La qualificazione giuridica di
rapporti di lavoro
La
subordinazione
La qualificazione giuridica di
rapporti di lavoro
Lavoro
subordinato
L’art. 2094 cod. civ.
E’ lavoratore subordinato
chi “si obbliga mediante
retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto
la direzione dell’imprenditore”
Lavoro
autonomo
L’art. 2222 cod. civ.:
E’ lavoratore autonomo chi
“si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un
servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei
confronti del committente”
La qualificazione giuridica di
rapporti di lavoro
Lavoro
subordinato
c’è
Lavoro
autonomo
manca
il vincolo di subordinazione
Qual è il problema?
Ricondurre un determinato e concreto rapporto
di lavoro ad un preciso tipo legale
“Ogni attività umana economicamente rilevante può essere
oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di
rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del
suo svolgimento” (Cass., sez. lav., 03-04-2000, n. 4036)
E così ancora Cass. 21/11/2001, n.14664 : “ogni attività
umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di
rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro
autonomo” (conf. Cass. 18692/2007)
…occorre stabilire se
un determinato rapporto
di lavoro può essere ricondotto
Se questo è il
al tipo legale “contratto di
presupposto…
lavoro subordinato”.
Ma quali conseguenze
giuridiche comporta
questa riconduzione?
“Tipo legale” e disciplina giuridica del
rapporto di lavoro
Individuare il
“tipo legale” al quale
ricondurre uno
specifico rapporto
di lavoro
significa individuare
le regole giuridiche
che governano
quello specifico
rapporto di lavoro
Constatare, infatti, che Tizio
è un programmatore
di computer,
un consulente aziendale, un
tornitore, un grafico, “non ci
dice ancora nulla sulle
regole giuridiche che
governano tali attività
umane”
(Biagi, 2001)
La tradizionale inscindibilità del
binomio fattispecie/effetti
La qualificazione
giuridica
del rapporto
(individuazione
della
fattispecie)
Gli effetti:
L’applicazione
della
legislazione in
materia di
lavoro
subordinato
La subordinazione è, dunque, la “porta di
accesso”…
…al godimento di una serie di diritti e garanzie
stabiliti da disposizioni che compongono il
nucleo essenziale del diritto del lavoro
Esempi di principi e regole garantistici:
a)
b)
c)
d)
La garanzia di una retribuzione sufficiente (art. 36
Cost.)
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nei
casi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio
militare etc… (artt. 2110-2111 c.c.)
Il diritto ad un trattamento di fine rapporto (art.
2120 c.c.)
…e, più in generale, applicazione degli artt. 20992113 sui diritti e gli obblighi delle parti del
contratto di lavoro
Tradizionalmente il diritto del lavoro si occupa del lavoro
subordinato (ma non di ciò che è altro rispetto al
lavoro dipendente)
Modello
empirico
Operario-massa
della
grande industria
tayloristica
=
Modello
normativo
Lavoratore
subordinato
definito dall’art.
2094 cod. civ.
Le fattispecie diverse dalla
subordinazione
1) Il lavoro autonomo
(art. 2222 ss. cod.
civ.)
2) Il lavoro gratuito
(prestazione resa
affectionis vel
benevolentiae
causae)
3) I rapporti di lavoro aventi
natura giuridica associativa
(soci di cooperativa;
associati in partecipazione)
4) I c.d. nuovi lavori
(collaboratori, lavoratori a
progetto)
…ma cos’è
la subordinazione?
Quali sono gli elementi che
consentono di identificarla?
Gli elementi legali (art.2094 c.c.) :
 la collaborazione
 l’eterodirezione
Sia l’uno che l’altro non sono, però,
decisivi ai fini della qualificazione
 Perché non lo è la
collaborazione…
Il concetto è legato alle
“suggestioni
corporative”; venuta
meno l’idea della
cooperazione tra
lavoratori e
imprenditori, connessa
all’ideologia corporativa,
il concetto perde qualsiasi
valenza discretiva tra lavoro
autonomo e subordinato
 Perché non lo è la
eterodirezione
•A) esistono lavoratori subordinati
che lavorano in condizioni di scarsa
o nulla eterodirezione della prestazione
di lavoro
•B) esistono, d’altra parte,
lavoratori autonomi fortemente
controllati dal committente
I tentativi dottrinari di
distinzione
1. Il criterio della inferiorità socio-economica
del lavoratore (la cd. nozione socio-economica
di subordinazione) – la “dipendenza” ex art.
2094 c.c.
2. Il criterio della eterodirezione (la cd. nozione
tecnico-funzionale di subordinazione)
3. Il criterio del rischio (il rischio del risultato
produttivo; il rischio della impossibilità di lavoro)
I tentativi dottrinari
Ognuno di questi criteri non è decisivo
per la distinzione:
…non lo è quello della
inferiorità
… per il
socio-economica in quanto
criterio
esistono casi di debolezza
della
contrattuale anche
eterodirezione
vale quanto
al di fuori del lavoro
si è già detto
subordinato
in quanto al
rischio…
il rischio del
risultato produttivo
grava a volte anche
sul lavoratore
subordinato
(per es., nel cottimo,
il rischio della utilità del
lavoro grava sul lavoratore
sotto forma di variabilità
del suo corrispettivo)
L’approccio della giurisprudenza
La difficoltà di identificare
una nozione unitaria di
subordinazione e la
inadeguatezza dei
tradizionali criteri discretivi
a funzionare, da soli, come
criteri di individuazione del
lavoro subordinato ha
indotto la giurisprudenza
ad elaborare una serie di
…
…indici sintomatici
della subordinazione
La cd. tecnica dei “fasci
di indici”
(Rapporto Supiot, 1999)
L’approccio della giurisprudenza
La risposta della
giurisprudenza è stata,
così, di tipo
pragmatico.
Il tentativo di costruire
una fattispecie astratta
di “lavoro
subordinato”alla
stregua di criteri di
identificazione generali
e astratti è stata
abbandonata dalla
giurisprudenza…
…che ha finito per concentrarsi
sulla soluzione concreta dei
singoli casi
L’approccio della giurisprudenza
Il pragmatismo della
giurisprudenza: gli
indici sintomatici della
subordinazione; il cd.
“giudizio di
approssimazione” e il
“metodo tipologico”
…
…in contrapposizione al
tradizionale
“metodo sussuntivo”
(che, imponendo una perfetta
coincidenza tra fattispecie
concreta e “tipo legale” del
lavoro subordinato
presupporrebbe
una chiara ricostruzione
astratta di quest’ultimo)
L’approccio della giurisprudenza
L’osservazione della
giurisprudenza
consente di individuare
una gerarchia di
indici?
• Indici principali
• Indici secondari
Un primo gruppo di indici
(indici principali)
l'assoggettamento
potenziale al potere
direttivo;
l'esistenza di un potere
disciplinare, di controllo
e di vigilanza
l’eterodirezione si conferma come
criterio distintivo fondamentale
(v. retro la nozione di subordinazione
tecnico-funzionale in dottrina)
Un primo gruppo di indici
(indici principali)
Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669:
Ai fini della configurabilità del lavoro subordinato e la distinzione da
quello autonomo, sono decisivi l‘assoggettamento del lavoratore al
potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente
limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento
nell’organizzazione aziendale, mentre la qualificazione del rapporto
compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è
determinante, (…) invece elementi, quali l'assenza di rischio,
l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della della
retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva.
Fattispecie:
prestazione svolta da un architetto, addetto all’ufficio edilizia e urbanistica di un comune, assunto
con contratto definito di collaborazione autonoma, che aveva svolto la tipica attività istruttoria
delle pratiche del suo settore, rispettando il normale orario di servizio, rispondendo al dirigente
dell’ufficio tecnico, il quale effettuava un accertamento circa l’andamento dell’ufficio
L’irrilevanza del
nomen iuris
E’ illegittima l’ “esportazione
legislativa di lavoro dall’area della
subordinazione”
Corte cost. 31.3.1994, n. 115:
una legge (l. 18.3.1993) aveva dichiarato comuni, province, comunità montane e
istituzioni sanitarie del SSN “non soggetti, relativamente ai contratti
d’opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi
stipulati, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti da leggi in materia
di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi,
rapporti di subordinazione”.
Cosa ha detto la Corte cost.:
non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di
lavoro subordinato “a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura”, né,
tanto meno, conferire alla dichiarazione negoziale dei privati il potere di
impedire l’applicazione del diritto del lavoro, allorquando “il contenuto
concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento” siano di
lavoro subordinato.
L’esclusione dall’area della subordinazione è sottratta
alla discrezionalità legislativa
Un secondo gruppo di indici
(indici sussidiari)
-il vincolo di un orario di
lavoro fisso
-l’inserzione del lavoratore
nell’organizzazione
produttiva del datore di
lavoro
-il servizio prestato a favore
di un solo datore di lavoro
(la cd. “monocommittenza”)
- le modalità di
corresponsione del compenso
Si tratta di
indici residuali,
generalmente evocati
in funzione di supporto o
conferma di una scelta qualificatoria
già operata sulla base degli
altri indici
Ma quali sono le conseguenze
dell’approccio pragmatico impiegato
dai giudici?
 1) L’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato può essere riconosciuta anche in
assenza di qualcuno degli indici indicati, sp.
di quelli del secondo gruppo
 2) Rapporti che presentano le stesse
caratteristiche fattuali possono subire
diverse qualificazioni da parte di diversi
giudici
Rapporti che presentano le stesse
caratteristiche fattuali possono subire diverse
qualificazioni da parte di diversi giudici
La cd. ”zona grigia”
e le figure ad essa riconducibili:
I giornalisti
I pony express
Gli insegnanti di scuole private
I medici operanti presso strutture sanitarie
private
 I propagandisti di medicinali
 Gli operatori di call centre




Casistica: i giornalisti
 Cass. civ., Sez.lav., 09/03/2004, n.4797:
Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello
autonomo, pur non potendosi prescindere dalla volontà delle parti
contraenti, tenendo presente il nomen iuris dalle stesse adottato,
elemento fondamentale è l’assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro,
estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e un
controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi con
riferimento alla peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle
modalità della sua attuazione (nella specie , relativa a lavoro
giornalistico, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito la
quale (…) aveva ritenuto sussistente il requisito della subordinazione e
aveva omesso di analizzare se le mansioni espletate configurassero
quelle proprie della qualifica di redattore ovvero quelle di
collaboratore fisso ai sensi dell’art. 2 del contratto di lavoro)
Casistica: i medici
Cass. civ., Sez.lav., 23/10/2001, n.13018
 Non sono configurabili gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro
subordinato nel caso in cui le prestazioni necessarie ai fini del
perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da
non richiedere l'applicazione da parte del datore di lavoro di un potere
gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del
potere disciplinare. (Nella specie, relativa al servizio prestato da un
medico presso un centro di prestazioni sanitarie convenzionato con le
unità sanitarie locali, la sentenza di merito, confermata dalla S.C.,
aveva dato rilievo alla facoltà del medico di concordare con i colleghi i
turni di lavoro e di farsi sostituire da altro sanitario in caso di
impedimento, nonchè alle modalità di pagamento dei compensi e al
regime fiscale cui era assoggettato lo stesso professionista).
Casistica: i propagandisti di
medicinali
Cass. civ., Sez.lav., 23/10/2001, n.13027:
L‘attività del propagandista di medicinali può svolgersi sia nell’ambito del
rapporto di lavoro autonomo sia in quello del rapporto di lavoro
subordinato, a seconda che la prestazione dell’attività, sostanzialmente
identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità del suo
svolgimento, avendo le espressioni adoperate dalle parti per definire il
loro rapporto valore solo indicativo; dall’anzidetta attività (svolta in via
autonoma o subordinata) che consiste nel persuadere la potenziale
clientela all’opportunità dell’acquisto, informandola del prodotto e
delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (. .) la conclusione di
contratti differisce l’attività dell’agente il quale, nell’ambito di
un’obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire
alla promozione della conclusione, essendo a questi direttamente
connesso e commisurato il proprio compenso.
Subordinazione e certificazione
 Il tentativo operato dal
legislatore nell’ambito
della c.d. “Riforma
Biagi”
Art. 75 d. lgs. n. 276 del
2003
Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di
qualificazione dei
contratti di lavoro, le
parti possono ottenere la
certificazione del
contratto secondo la
procedura volontaria
stabilita nel presente
Titolo
Subordinazione e certificazione
 CHI PUO’ CERTIFICARE I
CONTRATTI DI LAVORO?
LE COMMISSIONI DI
CERTIFICAZIONE ISTITUITE
PRESSO:
 gli enti bilaterali
 le Direzioni provinciali del
lavoro
 le province
 le università (pubbliche e
private) registrate presso
apposito albo ministeriale
Procedimento amministrativo
volontario che consegue ad
una ISTANZA SCRITTA
COMUNE DELLE PARTI del
contratto di lavoro
Efficacia giuridica dell’atto di
certificazione (art. 79)
Gli effetti dell’accertamento dell’organo
preposto alla certificazione del contratto di
lavoro permangono, anche verso i terzi, fino
al momento in cui sia stato accolto, con
sentenza di merito, uno dei ricorsi
giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art.
80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi
nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a
produrre effetti, possono proporre ricorso dinanzi al
giudice del lavoro, per erronea qualificazione del
contratto oppure difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva
attuazione. Sempre presso la medesima autorità
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno
impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del
consenso.
2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della
qualificazione ha effetto fin dal momento della
conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento
giurisdizionale della difformità tra il programma
negoziale e quello effettivamente realizzato ha
effetto a partire dal momento in cui la sentenza
accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
Subordinazione e certificazione
 POSSIBILE RICORSO
AL GIUDICE DEL
LAVORO:
 Per erronea
qualificazione del
dalle
contratto
parti
 Per difformità tra il
o da
programma negoziale
terzi
certificato e la sua
interessati
successiva attuazione
dalle
sole
parti
 Per vizi del consenso
Il disconoscimento
del contratto
certificato – rimedi
esperibili nei
confronti della
certificazione (art.
80)
Subordinazione e certificazione
Si tiene conto
della eventuale
difformità
tra il programma
negoziale certificato e la
sua successiva attuazione
prevale sempre il
dato fattuale
Cosa significa
in concreto?
se il rapporto presenta, di fatto, i
connotati della subordinazione, il giudice
dovrà disconoscere il valore della
certificazione
La certificazione ha raggiunto l’obiettivo di
“deflazionare” il contenzioso?
IL MANCATO DECOLLO DELL’ISTITUTO
Nonostante che in Italia si sia proceduto all’istituzione di un
notevole numero di commissioni di certificazione (presso le
DPL ed alcune sedi universitarie), non emergono dati
significativi circa l’effettività della certificazione.
Laddove utilizzata, la certificazione è stata usata per lo più
per certificare contratti di lavoro a progetto (fattispecie
lavorative di più controversa qualificazione)
La zona grigia:
dalle collaborazioni
coordinate e continuative
al lavoro a progetto
Le
Le
collaborazioni
collaborazioni a
coordinate e
continuative
progetto o a
nell’art. 409 del
programma negli
codice
artt. 61-69
proc.civile
del d. lgs. 276/2003
vecchia e nuova parasubordinazione
La zona grigia:
dai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa al lavoro a progetto
La PARASUBORDINAZIONE
termine estraneo al linguaggio legislativo, che invece parla di
(I)
“rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
anche se non a carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.)
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:
co.co.co
non si tratta, dunque, di lavoratori subordinati
Chi sono i lavoratori
parasubordinati
 Consulenti aziendali
 Agenti di commercio
 Giornalisti free lance
 Autotrasportatori
 Medici convenzionati
 ma anche lavoratori
pienamente
“dipendenti” anche se
formalmente autonomi
come…
 Lavoratori licenziati
“riassunti”
 Lavoratori con contratti
temporanei non rinnovati
 Un caso esemplare: Gli
operatori dei call-centre
La ricerca IRES: Il lavoro
parasubordinato può riguardare:
I flessibili
“per scelta”
...ma anche
l’incaricata alle
vendite pagata assai
male, che cambia
spesso committente
perché le campagne
promozionali durano
poco.
il consulente informatico
pagato assai bene, che
cambia spesso
committente perché il
suo delicato compito si
esaurisce presto...
I flessibili
“per necessità”
1) Le co.co.co: l’identificazione
della fattispecie
Un primo
elemento:
la continuatività
Anche prestazioni “uniche” che
si ripetono nel tempo
Es.:collaborazione di un avvocato
nei confronti di un ente che si
protrae sulla base di
successive convenzioni
Sono escluse le prestazioni
meramente occasionali
1) L’identificazione
della fattispecie
Un secondo
elemento:
inerenza funzionale
all’’attività del
committente
Secondo la giurisprudenza
è compatibile con
la parasubordinazione
anche una
limitata ingerenza
del committente
la coordinazione
1) L’identificazione
della fattispecie
Un terzo
elemento:
il carattere
“prevalentemente
personale”
della prestazione
Elemento generalmente considerato
decisivo ai fini della qualificazione
Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore
rispetto alle strutture di tipo materiale,
all’organizzazione e ai capitali
Dove c’è impresa (2082 c.c.) non può esserci
parasubordinazione
Ciò non vuol dire che qualsiasi utilizzo di macchinari,
anche complessi e costosi (medici convenzionati) ,
escluda la parasubordinazione, se si dimostra
la “personalità” della prestazione, cioè il riferimento alla
competenza tecnica del professionista.
2) Qual è la disciplina applicabile a
questi lavoratori?
La regola generale:
la configurabilità di un rapporto di lavoro
parasubordinato non implica l’accesso alla disciplina tipica
del lavoro subordinato
Cosa si applica per
legge
Cosa si applica
secondo
certa giurisprudenza
Cosa si applica per legge
 Il processo del lavoro nei casi di insorgenza di controversie
 La norma sulla invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti
che derivano da disposizioni inderogabili di legge o di contratto
collettivo (art. 2113 c.c.)




 La tutela previdenziale:
L’obbligazione contributiva (le gestione separata presso l’Inps) in
una misura originariamente equivalente al 10% (art.2, comma 29, l.
335/1995) e attualmente pari al 19,5 (per effetto di modifiche
successivamente apportate dalle leggi finanziarie)
L’assegno in caso di parto (finanziaria 1997)
L’assistenza sanitaria in caso di degenza ospedaliera (finanziaria
1999)
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (d. lgs. n. 38/2000)
Cosa si applica per legge
 Una tutela che si colloca
fondamentalmente sul piano
 Processuale
 Fiscale
 Previdenziale
 Antinfortunistico
Cosa si applica secondo
certa giurisprudenza
(…ma la dottrina maggioritaria e altra parte della
giurisprudenza dissentono)
 La norma sul T.F.R.
 Il principio di sufficienza retributiva
 L’art. 2105 in materia di obbligo di fedeltà del lavoratore
Tertium genus e lavoro
“coordinato”
”Zona grigia”e prospettive
de jure condendo
prima della “Riforma Biagi“
fattispecie intermedia tra
autonomia e subordinazione
alla quale ricondurre alcune
tutele del lav. sub.
LA RIFORMA
Artt. 61-69
d. lgs. 276/03
Art. 61 d. lgs. 276/03
“I rapporti di
collaborazione
coordinata e
continuativa,
prevalentemente
personale e senza
vincolo di
subordinazione,
di
cui all'articolo 409 del
codice di procedura
civile devono essere
riconducibili a uno o più progetti
progetti
specifici o programmi di lavoro
o fasi di esso determinati dal
committente
e gestitiautonomamente
autonomamente dal
collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del
risultato
coordinamento con la
organizzazione del committente
e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione
della
indipendentemente
dal tempo
attività lavorativa”
Un nuovo tipo di contratto?
Un’importante notazione sistematica
“I rapporti di
collaborazione
coordinata e
continuativa,
prevalentemente
personale e senza
vincolo di
subordinazione,
di
409409
del
dicui
cuiall'articolo
all'articolo
codice di procedura
civile…
Non
“contratto di
lavoro a
progetto”
ma
“collaborazioni
coordinate e
continuative
nella modalità
c.d. a progetto”
I rapporti tra art. 409 c.p.c
e art. 61 D. lgs. 276
L’interpretazione del Ministero nella circolare 1/2004 del
14.1.2004
“L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409
c.p.c. bensì individua, ai fini dell’applicazione
del decreto, le modalità di svolgimento della
prestazione di lavoro del collaboratore”
Due questioni
A. Come si definisce meglio l’elemento
qualificatore della fattispecie, vale a
dire “il progetto”?
B. Che fine fanno le collaborazioni
coordinate e continuative SENZA
progetto?
(A) IL PROGETTO
“Il progetto consiste in
un'attività produttiva ben
identificabile e
funzionalmente collegata ad
un determinato risultato
finale”
(Circolare ministeriale 1/2004)
?
(A) Il programma o la fase di
esso
“consiste in un tipo di attività cui non è
direttamente riconducibile un risultato
finale”. Si tratta cioè della “produzione di un
risultato solo parziale destinato ad essere
integrato da altre lavorazioni o risultati
parziali” (circolare ministeriale n. 1/2004)
“Costruire la linea ferroviaria ad alta
velocità Milano-Roma è
sicuramente un progetto, che dura
dieci anni e che coinvolge migliaia
di persone. Ma anche realizzare il
sito web di una piccola azienda è a
suo modo un progetto. Ci si può
chiedere se i due o tremila
lavoratori addetti per un decennio
alla linea TAV e l’informatico
potranno pretendere tutti lo stesso
tipo di contratto”
L. Gallino, La Repubblica, 25.10.2004
QUALE
ATTIVITA’
LAVORATIVA
PUO’
DIRSI
NON
CONNESSA
AD
UN
PROGETTO?
(B) LE CO.CO.CO. SENZA
PROGETTO
a) Quelle che possono continuare ad esserlo:
le esclusioni dalla nuova normativa
b) Quelle che non possono più esserlo: le
conseguenze sanzionatorie della mancanza
del progetto
(a) Le esclusioni dalla nuova disciplina (art.
61)







Sono escluse dal campo di applicazione della nuova
disciplina:
Le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione
ad albi
Le co.co.co. rese in favore delle associazioni e società
sportive
Le co.co.co. rese dai componenti degli organi di
amministratori e controllo di società
Le co.co.co di coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia
Le co.co.co nelle P.A.
Le prestazioni occasionali (non più di 30 gg. e di 5000 euro
nell’anno con lo stesso committente)
Gli agenti e i rappresentanti di commercio
(b) Le conseguenze
sanzionatorie (l’art. 69)
“I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
instaurati senza l’individuazione
di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di
esso ai sensi dell’art. 61.1 sono
considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto”
(art. 69.1)
Profili di
legittimità
costituzionale: può
sussistere una
presunzione assoluta
di subordinazione?
Nemmeno il legislatore
ha la disponibilità
del tipo contrattuale
(Corte cost. n. 115/1994)
L’interpretazione “riduzionista”
della Circolare ministeriale
 Le collaborazioni senza progetto non
sono subordinate; si presumono tali fino
a prova contraria.
 Ergo, può sussistere, ancora oggi, e al
di là delle esclusioni, una co.co.co
senza progetto, a condizione che il
committente soddisfi l’onere probatorio
di dimostrare l’assenza di
subordinazione
Una prima pronuncia sul lavoro a
progetto: Trib. Torino 5/4/2005
 IL CASO:
 Contratti di lavoro a
progetto stipulati con una
società concessionaria
esclusiva dei prodotti
TELE2 per l’Italia
 Oggetto dei contratti:
 attività finalizzate alla
commercializzazione e
promozione di contratti
di telefonia
La sentenza:
appurata la mancanza di specifici progetti,
fa applicazione dell’art. 69, comma 1,
considerando i rapporti come rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della
loro instaurazione
Trib. Torino 5/4/2005
La sentenza:
Il progetto deve avere una sua specificità, non potendo essere
del tutto generico
Il giudice ha appurato che, in concreto, ricorressero gli estremi
della subordinazione
Le mansioni dei presunti lavoratori a progetto sono state
ricondotte alle declaratorie dei livelli II, III e IV del CCNL
di riferimento
Una seconda pronuncia: Trib.
Ravenna 25/10/2005
 IL CASO:
 contratto di lavoro a
progetto stipulato tra
una (s.r.l.) società di
vendita di peluches
prodotti in Cina ed una
lavoratrice prima
addetta alla…
…gestione di un
centralino telefonico e,
in una successiva fase,
alla fatturazione
La sentenza:
respinge il ricorso volto al
riconoscimento di un rapporto di
lav. sub. e alla reintegrazione;
riconosce l’esistenza del progetto
Una ulteriore pronuncia: Trib.
Milano 5 febbraio 2007
 Il tribunale dispone la conversione
in contratto di lavoro subordinato.
 Il caso:
 La motivazione:
Viene stipulato un
“Il progetto non è adeguatamente
contratto di
descritto, consistendo nella
collaborazione
semplice descrizione del contenuto
mediante il quale è
delle mansioni, senza alcun cenno
conferito un “incarico
all’obiettivo che si intende
raggiungere e alle attività
di addetta al call
prodromiche e funzionali al suo
center”
conseguimento”
Il problema della presunzione
del vincolo di subordinazione
Secondo il prevalente orientamento della
giurisprudenza, si tratta di una presunzione
relativa, superabile mediante prova contraria.
Da ultimo, tuttavia, ancora Trib. Milano 5 febbraio
2007 afferma che “la conversione non si pone come
presunzione ma come vero e proprio imperativo”.
Se il giudice accerta che non vi è lavoro a progetto,
“una volta esclusa la presenza di quell’elemento
qualificante scatta l’automatismo e si presume
invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato”
La circolare 14 giugno 2006, n. 25,
sul lavoro a progetto nei call center
L’utilizzo legittimo delle collaborazioni a
progetto nei call centre dipende dal
presupposto che “le prestazioni siano
genuinamente autonome perché
effettivamente riconducibili alla
realizzazione di un programma o progetto
o fasi di esso gestite dal lavoratore in
funzione del risultato”
Ne consegue…
Che “un progetto, un programma di lavoro o una
fase di esso possono essere individuati anche
nell’ambito delle attività operative telefoniche
offerte dai call centre purché in ogni caso idonei
a configurare un risultato, determinato nei suoi
contenuti qualificanti, che l’operatore telefonico
assume l’obbligo di eseguire entro un certo
termine prestabilito e con possibilità di
autodeterminare il ritmo di lavoro”
Quando il progetto è “genuino” e
quando non lo è
E’ genuino nel caso delle
Non è genuino nel caso delle
“campagne telefoniche” out
“campagne telefoniche” in
bound: “il collaboratore deve
bound: in quanto l’attività
rendersi attivo al fine di
del collaboratore “consiste
contattare, per un arco di
tempo predeterminato, l’utenza
nel rispondere alle chiamate
di un prodotto o servizio
dell’utenza, limitandosi a
riconducibile ad un singolo
mettere a disposizione del
committente”. Ciò deve
datore di lavoro le proprie
avvenire nell’ambito di
energie psicofisiche per un
postazioni di lavoro che
consentano al lavoratore di
dato periodo di tempo”.
autodeterminare il ritmo di
lavoro.
Autonomia della prestazione e
suoi limiti
a) Il collaboratore non
può essere soggetto a
vincolo di orario;
b) l’assenza non deve
essere mai giustificata
e la presenza non può
mai essere imposta
LIMITI
a) Previsione concordata di
fasce orarie nelle quali il
collaboratore può operare,
salvo consenso del
collaboratore per eventuali
modifiche;
b) Previsione concordata di un
assistente di sala che fornisce
assistenza tecnica
c) Previsione concordata di un
sistema operativo utile per
l’esecuzione della prestazione
di lavoro
La durata del contratto
1) A termine
1. Il contratto di lavoro a progetto
è stipulato in forma scritta e
deve contenere, ai fini della
prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata,
determinata o determinabile,
della prestazione di lavoro
Art. 1344
cod. civ.
(generale regola
2) Rinnovabile?
In assenza di specifiche limitazioni
previste dalla legge, la circolare
ministeriale ammette la
possibilità che analogo progetto
o programma sia oggetto di
successivi contratti con lo stesso
collaboratore, ovvero che questo
possa essere impiegato
successivamente per progetti o
programmi di contenuto diverso
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA EX ART. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003
Il giorno……………………in …………………, presso la sede della
Società ………….,
tra
la Società………………………, (di seguito nominata committente)
rappresentata da……………………..,
e
il sig……………….(di seguito nominato collaboratore)
PREMESSO
- che la committente svolge l'attività di ...
- che per far fronte ad esigenze sorte in relazione allo
svolgimento dell'attività medesima la committente ha
provveduto ad elaborare il seguente progetto (o programma o
fase del programma/ fase di lavoro) avente ad
oggetto…………………………
- che in relazione al progetto/programma di lavoro determinato
dalla committente si ritiene utile l’opera del collaboratore che
ha dichiarato di essere disponibile per fornire la collaborazione
di cui sopra
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1) la committente conferisce al collaboratore, che
accetta, l'incarico di dare esecuzione al progetto come
definito in premessa: in particolare l’opera (o il servizio)
affidato al collaboratore consiste nel ……………per il
raggiungimento del seguente risultato ………………………;
2) nell’esecuzione del presente contratto, il collaboratore
agirà autonomamente, senza essere soggetto ad alcun
vincolo di subordinazione nei confronti della committente,
salvo il necessario coordinamento generale con l’attività
della committente e le altre forme di coordinamento che
si esplicheranno secondo le seguenti modalità
…………………… …………………………………(ad esempio: fasce
orarie - anche flessibili - di reperibilità e/o presenza in
azienda ovvero numero di giorni/settimane/mesi
individuati dal collaboratore; altro esempio: forme di
collaborazione con dipendenti dell’azienda ma senza
esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico o
disciplinare
3) l'incarico si intende conferito:
• (lavoro a progetto a tempo "direttamente" determinato)
per la durata di mesi...., con inizio dal ... e termine il ...,
esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo
concernente l'eventuale differimento del termine finale
dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ;
• (lavoro a progetto a tempo "indirettamente"
determinato)
con inizio dal……e si estinguerà al momento della
realizzazione del progetto (o programma o fase del
programma / fase di lavoro); (ovvero) si estinguerà al
momento del raggiungimento del
risultato……………………………………………………;
In conclusione….
il nuovo aggancio delle co.co.co. ai
progetti o programmi scongiura
davvero il rischio che i nuovi contratti
siano utilizzati in funzione sostitutiva
dei contratti di lavoro subordinato?
Gli effetti della fattispecie sul
piano delle tutele
Si applicano le tutele già
previste per i co.co.co.
(riguardano il piano
processuale, fiscale,
previdenziale,
antinfortunistico)
E le tutele
propriamente
lavoristiche che
agiscono sul piano del
rapporto di lavoro?
Le (scarse) tutele dei collaboratori a
progetto nella riforma
Art. 63.
Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto
deve essere proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di
esecuzione del rapporto.
principio di proporzionalità e non di sufficienza
Gravidanza, malattia,
infortunio
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, SENZA erogazione del
corrispettivo.
Il committente può, tuttavia, recedere dal contratto se la sospensione
si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita, quando
essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti
di durata determinabile
Sospensione del rapporto…e poi?
 Salva diversa previsione del contratto individuale,
in caso di malattia e infortunio la sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata
del contratto, che si estingue alla scadenza (Art.
66.2).
 In caso di gravidanza, la durata del rapporto è
prorogata per un periodo di centottanta giorni,
salva più favorevole disposizione del contratto
individuale (Art. 66.3).
Le rinunzie e le transazioni
Si applica anche
al lavoro
a progetto
l’art. 2113 c.c.?
vecchia e nuova
formulazione
Art. 68:
Nella riconduzione a un progetto,
programma di lavoro o fase di
esso dei contratti di cui
all’articolo 61, comma 1, i
diritti derivanti da un rapporto
di lavoro GIA’ IN ESSERE
possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le
parti in sede di
certificazione del rapporto di
lavoro di cui al titolo VII
secondo lo schema dell’art.
2113 del codice civile”
Quando si estinguono questi
rapporti?
Art. 67:
estinzione
del contratto e
preavviso
sono, dunque,
rapporti necessariamente
a termine
 estinzione al
momento della
realizzazione del
progetto o del
programma o della
fase di esso
 recesso, prima della
scadenza, per giusta
causa e non (se lo
prevede il contratto
individuale)
…l’ammissibilità del recesso con
semplice preavviso, quando sia
previsto nel contratto individuale …
“si inscrive al di fuori di una consolidata
tradizione civilistica che riferisce il recesso
ad nutum ai soli casi di rapporti a tempo
indeterminato”
(Martelloni, 2005)
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La subordinazione - Dipartimento di Giurisprudenza