ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - VIA CRAVERO, 48 - 10064 PINEROLO (TO)
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015 – C.C.I.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1
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Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti anche sotto i 200.000 Smc/anno
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GUIDA DI LETTURA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE
Ai fini di cercare di fornire uno strumento utile ad agevolare la lettura dei documenti di fatturazione, nel
seguito vengono esposti, nel modo più semplice possibile, le modalità di fatturazione adottate e le diverse
voci ed informazioni riportate in fattura.
1 - Modalità di Fatturazione
Le modalità di fatturazione applicate da Acea Pinerolese Energia possono essere di tipo conguaglio,
conguaglio + acconto o solo in acconto, in base alla rilevazione o meno della lettura del contatore:
o
La fattura di “conguaglio” è basata sulla rilevazione della lettura effettiva e sul calcolo dei consumi
effettuati rispetto all’ultima lettura precedentemente fatturata, detraendo eventuali consumi in
acconto già addebitati.
o
La fattura di “conguaglio + acconto” include:
o
o
Conguaglio: basato sulla rilevazione della lettura effettiva e sul calcolo dei consumi effettuati
rispetto all’ultima lettura precedentemente fatturata, detraendo eventuali consumi in acconto
già addebitati.
o
Acconto: basato sulla stima del consumo per il periodo che intercorre tra la data di ultima
lettura reale, oggetto della fatturazione, e la data di emissione della fattura; come in ogni
fatturazione in acconto, la stima dei consumi è sempre basata sulla media dei consumi
storici precedenti, utilizzando una curva termica basata su profili di prelievo definiti
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
La fattura di solo “acconto” è basata sulla differenza tra la lettura stimata alla data di fatturazione e
l’ultima lettura (reale o stimata) fatturata; il sistema di calcolo dell'acconto si basa sulla media dei
consumi storici precedenti ed utilizza una curva termica basata su profili di prelievo definiti
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas).
Osservando il riquadro "Dati di consumo" delle fatture emesse a conguaglio si può verificare che, per
ottenere i Smc (Standard metri cubi) consumati, viene sempre effettuata la differenza tra l’ultima lettura
rilevata e la precedente lettura effettiva; dal risultato ottenuto si sottraggono poi gli eventuali Smc già
fatturati nelle precedenti fatture in acconto.
La detrazione degli acconti viene riportata alla fine di ogni voce componente il dettaglio:
□
Servizi di Vendita,
□
Servizi di Rete,
□
ed Imposte,
ed è identificata con la descrizione “Acconti bollette precedenti per quote energia” (Servizi di Vendita),
“Acconti bollette precedenti per quota variabile” (Servizi di Rete) o “Acconti bollette precedenti per imposte”
(Imposte); ad esempio, relativamente ai Servizi di Vendita, viene detratto dal totale un importo pari alla
somma pagata in acconto per la tariffa di vendita nell’ambito delle precedenti fatture in acconto non ancora
conguagliate.
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La stessa procedura di conguaglio viene effettuata per le altre voci presenti in fattura, che concorrono al
costo complessivo del servizio di gas metano e che vengono applicate anche in acconto, ovvero: Servizi di
rete e Imposte (Imposta erariale di consumo e Addizionale Regionale).
Per quanto riguarda la Quota fissa Distribuzione (Rete) e la Quota fissa Vendita, invece, gli addebiti vengono
applicati solo a conguaglio, anche in fatture di acconto.
Le voci di costo riportate in fattura, ovvero Servizi di Vendita, Servizi di Rete, Imposte (Imposta Erariale di
Consumo e Addizionale Regionale), eventuali Oneri diversi ed IVA, sono illustrate nel seguito del presente
documento di guida.
La tipologia di elaborazione di ogni fattura è indicata nel documento stesso, alla voce "Tipo di fatturazione";
invece, nel riquadro “L’Autolettura” sono riportate le indicazioni ed i termini per la comunicazione
dell'autolettura per la fatturazione successiva, utile specialmente qualora non sia prevista la rilevazione della
lettura da parte del Distributore.
2 - Modalità di Fatturazione dei Consumi (Applicate per i Volumi Consumati dal 1/7/2009)
In conformità a quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (Rif. Delibere ARG/gas 159/08
del 06/11/2008 e ARG/gas 79/09 del 30/06/2009), per le competenze di consumo successive al 30/06/2009, i
volumi fatturati alla clientela finale devono essere così determinati:
Totale Consumo fatturato = Consumo rilevato (L1 - L0) X Coefficiente C, dove:
o
L1 = Lettura attuale rilevata
o
L0 = Ultima lettura rilevata
o
C = Coefficiente Correttivo C
Ad esempio: L1 = 1150; L0 = 1101; C = 1,005199
Totale Consumo Fatturato = (1150 - 1101) X 1,005199 = 49 X 1,005199 = 49,25 Smc
Il Coefficiente moltiplicatore di consumo C è definito dalla Società di Distribuzione del gas tenendo conto di
diverse grandezze fisiche, tra cui la pressione barometrica, la pressione di misura convenzionale, la
temperatura assoluta di riferimento ed i gradi giorno.
Per le utenze rifornite in bassa pressione il coefficiente C è calcolato su base comunale ed è quindi tipico
della località in cui è ubicato il contatore.
Sul consumo fatturato vengono applicate sia le tariffe previste dal contratto di fornitura sia le imposte
previste dalla normativa vigente per la tipologia di clientela.
3 – Fasce di Consumo per l’Applicazione delle Tariffe di Consumo
Nel dettaglio dei calcoli della fattura, nel “Quadro di Dettaglio”, vengono riportate le tariffe relative al
consumo, suddivise per fasce di consumo.
Infatti, occorre tenere presente che, coerentemente a quanto stabilito dall'AEEG (l’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas), il consumo di gas metano è suddiviso nell'ambito dell'anno termico (a decorrere dal
1/1/2009 corrispondente all'anno solare) in scaglioni di consumo, cui sono applicate le corrispondenti Tariffe
deliberate dall'Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
In particolare, a decorrere dal 1/7/2009, le fasce di consumo sono le seguenti:
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- Scaglioni di Consumo per l’applicazione della Tariffa di Vendita:
- Tariffa di Vendita – Q.V.D. (Quota Commercializzazione al dettaglio):
da 0 a 200.000 Smc/anno
oltre 200.000 Smc/anno
-
Tariffa di Vendita – Altre Componenti:
Fascia Unica
- Scaglioni di Consumo per l’applicazione della Tariffa di Distribuzione (Rete):
o
Fino a 120 Smc/anno
o
Da 121 MC/anno a 480 Smc/anno
o
Da 481 MC/anno a 1.560 Smc/anno
o
Da 1.561 MC/anno a 5.000 Smc/anno
o
Da 5.001 MC/anno a 80.000 Smc/anno
o
Da 80.001 MC/anno a 200.000 Smc/anno
o
Da 200.001 MC/anno a 1.000.000 Smc/anno
o
Oltre 1.000.000 Smc/anno
Nell'ambito di ciascun anno termico, gli scaglioni annuali di consumo sono “a riempimento” e, a fronte
dell'effettivo consumo, determinano, al superamento delle varie soglie, il passaggio agli scaglioni successivi.
4 – Scaglioni di Consumo per l’Applicazione delle Accise
Come si può agevolmente riscontrare dal dettaglio di calcolo della fattura, non solo la tariffa è applicata in
maniera differenziata in funzione di fasce di consumo, ma anche l’imposta di consumo e l’addizionale
regionale sono applicate sulla base di scaglioni annuali di consumo.
In particolare le fasce di consumo applicate a decorrere dal 1/1/2008 all’Imposta Erariale di Consumo sono le
seguenti:
o fino a 120 Smc/anno
o da 121 Smc/anno a 480 Smc/anno
o da 481 Smc/anno a 1560 Smc/anno
o oltre 1561 Smc/anno
Mentre per quanto attiene l’Addizionale Regionale, ciascuna regione definisce le proprie addizionali sui
quattro scaglioni di consumo previsti. In Piemonte, l’Addizionale Regionale è fissata pari alla metà
dell’Imposta di Consumo, con un massimo pari a 0.0258 Euro/Smc.
5 – Scaglioni di Consumo per l’Applicazione delle Aliquote IVA
L'applicazione delle aliquote IVA è anch'essa distinta in base agli scaglioni di consumo definiti per
l'applicazione delle accise, in particolare:
o
Scaglioni di Consumo (Smc/Anno Solare) da 0 a 120 Smc/anno : Aliquota IVA 10%
o
Scaglioni di Consumo (Smc/Anno Solare) da 121 a 480 Smc/anno: Aliquota IVA 10%
o
Scaglioni di Consumo (Smc/Anno Solare) da 481 a 1560 Smc/anno: Aliquota IVA 21%
o
Scaglioni di Consumo (Smc/Anno Solare) oltre 1561 Smc/anno: Aliquota IVA 21%
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6 – Tariffe Applicate
Le tariffe applicate sono basate sulle disposizioni stabilite e sugli aggiornamenti periodici deliberati
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) relativamente alle varie componenti di costo dei prodotti
energetici e le sue variazioni nel tempo. In particolare, a decorrere dal 1/7/2009, le tariffe sono composte
da:
- Tariffa di Vendita (Servizi di Vendita)
-
Tariffa di Distribuzione (Servizi di Rete)
La Tariffa di Vendita, a sua volta, è determinata dalla composizione di molteplici quote, quali:
-
Quota Commercializzazione al Dettaglio (QVD)
-
Componente Commercio Ingrosso (CCI)
-
Quota Oneri Aggiunti (QOA) – Quota applicata sino al 30/09/2010 e poi dal 01/01/2011
Anche la Tariffa di Distribuzione (Rete) è determinata dalla composizione di molteplici quote, quali:
-
Tariffa di Distribuzione
-
Quota Trasporto (QT), a sua volta suddivisa in Quota Trasporto Fissa e Quota Trasporto Variabile
-
Quota Stoccaggio (QS)
Le componenti della Tariffa di Vendita e della Tariffa di Distribuzione (Rete), ad esclusione della Quota di
Commercializzazione al dettaglio (Q.V.D.), Quota Trasporto (QT) e Quota Stoccaggio (QS), vengono
deliberate dall’Autorità in Euro / Smc; le restanti componenti vengono invece deliberate dall’Autorità in Euro /
Giga Joule.
Le componenti deliberate dall’AEEG in Euro / Giga Joule vengono convertite ed espresse in fattura in
Euro/Smc; ai fini della conversione da Euro/GJ a Euro/Smc, la componente viene moltiplicata per il valore
del PCS (Potere Calorifero Standard), secondo la seguente formula di conversione:
Componente tariffaria (Euro/Smc) = Componente tariffaria (Euro/GJ) X PCS (MJ/Smc) / 1000
La Tariffa di Vendita e la Tariffa di Distribuzione sono variabili e sono applicate in funzione dei rispettivi
scaglioni di consumo, ove previsti.
In aggiunta alle Tariffe di consumo, è inoltre prevista dall’AEEG l’applicazione delle seguenti voci di costo
fisso:
- Quota Fissa Vendita (Euro/PDR/anno)
- Quota Fissa Distribuzione (Euro/PDR/anno)
che vengono addebitate su base mensile, indipendentemente dal consumo registrato.
In caso di applicazione di aggiornamenti tariffari, nel riquadro “Comunicazioni Varie” riportato in fattura sono
indicati sia la decorrenza di validità sia i riferimenti delle Delibere dell'Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
che li hanno determinati.
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7 – Situazione Pagamenti
In ogni documento di fatturazione sono riportate, alla voce "Situazione pagamenti", le indicazioni relative alla
regolarità dei pagamenti.
In particolare, qualora, alla data dell'emissione della fattura, risultino ancora insolute delle fatture precedenti
già scadute, vengono riportati gli estremi dei documenti di fatturazione ancora non saldati.
Al contrario, qualora, alla data dell'emissione della fattura, non risultino insolute delle fatture
precedentemente emesse e ancora non scadute, viene riportata l'indicazione della regolarità dei pagamenti.
Analogamente, nel caso in cui risulti attivo il servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento delle
bollette, il pagamento è considerato effettuato “salvo buon fine”, per cui, anche in caso di bollette già
scadute, qualora non sia ancora pervenuto lo storno da parte dell’Istituto bancario o postale di appoggio per
il servizio di addebito automatico, le fatture non possono essere considerate insolute e pertanto non possono
essere segnalate a livello di irregolarità di pagamento nel prospetto “Situazione pagamenti” delle fatture
successive.
Occorre pertanto prestare attenzione, in quanto il messaggio riportato in fattura rispecchia la situazione dei
pagamenti alla data dell'emissione della fattura, non indicando pertanto irregolarità di pagamento in caso di
fatture, benché non saldate, ancora non scadute o per cui non sia ancora pervenuto lo storno di pagamento
da parte dell’Istituto di appoggio per il servizio di addebito automatico.
8 – Modalità di Pagamento
In ogni documento di fatturazione sono riportate, alla voce "Modalità di pagamento", le indicazioni per
provvedere al pagamento della fattura, specificando gli estremi di c/c postale e il Codice IBAN,
rispettivamente per il pagamento presso gli Uffici Postali o tramite bonifico bancario.
Non sono previsti né attivi altri canali di pagamento, se non quelli indicati in fattura.
Qualora sia stato attivato il servizio di domiciliazione bancaria:
o
in fattura, sempre alla voce "Modalità di pagamento", vengono riportati gli estremi di tale servizio,
tramite la dicitura "Come richiesto, l'importo sarà addebitato salvo buon fine il ...... (data di scadenza
della fattura) sul suo conto corrente presso...... (Banca di appoggio per la domiciliazione bancaria)";
o
alla fattura non è allegato il bollettino di conto corrente postale;
o
occorre, da parte del cliente, verificare il buon esito dell'addebito automatico alla data di scadenza, al
fine di evitare l'eventuale procedura di sollecito di pagamento e gestione della morosità.
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9 – Gestione Morosità
La bolletta deve essere pagata integralmente entro la scadenza indicata. In accordo a quanto previsto dalla
Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 229/01 del 18/10/2001:
o
Trascorso infruttuosamente il termine di scadenza della fattura saranno addebitati al cliente gli
interessi e le spese per ritardato pagamento previsti.
o
Al 30° giorno di ritardato pagamento, in assenza dell’evidenza da parte dell’utente dell’avvenuto
pagamento (¹), verrà inviato un sollecito scritto a mezzo raccomandata con addebito delle spese
postali; in caso di mancato ritiro della raccomandata, l’avviso di giacenza rilasciato da Poste Italiane
vale in ogni caso come regolare ricevimento.
o
Al 60° giorno di ritardato pagamento, in assenza dell’evidenza da parte dell’utente dell’avvenuto
pagamento come richiesto nel sollecito per raccomandata (¹), sarà attivabile l’iter di sospensione
della fornitura, che prevede l’interruzione della fornitura o, in caso di impossibilità ad accedere al
contatore, il sollecito a domicilio per morosità, con – in entrambi i casi – l’addebito delle relative
spese previste.
(¹) Il pagamento deve essere dimostrato entro i termini massimi indicati esibendo o inviando
copia della ricevuta di pagamento, secondo le modalità indicate in fattura.
La procedura di ripristino della fornitura sospesa per morosità può essere avviata soltanto a fronte
della dimostrazione del saldo degli importi insoluti.
o
Trascorsi 5 giorni dall’iter di sospensione della fornitura senza che il cliente abbia dimostrato il
pagamento delle fatture insolute Acea Pinerolese Energia Srl potrà avviare le successive attività di
gestione della morosità, che possono prevedere:
il recesso dal contratto,
l’attivazione della pratica legale di recupero del credito,
l’interruzione forzosa della fornitura (intervento sull’impianto di allacciamento),
con in tutti i casi l’addebito al Cliente dei relativi costi.
La cessazione amministrativa del contratto richiede, ai fini dell’eventuale ripristino della fornitura,
oltre al saldo dell’insoluto, la stipula di un nuovo contratto di fornitura.
L’interruzione forzosa della fornitura comporta, per l’eventuale ripristino della fornitura, oltre al saldo
dell’insoluto, la richiesta di preventivo di un nuovo allacciamento e quindi la stipula di un nuovo
contratto di fornitura.
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guida di lettura dei documenti di fatturazione