Meeting sui diritti Umani 2013
I diritti delle donne
Temi e questioni
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Quando il linguaggio oscura la diversità
I diritti delle donne come insieme di diritti
particolari
La divisione tra sfera pubblica e sfera privata: i
meccanismi dell’invisibilità dei diritti delle donne
Rilettura dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in una prospettiva di genere
La donna nella Costituzione italiana tra principi
formali e diritti sostanziali
L’evoluzione del diritto comunitario (cenni)
Quando il linguaggio oscura la diversità
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Il linguaggio non è neutro e produce
discriminazione
la falsa neutralità, l’utilizzo nella lingua
italiana del genere maschile come universale,
e il conseguente occultamento delle differenze
A forza di denominarci al maschile, si finisce
per rendere invisibile il femminile. Ciò che non
si dice non esiste.
I diritti delle donne come
insieme di diritti particolari
Perché occorre parlare dei diritti delle donne
come insieme di diritti particolari rispetto
ai diritti umani in generale?
Il rapporto tra uguaglianza e differenza
Uguaglianza formale, ma non sostanziale
Discriminazione formale e sostanziale
Alcuni esempi……
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In Iran le donne non possono essere magistrati o ingegneri e
possono essere arrestate dalla polizia religiosa se non portano
il velo.
In Arabia Saudita le donne non possono guidare l’auto o andare
in bicicletta, e possono essere arrestate per abbigliamento
considerato non adeguato.
A ciò va aggiunto che in alcuni paesi, quali: Arabia Saudita, Pakistan,
Sudan e Nigeria vige ancora la lapidazione, inferta il più delle volte a
donne accusate di adulterio.
Alcuni paesi, inoltre, ammettono ancora il delitto d’onore, commesso
dal marito, dal padre o da un fratello.
Nei paesi occidentali, si verificano invece, a fronte di una assoluta
parità prevista dalla legge, violazioni dei diritti delle donne molto
più sotterranee e quindi subdule.
Cosa ha fatto la comunità internazionale dal
secondo dopoguerra in poi?
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Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948, a cui
sommiamo il Patto sui Diritti Civili e Politici (1960) e il Patto sui
Diritti Economici, Sociali e Culturali (1960) sanciscono il
divieto di discriminazione di sesso e l’uguaglianza di
diritti individuali di uomini e donne
Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne (New York, dic. 1979,), è
la più estesa carta mondiale dei diritti delle donne e stabilito gli
standard di uguaglianza a cui si riferiscono le donne del
mondo. Promuovere, in aggiunta, l’uguaglianza di opportunità
attraverso misure positive.
Protocollo aggiuntivo (2001) alla Convenzione
La divisione tra sfera pubblica e sfera privata:
i meccanismi dell’invisibilità
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la sfera “pubblica” è considerata come il focus
dell’interazione fra Stato e cittadini, l’abuso in tale
relazione è stato considerato al centro della tutela
dei diritti umani (abusi dei diritti civili e politici)
le donne sono tradizionalmente intese come legate
alla sfera “privata”, concernente la casa e la
famiglia ed il cittadino “tipico” viene descritto come
maschio
la nozione dominante di abuso dei diritti umani ha
avuto implicitamente l’uomo come archetipo
I governi hanno ignorato abusi perpetrati sul corpo
delle donne da parte dei maschi della loro famiglia,
come la violenza domestica o il confinamento o lo
stupro coniugale, persino dove esistono leggi che
proibiscono tali abusi
Cosa ha fatto la comunità internazionale dal secondo
dopoguerra in poi? segue…
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Conferenza Mondiale sui Diritti Umani di Vienna (1993) che nella
Dichiarazione conclusiva afferma esplicitamente, per la prima volta
nella storia, che “i diritti umani delle donne e delle bambine
sono un’inalienabile, integrale ed indivisibile parte dei
diritti umani universali”, scaturisce il riconoscimento delle forme
specifiche di violenza contro le donne come violazione dei loro
diritti umani.
il Programma d’azione della IV Conferenza Mondiale delle Donne di
Pechino (1995) riconoscendo i diritti sessuali e riproduttivi delle
donne come parte integrante dei loro diritti fondamentali
Obiettivi di Sviluppo del Millennio” (2000-). Ob. 3, mira al
conseguimento di un pari numero di maschi e femmine in tutti i
livelli di istruzione e nei parlamenti. L’ob.5 all’aumento della
contraccezione e dell’assistenza pre-natale ed alla diffusione della
pianificazione familiare.
Rilettura dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in una prospettiva di genere
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Una rinnovata visione di universalismo dei diritti che sfida
anche la pretesa che i diritti umani delle donne possano
essere limitati o sacrificati dal rispetto di pratiche religiose o
di tradizioni culturali relative al ruolo femminile nella società
La formulazione dei diritti umani delle donne a partire sia
dalla differenza del corpo femminile che dalla rilettura dei
diritti umani universali attraverso la prospettiva di genere
rappresenta una via maestra per estendere e ripensare
l’universalismo dei diritti
L’integrazione dei diritti delle donne nel sistema dei diritti
umani opera, infatti, come fattore critico di decostruzione del
modello maschile che ha improntato formulazione e
interpretazione dei diritti, consentendo di rivisitare il rapporto
tra uguaglianza e differenza e di recuperare per questa via
universalismo giuridico e orizzonte della differenza di sessogenere.
La donna nella Costituzione italiana
tra principi formali e diritti sostanziali
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Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è
ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
Segue…..
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Art. 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione”.
segue
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Art. 51 (il secondo periodo è aggiunto con legge
costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003): “Tutti i cittadini
dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal
fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini”.
Art. 117 (testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3
del 18 ottobre 2001, sulla potestà legislativa di Stato e
Regioni): “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive”.
Alcuni dati sulla violenza alle donne
(ricerca Eures, 2000-2011)
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Le vittime: una su 2 al Nord. Il 31% al Sud, il
19% al Centro
Ma l’incidenza…:al Nord il 4,4% vittime per milione
di donne residenti, contro una media paese di 4%;
al Centro 4% vittime, al Sud 3,5%.
Le giovani rischiano di più: sono giovani donne e
madri di famiglia di età compresa tra i 25 e i 54
anni
Il 71% dei casi l’assassino è un uomo con cui
queste donne avevano o avevano avuto una
relazione sentimentale. Le donne più a rischio
sono quelle tra 18 e 24 anni con un indice di 7
vittime per milione
La legge sul femminicidio
(legge di conv. D.l. 93/2013)
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Relazione affettiva
È il nuovo parametro su cui tarare aggravanti e misure di
prevenzione. Rilevante sotto il profilo penale è da ora in poi la
relazione tra due persone a prescindere da convivenza o
vincolo matrimoniale (attuale o pregresso).
Il codice si arricchisce di una nuova aggravante comune
applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di
violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni
o in danno di donne incinte.
Quanto all'aggravante dello stalking commesso dal coniuge,
viene meno la condizione che vi sia separazione legale o
divorzio. Aggravanti specifiche, inoltre, sono previste nel caso
di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa
dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia
stato legato da relazione affettiva.
Ammonimento
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Il questore in presenza di percosse o lesioni
(considerati 'reati sentinella’) può ammonire il
responsabile aggiungendo anche la sospensione
della patente da parte del prefetto. Si estende
cioè alla violenza domestica una misura
preventiva già prevista per lo stalking.
Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è
garantita la segretezza delle generalità del
segnalante. L'ammonito deve essere informato
dal questore sui centri di recupero e servizi
sociali disponibili sul territorio.
Querela a doppio binario
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Il dilemma revocabilità/irrevocabilità della querela
nel reato di stalking è sciolto fissando una soglia
di rischio: se si è in presenza di gravi minacce
ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa
irrevocabile.
Resta revocabile invece negli altri casi, ma la
remissione può essere fatta solo in sede
processuale davanti all'autorità giudiziaria, e ciò al
fine di garantire (non certo di comprimere) la
libera determinazione e consapevolezza della
vittima.
Arresto obbligatorio - Allontanamento
urgente da casa
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In caso di flagranza, l'arresto sarà obbligatorio
anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e
stalking.
Al di fuori dell'arresto obbligatorio, la polizia
giudiziaria se autorizzata dal Pm e se ricorre la
flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi,
minaccia aggravata e violenze), può applicare la
misura pre-cautelare dell'allontanamento
d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa.
Braccialetto elettronico e
intercettazioni
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Chi è allontanato dalla casa familiare potrà
essere controllato attraverso il braccialetto
elettronico o altri strumenti elettronici. Nel
caso di atti persecutori, inoltre, sarà
possibile ricorrere alle intercettazioni
telefoniche.
Obblighi di informazione
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A tutela della persona offesa scatta in sede
processuale una serie di obblighi di
comunicazione in linea con la direttiva
europea sulla protezione delle vittime di
reato.
La persona offesa, ad esempio, dovrà
essere informata della facoltà di nomina di
un difensore e di tutto ciò che attiene alla
applicazione o modifica di misure cautelari
o coercitive nei confronti dell'imputato in
reati di violenza alla persona.
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