N. R.G. 13462/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Marianna Galioto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13462/2013 promossa da: P.B.K. SRL (C.F.05426590963), con il patrocinio dell’avv. COSSA ANTONIA e dell’avv. BOCCHETTI ANNA (BCCNNA65M66M266H) VIA BICE CREMAGNANI, 22 20059 VIMERCATE; , elettivamente domiciliata in VIA BICE CREMAGNANI, 22 20059 VIMERCATE, attore contro LUCIANO PESSINA (C.F. PSSLCN45P16H264S), con il patrocinio dell’avv. LEARDI PIERODAVIDE DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 22 20122 MILANO convenuto pagina http://bit.ly/1QhYVe4 1 di 7 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n. 13462/2013 Repert. n. 11265/2014 del 10/11/2014 La P.B.K. srl ha chiesto di dichiarare il sig. Luciano Pessina, socio e amministratore unico della società dal 2006 al 2011, responsabile dei danni cagionati alla società stessa con atti di concorrenza sleale compiuti nell’ultimo anno della sua gestione, e di condannarlo al risarcimento della somma di euro 300.000,00 oltre accessori a titolo di danno emergente e di somma da determinarsi all’esito del giudizio a titolo di lucro cessante; ha chiesto altresì la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito per l’attività lesiva della propria “immagine professionale”. A fondamento della domanda ha dedotto che il convenuto: avrebbe svolto attività “in proprio” a favore di clienti di PBK, agendo in conflitto di interessi con la società ; avrebbe rinegoziato all’inizio del 2011 senza giustificazione alcuni contratti già stipulati, convenendo che il contratto stesso, per quel solo anno, avrebbe potuto essere disdetto con comunicazione da inviarsi entro 30 anziché 90 giorni dalla scadenza; ciò per consentire ad alcuni selezionati clienti di liberarsi dagli impegni presi con PBK e conferire l’incarico direttamente a lui le disdette, che sarebbero pervenute da settembre in poi, sarebbero state il frutto dell’operato del sig. Pessina intenzionato a sottrarre volontariamente clientela alla PBK (il che si desumerebbe dalle stesse comunicazioni di disdetta); l’intento del sig. Pessina sarebbe dimostrato : o dalla e-mail della Bray Controls Italia; o dalle testimonianze raccolte dalla socia Alice Maria Bianchi preso alcuni clienti, asseritamente contattati dal Pessina con la proposta di lasciare PBK onde affidare direttamente a lui l’incarico professionale; o dal fatto che nei mesi di luglio e agosto 2011 avrebbe svolto per l’istituto Sorelle della misericordia di Verona in nome proprio la stessa attività che aveva svolto sin a quel momento in nome e per conto di PBK; avrebbe omesso di emettere le fatture e chiedere il pagamento dell’attività di consulenza svolta a nome di PBK in favore di un noto studio legale di Milano; il sig. Pessina avrebbe rappresentato un’immagine negativa della società alle aziende clienti allo scopo di convincerle a lasciare l’organizzazione in favore del suo apporto consulenziale. quanto al risarcimento preteso ha dedotto che lo stesso deriverebbe dalle seguenti voci di danno : o 280.000,00 euro, pari alla somma delle fatture emesse dalla PBK nel 2011 per l’attività svolta in favore di aziende che sono recedute dal contratto per effetto dell’attività di storno del sig. Pessina; o euro 10.000,00 pari al mancato pagamento della consulenza svolta in favore dello studio legale CBM & partners o 10.000,00 per la lesione all’immagine e alla rispettabilità professionale della società. Il sig. Pessina si è costituito osservando: a) che la tipologia dei servizi offerti da PBK concerne prevalentemente l’ elaborazione paghe, sulla base di contratti della durata di un anno, con possibilità di recesso anticipato per entrambe le parti; b) che egli, quale professionista esperto in materia lavoristica, assisteva la clientela PBK in veste di consulente del lavoro, soprattutto con riguardo alla gestione del contenzioso con i dipendenti in sede sindacale e stra-giudiziale, ai rapporti sindacali, alle procedure di mobilità: per tale pagina http://bit.ly/1QhYVe4 2 di 7 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n. 13462/2013 11265/2014 Concisa esposizione delle ragioni di fatto eRepert. di diritton. della decisione del 10/11/2014 c) d) e) f) attività veniva retribuito dalla società; fatturava e incassava in proprio, provvedendo poi a detrarre la somma ricevuta dal cliente dallo stipendio dovutogli dalla società; alcune delle disdette comunicate dai clienti a partire da mese di settembre 2011 sarebbero state il frutto di un fisiologico turn-over determinato da ragioni non imputabili alla condotta del Pessina ma, in parte, alle condizioni di mercato, per altra parte all’insoddisfazione della clientela per il servizio reso da PBK per vari motivi, tra cui soprattutto la mancanza di servizi fiscali trasversali, promessi e mai attuati: a. le società riconducibili al Gruppo “Finsterre”, operante con gli enti pubblici locali, avevano espressamente richiesto all’inizio del 2011 una riduzione del corrispettivo convenuto per il 2011 (che era stata accordata dalla società, in persona del sig. Pessina per poter garantire la fidelizzazione del cliente in una situazione precaria di mercato), nonché una riduzione del termine di preavviso per la disdetta (poi effettivamente comunicata) stanti – come esplicitato nei contratti proposti dalle società e sottoscritti nel gennaio 2011- le ristrette scadenze degli incarichi affidati dagli enti locali alle società stesse; b. altri clienti, (Ozanam Società Cooperativa Sociale di Solidarietà, Deufoul s.r.l., Istituto Sorelle della Misericordia) avrebbero deciso di interrompere il rapporto con l’attrice non ritenendo di poter più contare sull’affidabilità del servizio di PBK proprio a seguito della cessazione della collaborazione tra il convenuto e la stessa PBK come da questa comunicato (cfr doc. 17e 18 ) ; c. quanto ai clienti: Società del Quartetto, Associazione Orchestra Lirico, Associazione Agon, Associazione la Cappella Musicale, Fondazione Teartro Coccia, Fondazione Bernareggi, Comune di Varese, Centro StudiArcipelago Musica, Associazione Amici della Musica, la stessa PBK nel mese di luglio 2011 aveva comunicato formale disdetta dal contratto di prestazione di servizi sottoscritto, comunicando “che a decorrere dall’11.7.2011 per ristrutturazione interna PBK non sarà più in grado di fornirvi il servizio per la gestione concerti” ( doc. 19-26); in ogni caso i clienti receduti, lungi dal pretendere di non dover più pagare PBK, nelle stesse dichiarazioni di recesso avevano richiesto di quantificare ogni compenso dovuto ( doc. 19.23 attrice); detta cessazione della collaborazione sarebbe avvenuta a seguito di insanabile contrasto tra lo stesso Pessina e i sigg. Perego e Marconi: infatti, a seguito dei dissidi insorti tra i soci proprio in relazione al tipo di servizi che la società avrebbe dovuto offrire (cfr doc. 10 conv. relazione del Pessina del 14.1.2011), il sig. Pessina era stato aggredito verbalmente in ufficio dal sig. Perego e “sollevato” dal proprio incarico e dalle attività sino ad allora espletate; nel giugno 2011, inoltre, per effetto delle dimissioni del Perego dall’incarico di Consigliere della società, era decaduto formalmente dall’incarico di Presidente della società; dal 22.6.2011, data in cui Perego aveva assunto l’incarico di AU, il sig. Pessina era stato estromesso da qualsiasi incarico con comunicazione del 23.6.2011 (doc. 12), e la cessazione della collaborazione del Pessina con PBK era stata comunicata alla clientela direttamente dalla società ; dopo la cessazione del rapporto con PBK il sig. Pessina non aveva costituito alcuna nuova società, ma, per garantire il sostentamento della propria famiglia, continuava a svolgere attività di consulenza in proprio dalla sua abitazione, senza alcuna struttura operativa e supporti logistici strutturali (a comprova del fatto che non v’era stata alcuna preordinata attività di storno della clientela); del resto l’unica attività svolta a favore di ex clienti PBK sarebbe quella svolta nel luglio 2011 per L’istituto Sorelle della Misericordia - quando Pessina aveva cessato ogni rapporto con PBK – e non per sua volontà ma su richiesta espressa dell’Istituto stesso); pagina http://bit.ly/1QhYVe4 3 di 7 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n. 13462/2013 Repert.en.su 11265/2014 del società, 10/11/2014 solo occasionalmente, autorizzazione della studio legale CBM per conto di PBK senza richiedere il corrispettivo: tra PBK e lo Studio CBM (presso il quale lo studio Bryan Cave si è poi trasferito) v’era un rapporto continuativo di assistenza di lunga durata, noto ai soci , che prevedeva rapporti di “scambio” di consulenza su alcuni temi poichè gli avvocati giuslavoristi dello studio condividevano alcuni clienti con PBK o svolgevano attività di consulenza per la clientela PBK nella prospettiva di un reciproco scambio di clientela e sviluppo del lavoro, onde sarebbe stata prevista e nota, accanto ad attività retribuita ( svolta per lo studio Bryan Cave e regolarmente pagata doc. 32 ,33, 34 e 35) , anche attività a titolo gratuito e promozionale ( allo scopo di acquisire nuova clientela).; Mancherebbero, pertanto, secondo il convenuto tanto i presupposti di responsabilità per un’attività concorrente e tanto più per una concorrenza sleale del sig. Pessina: proprio la condotta della PBK aveva creato nel mese di luglio 2011 una situazione di incertezza presso la clientela che manifestava il proprio disagio in più occasioni, per il fatto di non poter contare più sul rapporto fiduciario maturato nel corso di una pluriennale esperienza con il sig. Pessina; quanto i presuppost di unazipne di rsponsabilità ex art. 2476 c.c. * Il Collegio reputa che la domanda sia infondata e debba essere respinta: 1. Quanto alla presunta attività di concorrenza sleale/inadempimento contrattuale che il convenuto, avrebbe compiuto, in particolare attraverso lo storno di clientela e l’induzione alla risoluzione dei contratti in essere o al loro mancato rinnovo, si osserva: a. l'attrice ha inizialmente qualificato il fatto alla luce della previsione degli artt. 2390 ss cc ed in seguito ha richiamato le disposizione dell’articolo 2598 c.c., fattispecie che disciplina la concorrenza sleale tra operatori commerciali del mercato tra cui sussista un rapporto concorrenziale, ragionevolemente in ragione della mutata posizione del Pessina rispetto alla società dopo la rimozione dell’incarico gestorio e la cessazione del rapporto di lavoro in essere; b. entrambe le fattispecie richiamate dagli attori non hanno trovato riscontro all’esito dell’istruttoria: i. anzitutto è risultata infondata la prospettazione relativa alla sussistenza - per effetto dell’attività di Pessina ex post - di un rapporto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., la quale presuppone l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra imprese, e, quindi, la qualità di imprenditori nei soggetti attivo e passivo che la PBK non ha allegato né provato: sicchè anche alla luce del contraddittorio in punto (le affermazioni di Pessina circa il fatto che egli continui a svolgere la sua attività professionale di consulente del lavoro quale libero professionista, sono restate non contestate) deve ritenersi accertato in causa che Pessina (a) non svolge alcuna attività di natura imprenditoriale (b) non svolge alcuna attività di elaborazione paghe in concorrenza con PBK, (c) tantomeno compie atti concorrenza sleale nei confronti di PBK; ii. quanto alla violazione, ex ante, da parte di Pessina, quale amministratore della società, dell’art. 2390 c.c., non ha trovato alcun riscontro: o nè l’assunto relativo al fatto che il signor Pessina abbia svolto attività concorrente con PBK di elaborazione paghe o di consulenza in costanza del rapporto gestorio con PBK; o né l’assunto che Pessina abbia compiuto “ in proprio”, attività che taluni clienti avevano richiesto a PBK, emettendo in proprio le relative fatture (la pagina http://bit.ly/1QhYVe4 4 di 7 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce g) Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n. 13462/2013 Repert. n. 11265/2014 del 10/11/2014 del tutto infondata sarebbe l’assunto per cui egli avrebbe svolto attività di consulenza per lo replica di Pessina a autorizzazione della società aveva fatturato prestazioni in proprio provvedendo, poi, a detrarre la somma ricevuta dal cliente dallo stipendio dovutogli dalla società - cfr. comparsa pag.9 - non è, invero, stata contestata nella memoria 183 VI n.1 c.p.c., ove la società attrice si è limitata a contestare genericamente che detto modo di procedere fosse stato “imposto” dalle circostanze, ma non ha contestato che quanto percepito a titolo personale da Pessina fosse stato detratto dalla sua retribuzione mensile, con vantaggio, quindi, effettivamente di PBK, come sostenuto dal convenuto); o né l’assunto che Pessina avrebbe distratto clientela: a questo proposito si rileva che tutti i testi chiamati da parte attrice hanno negato qualunque attività di persuasione o convincimento svolta da parte convenuta e finalizzata alla disdetta dei contratti in essere con PBK da parte dei singoli clienti (espressa e significativa smentita di siffatto addebito giunge anche dal documento 30 prodotto dal convenuto, ove Deufol Italia s.p.a., nel chiedere a Pessina le sue prestazioni consulenziali, espressamente dichiara “abbiamo preso atto della cessazione del suo rapporto con la società PBK e della sua volontà di non subentrare in prestazioni espletate sino ad ora in tale contesto societario, tuttavia è nostra precisa intenzione, conoscendo la sua professionalità, continuare ad avvalerci del suo supporto”); alla luce dei documenti prodotti si evince che le disdette erano motivate: - o da ragioni di insoddisfazione per la prestazione offerta da PBK a fronte delle esigenze di competenza professionale e di flessibilità contrattualistica richieste dai clienti (cfr doc. 17,18,30 conv. e testimonianza di Nicola Giuliano per Oman Air , Suor Rita Moiraghi, Giovanni Variale per RSM Italia srl, Stefano Viotti per Emporio del Lavori Ticino Olona, Andrea Restelli per Defoul, Antonio Moroni per P.A. Practice), - o da un fisiologico turn over della clientela, dettato da mere ragioni economiche (cfr testim. di Piero Bonferoni quanto al cliente Ozanam e quelle rese a proposito delle disdette rese dalle società del gruppo Finsterre) del resto gli incarichi assunti da PBK avevano durata annuale, sicchè la stessa PBK non avrebbe potuto che confidare al massimo in un anno di durata del rapporto; - o ancora dalla incapacità della PBK di rendere il servizio sino ad allora assicurato dalla moglie del sig. Pessina esperta in materia di contratto di lavoro dei musicisti ( cfr doc. 19-27 conv. ); in particolare è risultato del tutto infondato l’assunto per cui Pessina avrebbe rinegoziato i contratti all’inizio del 2011 per concedere ai clienti un tempo di preavviso più breve onde consentire agli stessi di “passare” da PBK a Pessina: non solo l’argomento in sé non ha coerenza logica interna (se lo scopo fosse stato quello di distrarre la clientela Pessina non avrebbe certo avuto bisogno di concedere a gennaio 2011 un minor termine utile per dare disdetta: a quella data, invero, chi avesse voluto poteva ben dare disdetta entro il 30 settembre (come previsto dal contratto) sicchè la concessione della possibilità di dare disdetta entro il 30.11.2011 non poteva certo giovare a Pessina; ma è stato smentito dai testi (per parte attrice Roberto Turra e per parte convenuta Dario Angaroni ), sicchè è risultato in effetti confermato quanto asserito da Pessina, ovvero che le società del gruppo pagina http://bit.ly/1QhYVe4 5 di 7 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n. 13462/2013 11265/2014 del 10/11/2014 proposito Repert. del fatton.che occasionalmente e su Finisterre (le uniche rinegoziazione dei termini in discorso) avevano chiesto una posticipazione del termine di recesso poiché nell’anno 2011 erano vincolate – quanto alla scelta se rinnovare o meno il contratto con PBK - alla scadenze di incarichi affidati loro da enti locali; sicchè sul piano gestorio la decisione di Pessina fu dettata solo dall’intento di fidelizzare il cliente che avrebbe, in mancanza, dovuto recedere dal contratto di consulenza già a settembre stante l’incertezza del rinnovo dei contratti da aprte degli enti pubblici. c. per ciò che attiene, infine, alla presunta ingiustificata rinuncia di Pessina al pagamento di attività svolte in favore dello studio CBM, l’assunto è rimasto del tutto sfornito di prova: la produzione documentale in proposito effettuata si riferisce ad un periodo compreso tra il 2008 ed il 2010, quando PBK non collaborava con lo studio CBM, ma con lo studio Bryan Cave; perlatro le difese rese in proposito da Pessina sono coerenti con la natura discrezionale dell’attività gestoria (scambio di prestazioni professionali per acquisire clientela, che, come riconosce parte attrice – cr pag.15- si verificò in molti casi, atteso che “in numerosi casi clienti dello studio legale sono diventati clienti della PBK”) non sindacabile in termini di legittimità; d. è evidente che l’infondatezza degli assunti sin qui esaminati rende infondata anche la allegazione - rimasta peraltro del tutto generica – circa la lesione all’immagine professionale della società. Appare pertanto evidente all’esito dell’istruttoria che i partner commerciali di PBK sopracitati hanno scelto di interrompere le relazioni commerciali non già per interferenza indebita del convenuto, ma per varie ragioni del tutto diverse da questa; spesso proprio per il fatto che l’interruzione della collaborazione di Pessina con PBK (realizzato da Perego con modalità che la teste Luisa Scaion, impiegata all’epoca in PBK, ha descritto come “una sceneggiata molto umiliante e al disotto di ogni decenza” “rimasta impressa nella memoria di tutte noi impiegate”), aveva fatto venire meno nella clientela da questi seguita la fiducia nella adeguatezza delle prestazioni offerte dalla società; la fidelizzazione di molti clienti, in altre parole era legata proprio alla figura professionale del sig. Pessina, onde è del tutto fisiologico che il suo allontanamento abbia determinato anche l’allontanamento di un numero non piccolo di clienti. Le spese secondo il principio di soccombenza vanno poste a carico di PBK ; le stesse si liquidano, in considerazione della nota, delle tariffe e dell’impegno difensivo in concreto profuso, in euro 15.650,00 per onorari, oltre 15% su onorari per spese forfettarie CPA e IVA come per legge. In considerazione del fatto che l’assunto di parte attrice, da un lato (violazione artt 2390, 2391c.c.) è stato smentito dagli stessi testi da questa indicati, dall’altro (violazione art. 2958 c.c ) non ha trovato riscontro neppure con riguardo ai requisiti minimi della fattispecie ( natura imprenditoriale dell’attività concorrenziale svolta da Pessina) reputa il Tribunale che sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3° della PBK al pagamento in favore del convenuto della somma equitativamente determinata di euro 8.000,00 (corrispondente a circa la meta delle spese di lite liquidate) oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale così decide: 1. respinge la domanda proposta da PBK s.r.l. nei confronti di Luciano Pessina; pagina http://bit.ly/1QhYVe4 6 di 7 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n. 13462/2013 Repert. 11265/2014 del 10/11/2014 nei confronti dellen. quali è stata effettuata la Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n. 13462/2013 Repert. 11265/2014 del 10/11/2014 a rifondere al convenuto Luciano Pessina n. le spese di lite liquidate in euro 2. condanna PBK s.r.l. 15.650,00 oltre spese forfettarie 15% CPA e IVA come per legge; 3. condanna PBK s.r.l. a pagare al convenuto Luciano Pessina ex art. 96 3° comma c.p.c. la somma di euro 8.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo. Il Giudice Relatore dott. Alessandra Dal Moro Il Presidente dott.ssa Elena Riva Crugnola pagina http://bit.ly/1QhYVe4 7 di 7 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Milano, così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2014