Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico è una qualsiasi relazione tra due o più persone prevista e regolata dal diritto. Esempi di rapporti giuridici sono: i rapporti di lavoro, le compravendite, un prestito, ecc. Tutti gli altri rapporti (es.: amicizia, amore) che non sono regolati dal diritto si dicono rapporti di fatto. Gli elementi del rapporto giuridico sono tre: soggetti oggetto contenuto I soggetti del rapporto giuridico All’interno del rapporto giuridico distinguiamo il soggetto attivo che è il titolare del diritto e può far valere la propria pretesa ed il soggetto passivo che è colui che è gravato dal dovere o dall’obbligo di osservare il comportamento prescritto dalla norma giuridica. I soggetti dei rapporti giuridici non sono soltanto gli individui (persone fisiche) ma anche i gruppi di persone e di beni organizzati per raggiungere uno scopo comune (persone giuridiche). I soggetti del rapporto giuridico le persone fisiche Alle persone fisiche e, quindi, a ciascun essere umano, l’ordinamento giuridico riconosce due tipi di capacità: la capacità giuridica la capacità di agire La capacità giuridica è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi giuridici. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si perde solo con la morte. La capacità di agire è l’idoneità di un soggetto a compiere personalmente atti giuridici. La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni e si può anche perdere. I soggetti del rapporto giuridico le persone fisiche Distinguiamo gli incapaci (cioè i soggetti privi di capacità di agire) in: incapaci assoluti incapaci relativi sono coloro che non possono compiere né atti di ordinaria amministrazione né atti di straordinaria amministrazione. sono coloro che possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione. I soggetti del rapporto giuridico le persone fisiche Incapaci assoluti: minorenni interdetti gli atti giuridici sono compiuti, al loro posto, dai genitori o da un tutore. a loro volta si distinguono in: interdetti giudiziali interdetti legali si tratta di maggiorenni che si trovano in uno stato di grave infermità mentale che li rende incapaci di tutelare i propri interessi. si tratta di una pena accessoria che viene inflitta a chi viene condannato alla pena della reclusione superiore ai cinque anni Il giudice li dichiara interdetti con una sentenza e nomina un tutore che compirà gli atti al loro posto I soggetti del rapporto giuridico le persone fisiche Incapaci relativi: minori emancipati inabilitati si tratta di quei minori che hanno già compiuto i 16 anni e, per gravi motivi, sono stati autorizzati dal giudice a sposarsi. si tratta di persone che si trovano in una di queste situazioni: Possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione • prodigalità • infermità mentale non tanto grave da dar luogo a interdizione • abuso abituale di alcool o sostanze stupefacenti • ciechi o sordomuti dalla nascita che non hanno ricevuto un’adeguata educazione Vengono dichiarati tali dal giudice. Possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione I soggetti del rapporto giuridico le persone fisiche Incapacità naturale Consiste nell’incapacità di intendere e di volere dovuta a particolari condizioni fisiche, psicologiche ed intellettuali della persona. Essa non è stabilita dalla legge ma è un dato naturale. Gli atti compiuti dalle persone che si trovano momentaneamente in tali condizioni sono annullabili. Per l’annullamento è richiesto il requisito della malafede dell’altro contraente il quale deve aver approfittato dello stato d’incapacità del contraente. I soggetti del rapporto giuridico le persone fisiche Amministrazione di sostegno Il sistema di protezione dell’incapace è stato recentemente completato con la legge n. 6 del 9.1.2004 che ha introdotto l’amministrazione di sostegno. L’amministrazione di sostegno riguarda quei soggetti che pur non trovandosi in una situazione che possa giustificare l’interdizione o l’inabilitazione sono comunque nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. L’amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, potrà compiere solo quegli atti a cui sarà espressamente autorizzato. Il soggetto nel cui interesse è previsto tale istituto non perde la capacità di agire. I soggetti del rapporto giuridico le persone giuridiche Per organizzazioni collettive si intende un’insieme di persone e beni organizzati per raggiungere uno scopo comune. Si dividono in: associazioni in esse prevale l’elemento personale. Possono avere scopi di natura ideale o di lucro soggettivo (es.: società) fondazioni comitati in esse prevale l’elemento patrimoniale. hanno lo scopo di raccogliere fondi per scopi pubblici Possono essere costituite anche con atto unilaterale I soggetti del rapporto giuridico le persone giuridiche Le organizzazioni collettive possono essere: riconosciute le associazioni riconosciute hanno autonomia patrimoniale perfetta nel senso che vi è una netta separazione tra il patrimonio dell’ente ed il patrimonio dei singoli associati. Dei debiti dell’ente risponde solo l’associazione o la società con il suo patrimonio e non i singoli soci. Hanno autonomia patrimoniale perfetta le associazioni riconosciute, le fondazioni e le società di capitali non riconosciute le associazioni non riconosciute hanno autonomia patrimoniale imperfetta nel senso che non vi è una netta separazione tra il patrimonio dell’ente ed il patrimonio dei singoli associati. Dei debiti dell’ente risponde sia l’associazione o la società con il suo patrimonio e sia i singoli soci con il loro patrimonio personale. Hanno autonomia patrimoniale imperfetta le associazioni non riconosciute, i comitati e le società di persone Oggetto del rapporto giuridico L’art. 810 c.c. definisce beni le cose che possono formare oggetto di diritti. All’interno dei beni giuridici la classificazione più importante è quella tra: beni immobili beni mobili beni mobili registrati cioè il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo e forma con esso un corpo unico. Per il trasferimento dei beni immobili è richiesto l’atto scritto che deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari per consentire ai terzi di venirne a conoscenza sono tutti quelli che possono essere trasferiti da un luogo all’altro. Il loro trasferimento può avvenire anche oralmente e non sono previste particolari forme di pubblicità si tratta di beni mobili (automobili, navi, aereoplani) che ricevono un trattamento giuridico simile a quello riservato agli immobili. Il trasferimento deve avvenire con atto scritto che deve essere trascritto nei pubblici registri (Es.: PRA per gli autoveicoli) Contenuto del rapporto giuridico Il contenuto comprende l’insieme delle situazioni di potere e di dovere riconosciute ai soggetti del rapporto giuridico. La situazione soggettiva attiva più importante è il diritto soggettivo che è il potere che la norma giuridica attribuisce al soggetto di tenere o di pretendere che altri tenga un determinato comportamento per la realizzazione di un suo interesse. Contenuto del rapporto giuridico I diritti soggettivi si possono classificare in vari modi: diritti non patrimoniali diritti patrimoniali si tratta di quei diritti che non hanno contenuto economico e riguardano la sfera morale della persona. Sono i c.d. diritti personali. Tra i più importanti ricordiamo il diritto al nome, all’immagine, all’integrità fisica, alla riservatezza. Essi sono intrasmissibili, indisponibili (il titolare non può rinunciarvi) e assoluti (si possono far valere nei confronti di tutti) si tratta di quei diritti che riguardano la sfera economica dei soggetti Contenuto del rapporto giuridico I diritti soggettivi patrimoniali si distinguono in: diritti reali, che hanno per oggetto delle cose e attribuiscono al titolare un potere pieno (proprietà) o limitato (diritti reali su cosa altrui) su un bene. Essi sono: assoluti, nel senso che possono essere fatti valere verso chiunque immediati, nel senso che l’interesse del titolare è soddisfatto senza l’altrui collaborazione diritti di credito, che hanno per oggetto una prestazione di altri soggetti e attribuiscono al titolare (creditore) il potere di pretendere che un soggetto determinato (debitore) tenga un certo comportamento. Essi sono: relativi, nel senso che possono essere fatti valere soltanto nei confronti di uno o più soggetti determinati mediati, nel senso che l’interesse del titolare è soddisfatto solo se c’è la collaborazione del debitore Contenuto del rapporto giuridico Le situazioni soggettive passive più importanti sono: il dovere, cioè il generico comportamento di astenersi dal recare molestie e turbative. È il comportamento cui sono tenuti tutti i soggetti in corrispondenza di un diritto assoluto altrui l’obbligo, cioè il dovere specifico gravante su uno o più soggetti determinati di tenere un certo comportamento L’azione Il titolare di un diritto soggettivo che veda minacciato o leso il proprio diritto, non può farsi giustizia da solo ma deve difendersi esercitando il suo diritto di azione. L’azione consiste nel potere di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere l’attuazione della legge nel caso concreto. L’azione si esercita mediante la proposizione di una domanda giudiziale con la quale un soggetto (attore) che ritiene violato un proprio diritto soggettivo cita il presunto trasgressore (convenuto) a comparire davanti al giudice competente. Caratteri dei diritti reali Oltre all’assolutezza ed all’immediatezza, i diritti reali hanno il carattere della tipicità: essi, cioè, sono solo quelli previsti dalla legge ed i privati non possono elaborarne nuovi tipi. Si distinguono in due grandi categorie: diritti reali su cosa propria (proprietà e comproprietà) che attibuiscono sia la facoltà di godimento (utilizzazione diretta della cosa) sia la facoltà di disposizione (vendita, donazione, successione, ecc...) diritti reali su cosa altrui. Hanno un contenuto più limitato e si distinguono a loro volta in: diritti reali di godimento che attribuiscono al titolare determinate facoltà di godimento (usufrutto, uso e abitazione, superficie, enfiteusi e servitù prediali) diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca) che svolgono una funzione di garanzia per il pagamento di un credito Diritto di proprietà Il diritto reale più importante è il diritto di proprietà. L’art. 832 c.c. definisce il diritto di proprietà come il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Oltre all’assolutezza ed all’immediatezza, la proprietà presenta i seguenti caratteri: pienezza, il proprietario esercita sulla cosa tutti i poteri di godimento e di disposizione elasticità, la proprietà riprende l’originaria pienezza una volta cessati i vincoli che ne limitavano il contenuto esclusività, il proprietario può impedire a chiunque di ostacolare l’esercizio dei suoi poteri sul bene imprescrittibilità, il proprietario non perde il suo diritto per il solo fatto di non esercitarlo per un determinato periodo di tempo L’art. 42 della Costituzione aggiunge, inoltre, che la legge deve assicurare la funzione sociale del diritto di proprietà. Limiti al diritto di proprietà L’art. 832 c.c. nella parte finale precisa che la legge stabilisce dei limiti al diritto di proprietà. Un limite di carattere generale è il divieto degli atti di emulazione previsto dall’art. 833 c.c. Sono vietati al proprietario tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestie ad altri. Il giudice, per stabilire se si è in presenza di un atto emulativo, dovrà accertare la ricorrenza di due elementi: l’assenza di utilità per il proprietario e l’intenzione esclusiva di nuocere o recare molestie ad altri. Gli altri limiti al diritto di proprietà si distinguono in: limiti posti nell’interesse pubblico limiti posti nell’interesse privato Limiti posti nell’interesse pubblico Tra i limiti posti nell’interesse pubblico abbiamo: l’espropriazione, consiste in una vendita forzata mediante la quale la proprietà del bene viene trasferita coattivamente allo Stato. L’espropriazione può essere disposta soltanto nei casi previsti dalla legge la requisizione, consiste nel sottrarre per un periodo limitato il godimento del bene ad un privato. Viene disposta con provvedimento dell’autorità amministrativa quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili i limiti posti dalla legislazione urbanistica, la legge interviene in vario modo a regolamentare l’attività edificatoria per favorire uno sviluppo armonioso e ordinato delle città Limiti posti nell’interesse privato Tra i limiti posti nell’interesse privato abbiamo: i confini, la proprietà si estende in linea verticale all’infinito, ma il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono ad una tale profondità o ad una tale altezza che egli non abbia interesse ad escluderle. In senso orizzontale la proprietà si estende all’interno dei confini l’accesso, il proprietario deve permettere l’accesso o il passaggio sul fondo a chi voglia riprendere la propria cosa che vi si trovi accidentalmente le immissioni, l’art. 844 c.c. stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi le distanze, numerose norme prevedono precise distanze da osservare nel costruire edifici, piantare alberi, ecc… Modi di acquisto della proprietà I modi di acquisto della proprietà sono i fatti e gli atti giuridici previsti dalla legge dai quali sorge il diritto di proprietà in un titolare. Essi possono essere: a titolo originario, cioè quelli in cui l’acquisto non si collega al diritto del precedente proprietario ma nasce per la prima volta in capo ad un soggetto. Ricordiamo: l’occupazione, è il modo di acquisto della proprietà delle cose mobili che non appartengono a nessuno. Si attua mediante il semplice impossessamento del bene a titolo derivativo, quando il diritto dell’acquirente (avente causa) si collega direttamente al diritto di chi lo trasferisce (dante causa). Modi di acquisto a titolo derivativo sono il contratto e la successione a causa di morte. l’invenzione, è il ritrovamento di cose smarrite. La cosa ritrovata deve essere consegnata al sindaco che renderà pubblico il ritrovamento. Trascorso un anno il bene diventerà di proprietà di chi l’ha ritrovato. Se entro un anno si presenterà il legittimo proprietario, il ritrovatore avrà diritto ad un premio che va da un decimo ad un ventesimo del valore della cosa Comproprietà Si ha comproprietà quando la proprietà di un bene spetta in comune a più persone. Il diritto dei comproprietari non ha per oggetto una porzione materiale della cosa ma una quota ideale del bene comune. La comunione può essere: volontaria, quando sorge per un atto di volontà delle parti incidentale, quando sorge per previsione di legge (es.: comunione tra eredi). Essa può essere forzosa quando la legge esclude che possa essere sciolta (es.: comunione su parti comuni di un edificio) Comproprietà L’amministrazione della cosa comune spetta a tutti i comproprietari. La legge attribuisce rilievo alla volontà della maggioranza richiedendo consensi più o meno elevati a seconda dell’importanza delle decisioni da prendere. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di disposizione quali, ad esempio, la vendita della cosa comune. La comunione si scioglie con la divisione. Se il bene non è divisibile esso viene venduto e viene diviso il ricavato. Il condominio negli edifici Questo tipo di comproprietà è una delle più diffuse. Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondamenta, le scale, il tetto, l’androne, ecc… sono parti comuni a tutti i condomini. Si tratta di una comunione forzosa che non può essere sciolta. Le quote di comproprietà sono espresse in millesimi e rappresentano la proporzione tra il valore delle singole proprietà esclusive ed il valore dell’intero edificio. Sono previsti due organi: assemblea dei condomini, prende le decisioni secondo il principio maggioritario amministratore, viene nominato dall’assemblea ed ha il compito di eseguire le decisioni dell’assemblea Tutela della proprietà A difesa del diritto di proprietà la legge prevede quattro azioni che sono dette petitorie. Esse sono: l’azione di rivendicazione, con essa il proprietario rivendica la cosa da chiunque la possiede o la detiene. Il proprietario dovrà dimostrare il suo diritto. Essa ha lo scopo di accertare la titolarità del bene e non si prescrive l’azione negatoria, con essa il proprietario agisce per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa. Per esempio si nega l’esistenza di un diritto di usufrutto su un bene. In tal caso l’onere della prova non graverà sull’attore ma sul convenuto l’azione di regolamento di confini. Essendovi incertezza sul confine tra i fondi i proprietari chiedono che esso sia stabilito giudizialmente l’azione di apposizione di termini, è il caso in cui non vi è incertezza sui confini ma non vi sono segnali che li indicano. I proprietari chiedono che siano apposti o ristabiliti a spese comuni i segnali di confine quando questi mancano o sono irriconoscibili Diritti reali di godimento I diritti reali di godimento (detti anche diritti reali minori) si esercitano su cose che appartengono ad altri. Essi presuppongono una limitazione dei poteri del proprietario (si parla, in alcuni casi, di nuda proprietà) e attribuiscono poteri meno ampi di quelli riconosciuti al proprietario. Al proprietario rimane, in genere, il potere di disposizione. Il diritto reale di godimento è strettamente legato alla cosa e ne segue le vicende giuridiche. Di conseguenza, se il bene viene venduto il diritto sarà fatto valere nei confronti del nuovo proprietario. Questa caratteristica è detta diritto di seguito. Diritti reali di godimento I diritti reali di godimento si costituiscono o mediante contratto o, in alcuni casi, per legge. Una volta che si estingue il diritto reale minore, il diritto di proprietà riprende la primitiva ampiezza (elasticità). I diritti reali di godimento si estinguono per: decorso del termine se questo è fissato prescrizione confusione quando il rinunzia quando il diritto diritto reale minore e la da parte non viene proprietà si riuniscono del titolare esercitato per 20 nella stessa persona anni I diritti reali di godimento su cosa altrui sono: usufrutto uso abitazione superficie enfiteusi perimento della cosa su cui il diritto è costituito servitù prediali Usufrutto L’usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Il proprietario, quindi, resta spogliato del suo potere di godimento ma non di quello di disposizione. Le caratteristiche fondamentali sono: il rispetto della destinazione economica la temporaneità del diritto. La legge fissa una durata massima che è costituita dalla vita dell’usufruttuario nel caso di persona fisica e da 30 anni nel caso di persona giuridica. Al termine l’usufruttuario deve restituire i beni al proprietario Uso e abitazione Superficie L’uso e l’abitazione sono diritti personalissimi, strettamente legati alla persona del titolare. l’uso è il diritto di servirsi di una cosa altrui e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia l’abitazione è il diritto di abitare una casa altrui insieme alla propria famiglia La superficie è il diritto di fare o mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo altrui. Tale diritto può essere costituito o per un tempo determinato o in perpetuo. Enfiteusi L’enfiteusi è il diritto di un soggetto (enfiteuta) di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al proprietario (concedente) un canone periodico. È essenzialmente in disuso. La legge prevede la durata minima di 20 anni necessaria per realizzare il miglioramento del fondo. Si applicano due istituti particolari, che sono: l’affrancazione, l’enfiteuta può diventare proprietario del fondo anche contro la volontà del concedente mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente a 15 volte il canone annuo la devoluzione, in caso di inadempienza degli obblighi di miglioramento del fondo e di pagamento del canone da parte dell’enfiteuta, il proprietario può chiedere la devoluzione, cioè può riavere il fondo in piena proprietà Servitù prediali La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante), appartenente a diverso proprietario. Tale diritto determina l’instaurarsi di una relazione tra due fondi. I requisiti fondamentali per aversi servitù sono: la vicinanza tra i fondi, i beni anche se non confinanti devono essere vicini Un esempio è la servitù di passaggio. l’utilità, la servitù deve concretizzarsi in un vantaggio, anche non economico, per il fondo dominante Possesso Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Per aversi possesso devono ricorrere due elementi: elemento materiale (corpus) consistente nell’avere la disponibilità materiale della cosa elemento psicologico (animus possidendi) che si concretizza nell’intenzione di tenere la cosa quale titolare del diritto. È possibile distinguere: possesso di buona fede, quando il possessore ignora, senza colpa grave, di ledere l’altrui diritto possesso di mala fede, quando il possessore sa di ledere l’altrui diritto o l’ignora per colpa grave Detenzione La detenzione è la semplice disponibilità materiale della cosa sulla quale si riconosce il diritto di altri. È il caso del meccanico che ha il nostro ciclomotore per aggiustarlo. Egli ne ha la materiale disponibilità ma riconosce la proprietà di un altro soggetto. Effetti del possesso Al possesso conseguono due effetti principali: possesso vale titolo usucapione ai sensi dell’art. 1153 c.c. colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà un soggetto acquista la proprietà o un altro diritto reale di godimento con il possesso continuato per un certo periodo di tempo alle condizioni stabilite dalla legge. Il possesso deve essere pacifico e continuo. La durata varia a seconda della natura del bene (mobile, immobile, mobile registrato), del tipo di possesso (di buona o di mala fede) e della sussistenza o meno di un titolo astrattamente idoneo all’acquisto del diritto Tutela del possesso A difesa del possesso la legge prevede due principali azioni (azioni possessorie) che sono: l’azione di reintegrazione l’azione di manutenzione con essa il possessore o il detentore che siano stati occultamente o violentemente privati della disponibilità materiale della cosa possono agire contro l’autore dello spoglio per ottenere la reintegrazione nel possesso o nella detenzione. con essa il possessore di un bene immobile tutela il libero e pacifico esercizio del suo possesso contro le molestie di terzi. Egli può chiedere al giudice di far cessare le turbative. L’azione deve essere esercitata entro l’anno dallo spoglio o dalla sua scoperta L’azione può essere esercitata entro l’anno dalla turbativa Tutela del possesso Il possessore può tutelarsi anche mediante le azioni di nunciazione che sono: la denunzia di nuova opera la denunzia di danno temuto viene esercitata da chi teme che da una nuova opera intrapresa da altri stia per derivare un danno ad una cosa di cui egli abbia la proprietà o il possesso (es.: temo che possa avere un danno dall’enorme antenna che il mio vicino sta installando) viene esercitata da chi teme che da un bene già esistente possa derivare un danno ad una cosa di cui egli abbia la proprietà o il possesso (es.: temo che possa avere un danno dal tetto pericolante del mio vicino) Obbligazione L’obbligazione è il vincolo giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) deve tenere un determinato comportamento a favore di un altro soggetto (creditore). Esempi di obbligazione sono l’obbligo del compratore di pagare il prezzo al venditore e quello di quest’ultimo di consegnare la merce; l’obbligo del lavoratore subordinato di eseguire la prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro che deve corrispondergli una retribuzione. Nel rapporto obbligatorio entrambi i soggetti hanno un generale dovere di correttezza che impone loro di comportarsi secondo buona fede e con l’ordinaria diligenza nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi. Fonti delle obbligazioni Le fonti delle obbligazioni sono i fatti e gli atti giuridici dai quali hanno origine le obbligazioni stesse. Esse sono: il contratto che è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale il fatto illecito, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di 4 casi particolari: • promessa unilaterale • gestione di affari altrui • pagamento dell’indebito • arricchimento senza causa Elementi del rapporto obbligatorio Gli elementi costituitivi del rapporto obbligatorio sono: i soggetti, che si distinguono in: soggetto attivo (creditore), colui che ha il diritto di esigere una data prestazione soggetto passivo (debitore), colui che è tenuto a effettuare la prestazione l’oggetto, cioè il bene, l’utilità o il vantaggio che il creditore ritiene essere in grado di soddisfare il suo interesse dare (es.: consegna delle merci) il contenuto, cioè la prestazione. Essa è il comportamento che il debitore deve tenere per la realizzazione dell’interesse del creditore. Può consistere in un: fare (es.: attività lavorativa) non fare (es.: l’astensione dal fare concorrenza) Classificazione delle obbligazioni in base ai soggetti I soggetti delle obbligazioni possono essere, sia dal lato attivo sia dal lato passivo, uno o più di uno. Si distinguono, così, obbligazioni semplici in cui c’è un solo debitore e un solo creditore, e multiple in cui ci sono più debitori e/o più creditori. Le obbligazioni multiple si distinguono in: obbligazioni solidali. La solidarietà può riguardare tanto il lato passivo (più debitori) tanto il lato attivo (più creditori): solidarietà passiva: ciascun debitore è tenuto ad eseguire l’intera prestazione a favore del creditore. Se nulla è previsto nel titolo dell’obbligazione la solidarietà si presume per legge. Il debitore che esegue l’intera prestazione ha un’azione di regresso nei confronti dei condebitori obbligazioni parziarie. La parziarietà può riguardare tanto il lato passivo (più debitori) tanto il lato attivo (più creditori): solidarietà attiva: ciascun creditore può pretendere l’intera prestazione dal debitore. La solidarietà attiva non è presunta dalla legge ma deve essere prevista nel titolo dell’obbligazione. I creditori insoddisfatti possono rivalersi su chi ha ricevuto il pagamento per ottenere la loro parte parziarietà passiva: ciascun debitore è obbligato solo nei limiti della propria quota parziarietà attiva: ciascun creditore può pretendere esclusivamente la propria quota di credito. La parziarietà attiva è presunta dalla legge Successione nel credito I soggetti originari dell’obbligazione possono anche mutare nel corso della vita del rapporto obbligatorio. La successione di un soggetto ad un altro nel rapporto obbligatorio implica solo il mutamento dei soggetti, fermo restando il rapporto per tutto il resto. La sostituzione di un soggetto ad un altro può avvenire: per successione a causa di morte per atto tra vivi. Il credito si trasferisce mediante un apposito contratto, la cessione del credito. Con esso il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario), dietro corrispettivo o gratuitamente, il credito da lui vantato nei confronti del debitore (ceduto). La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. La cessione del credito può essere: pro soluto, il cedente garantisce solo l’esistenza del credito al tempo della cessione pro solvendo, il creditore garantisce che il debitore adempirà al suo obbligo. In caso di inadempienza risponderà nei limiti di quanto ricevuto come corrispettivo della cessione Successione nel debito Per la cessione del debito occorre il consenso espresso del creditore senza il quale l’originario debitore non può liberarsi dal suo obbligo (infungibilità del debitore). Ciò perché al creditore non è indifferente la persona del debitore tenuto conto della maggiore o minore solvibilità e della maggiore o minore garanzia offerta dal suo patrimonio. Per atto tra vivi il debito si trasferisce mediante: delegazione espromissione accollo è l’atto mediante il quale il debitore (delegante) ordina o invita un’altra persona (delegato) a eseguire o a promettere di eseguire un determinato pagamento a favore di un terzo soggetto (delegatario) è l’accordo tra il creditore (espromissario) ed un terzo (espromittente) con cui quest’ultimo assume, per sua spontanea iniziativa, il debito di un altro (espromesso) verso il creditore stesso è l’accordo tra debitore (accollato) e terzo (accollante) con il quale questi si assume il debito del primo Classificazione delle obbligazioni in base all’oggetto In base all’oggetto si distingue tra obbligazioni: divisibili, se hanno ad oggetto un bene ripartibile in più parti distinte che consente anche un adempimento frazionato della prestazione indivisibili, se hanno ad oggetto un bene non divisibile. L’indivisibilità può derivare anche dalla volontà delle parti Si distingue ancora tra obbligazioni: generiche, hanno ad oggetto una certa quantità di beni fungibili individuati semplicemente facendo riferimento ad una generica categoria di beni. In caso di perimento del bene l’obbligazione non si estinguerà in quanto il genere non perisce mai specifiche. hanno ad oggetto un bene determinato nella sua individualità. Il perimento del bene per causa non imputabile al debitore comporterà l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore dal suo obbligo Obbligazioni pecuniarie La più importante obbligazione generica è l’obbligazione pecuniaria, cioè quella avente ad oggetto una somma di denaro. Ad essa si applica il principio nominalistico in base al quale il debitore si libera dal suo obbligo corrispondendo la somma pattuita senza tener conto del diverso valore rispetto al momento in cui nacque l’obbligazione. In pratica non si tiene conto dell’inflazione. Tale principio in realtà danneggia il creditore. Per questo motivo i creditori si premuniscono mediante apposite clausole di adeguamento monetario con le quali mettono in relazione il credito con determinati parametri che consentono di mantenere il valore costante nel tempo. I crediti pecuniari liquidi (cioè determinati nel loro ammontare) ed esigibili ( cioè non sottoposti a termine o a condizione) producono interessi. Gli interessi possono essere: convenzionali, se la loro misura è concordata dalle parti nei limiti previsti dalla legge sull’usura legali, se la loro misura è stabilita dalla legge La prestazione La prestazione, ai sensi dell’art. 1174 c.c., deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. La prestazione deve essere: lecita cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume possibile sia materialmente sia giuridicamente determinata o determinabile. Se non è specificata sin dall’inizio nel suo contenuto devono essere indicati i criteri per individuarla in seguito Si distinguono ancora: obbligazioni di mezzi obbligazioni di risultato il debitore assume l’obbligo di tenere un certo comportamento senza garantirne il risultato (es.: avvocato, medico, ecc…) la prestazione è individuata sulla base del risultato che da essa ci si attende ed il cui raggiungimento è garantito dal debitore (es.: sarto, falegname, ecc…) Modi di estinzione delle obbligazioni Il rapporto obbligatorio è destinato ad estinguersi. Tuttavia, esso a volte si conclude senza soddisfare l’interesse del creditore. Si distinguono così: modi satisfattori di estinzione delle obbligazioni. Essi sono: modi non satisfattori di estinzione delle obbligazioni. Essi sono: • adempimento • impossibilità sopravvenuta della prestazione • dazione in pagamento • compensazione • confusione • novazione • remissione del debito • prescrizione Adempimento Si ha adempimento quando il debitore esegue esattamente la prestazione dovuta. La legge detta regole precise per quanto riguarda: i soggetti le modalità colui che adempie è in l’art.1176 c.c. richiede genere il debitore nel debitore la diligenza personalmente. Non è del buon padre di richiesto che egli abbia la famiglia, cioè la capacità di agire trattandosi diligenza dell’uomo di un atto dovuto. Salvo che medio. Quando però la si tratti di una prestazione prestazione consiste in che il debitore debba un’attività professionale eseguire personalmente, il la diligenza richiesta è, creditore non può rifiutare chiaramente, la l’adempimento offertogli da diligenza tecnica un terzo. Destinatario del pagamento è il creditore per il quale è richiesta la capacità di agire. Laddove questa mancasse l’adempimento va fatto al rappresentante dell’incapace il luogo dell’adempimento se esso non è previsto nel titolo dell’obbligazione • l’obbligazione si estingue nel luogo dove la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione se si tratta di dover consegnare una cosa determinata • al domicilio del creditore se si tratta di pagare una somma di denaro • al domicilio del debitore per tutte le altre obbligazioni il tempo dell’adempimento se nel titolo non è previsto un termine il creditore ha diritto all’adempimento immediato Dazione in pagamento L’adempimento presuppone che la prestazione venga eseguita esattamente e integralmente. Tuttavia il debitore può liberarsi anche eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta se il creditore acconsente. Se ciò avviene si realizza la dazione in pagamento. Compensazione e confusione Si ha compensazione quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra: in tal caso i due crediti si estinguono per le quantità corrispondenti. Abbiamo tre tipi di compensazione: legale, stabilita dalla legge quando i crediti sono omogenei (stessa specie), liquidi (determinati nel loro ammontare), ed esigibili (non sottoposti a termine o a condizione) giudiziaria, disposta dal giudice quando i crediti, pur essendo omogenei ed esigibili, non sono liquidi ma di facile e pronta liquidazione volontaria, stabilita volontariamente dalle parti anche se non si tratta di crediti omogenei, liquidi ed esigibili Si ha confusione quando le qualità di creditore e di debitore, per cause diverse, si riuniscono nella stessa persona. Impossibilità sopravvenuta della prestazione Quando la prestazione diventa impossibile per il sopravvenire di un evento non imputabile al debitore l’obbligazione si estingue e il debitore è liberato. L’impossibilità della prestazione, però, deve essere: sopravvenuta, l’impossibilità originaria della prestazione non fa proprio sorgere l’obbligazione. La prestazione non deve avere ad oggetto cose generiche in quanto il genere non perisce mai definitiva e totale, se l’impossibilità è solo temporanea il debitore resterà obbligato ad eseguire la prestazione quando sarà possibile e sempre che il creditore abbia ancora interesse alla prestazione. Nel caso di impossibilità parziale il debitore si libera eseguendo la parte di prestazione rimasta possibile non imputabile al debitore, il debitore deve provare che l’impossibilità non è dipesa da sua colpa ma da caso fortuito o forza maggiore. In caso contrario egli dovrà risarcire i danni al creditore Novazione, remissione e prescrizione L’obbligazione si estingue per novazione quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso manifestando espressamente la volontà di estinguere l’obbligazione precedente. Si ha remissione quando il creditore rinuncia al suo diritto. Il debitore, tuttavia, può anche dichiarare di non volerne profittare. Si ha prescrizione quando il titolare non esercita il proprio diritto per un tempo determinato dalla legge (normalmente 10 anni). Fonti non contrattuali diverse dal fatto illecito Le fonti non contrattuali delle obbligazioni diverse dal fatto illecito sono quattro: promessa unilaterale gestione di affari altrui consiste nella dichiarazione di volontà con cui un soggetto si obbliga a compiere una determinata prestazione a favore di un altro soggetto indipendentemente dalla sua accettazione. si ha quando un soggetto (gestore), senza esservi obbligato e senza aver avuto un incarico, assume l’amministrazione di uno o più affari patrimoniali altrui. pagamento dell’indebito si ha quando un soggetto esegue un pagamento non dovuto. L’indebito è oggettivo quando il Devono ricorrere alcune debito pagato è condizioni: inesistente, • l’utilità iniziale della gestione soggettivo quando il Un tipo di promessa debitore è un unilaterale è la promessa al • la mancanza di un divieto alla soggetto diverso da pubblico cioè la promessa di gestione da parte del soggetto quello che ha pagato. una prestazione compiuta da interessato Sorge, quindi, un soggetto a favore di chi • la consapevolezza del gestore di l’obbligo di restituire si trovi in una determinata agire per altri la prestazione situazione (es.: darò 1000 indebitamente • la liceità dell’affare euro a chi ritroverà il mio ricevuta cane) • la capacità di agire del gestore L’interessato dovrà rimborsare al gestore tutte le spese effettuate nel suo interesse arricchimento senza causa si ha quando un soggetto, senza alcuna giustificazione, trae profitto da un bene altrui o si avvantaggia di un’attività altrui a danno di un altro soggetto. A carico di chi ha ottenuto il vantaggio sorge l’obbligo di indennizzare l’altro soggetto Illecito Per atto illecito si intende un comportamento contrario o non conforme ad una prescrizione di legge. Conseguenza dell’illecito è la responsabilità, cioè l’assoggettabilità del soggetto alla sanzione. Distinguiamo: illecito penale che consiste nella violazione di una norma prevista dal codice penale o da leggi speciali. La sanzione prevista ha finalità punitive, preventive e rieducative. Elementi essenziali per l’esistenza del reato sono: • elemento oggettivo, cioè la condotta, l’evento dannoso ed il nesso di causalità tra la condotta ed il danno • elemento soggettivo, cioè l’atteggiamento psicologico di chi commette il reato. Il reato può essere doloso quando è voluto da chi lo pone in essere; preterintenzionale, quando l’evento che si verifica è più grave di quello che voleva l’agente; colposo, quando l’evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme da parte dell’agente illecito civile che consiste in qualsiasi comportamento antigiuridico che provoca danni a terzi e che fa sorgere l’obbligo di risarcire il danno. Esso può essere: • contrattuale, se consiste nell’inadempimento di un’obbligazione precedentemente assunta • extracontrattuale, se consiste nella violazione del dovere giuridico generico di non arrecare danni a terzi Illecito civile contrattuale Si ha inadempimento quando il debitore non esegue del tutto o non esegue esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta. In questo caso il debitore è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del creditore a meno che non riesca a dimostrare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Un’ipotesi particolare è costituita dal ritardo nell’adempimento che può essere dovuto o al debitore o al creditore. Mora del debitore: presuppone che il ritardo sia imputabile al debitore. In tal caso il debitore deve risarcire i danni causati dal ritardo (es.: pagare gli interessi) e non è liberato dal suo obbligo per il caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Per il verificarsi di tali effetti il creditore deve provvedere alla costituzione in mora del debitore; deve, cioè, richiedere per iscritto al debitore l’adempimento Mora del creditore: si ha quando il ritardo nell’adempimento è imputabile al creditore che, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli o non compie quanto necessario perché il debitore possa adempiere. In tal caso il creditore perde il diritto agli interessi ed ai frutti della cosa che non sono stati percepiti dal debitore; deve risarcire eventuali danni e rimborsare le spese sostenute dal debitore per la custodia della cosa dovuta; sopporta il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione. Per il verificarsi di tali effetti occorre che l’offerta di adempimento del debitore sia eseguita da un pubblico ufficiale nei modi previsti dalla legge Risarcimento del danno L’inadempimento obbliga il debitore al risarcimento del danno che deve comprendere: danno emergente, cioè la perdita subita dal creditore lucro cessante, cioè il mancato guadagno Il danno risarcibile è quello prevedibile al momento in cui sorge l’obbligazione. Laddove l’inadempimento sia dovuto a dolo del debitore questi dovrà risarcire tutti i danni, prevedibili e imprevedibili. Responsabilità patrimoniale Il creditore, per ottenere il pagamento di quanto gli è dovuto, può promuovere il processo esecutivo sui beni del debitore. Egli, cioè, può rivolgersi al giudice affinchè i beni del debitore siano venduti all’asta per soddisfarsi sul ricavato. L’art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Si tratta di una garanzia generica, nel senso che sul patrimonio del debitore possono soddisfarsi tutti i creditori. Per questo motivo il creditore ha interesse a costituire garanzie specifiche su uno o più beni del debitore sottraendoli al concorso con gli altri creditori. Responsabilità patrimoniale Le garanzie specifiche a favore del creditore sono: pegno, ha per oggetto beni mobili non registrati e si realizza con la consegna materiale del bene ipoteca, ha per oggetto beni immobili e mobili registrati e si costituisce mediante l’iscrizione nei pubblici registri privilegi, sono titoli di prelazione riconosciuti dalla legge al creditore in considerazione della particolare causa del suo credito I creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio vengono detti creditori privilegiati ed hanno diritto ad essere soddisfatti con precedenza rispetto agli altri creditori che sono detti chirografari. Il pegno e l’ipoteca sono diritti reali di garanzia, i creditori possono chiedere che i beni oggetto di pegno o ipoteca vengano venduti per soddisfarsi sul ricavato. La legge vieta il “patto commissorio”, cioè l’accordo con il quale si stabilisce che, in mancanza del pagamento del credito, la proprietà del bene ipotecato o dato in pegno passi al creditore. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale Il creditore ha interesse a mantenere integro il patrimonio del debitore. A tal fine la legge prevede tre diverse azioni: l’azione surrogatoria l’azione revocatoria il creditore può sostituirsi al debitore quando questi trascura di esercitare diritti patrimoniali a lui spettanti (es.: non riscuote un credito) il creditore può far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione compiuti volutamente dal debitore a suo danno (es.: il debitore dona i suoi beni per sottrarli al creditore) il sequestro conservativo si tratta di un provvedimento preventivo concesso dal giudice su istanza del creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Esso rende inefficaci nei confronti del creditore gli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo il sequestro Illecito civile extracontrattuale L’art. 2043 c.c. prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Gli elementi costitutivi dell’illecito civile sono: condotta ed imputabilità dolo e colpa il fatto che ha la condotta può provocato il danno consistere in deve essere o doloso un’azione o in o colposo. Il dolo si un’omissione. Il ha quando il soggetto soggetto che pone in ha voluto l’evento essere l’atto deve dannoso. La colpa si essere imputabile, ha quando il cioè deve avere la comportamento che capacità di intendere e ha causato il danno è di volere nel momento stato dovuto a in cui pone in essere negligenza, l’atto che causa il imprudenza, imperizia danno o inosservanza di norme giuridiche danno ingiusto nesso di causalità perché il danno sia risarcibile deve occorre che tra la trattarsi di danno ingiusto. Sono condotta ed il cause di giustificazione: danno vi sia una stretta relazione di • l’esercizio del diritto (es.: il causa ad effetto. Il lavoratore che sciopera non deve danno deve, cioè, risarcire il danno) essere • la legittima difesa, si ha quando il conseguenza soggetto cagiona un danno per immediata e diretta difendere un diritto proprio o altrui del fatto dal pericolo di un’aggressione ingiusta. La difesa deve essere proporzionata all’offesa • lo stato di necessità, si ha quando il soggetto procura danno ad altri per salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale Responsabilità contrattuale: si ha in caso di violazione di un precedente rapporto obbligatorio. Il creditore deve provare l’esistenza del rapporto obbligatorio e l’inadempimento. Sta al debitore provare che l’inadempimento non sia a lui imputabile. Il debitore deve risarcire solo i danni prevedibili se l’inadempimento è colposo, anche quelli imprevedibili se è doloso. Il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni Responsabilità extracontrattuale: si ha in caso di violazione di un diritto altrui, a prescindere dall’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio. Il danneggiato deve provare gli elementi dell’illecito civile extracontrattuale (condotta imputabile, dolo o colpa, danno ingiusto, nesso di causalità). Sono risarcibili sia i danni prevedili sia i danni imprevedibili. Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni Figure speciali di responsabilità extracontrattuale In alcuni casi tassativamente previsti dalla legge un soggetto può essere chiamato a rispondere anche del fatto illecito compiuto da altri (responsabilità indiretta) o anche senza che la sua condotta possa ritenersi dolosa o colposa (responsabilità oggettiva): responsabilità indiretta responsabilità oggettiva Sono indirettamente responsabili: Alcuni casi di responsabilità oggettiva: • i sorveglianti per i danni causati dall’incapace nel tempo in cui è sotto la loro vigilanza (culpa in vigilando) • ciascuno è responsabile per i danni causati dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito • il padre, la madre o il tutore per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori (culpa in vigilando) • il proprietario di un animale è responsabile per i danni cagionati dall’animale salvo che provi il caso fortuito • i padroni e i committenti per i danni arrecati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle mansioni a cui sono adibiti (culpa in eligendo) • il proprietario di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose in solido con il conducente se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà • chiunque cagiona un danno nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Fatti, atti e negozi giuridici I rapporti tra i soggetti sono “giuridici” quando i fatti e gli atti oggetto di questi rapporti sono rilevanti per il diritto. Distinguiamo: fatti giuridici atti giuridici negozi giuridici si tratta di eventi naturali ai quali l’ordinamento giuridico ricollega degli effetti giuridici. sono eventi umani a cui l’ordinamento giuridico ricollega degli effetti giuridici che non sempre erano voluti dal soggetto. sono manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici. I soggetti vogliono l’atto e vogliono le conseguenze. Es.: il parcheggio in divieto di sosta comporta una multa Es.: testamento, matrimonio, contratto Es.: una grandinata procura danni all’autovettura di un soggetto Il contratto Uno dei più importanti negozi giuridici è il contratto. L’art. 1321 del codice civile lo definisce come : “l’accordo di due o parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Si può dunque dire che con il contratto è possibile: costituire rapporti giuridici nuovi (es.: acquisto un computer) regolare rapporti giuridici preesistenti (es.: cedo il mio credito) estinguere rapporti giuridici (estinguiamo il rapporto di lavoro tra noi esistente) Il contratto, inoltre, ha altre due caratteristiche: è l’accordo di almeno due parti (ecco perché il testamento non è un contratto ma un negozio giuridico unilaterale) deve avere contenuto patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica (ecco perché il matrimonio non è un contratto ma un negozio giuridico bilaterale) Autonomia contrattuale Il contratto costituisce il principale mezzo a disposizione dei privati per autoregolamentare i propri interessi. I privati sono liberi di: stipulare o non stipulare contratti determinare il contenuto del contratto scegliere con chi stipulare il contratto scegliere quale tipo di contratto stipulare (sia tipico sia atipico) L’art. 1322 c.c. prevede che le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi espressamente disciplinati dalla legge. Si tratta dei contratti atipici. L’ammissibilità di tali contratti è, però, subordinata alla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti. In sostanza, il contratto deve svolgere una funzione che abbia una rilevanza sociale tale da meritare il riconoscimento e la tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Limiti alla libertà contrattuale La legge prevede numerosi limiti alla libertà contrattuale: chi esercita un’impresa in condizioni di monopolio è obbligato a contrarre con chiunque lo richieda e, quindi, la sua libertà di contrarre è limitata il datore di lavoro deve scegliere i dipendenti tra quelli iscritti alle liste di collocamento e, quindi, è limitata la libertà di scelta del contraente in alcuni casi ci sono norme inderogabili che le parti non possono escludere dal contratto e, quindi, è limitata la libertà di determinare il contenuto del contratto i contratti atipici devono realizzare interessi meritevoli di tutela e, quindi, la libertà di concludere contratti atipici non è assoluta Elementi essenziali del contratto L’art. 1325 c.c. stabilisce che gli elementi essenziali del contratto sono l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma. L’accordo delle parti La causa è l’incontro della volontà delle parti in ordine al contenuto del contratto; l’incontro tra la proposta e l’accettazione. Il concetto di parte è diverso da quello di soggetto. Per parte si intende un centro di interessi e può essere formata da uno o più soggetti. è la funzione economica sociale assolta dal contratto. Ogni tipo di contratto ha una propria causa. Ad esempio, la causa del contratto di compravendita sarà sempre lo scambio di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo. La causa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Nei contratti atipici la liceità della causa dovrà essere accertata caso per caso. La volontà può essere: espressa, per mezzo della parola, di gesti o per iscritto tacita, risulta da un comportamento concludente che dimostra, appunto, la volontà di concludere un contratto La causa non va confusa con i motivi che spingono un soggetto a concludere un contratto. Essi sono soggettivi e irrilevanti per il diritto a meno che non siano illeciti e comuni ad entrambi i contraenti Elementi essenziali del contratto L’oggetto è il bene, servizio o il comportamento su cui cade l’interesse delle parti. Perché il contratto sia valido l’oggetto deve essere: possibile sia materialmente sia giuridicamente lecito cioè non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume La forma è il modo in cui le parti manifestano la loro volontà. Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma. Tuttavia in alcuni casi (es.: quando il contratto ha ad oggetto beni immobili) la legge richiede una forma particolare. La forma può essere richiesta: determinato o determinabile cioè al momento della conclusione del contratto o deve essere identificato o devono essere indicati gli elementi per identificarlo successivamente ad substantiam cioè per la validità del contratto. Si parla di contratti solenni ad probationem cioè per la prova del contratto La forma scritta può essere: scrittura privata, redatta e sottoscritta direttamente dai contraenti scrittura privata autenticata, redatta dai contraenti e da loro sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale che certifica l’autenticità delle sottoscrizioni atto pubblico, redatto dal pubblico ufficiale che riceve le volontà dei contraenti ed insieme ad essi sottoscrive l’atto Elementi accidentali del contratto Gli elementi accidentali del contratto possono esserci o non esserci, non attengono alla validità del contratto ma incidono solo sulla sua efficacia. Essi sono: la condizione il termine il modo è l’evento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere l’inizio (condizione sospensiva) o la fine (condizione risolutiva) degli effetti del contratto. La condizione deve essere possibile e lecita. è l’evento futuro ma certo nel suo verificarsi dal quale le parti fanno dipendere l’inizio (termine iniziale) o la fine (termine finale) degli effetti del contratto. è il peso o onere posto a carico del beneficiario di un contratto a titolo gratuito. Conclusione del contratto In relazione al momento in cui si perfeziona il consenso distinguiamo: contratti consensuali per il perfezionamento della maggior parte dei contratti vige il principio consensualistico. In virtù di tale principio i contratti si perfezionano con il semplice consenso delle parti. L’art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. È, quindi, importante stabilire il momento in cui si realizza l’accordo. Se le parti si trovano fisicamente nello stesso luogo non sorgono problemi. Il problema sorge per i contratti conclusi a distanza. La legge stabilisce che l’accettazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario salvo che questi provi di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, a conoscerla. La proposta e l’accettazione devono avere lo stesso contenuto, altrimenti l’accettazione si configura come una controproposta che l’originario proponente dovrà accettare. La proposta e l’accettazione, finchè il contratto non è concluso, possono essere revocate contratti reali per il perfezionamento di tali contratti non basta il consenso ma è necessaria la consegna della cosa (es.: contratto di mutuo) Trattative Il momento della conclusione del contratto è spesso preceduto da una fase preliminare di trattative in cui ciascuna delle parti cerca di rendere vantaggioso per sé l’accordo che si sta formando. La legge stabilisce che le parti, durante le trattative, debbono comportarsi secondo buona fede, cioè con lealtà e correttezza. Per questo motivo chi, durante le trattative, tiene un comportamento contrario alla buona fede deve risarcire il danno sofferto dall’altro contraente. Si parla, in tal caso, di responsabilità precontrattuale che viene fatta rientrare nella più ampia categoria della responsabilità extracontrattuale. Contratti per adesione In molti casi oggi la conclusione del contratto avviene con l’adesione di un contraente alle condizioni standard di contratto predisposte dal proponente (es.: contratti di somministrazione di acqua, luce, gas…, contratti di assicurazione, contratti bancari, ecc…). Si parla, in tal caso, di contratti per adesione. In essi, tuttavia, i contraenti non sono sullo stesso piano. Colui che predispone il contratto è il contraente forte, l’altra parte costituisce il contraente più debole. La legge stabilisce che le clausole che risultano particolarmente gravose per l’aderente (clausole vessatorie) sono efficaci soltanto se sono specificamente approvate per iscritto. La mancata approvazione di tali clausole fa sì che esse si considerino come non apposte al contratto. La rappresentanza La rappresentanza è il potere attribuito ad un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato). Essa può avvenire in due modi: in nome e per conto del rappresentato (spendita del nome). In tal caso il rappresentante agisce in nome del rappresentato e gli effetti degli atti giuridici si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato in nome proprio e per conto del rappresentato. In tal caso il rappresentante compie l’atto giuridico nell’interesse del rappresentato ma in nome proprio. Gli effetti giuridici si producono in capo al rappresentante ed egli dovrà ritrasferirli al rappresentato La rappresentanza può essere: volontaria, quando viene conferita spontaneamente dal rappresentato mediante un negozio giuridico chiamato procura legale, quando è prevista obbligatoriamente dalla legge (es.: la rappresentanza dei genitori per i figli minori) Si parla di rappresentanza organica a proposito degli organi delle persone giuridiche. In tal caso il rappresentante si identifica con la persona giuridica e si ha, quindi, un solo soggetto, la persona giuridica, che agisce mediante il suo organo. La rappresentanza La procura è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo nella conclusione di uno o più affari. La procura può essere: speciale, se si riferisce ad uno o più incarichi definiti generale, se viene conferita per qualsiasi affare del rappresentato La procura deve avere la stessa forma richiesta per l’atto che il rappresentante deve concludere. Essa si limita a conferire il potere di rappresentanza nei confronti dei terzi ma non comporta alcun obbligo a carico del rappresentante e, quindi, non lo costringe a compiere l’atto. In genere alla base della procura, che è un negozio unilaterale, vi è il contratto di mandato che disciplina i rapporti tra rappresentante e rappresentato ed è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. La rappresentanza Non è richiesta la capacità di agire del rappresentante, essendo sufficiente che egli abbia la capacità di intendere e di volere. Il rappresentato, invece, deve avere la capacità di agire. Possiamo avere tre ipotesi: difetto di potere rappresentativo abuso del potere di rappresentanza contratto con se stesso si ha quando il rappresentante conclude il contratto con se si ha quando il rappresentante si ha quando il stesso in proprio o come rappresentante agisce pone in essere atti giuridici rappresentante di un’altra perseguendo l’interesse senza avere procura o parte. Esso è valido se il proprio o di un terzo eccedendo i limiti della diverso dal rappresentato. rappresentante era stato a ciò procura. In tal caso il espressamente autorizzato o In questo caso il contratto è inefficace ed il quando il contenuto del rappresentante deve risarcire rappresentato può contratto sia stabilito in modo chiedere l’annullamento i danni subiti dal terzo salvo tale da escludere la possibilità del contratto se il terzo che il rappresentato non di conflitto di interessi. Negli poteva riconoscere il decida di ratificare (rendere altri casi è annullabile solo su conflitto di interessi col efficace) il contratto nei suoi istanza del rappresentato rappresentato confronti Effetti del contratto tra le parti Il contratto ha forza di legge tra le parti, esso cioè vincola le parti al rispetto degli effetti che ne derivano. Per determinare quali effetti le parti vogliono far derivare dalle loro dichiarazioni si ricorre alle regole che il legislatore ha dettato in ordine all’interpretazione del contratto. Sono regole volte a ricercare la comune intenzione dei contraenti o dirette ad attribuire comunque un significato al contratto. A seconda degli effetti del contratto possiamo distinguere: contratti a effetti obbligatori, che fanno sorgere tra le parti solo dei crediti e dei debiti (es.: contratto di lavoro subordinato) contratti a effetti reali, che costituiscono o trasferiscono diritti reali (es.: contratto di compravendita) Cessione del contratto Uno dei contraenti può decidere di far subentrare un terzo nella sua posizione contrattuale. Il legislatore ha previsto, a tal fine, la cessione del contratto che è il contratto mediante il quale una parte contrattuale (cedente) sostituisce a sé un terzo (cessionario), con il consenso dell’altro contraente (ceduto) nei diritti e obblighi nascenti dal contratto. Il contraente ceduto può anche dichiarare di non voler liberare il cedente. In tal caso potrà rivalersi contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Negozi risolutori Il vincolo che deriva dal contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause previste dalla legge. Si ha, quindi, nel nostro ordinamento il principio generale della irrevocabilità dei contratti. Costituiscono eccezioni: il mutuo consenso che consiste in una ritrattazione bilaterale che ha l’effetto di risolvere il contratto precedentemente concluso il recesso che è l’atto volontario con cui una parte dichiara di volersi ritirare dal contratto. Esso può essere: legale, cioè previsto dalla legge convenzionale, cioè previsto dai contraenti. In tali casi le parti possono prevedere: la caparra penitenziale: una parte si riserva la facoltà di recedere e consegna all’altra una somma di denaro che verrà trattenuta se si eserciterà il recesso, altrimenti verrà considerata come acconto sulla prestazione la multa penitenziale: è la previsione di una somma di denaro che sarà versata solo in caso di recesso Effetti del contratto verso i terzi Il contratto, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, è inefficace di fronte ai terzi. Costituiscono eccezioni a tale principio: il contratto a favore di terzi il contratto per persona da nominare è il contratto mediante il quale le parti convengono che gli effetti favorevoli del contratto tra di loro stipulato ricadono su un terzo soggetto (es.: assicurazione sulla vita a favore di un terzo) si ha quando una parte si riserva di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto. La nomina deve avvenire entro il termine previsto nel contratto o, in mancanza, entro 3 giorni altrimenti il contratto produce effetti tra i contraenti originari. Dopo la nomina la persona designata deve accettare Patologia del contratto Il contratto può presentare dei vizi più o meno gravi che incidono sulla sua idoneità a produrre effetti o proprio sulla sua validità. Si possono verificare tre diverse situazioni: Invalidità. Si distingue in: nullità annullabilità rescissione risoluzione Contratto invalido Il contratto è invalido quando è privo di un elemento essenziale oppure presenta dei vizi. Concetto diverso dall’invalidità è quello di inefficacia: questa infatti si riferisce a tutte le ipotesi in cui il contratto pur essendo valido non realizza gli effetti voluti dalle parti, ad esempio perché non si è verificata una condizione sospensiva. Vi possono essere anche contratti efficaci ma invalidi come ad esempio il contratto annullabile nel caso in cui la parte nel cui interesse è previsto l’annullamento non promuove la relativa azione. Nullità La forma più grave di invalidità è la nullità. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative o è privo di uno degli elementi essenziali. Sono cause di nullità del contratto: la violazione la mancanza di uno l’illiceità della causa e l’impossibilità, di norme degli elementi dei motivi comuni a illiceità, imperative essenziali entrambi i contraenti indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto le altre cause stabilite dalla legge Il contratto nullo non produce effetti. L’azione di nullità è: imprescrittibile, non è previsto un termine di prescrizione e può essere fatta valere in ogni tempo assoluta, può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse rilevabile d’ufficio, può essere dichiarata anche di sua iniziativa da un giudice nel corso di un processo insanabile, il contratto nullo non può essere sanato dalle parti opera di diritto, la sentenza che dichiara la nullità ha effetto retroattivo, quindi il contratto è improduttivo di effetti dall’origine Annullabilità L’annullabilità è una forma meno grave di invalidità. Il contratto è annullabile quando è posto in essere da un incapace d’agire o è affetto da vizi del volere: errore, violenza morale, dolo. Il contratto annullabile produce i suoi effetti finchè non interviene la sentenza di annullamento. L’azione di annullamento è: prescrittibile, relativa, può non è si prescrive essere rilevabile in 5 anni esercitata solo d’ufficio dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge sanabile, il contratto può essere sanato tramite la convalida che è una dichiarazione delle parti di voler sanare l’atto viziato non opera di diritto, il contratto annullabile produce i suoi effetti finchè non interviene la sentenza di annullamento Annullabilità Le cause di annullabilità del contratto sono: incapacità di agire del contraente. i vizi della volontà. Si tratta di particolari Gli atti compiuti dai minorenni, dagli eventi che hanno influenzato il processo interdetti e dagli emancipati ed interno della formazione della volontà del inabilitati senza l’assistenza del soggetto e lo hanno indotto a concludere curatore sono annullabili. L’invalidità un contratto che egli non avrebbe voluto può essere fatta valere dai legali concludere o che avrebbe concluso a rappresentanti o dall’incapace condizioni diverse. I vizi della volontà stesso entro 5 anni dal giorno in cui sono: è cessato lo stato di incapacità. Nel caso di incapaci naturali il contratto è annulabile se provoca pregiudizio errore violenza dolo all’incapace e se l’altro contraente morale era in mala fede, era cioè a conoscenza dello stato di incapacità Annullabilità Violenza morale: è la minaccia di Dolo: è l’inganno in cui è stato un male grave e ingiusto che tratto il contraente dai raggiri e spinge una persona a dagli artifizi posti in essere concludere un contratto che dall’altro contraente o da un altrimenti non avrebbe terzo per indurlo a concludere il concluso. La minaccia può contratto. Quando è il terzo a essere rivolta contro la persona trarre in inganno il contraente, stessa, contro i suoi familiari o l’annullabilità si verifica solo se contro i suoi beni e può i raggiri erano noti alla parte provenire o dall’altro contraente che ne ha tratto vantaggio. Il essenziale, cioè riconoscibile o da un terzo. Il male minacciato dolo può essere: determinante dall’altro per la contraente nel deve essere grave, cioè di tale conclusione del senso che una natura da suscitare impressione determinante, incidente, quando la in una persona sensata, e contratto persona di se induce la parte raggirata media diligenza ingiusto, cioè contrario al diritto. parte a avrebbe ugualmente avrebbe potuto Si distingue dalla violenza fisica concludere un concluso il contratto che fa mancare del tutto la riconoscerlo contratto che anche se a volontà contrattuale ed è quindi Abbiamo anche l’errore ostativo altrimenti non condizioni diverse. causa di nullità del contratto che non cade sulla formazione avrebbe In tal caso il della volontà ma sulla sua concluso contratto è valido ma dichiarazione esterna (ad es. il contraente in mala volevo dire 1000 e dico 10000). fede risponde dei Anche in questo caso l’errore, danni causati purchè essenziale e riconoscibile, Non è causa di annullabilità del contratto conduce all’annullabilità del il c.d. dolus bonus (es.: la pubblicità) contratto Errore motivo: è la falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe posto in essere. L’errore deve essere: Rescissione Se il rapporto tra le prestazioni risulta originariamente sbilanciato a favore di una parte che ha approfittato della condizione di debolezza dell’altra, la legge interviene a protezione degli interessi della parte debole consentendole di sciogliere il contratto con la rescissione. La rescissione è un particolare modo di scioglimento del contratto che la legge concede a chi ha subito condizioni contrattuali ingiuste in conseguenza dello stato di pericolo o di bisogno in cui versava. La relativa azione deve essere esercitata entro un anno dalla conclusione del contratto. La sentenza di rescissione ha effetto retroattivo. Distinguiamo due tipi di rescissione: contratto concluso in stato di pericolo. Si ha quando una parte assume obbligazioni a condizioni particolarmente ingiuste per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Occorre comunque che il pericolo minacci l’incolumità delle persone contratto concluso in stato di bisogno. Si ha quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra parte e questa sia dovuta allo stato di bisogno di una parte del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto Con la rescissione il contratto viene sciolto e le prestazioni eseguite devono essere restituite a meno che il contraente contro il quale è richiesta la rescissione non propone di ricondurre il contratto ad equità. La rescissione non è ammessa per i contratti aleatori. Risoluzione La risoluzione è un modo di scioglimento del contratto che si verifica per cause che sopraggiungono dopo la conclusione del contratto, cioè per fatti sopravvenuti. Distinguiamo tre casi di risoluzione: per inadempimento. Quando una delle due parti è inadempiente l’altra parte può chiedere al giudice o la condanna all’adempimento o la risoluzione del contratto. In entrambi i casi avrà diritto al risarcimento dei danni. Nel caso in cui si chiede la condanna all’adempimento si potrà poi chiedere la risoluzione. Chiesta, invece, la risoluzione, la parte non potrà più chiedere l’adempimento. L’inadempimento deve essere di tale gravità da alterare l’equilibrio del contratto e deve essere imputabile alla parte. La risoluzione ha effetto retroattivo e obbliga alla restituzione delle prestazioni già eseguite a meno che non si tratti di contratti a esecuzione continuata o periodica. In alcuni casi espressamente previsti dalla legge il contratto si scioglie di diritto senza che sia necessaria una sentenza del giudice. Si tratta di 3 casi: • le parti stabiliscono espressamente che il contratto si risolva se una prestazione non viene adempiuta (clausola risolutiva espressa). La parte interessata deve dichiarare all’altra che intende valersi della clausola risolutiva • la parte adempiente intima all’altra parte di adempiere entro un certo termine dichiarando che, trascorso tale termine, il contratto si intenderà risolto (diffida ad adempiere) • se il temine fissato nell’obbligazione è considerato essenziale, una volta che questo scada senza che si sia avuta la prestazione il contratto si intende risolto (termine essenziale) per impossibilità sopravvenuta, quando la prestazione di uno dei contraenti non può essere eseguita per cause sopravvenute non imputabili al contraente. In questo caso l’obbligazione si estingue ed è liberato dall’obbligo anche l’altro contraente. Tale risoluzione opera di diritto per eccessiva onerosità, quando a causa del sopravvenire di circostanze straordinarie ed imprevedibili la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per una delle parti. La risoluzione per eccessiva onerosità deve essere dichiarata dal giudice Classificazione dei contratti I contratti possono essere classificati in vario modo. In base al fatto che siano o meno previsti dalla legge distinguiamo: contratti tipici, cioè previsti dall’ordinamento giuridico contratti atipici, cioè non previsti e non disciplinati dalla legge In base al numero delle parti coinvolte nel contratto distinguiamo: contratti bilaterali, conclusi tra due parti contratti plurilaterali, sono presenti almeno tre parti In base al momento in cui si perfeziona il contratto distinguiamo: contratti consensuali, si perfezionano con il consenso delle parti contratti reali, si perfezionano con la consegna della cosa Classificazione dei contratti In base alla forma richiesta distinguiamo: contratti solenni, la legge richiede una particolare forma scritta a pena di nullità contratti non solenni, la legge non richiede nessuna forma particolare In base alla reciprocità delle prestazioni distinguiamo: contratti sinallagmatici, la prestazione di una parte trova la sua ragion d’essere nella prestazione dell’altra parte. Le due prestazioni sono legate, cioè, da un vincolo di reciprocità contratti unilaterali, le prestazioni sono a carico di una sola parte Classificazione dei contratti In base al sacrificio economico che le parti devono sopportare distinguiamo: contratti onerosi, ciascuna delle due parti sopporta un sacrificio e riceve un vantaggio dalla conclusione del contratto contratti gratuiti, una sola parte sopporta il sacrificio e l’altra riceve soltanto un vantaggio dalla conclusione del contratto In base agli effetti prodotti dal contratto distinguiamo: contratti ad effetti obbligatori, dal contratto nascono per le parti solo obblighi e diritti contratti ad effetti reali, costituiscono o trasferiscono diritti reali Classificazione dei contratti In base al tempo in cui vengono eseguite le prestazioni distinguiamo: contratti ad esecuzione continuata, la prestazione è unica e viene eseguita in modo ininterrotto contratti ad esecuzione periodica, si ha una molteplicità di prestazioni eseguite a determinate scadenze contratti ad esecuzione differita, la prestazione avviene in un solo istante ma è differita nel tempo In base alla possibilità di valutare il rischio che deriva dal contratto distinguiamo: contratti aleatori, al momento della conclusione del contratto non si sa quale delle due parti riceverà un vantaggio. Il termine “alea” sta ad indicare appunto il rischio e l’incertezza contratti commutativi, le parti sanno fin dall’inizio quali saranno i vantaggi ed i sacrifici che deriveranno dal contratto Moneta La prima forma di scambio tra i soggetti economici fu il baratto (oggi chiamato permuta) che consisteva nella cessione di un bene in cambio di un bene di tipo diverso. Questa forma di scambio presentava, però, una serie di inconvenienti: lo scambio poteva avvenire solo quando si incontravano due soggetti con esigenze contrapposte era difficile scambiare tra di loro beni che avevano diverso valore la deperibilità delle merci ne rendeva difficile la conservazione e l’accumulo Per questi motivi si cercarono dei beni che, per convenzione, fossero in grado di misurare il valore di qualunque altro bene e che potessero essere accettati da tutti come mezzo di pagamento. Moneta Inizialmente furono usati come moneta il bestiame, il sale, le conchiglie, il tabacco ecc… Successivamente ci si rese conto che la moneta doveva avere alcune caratteristiche: la stabilità del suo valore nel tempo, la non deperibilità, la divisibilità, la facile trasferibilità da un luogo ad un altro. I metalli preziosi, in particolare oro e argento, presentavano questi requisiti. La facoltà di coniare moneta divenne, ad un certo punto, prerogativa dell’autorità pubblica che attestava il peso e il grado di purezza del metallo contenuto in ciascun pezzo. Tuttavia la moneta metallica presentava un inconveniente in quanto il suo alto valore intrinseco rendeva rischioso il trasporto e la custodia. Si passò, quindi, alla moneta cartacea caratterizzata da un irrilevante valore intrinseco e dalla facile trasportabilità. Moneta La moneta cartacea nasce come documento rappresentativo della moneta metallica. Si diffuse l’abitudine di depositare la moneta presso persone di fiducia affinchè, dietro compenso, le custodissero. Al depositante veniva rilasciato un certificato di deposito in cui era contenuta la promessa del depositante di restituire la moneta depositata dietro semplice presentazione del documento. Questi documenti cominciarono a circolare al posto della moneta metallica. La prima emissione di vere e proprie banconote risale al 1700 ad opera della Banca d’Inghilterra. Moneta I biglietti venivano accettati in pagamento sulla base della fiducia che si aveva nella loro conversione in metallo. Si parla di moneta a corso fiduciario. Oggi le banconote sono a corso forzoso, in quanto non convertibili in oro, e a corso legale nel senso che devono essere accettati da tutti in pagamento per disposizione di legge. Il loro valore non è dato dalla ricchezza rappresentata né dal valore intrinseco del materiale utilizzato ma dal fatto che lo Stato ne impone l’accettazione incondizionata da parte di tutti. Moneta La moneta è un bene accettato da tutti come mezzo di pagamento nella compravendita di beni e servizi e come mezzo di estinzione delle obbligazioni. La moneta è dunque: intermediaria negli scambi mezzo di pagamento misura del valore nel senso che il valore di tutte le merci viene calcolato in forma monetaria riserva di valore perché permette la formazione del risparmio accumulando il valore nel tempo Tipi di moneta Distinguiamo quattro tipi di moneta: moneta legale: moneta bancaria: moneta commerciale: moneta elettronica: è rappresentata dalle banconote emesse dalla Banca Centrale e dalle monete metalliche. Essa deve essere accettata da tutti come mezzo di pagamento (corso legale) presuppone l’esistenza presso la banca di un deposito in denaro. È costituita dagli assegni, che possono essere bancari o circolari (corso fiduciario) è rappresentata dai mezzi di pagamento impiegati per effettuare acquisti a credito e viene accettata sulla fiducia. Tipica è la cambiale che è un titolo di credito che attribuisce al suo possessore il diritto di farsi pagare una determinata somma di denaro alla sua scadenza (corso fiduciario) è basata sempre sull’utilizzo di fondi depositati presso la banca dal titolare. Si tratta del bancomat e delle carte di credito (corso fiduciario) Valore della moneta Si può fare riferimento a quattro diversi valori della moneta: nominale: intrinseco: è il valore impresso sulla moneta è il valore del materiale da cui è costituita la moneta ed è praticamente nullo reale o potere d’acquisto: esterno o cambio: è la quantità di beni e servizi che si possono acquistare con una unità di moneta è la quantità di moneta nazionale necessaria per ottenere un’unità di moneta estera Inflazione L’inflazione è l’aumento del livello generale di prezzi che determina la perdita del potere d’acquisto della moneta. Se i prezzi lievitano in maniera lenta e costante (2 - 4%) si parla di inflazione strisciante, non molto preoccupante. Se il tasso supera il 5% siamo di fronte ad un’inflazione galoppante che rende necessari interventi di politica economica. A seconda delle cause che provocano l’inflazione distinguiamo: inflazione da domanda: inflazione da costi: inflazione importata: è l’aumento dei prezzi determinato dall’eccesso della domanda di beni e servizi rispetto alla capacità produttiva di un sistema è determinata dall’aumento del costo di produzione dei beni e dei servizi che provoca, a sua volta, l’incremento del livello generale dei prezzi si ha quando l’incremento dei costi di produzione scaturisce dall’aumento del prezzo delle materie prime che un Paese importa Inflazione Effetti L’aumento del costo della vita determina una distribuzione diseguale della ricchezza a danno dei percettori di redditi fissi (lavoratori dipendenti e pensionati) perché se le loro entrate rimangono invariate mentre i prezzi dei beni aumentano il loro tenore di vita diminuisce. In un primo momento l’inflazione può procurare dei vantaggi agli imprenditori perché i prezzi aumentano più velocemente dei costi di produzione e quindi gli imprenditori possono avvantaggiarsi della differenza. Ma quando l’inflazione si protrae nel tempo cala la domanda ed è danneggiata anche la produzione. L’inflazione ha effetti sui rapporti di credito, in particolare danneggia chi presta denaro perché questi riceverà moneta che ha un potere d’acquisto inferiore. Di conseguenza anche il risparmio sarà danneggiato dall’inflazione: nessuno risparmierà denaro che rischia di perdere potere d’acquisto. Banche Il credito è uno scambio diviso nel tempo, cioè uno scambio tra un bene presente e uno futuro. La banche si collocano in una posizione intermedia tra chi domanda prestiti e chi li offre. Sono imprese che raccolgono denaro da chi è disposto a cederlo in cambio di un compenso (interesse passivo) e lo offrono ad un prezzo maggiore (interesse attivo) a chi ha bisogno di prestiti. Le banche svolgono quindi due compiti molto importanti: da un lato una funzione di intermediazione, perché mettono in contatto coloro che possiedono risparmi con coloro che hanno bisogno di denaro dall’altro una funzione creditizia, in quanto prestano denaro alle famiglie e alle imprese agevolando così lo svolgimento dell’attività produttiva Banche Le operazioni bancarie più importanti sono classificate in operazioni attive ed operazioni passive: le operazioni attive sono quelle mediante le quali la banca fa credito, ossia investe il denaro che si è procurata. Sono attive perché la banca diventa creditrice del cliente al quale presta il denaro e dal quale riceverà un interesse (interesse attivo). Le principali operazioni attive sono lo sconto cambiario, l’apertura di credito, l’anticipazione bancaria, il mutuo le operazioni passive sono quelle relative alla raccolta dei fondi necessari per svolgere le attività bancarie. Sono passive perché la banca diventa debitrice nei confronti del cliente al quale pagherà un interesse (interesse passivo). La principale operazione bancaria passiva è il deposito. La forma più importante di deposito è il conto corrente Banche Le banche devono coordinare le diverse operazioni passive ed attive per essere sempre in sufficiente stato di liquidità. Per liquidità di una banca si intende la capacità della stessa di far fronte tempestivamente ed economicamente ai propri impegni di pagamento. Oggi l’attività delle banche non si limita alle tradizionali operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ma è quanto mai varia e diversificata con lo sviluppo di una serie di operazioni accessorie quali, ad esempio, il deposito di titoli in amministrazione, i servizi di pagamento ed il servizio di cassa continua. Si è inoltre diffuso l’home banking con cui si può usufruire dei servizi bancari da casa tramite internet. Banche Le banche stipulano con i clienti appositi contratti bancari. Con i contratti bancari la banca provvede a procurarsi denaro o ad impiegarlo ovvero a fornire servizi accessori. Il contenuto di tali contratti è determinato dall’ABI (Associazione bancaria italiana). Il cliente, quindi, è costretto ad accettare o respingere in toto il contratto e, pertanto, è in una posizione di debolezza. La legge tutela il contraente debole contro clausole contrattuali per lui particolarmente gravose, le clausole vessatorie, che devono essere approvate per iscritto separatamente dal contraente. Mercato monetario, finanziario e borse valori Il mercato monetario è il complesso delle domande e delle offerte dei mezzi monetari a breve termine. Il mercato finanziario è il complesso delle domande e delle offerte di prestiti a media e a lunga scadenza. Le Borse valori sono i mercati nei quali avvengono le contrattazioni dei valori mobiliari pubblici e privati, cioè la vendita e l’acquisto di titoli. Attraverso la Borsa è possibile mettere in contatto le imprese, soprattutto di grandi dimensioni, che necessitano di denaro, con i risparmiatori. Il prezzo del singolo titolo dipende dalla domanda e dall’offerta del titolo stesso.