La presentazione sintetica di questa complessità può generare il tipo di ripugnanza istintiva che si avverte quando ci si confronta con le “istruzioni per l’uso” di una macchina fotografica o di un telefonino. Se però si dedica alle “istruzioni per l’uso” un minimo di attenzione si scopre che esse sono di assoluta utilità. Noi abbiamo tentato di raccontare l’itinerario da percorrere in modo abbastanza chiaro. Ci siamo sforzati inoltre di fornire le indicazioni necessarie per acquisire maggiori informazioni nei luoghi appropriati. Perciò abbiamo fornito nella guida le indicazioni precise sugli organi tecnici da interpellare e sulle associazioni agrituristiche. Ci auguriamo che questo lavoro possa servire a stimolare interesse per un’attività che si sta dimostrando sempre più appagante e proficua per tante aziende del nostro territorio. Il Presidente Europe Direct Lazio prof. Carlo Perone Pacifico 13 14 1. Turismo rurale e agriturismo 1.1 Il turismo rurale Con il termine “Turismo rurale” si intende il turismo verso le località di campagna, a vocazione agricola, fuori dai grandi centri abitati; così come per turismo balneare si intende la vacanza in una località di mare, per turismo montano quella in paesi di montagna, per turismo culturale quella nelle città d’arte. Negli ultimi decenni si è assistito in tutta l’Unione europea ad un notevole sviluppo del settore in seguito alla crescente domanda di servizi e strutture finalizzate alla cosiddetta “Vacanza verde”, tanto che attualmente, questa particolare forma di soggiorno, ha assunto la connotazione di un vero e proprio segmento di mercato dalle dimensioni economiche rilevanti. Ma per comprendere pienamente le origini e le potenzialità del comparto, è necessario tracciare un quadro sintetico delle politiche e dei mutamenti che hanno interessato i territori rurali negli ultimi anni. Dagli anni ’70 ad oggi, il mondo rurale è stato investito da profondi cambiamenti che hanno provocato una ristrutturazione profonda dell’agricoltura e lo sviluppo della diversificazione dell’economia rurale. La riduzione della superficie coltivata e del numero di occupati in agricoltura è stato uno degli effetti più rilevanti a cui si è associato, di contro, l’aumento della produzione e della produttività, per effetto della diffusione del progresso tecnico. Tutto ciò ha avuto come conseguenza, tra gli anni ’80 e ’90, un grande eccesso di produzione e l’accumulo delle scorte di gran parte dei prodotti agricoli, determinando un impatto finanziario sulla Politica Agricola Europea (PAC) non più sostenibile, che ha aperto la strada alla riforma del 1992. Gli anni seguenti sono stati invece dominati dalla riscoperta dei temi ambientali, che ha dato luogo, in campo agricolo, all’adozione di forme di coltivazione ed allevamento a basso impatto ambientale, limitando al minimo l’utilizzo di composti chimici di sintesi. L’opinione pubblica, adeguatamente sensibilizzata, non ha tardato ad abbracciare questa nuova fede, che ha avuto importanti ricadute anche sulle decisioni politiche a livello comunitario. Infatti nel 1988, il documento della Commissione Europea “Il futuro del 15 Come si fa mondo rurale”, riscontrò la necessità di affiancare ad una politica specificatamente agricola, un’azione definita e coordinata di sviluppo delle aree rurali. Questo principio, rafforzato anche dalla dichiarazione finale della Conferenza di Cork del 1996, portò alla stesura di “Agenda 2000”, nella quale si pose in rilievo l’importanza della funzione ambientale, culturale e sociale svolta dal settore nelle aree rurali e l’insieme delle politiche di sviluppo rurale venne definito come il “Secondo pilastro della PAC”. Si è quindi presa piena coscienza che la presenza di attività diversificate nelle aree rurali non è da considerare come un ostacolo alla modernizzazione del settore, ma preferibilmente un prezioso capitale da sostenere nella sua evoluzione ed il turismo ambientale si adatta perfettamente a questo scenario. Infatti se l’agricoltura nello specifico vede diminuire la sua importanza in termini di creazione di ricchezza, acquisisce una rilevanza sempre più grande come “Fornitrice di ambiente”, come luogo di consumo del tempo libero e di realizzazione di insediamenti abitativi. La recente riforma di medio termine della PAC rafforza ulteriormente questa visione, riconoscendo la diversificazione dell’attività agricola ed in particolare il turismo rurale strettamente sinergici al mantenimento della vitalità del settore primario. Mentre in passato il rurale coincideva con l’agricolo, oggi non è più così: il concetto di rurale si è esteso al di fuori dello spazio coltivato, raccogliendo la sfida ambientale e proponendosi come motore di un nuovo sviluppo territoriale. 1.2 Il turismo rurale in Europa Il turismo rurale è ormai diventato un fenomeno molto diffuso sia in Italia, sia negli altri Paesi europei, al punto che la Commissione europea stessa è più volte intervenuta per dare un indirizzo comune allo sviluppo del settore. Tuttavia, il quadro di riferimento normativo del comparto è molto variabile da Stato a Stato: infatti ognuno di essi ha seguito percorsi di sviluppo individuali che hanno portato alla creazione di realtà anche molto diverse fra loro. La Francia, con la formula degli “Alloggi rurali” è stato uno dei primi paesi ad incoraggiare il fenomeno del turismo rurale per far fronte al progressivo abbandono delle campagne. Il sistema è tuttora in auge con circa 55.000 struttu16 Come si fa re dislocate sul territorio nazionale, che offrono varie tipologie di servizi, dall’alloggio alla ristorazione, regolamentate da una chiara classificazione. Anche la Germania e l’Austria vantano una lunga e radicata tradizione nell’ospitalità rurale, soprattutto nelle zone alpine. In questi due paesi vige una rigida classificazione che distingue le strutture secondo il livello di comfort e la tipologia dei servizi offerti. In Danimarca, al contrario, il turismo verde è un fenomeno recente e non è regolato né da leggi particolari né sostenuto da fondi statali, ma è il risultato della libera iniziativa degli imprenditori agricoli. Tuttavia, nonostante il turismo rurale si sia sviluppato con modalità differenti nei vari Paesi, esiste comunque una base comune europea a cui tutti fanno riferimento: la Carta Rurale Europea, firmata dagli stati membri del consiglio d’Europa nel 19961. In questo documento vennero definiti i principi della politica di gestione e sviluppo delle aree rurali e, fermo restando il ruolo principale del comparto agricolo, si incoraggiarono tutte le possibili attività ad esso complementari. In particolare, l’art. 15 della Carta Rurale, affronta specificatamente il tema dell’agriturismo, come integralmente riportato: a) “Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altri parti firmatarie della presente Carta si impegnano ad adottare tutte le misure giuridiche, fiscali ed amministrative necessarie allo sviluppo del turismo rurale e dell’agriturismo, agevolando in particolare la pratica dell’ospitalità rurale e facendo in modo che l’agricoltore, il quale innesti sulla sua azienda un’attività di ospitalità in masseria, non subisca per questa ragione una pressione fiscale o amministrativa aggiuntiva.” b) “ Nell’attuazione di questa politica, le parti si preoccuperanno dell’equilibrio tra l’indispensabile sviluppo turistico e le possibilità esistenti in infrastrutture e servizi, curando la tutela del paesaggio e dell’ambiente e preservando l’architettura e i materiali tradizionali.” Da queste righe è facile comprendere come anche a livello europeo esista un incoraggiamento delle attività complementari all’agricoltura, basato sul coinvol- 1 Il Consiglio d’Europa è un organo di orientamento, non ha poteri esecutivi. 17 Come si fa gimento degli attori locali e sulle risorse endogene presenti e che al turismo rurale viene riconosciuto un ruolo molto importante nello sviluppo di queste aree. E’ necessario però effettuare una distinzione: anche se le politiche di sviluppo rurale fanno tutte riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, eno-gastronomiche e folkloristiche dei territori agresti, solo l’Italia prevede nel proprio ordinamento una forma particolare di struttura ricettiva: l’agriturismo. 1.3 Il caso italiano: l’agriturismo L’attività agrituristica ha conosciuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo, anche grazie alla concomitanza di alcuni fattori cui questo incremento può essere parzialmente attribuito. Tali fattori vanno individuati, dal punto di vista della domanda, nella crescente sensibilità del consumatore verso le tematiche ambientali, che si concretizza nella ricerca di luoghi immersi nel verde, lontani dall’inquinamento delle grandi città, dove si possono gustare ancora cibi sani e genuini e godere di un sistema di accoglienza con caratteristiche familiari. Dal lato dell’offerta, l’incremento della quantità e della qualità delle aziende agrituristiche ha attivato un considerevole interesse da parte degli operatori turistici, che sempre più spesso propongono pacchetti vacanza in strutture di questo tipo. Di conseguenza, Il termine “Agriturismo” è andato incontro ad una stagione di grande notorietà, con citazioni molto frequenti nei dialoghi della gente. Ma cos’è veramente un Agriturismo? Molto spesso il termine è stato abusato, utilizzato spesso erroneamente per indicare qualsiasi forma di attività localizzata in campagna, portando ad una generalizzazione impropria e generando confusione dal punto di vista normativo. Facciamo quindi chiarezza, recitando l’art. 2 della legge quadro nazionale n. 730 del 5 dicembre 1985, con il quale si definisce che cos’è l’attività agrituristica: “Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice ci18 Come si fa vile2, singoli od associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile3, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.” E’ necessario innanzitutto Fare una precisazione: l’articolo 2135 del codice civile, riportato in nota, è stato sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, altrimenti noto come “Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo” (pubblicato nella G.U. n. 137 del 15-6-2001, supplemento ordinario n. 149). Questo articolo precisa ed amplia la definizione di imprenditore agricolo,soprattutto per ciò che riguarda le attività connesse che non sono più viste come concessioni straordinarie all’attività agricola, ma bensì funzionali al potenziamento del ruolo dell’azienda agricola moderna, competitiva e multifunzionale. Diventano quindi parte integrante delle attività aziendali quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti azienArt. 2135 (Imprenditore agricolo). -- è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse. -- Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. L’art. 9 d.ls. 30 aprile 1998, n. 173 ha definito come «imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l’azienda agricola». 3 Art. 230 bis (Imprese familiare). --[I]. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. --[II]. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.--[III]. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. --[IV]. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. --[V]. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. --[VI]. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. (1) Sull’impresa familiare coltivatrice v. art. 48 l. 3 maggio 1982, n. 203. 2 19 Come si fa dali, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi (ivi compresa la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale) e quelle orientate alla ricezione ed all’ospitalità. Ecco il testo integrale dell’art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: Art. 1. Imprenditore agricolo 1. L’articolo 2135 del codice civile e’ sostituito dal seguente: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività’ agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Si può subito notare l’aspetto fondamentale della normativa: l’agriturismo in Italia è stato concepito come attività connessa e complementare a quella agricola. Quindi non è sufficiente che l’attività venga svolta in ambito rurale, ma è necessario che essa venga esercitata all’interno di un’azienda agricola, impiegandone i prodotti, le strutture, le materie prime, la mano d’opera e che a condurre la stessa sia un imprenditore agricolo. Questa particolarità differenzia in modo sostanziale il caso italiano da quello degli altri Paesi europei, dove invece la normativa sul turismo rurale non prevede una connessione specifica con il settore agricolo e rimane un’attività prettamente turistica, dove la particolarità di svolgersi in campagna non ne modifica le caratteristiche autorizzative e giuridiche. 20 Come si fa Questo legame fra azienda agricola e agriturismo permette all’imprenditore di usufruire di alcuni vantaggi di natura fiscale rispetto a coloro che esercitano attività turistiche (alberghi, ristoranti, pensioni), tra cui il regime di determinazione forfetaria dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), fissata al 10%, che opera attraverso la riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50% del suo ammontare complessivo. AI pari di quanto previsto dalla disciplina in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche ai fini reddituali l’agriturismo si avvale di un proprio regime di determinazione forfetaria, applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività pari al 25 per cento. L’agriturismo è inoltre soggetto alla cosiddetta “Riserva di denominazione”, che prevede che la dizione “Agriturismo” nelle insegne, nel materiale pubblicitario, illustrativo ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico sia riservata esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività a norma dell’articolo n. 8 della Legge regionale 10 novembre 1977, n. 36. Chiunque non rispetti quest’articolo va incontro ad una sanzione amministrativa compresa fra 1000 e 3000 Euro. 1.4 Normativa di base nazionale e regionale L’agriturismo è sottoposto ad una specifica disciplina giuridica, amministrativa e fiscale, che lo rende distinguibile da qualsiasi altra forma di attività turistica in ambiente rurale. La legislazione concernente l’attività agrituristica fa capo in larga misura a due interventi normativi: la Legge quadro nazionale n. 730 del 5 dicembre 19854, “Disciplina dell’agriturismo“ e, per quanto riguarda la Regione Lazio, la Legge regionale n. 36 del 10 novembre 19975, “Norme in materia di agriturismo”. Con l’emanazione della normativa nazionale il legislatore si proponeva di sostenere l’attività agricola anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, favorendo la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne. L’obiettivo era quello di utilizzare al meglio il 4 5 In appendice. In appendice. 21 Come si fa patrimonio rurale, naturale ed edilizio, di favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente, di valorizzare i prodotti tipici, di conservare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale. La normativa regionale, riprendendo le linee guida della legge quadro 730, specifica alcune procedure e limitazioni a cui deve assoggettarsi l’attività agrituristica. Le disposizioni di natura fiscale sono invece disciplinate dall’art. 5 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, che instaurano un regime fiscale specifico per le aziende operanti nel settore. La Regione Lazio ha poi approvato il “Piano Regionale Agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali” con Deliberazione del Consiglio regionale n. 593 dell’11 dicembre 19996 e ha redatto le “Linee di indirizzo e coordinamento delle norme igienico sanitarie in materia di agriturismo” con la Deliberazione del Consiglio regionale n. 597 dell’11 dicembre 19997. 1.5 Tre aspetti fondamentali: principalità, connessione e complementarietà La normativa sopra citata, specifica che l’attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quella agricola, che deve comunque rimanere principale. La principalità sta ad indicare che l’agriturismo non può esistere se non esiste un’azienda agricola in esercizio e che le attività agrituristiche non possono prevalere sulle attività agricole. Il principio della connessione e complementarietà implica che per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed infrastrutture in dotazione esclusiva dell’azienda agricola: fabbricati rurali, prodotti aziendali, strutture sportive, ricreative o culturali legate al mondo agricolo. Sono tollerate alcune eccezioni, entro certi limiti, purché si tratti di attività (piscina, campo da tennis) accessorie all’ospitalità e, in ogni caso, che non comportino il pagamento di un corrispettivo. È possibile prendere visione di questa legge scaricandola dal sito www.agriturismo.lazio.it, nella sezione “Normativa”. 7 In appendice. 6 22 Come si fa Ma quali sono i parametri con cui misurare la principalità dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica? Ogni regione italiana, con la propria normativa, ha stabilito in che modo regolare la delicata materia. Nello specifico La Regione Lazio, con la Legge n. 36 del 10 novembre 1977 - Norme in materia di agriturismo – ha individuato nel parametro “tempo di lavoro” il termine di raffronto fra le due attività. Essa prevede infatti all’art. 2 che: ”Nell’arco dell’anno il tempo di lavoro dedicato alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura deve essere superiore al tempo occorrente per lo svolgimento delle attività agrituristiche”. Il tempo di lavoro viene calcolato applicando i valori medi di impiego di manodopera all’ordinamento colturale e produttivo dell’azienda definiti dalla Giunta regionale. In pratica si utilizzano, per il lavoro agricolo le tabelle ettaro/coltura8 contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 3992 del 4/8/1998 – definizione dei valori medi di impiego di manodopera per le attività agricole ed agrituristiche – e per il lavoro agrituristico analoghi parametri derivanti dalla stessa delibera. Nelle intenzioni della Giunta questi parametri avrebbero dovuto essere aggiornati ogni cinque anni, cosa che invece non è avvenuta e quindi dobbiamo considerare ancora validi quelli sopra citati. Inoltre, viene stabilito un limite massimo non superabile per il tempo di lavoro, fissato in 288 giornate o 2000 ore di lavoro per unità lavorativa adulta. Più avanti spiegheremo nel dettaglio il metodo di calcolo della complementarietà. 1.6 Che attività si possono svolgere in un agriturismo Tabella riepilogativa Attività Dare ospitalità Somministrare pasti e bevande Organizzare attività ricreative, didattiche e culturali 8 Descrizione Ospitare i visitatori in camere o in campeggio Effettuare il servizio di ristorazione Effettuare varie attività di supporto alla permanenza degli ospiti, che abbiano una valenza ricreativa, culturale o didattica. (Esempio: le fattorie didattiche) In appendice. 23 Come si fa L’ordinamento legislativo della Regione Lazio disciplina le attività che possono essere esercitate in un agriturismo, che sono così suddivise: • • • Dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; Somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l’azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico; Organizzare attività ricreative, divulgative, e culturali nell’ambito dell’azienda. Quindi, in un agriturismo è possibile realizzare camere per dare ospitalità ai turisti, ma anche delle piazzole di sosta per campeggiatori. E’ inoltre prevista l’attività di ristorazione, con alcune limitazioni relative ai tipi di alimenti e bevande somministrate, che devono essere costituiti prevalentemente da prodotti aziendali. Infine, sono consentite altre attività definite “ricreative, divulgative o culturali”, per le quali è ipotizzabile un elenco molto ampio che va dal maneggio alla pesca sportiva, dalla fattoria didattica ai corsi di birdwatching, dalle lezioni di cucina tradizionale alle gite in mountain bike, limitato solamente dalla fantasia dell’operatore agrituristico. 24 2. Cosa bisogna fare per aprire un agriturismo 2.1 Documentazione richiesta In questo capitolo descriveremo nel dettaglio le procedure necessarie per avviare un’attività agrituristica. Per completezza d’informazione l’argomento è trattato in modo molto dettagliato, prendendo in esame tutti i passaggi necessari. Proprio per la mole di informazioni contenute, si potrebbe avere l’impressione che aprire un agriturismo sia molto complicato. Non spaventatevi, non è così. Certo, intraprendere una nuova attività comporta sempre, soprattutto in Italia, un iter da percorrere che può essere più o meno tortuoso, ma in questo caso vi sono molti soggetti che possono esservi di aiuto. Per esempio le associazioni che rappresentano le aziende agrituristiche conoscono molto bene la strada da seguire e fra i loro servizi annoverano proprio l’assistenza tecnica ai novelli imprenditori. Le stesse Azienda Sanitarie Locali, deputate ai controlli igienico-sanitari, sono in grado di indirizzarvi meglio di chiunque altro nell’adozione di tutti gli strumenti necessari al rispetto delle normativa vigente. Inoltre, nella sezione “indirizzi utili” all’interno di questa guida, trovate numerosi riferimenti ad Enti e Associazioni alle quali potete rivolgervi per ottenere assistenza. Infine, abbiamo inserito ove ritenuto utile delle tabelle riepilogative delle procedure da effettuare, al fine di dare più schematicità alla trattazione. Tabella riepilogativa Procedura da effettuare Documentazione da Tempi di rilascio presentare Prerequisiti: Non essere stato oggetto di procedimenti penali passati in giudicato Iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’attività agrituristica Autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività Autocertificazione Domanda su modello rilasciato dall’Amministrazione provinciale Domanda su modello rilasciato dal Comune competente 25 -------------------------------------------------------------------------------------------Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della domanda Entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della domanda Come si fa L’imprenditore agricolo singolo o associato, che abbia intenzione di esercitare l’attività agrituristica, deve attenersi ad una precisa disciplina amministrativa. Innanzitutto è necessario, come prerequisito, essere in regola con quanto previsto dagli art, 442, 444, 513, 515 e 5179 del codice penale e dalla Legge n.° 1423 del 27 dicembre 19569, e cioè in sintesi: a) non aver riportato negli ultimi tre anni condanne con sentenza passata in giudicato per commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell’industria e del commercio, vendita di prodotti industriali contraffatti, delitti in materia di igiene e sanità e di frode nella preparazione degli alimenti; b) non risultare sottoposto alle misure di prevenzione previste nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità. L’accertamento dei requisiti penali viene comunque effettuato; c) non essere mai stato dichiarato delinquente abituale. A questo punto, se si è in regola con quanto appena esposto, è indispensabile espletare le due principali procedure burocratiche previste dalla normativa e precisamente: a) l’iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche; b) la richiesta di autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. 2.2 Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’attività agrituristica. Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituito l’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, tenuto da una Commissione provinciale che è formata da: È possibile prendere visione di queste leggi scaricandole dal sito www.agriturismo.lazio.it, nella sezione “Normativa”.. 9 26 Come si fa - l’Assessore provinciale competente in materia di agricoltura o dal dirigente dell’Ufficio competente da lui delegato, in qualità di Presidente; il dirigente dell’ufficio competente per materia delle Aree Decentrate dell’Assessorato regionale all’Agricoltura; un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; il dirigente dell’ufficio dell’Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo. Tale elenco non è un albo professionale in quanto gli iscritti mantengono a tutti gli effetti la qualifica di imprenditore agricolo. Per richiedere l’iscrizione all’elenco è necessario presentare la seguente documentazione: - - domanda in carta legale su apposito modello10 rilasciato dall’Amministrazione provinciale e indirizzato alla Commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche; titolo di possesso (certificato catastale e/o contratto d’affitto) corredato di planimetria; certificato di attribuzione di partita IVA dell’imprenditore agricolo; autocertificazione relativa alla posizione di iscrizione all’ I.N.P.S., che certifichi con chiarezza il titolo per il quale si è iscritti; versamento di Euro 52,00 sul C/C della Tesoreria provinciale – causale:”Sopralluogo agriturismo”; Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; Autodichiarazione sulle colture presenti in azienda suddivise per zone omogenee, o copia del modello PAC o del modello di adesione al programma agroambientale regionale; La procedura prosegue, dopo la presentazione della suddetta documentazione, con questo iter: - esame della documentazione da parte dell’ufficio competente; 10 Nella sezione modulistica. 27 Come si fa - sopralluogo teso ad accertare l’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda; convocazione della Commissione; rilascio del certificato di iscrizione all’albo. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della domanda, comprovata dal rilascio di apposita ricevuta. La decorrenza del termine non comporta comunque l’iscrizione nell’elenco, ma il diniego motivato dell’iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente. Infine, ogni tre anni si procede al riesame delle pratiche al fine di verificare il mantenimento del possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Si tratta di una revisione d’ufficio, che l’Amministrazione provinciale è comunque tenuta ad effettuare. 2.3 Autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività Una volta ottenuta l’iscrizione agli elenchi provinciali, è necessario richiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica, questa volta al Comune in cui ricade l’azienda. Per conseguirla è necessario presentare una relazione, su modulistica11 rilasciata dal Comune competente, contenente: • • • • 11 descrizione dettagliata delle attività che si intendono praticare (fra quelle ritenute idonee in sede di iscrizione all’elenco provinciale); descrizione delle caratteristiche dell’azienda, dei fabbricati e delle aree da utilizzare ad uso agrituristico; indicazione delle potenzialità ricettive, dei periodi di esercizio dell’attività e delle tariffe che si intendono praticare nell’anno in corso; indicazione del numero di persone addette e del rispettivo rapporto con l’azienda agricola. Nella sezione modulistica. 28 Come si fa Inoltre, la domanda deve essere supportata dalla seguente documentazione: • certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1112 e 9213 del testo unico approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all’art. n. 514 della Legge 9 febbraio 1936, n. 59. • parere favorevole della A.S.L. competente in merito all’idoneità igienicosanitaria degli immobili e dei locali da destinare all’attività agrituristica; • copia del libretto sanitario delle persone addette; • se necessario, copia della concessione edilizia; • certificato di iscrizione all’elenco provinciale di cui sopra; Se la richiesta viene avanzata dall’affittuario del fondo, è necessario che ciò avvenga con il consenso scritto del proprietario. 2.3.1 Termini e contenuti dell’autorizzazione Il Sindaco del Comune a cui è stata indirizzata la domanda deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data di presentazione, accogliendo oppure negando l’autorizzazione. Se tale periodo trascorre senza che ci sia stata una risposta, la domanda si intende accolta. L’autorizzazione comunale specifica quali sono le attività agrituristiche consentite (ospitalità, ristorazione etc…) ed i periodi di esercizio durante l’anno, che non dovrebbero essere superiori a complessivi nove mesi. Inoltre vengono riportate la denominazione da utilizzare per il materiale propagandistico (es. Azienda agrituristica xxxxxx) e il numero massimo degli addetti. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento legislativo e consente da sola di svolgere le attività in essa specificate. art. 11 T.U.L.P.S. - l’autorizzazione non può essere concessa a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione 13 Art. 92 T.U.L.P.S. - l’autorizzazione non può essere concessa a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica, o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo. 14 Art. 5 della Legge n. 59 del 9 febbraio 1963 - l’autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi 5 anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e la salute pubblica. 12 29 Come si fa 2.3.2 Confronto fra le autorizzazioni Da quanto sopra esposto risulta che la prima cosa da fare è richiedere l’iscrizione all’elenco provinciale per diventare un soggetto abilitato all’esercizio dell’attività agrituristica. Dopodichè, una volta ottenuta l’iscrizione, si potrà presentare al Comune di appartenenza, la richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività. In cosa differiscono queste due pratiche amministrative? L’iscrizione all’elenco provinciale serve per effettuare una prima individuazione di alcuni parametri necessari a stabilire in che misura debba essere esercitata l’attività. E’, come si usa dire, un atto dovuto da chiunque si avvicini all’attività agrituristica. In questa sede, in base alla documentazione presentata dall’imprenditore, viene valutata la “potenzialità agricola” dell’azienda e viene stabilito “il numero di giornate di lavoro agricolo” che l’azienda necessita per il suo mantenimento. Quindi, a seconda di parametri come la superficie aziendale, l’ordinamento colturale, la giacitura dei terreni, il parco macchine aziendale e tutto ciò che può essere importante ai fini della conoscenza dell’azienda, l’Amministrazione provinciale fissa il numero di giornate di lavoro “agricolo”. La determinazione di questo parametro è di importanza fondamentale per indirizzare in seguito lo sviluppo dell’attività agrituristica connessa, in quanto, come sappiamo dal principio di connessione e complementarietà, il tempo di lavoro impiegato nell’attività agrituristica non può superare quello impiegato nell’attività agricola. Quindi, nelle successive valutazioni, bisognerà dimensionare il lavoro agrituristico globale (ospitalità, ristorazione, campeggio, attività ricreative e culturali) sulla base del valore del numero di giornate di lavoro agricolo fissato in questa sede. Il calcolo di questo valore viene effettuato avvalendosi anche di applicativi informatici appositamente progettati per standardizzare al meglio la procedura. Inoltre, in sede provinciale, viene anche stabilita la tipologia di attività che è consentito esercitare fra quelle richieste dall’imprenditore, naturalmente consentite dalla legge. Si rimanda al Comune di appartenenza la quantificazione dei limiti massimi delle stesse. Una volta ottenuta l’iscrizione all’elenco provinciale, la pratica passa al Comune competente in cui ricade l’azienda. Esso, sulla base del numero di giornate consentite e della documentazione aggiuntiva presentata dall’imprenditore, stabilisce: • il numero di giornate massimo consentito per l’attività; 30 Come si fa • i periodi di apertura dell’esercizio distribuiti nell’anno, tenendo conto del numero di giornate massimo consentito; • il tipo di attività autorizzato; • se è consentita l’attività di somministrazione pasti e bevande, il numero di coperti massimo consentito; • se è consentita l’attività di ospitalità in alloggio agrituristico, il numero massimo di ospiti giornaliero; • se è consentita l’attività di ospitalità in piazzole per campeggiatori, il numero massimo di equipaggi. Quindi, in definitiva, possiamo dire che l’amministrazione provinciale effettua un primo controllo sull’azienda e fissa i parametri di base da rispettare, dettando le linee di indirizzo entro cui svolgere l’attività. Il Comune competente, avvalendosi di queste linee guida, entra poi nel dettaglio e stabilisce i limiti e le condizioni specifiche a cui l’agriturismo dovrà conformarsi. 2.4 Obblighi amministrativi L’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica, obbliga l’imprenditore ad attenersi ad alcuni vincoli amministrativi. E’ necessario: • tenere traccia su un apposito registro delle generalità delle persone alloggiate con l’obbligo di comunicare arrivi e partenze all’autorità di pubblica sicurezza; • esporre al pubblico l’autorizzazione comunale; • rispettare le modalità di esercizio dell’attività previste dall’autorizzazione. In particolare, siete tenuti a rispettare il vincolo di connessione e complementarietà che l’attività agrituristica deve avere rispetto a quella agricola, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e dell’indirizzo dell’azienda stessa. Questo rapporto, come è già stato detto in precedenza, si basa sul raffronto fra il tempo di lavoro necessario a svolgere le due attività in questione, rimanendo comunque principale quello dedicato alla gestione agricola. Inoltre, entro il 31 luglio di ogni anno, bisogna presentare al Comune di appartenenza ed alla Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) competente l’indicazione delle tariffe che si intendono praticare per l’anno successivo. 31 Come si fa 2.5 Normativa igienico sanitaria L’adempienza alle normative igienico sanitarie riveste una grande importanza per il settore. Infatti, per le sue peculiarità, l’azienda agrituristica può offrire ospitalità in alloggi, somministrare pasti e bevande, trasformare e vendere prodotti agricoli, possedere per esempio una piscina od un maneggio: tutte attività soggette ad una precisa disciplina sanitaria. L’art. 5 della legge regionale (norme igienico–sanitarie) stabilisce che i requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all’attività agrituristica devono essere verificati dal competente servizio dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), anche riguardo alle normative vigenti in materia di inquinamento. Inoltre i locali devono possedere i requisiti strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale. La legge prevede anche che, trattandosi di fabbricati situati in zone agresti, nella valutazione dei requisiti di cui sopra si tenga conto dell’effettivo carattere di ruralità degli edifici esistenti. Pertanto, nell’ipotesi di interventi di restauro conservativo di immobili esistenti, è consentito derogare ad alcune limitazioni esistenti, come per esempio l’altezza dei locali e la superficie aero-illuminante. Andiamo con ordine e cerchiamo di tracciare un percorso per ognuna delle attività consentite dalla legge e cioè: • • • • ospitalità somministrazione pasti e bevande trasformazione prodotti aziendali vendita prodotti aziendali Tabella riepilogativa Procedura da effettuare Documentazione da Tempi di rilascio presentare Richiesta sanitaria dell’autorizzazione Modello rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale per le varie tipologie di attività 32 Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di fine lavori Come si fa 2.5.1 Ospitalità. La prima cosa da fare, comune a tutti i percorsi sopra citati, è quella di effettuare la “domanda di autorizzazione sanitaria” all’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) del comune di appartenenza. E’ necessario quindi recarsi presso gli uffici della A.S.L. di competenza, dove si potrà ritirare un modello contenente tutte le istruzioni da seguire e tutta la documentazione da presentare per ottenere il certificato di idoneità sanitaria della propria attività. Il modello è unico, nel senso che viene richiesta la documentazione per tutte le attività che è possibile praticare in azienda; sarà l’imprenditore a compilare solo quelle che si riferiscono al suo caso. Il modello in oggetto è realizzato a norma di quanto disposto dalla normativa in vigore, che riportiamo di seguito per chi volesse prenderne visione: • • • • Legge 30 aprile 1962, n. 28315 - Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 - Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Legge 26 febbraio 1963, n. 441 - Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n.750 Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 - Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari – Sistema HACCP. L’imprenditore che decida di effettuare solamente il servizio di ospitalità, deve adempiere alle disposizioni previste dal regolamento edilizio comunale in merito agli alloggi in cui intende ospitare i clienti e ai relativi servizi igienici. 15 È possibile prendere visione di queste leggi scaricandole dal sito www.agriturismo.lazio.it, nella sezione “Normativa”.. 33 Come si fa Solamente nell’ipotesi di interventi di restauro conservativo di immobili esistenti, è consentito derogare ad alcune limitazioni, come per esempio l’altezza dei locali e la superficie aero-illuminante. Si tratta di una deroga molto utile, in quanto permette di rendere utilizzabili edifici caratteristici del patrimonio immobiliare aziendale che altrimenti non troverebbero impiego. Si tratta per esempio di essiccatoi per il tabacco, spesso di altezza inferiore a quanto richiesto dalle norme attuali, oppure con finestre più piccole, che grazie ad un accurato restauro conservativo ed all’attuazione di questa norma, ora possono essere utilizzati, incontrando anche il favore degli ospiti. La documentazione che viene richiesta pur essendo corposa, non deve spaventare, in quanto qualsiasi professionista è del settore è in grado di svolgere al meglio le procedure necessarie. Per completezza d’informazione vi proponiamo di seguito l’elenco della documentazione da produrre che, oltre ai dati anagrafici dell’imprenditore agricolo e quelli della società/ente, comprende: 1. due piante planimetriche dei locali in scala 1:100 a firma di un professionista abilitato indicanti: • tipologia dell’attività; • piano interrato e/o seminterrato; • superficie totale; • destinazione d’uso di ogni singolo ambiente (camere, wc, locale caldaia e quant’altro, con l’indicazione delle apparecchiature e attrezzature fisse); • altezza di ogni singolo ambiente; • superficie di ogni singolo ambiente e rapporto fra superficie pavimentate e finestra apribile (> = ad 1/8) • in presenza di locali interrati e seminterrati adibiti ad attività lavorativa, dovranno essere prodotte piante planimetriche con le sezioni longitudinali e trasversali, al fine della valutazione del livello di interramento in riferimento al piano stradale; 2. dichiarazione di ottemperanza in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche redatta da un tecnico abilitato; 3. in presenza di locali dove sia prevista l’installazione di impianti di aerazione, nonché impianti di condizionamento, è necessario che nelle 34 Come si fa 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. piante planimetriche sia evidenziato il percorso completo delle canalizzazioni. Al riguardo deve essere allegata una relazione tecnica illustrante tra l’altro i ricambi d’aria (m3/h) previsti negli ambienti; dichiarazione di conformità degli impianti a norma della Legge n. 46/1990 nonché denuncia degli impianti di messa a terra ove prevista; in caso di approvvigionamento idrico non da acquedotto pubblico, è necessario produrre certificato di potabilità redatto dal servizio di Igiene Pubblica a spese dell’utente (tale certificazione dovrà essere richiesta a parte con apposita domanda); qualora l’insediamento non sia allacciato alla fognatura comunale, si dovrà esibire una copia della richiesta di autorizzazione allo scarico presentata all’ente competente corredata del timbro di ricevuta dello stesso (solitamente gli enti competenti sono l’Amministrazione provinciale o il Comune di appartenenza); in caso di attività situate in località non servite dal servizio comunale di raccolta di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) dovrà essere prodotto il contratto stipulato con un raccoglitore privato autorizzato; nei casi in cui alcuni locali possano ospitare esecuzioni musicali o vi siano installati macchinari e/o impianti rumorosi (impianti di condizionamento, ventole per raffreddamento ecc.), deve essere prodotta documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8 D.P.R. n. 447/95); elenco delle attrezzature, dei macchinari e loro precisa collocazione; nel caso di strutture con presenza di coperture tipo eternit od altro materiale che potrebbe contenere amianto, deve essere presentata una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato e responsabile con compiti di custodia e controllo ai sensi del D.M. 06/09/1994; dichiarazione del numero di lavoratori presunti e della loro mansione; dichiarazione sull’ubicazione, il numero e le dimensioni delle uscite di sicurezza (D.M. 13/10/1998) denuncia della presenza di apparecchi a pressione (se rientranti nella categoria con obbligo di denuncia); elenco e ubicazione dei depositi di materiali infiammabili (gas, bombole, serbatoi ecc.) Infine, è necessario effettuare un versamento a favore della A.S.L. che istruisce la pratica; la tariffa varia a seconda della metratura dei locali in oggetto. 35 Come si fa 2.5.2 Spazi destinati alla sosta dei campeggiatori Gli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari distinti da quelli che servono l’azienda agrituristica e devono avere i requisiti minimi previsti dall’art. 9, lettera c) della Legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 che riportiamo integralmente: C) aree di sosta temporanea 1. n. 1 “water closet”; 2. n. 1 punto di distribuzione acqua; 3. punto di raccolta rifiuti. 2.5.3 Somministrazione alimenti e bevande. Il caso che riguarda la somministrazione di cibi e bevande è sicuramente quello più soggetto a controlli dal punto di vista igienico sanitario. Nel modello vengono specificate le istruzioni per la compilazione, che fanno chiarezza su alcuni punti di fondamentale importanza. Riportiamo di seguito i più rilevanti: - è necessario specificare le attività per le quali si richiede l’autorizzazione (produzione, preparazione, confezionamento, deposito, somministrazione) ed il genere merceologico delle sostanze alimentari che si intendono trattare; - precisare il carattere permanente o stagionale delle lavorazioni; - la richiesta deve essere presentata da parte di chi è legittimato dalla legge a rappresentare la società: titolare, rappresentante legale e/o pro-tempore, amministratore unico; L’autorizzazione sanitaria, avendo per oggetto una struttura (locali e attrezzature) per lo svolgimento delle attività, necessita che alcune voci siano preliminarmente identificate con la massima chiarezza: bisogna distinguere tra i termini “Produzione” e “Preparazione”, spesso usati come sinonimi. Con il termine produzione si deve intendere la produzione primaria, ossia la prima trasformazione (es. produzione di vino, pasta, formaggio ecc…); 36 Come si fa La preparazione deve invece riguardare alimenti elaborati con l’impiego di prodotti di prima trasformazione ed eventualmente altri preparati (es. preparazione pasti, panini, sandwiches ecc…). Si tratta di un punto fondamentale al fine di chiarire l’esatta tipologia degli alimenti che si intende produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito. La definizione deve essere il più possibile precisa, soprattutto in relazione ai requisiti delle diverse lavorazioni. Mentre non sussistono problemi per i laboratori industriali e/o artigianali, di norma specializzati su prodotti ben definiti (es. vino, olio, pasta fresca ecc…), altre attività come la gastronomia possono risultare di difficile determinazione: dovranno essere utilizzate il più possibile espressioni che raccolgano le principali tipologie degli alimenti, prodotti e preparati. Quindi sarà necessario indicare per generi merceologici le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito. I generi merceologici sono indicati con molta precisione nel modello ed ad ognuno viene attribuito un codice specifico (es. cod. 1, cod. 2 ecc…). Anche in questo caso la documentazione da presentare è voluminosa ed oltre a quella già citata nel caso dell’ospitalità occorre produrre: • • • • • • pianta planimetrica dei locali in scala 1:100 a firma di un professionista abilitato indicanti: destinazione d’uso di ogni singolo ambiente, soprattutto cucina, laboratorio, dispensa e servizi igienici, con l’indicazione delle apparecchiature e attrezzature fisse; elenco delle attrezzature, dei macchinari e loro precisa collocazione; individuazione dei prodotti e dei percorsi produttivi; idonea documentazione in ordine a quanto previsto ed in ottemperanza al Decreto legislativo n. 155/1997 relativo al sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. (Hazard Hanalisys and Critical Control Points), dal quale si evinca che gli oli esausti vegetali ed animali siano consegnati al consorzio Nazionale di raccolta e di trattamento specifico; descrizione e caratteristiche dell’apposito contenitore, conforme alle disposizioni vigenti, per il deposito degli oli esausti con indicazione del luogo ove verrà installato. Inoltre, l’azienda agrituristica, intesa come complesso di strutture funzional37 Come si fa mente collegate fra loro, deve prevedere la presenza, se svolge attività di somministrazione di pasti e bevande, dei seguenti locali: • • • • locale cucina sala di ristorazione servizi igienici spogliatoi Vediamo nel dettaglio le caratteristiche che devono presentare. 2.5.3.1 Locale cucina E’ inteso come laboratorio di produzione e di confezionamento di alimenti e bevande destinate alla somministrazione agli ospiti, nonché alla vendita. Deve essere di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolte, con illuminazione ed aerazione naturali o artificiali adeguate, ed essere dotato di: • pareti (fino all’altezza di due metri) e pavimenti lavabili e disinfettabili; • dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali; • attrezzature ed utensili ritenuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e che consentano una completa e rapida pulizia. Si raccomanda di evitare l’uso di piani di lavoro in legno e di utensili con manico in legno; • fornitura di acqua potabile, calda e fredda; • sistema di scarico delle acque reflue dei lavelli, dotati di pozzetto a sifone; • celle e/o armadi frigoriferi in numero e capacità proporzionali all’entità della lavorazione;. Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti né per l’esposizione e vendita dei prodotti. 2.5.3.2 Sala di ristorazione Tale locale, oltre alla somministrazione di pasti agli ospiti, può essere destinato, utilizzando un apposito reparto separato e previa adozione di tutti gli ac38 Come si fa corgimenti igienico-sanitari necessari, anche all’esposizione e vendita dei prodotti aziendali. Inoltre, le dimensioni e il sistema di aerazione devono essere proporzionate al tipo di attività svolta e dovrà essere prevista la presenza di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali potenzialmente dannosi. 2.5.3.3 Servizi igienici I locali dei servizi igienici non devono comunicare direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento,somministrazione e vendita alimenti e bevande. Devono possedere le seguenti dotazioni: • • • pareti (fino all’altezza di due metri) e pavimenti lavabili e disinfettabili; fornitura di acqua potabile calda e fredda; lavelli provvisti di distributori automatici di sapone e di asciugamani non riutilizzabili dopo l’uso Sono previste due tipologie: a) servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione: devono essere separati dalla sala di ristorazione tramite un apposito antibagno, dotato di porta a chiusura automatica; se i servizi non immettono direttamente nella sala, l’antibagno non è necessario. In caso di ristorazione effettuata anche all’esterno dei fabbricati, è richiesta la predisposizione di specifici servizi igienici in numero adeguato alla ricettività dell’azienda e comunque almeno uno ogni 60 metri quadri. Sono naturalmente da rispettare le norme relative ai portatori di handicap. b) servizi igienici funzionali alla cucina: questi servizi non possono identificarsi con quelli destinati all’alloggio degli ospiti e agli avventori della struttura, ma devono essere fisicamente separati. Anche in questo caso non devono comunicare direttamente con il locale cucina, ma essere separati da un antibagno. 39 Come si fa 2.5.3.4 Spogliatoi Se l’azienda annovera fra le sue attività la produzione, la preparazione, la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande e fa ricorso a personale dipendente , è necessaria la presenza di locali adibiti a spogliatoi, dotati di armadietti a doppio scomparto. Se invece in agriturismo sono impegnati solo i gestori, lo spogliatoio può configurarsi anche come un diverso spazio polifunzionale all’interno dell’azienda. 2.5.4 Produzione e trasformazione prodotti Nelle aziende agricole è vietata la macellazione dei cosiddetti “grandi animali”, cioè bovini, equini, bufalini, suini, ovini, caprini, struzzi e la grossa selvaggina. Questi animali possono essere macellati esclusivamente in impianti riconosciuti ed autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 199416, n. 286, che recepisce e attua le direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche. In deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs 286/94, è possibile autorizzare l’esercizio di impianti di macellazione e/o sezionamento a ridotta capacità operativa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e /o della Commissione tecnica regionale come previsto dal D.Lgs n. 286/94. Chiunque intenda invece macellare presso il proprio domicilio uno o più suini ai sensi dell’art. 13 del Regio Decreto n. 3298/1928 deve concordare, con un anticipo di almeno due giorni festivi esclusi, con l’Azienda Sanitaria Locale la data, le modalità e i tempi per la seduta di macellazione. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri: • • • La macellazione domiciliare può riguardare esclusivamente la specie suina; Non è consentita la macellazione al di fuori del periodo 1 novembre – 31 marzo; Nel corso di tale periodo non potranno essere macellati più di due suini per nucleo familiare; È possibile prendere visione di queste leggi scaricandole dal sito www.agriturismo.lazio.it, nella sezione “Normativa”.. 16 40 Come si fa • L’utilizzo delle carni e dei prodotti derivati deve rimanere nell’ambito familiare, essendo vietato immettere dette carni o prodotti delle loro lavorazioni, nei normali circuiti commerciali. La macellazione di polli, tacchini, faraone, oche, anatre, conigli, selvaggina da penna allevata (esclusi gli struzzi) è consentita fino ad un massimo di 5000 capi all’anno complessivamente (D.P.R. 10/12/1997, n. 49517 e D.P.R. 30/12/1992, n. 559), ma alle seguenti condizioni: • Struttura agrituristica autorizzata dal Sindaco anche alla macellazione, previo parere del competente servizio veterinario ASL e dotata delle seguenti strutture: • • • • • • • • due locali corrispondenti alla zona sporca e alla zona pulita della linea di lavorazione; pareti (fino all’altezza di due metri) e pavimenti lavabili e disinfettabili; erogazione di acqua potabile calda e fredda; sistema di scarico delle acque reflue dotato di pozzetti sifonati; dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di insetti o di altri animali dannosi; celle frigorifere di capienza adeguata all’entità della macellazione; predisposizione di un idoneo sistema di smaltimento degli scarti di macellazione, ai sensi del D.P.R. 508/92; per i servizi igienici e gli spogliatoi si fa riferimento a quanto già spiegato nel paragrafo precedente. 2.5.4.1. Approvvigionamento di carni e prodotti alimentari Se l’azienda necessita di utilizzare per la propria attività carne e prodotti alimentari non di propria produzione, deve farle provenire esclusivamente da imprenditori commerciali o da attività riconosciute ed autorizzate. La provenienza 17 È possibile prendere visione di queste leggi scaricandole dal sito www.agriturismo.lazio.it, nella sezione “Normativa”.. 41 Come si fa della merce dovrà essere comprovata da apposita etichettatura sulla confezione o tramite fattura commerciale, da conservarsi per il periodo previsto dalla legge. Per ciò che riguarda la selvaggina cacciata (D.P.R. 17/10/1996, n. 607)18, l’azienda agrituristica può approvvigionarsi direttamente dal cacciatore per un quantitativo equivalente al carniere giornaliero previsto dalla legge. 2.5.4.2 Trasporto e conservazione dei prodotti alimentari Il trasporto e la conservazione dei prodotti alimentari deve avvenire nel rispetto delle norme igienico- sanitarie. In particolare, per il trasporto di alimenti per i quali è previsto lo stato di refrigerazione, è necessario assicurare il mantenimento della catena del freddo. 2.5.4.3 igiene del personale Gli operatori che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti, sono tenuti al rispetto di queste disposizioni: • • • indossare abiti da lavoro idonei all’esercizio dell’attività; essere in possesso del libretto sanitario; aver partecipato a corsi di educazione sanitaria. 2.5.4.4 Attività di trasformazione di prodotti agricoli Chiunque abbia intenzione di dedicarsi all’attività di trasformazione di materie prime quali carne, latte, uova, vegetali etc. nei relativi prodotti derivati (insaccati, formaggi, confetture, conserve e quant’altro), deve munirsi di autorizzazione sanitaria e svolgere l’attività entro locali adeguatamente attrezzati dal punto di vista igienico-sanitario. È possibile prendere visione di queste leggi scaricandole dal sito www.agriturismo.lazio.it, nella sezione “Normativa”.. 18 42 Come si fa Nel limitato caso di produzione di pasta fresca, di conserve vegetali, di formaggi, di confetture e di prodotti apistici, in quantità settimanale non superiore a 50 kg per prodotto, il locale può coincidere con la cucina aziendale. 2.5.5 Rilascio delle autorizzazioni L’autorità sanitaria competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, rilascia l’autorizzazione di cui all’art. 2 della legge, previo accertamento dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e leggi e regolamenti speciali. 43 44 3. Le strutture e le attività aziendali 3.1 I fabbricati In un progetto imprenditoriale ad indirizzo agrituristico gli edifici rivestono un’importanza fondamentale. Nell’immaginario collettivo, la vacanza in un agriturismo è sinonimo di ricerca di tranquillità, di fuga dal caos delle città, di ritorno alle campagna ed alle tradizioni, di ricerca di un ritmo di vita a misura d’uomo, di riscoperta di un’alimentazione sana e genuina, come una volta. E’ quindi facile capire come anche dal punto di vista dell’architettura e degli arredamenti dei fabbricati utilizzati, sia assolutamente indispensabile l’aderenza degli stessi ai canoni dell’architettura rurale tipica del territorio. Bisogna infatti considerare, per interpretate correttamente questo aspetto, che l’architettura rurale è rappresentativa di una cultura e di una società ed è stata molto influenzata, nel corso degli anni, da una serie di fattori come l’appartenenza ad un determinato territorio, il tipo di ordinamento colturale del fondo, i materiali disponibili, il clima e le caratteristiche geo-morfologiche del territorio, che hanno determinato la costituzione di un patrimonio storico e architettonico unico nella sua varietà e bellezza. Uno studio molto interessante condotto da A. De Falco per la collana dei “Quaderni di informazione socio-economica”, a cura del Dipartimento di Economia della Facoltà di Agraria di Viterbo e della Regione Lazio, ci aiuta ad identificare più precisamente le tipologie strutturali dell’architettura rurale del lazio, attraverso l’individuazione di aree omogenee. Scopriamo così che nella zona dei Monti Cimini in provincia di Viterbo, ancora oggi visibile, era molto diffusa la tipologia del casale con annessa una “Torre colombaia”, utilizzata per l’allevamento dei piccioni ma anche per il controllo del territorio circostante dall’alto. Oppure, nell’Agro romano con le grandi tenute coltivate a grano e pascolo, spicca il modello del “Casale isolato”, riconoscibile anche attualmente nelle campagne intorno alla capitale. La cura di questo aspetto va quindi valutata con un attento studio delle particolarità degli edifici, curando con grande attenzione i criteri di ristrutturazione in tutte le sue componenti, dai materiali utilizzati all’aspetto esteriore, dai colori all’arredamento degli interni. 45 Come si fa Non sempre, purtroppo, per vari motivi, il recupero dei fabbricati tiene conto dei principi sopra descritti ma l’imprenditore deve tenere sempre ben presente che, queste peculiarità, se ben valorizzate, possono conferire all’azienda un grande valore aggiunto, incontrando senza dubbio il favore della clientela. Inoltre, nell’ipotesi di interventi di restauro conservativo di immobili esistenti, un aspetto molto interessante è costituito dalla possibilità di derogare ad alcune limitazioni, come per esempio l’altezza dei locali e la superficie aero-illuminante. Sembra una deroga di poco conto ma nella realtà si rivela molto utile, in quanto permette di rendere utilizzabili edifici caratteristici del patrimonio immobiliare aziendale che altrimenti non troverebbero impiego. Si tratta per esempio di essiccatoi per il tabacco, spesso di altezza inferiore a quanto richiesto dalle norme attuali, oppure le torri colombaie sopra citate che hanno normalmente finestre più piccole del consentito, che grazie ad un accurato restauro conservativo ed all’attuazione di questa norma, ora possono essere utilizzati, incontrando soprattutto il favore degli ospiti. Considerando la normativa, è possibile utilizzare: “I locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso”. Se il fondo è privo di fabbricati è possibile utilizzare l’abitazione dell’imprenditore se situata nello stesso Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui ricade il fondo, purchè gli stessi centri abitati abbiano limitate dimensioni e siano stati in tal senso individuati dal Piano Agrituristico Regionale. Inoltre la legislazione non permette la costruzione ex-novo di fabbricati, ma solamente il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, che deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e valutando le esigenze ambientali della zona. Recupero del patrimonio edilizio La normativa regionale contempla la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente. Le opere di restauro devono essere eseguite rispettando le caratteristiche architettoniche e tradizionali degli edifici esistenti, senza naturalmente tralasciare quelle ambientali. Il tutto deve svolgersi nell’ambito delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici regionali. La Regione può inoltre concedere contributi in conto capitale agli impren46 Come si fa ditori agricoli che effettuano attività agrituristica, trattati in maniera esaustiva nel capitolo relativo ai finanziamenti. 3.2 L’ospitalità Con il termine ospitalità si intende la possibilità di dare alloggio in camere situate negli edifici dell’azienda o anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori. L’attività agrituristica è però soggetta ad alcune limitazioni, riguardanti principalmente la capacità ricettiva aziendale. Essa infatti non deve essere superiore a dieci camere ammobiliate, per un massimo di trenta posti letto. Questo limite può essere eccezionalmente elevato a dodici stanze per quaranta posti letto se vengono adibiti ad alloggi agrituristici edifici rurali regolarmente accatastati che alla data del 31 dicembre 1985 non erano più utilizzati ai fini aziendali, purchè abbiano naturalmente i requisiti necessari. Ad ogni modo, fatto salvo quanto sopra, i limiti massimi di posti letto ammissibili in azienda sono fissati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell’effettiva “potenzialità agrituristica” dell’azienda agricola, nel rispetto del vincolo di complementarietà alla base della definizione stessa di agriturismo. Gli spazi dedicati alla sosta degli eventuali campeggiatori, non devono invece superare la ricettività massima di dieci equipaggi e trenta persone. In questo caso esiste anche un limite minimo di superficie da destinare all’attività, che è così ripartito: • minimo n. 2 ettari di S.A.U. nel caso di aziende agricole situate in zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CE del 29 aprile 1975; • minimo n. 5 ettari di S.A.U nelle altre zone. Nel caso in cui si tratti di aziende agricole associate o di cooperative agricole, i parametri sopra citati vanno moltiplicati per il numero di aziende associate. 3.3 La somministrazione di pasti e bevande La legislazione nazionale prevede che, oltre alla possibilità di dare ospitalità nelle modalità sopra descritte, l’azienda agrituristica possa anche effettuare l’at47 Come si fa tività di ristorazione, somministrando pasti e bevande agli ospiti e agli avventori occasionali, utilizzando prevalentemente prodotti aziendali o tipici della zona. Ogni regione italiana ha poi meglio disciplinato, con la propria normativa regionale, le modalità e i limiti della somministrazione, con particolare riguardo al concetto di “prevalenza” dei prodotti aziendali. La regione Lazio, con l’art. 2 della legge 10 novembre 1997, n. 36, ha stabilito testualmente quanto segue:”Sono considerate di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda stessa anche attraverso lavorazioni esterne. L’entità delle produzioni aziendali, in termini di valore, deve essere riferita alle quantità annue, applicando le rese medie della zona per tipo di coltura e/o allevamento all’ordinamento colturale e produttivo aziendale. In caso di attività di somministrazione di pasti e bevande la prevalenza delle produzioni aziendali e/o tipiche della zona deve raggiungere complessivamente la misura del 70% in valore delle bevande e dei cibi somministrati, per metà assicurata dai prodotti aziendali”. Il significato di queste righe può essere così riassunto: • • • • si considerano “prodotti aziendali” anche quelli che, pur utilizzando materie prime dell’azienda, subiscono una lavorazione all’esterno; l’entità delle produzioni aziendali deve essere calcolata in termini di “valore”, cioè una valutazione economica, riferita alle quantità prodotte in un anno; per il calcolo di cui sopra si utilizzano le tabelle regionali che riportano le rese medie della zona in cui risiede l’azienda, riferite all’ordinamento colturale e produttivo aziendale; almeno il 35% degli alimenti e delle bevande somministrate deve provenire da produzioni aziendali, mentre il restante 35% può essere assicurato da prodotti tipici della zona; queste percentuali, attenzione, vanno calcolate “in valore”. Nel caso di prodotti propri il valore è dato, contabilmente, dal costo del prodotto che l’azienda agricola cede all’azienda agrituristica. Nel caso di prodotti tipici della zona, il costo è quello che l’azienda agrituristica sostiene per l’acquisto del prodotto stesso e lo stesso principio vale per i prodotti di qualsiasi genere e natura afferenti al restante 30%. 48 Come si fa Inoltre, in fase di autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività, viene fissato il numero di coperti massimo di cui l’azienda può disporre per l’attività di ristorazione. Questo dato viene quantificato sulla base dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda, in quanto non esiste né un limite massimo né un limite minimo da rispettare. La commissione valuta, in base alla disponibilità di personale, alle dimensioni aziendali, all’ordinamento colturale e produttivo, alle dimensioni dei locali adibiti a ristorazione, l’effettiva capacità di ospitare un certo numero di avventori. Il conteggio viene effettuato basandosi sulle tabelle dei “Valori medi di lavoro per attività agrituristiche nella regione Lazio” contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 3992 del 4/8/199819. Alla voce “Ristoro Agrituristico” vengono attribuiti i seguenti valori: • • 1 (una) giornata lavorativa per ogni 10 posti tavola autorizzati nel caso di servizio pranzo e cena nel caso di un solo servizio (pranzo o cena) il valore sopra indicato si riduce a 0,7. Il tutto fatto salvo naturalmente il rispetto del principio di connessione e complementarietà, per il quale, lo ricordiamo, il tempo di lavoro agricolo deve essere maggiore di quello agrituristico. 3.4 Attività ricreative e culturali L’organizzazione di attività ricreative, divulgative e culturali in ambito aziendale ha subito una notevole evoluzione in questi ultimi anni. In particolare, si è potuto notare che a fianco delle tipologie solitamente più diffuse come il maneggio, il laghetto per la pesca, la piscina o i sentieri attrezzati per il trekking o per le mountain bike, sono comparse altre modalità di fruizione dell’azienda, più strettamente legate alla riscoperta delle tradizioni rurali e al recupero dei valori della vita in campagna. Stiamo parlando di quel fenomeno noto con il nome di “Fattoria didattica”. 19 In appendice. 49 Come si fa Nella domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività presentata al comune di competenza, sarà necessario indicare tra le attività che si intende praticare, quella didattica. La legge prevede la possibilità di esercitare solo questa attività, senza il bisogno di effettuare servizio di ospitalità o ristorazione. La fattoria didattica nasce quindi come un efficace strumento educativo e promozionale dei valori legati all’ambiente, alla campagna e all’agricoltura, ad una alimentazione sana e consapevole. Il target a cui le aziende si rivolgono è soprattutto quello dei ragazzi in età scolare (elementari e medie inferiori), ma anche il pubblico adulto risulta essere interessato a queste iniziative. L’offerta didattica dà la possibilità di un contatto diretto con la natura che consente la riscoperta di gesti semplici ma emozionanti per bambini e adulti, nonché la qualità e la genuinità dei prodotti aziendali. L’ambiente di cui fa parte un’azienda agricola è una scuola all’aria aperta: si può passeggiare nel verde tra i seminativi, assistere alla raccolta della frutta e di altri prodotti, essere testimoni della nascita di un piccolo animale, imparare come si fa il formaggio, tutte lezioni che i bimbi di oggi non conoscono più e che nessuna scuola gli insegnerà mai. Molte aziende programmano più visite nel corso dell’anno, in modo da far scoprire ai piccoli allievi come il susseguirsi delle stagioni influenzi le operazioni colturali. Anche a livello istituzionale, qualcosa inizia a muoversi: nell’aprile del 2000 è stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le associazioni agrituristiche nazionali con cui il Ministero si impegnava a: • • • • promuovere la diffusione e l’approfondimento nelle scuole di ogni ordine e grado della cultura del territorio, tramite il sostegno ad iniziative che valorizzino in particolare la conoscenza delle attività agricole e le nuove potenzialità offerte dall’agriturismo, sia in termini di recupero delle opportunità occupazionali che di turismo; favorire attività affinché si consolidi nei giovani la consapevolezza che il rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale che lo circonda deve essere basato sul rispetto di esso e delle sue leggi; favorire l’organizzazione di iniziative, concorsi, giornate formative per le scuole dedicate ai temi della conoscenza dell’agricoltura e del mondo rurale; verificare la possibilità che, nel rispetto della discrezionalità dei consigli di classe, le competenze e le capacità che possono essere acquisite dagli stu50 Come si fa denti nello svolgimento delle attività in oggetto, possano essere riconosciute come credito formativo, spendibile nella prosecuzione degli studi. E’ ormai assodato quindi, che le fattorie didattiche contribuiscono con le loro attività allo sviluppo del rapporto tra la città e la campagna e alla conoscenza del mondo rurale, per offrire ai giovani nuove opportunità di crescita ed è auspicabile che le aziende si impegnino sempre più in questa direzione che, oltre a svolgere una funzione sociale molto importante, può dare buone soddisfazioni anche dal punto di vista economico. 3.5 Vendita prodotti aziendali L’attività di vendita dei prodotti aziendali è consentita dal decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 (art. 4), che recita testualmente:” Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”. Quindi nessun problema da questo punto di vista, se non chiaramente il rispetto delle norme sanitarie in vigore. E’ comunque necessario effettuare una semplice comunicazione al Comune di appartenenza indicando la forma di vendita prescelta (in azienda, itinerante, commercio elettronico) ed il tipo di prodotti che si intende commerciare. 3.6 Calcolo del tempo di lavoro e della complementarietà. Dopo aver esaminato le varie attività che la legge consente di svolgere in un agriturismo, è ora necessario aprire una finestra su un aspetto fondamentale della gestione aziendale: il calcolo del tempo di lavoro dedicato rispettivamente all’attività agricola e a quella agrituristica, parametro fondamentale per il rispetto di uno dei requisiti essenziali: la complementarietà. Nella pratica, l’imprenditore è tenuto a valutare il tempo speso in entrambe le attività e deve fare in modo che la gestione dell’azienda agricola sia sempre principale rispetto a quella agrituristica. 51 Come si fa Per fare ciò, si utilizza la Deliberazione della Giunta regionale n. 3992 del 4/8/199820, che riporta i valori medi di impiego di manodopera per le attività agricole e agrituristiche. Lavoro agricolo Si tratta di cinque tabelle, una per provincia (VT, FR, RI, LT, RM che riportano per ogni tipologia di attività il numero di giornate lavorative per ettaro o, nel caso di allevamenti zootecnici, per capo. Per esempio: Provincia di Rieti • Actinidieto ............................................................................................ 40 giornate per ettaro • Bovini allo stato brado ............................................................. 2 giornate per capo • Apicoltura .............................................................................................. 1 giornata per arnia Il tempo di lavoro agricolo può essere modulato da un coefficiente compensativo nel caso l’azienda presenti condizioni particolarmente svantaggiate (es. giacitura, pendenza, lontananza dei terreni dal centro aziendale). Lavoro agrituristico Anche in questo caso esiste una tabella che stabilisce il numero di giornate necessarie a svolgere le varie possibili attività, che nello specifico sono: 1. 2. 3. 4. 5. 6. alloggio agrituristico in appartamenti o monolocali autonomi; alloggio agrituristico in camere con numero medio di posti letto = 2; campeggio agrituristico; ristoro agrituristico; attività ricreative e culturali; attività amministrativa e contabile; Per esempio: 20 In appendice. 52 Come si fa alloggio agrituristico in appartamenti o monolocali autonomi: • fino a 6 posti letto ......................................................................... n. 18 giornate/anno • da 7 a 15 posti letto .................................................................... n. 27 giornate/anno • da 16 a 25 posti letto ................................................................. n. 36 giornate/anno • da 26 a 40 posti letto ................................................................. n. 54 giornate/anno Da sottolineare che il tempo di lavoro agrituristico si determina facendo la somma dei tempi relativi alle varie attività di servizio previste, calcolati con le tabelle di cui sopra, più il tempo occorrente per l’attività amministrativa e contabile. 3.7 Esempi di attività 3.7.1 Turismo equestre L’utilizzo del cavallo nelle campagne ha origini lontane: la tradizione lo vede impegnato nel lavoro aziendale principalmente come mezzo di trasporto, ma la sua versatilità lo porta ad essere impiegato anche per il lavoro nei campi. Soppiantato dal progresso tecnico e dalle macchine agricole sempre più sofisticate, il cavallo si è comunque ritagliato uno spazio di grande importanza nel panorama rurale, diventando il protagonista di una vasta gamma di attività legate al turismo equestre. Infatti, l’utilizzo dell’animale nelle aziende agrituristiche ha subito negli anni un notevole sviluppo, anche se attualmente il mercato attraversa una fase di saturazione. Le iniziative proposte variano dal classico maneggio recintato alle più attraenti passeggiate nelle campagne circostanti, fino ad arrivare a veri e propri trekking che possono durare anche qualche giorno. Il Lazio, la Toscana e l’Umbria sono le regioni più sviluppate da questo punto di vista, potendo contare su territori di alto valore ambientale, aree protette e un sistema viario favorevole agli spostamenti a cavallo (sentieri, mulattiere, strade sterrate). L’avvio dell’attività è però impegnativo non solo dal lato economico ma anche da quello organizzativo, dovendo prevedere strutture per il ricovero degli animali, recinti, servizio veterinario ed un impegno giornaliero non indifferente. 53 Come si fa 3.7.2 La piscina La presenza in azienda di una piscina è una delle caratteristiche più richieste da chi ama soggiornare in agriturismo. Infatti, pur non avendo alcun legame con la tradizione agricola e rurale, la piscina è senza dubbio una grande comodità ed un ottimo servizio offerto agli ospiti ed è in grado, da sola, di far registrare un incremento delle presenze. Il rovescio della medaglia è costituito dal fatto che l’investimento per realizzarla non è dei più economici e i lavori di manutenzione richiedono un impegno giornaliero ed una certa preparazione tecnica. L’impegno finanziario che l’imprenditore deve affrontare non è semplice da quantificare, perché dipende da vari fattori: il tipo di piscina da realizzare (in muratura, in vetroresina, interrata o fuori terra), le dimensioni, la profondità, il tipo di pulizia adottato. In generale possiamo dire che la cifra da investire può variare dai 7000 Euro per le più economiche fino ai 20000 - 25000 euro per le più costose. E’ comunque consigliabile affidarsi ad una ditta specializzata e magari confrontarsi con chi una piscina ce l’ha già e può guidarvi all’acquisto. Esiste però un altro ostacolo da superare per la gestione della piscina: la presenza del bagnino. A questo proposito, la normativa nazionale stabilisce che in tutte le piscine pubbliche, comprese quelle agrituristiche, è obbligatoria la presenza di un bagnino. Le regioni avrebbero dovuto poi regolamentare con una legge ad hoc la materia, cosa che purtroppo non è avvenuta per il Lazio. E’ facile comprendere come tutto ciò abbia creato non pochi problemi alle aziende, che si sono viste obbligate a sostenere il costo di un bagnino per la loro struttura. Inoltre è necessario attenersi ad altre disposizioni che segnaliamo di seguito: • installazione di una recinzione per disciplinare l’accesso alla piscina ed evitare cadute accidentali; • predisposizione di una cartellonistica adeguata riportante le principali regole da rispettare (obbligo di ciabatte e cuffia, obbligo di fare la doccia prima di bagnarsi ecc); • presenza di una cassetta di pronto soccorso; • presenza di servizi igienici separati da quelli dell’azienda; • presenza di spogliatoi separati per uomini e donne. 54 Come si fa 3.7.3 Campi sportivi La pratica di alcuni sport all’interno dell’azienda è senz’altro un’attività interessante, in grado di rendere più piacevole il soggiorno degli ospiti. Le strutture più diffuse sono quelle che permettono di praticare sport all’aperto: calcio, calcetto, tennis, pallavolo, bocce ecc. I vincoli alla realizzazione dei suddetti impianti sono da ricercare, oltre che nel costo di realizzazione, nella necessità di destinare ad essi parte della superficie aziendale pianeggiante. Da qualche tempo esistono però in commercio i cosiddetti “campi polifunzionali”, che permettono di effettuare più discipline sportive sullo stesso campo (tennis, calcetto, pallavolo), consentendo una ottimizzazione dello spazio disponibile. Sono principalmente realizzate in materiale sintetico, il quale consente anche una manutenzione poco onerosa e garantisce un più lungo periodo di vita della struttura stessa. 3.7.4 Laghetto per la pesca Un’altra interessante proposta per impiegare il tempo libero in azienda è il laghetto per la pesca sportiva. Questa attività riscuote infatti il consenso di numerosi appassionati che, demotivati dall’alto costo delle licenze per la pesca in acque interne ed all’ormai scarsa possibilità di catturare prede di un certo valore, si rivolgono ai laghetti privati per assicurarsi sia lo svago che il ritorno a casa con il pescato. La realizzazione, se non siamo in presenza di invasi già esistenti (caso molto raro), è però impegnativa sia dal punto di vista economico che progettuale. E’ infatti necessario, oltre che disporre dello spazio necessario (3-4 ettari), farsi realizzare un progetto da un tecnico abilitato e sottoporre il tutto alla A.S.L. del comune di appartenenza. Il successo dell’iniziativa dipende poi da altri fattori, tra cui il più importante è l’ubicazione del laghetto, che dovrebbe essere abbastanza vicino a centri urbani e/o turistici di una certa importanza, che garantiscano un buon bacino di utenza. L’azienda può prevedere, nel caso in cui si dia ospitalità ai clienti, l’ingresso compreso nel prezzo di soggiorno, altrimenti è possibile ipotizzare altre forme di pagamento come il versamento di una quota annuale, il pagamento a tempo o a peso, oppure un misto fra le due. 55 Come si fa 3.7.5 Mountain bike Con l’avvento delle mountain bike in sostituzione delle normali biciclette, il settore del cicloturismo ha visto risollevare le sue sorti e le aziende agrituristiche non si sono fatte trovare impreparate. Attualmente si stima che circa il 40% delle strutture disponga di biciclette a disposizione dei clienti. In effetti, dopo il cavallo, la mountain bike rappresenta il modo più piacevole e meno inquinante di effettuare passeggiate ed escursioni in campagna ed anche nelle zone alpine. Alcune aziende ne hanno fatto il loro punto di forza, organizzando veri e propri tour che possono durare anche qualche giorno oppure dando vita a delle competizioni molto seguite dal gran numero di appassionati che il settore è in grado di annoverare. Tra l’altro, l’investimento iniziale da sostenere per dotare l’azienda di un buon parco bici non è dei più impegnativi se messo a confronto con altre attività sicuramente più costose. Una mountain bike di media qualità può avere un costo compreso fra i 250 e i 350 Euro e considerando l’acquisto di dieci unità, dovrebbero bastare 2500-3500 Euro. Sarà poi necessario attrezzare un locale per il ricovero e per la manutenzione e le piccole riparazioni delle stesse. I ricavi possono essere compresi nel prezzo del soggiorno oppure derivanti dalla locazione effettuata a parte, per ora o per giornata. 3.7.6 Escursioni guidate Le aziende situate in zone particolarmente interessanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico, spesso comprendono nella propria offerta turistica le escursioni guidate. Nella maggior parte dei casi sono l’imprenditore stesso o i suoi familiari a ricoprire il ruolo di guida, ma a volte, soprattutto nelle strutture localizzate in montagna, ci si può avvalere di personale professionista. Il trekking, le escursioni o anche le semplici passeggiate sono il modo più semplice per occupare il tempo libero e per conoscere il territorio circostante. Non è infatti necessaria una preparazione o delle capacità particolari, bastano infatti un paio di buone scarpe da trekking, un abbigliamento consono ed il gioco è fatto. 56 Come si fa A favore di questa attività giocano anche le indagini campione effettuate dalle associazioni agrituristiche, da cui si evince che la ricerca della tranquillità e il contatto con l’ambiente naturale sono le due principali motivazioni che spingono i cittadini verso la vacanza verde. Le aziende più evolute offrono anche la possibilità di partecipare a veri e propri corsi che hanno come tema proprio l’osservazione della natura circostante, come il riconoscimento delle specie vegetali e animali o il birdwatching. Anche in questo caso, i costi da sostenere per l’avviamento dell’attività sono limitati, consistendo principalmente nella preparazione, ove necessario, degli accompagnatori e nella stampa di opuscoli informativi sulla zona oggetto dell’escursione. 3.7.7 Corsi Molte aziende agrituristiche stanno scoprendo come l’organizzazione di corsi legati a varie tematiche, ambientali e non, possa fornire una non trascurabile fonte di reddito. Il ventaglio di corsi che è possibile effettuare in azienda è molto ampio: si va dai temi legati all’agricoltura e all’ambiente (enologia, apicoltura, allevamento) ad argomenti legati alle tradizioni del mondo rurale come la cucina tipica o l’artigianato. Volendo ulteriormente ampliare la gamma, è anche possibile organizzare stage musicali, corsi di discipline filosofiche, stage per manager stressati e tutto ciò che la fantasia riesce ad immaginare. Infatti la campagna, forte dei benefici effetti dell’ambiente, si presta molto bene ad ospitare molteplici attività. In alcuni casi è l’imprenditore stesso a tenere le lezioni ma è anche possibile appoggiarsi a società esterne già operanti nel settore. L’organizzazione non richiede, tranne casi particolari, né grossi investimenti né strutture particolari; molto spesso è sufficiente un locale attrezzato in modo tale da essere polifunzionale ed abbastanza capiente da ospitare i corsisti, mentre per i corsi di cucina si può utilizzare la cucina aziendale. 57 Come si fa 58 4. Disciplina fiscale Il reddito delle attività agrituristiche non rientra nel regime fiscale agricolo in quanto è equiparato a quello derivante dall'esercizio di impresa. L'imprenditore agricolo che svolge anche attività agrituristica deve assolvere ai seguenti obblighi di natura fiscale: IVA, IRPEF, IRPEG, ICI, IRAP, TARSU e, se rientrante, adempimenti del sostituto d'imposta e SIAE. Tabella riepilogativa Imposta I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) I.R.PE.F (imposta sul reddito delle persone fisiche) I.R.A.P. (imposta regionale sulle attività produttive) I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) Aliquota Regime forfetario – aliquota del 10% ricavi Regime forfetario – 25% sui su iricavi 2.5% sul valore della produzione netta Fabbricati accatastati nella categoria D10, non soggetta all’imposta. L’I.C.I. interessa l’azienda agricola nel complesso, non specificatamente l’azienda agrituristica. U.T.I.F. (diritto annuale per la Da pagare solo se negli ultimi 5 anni si è somministrazione di bevande alcoliche) prodotto più di 1000 hl di vino. S.I.A.E. (società italiana autori ed editori) Variabile a seconda del tipo di attività T.A.R.S.U. (tassa sui rifiuti solidi urbani) Variabile a seconda del Comune di appartenenza e della tipologia di rifiuti. 4.1 Iva Per effetto di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, della legge 413/9121 l’attività di agriturismo, esercitata nel rispetto delle regole contenute nella legge 730/85, si avvale del particolare regime di determinazione forfetaria dell’imposta che opera attraverso la riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50 per cento del suo ammontare complessivo. È possibile prendere visione di questa legge scaricandola dal sito www.agriturismo.lazio,it, nella sezione “Normativa”.. 21 59 Come si fa Questo regime si caratterizza quale: - sistema naturale, cioè non scelto ma riconosciuto applicabile sempre ed in ogni caso, salvo contraria volontà del contribuente; - sistema puro trattandosi di metodo ad esclusiva determinazione forfetaria che interviene sull’Iva relativa a tutte le operazioni imponibili, quale, ad esempio, la cessione di beni strumentali. Del resto una serie di semplificazioni (riduzione degli adempimenti, riconoscimento della detrazione d’imposta nella misura del 50% prescindendo dall’effettiva imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi inerenti l’attività stessa) lo fanno preferire ad una determinazione dell’IVA basata su elementi di “ordinarietà”. Peraltro è sempre necessaria un’attenta valutazione degli effetti che la scelta dell’uno o dell’altro regime può avere in termini di prelievo fiscale; non c’è dubbio infatti che un significativo investimento iniziale finalizzato all’esercizio dell’attività agrituristica (quali l’acquisto della cucina, degli arredamenti interni ed esterni, ecc...) potrebbe consigliare la scelta del regime analitico in modo da ottenere un recupero maggiore dell’Imposta a condizione che la convenienza risulti almeno in prospettiva triennale, termine minimo di validità della scelta operata. Da un sommario esame delle varie norme si può concludere che: - l’opzione finalizzata alla scelta del regime “ordinario” di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto è vincolante fino a revoca e per almeno un triennio; - produce effetti anche in materia di Imposta sul reddito delle persone fisiche; - l’opzione, così come la revoca, si manifesta attraverso il comportamento concludente del contribuente; - nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata, lo stesso contribuente deve comunicare l’opzione o la revoca adottata. 4.2 Inizio attività L’agricoltore, già in possesso del numero di partita Iva per l’esercizio dell’attività agricola, deve dare comunicazione dell’inizio dell’attività agrituristica 60 Come si fa tramite apposito modello, trascrivendo nel riquadro riservato all’indicazione delle altre attività esercitate il codice “55.23.5” con la descrizione che trattasi di agriturismo. Non va esercitata alcuna scelta che riguardi la rinuncia al regime forfetario o l’opzione per la liquidazione trimestrale dell’imposta in quanto sarà il comportamento concludente del contribuente e la formalizzazione nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata a definirne gli effetti mentre devono essere riportati i dati relativi al depositario delle scritture contabili. La data da indicare nei modelli di variazione corrisponde al giorno d’inizio dell’attività agrituristica. Sul significato da dare a “inizio attività” si è molto dibattuto senza apprezzabili risultati; se infatti da più parti si sostiene che l’attività agrituristica esiste dal momento che l’operatore mette in atto un’operazione ad essa finalizzata (es. acquisto di mobili), altri affermano che l’inizio dell’attività non può precedere il rilascio da parte dell’amministrazione comunale dell’autorizzazione all’esercizio di agriturismo. Trattandosi di autorizzazione concessa previa esecuzione di tutti i lavori necessari a garantire il rispetto di specifiche norme, e pertanto propedeutica allo svolgimento dell’attività, si ritiene che qualsiasi intervento eseguito a monte e finalizzato all’esercizio dell’agriturismo, possa indiscutibilmente rappresentare l’inizio dell’attività stessa, generando l’obbligo procedurale della comunicazione all’Ufficio IVA competente. Poiché lo svolgimento di un’attività diversa da quella agricola in capo allo stesso soggetto configura esercizio di più attività, sussiste l’obbligo (non la facoltà) della separata tenuta delle scritture contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, salvo il caso in cui l’attività agricola sia gestita in regime di esonero è perciò senza alcun obbligo di natura contabile se non quello di conservare e numerare le fatture di acquisto e le bollette doganali. 4.3 Registri contabili AI momento dell’inizio dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo è tenuto a munirsi di appositi registri previsti dalla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, alla cui vidimazione deve provvedere prima che gli stessi vengano utilizzati. Si tratta in particolare dei seguenti registri: 61 Come si fa 4.3.1 registro dei corrispettivi L’imprenditore ha l’onere di: - annotare su questo registro gli incassi giornalieri riferiti all’ospitalità agrituristica, quali ristorazione, pernottamento, campeggio, servizi ricreativi, ecc; - provvedere alle annotazioni entro il giorno non festivo successivo a quello in cui gli incassi sono stati conseguiti; - tenere un registro di prima nota, preventivamente vidimato, dove effettuare le apposite annotazioni se il registro dei corrispettivi viene conservato in luogo diverso da quello in cui viene esercitata l’attività. 4.3.2 registro degli acquisti Sul registro devono essere numerate in ordine progressivo e annotate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati; l’obbligo permane anche per coloro che adottano il regime forfetario. In particolare: - la registrazione deve essere eseguita anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta; in ogni caso non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (corrispondente di norma alla data di emissione del documento fiscale); - vanno registrati anche i passaggi interni di prodotti agricoli che transitano dall’azienda agricola a - quella agrituristica, fatturati in base al valore normale e con addebito dell’IVA. 4.3.3 registro di carico delle ricevute fiscali L’acquirente, utilizzatore di ricevute fiscali, deve registrare i moduli di ricevuta in apposito registro di carico preventivamente vidimato; la registrazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di acquisto. 62 Come si fa In assenza di registro, debitamente vidimato, non è possibile, ovviamente, acquistare ricevute fiscali, mentre l’omessa registrazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali. 4.3.4 Registro dei beni ammortizzabili L’obbligo della tenuta di questo registro non riguarda l’attività agrituristica il cui reddito viene determinato in maniera forfetaria secondo le regole sancite dall’articolo 5 della legge 413/91. Soltanto in presenza di cambio di regime contabile si deve attivare il registro dei beni ammortizzabili (ovvero il registro acquisti o libro inventari) dove, per ciascun immobile e bene strumentale, andrà indicato l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazione dal processo produttivo. Il registro, prima di essere utilizzato, deve essere vidimato a cura dell’Ufficio Registro o di un Notaio. Le registrazioni su di esso vanno effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 4.4 Ricevute fiscali Le aziende agrituristiche hanno l’obbligo del rilascio della ricevuta fiscale. L’equiparazione fra scontrino e ricevuta fiscale consente al contribuente di poter emettere alternativamente l’uno o l’altro documento senza doverne dare preventiva comunicazione all’ufficio IVA competente. L’obbligatorietà del rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale viene meno in caso di fatturazione immediata, cioè quando la stessa viene emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione. 4.5 Aliquote IVA Fra i beni e servizi soggetti all’aliquota Iva del 10% sono comprese le prestazioni rese a clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e le somministrazioni di 63 Come si fa alimenti e bevande in pubblici esercizi; per analogia anche le prestazioni di pernottamento, ristorazione e campeggio offerte dall’azienda agrituristica vanno pertanto soggette alla medesima aliquota IVA del 10 per cento. Più complessa appare l’applicazione dell’imposta riguardo alle prestazioni ricreative: passeggiate a cavallo, uso della piscina, maneggio, ecc. Nell’ipotesi che queste rientrino nella normale offerta agrituristica e cioè non venga stabilito un autonomo corrispettivo, troverà applicazione l’aliquota prevista per la prestazione principale; diversamente, lo specifico compenso verrà assoggettato ad aliquota ordinaria del 20 per cento. 4.6 II fisco e le agenzie di viaggio e Tour operator Nell’esercizio della propria attività, l’imprenditore agrituristico può instaurare rapporti con operatori turistici in grado di procacciargli clientela. La natura del rapporto contrattuale tiene conto dell’operatività dell’operatore stesso; infatti l’agenzia può operare: 4.6.1 In nome e per conto del cliente-utente In questa ipotesi l’agenzia pattuisce il prezzo con l’imprenditore agrituristico. Il cliente-utente pagherà all’agenzia il prezzo del soggiorno, maggiorato della provvigione a lei spettante. L’imprenditore agricolo deve provvedere al rilascio della ricevuta fiscale al cliente-utente, per l’importo che ha ricevuto o riceverà dall’agenzia ovvero indicando gli estremi del contratto stipulato con l’agenzia stessa. 4.6.2 In nome proprio e per conto dell’imprenditore agricolo In questa ipotesi l’operatore agrituristico stabilirà il prezzo della prestazione e riconoscerà all’agenzia una percentuale sugli affari procacciati. Al momento dell’ultimazione della prestazione l’imprenditore dovrà rilasciare al cliente-utente ricevuta fiscale per l’intero prezzo ed effettuare, al momento del pagamento della provvigione all’agenzia, la ritenuta di acconto. 64 Come si fa 4.6.3 In nome e per conto proprio In questo caso l’operatore metterà a disposizione dell’agenzia stessa tutti o parte dei locali destinati all’attività e quest’ultima provvederà alla locazione in proprio. L’operatore agrituristico si dovrà limitare ad emettere, nei confronti dell’agenzia, fattura o ricevuta fiscale per il prezzo pattuito. 4.7 IRPEF I redditi derivanti dall’espletamento di attività agrituristica, seppur connessa a quella agricola, sono da considerare di natura commerciale e cioè derivanti dall’esercizio in forma abituale, ancorché non esclusiva, di un’attività rientrante fra quelle contemplate dall’articolo 51 del D.P.R. n. 91722 del 1986. II carattere di “abitualità” viene, infatti, implicitamente riconosciuto anche dalla stessa legge quadro 730/85, allorché prevede l’obbligo dell’iscrizione nell’apposito albo regionale dei soggetti abilitati all’agriturismo e la conseguente autorizzazione comunale all’esercizio. AI pari di quanto previsto dalla disciplina in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche ai fini reddituali l’agriturismo si avvale di un proprio regime di determinazione forfetaria. Questo regime non si applica nei confronti di società di capitali, di società cooperative e di enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali che continueranno a determinare il reddito nei modi ordinari. Soltanto le persone fisiche, le imprese familiari, le società di persone, gli enti non commerciali possono determinare il reddito derivante dall’attività agrituristica in modo forfetario, applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività pari al 25 per cento. L’adozione del regime forfetario, quale regime naturale, comporta una serie di semplificazioni contabili e l’esclusione dalla determinazione del reddito di talune voci di costo e di ricavo: viene meno l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze attive così come non è prevista la valutazione delle rimanenze e, alla stregua di quanto sopra, non vengono considerati i valori ri- È possibile prendere visione di questa legge scaricandola dal sito www.agriturismo.lazio,it, nella sezione “Normativa”.. 22 65 Come si fa guardanti gli ammortamenti, le esistenze iniziali e, ancora, le minusvalenze e le sopravvenienze passive. La determinazione del reddito imponibile dell’attività di agriturismo si ottiene, come detto, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento. La scelta di un diverso regime, per espressa previsione normativa, si manifesta attraverso il comportamento concludente e va formalizzata nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata; l’opzione è vincolante fino a revoca e per almeno un triennio. 4.8 IRAP II Decreto legislativo n. 446 del 199723 ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con lo scopo di razionalizzare e semplificare il sistema tributario mediante la contestuale abolizione di importanti tributi e contributi (contributo al S.S.N., ILOR, ICIAP, imposta sul patrimonio netto delle imprese, tassa di concessione Governativa sull’attribuzione del numero di partita IVA). Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi, indipendentemente dalla sua natura giuridica e fiscale. Perciò, non solo coloro che esercitano in modo continuativo attività commerciali, professionali o artistiche ma anche i soggetti che svolgono attività agricole, sono soggetti all’applicazione della nuova imposta regionale. Ne sono esclusi, limitatamente all’attività agricola, soltanto i produttori agricoli che abbiano conseguito un volume d’affari inferiore a 2582 euro o a 7746 euro per le zone montane. La finanziaria del 2001 ha fissato l’aliquota all’1,9% per il 2000 e al 2,5% per i periodi successivi d’imposta. L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione. È possibile prendere visione di questa legge scaricandola dal sito www.agriturismo.lazio,it, nella sezione “Normativa”.. 23 66 Come si fa I produttori agricoli, singoli o costituitisi in forma di società semplice, titolari di reddito agrario per effetto dell’esercizio di attività di coltivazione del fondo, di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal fondo stesso, di silvicoltura e di talune attività connesse, fissano il valore della produzione netta sulla base della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA e l’ammontare degli acquisti inerenti l’attività agricola soggetti a registrazione ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto. Vanno altresì dedotti, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro relativi al titolare dell’azienda, ai familiari partecipi all’attività e ai lavoratori dipendenti, nonché le spese relative agli apprendisti e, nella misura del 70 per cento, quelle relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. In modo analogo determinano il valore della produzione netta gli imprenditori agricoli relativamente all’attività di agriturismo il cui reddito viene definito attraverso l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 della legge n. 413 del 1991. Bisogna tener presente però, che al momento in cui andiamo in stampa, è in corso un dibattito in seno al nostro Governo che potrebbe portare all’eliminazione di questa imposta, considerata illegittima dalla Commissione europea. 4.9 ICI La legge n. 504 del 1992 ha istituito l’ICI, l’imposta comunale sugli immobili legata alle risultanze catastali. L’imposta colpisce anche le aziende agricole da chiunque possedute, a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, ed è calcolata sulla base della rendita catastale del terreno. Ai fabbricati rurali e alle costruzioni rurali in genere, in quanto iscritti al catasto rustico, non è attribuita alcuna rendita catastale, in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno cui servono. I fabbricati per essere riconosciuti rurali devono essere strumentali all’esercizio dell’attività agricola o essere adibiti ad abitazione dell’agricoltore, come specificato nel decreto per la revisione dei criteri di accatastamento (D.P.R. n. 139 del 1998). Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad abitazione è sottoposto alle seguenti condizioni: - requisito del possesso: i fabbricati devono essere posseduti dal titolare 67 Come si fa - - - - del diritto di proprietà o dall’affittuario del terreno o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o da familiari conviventi o da titolari di pensioni corrisposte per attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; requisito di utilizzo: i fabbricati devono essere utilizzati come abitazione dai soggetti anzidetti in base a un titolo idoneo o da dipendenti esercitanti attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o almeno per numero di giornate lavorative annue superiori a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento o da persone addette all’attività di alpeggio; requisito della superficie coltivata: il terreno cui il fabbricato è asservito deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore ai 10.000 mq e appartenere al catasto dei terreni con attribuzione di reddito agrario. Il limite viene ridotto a 3.000 mq se il terreno è ubicato nelle zone montane o se si praticano colture in serre, funghicoltura o altre colture intensive; requisito del volume d’affari: questo volume, derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e dichiarato ai fini IVA, deve risultare superiore al 50% del reddito complessivo determinato senza tenere conto dei trattamenti pensionistici corrisposti per attività svolte in agricoltura. Il vincolo del 50% può essere ridotto fino al 25% se il terreno è ubicato in zone di montagna. Se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, il suo volume di affari si presume pari a quello previsto ai fini dell’esonero. requisito di tipologia: i fabbricati non devono avere caratteristiche di lusso ai sensi della L 408/69 né avere i requisiti previsti per l’iscrizione delle unità immobiliari urbane alle categorie A1 e A8. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse; in caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse, nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti, è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 mq. per un ambiente, e di un vano catastale o di 20 mq per ogni abitante oltre il primo. 68 Come si fa Lo stesso decreto ha previsto l’istituzione di una categoria speciale D10 dove devono essere censiti tutti gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola (stalle, depositi ecc.) ed ha disposto l’equiparazione delle costruzioni destinate ad attività agrituristiche a quelle strumentali. Pertanto, i fabbricati o porzioni di fabbricati utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche non danno luogo a reddito di fabbricati e vanno accatastati nella categoria D10. L’ICI pertanto interessa l’azienda agricola nel suo complesso e non specificamente l’attività agrituristica. Nella legge istitutiva dell’ICI sono previste, per il settore agricolo, delle agevolazioni destinate ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale su fondi “purché dai medesimi condotti”. Le agevolazioni variano col variare del valore del fondo. Se il valore del fondo (ottenuto moltiplicando la rendita catastale per 75) è inferiore a 25822 €, l’ICI non va pagata; se è inferiore a 61974 € si applica una riduzione del 70%; se è inferiore a 103291 € si applica una riduzione del 50%; se è inferiore a 129114 € si applica una riduzione del 25%. Nessuna detrazione è prevista se il valore del fondo supera i 129114 €. Sono esclusi dall’ICI i terreni situati in aree collinari o montane, interessati da progetti di valorizzazione finalizzati al riordino agrario-fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità per produzioni elevate soprattutto di foraggi e cereali per uso zootecnico. 4.10 UTIF Il diritto annuale di licenza per poter somministrazione o vendere vino, birra e altre bevande alcoliche deve essere pagato solo da coloro che negli ultimi 5 anni hanno ottenuto una produzione media pari o superiore a 1000 hl. La Legge n. 448 del 1998 ha soppresso l’obbligo, precedentemente esistente, del pagamento dell’UTIF per i piccoli produttori che vendono o somministrano alcolici e birra anche se non prodotti in azienda. Pertanto anche le aziende agrituristiche che rientrano nella categoria dei piccoli produttori, con una produzione inferiore a 1000 hl negli ultimi 5 anni, non sono tenute al pagamento anche se somministrano vino non prodotto in azienda, birra o altri alcolici. 69 Come si fa 4.11 Canone per apparecchi radio e TV Devono pagare il canone di abbonamento speciale le strutture ricettive, gli esercizi pubblici in genere, comprese le aziende agrituristiche, che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi. Prima di versare il canone è opportuno rivolgersi alla sede Rai competente per territorio precisando il tipo di utenza (radiofonica e/o televisiva), il mese in cui si intende istallare l’apparecchio e la categoria ricettiva di appartenenza. Sulla base delle informazioni ricevute, l’ufficio competente provvederà ad inviare un bollettino di conto corrente postale con l’indicazione dell’importo. Gli importi dei canoni di abbonamento speciale TV sono stati differenziati sulla base delle categorie cui ogni struttura ricettiva appartiene (l’agriturismo è inserito nella categoria D) : Categoria D - - alberghi con 4 o 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10, pensioni e locande con 2 o 1 stella, campeggi con 2 o 1 stella, affittacamere, esercizi pubblici di terza e quarta categoria, ospedali, cliniche e uffici, aziende agrituristiche. importo canone annuale: Euro 328,71(di cui 12,64 Euro di IVA). Gli importi dei canoni di abbonamento speciale radio sono stati unificati per tutte le tipologie e categorie, il canone annuale ammonta a Euro 24,17 (di cui 0,92 Euro di IVA ). L’abbonamento speciale può, a scelta, essere pagato in una unica soluzione annuale oppure rateizzato in soluzioni trimestrali o semestrali (la rateizzazione comporta un piccolo aumento); in mancanza di regolare disdetta, l’abbonamento si intende rinnovato. Il mancato versamento del canone comporta una sanzione amministrativa di importo compreso tra 103,29 e 516,45 Euro, che può essere accertato dalla Guardia di Finanza. Gli abbonamenti speciali sono soggetti alla tassa di concessione governativa annuale pari a Euro 51,64 per apparecchio radio e Euro 4,13 per apparecchio TV. 70 Come si fa 4.12 Diritti SIAE Coloro che, nella propria azienda agrituristica, intendono diffondere musica e spettacoli attraverso strumenti quali radio, televisione, stereo, ecc. o organizzare intrattenimenti danzanti, spettacoli musicali sia a titolo gratuito che a pagamento, devono chiedere il permesso alla locale sede della SIAE e pagare i relativi diritti. La somma varia in relazione al tipo di attività. 4.13 Tariffe ENEL L’ENEL accorda agevolazioni sulle tariffe applicabili alle aziende che esercitano attività di coltivazione dei fondi, silvicoltura, coltivazione di fiori e ortaggi (anche in serra), di funghi, di acquacoltura compresa l’itticoltura, la cinotecnica, l’agriturismo e l’allevamento del bestiame. 4.14 TARSU e smaltimento rifiuti La tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) è stata introdotta dal decreto legislativo n. 507/93. La determinazione di tale tassa deve fare riferimento alla realtà dei fatti e alla qualità e quantità effettiva dei rifiuti prodotti. E’ data facoltà ai Comuni di escludere dal pagamento di tale tassa i fabbricati rurali situati in zone agricole adibiti ad abitazione dell’agricoltore. L’esenzione può riguardare l’abitazione e le pertinenze agricole ma non gli altri locali utilizzati per l’attività agrituristica. Alcune Amministrazioni comunali hanno individuato per l’agriturismo una specifica tariffa che tiene conto delle peculiarità di detta attività, altre invece hanno attribuito tariffe analoghe a quelle della categoria esercizi pubblici e ristoranti o alberghi e pensioni, oppure come categoria abitazioni e residenze. Il Decreto Legge n. 323 del 1996, che detta norme in materia di smaltimento dei rifiuti, si applica alle aziende agricole che hanno un volume d’affari annuo superiore a 7746 €. Gli obblighi posti a carico delle aziende variano in funzione del tipo, della quantità e della pericolosità del rifiuto prodotto. Ai rifiuti che derivano da allevamenti o da produzioni che creano problemi d’inquinamento, quale il vino, si applicano le disposizioni contenute nel DPR n. 915 del 1982. 71 Come si fa A discrezione di ogni Comune i rifiuti non pericolosi (contenitori di fitofarmaci vuoti e bonificati, cioè risciacquati nella botte del relativo trattamento, materiale per la fecondazione artificiale, contenitori vuoti di vaccini o medicinali ad uso zootecnico, aghi e siringhe usa e getta di allevamenti se trattati con calore, sacchi di concime o di mangime vuoti, imballaggi in cartone e plastica, pneumatici usati) possono essere assimilati ai rifiuti urbani oppure destinati al ritiro presso un’isola ecologica previa stipula di un’apposita convenzione. Durante il periodo di deposito in azienda questi rifiuti devono essere divisi per tipologie omogenee, sistemati in sacchi etichettati e rimossi entro un anno sempre che il deposito non superi i 20 metri cubi. Non sono considerati pericolosi neppure i medicinali veterinari scaduti che possono essere smaltiti attraverso la raccolta differenziata e i film e i teli plastici non in polietilene. Se, invece, sono in polietilene devono essere conferiti a ditte autorizzate iscritte al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - POLIECO. Per quanto riguarda, invece, i rifiuti pericolosi (oli esausti, filtri, batterie, contenitori di fitofarmaci pieni e non più utilizzabili ed altri rifiuti dichiarati pericolosi dalla Provincia in cui l’azienda si trova) le aziende sono tenute ai seguenti adempimenti: - riportare settimanalmente in un registro di carico e scarico le operazioni relative alle entrate e alle uscite di rifiuti in azienda. Se il registro è tenuto dalle associazioni di categoria le operazioni vanno riportate mensilmente; - compilare il modello unico dichiarazione rifiuti (MUD) indicando i quantitativi di rifiuti caricati e scaricati, divisi per tipologia, e le giacenze in azienda al 31 dicembre; - compilare un formulario per il trasporto dei rifiuti e la loro consegna a ditte specializzate. Questo obbligo non sussiste per batterie e oli esausti se vengono cambiati presso un’officina. In questo caso vanno conservate le relative fatture. La rimozione di materiale a base di amianto è consentita solo a ditte autorizzate. Durante il deposito in azienda i rifiuti pericolosi devono essere conservati in un’area coperta con pavimento in cemento, racchiusi in contenitori di materiale anticorrosivo dotati di chiusure idonee e di etichette o targhe indicanti il tipo di rifiuto. Se il deposito non supera i 10 metri cubi va rimosso entro un anno. 72 Come si fa L’inosservanza di questi obblighi comporta l’applicazione di sanzioni di carattere pecuniario e penale. Il controllo è effettuato dalla Provincia e da altri organi cui la Legge n. 496 del 1993 ha attribuito funzioni ispettive, quali la Guardia di Finanza, il Nucleo Ecologico dei Carabinieri, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Polizia Municipale. 73 74 5. La comunicazione aziendale 5.1 Introduzione Ogni azienda agricola può organizzarsi per svolgere attività agrituristica, compatibilmente al proprio ordinamento aziendale e indipendentemente dal tipo di coltivazione o allevamento praticato; ma a differenza dell’attività agricola, per avere successo quella agrituristica deve innanzi tutto partire dall’impostazione di un buon piano di comunicazione aziendale. Cosa si intende per piano di comunicazione aziendale? Si tratta di un programma di attività ed iniziative studiate appositamente per far conoscere al pubblico, e soprattutto ai potenziali clienti, nella maniera più efficace, l’azienda, le sue caratteristiche e le sue possibilità di fruizione. Per elaborare questo piano è necessaria innanzitutto una pianificazione strategica delle iniziative, tenendo in considerazione i seguenti elementi: A. Obiettivi di comunicazione (bisogna definire gli obiettivi e i risultati attesi). B. Studio dei destinatari (bisogna individuare qual è il target privilegiato (o quali sono i target privilegiati) e a chi sono destinate le singole attività di comunicazione. C. Studio degli strumenti e spazi di comunicazione esistenti (bisogna capire quali possono essere gli strumenti più idonei per comunicare, analizzare la quantità e qualità delle informazioni che già esistono eventualmente sul mercato, la velocità e facilità dei flussi ecc.) Successivamente, nell’elaborazione del piano di comunicazione è necessario: A. Individuare le strade da percorrere ed i soggetti coinvolti (chi fa cosa). B. Individuare gli strumenti di comunicazione scegliendo il mezzo più efficace da utilizzare nella singola circostanza. La strategia di comunicazione va continuamente verificata, per adattarla di volta in volta agli obiettivi aziendali. 75 Come si fa 5.2 Aspetti fondamentali Contrariamente agli standard comunicativi che vengono usati per pubblicizzare prodotti commerciali, la promozione dell’agriturismo ha bisogno di molta personalizzazione. In altri termini, l’imprenditore agricolo deve per primo far conoscere se stesso, le proprie origini e soprattutto le tradizioni contadine a cui è strettamente legato. Insomma, l’imprenditore agricolo per vendere la propria azienda deve prima saper vendere se stesso, in quanto proprio lui è il perno centrale di questa complessa attività che va dalla produzione del bene primario, (coltivazioni- allevamenti-gestione degli immobili e degli spazi verdi) alla vendita del prodotto finale (somministrazione- vendita di prodotti trasformati –ospitalità- attività ricreative). Va quindi rimarcata la straordinaria competenza nel passare dal trattore al computer, dal frantoio alla bruschetta, dalle stalle al braciere del ristorante, e la serietà e capacità che hanno contraddistinto la trasformazione in imprenditore agrituristico, senza nascondere il proprio orgoglio e la soddisfazione nel raccontare la vita della propria azienda. Nella comunicazione aziendale uno degli elementi più importanti è l’immagine che vogliamo attribuire all’azienda e l’impatto che questa ha sul consumatore finale. Per individuare la corretta immagine, bisogna immedesimarsi nei panni del cliente e porsi almeno quattro domande fondamentali: 1. cosa mi aspetto da un’azienda agrituristica? 2. quale tipo di accoglienza mi piacerebbe ricevere ? 3. che tipo di attività vorrei trovare? 4. cosa non vorrei mai vedere? La risposta alla prima domanda già consente di immaginare il contesto, la cornice entro la quale inserire il proprio prodotto agrituristico: sicuramente un vecchio casale, ristrutturato senza snaturarne la sua natura agricola e immerso nel verde, arredato con mobilio essenziale, in legno massello, senza nulla di pretenzioso ma corredato da tutti i comfort necessari per rendere il soggiorno gradevole. Per quanto riguarda l’accoglienza, la risposta più plausibile che ascolteremmo da qualsiasi interlocutore è l’aspettativa di essere accolti dal titolare o da 76 Come si fa personale qualificato in grado di trasmettere il calore dell’ospitalità contadina, facendo sentire l’ospite a casa. Terzo punto, l’attesa del cliente rispetto alla tipologia dell’attività agrituristica: essa deve riguardare innanzitutto un’attività agricola vera e propria, alla quale il cliente possa magari partecipare attivamente attraverso la proposta di offerte mirate; in secondo luogo, sicuramente un’attività in stretta connessione con il territorio in cui opera l’agriturismo, che offra cioè la possibilità di conoscere la zona da vicino attraverso escursioni di tipo naturalistico o archeologico, attività didattiche, e soprattutto enogastronomiche, con la possibilità di gustare presso l’agriristoro aziendale piatti tipici cucinati con prodotti di produzione propria. Cosa non si dovrebbe invece mai vedere è sicuramente una scarsa cura degli ambienti sia interni che esterni, stonature architettoniche rispetto al paesaggio, un’eccessiva concentrazione di tecnologie e, non da ultimo, concludere il soggiorno senza mai aver avuto il piacere di conoscere il titolare. A questo punto, dopo aver esaminato queste quattro questioni preliminari, è possibile iniziare il lavoro di base per realizzare e promuovere la propria Azienda Agrituristica. La comunicazione inizia con l’idea di studiare la veste che si intende dare al proprio prodotto, immaginando le sensazioni che si vorrebbero trasmettere ai potenziali clienti, ma soprattutto con l’individuazione della fascia di mercato cui ci si intende rivolgere. Nel decidere quali dovranno essere gli strumenti di promozione aziendale, va prima di tutto tenuto conto delle risorse economiche a disposizione e dei costi delle singole iniziative, che dovranno essere proporzionate alla effettiva potenzialità aziendale. Può succedere che, presi dalla smania di farsi conoscere, si investano fondi inutilmente in promozioni inefficaci o sovradimensionate rispetto alle effettive capacità aziendali. Tanto per fare un esempio: gli spot televisivi o le inserzioni su grandi testate giornalistiche non si giustificano per gli agriturismi - sia che essi operino nel campo della somministrazione, della ospitalità, o della didattica- in termini di rapporto costi-benefici. Anche supponendo infatti che una struttura sia disposta ad affrontare tali costi, c’è il rischio che essa non possa poi sopportare, per dimensioni, il flusso di clienti che tali pubblicità potrebbero richiamare. È invece utile, almeno nella fase iniziale, raccogliere le risorse economiche e destinarle alla creazione dell’immagine che accompagnerà l’azienda per tutto l’arco della sua vita. 77 Come si fa Quali sono gli strumenti utili a questo scopo? - il logo e il nome dell’agriturismo; - il biglietto da visita; - una brochure che descriva le caratteristiche aziendali; - una cartellonistica stradale ben studiata; - un sito internet; - la presenza in una o due guide di settore importanti; - la partecipazione a workshop con tour operator e agenzie. 5.2.1 Il logo Se esiste già uno stemma di famiglia la scelta sarà facilissima: basterà utilizzare quest’ultimo, o rielaborare graficamente la sua immagine. Se invece il logo va creato ex novo, l’ideale è inserire una immagine non troppo elaborata, meglio se un disegno, utilizzando colori che richiamino la natura evitando colori fosforescenti. La figura deve rappresentare o richiamare, laddove possibile, l’attività principale dell’azienda, o comunque il punto di forza su cui ruota il resto delle attività. Per fare qualche esempio: • logo con cavallo: nel caso in cui tra i vari servizi vi sia il maneggio e si intenda puntare prevalentemente su una clientela amante dei cavalli; • logo con richiamo ai prodotti tipici: se l’azienda è vocata alla trasformazione dei prodotti; 78 Come si fa • logo con guida campestre: se l’azienda svolge attività guidate di passeggiate in campagna • logo con tenda da campeggio: se l’azienda svolge solo attività di agricampeggio. In questo modo, a colpo d’occhio si intuirà la particolarità più interessanti dell’azienda, con la possibilità di raggiungere in maniera più immediata il target principale di clienti di riferimento. 5.2.2 Il nome dell’agriturismo È preferibile evitare nomi troppo fantasiosi, che potrebbero dare un’idea sbagliata del prodotto. La soluzione migliore è denominare l’azienda utilizzando in tutto o in parte il nome del luogo dove è situata o di un tratto caratteristico del territorio, oppure il cognome della famiglia o ancora, se si tratta di una dimora storica, il suo nome originario: la Valle del Marta, fattorie Fagioli, Casali S. Brigida, Poggio Nebbia, Castello S. Cristina ecc. Questo aiuterà il cliente anche nell’individuazione geografica dell’azienda ed eviterà di confonderla con altre aziende agrituristiche. Per rimanere impresso bene in memoria, il nome, come anche il logo, deve essere trascritto utilizzando sempre lo stesso carattere e lo stesso colore e deve personalizzare insieme al logo tutto il materiale pubblicitario, tutte le comunicazioni aziendali di servizio, le divise del personale, la cartellonistica, le etichette dei prodotti ecc. 79 Come si fa 5.2.3 Il biglietto da visita Esso deve contenere, oltre al logo e al nome dell’azienda, una piccola mappa con la descrizione di come raggiungere l’azienda, i numeri di telefono e fax, l’email e il sito internet, nonché il giorno di eventuale chiusura del ristorante. Per includere tutte queste informazioni senza che il biglietto risulti troppo carico è consigliabile usare la tipologia fronte-retro. 5.2.4 La brochure Insieme al biglietto da visita non deve mancare mai la brochure, una sorta di biglietto da visita non tascabile in cui inserire, oltre ai dati già contenuti nel bigliettino, anche foto delle coltivazioni, dei casali, dei prodotti e dei servizi e quant’altro si ritenga utile far conoscere. Ogni foto dovrà avere un piccolo commento; la brochure è utilissima per il passaparola: un cliente che esce soddisfatto da una vacanza trascorsa nell’agriturismo sarà sicuramente motivato a distribuirla agli amici, accompagnandola con il suo positivo commento. 80 Come si fa 5.2.5 Cartellonistica stradale Soprattutto nel caso in cui ci si trovi in una posizione decentrata rispetto a un centro abitato o ad importanti vie di comunicazione, cosa peraltro auspicabile per un agriturismo, la cartellonistica è fondamentale. Oltre al logo e al nome dell’azienda, essa deve contenere pochi dati indispensabili, che vanno scritti in maniera visibile e chiara in modo da poter essere letti dalle auto in corsa, utilizzando un carattere non stravagante. 5.2.6 Il sito Internet È l’unico strumento che, ad un costo sicuramente accessibile, riesce ad entrare nelle case di tutto il mondo comunicando ciò che si vuole e come si vuole. Oggigiorno quasi tutte le aziende di ogni settore hanno il proprio sito internet; pertanto, se è vero che il sito dà la possibilità di essere molto visibili, è anche vero che soltanto se è fatto bene, accessibile, facilmente navigabile e raggiungibile dall’utente, permette di non finire nel marasma generale della comunicazione internet. Pertanto, nella sua realizzazione, vanno tenute in conto alcune regole fondamentali: • l’home page deve potersi aprire velocemente, contenere le notizie indispensabili, ma allo stesso tempo incuriosire il navigatore e spingerlo ad 81 Come si fa andare avanti. E’ sempre consigliato inserire nella home page i link alle varie pagine che descrivono i singoli settori (ristorazione, ospitalità, agricampeggio, azienda agricola, i prodotti di fattoria, i prezzi, come raggiungerci ecc.), di modo che chi naviga possa scegliere subito quale pagina leggere per cercare ciò di cui ha bisogno, senza dover consultare tutto il sito. Anche lo scorrimento delle pagine deve essere veloce, si deve poter passare rapidamente da una pagina all’altra attendendo solo pochi secondi. • In secondo luogo, non va mai dimenticato che un agriturismo prima di essere struttura ricettiva è un’azienda agricola. Chi visita il sito, se è un appassionato di agriturismo sarà molto curioso di sapere cosa si coltiva o quali animali si allevano, che prodotti si trasformano e se è possibile acquistarli; sarà anche incuriosito dalle storie della tradizione (“il Nonno Checco mi diceva sempre…..” oppure “ così come da tradizione della nostra famiglia, la domenica riproponiamo le fettuccine fatte in casa con la ricetta della Nonna Maria ecc.” ). In sostanza nell’affidarsi ad un grafico bisogna verificare che egli abbia le necessarie competenze per interpretare correttamente le nostre necessità. È preferibile quindi, prima di affidare l’incarico, visitare qualche sito già realizzato. In secondo luogo non basta consegnare il materiale, bisogna seguire passo passo la costruzione delle pagine, raccontando più cose possibili sull’attività e le tradizioni di famiglia. 5.2.7 La presenza in guide di settore Le guide di settore contengono l’elenco delle aziende agrituristiche divise per Regione, Provincia e Comune. Facili da consultare sono uno strumento molto utilizzato, soprattutto dagli appassionati di agriturismo. Bisogna però prestare attenzione al fatto che ne esistono moltissime edizioni e pertanto, considerati i costi non sempre bassissimi per l’inserimento di un’azienda, è preferibile capire prima quale in effetti vale la pena prendere in considerazione. Gli elementi fondamentali da valutare sono la tiratura (minimo 20.000 copie per essere interessante), le modalità di diffusione (librerie specializzate, edicole, spedizioni in 82 Come si fa abbonamento postale) ed anche la strutturazione grafica (è preferibile che non vi siano troppe pubblicità, che la guida sia strettamente legata all’agriturismo, che sia stampata su carta di buona qualità). E’ comunque sempre consigliato prima di aderire o firmare un contratto, visionare un lavoro già fatto, magari l’edizione dell’anno precedente, e comunque non pagare mai l’inserimento se non a stampa avvenuta. 5.2.8 La partecipazione a workshop Riallacciandosi al discorso del sovradimensionamento dell’attività promozionale rispetto alla capacità aziendale, il metodo più efficace per allacciare rapporti con agenzie turistiche e tour operator è quello del workshop, in cui si prende direttamente contatto con le agenzie effettivamente interessate al prodotto agrituristico. La partecipazione invece ad imponenti quanto dispersive fiere del turismo di solito non portano risultati in quanto le piccole aziende agrituristiche si perdono nell’oceano dei grossi operatori turistici. Una volta compiute tutte le operazioni sopra descritte, si può dire di aver elaborato un discreto piano di comunicazione, semplice, ma di sicura efficacia; quello che serve per un’azienda agrituristica di medie dimensioni. È chiaro che ciò non basta a garantire il successo dell’azienda. In effetti i fattori che giocano il ruolo più importante sono quelli legati alla gestione dell’azienda: • l’accoglienza ad esempio, ovvero il comportamento con cui il proprietario dell’agriturismo o il personale accoglie e coccola il cliente per tutta la durata del soggiorno, che vuol dire, come riportato in precedenza, riuscire a far sentire l’ospite a casa sua, fargli vivere l’azienda, usare discrezione e educazione anche se con grande cordialità. È opportuno ad esempio accogliere l’ospite appena arriva in azienda con una stretta di mano e un bel viso sorridente, accompagnarlo nell’alloggio, consegnargli una carta dei servizi (alcuni fogli dove saranno inseriti gli orari del ristoro, l’apertura della piscina ecc., le abitudini dell’azienda, informazioni sul territorio, prezzi e tutte le altre notizie che si ritengono opportune) e augurargli una buona permanenza. Questo tipo di comportamento, oltre naturalmente alla qualità dei prodotti e servizi, determina la fidelizzazione dei clienti e potenzia lo strumento più efficace di promozione: il passaparola. 83 Come si fa • La trasparenza e la correttezza: bisogna essere sempre molto chiari ed onesti, descrivere i servizi per quello che sono, per evitare sgradevoli imprevisti. La cosa peggiore è deludere le aspettative di un cliente, pubblicizzando e cercando di vendere ciò che in realtà non si ha. 84 6. Scelta della forma societaria Nel momento in cui viene maturata la consapevolezza che l’idea imprenditoriale può trasformarsi in un’attività operativa, occorre affrontare il problema relativo alla forma giuridica da dare all’organismo attraverso cui si materializzeranno le attività gestionali. Le principali caratteristiche delle forme giuridiche maggiormente utilizzate sono: 6.1 Ditta individuale L’imprenditore è l’unico titolare dell’attività e risponde in proprio con tutto il patrimonio personale dei risultati di gestione. L’attività può iniziare con la sola iscrizione all’Ufficio IVA ed alla Camera di Commercio; la costituzione e lo scioglimento dell’impresa non sono sottoposti a tasse. Questa forma societaria è adatta per attività di piccola dimensione, solitamente svolte a livello artigianale. 6.2 Impresa familiare Sotto il profilo giuridico è considerata un’impresa individuale ed alle sue attività partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e/o gli affini entro il secondo grado, che prestano effettivamente la propria attività in modo continuativo e prevalente senza che sia configurabile alcun tipo di rapporto dipendente, acquisendo il diritto al mantenimento ed alla partecipazione agli utili, ma non alle perdite. Il titolare ed i suoi familiari devono sottoscrivere presso un notaio un atto nel quale risultino l’attività esercitata ed il grado di parentela tra i familiari. All’imprenditore spettano le decisioni in materia di ordinaria amministrazione e quelle straordinarie fanno riferimento alla maggioranza dei familiari. 6.3 Società di persone Come per l’imprenditore individuale, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata: ciò significa che, in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della società. 85 Come si fa La qualità di socio non è trasferibile senza il consenso degli altri soci e conferisce automaticamente la qualità di amministratore. L’amministrazione può essere esercitata singolarmente dai soci (disgiuntiva) o collegialmente (congiuntiva). La società di persone è una forma giuridica adatta per chi intende avviare attività commerciali, agricole o di servizi, di dimensioni limitate e con un numero ridotto di soci e di capitali. Tra i vantaggi di questa formula si possono citare: procedure burocratiche, fiscali, contabili e tributarie abbastanza agevolate, costi di costituzione e di gestione relativamente contenuti, facilitazioni nell’ottenimento di finanziamenti e contributi regionali, soprattutto per l’imprenditoria giovanile. Sono società di persone la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. 6.3.1 Società semplice Nel sistema del codice civile, è “semplice” la società che non presenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 2247 del c.c. per la società in genere. Ciascun socio è, come singolo, integralmente investito del potere di amministrazione: egli può intraprendere e concludere da solo ogni operazione che rientri nell’oggetto della società, senza essere tenuto a richiedere l’approvazione degli altri soci ai quali, però, è concesso di opporsi all’operazione stessa prima che sia compiuta. 6.3.2 Società in nome collettivo (s.n.c.) È una tipologia societaria in cui i soci rispondono in maniera solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali assunte, al punto che il fallimento della società è estensibile ai singoli soci. Non è previsto un capitale minimo e la costituzione della società deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale. L’atto costitutivo deve contenere, tra l’altro, le generalità dei soci, la ragione sociale in cui deve comparire il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione s.n.c., la sede e l’oggetto sociale, i conferimenti dei soci e la durata della società, le modalità di ripartizione degli utili e delle perdite. 86 Come si fa 6.3.3 Società in accomandita semplice (s.a.s.) Le sue caratteristiche sono simili a quelle di una s.n.c.. Esistono due tipi di soci: accomandanti ed accomandatari. L’amministrazione può essere svolta solo da questi ultimi che sono responsabili solidalmente ed illimitatamente. I soci accomandanti, che godono di responsabilità limitata alla quota conferita, possono lavorare come dipendenti ed hanno diritto al rendiconto annuale. Nell’atto costitutivo devono essere specificati quali soci sono accomandanti e quali accomandatari, mentre nella ragione sociale deve comparire il nome di uno dei soci accomandatari ed essere indicata la tipologia societaria. 6.4 Società di capitali La responsabilità è limitata al capitale sociale e, naturalmente, resta la responsabilità personale civile e penale del socio/amministratore per atti illeciti nella gestione; la qualità di socio è liberamente trasferibile e non è necessariamente legata alla qualità di amministrazione. Le società di capitali sono: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata. 6.4.1 Società per Azioni (S.p.A.) È un tipo di società contraddistinto da due caratteri: l’uno risiede nella limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito, mentre l’altro consiste nella circostanza che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da un titolo nominativo, detto “azione”, in cui viene ripartito il capitale sociale che, nella sua misura minima, deve essere almeno pari a centomila euro. L’atto costitutivo deve avere la forma di atto pubblico e deve caratterizzarsi per precisi contenuti previsti dal codice civile; nella denominazione deve essere riportata l’indicazione di S.p.A.. Gli organi della società sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale. Le azioni e, quindi, la qualità di socio, possono essere liberamente cedute a terzi; il potere di 87 Come si fa amministrare la società e di rappresentarla non è necessariamente affidato ad uno o più soci, bensì viene sovente conferito a terzi soggetti, nominati dai soci nel Consiglio di Amministrazione. La società deve essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio locale. 6.4.2 Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) È una società per azioni modificata dalla presenza di uno o più soci accomandatari, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. La qualità di socio accomandatario è strettamente collegata alla carica di amministratore: non si può essere amministratori senza essere soci accomandatari, né si può essere soci accomandatari senza essere amministratori. Alla s.a.p.a. si applicano, in linea generale, le norme relative alla società per azioni. 6.4.3 Società a responsabilità limitata (s.r.l.) A differenza della S.p.A., una società a responsabilità limitata può avere un capitale sociale minimo di diecimila euro, non può emettere prestiti obbligazionari per finanziare la propria attività, non può essere quotata in borsa ed il suo capitale è suddiviso in quote e non in azioni. La costituzione della società deve avvenire per atto pubblico e deve contenere nel suo documento formale i dati e le informazioni previste dal codice civile; nella ragione sociale deve essere riportata l’indicazione s.r.l.. La società deve essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Gli organi della società sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale. Quest’ultimo organo e obbligatorio solo se il capitale della società è uguale o superiore a centomila euro. È prevista anche la possibilità di costituire una s.r.l. con un unico socio. 6.5 Società cooperative Sono costituite da gruppi di lavoratori autonomi o dipendenti e sono definite “di produzione e lavoro” per differenziarle da quelle dei consumatori. Le coo88 Come si fa perative hanno uno scopo “prevalentemente mutualistico” e non lucrativo; alla gestione capitalistica dell’impresa subentra l’autogestione dei lavoratori: il gruppo organizzato mira a fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. I soci sono anche lavoratori e percepiscono un salario; i vantaggi economici della forma cooperativa (la differenza positiva fra ricavi da prestazione e costo del servizio, compreso il salario del socio/dipendente) sono distribuiti come “ristorni”. Eventuali utili societari possono essere distribuiti solo in percentuale limitata o illimitata. Il numero minimo di soci è 9 (25 per accedere ai pubblici appalti) e la quota di ognuno non può superare quarantamila euro; gli amministratori non possono essere esterni. 89 90 7. Riferimenti utili 7.1 Finanziamenti:gli interventi del piano di sviluppo rurale della Regione Lazio Abbiamo già precisato che la definizione di “Agriturismo” così come viene usata nel nostro paese, non ha riscontro in Europa; nella Comunità Europea il termine ufficiale è “Turismo rurale”. Questa diversità di vedute fra la normativa italiana e quella europea ha purtroppo fatto sentire i suoi effetti anche nella stesura dei Piani di Sviluppo Rurale 2000–2006, ed in particolare per ciò che riguarda il recepimento a livello regionale del regolamento CEE 1257/99. Infatti la commissione Europea ha bocciato i piani di sviluppo rurale che intendevano finanziare l’agriturismo nell’ambito degli investimenti aziendali (Reg. 1257/99, art. 2), obbligando a dirottare gli interventi per l’agriturismo sul capitolo concernente la diversificazione delle attività dell’azienda agricola (Reg. 1257/99, art. 33, 7° trattino). Ciò ha comportato, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio, lo spostamento delle norme relative al finanziamento delle attività agrituristiche dalla misura I.1 (investimenti nelle aziende agricole) alla misura II.1 relativa alla diversificazione delle attività agricole e delle attività affini. Concettualmente si tratta di un insuccesso in quanto l’agriturismo viene in questo modo concepito come un’attività affine o comunque di diversificazione dell’agricoltura prettamente intesa e non come parte integrante, per quelle aziende che lo praticano, dei processi produttivi che fanno parte della vita di un’azienda agricola. In particolare la misura II.1 del piano di sviluppo rurale include i contributi per le aziende agrituristiche all’interno della azione P1: “Diversificazione dell’attività agricola, reti agrituristiche, turismo verde, percorsi blu, fattorie didattiche”. Gli obiettivi specifici di tale azione sono, fra gli altri, quelli di “incentivare iniziative finalizzate alla creazione di opportunità di differenziazione di reddito per le imprese agricole e per i territori rurali” e di “qualificare e valorizzare l’offerta agrituristica”. Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso la “creazione di strutture, infrastrutture e servizi che rendano accessibili e qualifichino le iniziative aziendali di differenziazione dei redditi” e “incentivando e promuovendo la diversificazione delle attività nell’azienda agricola, con particolare attenzione alle attività agrituristiche”. 91 Come si fa Gli imprenditori agricoli singoli (persone fisiche o giuridiche) o associati sono i beneficiari delle seguenti tipologie di intervento: a) Realizzazione di sentieri agrituristici aziendali o interaziendali, segnaletica e punti di sosta; b) Miglioramento e riattazione delle strutture utilizzate per l’attività agrituristica, per il tempo libero e per l’ampliamento dell’offerta di posti letto o la sua la creazione compreso l’acquisto degli arredi per la recettività e per le attività di ristorazione; c) Realizzazione di punti di ristoro aziendali. Le agevolazioni previste sono rappresentate da un contributo in conto capitale del 40% fino ad un massimo di 100.000 Euro. Per completezza è però necessario precisare che la stesura del P.S.R. della Regione Lazio risale all’anno 2000, con validità 2000-2006, e si può quindi considerare come ormai superato. Bisognerà attendere la presentazione del nuovo Piano (2007-2013) per comprendere se il settore agrituristico potrà beneficiare di maggiori interventi. 7.2 Associazioni agrituristiche Terranostra Terranostra è l’Associazione per l’agriturismo, l’ambiente ed il territorio promossa dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti. Costituita nel 1973, nel 1999 ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente il riconoscimento di Associazione di Protezione Ambientale. Essa promuove, sostiene e diffonde l’esercizio dell’agriturismo e la valorizzazione del mondo rurale, attraverso iniziative ed attività ispirate alla difesa della natura, del territorio agrario e del patrimonio paesistico e forestale, al fine di creare migliori rapporti tra uomo e ambiente, 92 Come si fa agricoltura e turismo, imprenditori agricoli e consumatori, mondo rurale e mondo urbano. Terranostra sostiene lo sviluppo dell’agricoltura mediante la promozione e l’assistenza alle attività di ospitalità agrituristica nei fabbricati rurali, di somministrazione di pasti e bevande costituiti da prodotti aziendali e tipici della zona, di organizzazione di attività ricreative, culturali, sportive, didattiche e faunistico-venatorie nell’ambito aziendale e di trasformazione e vendita diretta dei prodotti in azienda. Sono soci di Terranostra: • • • • Soci fondatori: Confederazione Nazionale Coldiretti ed organismi da essa promossi; Soci operatori: imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristica, di agricoltura biologica ed eco-compatibile nonché attività volte a proteggere e valorizzare l’ambiente rurale; Soci fruitori e sostenitori: coloro che fruiscono dei servizi agrituristici ed organizzazioni con obiettivi compatibili con quelli di Terranostra che ne sostengono le Associazioni territoriali; Soci operatori collegati: coloro che non esercitano attività d’impresa agricola e che gestiscono attività turistiche, commerciali, artigianali e culturali in ambito rurale operando per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, per la tutela e la corretta utilizzazione dell’ambiente e delle tradizioni rurali, in collaborazione e non in concorrenza con i Soci operatori agrituristici. L’Associazione è a carattere nazionale ed è articolata in 18 Associazioni Regionali e 96 Associazioni Provinciali. Nel Lazio è operante l’Associazione Regionale Terranostra del Lazio, con sede a Roma, Via Raffaele Piria 6, Tel. 064073090 – Fax 064073783, e cinque Associazioni Provinciali con sede a: • Frosinone, Via Madonna della Neve 1, Tel. 077587681 - Fax 0775280259; • Latina, Via Don Minzoni 1, Tel. 0773663434 - Fax 0773668476; • Rieti, Via Morroni 28, Tel. 0746297457 - Fax 0746202676; • Roma, Via Raffaele Piria 6, tel. 064081891 - Fax 0640818940; • Viterbo, Via Francesco Baracca 81, Tel. 0761354582 - Fax 0761354299 93 Come si fa Agriturist L’Agriturist, Associazione Nazionale per l’Agriturismo, l’Ambiente e il Territorio, prima associazione agrituristica italiana, promossa dalla Confagricoltura, coordina e sostiene lo sviluppo dell’agriturismo dal 1965. La parola “agriturismo” è nata insieme al nome dell’Associazione, e i costituenti dell’epoca (in particolare il “presidente fondatore” Simone Velluti Zati) si sono fatti promotori del fenomeno prendendo spunto soprattutto da esperienze francesi e britanniche. L’Agriturist ha dato un contributo essenziale alla emanazione della legge-quadro statale che disciplina attualmente l’agriturismo (Legge 5 dicembre 1985, n. 730) e delle leggi regionali che dettano le norme specifiche. Dal 1987, per il decreto del Ministero dell’Ambiente, è associazione ambientalista riconosciuta. Attualmente associa circa 5.000 aziende agricole che svolgono o intendono svolgere attività agrituristica, assistendole sotto il profilo normativo, organizzativo e promozionale. Un sistema informativo “on-line” diffonde in tempo reale notizie ed aggiornamenti sui principali aspetti della gestione agrituristicaL’Agriturist associa anche 12.000 appassionati di agriturismo, ai quali distribuisce la Guida nazionale e la rivista bimestrale “Agrituristi”. Da questi “aderenti” l’Associazione riceve sistematicamente giudizi sulla qualità delle aziende visitate, avendo così preziose informazioni per migliorare l’offerta.L’Agriturist è una confederazione di Associazioni Regionali e Sezioni Provinciali. La sede Nazionale è a Roma, le sedi regionali e provinciali sono presso le sedi della Confagricoltura (Federazioni regionali e Unioni provinciali degli Agricoltori). L’Agriturist è una associazione di categoria che realizza, con il contributo dei propri associati, e coerentemente con le delibere degli organi di rappresentanza degli associati stessi, una serie di servizi che sinteticamente richiamiamo: - tutela degli interessi del settore agrituristico in tutte le sedi politiche ed amministrative, statali e regionali; - informazione ed aggiornamento sulle normative di settore; - informazioni ed aggiornamenti di natura organizzativa per una migliore qualificazione dell’offerta, creazione e concessione di un marchio di qualità certificata da ente terzo, finalizzato al perfezionamento dell’offerta e alla sua migliore visibilità sul mercato; 94 Come si fa - risposta a quesiti dei soci; - promozione dell’offerta delle aziende associate. La promozione dell’offerta delle aziende associate, essendo Agriturist una associazione, ha carattere collettivo. I mezzi adottati sono: - Guida Agriturist (annuale, in lingua italiana, con segnalazione di tutti i soci), venduta in libreria e distribuita gratuitamente ai soci fruitori di agriturismo, anche nel quadro di convenzioni e accordi promozionali con enti dopolavoro e grandi aziende; - Guida per l’estero (annuale, in lingua inglese, francese e tedesca, con segnalazione delle sole aziende richiedenti, a fronte di un contributo associativo straordinario); - Guida in lingua tedesca (biennale, realizzata in collaborazione con l’editore tedesco Landschriften Verlag, con segnalazione delle sole aziende richiedenti, a fronte di contributo associativo straordinario); - sito internet www.agriturist.it (fino ad oggi solo in lingua italiana ed ora in corso di riorganizzazione con sezioni in inglese, francese e tedesco); - collaborazioni con altri editori, su carta e in internet, come avvenuto lo scorso anno con De Agostini, per la diffusione dell’Atlante agrituristico d’Italia e il sito internet www.discoveritalia.it, o attualmente, con il sito internet www.viaggiatore.net; - servizio prenotazioni mediante l’agenzia convenzionata “Farm Holidays”. Turismo Verde Costituito nel 1981 è l’Istituto della Confederazione italiana agricoltori, per l’agriturismo, il territorio e l’ambiente.Turismo Verde si propone di: promuovere e sviluppare le attività agrituristiche e di turismo rurale nelle zone agricole e ogni forma di valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità e dell’artigianato; intraprendere idonee iniziative per stabilire uno stretto rapporto tra città e campagna al fine di creare le premesse conoscitive per la tutela, la valo95 Come si fa rizzazione e la difesa dell’ambiente naturale; promuovere e organizzare ogni forma di attività e di assistenza, anche tecnica e/o promozionale, alle imprese e agli operatori agrituristici. Concorrere all’orientamento economico e culturale dei consumatori; affermare un nuovo modo di trascorrere il tempo libero nell’ambiente rurale. 7.3 Indirizzi utili Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio Direzione regionale agricoltura Sede Centrale Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel 06.51683105 http://www.assagri.it Area decentrata agricoltura di Frosinone Tel 0775.851670 Area decentrata agricoltura di Latina Tel 0773.480016 Area decentrata agricoltura di Rieti Tel 0746.264600 Area decentrata agricoltura di Roma Tel 06.51686614 Area decentrata agricoltura di Viterbo Tel 0761.298602 Amministrazione Provinciale di Viterbo Via Saffi, 49 01100 Viterbo centralino: 0761 3131 http://www.provincia.vt.it 96 Come si fa Assessorato agricoltura, caccia e pesca Provincia Di Viterbo Via Saffi, 49 01100 Viterbo tel.: 0761 313253 - 0761 313268 Fax: 0761 323273 Amministrazione Provinciale di Roma DIP. V - Risorse agricole e ambientali e protezione civile agricoltura e agriturismo Viale di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma Telefono: 06 67665422 – 06 67665423 Fax: 06 67665425 http://www.provincia.rm.it Amministrazione Provinciale Di Rieti 02100 Rieti (RI) - Via Salaria, 3 Tel 0746.2861 • 0746.286399 - 0746.286238 - 0746.286317 - 0746.286397 numero verde 800.001166 http://www.provincia.rieti.it Amministrazione Provinciale Di Latina 04100 Latina (LT) - Viale Umberto I, 1 Tel 0773.473159 http://www.provincia.latina.it Amministrazione provinciale di Frosinone P.zza A. Gramsci, 13 03100 Frosinone Tel 0775.2191 http://www.provincia.fr.it Sede nazionale e regionale Agriturist Corso V. Emanuele, 101 00186 - Roma Tel 06/68.52337-342-338 www.agriturist.it 97 Come si fa Sede nazionale Terranostra Via XXIV Maggio, 43 00187 – Roma tel. 06.4682370/368/420/422/268 Fax 06.4682204 www.terranostra.it [email protected] Sede regionale Terranostra Lazio Via Raffaele Piria, 6 00156 ROMA (RM) Tel. 06/4073090 - 4072482 Fax: 06/4073783 Sede Nazionale Turismo Verde 00196 ROMA Via Mariano Fortuny, 20 Tel. 06/3240111– 06/32687430 Fax: 06/3235965 [email protected] www.turismoverde.it Sede regionale turismo verde 00155 Roma Viale Bardanzellu, 42 Tel 06 4070778 Fax: 06 4070750 98 Come si fa 7.4 Modulistica di riferimento 7.4.1 Modello di domanda di iscrizione presso l’Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche 7.4.2 Modello di verifica triennale dell’iscrizione presso l’Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche 7.4.3 Modello di domanda di autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica 7.4.4 Modello di domanda di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 Legge 283/62 7.4.5 Scheda di sintesi del piano di autocontrollo sanitario (H.A.C.C.P.) 7.4.6 Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Antimafia ai sensi dell’art. 4 Legge 15/68 99 Come si fa 7.4.1 Modello di domanda di iscrizione presso l’Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche Alla Commissione Provinciale per l’iscrizione presso l’Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche Amministrazione Provinciale di Via OGGETTO: L.R. Lazio 10.11.97 n° 36 - art. 7 Norme in materia di agriturismo. Domanda di iscrizione presso l’Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche. Il sottoscritto ....................................................................... nato a .......................................................... il ......................................... residente nel Comune di ................................................. (Prov. ............) Via/frazione/loc. .................................... n. CAP ................... tel. ........................... nella qualità (1) ......................................... C. Fiscale ........................................................ P. IVA ................................................. Numero di repertorio Economico Amministrativo presso C.C.I.A.A. di ......................................... dell’Azienda agricola denominata di proprietà di ........................................................ posta in agro del Comune di ............. ..................................................... ................................................................... ......................................................................... (Prov. ............) Via/frazione/loc.n. ....................................................................................................................................... n. ........... CHIEDE l’iscrizione presso l’Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche con la seguente tipicizzazione: 1) Alloggio in appartamenti o monolocali autonomi 2) Alloggio in camere con numero medio di 2 posti letto per Numero camere ......................... Posti letto ......................... Periodo esercizio ......................... 3) Somministrazione pasti 4) Posti tavola ......................... Numero servizi ......................... 5) Utilizzazione di spazi aperti per la sosta dei campeggiatori Numero piazzole ......................... Periodo esercizio Fino a 6 posti letto q Da 7 a 15 posti letto q Da 16 a 25 posti letto q 100 Periodo ......................... Da 26 a 40 posti letto q Come si fa 6) Attività ricreative o culturali: ………………………………………………………………… attività equestre/n. capi …......… Pesca sportiva q Attività culturali e didattico/educative q Piscina q A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue: 1) L’azienda ricade in zona montana o svantaggiata. ai sensi dell’art. 3 della direttiva CEE n. 268 / 75 SI q NO q 2) la superficie totale dell’azienda condotta dal richiedente è estesa per Ha ..................... ed occupata, per la corrente annata agraria, dalle seguenti colture, per una SAU complessiva di Ha .....................: cereali cereali foraggiere foraggiere Ha ........................... Ha ........................... Ha ........................... Ha ........................... leguminose Colt. Industriali o orticole Colt. Industriali o orticole Colt. Industriali o orticole Ha ........................... Ha ........................... Ha ........................... Ha ........................... Legnose agrarie forestali forestali altro Ha ........................... Ha ........................... Ha ........................... Ha ........................... legnose agrarie vivai altro Tare, incolti, fabbricati Ha ........................... Ha ........................... Ha ........................... Ha ........................... Sono presenti in Azienda i seguenti allevamenti zootecnici, come da allegata copia del Registro di Stalla aggiornato al ......................................... specie specie n. capi n. capi specie specie n. capi n. capi Sono presenti in Azienda i seguenti fabbricati rurali da destinarsi alla attività agrituristica, distinti in Catasto del Comune di: ................................................ Foglio Foglio Foglio Particella Particella Particella Mq. Mq. Mq. Vani Vani Vani Destinazione Destinazione Destinazione Richiede l’applicazione del coefficiente compensativo SI q NO q Dichiara altresì: 1) di non aver riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli arti. 442, 444, 513, 515, e 517 c.p., o per uno dei delitti in materia di igiene o sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali; 101 Come si fa 2) 3) di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27-12-1956, n. 1423, e successive modificazioni; di non essere stato dichiarato delinquente abituale. Allega: a) Titolo di possesso dell’azienda; planimetria catastale. Il sottoscritto assume la piena responsabilità della veridicità e fedeltà del dati e dd1e notizie contente nella presente domanda ed è consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, o reticenti e di falsità negli atti,. comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative ai sensi dell’art. 75 e 76 del D. Leg. 445/2000. Data .................................................................................... Firma (1) Proprietario, affittuario, etc. (autenticata anche mediante allegazione in copia di valido documento di identità). 102 Come si fa 7.4.2 Modello di verifica triennale dell’iscrizione presso l’Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche OGGETTO: LR. 36/97. VERIFICA ISCRIZIONE ELENCO PROVINCIALE SOGGETTI ABILITATI DITTA ________________________________________________ COMUNE DI __________________________________________ Il giorno _____________________________, i Tecnici/o, funzionari/o tecnici in servizio presso: il Settore in epigrafe, in ottemperanza di quanto disposto all’art. 7, c. 9 della L.R. 36/97, atteso che risulta iscritto dal ________________________ al ______________________ al n. _______________________ nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche e da verificare per la revisione successiva in data _______________________________ Il sig. _______________________________________ nato a ___________________________________ (prov. ________) il ____________________________ residente a ________________________________ Via ______________________________________ n. ____________ tel. _________________________ in qualità di __________________________________________________________________________, Cod. Fisc. ____________________________________ P. IVA __________________________________ si sono/è recati/o presso l’azienda denominata _________________________________________________ ___________________________________________ sita in ____________________________________ agro del Comune di _________________________ alla località __________________________________ di proprietà della ditta ___________________________________________________________________ condotta da ___________________________________________________________________________ rilevando quanto segue: - che l’azienda è/non è di proprietà dell’imprenditore; - che il titolo di possesso dell’azienda è costituito - che l’azienda ha una superficie complessiva di Ha. __________________ suddivisa in n. _________ corpi di terreno, ubicati in agro del Comune ___________________________________________________ alle località ________________________________________________________________________ - che sotto il profilo colturale, la superficie è così ripartita: seminativo semplice irriguo con colture .......................................................................................................... seminativo semplice non irrigua con colture ................................................................................................. seminativo arborato ovvero .................................................................................................................................. a colture legnose specializzate .............................................................................................................................. vigneto .......................................................................................................................................................................... Oliveto ......................................................................................................................................................................... Frutteti ......................................................................................................................................................................... Ortaggi ......................................................................................................................................................................... Prato pascolo .............................................................................................................................................................. ha _________ ha _________ ha _________ ha _________ ha _________ ha _________ ha _________ ha _________ ha _________ TOTALE SUPERFICIE S.A.U. ...................................................................................................................... ha _________ 103 Come si fa Boschi ........................................................................................................................................................................... ha _________ Incolti ........................................................................................................................................................................... ha _________ Tare ................................................................................................................................................................................ ha _________ TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE Di cui irrigui ....................................................................................................... ha _________ .............................................................................................................................................................. ha _________ - Che l’azienda ricade parzialmente - in zona montana o svantaggiata a:. sensi dell’art. 3 direttiva CEE n. 268/75, ed è condotta in economia diretta con l’ausilio di mano d’ opera : di salariati/familiare ai sensi dell’art. 230 bis del c.c.; - Che l’azienda è dotata delle seguenti strutture: fabbricati residenziali ....................................................................................................................................................................... fabbricati rurali .................................................................................................................................................................................. fabbricati rustici ................................................................................................................................................................................ altri manufatti .................................................................................................................................................................................... - Che l’abitazione occupata dall’imprenditore non è sita in azienda; - Che alla gestione dell’attività agrituristica, saranno dediti: - L’azienda dispone di n. ............... trattor...... con relativa attrezzatura per la lavorazione del terreno; - L’azienda è provvista di approvvigionamento idrico da - L’azienda è servita da elettrodotto, è servita da rete telefonica; .............................................................................................. ..................................................................................................... - 71 carico di bestiame all’atto del sopralluogo è costituito da: Bovini da ....................... n. ............. di razza .............................. di cui vacche n. ...................... vitelloni n. .......................; Ovini n. .................... di razza ...................................................... di cui pecore n. ...................... agnelli n. ...........................; Caprini n. ................. di razza ...................................................... di cui capre n. ........................ capretti n. .........................; Suini n. ...................... di razza ...................................................... di cui scrofe n. ....................... da ingrasso n. ...................; Equini n. ................... di razza ...................................................... : di cui cavalle n. ................... da macello n. ...................; Allevamenti di bassa corte: ......................................................................................................... per un totale di n. .................... Le principali produzioni sono: ............................................................................................................................................................ In considerazione di quanto sopra esposto i sottoscritti atteso che: - l’azienda usufruisce dei benefici di al reg. CEE 1257/99; - il richiedente è titolare di partita I.V.A. e di iscrizione alla CCIAA e tiene, regolare contabilità agricola; - l’azienda dispone di un fabbricato rurale/residenziale da ristrutturare che potrà in seguite essere utilizzato per le attività agrituristiche. Le attività aziendali richiedono complessivamente n. ....................................................... giornate lavorative annue, le stesse giornate sono / non sono state calcolate tenendo conto del coefficiente compensativo di cui alla Tabella “C” allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3992 del 4.8.1998. 104 Come si fa RITENGONO per quanto di competenza, che l’azienda agricola in questione si trovi nella condizione funzionale di proseguire le attività agrituristiche attinenti : - alla concessione di ospitalità per brevi periodi nei locali - alla somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e di bevande costituiti prevalentemente da prodotti e/o tipici della zona in cui ricade la stessa. ; - alla utilizzazione di spazi aperti per la sosta di campeggiatori con - organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell’ambito dell’azienda; ................................................................................ Quanto sopra, fatte salve le disposizioni previste dalla vigente .normativa ed eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti. Il Tecnico 105 Come si fa 7.4.3 Modello di domanda di autorizzazione comunale nell’esercizio dell’attività agrituristica DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ AGRITURISTICHE (in competente bollo) Al sig. sindaco Del Comune di 01100 VITERBO I ............... sottoscritt .................................................................................................................................................................................. Nat ....... a ......................................................................................................................................... il ......................................................... Residente in ..................................................................................... fraz. o loc. .................................................................................... Via ............................................................................................................................................................................ n° ............................... Di nazionalità ............................................................................................... C.F. ................................................................................... Quale(*) ....................................................................................................................................................................................................... Con azienda posta in ............................................................................ fraz. o loc. ............................................................................ Via .................................................................................................................................................................................................................. Ai sensi dell’art. 7 e 8 della Legge 5 Dic. 1958 n. 730, essendo in possesso del: q Certificato di iscrizione nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio di attività agrituristiche rilasciato in data ............................................................ n° ............................................................................................................. q Certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale emesso in data ................................................................................................................................................................................................... CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione comunale allo svolgimento delle seguenti attività agrituristiche con insegna (.......................................................................................................................................................................................................................) q Ospitalità stagionale in fabbricati o locali esistenti sul fondo sopraindicato; q Ospitalità stagionale nella porpora abitazione posta in centro abitato individuato nel programma regionale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge; q Somministrazione di pasti e bevande da consumarsi sul posto e costituiti prevalentemente da: materie prime prodotte nell’azienda e: q Lavorate nell’azienda stessa q Sottoposte a lavorazioni esterne q Da prodotti tipici della zona q Organizzazione delle seguenti attività ricreative o culturali nell’ambito dell’azienda a favore degli ospiti q Ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori 106 Come si fa (*) Imprenditore agricolo singolo o familiare di imprenditore agricolo (coniuge parenti entro il 3°grado - affini entro il 2° grado) o associato. Nel caso di imprenditori agricoli associati indicare la forma associativa e la qualifica del rappresentante legale. DICHIARA Ai sensi della Legge 15/68, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni, quanto segue: di essere il legale rappresentante .......................................................................................................................................................... avente sede legale in ...................................................... via ................................................................................... n° ed il seguente codice fiscale ......................... ................................................................................................................................................................... di essere in possesso del certificato di idoneità sanitaria rilasciato dalla competente A.S.L. in data ………………………………………… con n° ……… relativo agli immobili, locali ed attrezzature da utilizzare per l’attività agrituristica; di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria n° …………… rilasciata il ......................................................................... relativa ai locali adibiti alla preparazione e/o somministrazione di pasti e bevande; di essere in possesso della concessione o autorizzazione edilizia n° ……….. rilasciata il ................................................... relativa ai locali da utilizzare per l’attività agrituristica e a tal proposito dichiara che gli stessi sono conformi ai regolamenti edilizio urbanistici vigenti; di non aver subito condanne penale e di non avere condanne penali in corso e di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S.; che nei suoi confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 (ANTIMAFIA) e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri familiari conviventi di seguito elencati COGNOME NOME RAPP. PARENTELA 1) 2) 3) 4) 5) nonché nei confronti delle persone fisiche facenti parte della ditta in questione in qualità di: a) Socio amministratore ………………………………………………………………. b) Socio………………………………………………………………………………... c) Direttore tecnico……………………………………………………………………. Che l’azienda agricola presenta queste caratteristiche a) Denominazione……………………………………………………………………… b) Attività esercitata……………………………………………………………………. c) Superficie fondiaria complessiva: ha……………con le seguenti destinazioni agricole:. 107 Come si fa ha ........................................... per ................................................................................................................................................................ ha ........................................... per ................................................................................................................................................................ ha ........................................... per ................................................................................................................................................................ ha ........................................... per tare ed incolti .................................................................................................................................... allevamento di bestiame ......................................................................................................................................................................... Indicare specie e numero di capi ......................................................................................................................................................... Edifici esistenti: N USO PIANI LOCALI SUPERFICIE COMPLESSIVA Che ai fini delle attività agrituristiche intende adibire i seguenti immobili non indispensabili alla conduzione del fondo: n° ................ appartamenti arredati per complessivi n° ................ vani con superficie totale di mq. ................ e capacità ricettiva di n° ................ persone; n° ................ camere ammobiliate per complessivi n° ................ posti letto con superficie totale di mq ................ Che per l’anno in corso saranno applicate le seguenti tariffe: Soggiorno a persona senza bagno con bagno Pensione pensione completa mezza pensione In app. mobiliato € € € € In camera singola € € € € In camera matrim. € € € € Somministrazione di pasti e bevande (senza soggiorno): colazione normale € ................................................................................................................................................................................ pasto normale (escluso bevande) € .................................................................................................................................................... sosta campeggiatori in spazi aperti: a) con tende e sacchi a pelo ........................................................ € ............................................ mq. ............................................. b) con veicoli di qualsiasi natura ............................................... €. ............................................ mq. ........................................... attività ricreative o culturali: .......................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... 108 Come si fa D: che l’attività agrituristica si svolgerà nel seguente periodo: Dal ................................................................................................. al ........................................................................................................... Dal ................................................................................................. al ........................................................................................................... Periodo di chiusura .................................................................................................................................................................................. ALLEGA - copia dei libretti sanitari rilasciati alle persone che esercitano l’attività - autorizzazione del proprietario all’utilizzazione del fondo e degli immobili per att. Agrituristiche - marca da bollo da € 14,62 per rilascio autorizzazione. Data ____________________ IL RICHIEDENTE ________________ 109 Come si fa 7.4.4 Modello di domanda di autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE Al sig. Sindaco Autorità Sanitaria Locale di Viterbo OGGETTO: Domanda di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 Legge 283/62 Il sottoscritto __________________________________________________________________________ nato a: ________________________________________ prov. (_____) il (gg/mm/aa): ________________ residente in: _________________________ prov. (_____) via/p.za ___________________________n° ___ C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | qualità di (1): _______________________________________ della Ditta/Ente (2): ____________________________________________________________________ con sede legale in: ___________________________________ prov. (_____) via /p.za ___________n° ____ Partita IVA num.: ___________________________________________ Tel: ________________________ A norma di quanto disposto dall’art .2 Legge 30m aprile 1962, n°283, dagli art. 25 e ss, del relativo regolamento di esecuzione — D.P.R. 26 marzo 1980, n° 327, dal vigente Regolamento Locale di Igiene, D. Lgs. n. 155/97 CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE SANITARIA per l’attività di (3): q produzione q preparazione q confezionamento q ampliamento riduzione voci autorizzate q deposito q somministrazione delle seguenti sostanze/prodotti alimentari (4): ______________________________________ nell’esercizio di: __________________________________________________________________________________ q stabilimento industriale q centro cottura q laboratorio artigianale q agriturismo q circolo privato q laboratorio annesso ad esercizio di vendita esercizio pubblico di tipo: q A q B q C q D mensa tipo: q aziendale q scolastica q altro________________________________________________ q deposito altro (specificare): _______________________________________________________________________ nei locali ubicati nel Comune di: ________________________________________________ prov. (_____) via/piazza:_____________________________________________n° __________Tel: ________________ 110 Come si fa ALLO SCOPO DICHIARA CHE: Le lavorazioni avranno carattere: q PERMANENTE q STAGIONALE L’esercizio è già predisposto: q SI q NO, lo sarà presumibilmente il (5) ___________________________ Chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo: _________________________________ ________________________________________________________ Tel: _________________________ DATA (gg/mm/aa): _____________________________________________________________________ IN FEDE (firma per esteso leggibile) ______________________________ Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge n.675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 111 Come si fa ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SANITARIA (ai sensi dell’art.2 L. n.283/1962 - art. 25 D.P.R. n. 327/1980) (contrassegnare con una x i documenti allegati alla domanda di autorizzazione sanitaria) 1) due piante planimetriche dei locali in scala 1:100 a firma di un professionista abilitato indicanti: a) tipologia dell’attività; b) piano interrato e/o seminterrato piano terra ecc.; c) superficie totale; d) destinazione d’uso di ogni singolo ambiente (wc, cucina, laboratorio, dispensa, ecc. con l’indicazione delle apparecchiature e attrezzature fisse); e) altezza di ogni singolo ambiente; f ) superficie di ogni singolo ambiente e rapporto fra superficie pavimentate e finestrata apribile (>_ ad 1/8); g) in presenza di locali interrati e seminterrati adibiti ad attività lavorativa, dovranno essere prodotte piante planimetriche con le sezioni longitudinali e trasversali, al fine della valutazione del livello di interramento in riferimento al piano stradale; 2) dichiarazione di ottemperanza in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche (L. n.13/89) redatta da tecnico abilitato; 3) in presenza di locali ove sia prevista l’installazione di impianti di aerazione e di captazione ed allontanamento delle esalazioni e dei fumi derivanti dai processi di cottura, nonché impianti di condizionamento, è necessario che nelle piante planimetriche sia evidenziato il percorso completo delle canalizzazioni. Al riguardo deve essere allegata relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, illustrante, tra l’altro, i ricambi d’aria (mc/h) previsti negli ambienti; 4) dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della L. n° 46/1990 nonché denuncia degli impianti di messa a terra ove prevista; 5) in caso di approvvigionamento idrico non da acquedotto pubblico, produrre certificato di potabilità redatto da Servizio Igiene Pubblica a spese dell’utente (tale certificazione dovrà essere richiesta a parte con apposita domanda); 6) qualora l’insediamento non sia allacciato alla fognatura comunale, esibire copia della richiesta di autorizzazione allo scarico presentata all’ente competente corredata del timbro di ricevuta dell’ente. (Enti competenti: L.R. n.47/96 e L. n.172/95 – Fossa a tenuta: amm.ne Prov.le; sub-irrigazione di piccoli insediamenti: comune; scarichi in corsi d’acqua e/o canali: amm.ne Prov.le), 7) in caso di attività situate in località non servite dal servizio comunale di raccolta RSU, deve essere prodotto contratto con raccoglitore autorizzato (art. 10 D.Leg.vo n. 22/97); 8) nei casi in cui l’attività di somministrazione avviene in locali ove si svolgono in contemporanea esecuzioni musicali o vi siano installati macchinari e/o impianti rumorosi (impianti di condizionamento, ventole per raffreddamento ecc:) deve essere prodotta documentazione di previsione di impatto acustico (art.8 DPR n. 447/95); 9) elenco delle attrezzature e macchinari e loro precisa collocazione (Layout); 10) individuazione dei prodotti e dei percorsi produttivi; 11) Immissioni in atmosfera: a) per le attività soggette all’autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88 deve essere presentato l’atto autorizzativo dell’impianto; b) per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (All. 1 del DPR 25.07.1991) dovrà presentarsi copia della dichiarazione inoltrata all’amm.ne Prov.le corredata del timbro di ricevuta; c) per le attività a ridotto inquinamento atmosferico (All. 1 DPR 25.7.1991), dovrà essere presentata l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale; 12) idonea documentazione in ordine a quanto previsto ed in ottemperanza al D.Lg.vo n.155/1997 (autocontrollo - HACCP vedi scheda fax simile allegata); atto dal quale si evinca che gli oli esausti vegetali e animali siano consegnati al Consorzio Naz.le di raccolta e trattamento specifico (art. 47 D.Lg.vo n. 22/97); 112 Come si fa 13) descrizione e caratteristiche dell’apposito contenitore, conforme alle disposizioni vigenti, per il deposito degli olii esausti con indicazione del luogo ove verrà installato (p. 12 art.47 D.Lg.vo n. 22/97); 14) • attestazione del versamento effettuato a favore della Unità Sanitaria Locale xxx — Servizio Igiene e Ambiente -, Serv.Tesoreria sul c/c postale n° xxxxxx come da tariffario regionale (DGRL n° 10740/95): Tariffa fino a 50 mq. da 50 a 100 mq. oltre 100 mq x ogni 50 mq. in più o frazioni € 61,97 € 92,96 € 30,98 Cod. 1P0079 (da riportare nella causale) Cod. 1P0080 ” Cod. 1P0081 ” • attestazione del versamento effettuato a favore della ASL xxx - Servizio Veterinario Servizio di Tesoreria sul c/c postale n° xxxxxx come da tariffario regionale (DGRL n° 10740/95): Tariffa fino a 50 mq. da 50 a 100 mq. oltre 100 mq x ogni 50 mq. in più o frazioni € 52,67 € 79,01 € 26,33 Cod. 014 Cod. 015 Cod. 016 (da riportare nella causale) ” ” q - indicare Partita IVA nella causale per emissione fattura; 15) n. 1 marca da bollo da ? 10,33 per l’originale dell’autorizzazione; 16) nel caso di strutture con presenza di coperture tipo eternit, camini, canne fumarie ed altro materiale che potrebbe contenere amianto (MCA), deve essere presentata relazione tecnica redatta da un tecnico responsabile con compiti di custodia e controllo ai sensi del D.M. 06/09/1994; 17) n°_ di lavoratori presunti e descrizione sintetica mansione; 18) conformità all’art. 8 del DPR n. 547/1955 e succ. modifiche D. Lg.vo 626/94 dei pavimenti /percorsi/passaggi/spazi a disposizione dei dipendenti, tale da rendere sicuro il movimento e il transito dei dipendenti (es. pavimento sconnesso, scivoloso ecc. ...); 19) in presenza di locali interrati e/o seminterrati, obbligo di presentazione di richiesta di deroga, ai sensi dell’art. 8 DPR n. 303/56, allo SPISLL; se presente o necessario, relazione tecnica sull’impianto di condizionamento, con indicazione del n° dei ricambi aria e grado di umidità; 20) ubicazione, numero e dimensioni delle uscite di sicurezza (D.M. 13.10.1998); 21) denuncia apparecchi a pressione (se rientranti in quelli con obbligo di denuncia) ed esistenza del libretto 22) elenco e ubicazione dei depositi di materiali infiammabili (gas, bombole, serbatoi ecc. ...). In Fede. ———————————- 113 Come si fa ISTRUZIONI E NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA (ai sensi dell’ ara L. n. 283/62) La richiesta deve essere inoltrata da parte di chi è legittimato dalla legge alla rappresentanza della società (titolare, rappresentante legale e/o pro-tempore, amministratore unico) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Titolare, legale rappresentante, presidente pro-tempore 2. Ditta ai sensi dell’art. 2563 c.c.. - Devono essere indicati i termini di cui all’art.2563 ed eventuali denominazioni (es. “Bar Okay di Rossi & C. sas.); La sede legale della società deve essere indicata correttamente (può non coincidere con quella dell’attività sotto riportata); 3. L’autorizzazione sanitaria avendo per oggetto una struttura (locali e attrezzature) per lo svolgimento delle attività di cui all’art.2 L. 283/62 e art.25 1° c. D.P.R. 327/80, devono essere preliminarmente ben identificate le voci sotto indicate. “Produzione” e “preparazione” sono spesso utilizzati come sinonimi. Con il termine produzione si dovrebbe intendere la produzione primaria ossia la prima trasformazione (es. produzione, vino, pasta, formaggio, ecc...). Mentre la “preparazione” riguarda alimenti elaborati con l’impiego di prodotti di prima trasformazione ed altri preparati (es. preparazione pasti, panini, sandwiches ecc...). E’, comunque, importante che a questa prima specifica sia fatta una precisa identificazione degli elementi di cui ai punti successivi. 4. Si tratta di un punto fondamentale al fine di chiarire l’esatta tipologia degli alimenti che si intende produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito. La definizione deve essere il più possibile precisa, soprattutto in relazione ai requisiti delle diverse lavorazioni. Mentre non sussistono problemi per i laboratori industriali e/o artigianali, di norma specializzati su prodotti ben definiti (es. gelato, vino, olio, pasta fresca e ripiena ecc.) altre attività (ad es. gastronomia) possono risultare di difficile determinazione: dovranno essere utilizzate, il più possibile, espressioni che raccolgono le principali tipologie degli alimenti, prodotti e preparati. Pertanto: a) Indicare per generi merceologici le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare e tenere in deposito; b) Per i prodotti di gastronomia/rosticceria indicare le principali tipologie; c) Per i pubblici esercizi e le mense indicare il /i codice/i di seguito riportati, corrispondenti alle produzioni/preparazioni che si intendono effettuare: Cod 1 - Preparazione di generi di caffetteria (caffè, thè, ecc.) Cod 2 - Preparazione di succhi di frutta (spremute), frullati, ecc. Cod 3 - Preparazione estemporanea di panini, toast e simili, anche caldi Cod 4 - Semplice doratura di brioches e simili da impasti crudi, semicotti, surgelati o conservati a basse temperature Cod 5 - Preparazione (anche non estemporanea) di panini, toast e simili (tramezzini, focacce, pizzette, tartine, ecc.) Cod 6- Preparazione di ingredienti per la farcitura di panini (es. cottura di alimenti al vapore, alla griglia o alla piastra) e/o patatine fritte Cod 7 - Preparazione per la somministrazione di alimenti precucinati provenienti da laboratori autorizzati Cod 8 - Produzione specializzata di determinati generi gastronomici (spaghetti, risotti, pizze, focacce, crepes, ecc.) Cod 9 - Produzione di generi gastronomici diversi (pasti completi), esclusa la produzione di pasta fresca (con o senza ripieno) e pasticceria fresca 114 Come si fa Cod 10- Produzione di generi gastronomici diversi (pasti completi), compresa la produzione di pasta fresca (con o senza ripieno) e pasticceria fresca Cod 11- Congelamento di materie prime e semilavorati destinati alla produzione di piatti gastronomici (complementare ad una delle voci sopra indicate) 5. Comunicare per iscritto (ai sensi art.27,1°c. DPR 327/80) l’avvenuto approntamento dei locali e degli impianti: il procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90 avrà inizio dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. 115 Come si fa 7.4.5 Scheda di sintesi del piano di autocontrollo sanitario (H.A.C.C.P.) MODALITA’ DI AUTOCONTROLLO SCHEDA DI SINTESI (fac simile) DITTA ......................................................................................................................................................................................................... Indirizzo del locale ove viene svolta l’attività .......................................................................................................................................................................................................................... Responsabile del Piano (se diverso dal titolare) .......................................................................................................................................................................................................................... ATTIVITA’ SVOLTA: .......................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... Addetti per mansione (escluso personale amministrativo) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ addetti n. _________________ addetti n. _________________ addetti n. _________________ AUTORIZZAZIONE SANITARIA N. _______________________ DEL ________________ NOTIZIE SUI LOCALI Superficie stimata 1 - Destinata all’attività di produzione/trasformazione (cucine - laboratori) mq. ....................................... 2 - Destinata a a magazzinaggio/dispensa mq. ....................................... 3 - Destinata a confezionamento mq. ....................................... 4 - Destinata a somministrazione mq. ....................................... MODALITA’ APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE • ACQUEDOTTO COMUNALE • ACQUEDOTTO PRIVATO • POZZO PRIVATO • ALTRO q q q q (specificare) ……….................................……… 116 : Come si fa NOTIZIE SUL PIANO DI AUTOCONTROLLO PARTE GENERALE si q no q - Descrizione dettagliata dei prodotti si q no q - Diagramma di flusso si - Identificazione dei rischi si q no q - Individuazione delle misure di controllo si - Individuazione dei punti critici di controllo si q si q no q sanificazione degli ambienti, delle attrezzature e impianti si q no q - E’ stato predisposto un piano di controllo delle infestazioni si - E’ stata prevista una procedura per l’omologazione dei fornitori si q no q E’ stato utilizzato un manuale di corretta prassi igienica PARTE DESCRITTIVA DEL PIANO q q no q no q no q Indicare, inoltre, quanto segue: - E’ stata effettuata o prevista la formazione agli addetti - E’ stata definita una procedura per la pulizia e la q IL TITOLARE o suo DELEGATO IL RESPONSABILE DEL PIANO ____________________________ _________________________ no q ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 1 - La scheda deve essere compilata dalle imprese soggette al D.Lgs.vo n. 155/97. 2 - Inviata al Servizio Igiene Pubblica della Azienda USL presso la Sezione ove è ubicato lo stabilimento dell’impresa alimentare. 3 - Per ogni sede dell’impresa alimentare deve essere compilata una scheda. 117 Come si fa 7.4.6 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per antimafia sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire (art. 4, Legge 15/98) Io sottoscritt__ ________________________________________________________________________ nat ___ a ___________________________________________________________ il ___/___/_______ residente in _________________________________________ via/piazza ___________________________________ _____________________________________________________________ n. _____________________ q q q q q q Ditta individuale Sodo Legale rappresentante Componente dell’organo di amministrazione della società ______________________________________________________________________ Presidente pro-tempore oppure Delegato del circolo ricreativo richiedente l’autorizzazione di ________________________________________ nei locali posti in __________________________________________________________________ ATTESTA - che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’ art. 10 della Legge 31.05.1965 n°575 in riferimento agli art. 2 -comma l e 3, comma l e 4, commi 4 e 6, nonché dall’art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n°490; - di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi di seguito elencati: 1. ________________________________nat __ a _____________________________il___/___/______ 2. ________________________________nat __ a _____________________________il___/___/______ 3. ________________________________nat __ a _____________________________il___/___/______ 4. ________________________________nat __ a _____________________________il___/___/______ 5. ________________________________nat __ a _____________________________il___/___/______ 6. ________________________________nat __ a _____________________________il___/___/______ - di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (art. 11 e 92 TIJLPS R.D. 18/6/1931, n°773 e art. 2 L. 25/8/91 n°287). Viterbo, ____________________ IL DICHIARANTE (1) ___________________ 118 Come si fa RISERVATO ALL’UFFICIO ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ ____________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Viterbo, ______________________ L’IMPIEGATO ADDETTO (1) Firma da apporre in presenza dell’impiegato a meno che non si alleghi copia documento d’identità del sottoscrittore. 119 120 8. Appendice 8.1 Normativa 8.1.1 Legge nazionale 05/12/1985, n. 730 – Disciplina dell’agriturismo 8.1.2 Legge regionale 10/11/97, n. 36 – Norme in materia di agriturismo 8.1.3 Deliberazione Giunta regionale n. 3992 del 04/08/98 – definizione dei valori medi di impiego di manodopera per le attività agricole ed agrituristiche 8.1.4 Deliberazione del Consiglio regionale n. 597 dell’11/12/1999 – linee di indirizzo e coordinamento delle norme igienico sanitarie in materia di agriturismo 121 122 8.1 Normativa 8.1.1 Legge nazionale 05/12/1985, n. 730 - Disciplina dell’agriturismo. ART. 1. Finalità dell’intervento L’agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna. ART. 2. Definizione di attività agrituristiche Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività: a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; c) organizzare attività ricreative o culturali nell’ambito dell’azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne. ART. 3. Utilizzazione di locali per attività agrituristiche Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Le regioni, nell’ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 123 Come si fa ART. 4. Determinazione di criteri e limiti dell’attività agrituristica Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell’intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica in funzione dell’azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 8. ART. 5. Norme igienico-sanitarie I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni. ART. 6. Elenco regionale Le regioni istituiscono l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 2 della presente legge. L’iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all’articolo 8. L’elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale. L’iscrizione nell’elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali; b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l’accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l’articolo 606 del codice di procedura penale e l’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma. ART. 7. Disciplina amministrativa I soggetti di cui al primo comma dell’articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l’immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell’attività e delle tariffe che intendono praticare nell’anno in corso. La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59. Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da: a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l’attività; b) parere favorevole dell’autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all’attività; c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione; d) certificato di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 6. 124 Come si fa ART. 8. Autorizzazione comunale Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta. Il sindaco, entro trenta giorni dall’accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un’autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell’autorizzazione medesima. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applica l’articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111. ART. 8-BIS. Competenza in tema di rapporto Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall’art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall’autorità è trasmesso all’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato che applica le sanzioni amministrative. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 (1). ART. 9. Determinazione delle tariffe Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l’anno in corso. ART. 10. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all’articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15. Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione. Le proposte devono contenere: a) la perimetrazione delle zone; b) l’elenco delle iniziative agrituristiche in atto; c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica; d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico; e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande. Il programma è trasmesso al Ministero dell’agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo. 125 Come si fa ART. 11. Attività di studio e di ricerca e formazione professionale La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull’agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale. ART. 12. Promozione dell’offerta agrituristica La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell’offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali. ART. 13. Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone con l’indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell’attività agrituristica. Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento. ART. 14. Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all’agriturismo Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche. Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell’approvazione del programma agrituristico regionale e dell’individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell’agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo. ART. 15. Regioni a statuto speciale e province autonome Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione. (1) Articolo aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo - 7 aprile 1995 n. 115 (pubblicata nella G.U.R.I. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), lì ove prevede che il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma stessa è trasmesso all’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato, anziché all’ufficio regionale competente. 126 Come si fa 8.1.2 Legge regionale 10/11/1997, n. 36 - Norme in materia di agriturismo. 1. (Finalità). 1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agraria nazionale e comunitaria, con i programmi regionali di promozione economica nel settore agricolo e turistico, promuove e disciplina le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l’integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra città e campagna. 2. (Definizione di attività agrituristiche). 1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali in termini di tempo di lavoro. 2. Nell’arco dell’anno il tempo di lavoro dedicato alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura deve essere superiore al tempo corrente per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Per il calcolo del tempo di lavoro si applicano, all’effettivo ordinamento colturale e produttivo dell’azienda interessata, i valori medi di impiego di manodopera definiti, per periodi di cinque anni, dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, tenendo conto: a) per lavoro agricolo, delle tabelle ettaro coltura stabilite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83; b) per le attività agrituristiche, di analoghi parametri relativi al settore turistico. I limiti massimi di riferimento per il tempo di lavoro sono fissati in 288 giornate o in 2000 ore lavorative nell’arco di un anno per unità lavorativa. Il tempo di lavoro agricolo può essere moltiplicato per un coefficiente compensativo, fino a 2, per aziende nelle quali le particolari condizioni relative alla ubicazione e giacitura comportino un particolare disagio operativo. 3. Rientrano tra le attività agrituristiche: a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l’azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico; c) organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell’ambito dell’azienda. 4. Sono considerate di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda stessa anche attraverso lavorazioni esterne. L’entità delle produzioni aziendali in termini di valore deve essere riferita alle quantità annue, applicando le rese medie della zona per tipo di coltura e/o allevamento all’ordinamento colturale e produttivo aziendale. 5. In caso di attività di somministrazione di pasti e bevande la prevalenza delle produzioni aziendali e/o tipiche della zona deve raggiungere complessivamente la misura del 70 per cento in valore delle bevande e dei cibi somministrati, per metà assicurata dai prodotti aziendali. 6. Per l’esercizio dell’attività agrituristica è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 8. 7. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nella osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. 127 Come si fa 3. (Immobili destinati all’agriturismo). 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. 2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi od in centri abitati destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune od in comune limitrofo, purché gli stessi borghi o centri abitati abbiano limitate dimensioni e specifiche caratteristiche e siano stati in tal senso individuati con il piano regionale di cui all’articolo 18. 4. (Interventi per il recupero del patrimonio edilizio). 1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici. 2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 3. La Regione, in relazione ai propri programmi di intervento per lo sviluppo, può concedere contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli od associati che siano personalmente iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 o che abbiano un proprio familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile iscritto nell’elenco medesimo. 4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi per le seguenti iniziative: a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all’attività agrituristica, ed il relativo arredamento, in fabbricati accatastati rurali; b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni; c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli; d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a) b) e c); e) organizzazione di attività ricreative che non contrastino con le normative urbanistiche e non riducano la superficie agricola utilizzata e la capacità produttiva dell’azienda agraria in modo irreversibile e non facciano diventare l’attività agricola aziendale secondaria, in termini di tempo di lavoro, rispetto a quella agrituristica. 5. (Norme igienico-sanitarie). 1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all’attività agrituristica sono verificati dal competente servizio dell’azienda unità sanitaria locale, anche con riguardo alle normative vigenti in materia di tutela dall’inquinamento. 2. I locali destinati all’esercizio di attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale. 3. Nella valutazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali esistenti destinati alla utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie arco-illuminante previsti dalle norme richiamate al comma 2. 4. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici, aventi i requisiti minimi stabiliti dall’articolo 9, lettera c), della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59. 5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni. 6. (Limiti di attività). 1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica non deve essere superiore a dieci camere ammobiliate per un massimo di trenta posti letto. 128 Come si fa 2. Tale limite può essere elevato a dodici stanze per un massimo di quaranta posti letto quando ad alloggi agrituristici vengono adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data del 31 dicembre 1985 risultavano non più utilizzati per le attività aziendali o per abitazione degli addetti alle attività stesse e purché i predetti edifici abbiano i requisiti necessari. 3. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell’attività agrituristica con quella agricola. 4. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a due ettari nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone. 5. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell’organismo associativo. 6. Nell’attività agrituristica possono essere occupati esclusivamente l’imprenditore agricolo ed i suoi familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché il personale dipendente dell’azienda agricola. Il tempo di lavoro complessivo prestato nell’attività agrituristica deve comunque rimanere inferiore al tempo di lavoro destinato all’attività agricola dell’azienda. 7. (Elenchi provinciali). 1. Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituito l’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche, tenuto da una commissione provinciale costituita da: a) l’Assessore provinciale competente in materia di agricoltura o dal dirigente dell’Ufficio competente da lui delegato, in qualità di Presidente; b) il dirigente dell’Ufficio competente per materia dei settori decentrati dell’Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale; c) un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; d) il dirigente dell’Ufficio dell’Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo. 2. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate dall’Ufficio dell’Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo. 3. L’iscrizione all’elenco provinciale è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio delle attività agrituristiche, di cui all’articolo 8. 4. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed ha il compito di valutare l’idoneità dei richiedenti l’iscrizione negli elenchi provinciali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e dalla presente legge, tenuto conto dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda agricola e del fondo interessati, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell’elenco provinciale. 5. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 si applica il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente in materia. 6. L’iscrizione nell’elenco è negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti indicati nell’articolo 6, terzo comma, lettere a) e b), della legge n. 730 del 1985. 7. La commissione provinciale si pronuncia sulle domande di iscrizione nell’elenco entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande medesime. La data di ricezione si riferisce alla consegna della documentazione completa ed è attestata da apposita ricevuta ai fini della decorrenza del termine di pronuncia. La decorrenza del termine non comporta comunque l’iscrizione nell’elenco. 8. Il diniego motivato dell’iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente. 9. La commissione provvede ogni tre anni alla revisione dell’elenco provinciale, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità degli iscritti e delle condizioni di legge. Per detta verifica la commissione può avvalersi dei comuni oltre che delle strutture provinciali competenti. Qualora risulti la non sussistenza dei requisiti di ido- 129 Come si fa neità la commissione provvede alla cancellazione provvisoria del nominativo, comunicando la propria determinazione al soggetto interessato con indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. La cancellazione definitiva dall’elenco provinciale viene notificata al soggetto interessato ed al Comune. 8. (Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale). 1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, iscritti negli elenchi provinciali di cui all’articolo 7, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare al Comune nel cui territorio ha sede l’immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione all’elenco provinciale, con l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi di esercizio dell’attività e delle tariffe che si intendono praticare nell’anno in corso, nonché del numero delle persone addette e del rispettivo rapporto con l’azienda agricola. 2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda. 3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59; b) copia del libretto sanitario; c) parere favorevole del competente servizio dell’azienda unità sanitaria locale relativamente all’idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l’attività agrituristica; d) ove necessaria, copia della concessione edilizia e/o dell’autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l’attività agrituristica; e) certificato di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1; f ) il consenso del proprietario se la richiesta viene avanzata dall’affittuario del fondo e/o degli edifici, ovvero dell’imprenditore agricolo se la richiesta è avanzata da familiare dello stesso; g) relazione a firma autenticata del richiedente contenente la descrizione delle caratteristiche specifiche dell’ordinamento colturale e produttivo e dell’organizzazione gestionale dell’azienda nonché degli edifici presenti e delle aree da adibire ad uso agrituristico. 4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione il Sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento o diniego. L’autorizzazione comunale deve specificare le attività agrituristiche consentite ed i periodi di esercizio che, comunque, non possono essere superiori a complessivi nove mesi annui. L’autorizzazione, inoltre, deve specificare il numero massimo degli addetti all’attività agrituristica. 5. Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta. 6. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. 7. Non si applicano all’esercizio dell’agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere. 8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla competente commissione provinciale per l’agriturismo ed all’Ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, competente per territorio, un elenco delle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente, nonché le eventuali variazioni intervenute relativamente alle autorizzazioni già in essere. 9. Presso l’ufficio regionale competente per l’agriturismo sono tenuti i registri provinciali degli operatori agrituristici iscritti negli elenchi provinciali. 9. (Obblighi amministrativi). 1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti obblighi: a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione e le tariffe determinate ai sensi dell’articolo 12; b) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l’arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza; c) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale. 130 Come si fa 2. Sono altresì fatti salvi gli altri obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza così come modificato dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. 10. (Riserva di denominazione). 1. La denominazione “Agriturismo” nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario, ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, è riservata esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica a norma dell’articolo 8. 2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni gli esercenti attività di ricezione e ospitalità che si attribuiscono la denominazione di “Agriturismo”, senza aver ottemperato a quanto previsto dall’articolo 8. La sanzione amministrativa si applica con le seguenti modalità: - lire 2 milioni per la prima violazione; - fino a lire 6 milioni per le successive violazioni. 3. Sono affidate all’Amministrazione provinciale competente per territorio le attività di controllo e l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, con l’obbligo di relazionare entro il 31 marzo di ciascun anno all’ufficio regionale competente per l’Agriturismo. 4. L’Amministrazione regionale può effettuare autonomamente verifiche e controlli. I relativi verbali di accertamento devono essere trasmessi alla Amministrazione provinciale competente per territorio per l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente introitate dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio a titolo di finanziamento delle funzioni attribuite. 11. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione). 1. L’autorizzazione di cui all’articolo 8 è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni per violazione degli obblighi di cui all’articolo 9 e comunque per temporanea inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza nell’esercizio degli alloggi agrituristici. 2. L’autorizzazione è revocata dal Sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l’operatore agrituristico: a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data fissata nell’autorizzazione, ovvero abbia sospeso l’attività da almeno un anno; b) abbia definitivamente perduto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8; c) sia incorso durante l’anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, per complessivi sessanta giorni; d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati. 3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal sindaco al prefetto, alla Provincia ed all’Ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, competente per territorio ai fini dell’aggiornamento degli elenchi e dei registri prescritti, nonché della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati. 4. Qualora da parte del Comune o di altro ente pubblico si accerti che l’attività agricola aziendale misurata in tempo di lavoro è divenuta secondaria rispetto all’attività agrituristica, a causa di modifiche intervenute nell’ordinamento colturale e produttivo o nella conduzione dell’azienda, deve essere fatta segnalazione alla competente Commissione provinciale di cui all’articolo 7 per la cancellazione del relativo elenco provinciale dei soggetti abilitati e per la conseguente revoca della autorizzazione comunale. 12. (Determinazione delle tariffe). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno il soggetto autorizzato all’esercizio dell’agriturismo deve presentare al Comune ed all’Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) competente per territorio una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe che intende praticare per l’anno successivo. 131 Come si fa 13. (Incentivi agli imprenditori agricoli per investimenti agrituristici). 1. I contributi in conto capitale previsti all’articolo 4 sono concessi nelle misure seguenti: a) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale: 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75, il 45 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 30 per cento per gli altri tipi di investimento; 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35 per cento per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20 per cento per gli altri tipi di investimento; b) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale: 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 22 per cento per gli altri tipi di investimento; 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 26 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 15 per cento per gli altri tipi di investimento. 2. Qualora gli investimenti aziendali siano sviluppati nel quadro di un approccio collettivo le misure percentuali del contributo di cui al comma 1 sono aumentate di 5 punti. 3. Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende agrituristiche è comunque contenuto entro il limite che permette di considerarli aiuti “de minimis” secondo la normativa comunitaria. 4. Nella concessione dei contributi costituiscono criteri di priorità nell’ordine: a) la localizzazione dell’azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico secondo la definizione del piano regionale di cui all’articolo 18, nei territori inclusi nel piano regionale delle aree protette e nei territori montani delimitati ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) l’appartenenza del soggetto beneficiario alla categoria dei giovani imprenditori ai sensi della normativa comunitaria. 5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalità nell’ambito della azienda interessata, salvo quanto consentito dalla regola “de minimis” richiamata al comma 3. 6. Le opere eseguite ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di anni 10 a decorrere dalla data di concessione del contributo. Le attrezzature finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni. 7. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto notarile da trascrivere a proprie spese presso le conservatorie dei registri immobiliari nel quale si impegnano al mantenimento delle destinazioni degli immobili o delle attrezzature vincolate. Nel caso di cessazione della attività agrituristica i fabbricati utilizzati tornano alla loro originaria destinazione d’uso. 8. L’elenco delle strutture sottoposte ai vincoli di cui al comma 6 è tenuto presso gli Uffici provinciali e regionali competenti in materia di agriturismo. 14. (Provvidenze in favore degli Enti pubblici). 1. Alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per: a) la realizzazione ed il miglioramento di servizi ed infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico; b) lo studio e la realizzazione di itinerari agrituristici. 2. Gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti negli atti di programmazione agrituristica di cui all’articolo 18, e sono realizzabili esclusivamente dagli enti nei cui territori ricadono più aziende agrituristiche in attività. 3. Gli enti di cui al comma 1 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione da stipularsi prima dell’erogazione del contributo regionale. 4. L’Ente richiedente all’atto della domanda deve precisare, con atto deliberativo dell’organo competente, i 132 Come si fa mezzi finanziari con i quali fare fronte alla quota a carico del proprio bilancio non inferiore al 25 per cento della spesa, per gli interventi di cui al comma 1, nonché, qualora si proponga anche come soggetto responsabile della gestione, l’analisi costi- benefici dell’intervento e le modalità di provvista dei fondi occorrenti. 15. (Attività promozionali). 1. La Regione, nell’ambito del proprio sistema di informatizzazione, istituisce la “Banca dati regionale sull’agriturismo”, in connessione telematica con le Province e con gli enti cui sono demandate le funzioni in materia di turismo. 2. I documenti di programmazione agrituristica di cui all’articolo 18 comprendono anche: a) le iniziative di valorizzazione dell’offerta agrituristica, direttamente promosse dalla Regione e/o proposte da Enti locali e da altre istituzioni, pubbliche o private, aventi tra le proprie finalità la promozione agrituristica; b) le iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici, che possono essere gestite direttamente dai centri regionali di formazione professionale ovvero essere affidate ad enti ed organismi di formazione professionale operanti a livello regionale. 3. Le iniziative promozionali di cui al comma 2, lettera a), quando attuate da istituzioni private, sono finanziabili nella misura massima dell’80 per cento della spesa effettivamente sostenuta. TITOLO II RECUPERO EDILIZIO RURALE 16. (Edifici recuperabili). 1. Nell’ambito degli atti di programmazione definiti al successivo articolo 18 sono ammissibili a finanziamento iniziative non riconducibili all’attività agrituristica, finalizzate al recupero del patrimonio edilizio rurale sito nei borghi rurali e nelle campagne, da destinare alla valorizzazione di arti e tradizioni popolari, nonché di prodotti tipici locali e relative attività promozionali. 2. Possono essere utilizzati al fine di cui al comma 1 gli edifici rurali particolarmente significativi sotto il profilo storico o tradizionale ed etnografico. 3. Interventi su edifici non sottoposti a tutela, che comportino modifiche dei prospetti o delle cubature funzionali alla dotazione dei servizi sono realizzabili previo nulla-osta ex lege n. 1497/39 nelle more della emanazione delle norme di cui al comma 4. 4. Le province, sentiti i comuni, allo scopo di individuare gli edifici ed i nuclei rurali di particolare pregio architettonico, storico, culturale, provvedono al censimento degli stessi indicando nel contempo materiali costruttivi, tecnologie di recupero, impostazioni tipologiche volte a garantire, nel rispetto delle tradizioni architettoniche locali, la valorizzazione ed il riuso del patrimonio edilizio rurale. 5. Il particolare valore dell’edificio che si intende destinare agli scopi di cui al comma 1 deve essere illustrato in apposita relazione redatta da tecnico abilitato e corredata con utile documentazione storica e fotografica ed attestato con atto deliberativo del Comune nel cui territorio ricade l’immobile. 17. (Incentivi e vincoli). 1. Per gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 16, è concesso al proprietario dell’immobile un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa ammissibile che comunque non può essere superiore a L. 300 milioni. 2. I fabbricati ristrutturati ai sensi dell’articolo 16 vengono iscritti, con la specificazione delle attività cui sono destinati e degli operatori che esercitano tali attività, in apposito elenco istituito presso le amministrazioni provinciali. 3. L’utilizzazione dei fabbricati ristrutturati per le finalità di cui all’articolo 16 dichiarata ai fini dell’ammissione al contributo di cui al comma 1 deve essere avviata entro dodici mesi dalla data di accertamento dell’avvenuta esecuzione delle opere e dei lavori, pena la decadenza dal beneficio. 4. I fabbricati ristrutturati rimangono vincolati alla specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni. 5. I compiti di controllo e vigilanza sono effettuati con le modalità di cui all’articolo 10. 133 Come si fa TITOLO III PROGRAMMAZIONE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE 18. (Programmazione agrituristica). 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il Piano regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, con validità triennale. 2. Il Piano regionale di cui al comma 1, sulla base dello studio delle potenzialità del territorio laziale ai fini dello sviluppo dell’agriturismo realizzato in applicazione dell’articolo 12 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 21, definisce gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo nel territorio laziale, individua le zone di maggiore interesse agrituristico, delinea le azioni di sviluppo possibili, fissa i criteri di priorità dell’intervento pubblico e di ripartizione delle risorse finanziarie, stabilisce le modalità ed i tempi di attuazione del piano stesso nonché i criteri di raccolta, valutazione e selezione delle domande di investimento. Gli incentivi per lo sviluppo del turismo rurale di cui al Titolo II possono assorbire quote finanziarie fino al 20 per cento dello stanziamento complessivo programmato per gli investimenti previsti dalla presente legge. Il piano regionale si attua attraverso il programma regionale di finanziamento dei programmi operativi proposti dalle Province entro il 31 maggio di ogni anno. 3. I Programmi operativi provinciali, in coerenza con il Piano regionale agrituristico ed in armonia con gli indirizzi di programmazione regionale e di pianificazione territoriale, nel rispetto dei principi della normativa nazionale e comunitaria e della presente legge, comprendono: a) la perimetrazione delle zone di maggiore interesse agrituristico; b) l’elenco delle iniziative agrituristiche in atto; c) l’indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica e per attività di turismo rurale ed ambientale; d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e produttive delle zone interessate, con particolare riguardo al patrimonio artistico e storico; e) gli obiettivi specifici del programma operativo; f ) la tipologia delle azioni che si intende realizzare ed i soggetti attuatori; g) gli investimenti previsti, la spesa pubblica programmata ed i soggetti beneficiari dei contributi pubblici; h) le modalità di applicazione della spesa pubblica. 4. Il programma regionale di finanziamento, previa verifica tecnico- amministrativa della coerenza e compatibilità dei programmi operativi provinciali con il Piano agrituristico regionale, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, stabilendo le modalità ed i tempi di attuazione dei programmi operativi provinciali, di erogazione delle risorse assegnate, di rendicontazione delle spese, di monitoraggio dell’avanzamento, di controllo delle realizzazioni e della gestione, e di valutazione dei risultati. 5. La mancata presentazione, da parte di una o più Province, dei programmi operativi provinciali non pregiudica l’attuazione del programma regionale di finanziamento dei programmi operativi provinciali utilmente presentati. 6. Qualora si determinino le circostanze di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 19, la Giunta regionale procede all’accantonamento per un solo esercizio finanziario della quota massima del 20 per cento dello stanziamento annuale da ripartire. 19. (Funzioni amministrative). 1. Fatte salve le funzioni riservate espressamente alla Regione ed ai Comuni a norma della presente legge, tutte le funzioni amministrative in materia di agriturismo sono delegate alle Province, che le esercitano nel rispetto delle norme della presente legge nonché degli atti di indirizzo e di programmazione emanati dalla Regione. 2. Prima di iniziare l’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Province determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni predette fra i propri organi e le proprie strutture. La relativa deliberazione è tempestivamente trasmessa alla Regione. 3. Le Province, nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono avvalersi delle strutture dell’amministrazione regionale decentrata. 134 Come si fa 4. In caso di inerzia della Provincia, la Giunta regionale invita la Provincia stessa a provvedere entro congruo termine, decorso il quale nomina un Commissario ad acta per il compimento degli atti specifici. 5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o degli atti di indirizzo e di programmazione emanati la Regione dispone, con atto legislativo, la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola provincia responsabile dell’inadempienza o della irregolarità. 6. Le province, nell’emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie. 7. Le province adottano le misure necessarie per verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, per prevenire e sanzionare le irregolarità, per recuperare i fondi perduti a causa di abusi o di negligenza. 8. La Regione a mezzo di propri funzionari procede a controlli, anche in loco e mediante sondaggio delle operazioni e delle azioni finanziate in materia di agriturismo e di turismo rurale. 9. Le Province sono obbligate a fornire alla Regione informazioni, dati statistici e relazioni elaborate secondo procedure concordate a livello tecnico. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI 20. (Disposizioni finanziarie). 1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1997 e 1998 che viene iscritta nel bilancio regionale, al capitolo 23225, di nuova istituzione avente la denominazione “Contributi per lo sviluppo dell’agriturismo e del turismo rurale”. 2. Alla copertura della spesa di L. 2.000 milioni si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 29002 lett. a) dell’elenco 4 - fondi globali - del bilancio 1997 e pluriennale 1997-1999. 21. (Decadenza dai benefici e revoca dei contributi). 1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora: a) perdano i requisiti richiesti per l’esercizio delle attività agrituristiche; b) l’iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni, dagli uffici competenti; c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa; d) venga mutata la destinazione dell’immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto; e) l’attività agrituristica o quella di turismo rurale non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell’intervento ammesso a contributo. 2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero. 22. (Disposizioni finali e transitorie). 1. La legge regionale 18 aprile 1988, n. 21 è abrogata. 2. Restano validi fino al loro completamento tutti gli atti posti in essere in applicazione della citata legge regionale n. 21 del 1988 prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli interventi per lo sviluppo dell’agriturismo previsti nel DOCUP Obiettivo 5B 1994/99 rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni attuative del DOCUP stesso, anche per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni amministrative. 4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti norme nazionali in materia. 5. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, dell’avviso relativo all’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione delle comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità Europea. 135 136 8.1.3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3992 DEL 4/8/1998 “Legge Regionale 10 Novembre 1997, n. 36 Norme in materia di agriturismo —Articolo 2. Definizione dei valori medi di impiego di manodopera per le attività agricole ed agrituristiche nel quinquennio 1998/2002”. Come si fa TABELLA A/FR Legge regionale n. 36/97 – art. 2 Rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica Periodo 1998/2002 VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER ATTIVITA’ AGRICOLE nella provincia di FROSINONE COLTURE GIORNATE per ETTARO Seminativo semplice (meccanizzato) ...................................................................................................................................... 7 Seminativo semplice (non meccanizzato) ............................................................................................................................. 15 Seminativo irriguo ......................................................................................................................................................................... 20 Seminativo olivato ......................................................................................................................................................................... 38 Seminativo vitato ........................................................................................................................................................................... 40 Oliveto specializzato ...................................................................................................................................................................... 48 Vigneto specializzato ..................................................................................................................................................................... 60 Tabacco ............................................................................................................................................................................................. 150 Orto irriguo ..................................................................................................................................................................................... 130 Prato pascolo ................................................................................................................................................................................... 3 VIVAI E FLORICOLTURA Produzione di piante in contenitore ....................................................................................................................................... 750 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Bovini in allevamento (per capo) ............................................................................................................................................. Bovini da latte (per capo) ........................................................................................................................................................... Bovini da carne: capi adulti (per capo) ................................................................................................................................... Bovini da carne: vitelli (per capo) ............................................................................................................................................ Ovini e caprini (per capo) .......................................................................................................................................................... Suini (per capo) .............................................................................................................................................................................. 12 20 11 8 2 5 FORESTALI Rimboschimento con latifoglie.................................................................................................................................................. Rimboschimento con conifere o misto ................................................................................................................................... Bosco ceduo ..................................................................................................................................................................................... Fustaia ................................................................................................................................................................................................ 10 8 3 4 TABELLA A/RI Legge regionale n. 36/97 – art. 2 Rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica Periodo 1998/2002 VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER ATTIVITA’ AGRICOLE nella provincia di RIETI CEREALI Grano - orzo e cereali minori (azienda intensiva) GIORNATE per ETTARO 2 .............................................................................................................. 138 Come si fa Grano - orzo e cereali minori ................................................................................................................................................... Mais da granella (azienda intensiva) ...................................................................................................................................... Mais ................................................................................................................................................................................................... 12 5 14 LEGUMINOSE Leguminose (azienda intensiva) .............................................................................................................................................. Leguminose .................................................................................................................................................................................... 4 14 FORAGGERE Erbaio - medicalo (azienda intensiva) ................................................................................................................................... Erbaio – medicaio ......................................................................................................................................................................... Prato naturale (azienda intensiva) ........................................................................................................................................... Prato naturale ................................................................................................................................................................................ Granoturco insilato (azienda intensiva) ............................................................................................................................... 2 12 2 8 6 COLTURE INDUSTRIALI ED ORTICOLE Barbabietola (azienda intensiva) ............................................................................................................................................... 6 Barbabietola ................................................................................................................................................................................... 20 Floricoltura (in serra) .................................................................................................................................................................. 230 Patate .................................................................................................................................................................................................. 30 Tabacco ............................................................................................................................................................................................. 95 Oleaginose proteaginose ............................................................................................................................................................. 3 Tartufaia coltivata ......................................................................................................................................................................... 8 Fragola ............................................................................................................................................................................................... 100 Orticola (azienda intensiva -pieno campo-ciclo completo) .......................................................................................... 50 Orto tradizionale .......................................................................................................................................................................... 250 LEGNOSE AGRARIE Actinidieto ...................................................................................................................................................................................... Fruttato (ciclo completo raccolta e cernita) ......................................................................................................................... Frutteto (escluso ciclo completo raccolta e cernita) .......................................................................................................... Frutteto specializzato (ciclo completo raccolta e cernita) ............................................................................................... Frutteto specializzato (escluso ciclo completo raccolta e cernita) ................................................................................ Noccioleto specializzato .............................................................................................................................................................. Noccioleto tradizionale ............................................................................................................................................................... Oliveto (azienda intensiva) ........................................................................................................................................................ Oliveto ............................................................................................................................................................................................... Vigneto a tendone da vino (azienda intensiva) .................................................................................................................... Vigneto tradizionale da vino (azienda intensiva) ............................................................................................................... Vigneto tradizionale da vino ..................................................................................................................................................... 40 40 14 40 7 20 30 20 40 30 40 55 VIVAI E FLORICOLTURA Floricoltura (piena campo) ........................................................................................................................................................ Vivai a pieno campo ..................................................................................................................................................................... Vivai in serra .................................................................................................................................................................................. Produzione di piante in contenitore ....................................................................................................................................... 200 200 230 750 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Bovini: stabulazione fissa produzione latte (per capo) ..................................................................................................... Bovini: stabulazione fissa produzione carne (per capo) ................................................................................................... 20 10 139 Come si fa Bovini: stabulazione libera produzione latte (per capo) .................................................................................................. 5 1 Bovini: stabulazione libera produzione carne (per capo) ................................................................................................ Bovini: stato brado (azienda intensiva per capo) ............................................................................................................... 1 2 Bovini: stato brado (per capo) .................................................................................................................................................. Equini: stato brado (per capo) .................................................................................................................................................. 2 Equini: da stalla (per capo) ........................................................................................................................................................ 5 Equini:da lavoro (per capo) ....................................................................................................................................................... 15 Suini (azienda intensiva per capo) ........................................................................................................................................... 0,3 Suini (per capo) .............................................................................................................................................................................. 5 Ovini- caprini (azienda intensiva per capo) ......................................................................................................................... 0,75 Ovini - caprini (per capo) .......................................................................................................................................................... 3 Cunicoli - avicoli (azienda intensiva ogni 200 capi) ......................................................................................................... 1 Cunicoli - avicoli (ogni 50 capi) .............................................................................................................................................. 1 ALTRI ALLEVAMENTI Apicoltura (per arnia) ................................................................................................................................................................... 1 FORESTALI Castagneto ....................................................................................................................................................................................... Pioppeto ............................................................................................................................................................................................ Rimboschimento con latifoglie ................................................................................................................................................ Rimboschimento con conifere o misto ................................................................................................................................. Bosco ceduo ..................................................................................................................................................................................... Fustaia ................................................................................................................................................................................................ 12 10 10 8 3 4 TABELLA A/VT Legge regionale n. 36/97 – art. 2 Rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica Periodo 1998/2002 VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER ATTIVITA’ AGRICOLE nella provincia di VITERBO CEREALI GIORNATE per ETTARO Grano e cereali minori .................................................................................................................................................................. 3 Mais da granella ............................................................................................................................................................................. 6 LEGUMINOSE Leguminose da granella (fave, ecc.) .......................................................................................................................................... 4 FORAGGERE Mais da insilato .............................................................................................................................................................................. Erbai (seme) ..................................................................................................................................................................................... Erbai (fieno) .................................................................................................................................................................................... Medicaio ........................................................................................................................................................................................... 8 1 4 6 COLTURE INDUSTRIALI ED ORTICOLE Barbabietola ..................................................................................................................................................................................... 9 140 Come si fa Pomodori da industria ................................................................................................................................................................. 50 Peperoni ............................................................................................................................................................................................ 80 Cocomeri (campo libero) ........................................................................................................................................................... 40 Meloni ............................................................................................................................................................................................... 40 Patate .................................................................................................................................................................................................. 25 Tabacco ............................................................................................................................................................................................. 95 Tabacco ............................................................................................................................................................................................. 135 Orto industriale con semensai .................................................................................................................................................. 160 3 Semi oleosi ....................................................................................................................................................................................... Pomodori da mensa ...................................................................................................................................................................... 80 Zucchine ........................................................................................................................................................................................... 80 Carciofo ............................................................................................................................................................................................ 50 Asparagi ............................................................................................................................................................................................. 70 Finocchio .......................................................................................................................................................................................... 40 Orticole a pieno campo ............................................................................................................................................................... 50 Colture ortofrutticole protette (rispetto a quelle a pieno campo) ............................................................................... 20 LEGNOSE AGRARIE Vigneto specializzato da vino .................................................................................................................................................... Vigneto tradizionale da vino ..................................................................................................................................................... Oliveto ............................................................................................................................................................................................... Frutteto specializzato .................................................................................................................................................................... Noccioleto (specializzato) ........................................................................................................................................................... Noccioleto (tradizionale) ............................................................................................................................................................ Actinidia ........................................................................................................................................................................................... 40 55 40 45 20 28 40 VIVAI Vivai a pieno campo ..................................................................................................................................................................... 200 Vivai in serra (fiori e piante ornamentali) ............................................................................................................................ 230 Produzione di piante in contenitore ....................................................................................................................................... 750 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Ovini (per capo) ............................................................................................................................................................................ 1 Bovini da carne (per capo) ......................................................................................................................................................... 2 Bovini da latte (per capo) ........................................................................................................................................................... 6 Suini (per capo) .............................................................................................................................................................................. 0,5 Cavalli allo stato brado (per capo) .......................................................................................................................................... 2 5 Cavalli da allevamento (per capo) ........................................................................................................................................... Avicoli (per 200 capi) ................................................................................................................................................................... 1 Cunicoli (per 200 capi) ............................................................................................................................................................... 1 Allevamenti minori (per 100 capi) .......................................................................................................................................... 0,5 1 Apicoltura (per arnia) ................................................................................................................................................................... FORESTALI Castagneto da frutto ..................................................................................................................................................................... Rimboschimento con latifoglie ................................................................................................................................................ Rimboschimento con conifere o misto ................................................................................................................................. Bosco ceduo ..................................................................................................................................................................................... Fustaia ................................................................................................................................................................................................ 141 16 10 8 3 4 Come si fa TABELLA A/RM Legge regionale n. 36/97 – art. 2 Rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica Periodo 1998/2002 VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER ATTIVITA’ AGRICOLE nella provincia di ROMA CEREALI GIORNATE per ETTARO Frumento e cereali minori .......................................................................................................................................................... 10 Mais ................................................................................................................................................................................................... 14 LEGUMINOSE Leguminose da granella ............................................................................................................................................................... 14 FORAGGERE Prati artificiali ................................................................................................................................................................................. Erbai ................................................................................................................................................................................................... Prati naturali .................................................................................................................................................................................... 8 12 4 COLTURE INDUSTRIALI ED ORTICOLE Barbabietole da zucchero ............................................................................................................................................................ 20 Cocomero ......................................................................................................................................................................................... 40 Patata .................................................................................................................................................................................................. 24 Tabacco ............................................................................................................................................................................................. 160 Arachide ............................................................................................................................................................................................ 45 Orto con serre ................................................................................................................................................................................. 350 Pomodoro ......................................................................................................................................................................................... 65 Carciofo ............................................................................................................................................................................................ 60 Carota ................................................................................................................................................................................................. 40 Orto pieno campo ......................................................................................................................................................................... 70 Orto specializzato .......................................................................................................................................................................... 250 LEGNOSE AGRARIE Vigneto tendone da vino ............................................................................................................................................................ Vigneto tendone da tavola ......................................................................................................................................................... Vigneto tradizionale da vino ..................................................................................................................................................... Vigneto tradizionale da tavola .................................................................................................................................................. Oliveto- specializzato forme basse ........................................................................................................................................... Oliveto specializzato tradizionale ............................................................................................................................................. Frutteto specializzato .................................................................................................................................................................... Noccioleto ........................................................................................................................................................................................ 40 85 60 70 45 65 80 30 VIVAI E FLORICOLTURA Fiori ................................................................................................................................................................................................... 400 Fiori in serre .................................................................................................................................................................................... 400 Produzione di piante in contenitore ....................................................................................................................................... 750 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Bovini da carne ............................................................................................................................................................................... 142 2 Come si fa Bovini da latte ................................................................................................................................................................................. Ovini ................................................................................................................................................................................................. Equini ................................................................................................................................................................................................ Suini ................................................................................................................................................................................................... 6 2 2 5 FORESTALI Castagneto da frutto ..................................................................................................................................................................... Rimboschimento con latifoglie ................................................................................................................................................ Rimboschimento con conifere o misto ................................................................................................................................. Bosco ceduo ..................................................................................................................................................................................... Fustaia ................................................................................................................................................................................................ 16 10 8 3 4 TABELLA A/LT Legge regionale n. 36/97 – art. 2 Rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica Periodo 1998/2002 VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER ATTIVITA’ AGRICOLE nella provincia di LATINA CEREALI GIORNATE per ETTARO Grano - orzo - avena - triticale .................................................................................................................................................. 6 Mais .................................................................................................................................................................................................... 10 LEGUMINOSE Leguminose da granella (fava - favino - lupino - fagiolo - lenticchia) ........................................................................ Fava da orto ..................................................................................................................................................................................... Pisello da orto ................................................................................................................................................................................. 10 45 50 FORAGGERE Erbai annuali - intercalari prati artificiali monoliti e polititi ......................................................................................... Prati naturali .................................................................................................................................................................................... Pascoli ................................................................................................................................................................................................ 15 5 2 INDUSTRIALI ED ORTICOLE Arachide ............................................................................................................................................................................................ Arachide con operazioni meccanizzate .................................................................................................................................. Barbietola da zucchero ................................................................................................................................................................. Cocomero ......................................................................................................................................................................................... Cocomero con operazioni meccanizzate ................................................................................................................................ Fragola in cottura protetta sotto serra .................................................................................................................................... Tabacco ............................................................................................................................................................................................. Ortive in coltura protetti sotto serra ...................................................................................................................................... Asparago ........................................................................................................................................................................................... Bietola da orto ................................................................................................................................................................................ Carciofo ............................................................................................................................................................................................ Ortive varie in piena aria (raccolta a mano) ........................................................................................................................ Ortive varie in piena aria (raccolta meccanica di fagioli – piselli – pomodoro – patate - cipolle-spinaci ecc.)................................ Fragola in cottura pacciamata in piena aria ......................................................................................................................... 36 15 8 40 20 400 100 150 110 55 80 70 15 200 143 Come si fa LEGNOSE AGRARIE Actinidia ........................................................................................................................................................................................... Carrubeto ......................................................................................................................................................................................... Oliveto (raccolta a mano) ........................................................................................................................................................... Oliveto (raccolta meccanica) ..................................................................................................................................................... Agrumeto .......................................................................................................................................................................................... Frutteto (pesco – pero - melo-susino) .................................................................................................................................... Vigneto a tendoni (varietà da vino) ........................................................................................................................................ Vigneto a tendoni (varietà da tavola) .................................................................................................................................... Vigneto a filari (varietà da vino) .............................................................................................................................................. Vigneto a filari con operazioni meccanizzate ...................................................................................................................... Vigneto a filari (varietà. da tavola) .......................................................................................................................................... 80 5 50 25 80 80 35 30 40 20 60 VIVAI E FLORICOLTURA Fiori recisi in coltura protetta (rose – orchidee – gerbere - garofani) ......................................................................... Fiori recisi in coltura protetta (mazzettatura meccanizzata e non riscaldata) .......................................................... Crisantemi sotto serra .................................................................................................................................................................. Floricole da bulbo sotto serra (gladioli – tulipani - lilium ecc) .................................................................................... Produzione di piante in contenitore ....................................................................................................................................... 600 350 350 180 750 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Bovini da carne allo stato brado (per capo) ......................................................................................................................... 1 Bovini da latte allo stato brado (per capo) ........................................................................................................................... 4 Bovini da latte a stabulazione con mungitura meccanica (per capo) .......................................................................... 10 Bovini da carne a stabulazione (per capo) ............................................................................................................................ 4 Equini allo stato brado (per capo) ........................................................................................................................................... 2 Ovini e caprini (per capo) .......................................................................................................................................................... 2 Bufale (per capo) ............................................................................................................................................................................ 2 Suini (per capo) .............................................................................................................................................................................. 3 Conigli per 1 -1,5 fattrici e 35 - 45 da carne ...................................................................................................................... 0,5 ALTRI ALLEVAMENTI Apicoltura 2 x arnia Piscicoltura .......................................................................................................................................................... Mitilicoltura ........................................................................................................................................................ Ostricoltura ......................................................................................................................................................... Elicicoltura .......................................................................................................................................................... 4 1,20 2 5 x quintale x quintale x quintale x quintale FORESTALI Castagneto da frutto ..................................................................................................................................................................... Pioppeto ............................................................................................................................................................................................ Rimboschimento con latifoglie ................................................................................................................................................ Rimboschimento con conifere o misto ................................................................................................................................. Bosco ceduo ................................................................................................................................................................................... Fustaia ................................................................................................................................................................................................ 144 20 3 10 8 3 4 Come si fa TABELLA B Legge regionale n. 36/97 – art. 2. Rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Periodo 1998/2002 VALORI MEDI DI LAVORO PER ATTIVITA’ AGRITURISTICHE NELLA REGIONE LAZIO ALLOGGIO AGRITURISTICO IN APPARTAMENTI O MONOLOCALI AUTONOMI: 1– Il tempo di lavoro (per pulizia e riassetto periodico) viene espresso con il numero di giornate lavorative occorrenti, nell’anno, per ogni classe di posti letto autorizzati: fino a 6 da 7 a 15 da 16 a 25 da 26 a 40 posti letto posti letto posti letto posti letto n. 18 giornate per anno n. 27 giornate per anno n. 36 giornate per anno n. 54 giornate per anno N.B.: nel calcolo del rapporto di connessione, il valore definito è direttamente applicato all’azienda interessata in base alla classe di appartenenza. 2– ALLOGGIO AGRITURISTICO IN CAMERE CON NUMERO MEDIO POSTI LETTO 2 1 giornata lavorativa per ogni 20 posti letto autorizzati N.B.: nel calcolo del rapporto di connessione, si applica la formula seguente: n. posti letto autorizzati x n. giorni di esercizio/20 = giornate di lavoro occorrenti nell’anno. 3– CAMPEGGIO AGRITURISTICO n. 6 giorni/anno per ogni piazzola autorizzata N.B.: nel calcolo del rapporto di connessione, il tempo di lavoro occorrente si determina moltiplicando per 6 il numero delle piazzole autorizzate. 4– RISTORO AGRITURISTICO 1 giornata lavorativa per ogni 10 posti tavola autorizzati nel caso di servizio pranzo e cena. Nel caso di un solo servizio il valore suindicato si riduce a 0,7. N.B.: nel calcolo del rapporto di connessione, si applicano le formule seguenti: servizio pranzo e cena: n. posti tavola autorizzati x n. giorni di esercizio/10 = n. giornate occorrenti un solo servizio: (n. posti tavola autorizzati x n. giorni di esercizio) x 0,7/10= n. giornate occorrenti 5 – ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI: attività equestre: pesca sportiva: attività culturali e didattico - educative piscina n. 10 n. 288 n. 0,3 n. 1 giornate anno per ogni capo giornate anno giornate anno per persona ospitata giornata lavorativa per ogni giorno di esercizio 6 – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE n. 1 giornata per ogni 15 giorni di esercizio autorizzato N.B.: nel calcolo del rapporto di connessione, si applica la formula seguente: n. giorni di esercizio autorizzato nell’anno/15 = n. giornate occorrenti 145 Come si fa AVVERTENZE Il tempo di lavoro occorrente per le attività agrituristiche autorizzabili o autorizzate nell’azienda agricola è determinato dalla somma dei tempi relativi alle attività di servizio previste, come sopra calcolati per ciascuna attività, più il tempo corrispondente per attività amministrativa e contabile. L’autorizzazione comunale deve quantificare i limiti massimi di ricettività e di attività ( numero posti e numero giorni di esercizio) consentiti nell’azienda agrituristica interessata nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà dell’attività agrituristica con quella agricola obbligato dalla legge e per effetto del quale il TEMPO DI LAVORO AGRICOLO, modulato con il coefficiente compensativo quando dovuto, deve rimanere MAGGIORE del TEMPO DI LAVORO AGRITURISTICO. Fermo restando il rapporto dei tempi lavoro, le attività agrituristiche autorizzate debbono risultare altresì compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6 ed articolo 2 commi 4 e 5, della LR. 10 novembre 1997 n. 36. 146 8.1.4 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 597 DELl’ 11/12/1999 “Legge Regionale n. 36/97, articolo 5. Norme in materia di Agriturismo Linee di indirizzo e coordinamento Norme igienico sanitarie in materia di agriturismo”. Come si fa LINEE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NORME IGIENICO SANITARIE LEGGE REGIONALE N. 36/97 " NORME IN MATERIA DI AGRITURISMO" CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti linee e coordinamento, così come previsto dall'art. 5 della Legge regionale, si applicano alle aziende agrituristiche che: A. producono, preparano e somministrazione pasti agli ospiti alloggiati e/o agli avventori esterni; B. producono, confezionano e vendono alimenti e bevande al consumatore, così come definito dal D.L.vo 27/01/1992, n. 109, art. 1, comma 2, lettera e), presso l'Azienda Agrituristica; C. somministrano unicamente la prima colazione agli ospiti alloggiati. REQUISITI IGIENICO – SANITARI DELLE STRUTTURE Le attività agrituristiche non sono parificabili agli esercizi commerciali di ristorazione, di affittacamere, di albergo e di campeggio. L'Azienda Agrituristica, intesa come complesso di strutture funzionalmente collegate tra loro e comunque contraddistinte da medesimo indirizzo, deve avere almeno, se svolge attività di somministrazione e/o di vendita: LOCALE CUCINA E' inteso come laboratorio di produzione, di preparazione e di confezionamento di alimenti e di bevande destinati alla somministrazione agli ospiti e/o agli avventori, nonché alla vendita. Il locale cucina, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolte, nonché con illuminazione ed aerazione (naturale o artificiali) adeguate, deve essere dotato di: 1) pareti (fino all'altezza di m. 2) e pavimenti lavabili e disinfettabili; 2) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti; 3) attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e che consentano una completa e rapida pulizia. Di norma si deve evitare l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili con manico in legno; 4) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano né a gomito; 5) sistema di scarico delle acque reflue dai lavelli, dotato di pozzetti a sifone; 6) celle e/o armadi frigoriferi in numero e capacità proporzionali all'entità della lavorazione. Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti né per la esposizione e vendita prodotti. SALA DI RISTORAZIONE Tale locale, oltre che alla somministrazione di pasti agli ospiti e/o agli avventori, può essere destinato, in apposito reparto separato e previa adozione di tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari, anche all'esposizione e vendita di prodotti. La sala di ristorazione, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con aerazione sufficiente, deve essere dotata di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti. SERVIZI IGIENICI I locali dei servizi igienici non devono comunicare direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Devono essere dotati di: 1) pareti (fino all'altezza di m. 2) e pavimenti e disinfettabili; 2) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano né a gomito; 3) lavelli provvisti di distributori automatici di sapone e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso. 148 Come si fa In funzione della tipologia di attività svolta sono previsti almeno: a) Servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione Tali servizi possono identificarsi con quelli degli alloggi solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati. In caso di ristorazione rivolta anche all'esterno è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici, in numero adeguato alla ricettività dell'Azienda, e comunque almeno uno ogni 60 metri quadrati. I locali adibiti a servizi igienici non devono comunicare direttamente con la sala di ristorazione, ma devono essere separati da questa mediante un antibagno, dotato di porta a chiusura automatica. Tale antibagno non è necessario, qualora i servizi igienici non immettano direttamente nella sala di ristorazione. Vengono fatte salve le norme relative ai servizi igienici destinati anche ai portatori di Handicap, laddove le strutture aziendali lo consentono. b) Servizi igienici funzionali alla cucina Tali servizi, qualora si faccia ricorso a personale dipendente o comunque diverso dai gestori dell'Azienda, possono anche identificarsi con quelli in dotazione alla struttura agrituristica, fermo restando che, comunque, devono essere diversi dai servizi igienici destinati all'alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati. Anche in questo caso i locali adibiti a servizi igienici non devono comunicare direttamente con il locale cucina ma devono essere separati da questo mediante un antibagno, dotato di porta a chiusura automatica. Tale antibagno non è necessario, qualora i servizi igienici non immettano direttamente nel locale cucina. SPOGLIATOI E' necessaria la presenza di un locale adibito a spogliatoio, dotato di armadietti a doppio scomparto, qualora, per l'attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, si faccia ricorso a personale dipendente o comunque diverso dai gestori dell'Azienda agrituristica, viceversa lo spogliatoio può consistere anche in uno idoneo spazio polifunzionale, dotato di armadietti a doppio scomparto, ricavato all'interno della struttura agrituristica. Si precisa che le aziende agrituristiche nelle quali si procede unicamente alla somministrazione della prima colazione agli ospiti alloggiati possono avere anche un solo locale, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con aerazione sufficiente e dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti, da adibire anche a tale servizio. Il locale deve essere dotato almeno di un lavello, di un frigorifero e di fornelli (ovviamente in caso di mancanza di una normale cucina nell'ambito dell'Azienda). ATTIVITA' DI MACELLAZIONE E' vietata la macellazione in Azienda di "grandi animali", e cioè i bovini, i bufalini, gli equini, i suini, gli ovini caprini, la grossa selvaggina allevata, gli struzzi. Tali animali possono essere macellati esclusivamente in impianti riconosciuti e/o autorizzati. Ai sensi del Regio Decreto 20/12/1928 n. 3298, art. 13, previa emanazione di apposita Ordinanza Sindacale, è autorizzata la macellazione a domicilio, stagionale, di suini ad uso familiare, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ordinanza stessa. Le carni di tali suini non possono essere oggetto di vendita. Ai sensi del D.P.R. 20/12/1997, n. 495, art. 4 e del D.P.R. 30/12/1992, n. 559, art. 4 è consentita la macellazione, fino ad un massimo di 5.000 capi all'anno complessivamente, di polli, tacchini, faraone, oche, anatre, conigli, selvaggina da penna allevata (esclusi gli struzzi), alle seguenti condizioni: struttura agrituristica adibita anche alla macellazione, autorizzata dal sindaco, previo parere del competente servizio veterinario ASL, e dotata almeno di: a) numero due locali, corrispondenti alla zona sporca e alla zona pulita della linea di lavorazione, quest'ultima può essere anche adibita, in tempi diversi, a cucina-laboratorio; b) pareti (fino all'altezza di m. 2) e pavimenti lavabili e disinfettabili); c) erogazione di acqua potabile calda e fredda, mediante comando non azionabile a mano nè a gomito; d) sistema di scarico delle acque reflue dotato di pozzetti sifonati; 149 Come si fa e) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti; f ) celle o armadio frigorifero di capienza adeguata all'entità della macellazione. predisposizione di un idoneo sistema di smaltimento degli scarti di macellazione, ai sensi del D.P.R. 508/92, di norma mediante ricorso a ditta autorizzata, o mediante concimaia o, in casi particolari (difficoltà di accesso al luogo ove si trovano i rifiuti da trattare, quantità e distanza che non giustificano la raccolta del rifiuto e cioè piccole quantità e distanze notevoli ecc.), mediante interramento. Di quest'ultima modalità dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto autorizzativo relativo all'azienda, previa verifica del competente servizio ASL. Relativamente ai servizi igienici ed agli spogliatoi vedere le normative relative alle STRUTTURE. APPROVVIGIONAMENTO DI CARNI E DI PRODOTTI ALIMENTARI Le carni e i prodotti, se non di produzione aziendale, devono provenire esclusivamente da IMPRENDITORI COMMERCIALI ed ATTIVITA' (quali impianti, stabilimenti, laboratori ecc), riconosciuti e/o autorizzati. Tale provenienza dovrà essere documentata mediante etichettatura apposta sulla singola confezione o mediante documento commerciale di trasporto o fattura commerciale, da conservarsi almeno fino ad esaurimento della relativa confezione e/o della partita, e comunque per il periodo di tempo previsto dalla legge. Per quanto riguarda la selvaggina cacciata così come definita all'art. 2 del D.P.R. 17/10/1996, n. 607, l'Azienda agrituristica può approvvigionarsi direttamente dal cacciatore, per un quantitativo equivalente al carniere giornaliero previsto, per ogni titolare di licenza di caccia, dalla vigente normativa in materia. TRASPORTO DI CARNI E DI PRODOTTI ALIMENTARI Il trasporto delle carni e dei prodotti deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (contenitori, temperature ecc) e, con automezzi idonei. Per le carni e per i prodotti che richiedono la conservazione allo stato di refrigerazione e/o di congelamento e/o di surgelazione, a determinate temperature codificate da nonne in relazione alla tipologia di alimento, il trasporto deve ovviamente assicurare il mantenimento della catena del freddo. La movimentazione delle carni e dei prodotti, all'interno dell'azienda, deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igieniche, assicurando, ove necessario, il mantenimento della catena del freddo mediante l'utilizzo di idonei contenitori isotermici, lavabili e disinfettabili, per alimenti. CONSERVAZIONE DI CARNI E DI PRODOTTI ALIMENTARI La conservazione di carni e di prodotti deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. In particolare gli alimenti, per i quali è necessario e previsto lo stato di refrigerazione, devono essere mantenuti in celle o armadi frigoriferi di capacità adeguata e secondo le temperature previste, e che comunque consentano la conservazione differenziata, anche mediante appositi scomparti, delle diverse tipologie di alimenti (vegetali, carni bianche, carni rosse, prodotti sfusi o confezionati, materia prima cruda o alimenti cotti, selvaggina sottopenna e/o sottopelo, ecc). La conservazione di alimenti allo stato di congelamento e/o di surgelazione deve avvenire nel rispetto delle temperature previste, nonché delle separazioni tra prodotti confezionati e sfusi, mediante comparti separati o contenitori. Presso l'Azienda è possibile procedere al congelamento e/o alla surgelazione di prodotti freschi cotti o precotti, se si dispone di impianto adeguato, costituito da tunnel di congelamento e di relativa cella di conservazione. Di tale attività dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto autorizzativo relativo all'Azienda agrituristica, previa verifica del competente Servizio ASL. IGIENE DEL PERSONALE Gli operatori addetti a qualsiasi titolo alla produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione, vendita e trasporto di alimenti e di bevande, devono: 1. indossare abiti da lavoro (tute, camici, grembiuli, copricapo ecc), idonei al tipo di attività svolta; 150 Come si fa 2. essere in possesso di libretto di idoneità sanitaria a norma della L. 283/62, art. 14 e relativo Regolamento di esecuzione; 3. aver partecipato a Corsi di educazione sanitaria relativa al tipo di attività svolta. Deve inoltre essere mantenuta rigorosa separazione funzionale, intesa come abbigliamento e come tempi di lavorazione, tra il personale addetto all'attività di macellazione e quello preposto alla produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione, vendita e trasporto di alimenti e di bevande. ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE La trasformazione di materie prime quali carni, latte, uova, vegetali, etc. nei relativi prodotti derivati (prodotti a base di carne salati, insaccati, formaggi, conserve ed altro), deve essere effettuata nel rispetto delle nonne igienico — sanitarie, all'interno di uno specifico laboratorio inteso come locale di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con illuminazione e aerazione (naturale o artificiale ) adeguate ed altresì dotato di: 1. pareti (fino all'altezza di m. 2) e pavimenti lavabili e disinfettabili; 2. dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti; 3. attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico — sanitario, che consentano una completa e rapida pulizia. Di norma si deve evitare l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili con manico in legno; 4. fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano né a gomito; 5. sistema di scarico delle acque reflue dai lavelli, dotato di pozzetti a sifone; 6. dispense, celle e/o armadi frigoriferi per la materia prima e per i prodotti, in numero e capacità proporzionati all'entità della lavorazione ed. ovviamente, lavaggio e disinfezione dopo ogni lavorazione specifica. Limitatamente alla produzione di pasta fresca, di conserve vegetali, di formaggi, di confetture e di prodotti apistici, per un quantitativo settimanale non superiore a 50 Kg per ciascun prodotto, tale locale laboratorio può coincidere con il locale cucina. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione. ATTIVITA' DI VENDITA E' consentita la vendita diretta di prodotti alimentari, freschi, conservati, trasformati, crudi o cotti, limitatamente al consumatore, così come definito dal D.L.vo 27/01/1992, n. 109 art. 1, comma 2, lettera e). Tale attività deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico - sanitarie nonché di quanto previsto in materia di etichettatura. Può essere individuato uno specifico locale nell'ambito dell'Azienda agrituristica, oppure, se l'entità dell'attività lo consente, la vendita può essere esercitata in un reparto ricavato all'interno della sala di ristorazione. MODALITA' AUTORIZZATIVE Ai sensi della Legge 283/62, art. 2 l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e di bevande, è subordinata ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco previo parere favorevole espresso in forma congiunta dai Servizi Medico e Veterinario della ASL., ciascun per le rispettive competenze. Tale autorizzazione sanitaria è unica, relativa cioè all'azienda agrituristica nel suo insieme: pertanto è comprensiva, anche se devono essere specificate ed elencate, delle varie tipologie di attività svolte, quali produzione, preparazione, somministrazione di pasti per ospiti alloggiati e/o per gli avventori esterni, confezionamento, macellazione, trasformazione, conservazione mediante congelamento, vendita etc. Sarà cura del titolare dell'Azienda, o del suo rappresentante legale, indicare dettagliatamente le suddette attività nella domanda al Sindaco per il riconoscimento di azienda agrituristica, comprensiva della autorizzazione sanitaria. Nel caso in cui l'Azienda intenda avvalersi dell'interramento come modalità di smaltimento degli scarti di macellazione, dovrà fame esplicita menzionate nella domanda. 151 Come si fa 152 Come si fa BIBLIOGRAFIA CESCOT - R. Zucca, M. Pasi (2001) – Appunti e riflessioni sull’agriturismo – Koinè editore. Sviluppo Italia – M. Marnetto, L. Pianelli, R. Minozzi (2001) – Come mettersi in proprio nel settore dell’agriturismo. Regione Lazio – Università degli Studi della tuscia – BAICR - C. Barberis (2004) – Identità e tradizione gastronomica nel lazio: le ricette, le testimonianze e il mondo dell’agriturismo. Regione Lazio – Università degli Studi della Tuscia – Quaderni di informazione socio-economica – S. Senni (2000) – Le aree rurali del Lazio. Regione Lazio – Università degli Studi della Tuscia – Quaderni di informazione socio-economica – A. di Falco – L’architettura rurale del Lazio. 153 Finito di stampare presso la Tipografia Agnesotti - VT nel mese di Gennaio 2006 Come si fa 155