La responsabilità giuridica
in sala operatoria:
Lavoro di equipe, casistica
Luca Benci
Firenze
http://www.lucabenci.it
Il tramonto del capo equipe

Dalla responsabilità gerarchica alla
responsabilità professionale individuale

Il principio dell’affidamento
La responsabilità del capo èquipe:
orientamenti dottrinali
Il capo èquipe ha l’obbligo di prevedere e
quindi di impedire un comportamento
imprudente, negligente o imperito degli altri
partecipanti all’attività medico-chirurgica
La responsabilità del capo èquipe:
orientamenti dottrinali
Vige di fatto il principio dell’affidamento
secondo il quale ogni membro può e deve
contare sul corretto adempimento dei compiti
altrui e ha l’obbligo di intervenire solo
quando ravvisa l’errore.
La responsabilità in sala
operatoria



Responsabilità del singolo
Responsabilità dell’equipe
monoprofessionale
Responsabilità dell’equipe interprofessionale
Responsabilità medica



Mancato consenso del paziente
Errore nell’esecuzione dell’intervento
Dimenticanza di corpi estranei
L’evoluzione del consenso
informato
Cassazione penale, sentenza 5 aprile 1992, sezione V, n. 5639


Il caso Massimo
Un chirurgo che, in caso di necessità e urgenza
terapeutiche, sottopone il paziente a un
intervento operatorio di più grave entità rispetto
a quello meno cruento e più lieve di cui abbia
informato preventivamente il paziente e ottenuto
solo il consenso per quello meno lieve,
commette il reato di lesioni volontarie, “essendo
irilevante sotto il profilo psichico la finalità pure
sempre curativa della sua condotta”
L’evoluzione del consenso
informato
cassazione penale, sezione IV, sentenza 27 marzo 2001, n. 36519



Sentenza Cicarelli
Il chirurgo che opera contro la volontà del
paziente esita in una condotta illecita capace di
configurare più fattispecie di reato, quali
violenza privata, lesione personale dolosa e, nel
caso di morte, omicidio preterintenzionale.
Conta il divieto di manomissione del corpo
dell’uomo e la violazione consapevole del diritto
della persona a preservare la sua integrità fisica
L’evoluzione del consenso
informato
cassazione penale, sezione IV, sentenza 29 maggio 2002, n. 26446


Sentenza Firenzani
L’incisione della cute è priva di una propria
autonomia funzionale rappresentando
null’altro che un passaggio obbligato verso il
raggiungimento dell’obiettivo principale
dell’intervento, quello di liberare il paziente
dal male che lo affligge.
L’evoluzione del consenso
informato
Cassazione penale, sezione IV, 16 gennaio 2008, n. 11335


Sentenza Huscer
Non è configurabile il reato di omicidio
preterintenzionale poiché la finalità curativa
perseguita dal medico deve ritenersi
concettualmente incompatibile con la
consapevole intenzione di provocare
un’alterazione lesiva dell’integrità fisica della
persona offesa.
L’evoluzione del consenso
informato
Cassazione penale, sezioni unite, sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437

L'atto operatorio in sè, dunque, rappresenta
solo una "porzione" della condotta
terapeutica, giacchè essa, anche se ha preso
avvio con quell'atto, potrà misurarsi, nelle sue
conseguenze, soltanto in ragione degli esiti
"conclusivi" che dall'intervento chirurgico
sono scaturiti sul piano della salute
complessiva del paziente che a quell'atto si è
- di regola volontariamente - sottoposto.
L’evoluzione del consenso
informato
Cassazione penale, sezioni unite, sentenza 21 gennaio 2009, n.
2437

Il chirurgo, in altri termini, non potrà
rispondere del delitto di lesioni, per il sol fatto
di essere "chirurgicamente" intervenuto sul
corpo del paziente, salvo ipotesi teoriche di
un intervento "coatto";
L’evoluzione del consenso
informato
Cassazione penale, sezioni unite, sentenza 21 gennaio 2009, n.
2437

E', quindi, in questo contesto che andrà
verificato l'esito, fausto o infausto,
dell'intervento e quindi parametrato ad esso il
concetto di "malattia" di cui si è detto.
L’evoluzione del consenso
informato

Pertanto, ove l'intervento chirurgico sia stato
eseguito lege artis, e cioè come indicato in sede
scientifica per contrastare una patologia ed
abbia raggiunto positivamente tale effetto,
dall'atto cosi eseguito non potrà dirsi derivata
una malattia, giacchè l'atto, pur se
"anatomicamente" lesivo, non soltanto non ha
provocato - nel quadro generale della "salute"
del paziente - una diminuzione funzionale, ma è
valso a risolvere la patologia da cui lo stesso era
affetto.
L’evoluzione del consenso
informato

- Può quindi concludersi nel senso che, ove il
medico sottoponga il paziente ad un
trattamento chirurgico diverso da quello in
relazione al quale era stato prestato il
consenso informato, e tale intervento,
eseguito nel rispetto dei protocolli e delle
leges artis, si sia concluso con esito fausto,
L’evoluzione del consenso
informato

nel senso che dall'intervento stesso è
derivato un apprezzabile miglioramento delle
condizioni di salute, in riferimento, anche alle
eventuali alternative ipotizzabili, e senza che
vi fossero indicazioni contrarie da parte del
paziente medesimo, tale condotta è priva di
rilevanza penale, tanto sotto il profilo della
fattispecie di cui all'art. 582 c.p., che sotto
quello del reato di violenza privata, di cui
all'art. 610 c.p..
Il rifiuto alle cure

Nel diritto di ciascuno di disporre, lui e lui solo, della
propria salute e integrità personale, pur nei limiti previsti
dall’ordinamento, non può che essere ricompreso il
diritto di rifiutare le cure mediche lasciando che la
malattia segua il suo corso fino alle estreme
conseguenze: il che non può essere considerato il
riconoscimento di un diritto positivo al suicidio, ma è
invece la riaffermazione che la salute non è un bene che
possa essere imposto coattivamente al soggetto
interessato dal volere, o peggio, dall’arbitrio altrui,……..
Il rifiuto alle cure

….ma deve fondarsi esclusivamente sulla
volontà dell’avente diritto, trattandosi di una
scelta che riguarda la qualità della vita e che
pertanto lui e lui solo può legittimamente fare.
Corte di assise di Firenze, sentenza 13/1990
Rilevanza del consenso e
dell’informazione
….Peraltro, la paziente aveva sottoscritto il
modulo di consenso informato nel quale era
descritto l'intervento al quale sarebbe stata
sottoposta: isterectomia radicale, cioè
asportazione dell'utero. La natura dell'intervento
è di immediata comprensione per qualsiasi
donna, anche per quanto concerne le
conseguenze.
Tribunale di Monza, 8 novembre 2007

Rilevanza del consenso e
dell’informazione
Nel caso di specie deve ritenersi che la signora
fosse del tutto consapevole della natura
dell'intervento, dei rischi e delle complicanze,
anche per la sua qualifica di infermiera
professionale, che opera in una struttura
ospedaliera, quale ferrista in sala operatoria, il
che comporta delle cognizioni mediche tali da
consentirle di valutare, ancora meglio, il
significato dell’intervento.
Tribunale di Monza, 8 novembre 2007

Tipologie di responsabilità
infermieristiche



Infermiere di sala
Infermiere di anestesia
Disinfezione e sterilizzazione
Posizionamento letto operatorio
Danni da elettrocuzione
Infermiere strumentista
Smarrimento e perdita di
corpi estranei nell’organismo
del paziente
Disinfezione e sterilizzazione
L’equipe chirurgica






Rapporti tra primo operatore e altri chirurghi
Rapporti tra primo operatore e medici di diversa
specialità (anestesista)
Rapporti tra primo operatore e personale
infermieristico
Rapporti tra anestesista e personale infermieristico
Attribuzioni del personale infermieristico
Attribuzioni del tecnico della perfusione
cardiovascolare
 Casistica
giurisprudenziale
Il fatto
Un intervento chirurgico


Il signor Rossi viene portato in sala
operatoria per un intervento di chirurgia
addominale.
All’interno della sala operatoria sono presenti
- all’ingresso del signor Rossi – il medico
anestesista Bianchi e due infermieri: Verdi
con funzione di strumentista e Gialli con
funzione di infermiere di anestesia-sala
operatoria.
Il fatto
Dopo il posizionamento sul letto operatorio viene
indotta l’anestesia generale da parte del medico
specialista con i seguenti farmaci:
Propofol 300mg,
Tracrium 50 mg, Sevorane (gas anestetico) in O2
Dopo circa una mezzora il medico anestesista si
assenta dalla sala operatoria e rivolgendosi
all’infermiere di sala operatoria dice: “controlla la
situazione”.
Il fatto


Dopo qualche minuto il primo operatore chirurgico
avverte i primi segni di contrazione muscolare e a
voce alta dice: “il paziente spinge”.
L’infermiere – dopo una sommaria ricerca del
medico anestesista – previo controllo della scheda
anestesiologica che nel corso dell’anestesia
l’ulteriore somministrazione di curaro (Tracrium 10
mg) in funzione miorilassante decide, data anche la
sua lunga esperienza nel settore, di somministrare
direttamente il farmaco in assenza dell’anestesia.
Il fatto






Dalla documentazione si ricava la seguente
scheda anestesiologica:
Propofol 300 mg all’induzione………………………
Tracrium 50 mg all’induzione ……………………….
Sevorane……………………….
Tracrium 10 mg…dopo 35’-40’ dall’induzione…………………….
Miscela decurarizzante (Atropina, Prostigmina)alla fine
dell’intervento
Il fatto

Viene disposto un rinvio a giudizio per il medico
anestesista e per l’infermiere di sala operatoria per
avere, in concorso tra di loro, condotto e tollerato
condotte integranti il reato di esercizio abusivo della
professione medica ex art. 348 del codice penale
con particolare riferimento alla somministrazione da
parte dell’infermiere di farmaci anestesiologici di
competenza – per la normativa vigente – del medico
anestesista.
L’accusa contro il medico

La conduzione di una anestesia generale è di
competenza del medico anestesista e trattasi
quindi di atto medico specialistico.
L’esercizio abusivo di una
professione
art. 348 cp

Chiunque esercita abusivamente una
professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione da parte dello Stato è
punito….
L’accusa contro il medico
La legge 9 agosto 1954, n. 653
“Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali”
L’anestesista “pratica direttamente sui malati, sotto
la propria responsabilità, gli interventi per
l’anestesia, sorvegliando sull’andamento del
trattamento”.
L’accusa contro il medico

a)
b)
c)
La condotta dell’anestesista integrante la
fattispecie di reato è relativa a tre precisi
comportamenti:
Avere lasciato solo il paziente in sala operatoria
senza plausibile giustificazione;
Avere incoraggiato o tacitamente delegato
l’infermiere di sala operatoria a compiere atti di
carattere medico-specialistico
Avere avallato tali comportamenti nella cartella
anestesiologica.
L’accusa contro il medico

Il farmaco somministrato è un farmaco parte
integrante dell’anestesia generale. Nella
scheda tecnica si legge
“è un farmaco bloccante neuromuscolare non depolarizzante da
utilizzare in anestesia per facilitare l’intubazione tracheale e per
ottenere il rilasciamento muscolare in un vasto ambito di
procedure chirurgiche che lo richiedono e nella ventilazione
controllata”
L’accusa contro l’infermiere


Per avere somministrato in assenza di una
prescrizione medica – tale non può considerarsi la
scheda anestesiologica – un farmaco riservato
all’attività del medico specialista. Tra l’altro si
porrebbero dei dubbi anche dietro prescrizione
medica.
Tale farmaco, infatti, può dare luogo a gravi reazioni
(broncospasmo, reazioni anafilattoidi, crisi
convulsive) non risolvibili se non con l’intervento
medico.
La posizione dell’infermiere di
sala operatoria

Fattispecie relativa all’omessa vigilanza
reciproca sull’utilizzo degli strumenti
chirurgici, uno dei quali, e precisamente una
pinza di Kelly, era stata lasciata all’interno
della cavità addominale, rendendo
necessario a distanza di tempo un secondo
intervento per rimuovere la pinza.
La posizione dell’infermiere di
sala operatoria

….L’infermiere di sala operatoria nel caso di
specie aveva una “posizione del tutto
esclusiva rivestiva per l’occasione da costei,
in quanto essa, facendo parte del personale
non sterile, non aveva avuto alcun contatto
con il campo operatorio e non aveva avuto,
come si è accertato in concreto, alcun potere
di controllo in ordine ai ferri chirurgici usati
per l’intervento”
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 18 maggio 2005, n. 18568
L’infermiere di sala operatoria



La responsabilità per la preparazione del
campo operatorio
La responsabilità per la prevenzione delle
infezioni
La responsabilità della figura professionale
“non lavata”
Responsabilità per danni da posizionamento sul
lettino operatorio
Corte di cassazione, VI sezione penale, sentenza 25 maggio 2010, n. 19637

…..in caso di intervento operatorio ad opera
di equipe chirurgica, e più in generale nella
ipotesi di cooperazione multidisciplinare
nell’attività medico-chirurgica, ogni sanitario
è tenuto ad osservare, oltre che il rispetto
delle regole di diligenza e prudenza connessi
alle specifiche e settoriali mansioni svolte, gli
obblighi ad ognuno derivanti dalla
convergenza di tutte le attività verso il fine
comune ed unico.
Responsabilità per danni da posizionamento sul
lettino operatorio
Corte di cassazione, VI sezione penale, sentenza 25 maggio 2010, n. 19637

Ogni sanitario, quindi, non può esimersi dal
conoscere e valutare (nei limiti e termini in cui
sia da lui conoscibile e valutabile) l’attività
precedente e contestuale di altro collega e
dal controllarne la correttezza, se del caso
ponendo rimedio ad errori altrui che siano
evidenti e non settoriali ed emendabili con
l’ausilio delle comuni conoscenze
scientifiche del professionista medio (Cass.,
Sez. IV, 24 gennaio 2005, n. 18548).
Responsabilità per danni da posizionamento sul
lettino operatorio
Corte di cassazione, VI sezione penale, sentenza 25 maggio 2010, n. 19637

Ed alla stregua di tanto, si sottrae a rinvenibili
vizi di illogicità (che, peraltro, la norma vuole
dover essere manifesta, cioè coglibile
immediatamente, ictu oculi) la considerazione
della sentenza impugnata, secondo cui “il
posizionamento della paziente sul lettino, pur
essendo materialmente predisposto
dall’anestesista, non poteva definirsi
operazione del tutto sottratta al controllo del
medico chirurgo, incaricato dell’intervento”.
Responsabilità per
l’elettrocuzione
Tribunale di Monza, sez. IV, 17 gennaio 2007

La relazione del consulente tecnico ha
consentito di acclarare un evidente profilo di
responsabilità del personale ausiliario e, più
segnatamente, della infermiera professionale
incaricata di porre la "piastra paziente" a
contatto della coscia destra della paziente.
Responsabilità per
l’elettrocuzione
Tribunale di Monza 17 gennaio 2007

Più precisamente, è stato ravvisato un profilo di
negligenza dell'ausiliaria consistito nell'aver causato
l'ustione in conseguenza del "posizionamento non
corretto del braccio destro lungo il corpo della
paziente" con esclusione di qualsivoglia
responsabilità professionale dei chirurghi e
dell'anestesista che eseguirono l'intervento di
rinosettoplastica sulla paziente considerato che
l'infermiera professionale "deve essere in grado di
eseguire correttamente i compiti, di sua pertinenza,
che gli vengono affidati dai medici".

I nuovi orientamenti sulla responsabilità di
equipe
Responsabilità di equipe nello
smarrimento di ferri
Cass. pen. Sez. IV, Sent., 21-12-2010, n. 4486

la dimenticanza della pinza nell'addome è
fuori discussione; e che la giurisprudenza
consolidata attribuisce all'intera equipe la
responsabilità della cosiddetta conta dei ferri.
Dunque, si conclude, la responsabilità per
l'errore commesso coinvolge pure l'aiuto
chirurgo che svolge un ruolo non trascurabile
ed autonomo nel corso dell'intero intervento.
Responsabilità di equipe nello
smarrimento di ferri

La responsabilità si configura sia in
riferimento all'atto della dimenticanza, sia con
riguardo all'errore nella conta.

Si è infatti già avuto modo di osservare che il
controllo di cui si discute è mirato a
fronteggiare un tipico, ricorrente e grave
rischio operatorio: quello di lasciare nel corpo
del paziente oggetti estranei.

Esso è conseguentemente affidato all'intera
equipe, proprio per evitare che la pluralità dei
difficili compiti a ciascuno demandati, le
imprevedibili contingenze di un'attività
intrinsecamente complessa come quella
chirurgica, la stanchezza o la trascuratezza
dei singoli, o altre circostanze possano
comunque condurre ad un errore che ha
conseguenze sempre gravi.

Si richiede, dunque, l'attivo coinvolgimento di
tutti i soggetti che intervengono nell'atto
operatorio. Essi devono attivamente
partecipare alla verifica. In conseguenza, non
è prevista nè sarebbe giustificabile
razionalmente la delega delle proprie
incombenze agli altri operatori, poichè ciò
vulnererebbe il carattere plurale, integrato del
controllo che ne accresce l'affidabilità (Cass.
4^, marzo 2008, Rv. 239605).
Cass. pen. Sez. IV,
21-09-2009, n. 36580

Non si condivide la critica svolta alla sentenza
impugnata nel rilevare che l'errore giuridico in
cui sono caduti i giudici dell'appello è quello di
aver concepito l'equipe di un reparto chirurgico
ospedaliero come un gruppo di professionisti
sostanzialmente equivalenti e paritetici, laddove,
si tratta, invece, di un organo tecnico complesso,
strutturato gerarchicamente, nel quale il primario
conserva una posizione nettamente dominante.
Cass. pen. Sez. IV,
21-09-2009, n. 36580

…nel caso, invece, in cui l'attività dell'equipe
è corale, cioè riguarda quelle fasi
dell'intervento chirurgico in cui ognuno
esercita il controllo del buon andamento di
esso, non si può addebitare all'uno l'errore
dell'altro e viceversa.
Cass. pen. Sez. IV,
21-09-2009, n. 36580

Questa Corte ha, infatti, affermato (Sezione
4°, sentenza n. 15282 del 7.03 2008 Rv.
239605) che, in tema di colpa medica
nell'attività di "equipe", tutti i soggetti
intervenuti all'atto operatorio devono
partecipare ai controlli volti a fronteggiare il
frequente e grave rischio di lasciare nel corpo
del paziente oggetti estranei; ne consegue
che non è consentita la delega delle proprie
incombenze agli altri componenti, poichè ciò
vulnerebbe il carattere plurale, integrato, del
controllo, che ne accresce l'affidabilità .
Cass. pen. Sez. IV,
21-09-2009, n. 36580

Correttamente, dunque, la Corte salentina, in ordine al
principale motivo di appello, secondo cui non poteva
addebitarsi all'imputato alcuna negligenza o
distrazione in ragione del fatto che, nell'ambito della
equipe chirurgica, il primario chirurgo dott. M. era
solito accentrare su di se tutti gli atti operatori
relegando gli aiuti in una posizione collaterale, ha
rilevato che non si tratta di "valutazioni" o di "tecniche"
operatorie decise dal dott. M. e per le quali l'asserita
"prassi" di accentratore avrebbe reso quantomeno
difficoltoso imporre diverse soluzioni, ma di una
macroscopica e banale dimenticanza che, come tale,
deve essere addebitata a ciascuno ed a tutti i
componenti di quella equipe.
Cass. pen. Sez. IV,
21-09-2009, n. 36580

Non appare conferente, poi, il ricorso al
"principio dell'affidamento" in ipotesi di lavoro
in equipe; è d'uopo osservare che non può
parlarsi di affidamento quando colui che si
affida sia in colpa per avere violato
determinate norme precauzionali o per avere
omesso determinate condotte e,
ciononostante, confidi che altri, insieme o che
eventualmente gli succede nella stessa
posizione di garanzia, elimini la violazione o
ponga rimedio alla omissione.
Gli obblighi sulla sicurezza in
quanto operatore sanitario

Violazione di regole precauzionali di condotta
di carattere preventivo

Violazione di regole precauzionali di condotta
di carattere preparatorio

Violazione di regole precauzionali di condotta
di carattere professionale
Inosservanza di obblighi di
carattere preventivo



Mancato controllo dell’efficacia di impianti di
sterilizzazione e disinfezione
Mancata predisposizione di sistemi di
controllo della sterilizzazione
Mancata monitorizzazione di eventi avversi
Violazione di regole precauzionali di
condotta di carattere preparatorio




Inosservanza di tempi minimi di disinfezioni di
strumenti chirurgici (laddove non sterilizzabili), di
presidi, di strumenti ottici-endoscopici ecc..
Inosservanza delle date di scadenza di sterilizzazione
dei presidi industriali e dei presidi riutilizzabili
Riuso del materiale dichiarato dal fabbricante come
monouso
Risterilizzazione di materiale dichiarato non
sterilizzabile ecc.
Violazione di regole precauzionali di
condotta di carattere professionale

Mancato rispetto di protocolli e linee guida in
merito alle procedure e alle tecniche di sala
operatoria
(mancata adozione o rispetto procedure di
controllo di corpi estranei nell’organismo del
paziente)
La responsabilità per la
sterilità


Soltanto l’individuazione della condotta che
ha provocato il contagio può consentire di
individuare le responsabilità penali……..
La mancata individuazione della stessa in merito a
una infezione non può essere superata “chiamando
in causa la contaminazione ambientale”
(Tribunale di Pesaro, aprile 2002, caso Lucarelli)
La responsabilità per
l’abbandono di corpi estranei

Dalla responsabilità gerarchica alla
responsabilità condivisa
Pretura di Pavia,
sentenza 10 marzo – 23 aprile 1999, n. 92

Nel lavoro in èquipe l’unico criterio di carattere
generale cui si può ricorrere è il cosiddetto
principio dell ’ affidamento, secondo cui ogni
componente di un gruppo impegnato in un
intervento chirurgico, dovrebbe poter confidare
sulla capacità dei collaboratori di adempiere alle
mansioni affidate con la necessaria competenza
e diligenza, fermo restando il potere di controllo
di chi, in un dato momento, assume la qualifica
di responsabile del gruppo o capo èquipe.
Pretura di Pavia
Sentenza 10 marzo – 23 aprile 1999, n. 92

L ’ abbandono di garze all ’ interno
dell ’ addome di una paziente è da
attribuire alle concorrenti condotte
colpose del chirurgo responsabile in
prima persona di quella fase di lavoro e
dell’infermiere ferrista che ha, tra le sue
mansioni specifiche, anche quella della
conta delle pezze e dei ferri.
Pretura di Pavia
Sentenza 10 marzo – 23 aprile 1999, n. 92

La suddivisione delle mansioni del
personale che effettua o coadiuva in un
intervento chirurgico non è codificata
per legge, ma trova la sua espressione
riconosciuta come valida nella prassi
chirurgica.
Pretura di Pavia
Sentenza 10 marzo – 23 aprile 1999, n. 92

In particolare se i chirurghi compiono le attività
loro specificamente commesse, il compito
dell ’ infermiere ferrista è quello di assistere
l ’ operatore fornendogli il materiale richiesto,
sostituendo quello usato e preoccupandosi di
conteggiarlo per evitare la perdita dei pezzi. Il
medico ha il diritto di aspettarsi che l’infermiere
compia esattamente quello per cui è deputato,
secondo la prassi riconosciuta e secondo le
istruzioni avute ad essa conformi.
Pretura di Pavia
Sentenza 10 marzo – 23 aprile 1999, n. 92

Non è condivisibile la distinzione tra
smarrimento e abbandono di corpi
estranei nell ’ organismo del paziente in
quanto i due termini appaiono come
sinonimi.
Tribunale di Firenze
4 marzo 1998

Deve ritenersi sussistente il delitto di lesioni colpose
(sotto il profilo della negligenza del professionista)
nel comportamento del medico che, nel corso di un
intervento chirurgico, inserita nell’addome del
paziente una garza, ometta di rimuoverla al termine
del medesimo non potendosi riferire tale condotta
né al caso fortuito né alla responsabilità del
personale che lo assiste in sala operatoria per la
omessa «conta delle garze»…….
Tribunale di Firenze
4 marzo 1998

…..nondimeno integra una autonoma ipotesi di
reato di lesioni volontarie la condotta dello stesso
chirurgo che resosi conto, a distanza di tempo
dall’operazione, della presenza della garza
nell’addome, ometta di avvisare lo stesso paziente,
così non impedendo l’ulteriore stato di malattia di
quello, evento che aveva l’obbligo giuridico di
impedire perché conseguenza della sua precedente
condotta antigiuridica…..
Tribunale di Firenze
4 marzo 1998

….invero per la legge penale è possibile ritenere
l’autonomia dei due reati realizzati in successione in
quanto siano distinguibili i rispettivi elementi
costitutivi (condotta ed evento); né in quel
comportamento del sanitario può ravvisarsi solo la
circostanza di cui all’art. 61 n. 8 c.p. (avere
aggravato le conseguenze del delitto in precedenza
già commesso) avendo tali conseguenze tutti i
caratteri costitutivi di un ulteriore reato.
Smarrimento e dimenticanza di
corpi estranei
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 39062/2004

(Fattispecie relativa a smarrimento di pinza chirurgica di tipo Kelly in addome
per rottura di una delle estremità del ferro che ne ha causato lo scivolamento
nelle anse intestinali. Intervento chirurgico effettuato da equipe senza
l’assistenza di un infermiere ferrista)
La rottura di un ferro, pur non essendo un
accadimento frequente non è comunque
imprevedibile ed eccezionale. Infatti l’usura
dei ferri o un eventuale difetto di costruzione
possono cagionare un evento del genere.
Smarrimento e dimenticanza di
corpi estranei
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 39062/2004

La condotta colpevole dei ricorrenti si
identifica non tanto nella rottura della pinza,
che, pur non essendo circostanza
imprevedibile, non è attribuibile direttamente
agli imputati, quanto nell’omesso conteggio
dei ferri dopo la sutura della ferita, e nella
successiva omessa immediata rimozione.
Smarrimento e dimenticanza di
corpi estranei
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 39062/2004

E’ infatti evidente che è opportuno il conteggio
prima della chiusura della ferita per rimuovere
eventuali pezzi dimenticati, senza procedere poi alla
“scucitura” subito dopo l’intervento, ma è
altrettanto evidente che regole semplici di diligenza,
di perizia e di prudenza, senza neppure “scomodare
la conoscenza della scienza medica, impongono di
controllare nuovamente che tutti i ferri siano stati
rimossi dopo la sutura della ferita in quanto a una
eventuale omissione si può porre rimedio
nell’immediatezza procurando un lieve trauma…
Smarrimento e dimenticanza di
corpi estranei
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 39062/2004

….la “scucitura” della sutura, la dove la
permanenza del ferro nel corpo per molto
tempo (nella specie diversi mesi) e il dovere
procedere a nuovo interventi chirurgico per
rimuoverlo dopo che si siano prodotte tenaci
aderenze sono causa di lesioni gravi, o
addirittura della morte del paziente.
Smarrimento e dimenticanza di
corpi estranei
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 39062/2004

Il dovere professionale di procedere al conteggio dei
ferri non può quindi ritenersi esaurito eseguendolo
prima della sutura della ferita e ancorchè ancora
alcuni pezzi permangono nel corpo della persona
sottoposta a intervento chirurgico, ma va completato
con una ulteriore verifica subito dopo la sutura per
controllare la rimozione degli ulteriori pezzi, proprio
perché è possibile (come è avvenuto nella specie)
che tali ferri possano, per diverse cause (per
dimenticanza o per incidente) essere lasciati nel
corpo della persona operata.
Smarrimento e dimenticanza di
corpi estranei
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 39062/2004

(i ricorrenti si sono difesi sostenendo che) secondo una prassi
consolidata la “conta dei ferri” era compito del personale
infermieristico e, in mancanza di infermieri, del terzo componente
della squadra operatoria.
Non può esservi dubbio che almeno il controllo della rimozione
dei ferri spetti all’intera equipe operatoria, e cioè ai medici, i
quali hanno la responsabilità del buon esito dell’intervento, non
solo in relazione all’oggetto dell’operazione, ma altresì per tutti
gli adempimenti connessi, sicchè è del tutto inaccoglibile
l’argomento secondo il quale il controllo successivo alla
suturazione della ferita, e cioè quello definitivo e tranquillizzante,
sia devoluto al personale infermieristico, secondo una prassi
consolidata, avendo il personale paramedico, nel settore
chirurgico, funzioni di assistenza e non di verifica dell’attuazione
dell’intervento operatorio nella sua competenza.
Smarrimento e dimenticanza di
corpi estranei
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 39062/2004

Né i giudici di merito hanno ritenuto di
individuare la sussistenza di particolari
deleghe, riaffermandosi,comunque che gli
imputati non hanno né rimosso e neppure
controllato che siano state rimosse le ultime
pinze lasciate per tenere aperti i lembi della
ferita prima della sutura.
Corte di cassazione
IV sezione penale, Sentenza 12 settembre 2008, n. 24360

Nel corso di un intervento di rinoplastica il
chirurgo ha somministrato una soluzione
contenente adrenalina e carbocaina alla
quale era stata aggiunta per errore, invece di
una soluzione fisiologica, un disinfettante
contenente benzalconio cloruro
(verosimilmente desogen o neodesogen) che
aveva cagionato dopo l’infiltrazione
sottocutanea, un edema imponente e necrosi
a carico di alcuni tessuti.
Corte di cassazione
IV sezione penale, Sentenza 12 settembre 2008, n. 24360
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In primo grado (Tribunale di Cosenza) veniva
condannato il medico e lo strumentista.
In secondo grado (Corte di appello di
Catanzaro) ha assolto il chirurgo e
condannato l’infermiere
Sentenza della Cassazione
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Nel caso in esame va per altro osservato che
la preparazione del composto medicinale da
somministrare è certamente un atto medico
di competenza del medico chirurgo; questi
può delegarne a persona competente
l’esecuzione materiale ma deve sempre
controllare, proprio perché si tratta di un atto
solo a lui riferibile, la corretta esecuzione
dell’operazione;........
Corte di cassazione
IV sezione penale, Sentenza 12 settembre 2008, n. 24360
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……e, nella specie, non risulta che questo
controllo sia stato dal chirurgo posto in
essere.
Corte di cassazione
IV sezione penale, Sentenza 12 settembre 2008, n. 24360
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ma se anche la preparazione del composto
non fosse da considerare atto medico non
per questo verrebbe meno la responsabilità
del chirurgo perché i ricordati principi che
regolano il principio dell’affidamento non si
applicano nel caso in cui all’agente sia
attribuita una funzione di controllo sull’opera
altrui; in questo caso egli risponde delle
regole ordinarie delle condotte colpose del
terzo da lui riconducibili ed evitabili.
Corte di cassazione
IV sezione penale, Sentenza 12 settembre 2008, n. 24360
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Del resto già in altre occasioni è stato
affermato che la funzione dell’infermiere, nel
corso dell’intervento chirurgico, è di
assistenza del personale medico cui vanno
riferite le attività svolte
La delega di funzioni nell’esercizio
professionale
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Consiste in un documento con cui un
soggetto abilitato trasferisce la titolarità di
una o più funzioni proprie trasferendo
contestualmente anche la titolarità dei poteri
decisionali.
La delega di funzioni è il modo per rendere
certo e conoscibile il trasferimento di funzioni
e il documento formato costituisce una prova
storico-documentale.
La delega di funzioni nell’esercizio
professionale

L’istituto della delega non è un istituto
normativo (da intendersi letteralmente, nel
senso che non è previsto da alcuna norma
giuridica) ma una creazione giurisprudenziale.
Requisiti essenziali della
delega
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1) deve essere comprovata e non presunta
(principio di certezza)
2) i poteri devono essere precisati (Principio di
specificità o determinazione)
3) Deve essere portata a conoscenza del delegato e
da questi esplicitamente accettata (Principio di
consapevolezza)
4) Deve essere conferita per iscritto (Principio di
scrittura)
Requisiti essenziali della
delega
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5) Acquista efficacia solo se data a persona
qualificata, tecnicamente capace, esperta,
competente (Principio dell’assenza della
culpa in eligendo)
6) è valida solo se correlata alle più ampie
facoltà di iniziativa e di organizzazione, in
modo che il delegato sia posto in grado di
assolverla (Principio di corrispondenza o di
effettività)
Requisiti essenziali della
delega
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7) Il delegante non deve ingerirsi personalmente –
neppure indirettamente – nell’assolvimento dei
compiti delegati (Principio di non ingerenza o di
astensione)
8) Il delegante non deve essere a conoscenza
dell’inefficienza del delegato (Principio di non
connivenza o di non acquiescenza)
9) Il delegante deve predisporre un sistema di
controllo e di verifica periodica dell’attività del
delegato (Principio dell’assenza di culpa in
vigilando)
Requisiti essenziali della
delega
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Non è ammissibile l’ipotesi della
“subdelega” o delega a cascata che si
verifica allorquando il soggetto delegato
deleghi a sua volta altra persona a svolgere
le mansioni delegate.
Delegatus non potest delegare
Requisiti essenziali della
delega
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a)
b)
La subdelega non è ammissibile in quanto
non permette al delegante di esercitare il
dovuto duplice controllo all’origine:
Verifica dei requisiti di idoneità tecnica
Verifica della rispondenza dell’attività
svolta ai contenuti delle delega
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La responsabilità per l`abbandono di corpi estranei