VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI N.
69
(27/11/2014)
OGGETTO: ESTENSIONE DEI TERMINI DI VALIDITÀ, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015, DELLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE
ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE E
(COMUNITÀ MONTANE MONTE
CERVINO, EVANÇON, MONT ROSE E WALSER – ALTA VALLE DEL LYS).
TECNICHE IN MATERIA DI RADIOTELECOMUNICAZIONI
L'anno duemila quattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 16,15 in
Châtillon, nella sala delle adunanze della Comunità Monte Cervino, convocato dal Presidente
della Comunità Montana Monte Cervino con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun
Consigliere, si è riunito il
CONSIGLIO DEI SINDACI DELLA COMUNITÀ MONTANA MONTE CERVINO
nelle persone dei Signori:
TREVES Fabrizio
Presidente
PRESENTE
THEODULE Guido
Vice Presidente
PRESENTE
BRUNOD Roberto
Consigliere
PRESENTE
CALZA Henri
Consigliere
PRESENTE
CASTIGLIONI Maurizio
Consigliere
PRESENTE
CHATILLARD Domenico
Consigliere
PRESENTE
CHATRIAN Elio
Consigliere
PRESENTE
DUCLY Remo
Consigliere
PRESENTE
DUJANY Edi Emilio
Consigliere
PRESENTE
LAVEVAZ Erik
Consigliere
PRESENTE
MACHET Cristina
Consigliere
PRESENTE
TILLIER Rudy
Consigliere
PRESENTE
I Consiglieri non presenti sono ritenuti giustificati.
Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Ernesto DEMARIE.
Il Presidente TRÈVES Fabrizio, assunta la presidenza della riunione e riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto
suindicato.
1
I L CO N S I G L IO D E I S IN D A CI
Vista la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie locali in Valle
d’Aosta”;
Visto il vigente statuto della Comunità Montana Monte Cervino;
Visto il vigente regolamento del Consiglio;
Considerato che:
a) l’articolo 4 “Competenze” della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 “Disciplina per
l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di
radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione
della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31”, assegna, al comma secondo, al Comune
di Aosta e agli altri Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane, ai
sensi dell’articolo 83 “Esercizio associato delle funzioni comunali” della legge regionale 7
dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”:
•
l’approvazione dei progetti di rete e delle loro varianti, ai sensi dell'articolo 6;
•
la predisposizione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta),
e tenuto conto dei progetti di rete già approvati, dei piani di interesse generale, con
le modalità di cui all'articolo 7;
•
il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni;
•
la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai
sensi dell'articolo 9;
•
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11;
•
l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui al capo V;
b) con deliberazione n. 1164, in data 18 aprile 2005, la Giunta regionale ha provveduto
all’approvazione, ai sensi dell’art. 84 “Ruolo della Regione” della legge regionale 7
dicembre 1998, n. 54, di un ulteriore nucleo di servizi e funzioni comunali da esercitarsi
in forma associata da parte delle Comunità montane;
c) fra queste, alla lettera d) del punto 1, risultano le funzioni attribuite ai Comuni in
materia di disciplina per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni;
d) l’articolo 32 “Impianti per le telecomunicazioni” della legge regionale 6 aprile 1998, n.
11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta”, ha previsto
la predisposizione della pianificazione urbanistica dei siti di telecomunicazione;
e) l’esercizio di tali funzioni presuppone la gestione di attività di coordinamento tra tutti gli
enti locali investiti dalla nuova funzione al fine di individuare un unico interlocutore dei
soggetti pubblici e privati interessati dalla applicazione delle disposizioni sopra
richiamate e della gestione delle connesse attività amministrative e tecniche;
f)
in precedenza la stessa materia era regolata dalla legge regionale 21 agosto 2000, n.
31 “Disciplina per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni”, la
quale anch’essa assegnava la gestione di tali funzioni, in forma associata, alle Comunità
montane, ai sensi del già richiamato art. 83 della legge regionale n. 54 del 1998;
g) nella prima fase di applicazione della legge regionale n. 31 del 2000, le Comunità
montane avevano incaricato la Comunità montana Grand Combin di provvedere
all’incarico professionale per l’esame dei progetti dei rete presentati dai gestori;
2
h) tale prima fase si è conclusa con la consegna degli elaborati relativi che costituiscono la
base tecnica per l’avvio della pianificazione;
i)
la collaborazione tra le Comunità montane ha consentito di elaborare procedure e
modulistica standard e di gestire in modo unitario i rapporti con i gestori con grande
vantaggio in termini di trasparenza ed efficienza delle procedure;
j)
in seguito a tale collaborazione si è concordato tra i Presidenti delle Comunità montane di
consolidare la collaborazione su tutto il territorio regionale organizzando due poli di
riferimento di cui uno per l’“alta valle” ed uno per la “bassa valle”, al fine di individuare un
modello organizzativo che potesse far fronte alle numerose problematiche poste
dall’applicazione delle disposizioni appena richiamate e che permettesse di superare le
limitazioni operative dei singoli uffici, costituendo un servizio comprensoriale competente;
k) tra le Comunità montane Monte Cervino, Mont Rose, Evançon, Walser – Alta Valle del Lys
si è pertanto pervenuti alla stipulazione, ai sensi dell’art. 104 “Convenzioni” della legge
regionale n. 54 del 1998, di un’apposita convenzione per la costituzione a decorrere
dall’anno
2003
del
servizio
associato
intercomunitario
in
materia
di
radiotelecomunicazioni, a seguito dell’approvazione dei suoi contenuti avvenuta con:
l)
•
deliberazione del Consiglio della Comunità montana Monte Cervino n. 1 del 27
febbraio 2003;
•
deliberazione della Consiglio della Comunità montana Evançon n. 4 del 31 marzo
2003;
•
deliberazione della Consiglio della Comunità montana Mont Rose n. 3 del 26 febbraio
2003;
•
deliberazione della Consiglio della Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys n.
n. 8 del 7 febbraio 2003;
tra le stesse Comunità montane si è pervenuti alla stipulazione, ai sensi dell’art. 104
“Convenzioni” della legge regionale n. 54 del 1998, di un’apposita convenzione ai fini
dello svolgimento, a decorrere dall’anno 2006, in forma associata intercomunitaria delle
funzioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11, “Disposizioni
concernenti l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive”;
m) è risultato opportuno, onde dare continuità alle attività in corso, rinnovare la
convenzione in scadenza in materia di radiotelecomunicazioni, in attesa di una sua
riconsiderazione, una volta consolidato l’assetto organizzativo del servizio associato in
materia di sportello unico le cui attività in parte si intrecciano con quelle degli servizio in
materia di radiotelecomunicazioni, procedendo, per chiarezza espositiva e di lettura
all’approvazione di un nuovo testo - che ha confermato gli accordi già intercorsi con la
precedente convenzione, fatti salvi i necessari adeguamenti imposti dall’aggiornato
quadro normativo e regolamentare e dai chiarimenti interpretativi nel frattempo maturati
in merito alla sua applicazione - con:
•
deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Monte Cervino n. 80 del
21 dicembre 2006;
•
deliberazione della Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Evançon n. 150
dell’11 dicembre 2006;
•
deliberazione della Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Mont Rose n. 126 del
6 dicembre 2006;
•
deliberazione della Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Walser – Alta Valle del
Lys n. 56 del 20 dicembre 2006;
n) l’art. 4 (Durata) della convenzione in essere con le Comunità montane, in materia di
radiotelecomunicazioni, prevede che:
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1. La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2010, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione della stessa.
2. La stessa s’intende prorogata sino al 31 dicembre 2011, qualora entro i tre mesi
antecedenti la scadenza del termine, di cui al precedente comma 1, non sia comunicata
una volontà contraria, anche solo da parte di uno dei soggetti contraenti.
3. La convenzione potrà essere ridefinita nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali
delle leggi di riferimento o nel caso in cui i soggetti partecipanti ne riconoscano la
necessità.
o) entro la data del 30 settembre 2010 nessuna delle parti interessate ha manifestato una
volontà contraria alla proroga della validità delle convenzioni al 31 dicembre 2011;
p) con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 del 25 marzo 2011 si è, comunque, preso
formalmente atto della proroga della validità della convenzione in essere al 31 dicembre
2011;
q) successivamente, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 64 del 22 dicembre 2011 si
è prorogata la validità della convenzione in essere al 31 dicembre 2012 al fine di
consentire, nel corso dell’anno 2012, di esaminare le bozze dei testi di convenzione,
elaborate a cura di un apposito gruppo di lavoro costituitosi presso il CPEL, atti ad
unificare, per le ragioni in precedenza evidenziate, la gestione associata, sia al livello
comunitario che a livello intercomunitario, dell’attività dei Servizi in materia di
radiotelecomunicazioni e di sportello unico e di assumere i conseguenti provvedimenti;
r) i testi in argomento, nel frattempo predisposti in bozza, prevedevano una riorganizzazione
dell’assetto dei Servizi in un’unica struttura articolata in due sedi operative con la
finalità di perseguire, in particolare per quanto concerne le attività dello Sportello unico
degli Enti locali, una più agevole gestione dei carichi di lavoro (trasferimento di pratiche da
una sede all’altra nei momenti di maggior carico di lavoro) ed a una maggior
flessibilità nella gestione delle presenze del personale. Inoltre si era perseguito l’obiettivo di
costituire quattro strutture di front desk, con competenza territoriale allargata, al fine di
offrire il miglior servizio possibile all’utenza, articolate in sette presidi, integrando, in
particolare, le attuali strutture di back office con funzioni proprie del front desk;
s) tale riorganizzazione, in sede di definizione finale dei trasferimenti regionali utili al suo
avvio, prevista inizialmente per il primo gennaio 2012 è stata, tuttavia, procrastinata nel
corso dello stesso anno, senza l’assunzione di alcuna decisione in merito;
t) con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 68 del 20 dicembre 2012 si è quindi
prorogata la validità della convenzione in essere a tutto il 31 dicembre 2013, al fine di
consentire il prosieguo della gestione associata dell’attività dei Servizi in materia di
radiotelecomunicazioni;
u) la prevista riorganizzazione è stata successivamente ulteriormente rimandata nel corso
dell’anno 2013, risultando le sue linee di riferimento ancora in fase di discussione tra gli
Organismi di coordinamento degli Enti locali e l’Amministrazione regionale;
v) con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 65 del 19 dicembre 2013 si è pertanto
prorogata la validità della convenzione in essere a tutto il 31 dicembre 2014;
w) nel corso dell’anno 2014, con deliberazione del Consiglio permanente degli Enti locali n. 17
del 22 aprile 2014, nelle more dell’attuazione del progetto complessivo di riorganizzazione
dello Sportello unico, si è addivenuti all’assunzione di alcune decisioni, specifiche per il
2014, tali comunque, in forza delle novità introdotte, da determinare la necessità di
un’ulteriore rielaborazione, da effettuarsi nel corso dell’anno 2015, dello schema di
convenzione atta ad unificare, la gestione associata, sia al livello comunitario che a livello
intercomunitario, dell’attività dei Servizi in materia di radiotelecomunicazioni e di sportello
unico;
x) preso atto, pertanto, dell’impossibilità di addivenire, al momento, all’approvazione dei
nuovi testi di convenzione e nel contempo della necessità, sempre al fine di garantire
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la continuità del servizio, di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2015, i termini di
validità della convenzione in essere in materia di radiotelecomunicazioni, considerato che
quella in materia di sportello unico ha validità sino al 7 febbraio 2016;
Visti gli artt. 85 “Ruolo dei Comuni”, 86 “Convenzioni” e 104 “Convenzioni” della legge
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Dirigente, ai sensi dell’art. 59,
comma 2º, della legge regionale 23 luglio 2010 “Nuova disciplina dell’Organizzazione regionale
e degli Enti locali del Comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23
ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”;
Dopo breve discussione, con votazione palese si ottiene il seguente risultato:
Presenti
n. 9
Votanti
n. 9
Astenuti
n.
=
Voti contrari
n.
=
Voti favorevoli
n. 9
Il Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Monte Cervino,
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
2) di prorogare la validità sino al 31 dicembre 2015 della convenzione in essere
regolante i rapporti fra le Comunità montane Monte Cervino, Evançon, Mont Rose e Walser –
Alta Valle del Lys per la gestione associata intercomunitaria delle attività amministrative e
tecniche in materia di radiotelecomunicazioni, di cui alla legge regionale 25/2005;
Rose
3) di trasmettere il presente provvedimento alle Comunità montane Evançon, Mont
e
Walser
Alta
Valle
del
Lys
e
allo
Sportello
Unico-Bassa
Valle.
5
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI N.
69 DEL 27/11/2014
«ESTENSIONE DEI TERMINI DI VALIDITÀ, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015,
DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE E TECNICHE IN MATERIA DI RADIOTELECOMUNICAZIONI
(COMUNITÀ MONTANE MONTE CERVINO, EVANÇON, MONT ROSE E WALSER –– ALTA
VALLE DEL LYS)
»
Vista la proposta di deliberazione suindicata, si esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità, ai sensi dell’art. 59, comma 2º, della legge regionale 23 luglio 2010,
n.22“Nuova disciplina dell’Organizzazione regionale e degli Enti locali del Comparto Unico della
Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in
materia di personale”.
IL DIRIGENTE
........................................
Châtillon, lì
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069 - bozza deliberazione prosecuzione 2015 convenzione Lr25