Istituzioni di diritto pubblico
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione plurilingue
Giuseppe G. De Cesare
Anno accademico 2008-2009
Strumenti per lo studio
testi:
Corso di diritto pubblico
di A. Barbera e C. Fusaro,
Bologna, il Mulino 2008
( AulaWeb )
letture:
V. Onida, La Costituzione, Bologna, il Mulino, 2007 ; V. Onida, La
Costituzione ieri e oggi, Bologna, il Mulino, 2008; G. Arena,
Cittadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 2006; altro, concordato con il
docente.
siti internet:
http://diritto-comunicazione.decesare.info
http://www.teleacademy.it
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Introduzione
DIRITTO E COMUNICAZIONE
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Informazione
Comunicazione
DIRITTO
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In-formare = dare forma,
plasmare, modellare secondo una
determinata forma
INFORMAZIONE
è la notizia, il dato che
fornisce elementi di conoscenza, cioè che
informa su qualcosa
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comunicare –
dal latino
commune
cum munus (incarico, compito)
commune = che svolge il suo compito
insieme con altri
(it. comune = che è proprio di almeno due persone
o cose)
COMUNICARE = fornire informazioni il cui
scopo non è quello di dare forma al mondo,
bensì dare ad esso un significato.
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Informazione - comunicazione
La differenza principale del
comunicare rispetto all’informare
consiste dunque nello scopo: si
comunica per dare un significato
alla realtà, si informa per dare ad
essa una struttura, una forma
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DIRITTO
Il diritto (Recht) può essere definito come un insieme di regole di condotta (dette
anche norme) generali ed astratte che riguardano le azioni umane dei soggetti che
appartengono ad una determinata collettività in un determinato momento storico.
In base al contenuto il diritto si distingue in:
o diritto oggettivo
o diritto soggettivo
Diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l’agire umano e la vita
collettiva in un ordinamento giuridico (Rechtsordnung). Viene usualmente distinto in diritto pubblico e
diritto privato: il primo è diretto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli
enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati; il secondo regola i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una
stessa collettività in posizione di parità.
Diritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto
dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa, garantita e disciplinata dal diritto oggettivo, dello stesso nei
confronti di altri soggetti o beni. Attribuisce al suo titolare una posizione di vantaggio che questi potrà far
valere nei confronti di tutti i soggetti, nel caso di diritto soggettivo assoluto (erga omnes), nei confronti di
uno o più soggetti nell'ambito di un determinato rapporto giuridico, nel caso di diritto soggettivo relativo
(actio in personam).
In base agli interessi protetti il diritto si distingue in:
o diritto pubblico: consiste di disposizioni inderogabili poste a tutela degli interessi dell’intera collettività che
disciplinano la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti
con i privati nel caso in cui questi agiscano in posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in veste
di pubblica autorità;
o diritto privato: regola i rapporti intersoggettivi tra gli individui di una stessa comunità, sia riguardo alla
loro sfera personale e familiare, sia riguardo ai loro rapporti patrimoniali. Lo Stato si occupa della loro
osservanza, solo se il singolo richiede l’intervento di un giudice.
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DIRITTO – LEGGE - GIURISPRUDENZA
diritto - droit – derecho - direito – Recht – ratt – right
etimo latino dirigere –directus
etimo indoeuropeo rag, rex, regio
giurisprudenza (prudentia iuris) – giustizia (ius-titia)
etimo latino iungere (legare)
legge (lex-legis)
etimo indoeuropeo leg
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Cos’è il DIRITTO ?
Kant: “i giuristi stanno ancora cercando un
concetto di diritto”
“noch suchen di Juristen eine Definition zu
ihrem Begriff vom Recht” (Critica della ragion
pura, 1781)
Ubi societas, ibi ius
dove c’è società, c’è diritto
Ubi homo, ibi societas, ubi societas, ibi ius
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Diritto e linguaggio – Diritto e gioco
Regole giuridiche e regole etiche, religiose, di
costume
sollen – sein
linguaggio prescrittivo – linguaggio descrittivo
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Ordinamento giuridico (positivo)
Insieme di tutti i testi così come sono usciti dalle
decisioni dei produttori di norme, disposti uno dopo
l’altro senza connessioni fra di essi.
Sistema giuridico
Insieme di proposizioni linguistiche che ha come
referente costante un altro insieme di proposizioni,
quelle dell’ordinamento. Nell’ordinamento troviamo
gli ordini dati dall’autorità, dal legislatore; nel
sistema troviamo la costruzione definitiva degli
stessi.
L’ordinamento è composto di disposizioni o precetti.
Il sistema è composto di norme giuridiche.
(G.R.Morchòn)
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Teoria comunicazionale del diritto
(Gregorio Robles Morchon, Teoria del diritto, 2006)
Diritto come un sistema di comunicazione fra gli
uomini, il cui compito immanente è quello di dirigere
l’azione umana. Come sistema di comunicazione il
diritto consiste in un sistema di segni che hanno la
funzione prescrittiva che abbraccia tanto l’aspetto
organizzzativo quanto quello direttivo.
Il fenomeno giuridico si manifesta, prima di tutto,
come un sistema di interrelazione comunicativa
(similitudine con il gioco)
Il sistema comunicativo viene prima generato
dall’ordinamento, il quale si trasforma poi in sistema.
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Diritto come “medium”
Diritto come istituzione
(Jürgen Habermas, Fatti e norme,1992)
Diritto come “medium” – caratterizzato dalla neutralità nei
confronti dei contenuti e consiste in un processo di
giustificazione segnato dalla positività, dalla generalità, dalla
formalità e dall’eguaglianza davanti alla legge. Le norme sono
giustificate dagli stessi procedimenti che le generano.
Diritto come istituzione – mantiene, invece, i legami con le sue
radici sociali. La sua giustificazione non è più procedimentale, ma
materiale, cioè riferita a contesti storici, etici, culturali della pratica
sociale.
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L’odinamento giuridico
e
il diritto costituzionale
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SOCIETÀ E DIRITTO
Qualunque organizzazione sociale costituisce un
ordinamento giuridico. Un’organizzazione per essere tale, ha
bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita
e l’attività. Le regole costituiscono il diritto di una determinata
organizzazione: considerate nel loro insieme formano,
appunto, un ordinamento giuridico.
• Le regole giuridiche
• Le regole non giuridiche (precetti religiosi e morali)
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I RAPPORTI GIURIDICI
Siamo in presenza di norme giuridiche allorché si instaura un
rapporto fra due o più soggetti, che sulla base di una regola
comune (il diritto oggettivo) – imposta da altri (eteronoma) o
posta dalle parti (autonoma) – dà luogo a vincoli reciproci
(diritti e doveri).
• Le situazioni giuridiche favorevoli o di vantaggio (diritti in
senso soggettivo)
• Le situazioni giuridiche non favorevoli o di svantaggio
(obblighi)
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PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
Ogni organizzazione produce diritto ed è essa stessa
prodotta dal diritto. Ne deriva che il diritto non è monopolio di
alcuna organizzazione (neanche dello stato): questa è la
teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (ad es. la
comunità internazionale, retta dal diritto internazionale; la
Chiesa cattolica, retta dal diritto canonico; le imprese
commerciali, le associazioni sportive e così via).
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TEORIE DEL DIRITTO
• Teorie normativiste (Kelsen): una società ha un
ordinamento
• Teorie istituzionaliste (Romano): una società è un
ordinamento
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L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Un ordinamento giuridico è l’insieme di più elementi –
prescrizioni, consuetudini, fatti normativi – accomunati dal
fatto di essere tutti espressione di una determinata
organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri
sistematici.
• Il diritto positivo (positivismo giuridico)
• Il diritto naturale (giusnaturalismo)
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DISPOSIZIONE E NORMA
Disposizioni (o testi normativi)
interpretazione
Norme
• Le disposizioni sono mere formulazioni linguistiche,
potenzialmente suscettibili di diverse interpretazioni.
• Le norme sono il risultato dell’interpretazione, operata sulla
base di più criteri: da un’unica disposizione si possono
ricavare diversi significati, diverse norme.
• interpretazione letterale
• interpretazione logico-sistematica
• interpretazione storico-comparativa
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Art.12 Disp.prel.
Codice Civile
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LA COSTITUZIONE
• Costituzione scritta
• Costituzione non scritta (es. Regno Unito)
• Costituzione rigida
• Costituzione flessibile
• Costituzione ottriata
• Costituzione di origine rappresentativa
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Classificazione delle Costituzioni moderne
SCRITTE – Le norme delle Costituzione sono
formalizzate in un documento scritto, che dà
maggiore certezza e solennità
CONSUETUDINARIE – Assenza di forma scritta.
Le norme costituzionali sono principalmente
prodotte da consuetudini formatesi nel tempo.
Esempio classico è quello della Gran Bretagna
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Classificazione delle Costituzioni moderne
RIGIDE – Il testo costituzionale richiede un
procedimento aggravato di revisione per essere
modificato ( ad esempio: maggioranze qualificate;
referendum; lunghi tempi procedurali; reiterazione
della deliberazione; coinvolgimento delle entità
territoriali substatali). Speciale garanzia dei diritti
delle minoranze politiche ovvero delle componenti
territoriali. La Costituzione italiana è rigida perché
prevede, all’art. 138, un procedimento aggravato di
revisione.
FLASSIBILI – Non è previsto un procedimento
aggravato di revisione. Le disposizioni costituzionali
possono essere modificate o soppresse con legge
ordinaria. ( esempio: lo Statuto Albertino)
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Classificazione delle Costituzioni moderne
BREVI – Diffuse nel XIX secolo. Contengono
principalmente le norme sull’organizzazione dello
Stato e si limitato ad indicare i più significativi diritti
dei cittadini (ad esempio lo Statuto Albertino con
solo 84 articoli.
LUNGHE- Non pongono l’accento solo sul sistema
dei poteri pubblici, ma disciplinano a fondo i
rapporti fra individuo e autorità ( diritti civili,
politici, sociali), nonché i principi fondanti delle
relazioni tra privati, un tempo relegati nei codici. La
Costituzione italiana appartiene a questa categoria.
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Classificazione delle Costituzioni moderne
OTTRIATE – (dal francese Octroyées = concesse ). Diffuse nella
prima metà del secoloXIX. Provenienti da una concessione unilaterale
(octroi) del Re, in quanto sovrano ( esempi: la Costituzioe francese
del 1814, lo Statuto Albertino del 1848).
PATTIZIE – Accordo tra Re ed Assemblea rappresentativa del
popolo. Coesistenza e compromesso tra principio monarchico e
principio democratico ( esempio: le Costituzioni francesi del 1791 e
del 1830).
APPROVATE CON PROCEDIMENTO POPOLARE – (con
l’affermazione del principio della sovranità popolare su quello
monarchico) Di solito, elezione di una Assemblea costituente che
redige ed approva il testo della Costituzione. Frequente il ricorso a
referendum popolare sul testo appena approvato dall’Assemblea. In
Italia c’è stato un referendum preventivo (monarchia – repubblica )
che ha vincolato in partenza le scelte dell’Assemblea costituente sulla
forma di Stato.
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COSTITUZIONALISMO MODERNO
La Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787)
«Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più
perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità
interna, provvedere alla difesa comune, promuovere il
benessere generale e assicurare le benedizioni della libertà
a noi stessi e alla nostra posterità, ordiniamo e stabiliamo
questa Costituzione per gli Stati Uniti d’America...»
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IL COSTITUZIONALISMO MODERNO
La Costituzione francese del 1791
«L’Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese
sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce
irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza
dei diritti.
Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né
distinzione di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né
alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né
alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o
decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobiltà, o che
presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se
non quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni.
[...]
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IL COSTITUZIONALISMO MODERNO
La Costituzione francese del 1791
«[...] Non vi è più né venalità, né ereditarietà di alcun ufficio
pubblico.
Non vi è più, per alcuna parte della Nazione, né per alcun
individuo, alcun privilegio, né eccezione al diritto comune di tutti i
francesi.
Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e
mestieri.
La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro
impegno che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione...»
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L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE
Un ordinamento costituzionale è il complesso delle norme
fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma
all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico
che determina l’identità dell’ordinamento stesso.
• Le norme formalmente costituzionali
• Le norme materialmente costituzionali
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TEORIE DELLA COSTITUZIONE
• La costituzione come norma fondamentale (Kelsen)
• La costituzione come decisione fondamentale (Schmitt)
• La costituzione in senso materiale (Mortati)
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DEL DIRITTO PUBBLICO
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Il diritto costituzionale
Il diritto parlamentare
Il diritto regionale e il diritto degli enti locali
Il diritto amministrativo
Il diritto tributario
Il diritto ecclesiastico
Il diritto penale
Il diritto processuale civile e il diritto processuale penale
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