Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è una qualsiasi relazione tra due o più persone prevista e
regolata dal diritto.
Esempi di rapporti giuridici sono: i rapporti di lavoro, le compravendite, un
prestito, ecc. Tutti gli altri rapporti (es.: amicizia, amore) che non sono regolati dal
diritto si dicono rapporti di fatto.
Gli elementi del rapporto giuridico sono tre:
 soggetti
 oggetto
 contenuto
I soggetti del rapporto giuridico
All’interno del rapporto giuridico distinguiamo il soggetto attivo che è il titolare
del diritto e può far valere la propria pretesa ed il soggetto passivo che è colui che
è gravato dal dovere o dall’obbligo di osservare il comportamento prescritto dalla
norma giuridica.
I soggetti dei rapporti giuridici non sono soltanto gli individui (persone fisiche) ma
anche i gruppi di persone e di beni organizzati per raggiungere uno scopo
comune (persone giuridiche).
I soggetti del rapporto giuridico
le persone fisiche
Alle persone fisiche e, quindi, a ciascun essere umano, l’ordinamento giuridico
riconosce due tipi di capacità:
 la capacità giuridica
 la capacità di agire
La capacità giuridica è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e
obblighi giuridici.
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si perde solo con la
morte.
La capacità di agire è l’idoneità di un soggetto a compiere personalmente atti
giuridici.
La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni e si può anche perdere.
I soggetti del rapporto giuridico
le persone fisiche
Distinguiamo gli incapaci (cioè i soggetti privi di capacità di agire) in:
incapaci assoluti
incapaci relativi
sono coloro che non possono
compiere né atti di ordinaria
amministrazione né atti di
straordinaria amministrazione.
sono coloro che possono compiere da
soli gli atti di ordinaria
amministrazione, hanno bisogno
dell’assistenza di un curatore per
compiere quelli di straordinaria
amministrazione.
I soggetti del rapporto giuridico
le persone fisiche
Incapaci assoluti:
minorenni
interdetti
gli atti giuridici sono compiuti, al loro
posto, dai genitori o da un tutore.
a loro volta si distinguono in:
interdetti giudiziali
interdetti legali
si tratta di maggiorenni che si trovano
in uno stato di grave infermità mentale
che li rende incapaci di tutelare i propri
interessi.
si tratta di una pena accessoria
che viene inflitta a chi viene
condannato alla pena della
reclusione superiore ai cinque
anni
Il giudice li dichiara interdetti con una
sentenza e nomina un tutore che
compirà gli atti al loro posto
I soggetti del rapporto giuridico
le persone fisiche
Incapaci relativi:
minori emancipati
inabilitati
si tratta di quei minori che hanno
già compiuto i 16 anni e, per gravi
motivi, sono stati autorizzati dal
giudice a sposarsi.
si tratta di persone che si trovano in una di queste
situazioni:
Possono compiere da soli gli atti
di ordinaria amministrazione e
hanno bisogno dell’assistenza di
un curatore per compiere quelli di
straordinaria amministrazione
• prodigalità
• infermità mentale non tanto grave da dar luogo a
interdizione
• abuso abituale di alcool o sostanze stupefacenti
• ciechi o sordomuti dalla nascita che non hanno
ricevuto un’adeguata educazione
Vengono dichiarati tali dal giudice. Possono
compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione
e hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per
compiere quelli di straordinaria amministrazione
I soggetti del rapporto giuridico
le persone fisiche
Incapacità naturale
Consiste nell’incapacità di intendere e di volere dovuta a particolari condizioni
fisiche, psicologiche ed intellettuali della persona.
Essa non è stabilita dalla legge ma è un dato naturale.
Gli atti compiuti dalle persone che si trovano momentaneamente in tali condizioni
sono annullabili. Per l’annullamento è richiesto il requisito della malafede
dell’altro contraente il quale deve aver approfittato dello stato d’incapacità del
contraente.
I soggetti del rapporto giuridico
le persone fisiche
Amministrazione di sostegno
Il sistema di protezione dell’incapace è stato recentemente completato con la
legge n. 6 del 9.1.2004 che ha introdotto l’amministrazione di sostegno.
L’amministrazione di sostegno riguarda quei soggetti che pur non trovandosi in
una situazione che possa giustificare l’interdizione o l’inabilitazione sono
comunque nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri
interessi.
L’amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, potrà compiere solo
quegli atti a cui sarà espressamente autorizzato. Il soggetto nel cui interesse è
previsto tale istituto non perde la capacità di agire.
I soggetti del rapporto giuridico
le persone giuridiche
Per organizzazioni collettive si intende un’insieme di persone e beni organizzati
per raggiungere uno scopo comune. Si dividono in:
associazioni
in esse prevale
l’elemento personale.
Possono avere scopi di
natura ideale o di lucro
soggettivo (es.:
società)
fondazioni
comitati
in esse prevale
l’elemento patrimoniale.
hanno lo scopo di
raccogliere fondi per
scopi pubblici
Possono essere
costituite anche con
atto unilaterale
I soggetti del rapporto giuridico
le persone giuridiche
Le organizzazioni collettive possono essere:
riconosciute
le associazioni riconosciute hanno
autonomia patrimoniale perfetta nel
senso che vi è una netta
separazione tra il patrimonio
dell’ente ed il patrimonio dei singoli
associati. Dei debiti dell’ente
risponde solo l’associazione o la
società con il suo patrimonio e non
i singoli soci. Hanno autonomia
patrimoniale perfetta le associazioni
riconosciute, le fondazioni e le
società di capitali
non riconosciute
le associazioni non riconosciute hanno
autonomia patrimoniale imperfetta nel
senso che non vi è una netta
separazione tra il patrimonio dell’ente
ed il patrimonio dei singoli associati.
Dei debiti dell’ente risponde sia
l’associazione o la società con il suo
patrimonio e sia i singoli soci con il
loro patrimonio personale. Hanno
autonomia patrimoniale imperfetta le
associazioni non riconosciute, i
comitati e le società di persone
Oggetto del rapporto giuridico
L’art. 810 c.c. definisce beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
All’interno dei beni giuridici la classificazione più importante è quella tra:
beni immobili
beni mobili
beni mobili registrati
cioè il suolo e tutto ciò che
naturalmente o
artificialmente è incorporato
al suolo e forma con esso
un corpo unico. Per il
trasferimento dei beni
immobili è richiesto l’atto
scritto che deve essere
trascritto nei pubblici
registri immobiliari per
consentire ai terzi di venirne
a conoscenza
sono tutti quelli che
possono essere
trasferiti da un luogo
all’altro. Il loro
trasferimento può
avvenire anche
oralmente e non sono
previste particolari
forme di pubblicità
si tratta di beni mobili
(automobili, navi,
aereoplani) che ricevono
un trattamento giuridico
simile a quello riservato
agli immobili. Il
trasferimento deve
avvenire con atto scritto
che deve essere
trascritto nei pubblici
registri (Es.: PRA per gli
autoveicoli)
Contenuto del rapporto
giuridico
Il contenuto comprende l’insieme delle situazioni di potere e di dovere
riconosciute ai soggetti del rapporto giuridico.
La situazione soggettiva attiva più importante è il diritto soggettivo che è il potere
che la norma giuridica attribuisce al soggetto di tenere o di pretendere che altri
tenga un determinato comportamento per la realizzazione di un suo interesse.
Contenuto del rapporto giuridico
I diritti soggettivi si possono classificare in vari modi:
diritti non patrimoniali
diritti patrimoniali
si tratta di quei diritti che non hanno
contenuto economico e riguardano
la sfera morale della persona. Sono
i c.d. diritti personali. Tra i più
importanti ricordiamo il diritto al
nome, all’immagine, all’integrità
fisica, alla riservatezza. Essi sono
intrasmissibili, indisponibili (il
titolare non può rinunciarvi) e
assoluti (si possono far valere nei
confronti di tutti)
si tratta di quei diritti che riguardano la
sfera economica dei soggetti
Contenuto del rapporto
giuridico
I diritti soggettivi patrimoniali si distinguono in:
diritti reali, che hanno per oggetto
delle cose e attribuiscono al titolare
un potere pieno (proprietà) o
limitato (diritti reali su cosa altrui)
su un bene. Essi sono:
assoluti, nel
senso che
possono
essere fatti
valere verso
chiunque
immediati, nel
senso che
l’interesse del
titolare è
soddisfatto
senza l’altrui
collaborazione
diritti di credito, che hanno per oggetto una
prestazione di altri soggetti e attribuiscono
al titolare (creditore) il potere di pretendere
che un soggetto determinato (debitore)
tenga un certo comportamento. Essi sono:
relativi, nel senso
che possono
essere fatti valere
soltanto nei
confronti di uno o
più soggetti
determinati
mediati, nel senso che
l’interesse del titolare è
soddisfatto solo se c’è
la collaborazione del
debitore
Contenuto del rapporto
giuridico
Le situazioni soggettive passive più importanti sono:
il dovere, cioè il generico
comportamento di astenersi dal
recare molestie e turbative. È il
comportamento cui sono tenuti tutti
i soggetti in corrispondenza di un
diritto assoluto altrui
l’obbligo, cioè il dovere specifico
gravante su uno o più soggetti
determinati di tenere un certo
comportamento
L’azione
Il titolare di un diritto soggettivo che veda minacciato o leso il proprio diritto, non
può farsi giustizia da solo ma deve difendersi esercitando il suo diritto di azione.
L’azione consiste nel potere di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere
l’attuazione della legge nel caso concreto.
L’azione si esercita mediante la proposizione di una domanda giudiziale con la
quale un soggetto (attore) che ritiene violato un proprio diritto soggettivo cita il
presunto trasgressore (convenuto) a comparire davanti al giudice competente.
Caratteri dei diritti reali
Oltre all’assolutezza ed all’immediatezza, i diritti reali hanno il carattere della
tipicità: essi, cioè, sono solo quelli previsti dalla legge ed i privati non possono
elaborarne nuovi tipi. Si distinguono in due grandi categorie:
diritti reali su cosa propria
(proprietà e comproprietà) che
attibuiscono sia la facoltà di
godimento (utilizzazione diretta
della cosa) sia la facoltà di
disposizione (vendita,
donazione, successione, ecc...)
diritti reali su cosa altrui. Hanno un contenuto
più limitato e si distinguono a loro volta in:
diritti reali di
godimento che
attribuiscono al
titolare determinate
facoltà di godimento
(usufrutto, uso e
abitazione,
superficie, enfiteusi
e servitù prediali)
diritti reali di garanzia
(pegno e ipoteca) che
svolgono una funzione
di garanzia per il
pagamento di un
credito
Diritto di proprietà
Il diritto reale più importante è il diritto di proprietà.
L’art. 832 c.c. definisce il diritto di proprietà come il diritto di godere e di disporre
delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli
obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Oltre all’assolutezza ed all’immediatezza, la proprietà presenta i seguenti caratteri:
pienezza, il
proprietario
esercita sulla
cosa tutti i poteri
di godimento e di
disposizione
elasticità, la
proprietà riprende
l’originaria
pienezza una volta
cessati i vincoli
che ne limitavano il
contenuto
esclusività, il
proprietario può
impedire a
chiunque di
ostacolare
l’esercizio dei suoi
poteri sul bene
imprescrittibilità, il
proprietario non
perde il suo diritto
per il solo fatto di
non esercitarlo per
un determinato
periodo di tempo
L’art. 42 della Costituzione aggiunge, inoltre, che la legge deve assicurare la
funzione sociale del diritto di proprietà.
Limiti al diritto di proprietà
L’art. 832 c.c. nella parte finale precisa che la legge stabilisce dei limiti al diritto di
proprietà.
Un limite di carattere generale è il divieto degli atti di emulazione previsto dall’art.
833 c.c. Sono vietati al proprietario tutti quegli atti che non hanno altro scopo che
quello di nuocere o recare molestie ad altri.
Il giudice, per stabilire se si è in presenza di un atto emulativo, dovrà accertare la
ricorrenza di due elementi: l’assenza di utilità per il proprietario e l’intenzione
esclusiva di nuocere o recare molestie ad altri.
Gli altri limiti al diritto di proprietà si distinguono in:
limiti posti nell’interesse pubblico
limiti posti nell’interesse privato
Limiti posti nell’interesse pubblico
Tra i limiti posti nell’interesse pubblico abbiamo:
l’espropriazione,
consiste in una vendita
forzata mediante la
quale la proprietà del
bene viene trasferita
coattivamente allo
Stato. L’espropriazione
può essere disposta
soltanto nei casi
previsti dalla legge
la requisizione, consiste
nel sottrarre per un
periodo limitato il
godimento del bene ad
un privato. Viene
disposta con
provvedimento
dell’autorità
amministrativa quando
ricorrono gravi e urgenti
necessità pubbliche,
militari o civili
i limiti posti dalla
legislazione urbanistica,
la legge interviene in
vario modo a
regolamentare l’attività
edificatoria per favorire
uno sviluppo armonioso
e ordinato delle città
Limiti posti nell’interesse privato
Tra i limiti posti nell’interesse privato abbiamo:
i confini, la proprietà
si estende in linea
verticale all’infinito,
ma il proprietario non
può opporsi ad
attività di terzi che si
svolgono ad una tale
profondità o ad una
tale altezza che egli
non abbia interesse
ad escluderle. In
senso orizzontale la
proprietà si estende
all’interno dei confini
l’accesso, il
proprietario deve
permettere
l’accesso o il
passaggio sul
fondo a chi voglia
riprendere la
propria cosa che
vi si trovi
accidentalmente
le immissioni, l’art.
844 c.c. stabilisce che
il proprietario non
può impedire le
immissioni di fumo o
di calore, le
esalazioni, i rumori,
gli scuotimenti e
simili propagazioni
derivanti dal fondo
del vicino se non
superano la normale
tollerabilità, avuto
anche riguardo alla
condizione dei luoghi
le distanze,
numerose
norme
prevedono
precise
distanze da
osservare nel
costruire
edifici,
piantare alberi,
ecc…
Modi di acquisto della proprietà
I modi di acquisto della proprietà sono i fatti e gli atti giuridici previsti dalla legge
dai quali sorge il diritto di proprietà in un titolare. Essi possono essere:
a titolo originario, cioè quelli in cui
l’acquisto non si collega al diritto del
precedente proprietario ma nasce per la
prima volta in capo ad un soggetto.
Ricordiamo:
l’occupazione, è il
modo di acquisto della
proprietà delle cose
mobili che non
appartengono a
nessuno. Si attua
mediante il semplice
impossessamento del
bene
a titolo derivativo, quando il diritto
dell’acquirente (avente causa) si collega
direttamente al diritto di chi lo trasferisce
(dante causa). Modi di acquisto a titolo
derivativo sono il contratto e la successione
a causa di morte.
l’invenzione, è il ritrovamento di cose
smarrite. La cosa ritrovata deve
essere consegnata al sindaco che
renderà pubblico il ritrovamento.
Trascorso un anno il bene diventerà
di proprietà di chi l’ha ritrovato. Se
entro un anno si presenterà il
legittimo proprietario, il ritrovatore
avrà diritto ad un premio che va da un
decimo ad un ventesimo del valore
della cosa
Comproprietà
Si ha comproprietà quando la proprietà di un bene spetta in comune a più
persone.
Il diritto dei comproprietari non ha per oggetto una porzione materiale della cosa
ma una quota ideale del bene comune.
La comunione può essere:
volontaria, quando sorge per un atto di
volontà delle parti
incidentale, quando sorge per
previsione di legge (es.: comunione tra
eredi). Essa può essere forzosa quando
la legge esclude che possa essere
sciolta (es.: comunione su parti comuni
di un edificio)
Comproprietà
L’amministrazione della cosa comune spetta a tutti i comproprietari. La legge
attribuisce rilievo alla volontà della maggioranza richiedendo consensi più o
meno elevati a seconda dell’importanza delle decisioni da prendere.
È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di disposizione quali, ad
esempio, la vendita della cosa comune.
La comunione si scioglie con la divisione. Se il bene non è divisibile esso viene
venduto e viene diviso il ricavato.
Il condominio negli edifici
Questo tipo di comproprietà è una delle più diffuse. Il suolo su cui sorge l’edificio,
le fondamenta, le scale, il tetto, l’androne, ecc… sono parti comuni a tutti i
condomini. Si tratta di una comunione forzosa che non può essere sciolta.
Le quote di comproprietà sono espresse in millesimi e rappresentano la
proporzione tra il valore delle singole proprietà esclusive ed il valore dell’intero
edificio.
Sono previsti due organi:
assemblea dei condomini,
prende le decisioni secondo il
principio maggioritario
amministratore, viene nominato
dall’assemblea ed ha il compito
di eseguire le decisioni
dell’assemblea
Tutela della proprietà
A difesa del diritto di proprietà la legge prevede quattro azioni che sono dette
petitorie. Esse sono:
l’azione di
rivendicazione, con
essa il proprietario
rivendica la cosa da
chiunque la
possiede o la
detiene. Il
proprietario dovrà
dimostrare il suo
diritto. Essa ha lo
scopo di accertare
la titolarità del bene
e non si prescrive
l’azione negatoria,
con essa il
proprietario agisce
per far dichiarare
l’inesistenza di
diritti affermati da
altri sulla cosa. Per
esempio si nega
l’esistenza di un
diritto di usufrutto
su un bene. In tal
caso l’onere della
prova non graverà
sull’attore ma sul
convenuto
l’azione di
regolamento di
confini.
Essendovi
incertezza sul
confine tra i
fondi i
proprietari
chiedono che
esso sia
stabilito
giudizialmente
l’azione di
apposizione di termini,
è il caso in cui non vi
è incertezza sui
confini ma non vi
sono segnali che li
indicano. I proprietari
chiedono che siano
apposti o ristabiliti a
spese comuni i
segnali di confine
quando questi
mancano o sono
irriconoscibili
Diritti reali di godimento
I diritti reali di godimento (detti anche diritti reali minori) si esercitano su cose che
appartengono ad altri. Essi presuppongono una limitazione dei poteri del
proprietario (si parla, in alcuni casi, di nuda proprietà) e attribuiscono poteri meno
ampi di quelli riconosciuti al proprietario.
Al proprietario rimane, in genere, il potere di disposizione.
Il diritto reale di godimento è strettamente legato alla cosa e ne segue le vicende
giuridiche. Di conseguenza, se il bene viene venduto il diritto sarà fatto valere nei
confronti del nuovo proprietario. Questa caratteristica è detta diritto di seguito.
Diritti reali di godimento
I diritti reali di godimento si costituiscono o mediante contratto o, in alcuni casi,
per legge.
Una volta che si estingue il diritto reale minore, il diritto di proprietà riprende la
primitiva ampiezza (elasticità).
I diritti reali di godimento si estinguono per:
decorso del
termine se
questo è
fissato
prescrizione
confusione quando il
rinunzia
quando il diritto diritto reale minore e la da parte
non viene
proprietà si riuniscono del titolare
esercitato per 20 nella stessa persona
anni
I diritti reali di godimento su cosa altrui sono:
usufrutto
uso
abitazione
superficie
enfiteusi
perimento
della cosa su
cui il diritto è
costituito
servitù prediali
Usufrutto
L’usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità con
l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.
Il proprietario, quindi, resta spogliato del suo potere di godimento ma non di
quello di disposizione.
Le caratteristiche fondamentali sono:
il rispetto della destinazione
economica
la temporaneità del diritto. La legge
fissa una durata massima che è
costituita dalla vita dell’usufruttuario
nel caso di persona fisica e da 30 anni
nel caso di persona giuridica. Al termine
l’usufruttuario deve restituire i beni al
proprietario
Uso e abitazione
Superficie
L’uso e l’abitazione sono diritti personalissimi, strettamente legati alla persona del
titolare.
l’uso è il diritto di servirsi di
una cosa altrui e, se fruttifera,
di raccoglierne i frutti per
soddisfare i bisogni propri e
della propria famiglia
l’abitazione è il diritto di abitare una
casa altrui insieme alla propria
famiglia
La superficie è il diritto di fare o mantenere una costruzione al di sopra o al di
sotto del suolo altrui.
Tale diritto può essere costituito o per un tempo determinato o in perpetuo.
Enfiteusi
L’enfiteusi è il diritto di un soggetto (enfiteuta) di godere di un fondo altrui con
l’obbligo di migliorarlo e di pagare al proprietario (concedente) un canone
periodico. È essenzialmente in disuso.
La legge prevede la durata minima di 20 anni necessaria per realizzare il
miglioramento del fondo.
Si applicano due istituti particolari, che sono:
l’affrancazione, l’enfiteuta può
diventare proprietario del fondo
anche contro la volontà del
concedente mediante il
pagamento di una somma di
denaro corrispondente a 15
volte il canone annuo
la devoluzione, in caso di inadempienza
degli obblighi di miglioramento del
fondo e di pagamento del canone da
parte dell’enfiteuta, il proprietario può
chiedere la devoluzione, cioè può
riavere il fondo in piena proprietà
Servitù prediali
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo (detto servente) per
l’utilità di un altro fondo (detto dominante), appartenente a diverso proprietario.
Tale diritto determina l’instaurarsi di una relazione tra due fondi.
I requisiti fondamentali per aversi servitù sono:
la vicinanza tra i fondi, i beni
anche se non confinanti
devono essere vicini
Un esempio è la servitù di passaggio.
l’utilità, la servitù deve concretizzarsi in
un vantaggio, anche non economico,
per il fondo dominante
Possesso
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Per aversi possesso devono ricorrere due elementi:
elemento materiale (corpus)
consistente nell’avere la
disponibilità materiale della
cosa
elemento psicologico (animus possidendi)
che si concretizza nell’intenzione di tenere la
cosa quale titolare del diritto. È possibile
distinguere:
possesso di buona fede,
quando il possessore
ignora, senza colpa
grave, di ledere l’altrui
diritto
possesso di mala fede,
quando il possessore sa
di ledere l’altrui diritto o
l’ignora per colpa grave
Detenzione
La detenzione è la semplice disponibilità materiale della cosa sulla quale si
riconosce il diritto di altri.
È il caso del meccanico che ha il nostro ciclomotore per aggiustarlo. Egli ne ha la
materiale disponibilità ma riconosce la proprietà di un altro soggetto.
Effetti del possesso
Al possesso conseguono due effetti principali:
possesso vale titolo
usucapione
ai sensi dell’art. 1153 c.c. colui al
quale sono alienati beni mobili da
parte di chi non ne è proprietario
ne acquista la proprietà mediante
il possesso, purchè sia in buona
fede al momento della consegna e
sussista un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà
un soggetto acquista la proprietà o un
altro diritto reale di godimento con il
possesso continuato per un certo
periodo di tempo alle condizioni stabilite
dalla legge. Il possesso deve essere
pacifico e continuo. La durata varia a
seconda della natura del bene (mobile,
immobile, mobile registrato), del tipo di
possesso (di buona o di mala fede) e
della sussistenza o meno di un titolo
astrattamente idoneo all’acquisto del
diritto
Tutela del possesso
A difesa del possesso la legge prevede due principali azioni (azioni possessorie)
che sono:
l’azione di reintegrazione
l’azione di manutenzione
con essa il possessore o il
detentore che siano stati
occultamente o violentemente
privati della disponibilità
materiale della cosa possono
agire contro l’autore dello spoglio
per ottenere la reintegrazione nel
possesso o nella detenzione.
con essa il possessore di un bene
immobile tutela il libero e pacifico
esercizio del suo possesso contro le
molestie di terzi. Egli può chiedere al
giudice di far cessare le turbative.
L’azione deve essere esercitata
entro l’anno dallo spoglio o dalla
sua scoperta
L’azione può essere esercitata entro
l’anno dalla turbativa
Tutela del possesso
Il possessore può tutelarsi anche mediante le azioni di nunciazione che sono:
la denunzia di nuova opera
la denunzia di danno temuto
viene esercitata da chi teme che
da una nuova opera intrapresa da
altri stia per derivare un danno ad
una cosa di cui egli abbia la
proprietà o il possesso (es.: temo
che possa avere un danno
dall’enorme antenna che il mio
vicino sta installando)
viene esercitata da chi teme che da un
bene già esistente possa derivare un
danno ad una cosa di cui egli abbia la
proprietà o il possesso (es.: temo che
possa avere un danno dal tetto
pericolante del mio vicino)
Obbligazione
L’obbligazione è il vincolo giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) deve
tenere un determinato comportamento a favore di un altro soggetto (creditore).
Esempi di obbligazione sono l’obbligo del compratore di pagare il prezzo al
venditore e quello di quest’ultimo di consegnare la merce; l’obbligo del lavoratore
subordinato di eseguire la prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro che
deve corrispondergli una retribuzione.
Nel rapporto obbligatorio entrambi i soggetti hanno un generale dovere di
correttezza che impone loro di comportarsi secondo buona fede e con l’ordinaria
diligenza nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi.
Fonti delle obbligazioni
Le fonti delle obbligazioni sono i fatti e gli atti giuridici dai quali hanno origine le
obbligazioni stesse.
Esse sono:
il contratto che è
l’accordo di due o
più parti per
costituire, regolare
o estinguere un
rapporto giuridico
patrimoniale
il fatto illecito,
qualunque fatto
doloso o colposo che
cagiona ad altri un
danno ingiusto
obbliga colui che ha
commesso il fatto a
risarcire il danno
ogni altro atto o fatto idoneo a
produrre obbligazioni secondo
l’ordinamento giuridico. Si tratta
di 4 casi particolari:
• promessa unilaterale
• gestione di affari altrui
• pagamento dell’indebito
• arricchimento senza causa
Elementi del rapporto obbligatorio
Gli elementi costituitivi del rapporto obbligatorio sono:
i soggetti, che si
distinguono in:
soggetto
attivo
(creditore),
colui che
ha il diritto
di esigere
una data
prestazione
soggetto
passivo
(debitore),
colui che è
tenuto a
effettuare la
prestazione
l’oggetto, cioè il bene,
l’utilità o il vantaggio
che il creditore ritiene
essere in grado di
soddisfare il suo
interesse
dare (es.:
consegna
delle
merci)
il contenuto, cioè la
prestazione. Essa è il
comportamento che il debitore
deve tenere per la
realizzazione dell’interesse del
creditore. Può consistere in
un:
fare (es.:
attività
lavorativa)
non fare (es.:
l’astensione
dal fare
concorrenza)
Classificazione delle obbligazioni in
base ai soggetti
I soggetti delle obbligazioni possono essere, sia dal lato attivo sia dal lato passivo, uno o
più di uno. Si distinguono, così, obbligazioni semplici in cui c’è un solo debitore e un solo
creditore, e multiple in cui ci sono più debitori e/o più creditori.
Le obbligazioni multiple si distinguono in:
obbligazioni solidali. La solidarietà può
riguardare tanto il lato passivo (più
debitori) tanto il lato attivo (più creditori):
solidarietà passiva: ciascun
debitore è tenuto ad eseguire
l’intera prestazione a favore
del creditore. Se nulla è
previsto nel titolo
dell’obbligazione la solidarietà
si presume per legge. Il
debitore che esegue l’intera
prestazione ha un’azione di
regresso nei confronti dei
condebitori
obbligazioni parziarie. La parziarietà può
riguardare tanto il lato passivo (più
debitori) tanto il lato attivo (più creditori):
solidarietà attiva: ciascun
creditore può pretendere
l’intera prestazione dal
debitore. La solidarietà attiva
non è presunta dalla legge ma
deve essere prevista nel titolo
dell’obbligazione. I creditori
insoddisfatti possono
rivalersi su chi ha ricevuto il
pagamento per ottenere la
loro parte
parziarietà
passiva: ciascun
debitore è
obbligato solo nei
limiti della propria
quota
parziarietà attiva:
ciascun creditore può
pretendere
esclusivamente la
propria quota di
credito. La parziarietà
attiva è presunta dalla
legge
Successione nel credito
I soggetti originari dell’obbligazione possono anche mutare nel corso della vita del rapporto
obbligatorio. La successione di un soggetto ad un altro nel rapporto obbligatorio implica
solo il mutamento dei soggetti, fermo restando il rapporto per tutto il resto.
La sostituzione di un soggetto ad un altro può avvenire:
per successione a causa
di morte
per atto tra vivi. Il credito si trasferisce mediante un apposito
contratto, la cessione del credito. Con esso il creditore
(cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario),
dietro corrispettivo o gratuitamente, il credito da lui vantato
nei confronti del debitore (ceduto). La cessione ha effetto nei
confronti del debitore ceduto solo quando questi l’ha
accettata o quando gli è stata notificata. La cessione del
credito può essere:
pro soluto, il cedente garantisce
solo l’esistenza del credito al
tempo della cessione
pro solvendo, il creditore garantisce che il
debitore adempirà al suo obbligo. In caso di
inadempienza risponderà nei limiti di quanto
ricevuto come corrispettivo della cessione
Successione nel debito
Per la cessione del debito occorre il consenso espresso del creditore senza il
quale l’originario debitore non può liberarsi dal suo obbligo (infungibilità del
debitore). Ciò perché al creditore non è indifferente la persona del debitore tenuto
conto della maggiore o minore solvibilità e della maggiore o minore garanzia
offerta dal suo patrimonio.
Per atto tra vivi il debito si trasferisce mediante:
delegazione
espromissione
accollo
è l’atto mediante il quale il
debitore (delegante)
ordina o invita un’altra
persona (delegato) a
eseguire o a promettere di
eseguire un determinato
pagamento a favore di un
terzo soggetto
(delegatario)
è l’accordo tra il creditore
(espromissario) ed un terzo
(espromittente) con cui
quest’ultimo assume, per
sua spontanea iniziativa, il
debito di un altro
(espromesso) verso il
creditore stesso
è l’accordo tra debitore
(accollato) e terzo
(accollante) con il quale
questi si assume il
debito del primo
Classificazione delle obbligazioni in
base all’oggetto
In base all’oggetto si distingue tra obbligazioni:
divisibili, se hanno ad oggetto un bene
ripartibile in più parti distinte che
consente anche un adempimento
frazionato della prestazione
indivisibili, se hanno ad oggetto un bene
non divisibile. L’indivisibilità può
derivare anche dalla volontà delle parti
Si distingue ancora tra obbligazioni:
generiche, hanno ad oggetto una certa
quantità di beni fungibili individuati
semplicemente facendo riferimento ad
una generica categoria di beni. In caso
di perimento del bene l’obbligazione
non si estinguerà in quanto il genere
non perisce mai
specifiche. hanno ad oggetto un bene
determinato nella sua individualità. Il
perimento del bene per causa non
imputabile al debitore comporterà
l’estinzione dell’obbligazione e la
liberazione del debitore dal suo obbligo
Obbligazioni pecuniarie
La più importante obbligazione generica è l’obbligazione pecuniaria, cioè quella
avente ad oggetto una somma di denaro.
Ad essa si applica il principio nominalistico in base al quale il debitore si libera
dal suo obbligo corrispondendo la somma pattuita senza tener conto del diverso
valore rispetto al momento in cui nacque l’obbligazione. In pratica non si tiene
conto dell’inflazione.
Tale principio in realtà danneggia il creditore. Per questo motivo i creditori si
premuniscono mediante apposite clausole di adeguamento monetario con le quali
mettono in relazione il credito con determinati parametri che consentono di
mantenere il valore costante nel tempo.
I crediti pecuniari liquidi (cioè determinati nel loro ammontare) ed esigibili ( cioè
non sottoposti a termine o a condizione) producono interessi. Gli interessi
possono essere:
convenzionali, se la loro misura è
concordata dalle parti nei limiti previsti
dalla legge sull’usura
legali, se la loro misura è stabilita dalla
legge
La prestazione
La prestazione, ai sensi dell’art. 1174 c.c., deve essere suscettibile di valutazione economica
e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore.
La prestazione deve essere:
lecita cioè non contraria
a norme imperative,
all’ordine pubblico e al
buon costume
possibile sia
materialmente sia
giuridicamente
determinata o determinabile. Se non è
specificata sin dall’inizio nel suo
contenuto devono essere indicati i
criteri per individuarla in seguito
Si distinguono ancora:
obbligazioni di mezzi
obbligazioni di risultato
il debitore assume l’obbligo di tenere un
certo comportamento senza garantirne il
risultato (es.: avvocato, medico, ecc…)
la prestazione è individuata sulla base del
risultato che da essa ci si attende ed il cui
raggiungimento è garantito dal debitore (es.:
sarto, falegname, ecc…)
Modi di estinzione delle
obbligazioni
Il rapporto obbligatorio è destinato ad estinguersi. Tuttavia, esso a volte si
conclude senza soddisfare l’interesse del creditore.
Si distinguono così:
modi satisfattori di estinzione delle
obbligazioni. Essi sono:
modi non satisfattori di estinzione delle
obbligazioni. Essi sono:
• adempimento
• impossibilità sopravvenuta della
prestazione
• dazione in pagamento
• compensazione
• confusione
• novazione
• remissione del debito
• prescrizione
Adempimento
Si ha adempimento quando il debitore esegue esattamente la prestazione dovuta.
La legge detta regole precise per quanto riguarda:
i soggetti
le modalità
colui che adempie è in
l’art.1176 c.c. richiede
genere il debitore
nel debitore la diligenza
personalmente. Non è
del buon padre di
richiesto che egli abbia la
famiglia, cioè la
capacità di agire trattandosi diligenza dell’uomo
di un atto dovuto. Salvo che medio. Quando però la
si tratti di una prestazione
prestazione consiste in
che il debitore debba
un’attività professionale
eseguire personalmente, il la diligenza richiesta è,
creditore non può rifiutare chiaramente, la
l’adempimento offertogli da diligenza tecnica
un terzo. Destinatario del
pagamento è il creditore per
il quale è richiesta la
capacità di agire. Laddove
questa mancasse
l’adempimento va fatto al
rappresentante dell’incapace
il luogo dell’adempimento
se esso non è previsto nel
titolo dell’obbligazione
• l’obbligazione si estingue
nel luogo dove la cosa si
trovava quando è sorta
l’obbligazione se si tratta di
dover consegnare una cosa
determinata
• al domicilio del creditore
se si tratta di pagare una
somma di denaro
• al domicilio del debitore
per tutte le altre
obbligazioni
il tempo
dell’adempimento
se nel titolo non è
previsto un termine
il creditore ha
diritto
all’adempimento
immediato
Dazione in pagamento
L’adempimento presuppone che la prestazione venga eseguita esattamente e
integralmente.
Tuttavia il debitore può liberarsi anche eseguendo una prestazione diversa da
quella dovuta se il creditore acconsente. Se ciò avviene si realizza la dazione in
pagamento.
Compensazione e confusione
Si ha compensazione quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra: in tal
caso i due crediti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Abbiamo tre tipi di compensazione:
legale, stabilita dalla
legge quando i crediti
sono omogenei (stessa
specie), liquidi
(determinati nel loro
ammontare), ed esigibili
(non sottoposti a termine
o a condizione)
giudiziaria, disposta
dal giudice quando i
crediti, pur essendo
omogenei ed esigibili,
non sono liquidi ma
di facile e pronta
liquidazione
volontaria, stabilita
volontariamente dalle parti
anche se non si tratta di
crediti omogenei, liquidi ed
esigibili
Si ha confusione quando le qualità di creditore e di debitore, per cause diverse, si
riuniscono nella stessa persona.
Impossibilità sopravvenuta della
prestazione
Quando la prestazione diventa impossibile per il sopravvenire di un evento non
imputabile al debitore l’obbligazione si estingue e il debitore è liberato.
L’impossibilità della prestazione, però, deve essere:
sopravvenuta,
l’impossibilità
originaria della
prestazione non fa
proprio sorgere
l’obbligazione. La
prestazione non deve
avere ad oggetto
cose generiche in
quanto il genere non
perisce mai
definitiva e totale, se
l’impossibilità è solo
temporanea il debitore
resterà obbligato ad eseguire
la prestazione quando sarà
possibile e sempre che il
creditore abbia ancora
interesse alla prestazione.
Nel caso di impossibilità
parziale il debitore si libera
eseguendo la parte di
prestazione rimasta possibile
non imputabile al debitore,
il debitore deve provare che
l’impossibilità non è dipesa
da sua colpa ma da caso
fortuito o forza maggiore. In
caso contrario egli dovrà
risarcire i danni al creditore
Novazione, remissione e
prescrizione
L’obbligazione si estingue per novazione quando le parti sostituiscono
all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso
manifestando espressamente la volontà di estinguere l’obbligazione precedente.
Si ha remissione quando il creditore rinuncia al suo diritto. Il debitore, tuttavia,
può anche dichiarare di non volerne profittare.
Si ha prescrizione quando il titolare non esercita il proprio diritto per un tempo
determinato dalla legge (normalmente 10 anni).
Fonti non contrattuali diverse dal
fatto illecito
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni diverse dal fatto illecito sono quattro:
promessa unilaterale
gestione di affari altrui
consiste nella dichiarazione
di volontà con cui un
soggetto si obbliga a
compiere una determinata
prestazione a favore di un
altro soggetto
indipendentemente dalla sua
accettazione.
si ha quando un soggetto
(gestore), senza esservi obbligato
e senza aver avuto un incarico,
assume l’amministrazione di uno
o più affari patrimoniali altrui.
pagamento
dell’indebito
si ha quando un
soggetto esegue un
pagamento non
dovuto. L’indebito è
oggettivo quando il
Devono ricorrere alcune
debito pagato è
condizioni:
inesistente,
• l’utilità iniziale della gestione
soggettivo quando il
Un tipo di promessa
debitore è un
unilaterale è la promessa al • la mancanza di un divieto alla
soggetto diverso da
pubblico cioè la promessa di gestione da parte del soggetto
quello che ha pagato.
una prestazione compiuta da interessato
Sorge, quindi,
un soggetto a favore di chi • la consapevolezza del gestore di
l’obbligo di restituire
si trovi in una determinata
agire per altri
la prestazione
situazione (es.: darò 1000
indebitamente
• la liceità dell’affare
euro a chi ritroverà il mio
ricevuta
cane)
• la capacità di agire del gestore
L’interessato dovrà rimborsare al
gestore tutte le spese effettuate
nel suo interesse
arricchimento
senza causa
si ha quando un
soggetto, senza
alcuna
giustificazione,
trae profitto da un
bene altrui o si
avvantaggia di
un’attività altrui a
danno di un altro
soggetto. A carico
di chi ha ottenuto il
vantaggio sorge
l’obbligo di
indennizzare l’altro
soggetto
Illecito
Per atto illecito si intende un comportamento contrario o non conforme ad una
prescrizione di legge.
Conseguenza dell’illecito è la responsabilità, cioè l’assoggettabilità del soggetto
alla sanzione.
Distinguiamo:
illecito penale che consiste nella violazione di una norma
prevista dal codice penale o da leggi speciali.
La sanzione prevista ha finalità punitive, preventive e
rieducative.
Elementi essenziali per l’esistenza del reato sono:
• elemento oggettivo, cioè la condotta, l’evento dannoso
ed il nesso di causalità tra la condotta ed il danno
• elemento soggettivo, cioè l’atteggiamento psicologico
di chi commette il reato. Il reato può essere doloso
quando è voluto da chi lo pone in essere;
preterintenzionale, quando l’evento che si verifica è più
grave di quello che voleva l’agente; colposo, quando
l’evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza,
imperizia o inosservanza di norme da parte dell’agente
illecito civile che consiste in qualsiasi
comportamento antigiuridico che
provoca danni a terzi e che fa sorgere
l’obbligo di risarcire il danno. Esso può
essere:
• contrattuale, se consiste
nell’inadempimento di un’obbligazione
precedentemente assunta
• extracontrattuale, se consiste nella
violazione del dovere giuridico generico
di non arrecare danni a terzi
Illecito civile contrattuale
Si ha inadempimento quando il debitore non esegue del tutto o non esegue esattamente e
tempestivamente la prestazione dovuta.
In questo caso il debitore è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del creditore a
meno che non riesca a dimostrare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Un’ipotesi
particolare è costituita dal ritardo nell’adempimento che può essere dovuto o al debitore o al
creditore.
Mora del debitore: presuppone che il
ritardo sia imputabile al debitore.
In tal caso il debitore deve risarcire i
danni causati dal ritardo (es.: pagare gli
interessi) e non è liberato dal suo obbligo
per il caso di sopravvenuta impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile.
Per il verificarsi di tali effetti il creditore
deve provvedere alla costituzione in mora
del debitore; deve, cioè, richiedere per
iscritto al debitore l’adempimento
Mora del creditore: si ha quando il ritardo
nell’adempimento è imputabile al creditore che, senza
motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli o non
compie quanto necessario perché il debitore possa
adempiere.
In tal caso il creditore perde il diritto agli interessi ed ai
frutti della cosa che non sono stati percepiti dal debitore;
deve risarcire eventuali danni e rimborsare le spese
sostenute dal debitore per la custodia della cosa dovuta;
sopporta il rischio della sopravvenuta impossibilità della
prestazione.
Per il verificarsi di tali effetti occorre che l’offerta di
adempimento del debitore sia eseguita da un pubblico
ufficiale nei modi previsti dalla legge
Risarcimento del danno
L’inadempimento obbliga il debitore al risarcimento del danno che deve
comprendere:
danno emergente, cioè la perdita
subita dal creditore
lucro cessante, cioè il mancato
guadagno
Il danno risarcibile è quello prevedibile al momento in cui sorge l’obbligazione.
Laddove l’inadempimento sia dovuto a dolo del debitore questi dovrà risarcire
tutti i danni, prevedibili e imprevedibili.
Responsabilità patrimoniale
Il creditore, per ottenere il pagamento di quanto gli è dovuto, può promuovere il
processo esecutivo sui beni del debitore.
Egli, cioè, può rivolgersi al giudice affinchè i beni del debitore siano venduti
all’asta per soddisfarsi sul ricavato.
L’art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Si tratta di una garanzia generica, nel senso che sul patrimonio del debitore
possono soddisfarsi tutti i creditori.
Per questo motivo il creditore ha interesse a costituire garanzie specifiche su uno
o più beni del debitore sottraendoli al concorso con gli altri creditori.
Responsabilità patrimoniale
Le garanzie specifiche a favore del creditore sono:
pegno, ha per
oggetto beni mobili
non registrati e si
realizza con la
consegna materiale
del bene
ipoteca, ha per oggetto beni
immobili e mobili registrati
e si costituisce mediante
l’iscrizione nei pubblici
registri
privilegi, sono titoli di
prelazione riconosciuti
dalla legge al creditore in
considerazione della
particolare causa del suo
credito
I creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio vengono detti creditori privilegiati
ed hanno diritto ad essere soddisfatti con precedenza rispetto agli altri creditori
che sono detti chirografari.
Il pegno e l’ipoteca sono diritti reali di garanzia, i creditori possono chiedere che i
beni oggetto di pegno o ipoteca vengano venduti per soddisfarsi sul ricavato.
La legge vieta il “patto commissorio”, cioè l’accordo con il quale si stabilisce che,
in mancanza del pagamento del credito, la proprietà del bene ipotecato o dato in
pegno passi al creditore.
Mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale
Il creditore ha interesse a mantenere integro il patrimonio del debitore. A tal fine la
legge prevede tre diverse azioni:
l’azione surrogatoria
l’azione revocatoria
il creditore può
sostituirsi al debitore
quando questi trascura
di esercitare diritti
patrimoniali a lui
spettanti (es.: non
riscuote un credito)
il creditore può far
dichiarare inefficaci nei
suoi confronti gli atti di
disposizione compiuti
volutamente dal debitore
a suo danno (es.: il
debitore dona i suoi beni
per sottrarli al creditore)
il sequestro
conservativo
si tratta di un
provvedimento
preventivo concesso dal
giudice su istanza del
creditore che abbia
fondato timore di
perdere la garanzia del
proprio credito. Esso
rende inefficaci nei
confronti del creditore
gli atti di disposizione
compiuti dal debitore
dopo il sequestro
Illecito civile extracontrattuale
L’art. 2043 c.c. prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Gli elementi costitutivi dell’illecito civile sono:
condotta ed
imputabilità
dolo e colpa
il fatto che ha
la condotta può
provocato il danno
consistere in
deve essere o doloso
un’azione o in
o colposo. Il dolo si
un’omissione. Il
ha quando il soggetto
soggetto che pone in
ha voluto l’evento
essere l’atto deve
dannoso. La colpa si
essere imputabile,
ha quando il
cioè deve avere la
comportamento che
capacità di intendere e ha causato il danno è
di volere nel momento stato dovuto a
in cui pone in essere
negligenza,
l’atto che causa il
imprudenza, imperizia
danno
o inosservanza di
norme giuridiche
danno ingiusto
nesso di causalità
perché il danno sia risarcibile deve occorre che tra la
trattarsi di danno ingiusto. Sono
condotta ed il
cause di giustificazione:
danno vi sia una
stretta relazione di
• l’esercizio del diritto (es.: il
causa ad effetto. Il
lavoratore che sciopera non deve
danno deve, cioè,
risarcire il danno)
essere
• la legittima difesa, si ha quando il conseguenza
soggetto cagiona un danno per
immediata e diretta
difendere un diritto proprio o altrui del fatto
dal pericolo di un’aggressione
ingiusta. La difesa deve essere
proporzionata all’offesa
• lo stato di necessità, si ha quando
il soggetto procura danno ad altri
per salvare sé od altri dal pericolo
attuale di un danno grave
Responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
Responsabilità contrattuale: si ha in
caso di violazione di un precedente
rapporto obbligatorio.
Il creditore deve provare l’esistenza
del rapporto obbligatorio e
l’inadempimento. Sta al debitore
provare che l’inadempimento non
sia a lui imputabile.
Il debitore deve risarcire solo i
danni prevedibili se
l’inadempimento è colposo, anche
quelli imprevedibili se è doloso.
Il diritto al risarcimento si prescrive
in 10 anni
Responsabilità extracontrattuale: si ha
in caso di violazione di un diritto altrui,
a prescindere dall’esistenza di un
precedente rapporto obbligatorio.
Il danneggiato deve provare gli elementi
dell’illecito civile extracontrattuale
(condotta imputabile, dolo o colpa,
danno ingiusto, nesso di causalità).
Sono risarcibili sia i danni prevedili sia i
danni imprevedibili.
Il diritto al risarcimento si prescrive in 5
anni
Figure speciali di responsabilità
extracontrattuale
In alcuni casi tassativamente previsti dalla legge un soggetto può essere chiamato a rispondere anche del
fatto illecito compiuto da altri (responsabilità indiretta) o anche senza che la sua condotta possa ritenersi
dolosa o colposa (responsabilità oggettiva):
responsabilità indiretta
responsabilità oggettiva
Sono indirettamente responsabili:
Alcuni casi di responsabilità oggettiva:
• i sorveglianti per i danni causati
dall’incapace nel tempo in cui è sotto la
loro vigilanza (culpa in vigilando)
• ciascuno è responsabile per i danni causati dalle
cose che ha in custodia salvo che provi il caso
fortuito
• il padre, la madre o il tutore per i danni
cagionati dal fatto illecito dei minori (culpa
in vigilando)
• il proprietario di un animale è responsabile per i
danni cagionati dall’animale salvo che provi il caso
fortuito
• i padroni e i committenti per i danni
arrecati dai loro domestici e commessi
nell’esercizio delle mansioni a cui sono
adibiti (culpa in eligendo)
• il proprietario di un veicolo è obbligato a risarcire il
danno prodotto a persone o a cose in solido con il
conducente se non prova che la circolazione è
avvenuta contro la sua volontà
• chiunque cagiona un danno nello svolgimento di
un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non
prova di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno
Fatti, atti e negozi giuridici
I rapporti tra i soggetti sono “giuridici” quando i fatti e gli atti oggetto di questi
rapporti sono rilevanti per il diritto.
Distinguiamo:
fatti giuridici
atti giuridici
negozi giuridici
si tratta di eventi
naturali ai quali
l’ordinamento
giuridico ricollega
degli effetti
giuridici.
sono eventi umani a
cui l’ordinamento
giuridico ricollega
degli effetti giuridici
che non sempre
erano voluti dal
soggetto.
sono manifestazioni di
volontà dirette a
produrre effetti
giuridici. I soggetti
vogliono l’atto e
vogliono le
conseguenze.
Es.: il parcheggio in
divieto di sosta
comporta una multa
Es.: testamento,
matrimonio, contratto
Es.: una grandinata
procura danni
all’autovettura di un
soggetto
Il contratto
Uno dei più importanti negozi giuridici è il contratto. L’art. 1321 del codice civile lo
definisce come : “l’accordo di due o parti per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Si può dunque dire che con il contratto è possibile:
costituire rapporti
giuridici nuovi (es.:
acquisto un computer)
regolare rapporti
giuridici preesistenti (es.:
cedo il mio credito)
estinguere rapporti
giuridici (estinguiamo il
rapporto di lavoro tra noi
esistente)
Il contratto, inoltre, ha altre due caratteristiche:
è l’accordo di almeno due parti (ecco
perché il testamento non è un
contratto ma un negozio giuridico
unilaterale)
deve avere contenuto patrimoniale, cioè
deve essere suscettibile di valutazione
economica (ecco perché il matrimonio
non è un contratto ma un negozio
giuridico bilaterale)
Autonomia contrattuale
Il contratto costituisce il principale mezzo a disposizione dei privati per
autoregolamentare i propri interessi.
I privati sono liberi di:
stipulare o non
stipulare contratti
determinare il
contenuto del
contratto
scegliere con
chi stipulare il
contratto
scegliere quale tipo di
contratto stipulare (sia
tipico sia atipico)
L’art. 1322 c.c. prevede che le parti possono concludere contratti che non
appartengono ai tipi espressamente disciplinati dalla legge. Si tratta dei contratti
atipici.
L’ammissibilità di tali contratti è, però, subordinata alla meritevolezza degli
interessi perseguiti dalle parti. In sostanza, il contratto deve svolgere una
funzione che abbia una rilevanza sociale tale da meritare il riconoscimento e la
tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Limiti alla libertà contrattuale
La legge prevede numerosi limiti alla libertà contrattuale:
chi esercita
un’impresa in
condizioni di
monopolio è
obbligato a
contrarre con
chiunque lo
richieda e,
quindi, la sua
libertà di
contrarre è
limitata
il datore di lavoro
deve scegliere i
dipendenti tra quelli
iscritti alle liste di
collocamento e,
quindi, è limitata la
libertà di scelta del
contraente
in alcuni casi ci
sono norme
inderogabili che le
parti non possono
escludere dal
contratto e, quindi,
è limitata la libertà
di determinare il
contenuto del
contratto
i contratti atipici
devono realizzare
interessi
meritevoli di
tutela e, quindi, la
libertà di
concludere
contratti atipici
non è assoluta
Elementi essenziali del contratto
L’art. 1325 c.c. stabilisce che gli elementi essenziali del contratto sono l’accordo,
la causa, l’oggetto e la forma.
L’accordo delle parti
La causa
è l’incontro della volontà delle parti in
ordine al contenuto del contratto; l’incontro
tra la proposta e l’accettazione. Il concetto
di parte è diverso da quello di soggetto. Per
parte si intende un centro di interessi e può
essere formata da uno o più soggetti.
è la funzione economica sociale assolta dal
contratto. Ogni tipo di contratto ha una
propria causa. Ad esempio, la causa del
contratto di compravendita sarà sempre lo
scambio di una cosa verso il corrispettivo di
un prezzo. La causa deve essere lecita, cioè
non contraria a norme imperative, all’ordine
pubblico e al buon costume. Nei contratti
atipici la liceità della causa dovrà essere
accertata caso per caso.
La volontà può essere:
espressa, per
mezzo della
parola, di
gesti o per
iscritto
tacita, risulta da un
comportamento
concludente che
dimostra, appunto, la
volontà di concludere un
contratto
La causa non va confusa con i motivi che
spingono un soggetto a concludere un
contratto. Essi sono soggettivi e irrilevanti
per il diritto a meno che non siano illeciti e
comuni ad entrambi i contraenti
Elementi essenziali del contratto
L’oggetto è il bene, servizio o il
comportamento su cui cade l’interesse delle
parti.
Perché il contratto sia valido l’oggetto deve
essere:
possibile sia
materialmente
sia
giuridicamente
lecito cioè non
deve essere
contrario a
norme
imperative,
all’ordine
pubblico e al
buon costume
La forma è il modo in cui le parti manifestano la loro
volontà. Nel nostro ordinamento vige il principio della
libertà della forma. Tuttavia in alcuni casi (es.: quando il
contratto ha ad oggetto beni immobili) la legge richiede
una forma particolare. La forma può essere richiesta:
determinato o
determinabile cioè
al momento della
conclusione del
contratto o deve
essere identificato
o devono essere
indicati gli elementi
per identificarlo
successivamente
ad substantiam cioè per
la validità del contratto.
Si parla di contratti
solenni
ad probationem cioè per
la prova del contratto
La forma scritta può essere:
scrittura
privata,
redatta e
sottoscritta
direttamente
dai contraenti
scrittura privata
autenticata, redatta
dai contraenti e da
loro sottoscritta
alla presenza di un
pubblico ufficiale
che certifica
l’autenticità delle
sottoscrizioni
atto pubblico,
redatto dal
pubblico
ufficiale che
riceve le volontà
dei contraenti ed
insieme ad essi
sottoscrive l’atto
Elementi accidentali del contratto
Gli elementi accidentali del contratto possono esserci o non esserci, non
attengono alla validità del contratto ma incidono solo sulla sua efficacia. Essi
sono:
la condizione
il termine
il modo
è l’evento futuro ed
incerto dal quale le parti
fanno dipendere l’inizio
(condizione sospensiva)
o la fine (condizione
risolutiva) degli effetti
del contratto. La
condizione deve essere
possibile e lecita.
è l’evento futuro ma
certo nel suo verificarsi
dal quale le parti fanno
dipendere l’inizio
(termine iniziale) o la fine
(termine finale) degli
effetti del contratto.
è il peso o onere posto
a carico del beneficiario
di un contratto a titolo
gratuito.
Conclusione del contratto
In relazione al momento in cui si perfeziona il consenso distinguiamo:
contratti consensuali
per il perfezionamento della maggior parte dei contratti
vige il principio consensualistico. In virtù di tale principio i
contratti si perfezionano con il semplice consenso delle
parti. L’art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto è concluso
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell’accettazione dell’altra parte. È, quindi, importante
stabilire il momento in cui si realizza l’accordo. Se le parti
si trovano fisicamente nello stesso luogo non sorgono
problemi. Il problema sorge per i contratti conclusi a
distanza. La legge stabilisce che l’accettazione si reputa
conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del
destinatario salvo che questi provi di essere stato
impossibilitato, senza sua colpa, a conoscerla. La proposta
e l’accettazione devono avere lo stesso contenuto,
altrimenti l’accettazione si configura come una
controproposta che l’originario proponente dovrà
accettare. La proposta e l’accettazione, finchè il contratto
non è concluso, possono essere revocate
contratti reali
per il perfezionamento di tali
contratti non basta il consenso
ma è necessaria la consegna
della cosa (es.: contratto di
mutuo)
Trattative
Il momento della conclusione del contratto è spesso preceduto da una fase
preliminare di trattative in cui ciascuna delle parti cerca di rendere vantaggioso
per sé l’accordo che si sta formando.
La legge stabilisce che le parti, durante le trattative, debbono comportarsi
secondo buona fede, cioè con lealtà e correttezza.
Per questo motivo chi, durante le trattative, tiene un comportamento contrario alla
buona fede deve risarcire il danno sofferto dall’altro contraente.
Si parla, in tal caso, di responsabilità precontrattuale che viene fatta rientrare
nella più ampia categoria della responsabilità extracontrattuale.
Contratti per adesione
In molti casi oggi la conclusione del contratto avviene con l’adesione di un
contraente alle condizioni standard di contratto predisposte dal proponente (es.:
contratti di somministrazione di acqua, luce, gas…, contratti di assicurazione,
contratti bancari, ecc…).
Si parla, in tal caso, di contratti per adesione. In essi, tuttavia, i contraenti non
sono sullo stesso piano.
Colui che predispone il contratto è il contraente forte, l’altra parte costituisce il
contraente più debole.
La legge stabilisce che le clausole che risultano particolarmente gravose per
l’aderente (clausole vessatorie) sono efficaci soltanto se sono specificamente
approvate per iscritto. La mancata approvazione di tali clausole fa sì che esse si
considerino come non apposte al contratto.
La rappresentanza
La rappresentanza è il potere attribuito ad un soggetto (rappresentante) di compiere atti
giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato).
Essa può avvenire in due modi:
in nome e per conto del rappresentato
(spendita del nome). In tal caso il
rappresentante agisce in nome del
rappresentato e gli effetti degli atti
giuridici si producono direttamente
nella sfera giuridica del rappresentato
in nome proprio e per conto del rappresentato. In
tal caso il rappresentante compie l’atto giuridico
nell’interesse del rappresentato ma in nome
proprio. Gli effetti giuridici si producono in capo
al rappresentante ed egli dovrà ritrasferirli al
rappresentato
La rappresentanza può essere:
volontaria, quando viene conferita
spontaneamente dal rappresentato
mediante un negozio giuridico chiamato
procura
legale, quando è prevista obbligatoriamente
dalla legge (es.: la rappresentanza dei genitori
per i figli minori)
Si parla di rappresentanza organica a proposito degli organi delle persone giuridiche. In tal
caso il rappresentante si identifica con la persona giuridica e si ha, quindi, un solo soggetto,
la persona giuridica, che agisce mediante il suo organo.
La rappresentanza
La procura è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto
investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo nella conclusione di uno o
più affari.
La procura può essere:
speciale, se si riferisce ad uno o
più incarichi definiti
generale, se viene conferita per qualsiasi
affare del rappresentato
La procura deve avere la stessa forma richiesta per l’atto che il rappresentante
deve concludere.
Essa si limita a conferire il potere di rappresentanza nei confronti dei terzi ma non
comporta alcun obbligo a carico del rappresentante e, quindi, non lo costringe a
compiere l’atto.
In genere alla base della procura, che è un negozio unilaterale, vi è il contratto di
mandato che disciplina i rapporti tra rappresentante e rappresentato ed è il
contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per
conto dell’altra.
La rappresentanza
Non è richiesta la capacità di agire del rappresentante, essendo sufficiente che egli abbia la
capacità di intendere e di volere. Il rappresentato, invece, deve avere la capacità di agire.
Possiamo avere tre ipotesi:
difetto di potere
rappresentativo
abuso del potere di
rappresentanza
contratto con se stesso
si ha quando il rappresentante
conclude il contratto con se
si ha quando il rappresentante si ha quando il
stesso in proprio o come
rappresentante agisce
pone in essere atti giuridici
rappresentante di un’altra
perseguendo l’interesse
senza avere procura o
parte. Esso è valido se il
proprio o di un terzo
eccedendo i limiti della
diverso dal rappresentato. rappresentante era stato a ciò
procura. In tal caso il
espressamente autorizzato o
In questo caso il
contratto è inefficace ed il
quando il contenuto del
rappresentante deve risarcire rappresentato può
contratto sia stabilito in modo
chiedere l’annullamento
i danni subiti dal terzo salvo
tale da escludere la possibilità
del contratto se il terzo
che il rappresentato non
di conflitto di interessi. Negli
poteva riconoscere il
decida di ratificare (rendere
altri casi è annullabile solo su
conflitto di interessi col
efficace) il contratto nei suoi
istanza del rappresentato
rappresentato
confronti
Effetti del contratto tra le parti
Il contratto ha forza di legge tra le parti, esso cioè vincola le parti al rispetto degli
effetti che ne derivano. Per determinare quali effetti le parti vogliono far derivare
dalle loro dichiarazioni si ricorre alle regole che il legislatore ha dettato in ordine
all’interpretazione del contratto.
Sono regole volte a ricercare la comune intenzione dei contraenti o dirette ad
attribuire comunque un significato al contratto.
A seconda degli effetti del contratto possiamo distinguere:
contratti a effetti obbligatori, che
fanno sorgere tra le parti solo dei
crediti e dei debiti (es.: contratto di
lavoro subordinato)
contratti a effetti reali, che
costituiscono o trasferiscono diritti
reali (es.: contratto di compravendita)
Cessione del contratto
Uno dei contraenti può decidere di far subentrare un terzo nella sua posizione
contrattuale. Il legislatore ha previsto, a tal fine, la cessione del contratto che è il
contratto mediante il quale una parte contrattuale (cedente) sostituisce a sé un
terzo (cessionario), con il consenso dell’altro contraente (ceduto) nei diritti e
obblighi nascenti dal contratto.
Il contraente ceduto può anche dichiarare di non voler liberare il cedente. In tal
caso potrà rivalersi contro di lui qualora il cessionario non adempia le
obbligazioni assunte.
Negozi risolutori
Il vincolo che deriva dal contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause
previste dalla legge. Si ha, quindi, nel nostro ordinamento il principio generale della
irrevocabilità dei contratti.
Costituiscono eccezioni:
il mutuo consenso che consiste in una
ritrattazione bilaterale che ha l’effetto di
risolvere il contratto precedentemente
concluso
il recesso che è l’atto volontario con cui una
parte dichiara di volersi ritirare dal contratto.
Esso può essere:
legale, cioè previsto dalla
legge
convenzionale, cioè previsto dai
contraenti. In tali casi le parti possono
prevedere:
la caparra penitenziale: una parte si riserva
la facoltà di recedere e consegna all’altra
una somma di denaro che verrà trattenuta
se si eserciterà il recesso, altrimenti verrà
considerata come acconto sulla
prestazione
la multa penitenziale: è la
previsione di una somma
di denaro che sarà versata
solo in caso di recesso
Effetti del contratto verso i terzi
Il contratto, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, è inefficace di fronte ai
terzi.
Costituiscono eccezioni a tale principio:
il contratto a favore di terzi
il contratto per persona da nominare
è il contratto mediante il quale le
parti convengono che gli effetti
favorevoli del contratto tra di loro
stipulato ricadono su un terzo
soggetto (es.: assicurazione sulla
vita a favore di un terzo)
si ha quando una parte si riserva di
nominare successivamente la persona
che deve acquistare i diritti e assumere
gli obblighi nascenti dal contratto. La
nomina deve avvenire entro il termine
previsto nel contratto o, in mancanza,
entro 3 giorni altrimenti il contratto
produce effetti tra i contraenti originari.
Dopo la nomina la persona designata
deve accettare
Patologia del contratto
Il contratto può presentare dei vizi più o meno gravi che incidono sulla sua
idoneità a produrre effetti o proprio sulla sua validità.
Si possono verificare tre diverse situazioni:
Invalidità. Si
distingue in:
nullità
annullabilità
rescissione
risoluzione
Contratto invalido
Il contratto è invalido quando è privo di un elemento essenziale oppure presenta
dei vizi.
Concetto diverso dall’invalidità è quello di inefficacia: questa infatti si riferisce a
tutte le ipotesi in cui il contratto pur essendo valido non realizza gli effetti voluti
dalle parti, ad esempio perché non si è verificata una condizione sospensiva.
Vi possono essere anche contratti efficaci ma invalidi come ad esempio il
contratto annullabile nel caso in cui la parte nel cui interesse è previsto
l’annullamento non promuove la relativa azione.
Nullità
La forma più grave di invalidità è la nullità. Il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative o è privo di uno degli elementi essenziali.
Sono cause di nullità del contratto:
la violazione la mancanza di uno l’illiceità della causa e l’impossibilità,
di norme
degli elementi
dei motivi comuni a
illiceità,
imperative
essenziali
entrambi i contraenti indeterminatezza
o
indeterminabilità
dell’oggetto
le altre cause
stabilite dalla
legge
Il contratto nullo non produce effetti. L’azione di nullità è:
imprescrittibile,
non è previsto un
termine di
prescrizione e può
essere fatta valere
in ogni tempo
assoluta, può
essere
esercitata da
chiunque vi
abbia
interesse
rilevabile d’ufficio,
può essere
dichiarata anche di
sua iniziativa da un
giudice nel corso
di un processo
insanabile, il
contratto
nullo non
può essere
sanato dalle
parti
opera di diritto, la
sentenza che
dichiara la nullità ha
effetto retroattivo,
quindi il contratto è
improduttivo di
effetti dall’origine
Annullabilità
L’annullabilità è una forma meno grave di invalidità.
Il contratto è annullabile quando è posto in essere da un incapace d’agire o è
affetto da vizi del volere: errore, violenza morale, dolo.
Il contratto annullabile produce i suoi effetti finchè non interviene la sentenza di
annullamento.
L’azione di annullamento è:
prescrittibile, relativa, può
non è
si prescrive
essere
rilevabile
in 5 anni
esercitata solo d’ufficio
dalla parte nel
cui interesse è
stabilita dalla
legge
sanabile, il contratto
può essere sanato
tramite la convalida
che è una
dichiarazione delle
parti di voler sanare
l’atto viziato
non opera di
diritto, il
contratto
annullabile
produce i suoi
effetti finchè non
interviene la
sentenza di
annullamento
Annullabilità
Le cause di annullabilità del contratto sono:
incapacità di agire del contraente.
i vizi della volontà. Si tratta di particolari
Gli atti compiuti dai minorenni, dagli
eventi che hanno influenzato il processo
interdetti e dagli emancipati ed
interno della formazione della volontà del
inabilitati senza l’assistenza del
soggetto e lo hanno indotto a concludere
curatore sono annullabili. L’invalidità un contratto che egli non avrebbe voluto
può essere fatta valere dai legali
concludere o che avrebbe concluso a
rappresentanti o dall’incapace
condizioni diverse. I vizi della volontà
stesso entro 5 anni dal giorno in cui
sono:
è cessato lo stato di incapacità. Nel
caso di incapaci naturali il contratto
è annulabile se provoca pregiudizio errore
violenza
dolo
all’incapace e se l’altro contraente
morale
era in mala fede, era cioè a
conoscenza dello stato di incapacità
Annullabilità
Violenza morale: è la minaccia di
Dolo: è l’inganno in cui è stato
un male grave e ingiusto che
tratto il contraente dai raggiri e
spinge una persona a
dagli artifizi posti in essere
concludere un contratto che
dall’altro contraente o da un
altrimenti non avrebbe
terzo per indurlo a concludere il
concluso. La minaccia può
contratto. Quando è il terzo a
essere rivolta contro la persona
trarre in inganno il contraente,
stessa, contro i suoi familiari o
l’annullabilità si verifica solo se
contro i suoi beni e può
i raggiri erano noti alla parte
provenire o dall’altro contraente
che ne ha tratto vantaggio. Il
essenziale, cioè riconoscibile
o da un terzo. Il male minacciato
dolo può essere:
determinante
dall’altro
per la
contraente nel deve essere grave, cioè di tale
conclusione del senso che una natura da suscitare impressione determinante,
incidente, quando la
in una persona sensata, e
contratto
persona di
se induce la
parte raggirata
media diligenza ingiusto, cioè contrario al diritto. parte a
avrebbe ugualmente
avrebbe potuto Si distingue dalla violenza fisica concludere un concluso il contratto
che fa mancare del tutto la
riconoscerlo
contratto che
anche se a
volontà contrattuale ed è quindi
Abbiamo anche l’errore ostativo
altrimenti non
condizioni diverse.
causa di nullità del contratto
che non cade sulla formazione
avrebbe
In tal caso il
della volontà ma sulla sua
concluso
contratto è valido ma
dichiarazione esterna (ad es.
il contraente in mala
volevo dire 1000 e dico 10000).
fede risponde dei
Anche in questo caso l’errore,
danni causati
purchè essenziale e riconoscibile,
Non è causa di annullabilità del contratto
conduce all’annullabilità del
il c.d. dolus bonus (es.: la pubblicità)
contratto
Errore motivo: è la falsa
rappresentazione della realtà
che induce il soggetto a
concludere un contratto che
altrimenti non avrebbe posto in
essere. L’errore deve essere:
Rescissione
Se il rapporto tra le prestazioni risulta originariamente sbilanciato a favore di una parte che
ha approfittato della condizione di debolezza dell’altra, la legge interviene a protezione degli
interessi della parte debole consentendole di sciogliere il contratto con la rescissione.
La rescissione è un particolare modo di scioglimento del contratto che la legge concede a
chi ha subito condizioni contrattuali ingiuste in conseguenza dello stato di pericolo o di
bisogno in cui versava.
La relativa azione deve essere esercitata entro un anno dalla conclusione del contratto. La
sentenza di rescissione ha effetto retroattivo. Distinguiamo due tipi di rescissione:
contratto concluso in stato di pericolo. Si ha
quando una parte assume obbligazioni a
condizioni particolarmente ingiuste per la
necessità, nota alla controparte, di salvare
sé od altri dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona. Occorre comunque che
il pericolo minacci l’incolumità delle
persone
contratto concluso in stato di bisogno. Si ha
quando vi è sproporzione tra la prestazione
di una parte e quella dell’altra parte e questa
sia dovuta allo stato di bisogno di una parte
del quale l’altra ha approfittato per trarne
vantaggio. L’azione non è ammissibile se la
lesione non eccede la metà del valore che la
prestazione eseguita o promessa dalla parte
danneggiata aveva al tempo del contratto
Con la rescissione il contratto viene sciolto e le prestazioni eseguite devono essere
restituite a meno che il contraente contro il quale è richiesta la rescissione non propone di
ricondurre il contratto ad equità. La rescissione non è ammessa per i contratti aleatori.
Risoluzione
La risoluzione è un modo di scioglimento del contratto che si verifica per cause che sopraggiungono dopo la conclusione
del contratto, cioè per fatti sopravvenuti. Distinguiamo tre casi di risoluzione:
per inadempimento. Quando una delle due parti è inadempiente
l’altra parte può chiedere al giudice o la condanna all’adempimento
o la risoluzione del contratto. In entrambi i casi avrà diritto al
risarcimento dei danni. Nel caso in cui si chiede la condanna
all’adempimento si potrà poi chiedere la risoluzione. Chiesta,
invece, la risoluzione, la parte non potrà più chiedere
l’adempimento. L’inadempimento deve essere di tale gravità da
alterare l’equilibrio del contratto e deve essere imputabile alla
parte. La risoluzione ha effetto retroattivo e obbliga alla restituzione
delle prestazioni già eseguite a meno che non si tratti di contratti a
esecuzione continuata o periodica. In alcuni casi espressamente
previsti dalla legge il contratto si scioglie di diritto senza che sia
necessaria una sentenza del giudice. Si tratta di 3 casi:
• le parti stabiliscono espressamente che il contratto si risolva se
una prestazione non viene adempiuta (clausola risolutiva espressa).
La parte interessata deve dichiarare all’altra che intende valersi
della clausola risolutiva
• la parte adempiente intima all’altra parte di adempiere entro un
certo termine dichiarando che, trascorso tale termine, il contratto si
intenderà risolto (diffida ad adempiere)
• se il temine fissato nell’obbligazione è considerato essenziale, una
volta che questo scada senza che si sia avuta la prestazione il
contratto si intende risolto (termine essenziale)
per impossibilità
sopravvenuta,
quando la prestazione
di uno dei contraenti
non può essere
eseguita per cause
sopravvenute non
imputabili al
contraente. In questo
caso l’obbligazione si
estingue ed è liberato
dall’obbligo anche
l’altro contraente.
Tale risoluzione opera
di diritto
per eccessiva onerosità,
quando a causa del
sopravvenire di
circostanze straordinarie
ed imprevedibili la
prestazione è divenuta
eccessivamente onerosa
per una delle parti. La
risoluzione per eccessiva
onerosità deve essere
dichiarata dal giudice
Classificazione dei contratti
I contratti possono essere classificati in vario modo.
In base al fatto che siano o meno previsti dalla legge distinguiamo:
contratti tipici, cioè previsti
dall’ordinamento giuridico
contratti atipici, cioè non previsti e
non disciplinati dalla legge
In base al numero delle parti coinvolte nel contratto distinguiamo:
contratti bilaterali, conclusi tra due
parti
contratti plurilaterali, sono presenti
almeno tre parti
In base al momento in cui si perfeziona il contratto distinguiamo:
contratti consensuali, si
perfezionano con il consenso delle
parti
contratti reali, si perfezionano con la
consegna della cosa
Classificazione dei contratti
In base alla forma richiesta distinguiamo:
contratti solenni, la legge richiede
una particolare forma scritta a pena
di nullità
contratti non solenni, la legge non
richiede nessuna forma particolare
In base alla reciprocità delle prestazioni distinguiamo:
contratti sinallagmatici, la
prestazione di una parte trova la
sua ragion d’essere nella
prestazione dell’altra parte. Le due
prestazioni sono legate, cioè, da un
vincolo di reciprocità
contratti unilaterali, le prestazioni
sono a carico di una sola parte
Classificazione dei contratti
In base al sacrificio economico che le parti devono sopportare distinguiamo:
contratti onerosi, ciascuna delle
due parti sopporta un sacrificio e
riceve un vantaggio dalla
conclusione del contratto
contratti gratuiti, una sola parte
sopporta il sacrificio e l’altra riceve
soltanto un vantaggio dalla
conclusione del contratto
In base agli effetti prodotti dal contratto distinguiamo:
contratti ad effetti obbligatori, dal
contratto nascono per le parti solo
obblighi e diritti
contratti ad effetti reali, costituiscono
o trasferiscono diritti reali
Classificazione dei contratti
In base al tempo in cui vengono eseguite le prestazioni distinguiamo:
contratti ad esecuzione
continuata, la prestazione
è unica e viene eseguita in
modo ininterrotto
contratti ad esecuzione
periodica, si ha una
molteplicità di
prestazioni eseguite a
determinate scadenze
contratti ad esecuzione
differita, la prestazione
avviene in un solo istante
ma è differita nel tempo
In base alla possibilità di valutare il rischio che deriva dal contratto distinguiamo:
contratti aleatori, al momento della
conclusione del contratto non si sa
quale delle due parti riceverà un
vantaggio. Il termine “alea” sta ad
indicare appunto il rischio e
l’incertezza
contratti commutativi, le parti sanno
fin dall’inizio quali saranno i vantaggi
ed i sacrifici che deriveranno dal
contratto
Moneta
La prima forma di scambio tra i soggetti economici fu il baratto (oggi chiamato
permuta) che consisteva nella cessione di un bene in cambio di un bene di tipo
diverso.
Questa forma di scambio presentava, però, una serie di inconvenienti:
 lo scambio poteva avvenire solo quando si incontravano due soggetti con
esigenze contrapposte
 era difficile scambiare tra di loro beni che avevano diverso valore
 la deperibilità delle merci ne rendeva difficile la conservazione e l’accumulo
Per questi motivi si cercarono dei beni che, per convenzione, fossero in grado di
misurare il valore di qualunque altro bene e che potessero essere accettati da tutti
come mezzo di pagamento.
Moneta
Inizialmente furono usati come moneta il bestiame, il sale, le conchiglie, il tabacco
ecc…
Successivamente ci si rese conto che la moneta doveva avere alcune
caratteristiche: la stabilità del suo valore nel tempo, la non deperibilità, la
divisibilità, la facile trasferibilità da un luogo ad un altro.
I metalli preziosi, in particolare oro e argento, presentavano questi requisiti. La
facoltà di coniare moneta divenne, ad un certo punto, prerogativa dell’autorità
pubblica che attestava il peso e il grado di purezza del metallo contenuto in
ciascun pezzo.
Tuttavia la moneta metallica presentava un inconveniente in quanto il suo alto
valore intrinseco rendeva rischioso il trasporto e la custodia.
Si passò, quindi, alla moneta cartacea caratterizzata da un irrilevante valore
intrinseco e dalla facile trasportabilità.
Moneta
La moneta cartacea nasce come documento rappresentativo della moneta
metallica. Si diffuse l’abitudine di depositare la moneta presso persone di fiducia
affinchè, dietro compenso, le custodissero.
Al depositante veniva rilasciato un certificato di deposito in cui era contenuta la
promessa del depositante di restituire la moneta depositata dietro semplice
presentazione del documento.
Questi documenti cominciarono a circolare al posto della moneta metallica.
La prima emissione di vere e proprie banconote risale al 1700 ad opera della
Banca d’Inghilterra.
Moneta
I biglietti venivano accettati in pagamento sulla base della fiducia che si aveva
nella loro conversione in metallo.
Si parla di moneta a corso fiduciario.
Oggi le banconote sono a corso forzoso, in quanto non convertibili in oro, e a
corso legale nel senso che devono essere accettati da tutti in pagamento per
disposizione di legge.
Il loro valore non è dato dalla ricchezza rappresentata né dal valore intrinseco del
materiale utilizzato ma dal fatto che lo Stato ne impone l’accettazione
incondizionata da parte di tutti.
Moneta
La moneta è un bene accettato da tutti come mezzo di pagamento nella
compravendita di beni e servizi e come mezzo di estinzione delle obbligazioni.
La moneta è dunque:
intermediaria
negli scambi
mezzo di
pagamento
misura del valore nel
senso che il valore di
tutte le merci viene
calcolato in forma
monetaria
riserva di valore
perché permette
la formazione del
risparmio
accumulando il
valore nel tempo
Tipi di moneta
Distinguiamo quattro tipi di moneta:
moneta legale:
moneta bancaria:
moneta commerciale:
moneta elettronica:
è rappresentata
dalle banconote
emesse dalla
Banca Centrale e
dalle monete
metalliche. Essa
deve essere
accettata da tutti
come mezzo di
pagamento
(corso legale)
presuppone
l’esistenza presso
la banca di un
deposito in
denaro. È
costituita dagli
assegni, che
possono essere
bancari o circolari
(corso fiduciario)
è rappresentata dai
mezzi di pagamento
impiegati per effettuare
acquisti a credito e
viene accettata sulla
fiducia. Tipica è la
cambiale che è un titolo
di credito che attribuisce
al suo possessore il
diritto di farsi pagare
una determinata somma
di denaro alla sua
scadenza (corso
fiduciario)
è basata sempre
sull’utilizzo di fondi
depositati presso la
banca dal titolare.
Si tratta del
bancomat e delle
carte di credito
(corso fiduciario)
Valore della moneta
Si può fare riferimento a quattro diversi valori della moneta:
nominale:
intrinseco:
è il valore
impresso sulla
moneta
è il valore del
materiale da cui
è costituita la
moneta ed è
praticamente
nullo
reale o potere
d’acquisto:
esterno o
cambio:
è la quantità di beni e
servizi che si
possono acquistare
con una unità di
moneta
è la quantità di
moneta nazionale
necessaria per
ottenere un’unità
di moneta estera
Inflazione
L’inflazione è l’aumento del livello generale di prezzi che determina la perdita del potere
d’acquisto della moneta.
Se i prezzi lievitano in maniera lenta e costante (2 - 4%) si parla di inflazione strisciante, non
molto preoccupante. Se il tasso supera il 5% siamo di fronte ad un’inflazione galoppante
che rende necessari interventi di politica economica.
A seconda delle cause che provocano l’inflazione distinguiamo:
inflazione da domanda:
inflazione da costi:
inflazione importata:
è l’aumento dei prezzi
determinato dall’eccesso della
domanda di beni e servizi
rispetto alla capacità produttiva
di un sistema
è determinata
dall’aumento del
costo di
produzione dei
beni e dei servizi
che provoca, a sua
volta, l’incremento
del livello generale
dei prezzi
si ha quando l’incremento dei
costi di produzione scaturisce
dall’aumento del prezzo delle
materie prime che un Paese
importa
Inflazione
Effetti
 L’aumento del costo della vita determina una distribuzione diseguale della
ricchezza a danno dei percettori di redditi fissi (lavoratori dipendenti e pensionati)
perché se le loro entrate rimangono invariate mentre i prezzi dei beni aumentano il
loro tenore di vita diminuisce.
 In un primo momento l’inflazione può procurare dei vantaggi agli imprenditori
perché i prezzi aumentano più velocemente dei costi di produzione e quindi gli
imprenditori possono avvantaggiarsi della differenza. Ma quando l’inflazione si
protrae nel tempo cala la domanda ed è danneggiata anche la produzione.
 L’inflazione ha effetti sui rapporti di credito, in particolare danneggia chi presta
denaro perché questi riceverà moneta che ha un potere d’acquisto inferiore. Di
conseguenza anche il risparmio sarà danneggiato dall’inflazione: nessuno
risparmierà denaro che rischia di perdere potere d’acquisto.
Banche
Il credito è uno scambio diviso nel tempo, cioè uno scambio tra un bene presente
e uno futuro.
La banche si collocano in una posizione intermedia tra chi domanda prestiti e chi
li offre. Sono imprese che raccolgono denaro da chi è disposto a cederlo in
cambio di un compenso (interesse passivo) e lo offrono ad un prezzo maggiore
(interesse attivo) a chi ha bisogno di prestiti.
Le banche svolgono quindi due compiti molto importanti:
 da un lato una funzione di intermediazione, perché mettono in contatto coloro
che possiedono risparmi con coloro che hanno bisogno di denaro
 dall’altro una funzione creditizia, in quanto prestano denaro alle famiglie e alle
imprese agevolando così lo svolgimento dell’attività produttiva
Banche
Le operazioni bancarie più importanti sono classificate in operazioni attive ed
operazioni passive:
le operazioni attive sono quelle
mediante le quali la banca fa
credito, ossia investe il denaro
che si è procurata. Sono attive
perché la banca diventa
creditrice del cliente al quale
presta il denaro e dal quale
riceverà un interesse (interesse
attivo).
Le principali operazioni attive
sono lo sconto cambiario,
l’apertura di credito,
l’anticipazione bancaria, il mutuo
le operazioni passive sono quelle
relative alla raccolta dei fondi
necessari per svolgere le attività
bancarie. Sono passive perché la
banca diventa debitrice nei
confronti del cliente al quale
pagherà un interesse (interesse
passivo).
La principale operazione
bancaria passiva è il deposito. La
forma più importante di deposito
è il conto corrente
Banche
Le banche devono coordinare le diverse operazioni passive ed attive per essere
sempre in sufficiente stato di liquidità.
Per liquidità di una banca si intende la capacità della stessa di far fronte
tempestivamente ed economicamente ai propri impegni di pagamento.
Oggi l’attività delle banche non si limita alle tradizionali operazioni di raccolta del
risparmio e di esercizio del credito ma è quanto mai varia e diversificata con lo
sviluppo di una serie di operazioni accessorie quali, ad esempio, il deposito di
titoli in amministrazione, i servizi di pagamento ed il servizio di cassa continua.
Si è inoltre diffuso l’home banking con cui si può usufruire dei servizi bancari da
casa tramite internet.
Banche
Le banche stipulano con i clienti appositi contratti bancari.
Con i contratti bancari la banca provvede a procurarsi denaro o ad impiegarlo
ovvero a fornire servizi accessori.
Il contenuto di tali contratti è determinato dall’ABI (Associazione bancaria
italiana).
Il cliente, quindi, è costretto ad accettare o respingere in toto il contratto e,
pertanto, è in una posizione di debolezza.
La legge tutela il contraente debole contro clausole contrattuali per lui
particolarmente gravose, le clausole vessatorie, che devono essere approvate per
iscritto separatamente dal contraente.
Mercato monetario, finanziario e
borse valori
Il mercato monetario è il complesso delle domande e delle offerte dei mezzi
monetari a breve termine.
Il mercato finanziario è il complesso delle domande e delle offerte di prestiti a
media e a lunga scadenza.
Le Borse valori sono i mercati nei quali avvengono le contrattazioni dei valori
mobiliari pubblici e privati, cioè la vendita e l’acquisto di titoli.
Attraverso la Borsa è possibile mettere in contatto le imprese, soprattutto di
grandi dimensioni, che necessitano di denaro, con i risparmiatori.
Il prezzo del singolo titolo dipende dalla domanda e dall’offerta del titolo stesso.
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