N. R.G. 13462/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena Maria Riva Crugnola
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Marianna Galioto
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13462/2013 promossa da:
P.B.K. SRL (C.F.05426590963), con il patrocinio dell’avv. COSSA ANTONIA e dell’avv.
BOCCHETTI ANNA
(BCCNNA65M66M266H) VIA
BICE CREMAGNANI, 22 20059
VIMERCATE; , elettivamente domiciliata in VIA BICE CREMAGNANI, 22 20059 VIMERCATE,
attore
contro
LUCIANO PESSINA (C.F. PSSLCN45P16H264S), con il patrocinio dell’avv. LEARDI
PIERODAVIDE DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 22 20122 MILANO
convenuto
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Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014
RG n. 13462/2013
Repert. n. 11265/2014 del 10/11/2014
La P.B.K. srl ha chiesto di dichiarare il sig. Luciano Pessina, socio e amministratore unico della
società dal 2006 al 2011, responsabile dei danni cagionati alla società stessa con atti di concorrenza
sleale compiuti nell’ultimo anno della sua gestione, e di condannarlo al risarcimento della somma di
euro 300.000,00 oltre accessori a titolo di danno emergente e di somma da determinarsi all’esito del
giudizio a titolo di lucro cessante; ha chiesto altresì la condanna del convenuto al risarcimento del
danno subito per l’attività lesiva della propria “immagine professionale”.
A fondamento della domanda ha dedotto che il convenuto:
 avrebbe svolto attività “in proprio” a favore di clienti di PBK, agendo in conflitto di interessi
con la società ;
 avrebbe rinegoziato all’inizio del 2011 senza giustificazione alcuni contratti già stipulati,
convenendo che il contratto stesso, per quel solo anno, avrebbe potuto essere disdetto con
comunicazione da inviarsi entro 30 anziché 90 giorni dalla scadenza; ciò per consentire ad
alcuni selezionati clienti di liberarsi dagli impegni presi con PBK e conferire l’incarico
direttamente a lui
 le disdette, che sarebbero pervenute da settembre in poi, sarebbero state il frutto dell’operato
del sig. Pessina intenzionato a sottrarre volontariamente clientela alla PBK (il che si
desumerebbe dalle stesse comunicazioni di disdetta);
 l’intento del sig. Pessina sarebbe dimostrato :
o dalla e-mail della Bray Controls Italia;
o dalle testimonianze raccolte dalla socia Alice Maria Bianchi preso alcuni clienti,
asseritamente contattati dal Pessina con la proposta di lasciare PBK onde affidare
direttamente a lui l’incarico professionale;
o dal fatto che nei mesi di luglio e agosto 2011 avrebbe svolto per l’istituto Sorelle della
misericordia di Verona in nome proprio la stessa attività che aveva svolto sin a quel
momento in nome e per conto di PBK;
 avrebbe omesso di emettere le fatture e chiedere il pagamento dell’attività di consulenza svolta
a nome di PBK in favore di un noto studio legale di Milano;
 il sig. Pessina avrebbe rappresentato un’immagine negativa della società alle aziende clienti
allo scopo di convincerle a lasciare l’organizzazione in favore del suo apporto consulenziale.
quanto al risarcimento preteso ha dedotto che lo stesso deriverebbe dalle seguenti voci di danno :
o 280.000,00 euro, pari alla somma delle fatture emesse dalla PBK nel 2011 per l’attività
svolta in favore di aziende che sono recedute dal contratto per effetto dell’attività di
storno del sig. Pessina;
o euro 10.000,00 pari al mancato pagamento della consulenza svolta in favore dello
studio legale CBM & partners
o 10.000,00 per la lesione all’immagine e alla rispettabilità professionale della società.
Il sig. Pessina si è costituito osservando:
a) che la tipologia dei servizi offerti da PBK concerne prevalentemente l’ elaborazione paghe,
sulla base di contratti della durata di un anno, con possibilità di recesso anticipato per entrambe
le parti;
b) che egli, quale professionista esperto in materia lavoristica, assisteva la clientela PBK in veste
di consulente del lavoro, soprattutto con riguardo alla gestione del contenzioso con i dipendenti
in sede sindacale e stra-giudiziale, ai rapporti sindacali, alle procedure di mobilità: per tale
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Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014
RG n. 13462/2013
11265/2014
Concisa esposizione delle ragioni di fatto eRepert.
di diritton.
della
decisione del 10/11/2014
c)
d)
e)
f)
attività veniva retribuito dalla società;
fatturava e incassava in proprio, provvedendo poi a detrarre la somma ricevuta dal cliente dallo
stipendio dovutogli dalla società;
alcune delle disdette comunicate dai clienti a partire da mese di settembre 2011 sarebbero state
il frutto di un fisiologico turn-over determinato da ragioni non imputabili alla condotta del
Pessina ma, in parte, alle condizioni di mercato, per altra parte all’insoddisfazione della
clientela per il servizio reso da PBK per vari motivi, tra cui soprattutto la mancanza di servizi
fiscali trasversali, promessi e mai attuati:
a. le società riconducibili al Gruppo “Finsterre”, operante con gli enti pubblici locali,
avevano espressamente richiesto all’inizio del 2011 una riduzione del corrispettivo
convenuto per il 2011 (che era stata accordata dalla società, in persona del sig. Pessina
per poter garantire la fidelizzazione del cliente in una situazione precaria di mercato),
nonché una riduzione del termine di preavviso per la disdetta (poi effettivamente
comunicata) stanti – come esplicitato nei contratti proposti dalle società e sottoscritti
nel gennaio 2011- le ristrette scadenze degli incarichi affidati dagli enti locali alle
società stesse;
b. altri clienti, (Ozanam Società Cooperativa Sociale di Solidarietà, Deufoul s.r.l., Istituto
Sorelle della Misericordia) avrebbero deciso di interrompere il rapporto con l’attrice
non ritenendo di poter più contare sull’affidabilità del servizio di PBK proprio a seguito
della cessazione della collaborazione tra il convenuto e la stessa PBK come da questa
comunicato (cfr doc. 17e 18 ) ;
c. quanto ai clienti: Società del Quartetto, Associazione Orchestra Lirico, Associazione
Agon, Associazione la Cappella Musicale, Fondazione Teartro Coccia, Fondazione
Bernareggi, Comune di Varese, Centro StudiArcipelago Musica, Associazione Amici
della Musica, la stessa PBK nel mese di luglio 2011 aveva comunicato formale disdetta
dal contratto di prestazione di servizi sottoscritto, comunicando “che a decorrere
dall’11.7.2011 per ristrutturazione interna PBK non sarà più in grado di fornirvi il
servizio per la gestione concerti” ( doc. 19-26);
in ogni caso i clienti receduti, lungi dal pretendere di non dover più pagare PBK, nelle stesse
dichiarazioni di recesso avevano richiesto di quantificare ogni compenso dovuto ( doc. 19.23
attrice);
detta cessazione della collaborazione sarebbe avvenuta a seguito di insanabile contrasto tra lo
stesso Pessina e i sigg. Perego e Marconi: infatti, a seguito dei dissidi insorti tra i soci proprio
in relazione al tipo di servizi che la società avrebbe dovuto offrire (cfr doc. 10 conv. relazione
del Pessina del 14.1.2011), il sig. Pessina era stato aggredito verbalmente in ufficio dal sig.
Perego e “sollevato” dal proprio incarico e dalle attività sino ad allora espletate; nel giugno
2011, inoltre, per effetto delle dimissioni del Perego dall’incarico di Consigliere della società,
era decaduto formalmente dall’incarico di Presidente della società; dal 22.6.2011, data in cui
Perego aveva assunto l’incarico di AU, il sig. Pessina era stato estromesso da qualsiasi
incarico con comunicazione del 23.6.2011 (doc. 12), e la cessazione della collaborazione del
Pessina con PBK era stata comunicata alla clientela direttamente dalla società ;
dopo la cessazione del rapporto con PBK il sig. Pessina non aveva costituito alcuna nuova
società, ma, per garantire il sostentamento della propria famiglia, continuava a svolgere attività
di consulenza in proprio dalla sua abitazione, senza alcuna struttura operativa e supporti
logistici strutturali (a comprova del fatto che non v’era stata alcuna preordinata attività di storno
della clientela); del resto l’unica attività svolta a favore di ex clienti PBK sarebbe quella svolta
nel luglio 2011 per L’istituto Sorelle della Misericordia - quando Pessina aveva cessato ogni
rapporto con PBK – e non per sua volontà ma su richiesta espressa dell’Istituto stesso);
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Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014
RG n. 13462/2013
Repert.en.su 11265/2014
del società,
10/11/2014
solo occasionalmente,
autorizzazione della
studio legale CBM per conto di PBK senza richiedere il corrispettivo: tra PBK e lo Studio CBM
(presso il quale lo studio Bryan Cave si è poi trasferito) v’era un rapporto continuativo di
assistenza di lunga durata, noto ai soci , che prevedeva rapporti di “scambio” di consulenza su
alcuni temi poichè gli avvocati giuslavoristi dello studio condividevano alcuni clienti con PBK
o svolgevano attività di consulenza per la clientela PBK nella prospettiva di un reciproco
scambio di clientela e sviluppo del lavoro, onde sarebbe stata prevista e nota, accanto ad
attività retribuita ( svolta per lo studio Bryan Cave e regolarmente pagata doc. 32 ,33, 34 e 35) ,
anche attività a titolo gratuito e promozionale ( allo scopo di acquisire nuova clientela).;
Mancherebbero, pertanto, secondo il convenuto tanto i presupposti di responsabilità per un’attività
concorrente e tanto più per una concorrenza sleale del sig. Pessina: proprio la condotta della PBK
aveva creato nel mese di luglio 2011 una situazione di incertezza presso la clientela che manifestava il
proprio disagio in più occasioni, per il fatto di non poter contare più sul rapporto fiduciario maturato
nel corso di una pluriennale esperienza con il sig. Pessina; quanto i presuppost di unazipne di
rsponsabilità ex art. 2476 c.c.
*
Il Collegio reputa che la domanda sia infondata e debba essere respinta:
1. Quanto alla presunta attività di concorrenza sleale/inadempimento contrattuale che il convenuto,
avrebbe compiuto, in particolare attraverso lo storno di clientela e l’induzione alla risoluzione dei
contratti in essere o al loro mancato rinnovo, si osserva:
a. l'attrice ha inizialmente qualificato il fatto alla luce della previsione degli artt. 2390 ss cc ed
in seguito ha richiamato le disposizione dell’articolo 2598 c.c., fattispecie che disciplina la
concorrenza sleale tra operatori commerciali del mercato tra cui sussista un rapporto
concorrenziale, ragionevolemente in ragione della mutata posizione del Pessina rispetto alla
società dopo la rimozione dell’incarico gestorio e la cessazione del rapporto di lavoro in
essere;
b. entrambe le fattispecie richiamate dagli attori non hanno trovato riscontro all’esito
dell’istruttoria:
i. anzitutto è risultata infondata la prospettazione relativa alla sussistenza - per
effetto dell’attività di Pessina ex post - di un rapporto di concorrenza sleale ex
art. 2598 c.c., la quale presuppone l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra
imprese, e, quindi, la qualità di imprenditori nei soggetti attivo e passivo che la PBK
non ha allegato né provato: sicchè anche alla luce del contraddittorio in punto (le
affermazioni di Pessina circa il fatto che egli continui a svolgere la sua attività
professionale di consulente del lavoro quale libero professionista, sono restate non
contestate) deve ritenersi accertato in causa che Pessina (a) non svolge alcuna
attività di natura imprenditoriale (b) non svolge alcuna attività di elaborazione
paghe in concorrenza con PBK, (c) tantomeno compie atti concorrenza sleale nei
confronti di PBK;
ii. quanto alla violazione, ex ante, da parte di Pessina, quale amministratore della
società, dell’art. 2390 c.c., non ha trovato alcun riscontro:
o nè l’assunto relativo al fatto che il signor Pessina abbia svolto attività
concorrente con PBK di elaborazione paghe o di consulenza in costanza del
rapporto gestorio con PBK;
o né l’assunto che Pessina abbia compiuto “ in proprio”, attività che taluni
clienti avevano richiesto a PBK, emettendo in proprio le relative fatture (la
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Repert.
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del tutto infondata sarebbe l’assunto per cui egli avrebbe
svolto
attività di consulenza
per lo
replica di Pessina a
autorizzazione della società aveva fatturato prestazioni in proprio
provvedendo, poi, a detrarre la somma ricevuta dal cliente dallo stipendio
dovutogli dalla società - cfr. comparsa pag.9 - non è, invero, stata contestata
nella memoria 183 VI n.1 c.p.c., ove la società attrice si è limitata a
contestare genericamente che detto modo di procedere fosse stato “imposto”
dalle circostanze, ma non ha contestato che quanto percepito a titolo
personale da Pessina fosse stato detratto dalla sua retribuzione mensile, con
vantaggio, quindi, effettivamente di PBK, come sostenuto dal convenuto);
o né l’assunto che Pessina avrebbe distratto clientela:
a questo proposito si rileva che tutti i testi chiamati da parte attrice hanno
negato qualunque attività di persuasione o convincimento svolta da parte
convenuta e finalizzata alla disdetta dei contratti in essere con PBK da parte
dei singoli clienti (espressa e significativa smentita di siffatto addebito
giunge anche dal documento 30 prodotto dal convenuto, ove Deufol Italia
s.p.a., nel chiedere a Pessina le sue prestazioni consulenziali, espressamente
dichiara “abbiamo preso atto della cessazione del suo rapporto con la
società PBK e della sua volontà di non subentrare in prestazioni espletate
sino ad ora in tale contesto societario, tuttavia è nostra precisa intenzione,
conoscendo la sua professionalità, continuare ad avvalerci del suo
supporto”);
alla luce dei documenti prodotti si evince che le disdette erano motivate:
- o da ragioni di insoddisfazione per la prestazione offerta da PBK a fronte
delle esigenze di competenza professionale e di flessibilità contrattualistica
richieste dai clienti (cfr doc. 17,18,30 conv. e testimonianza di Nicola
Giuliano per Oman Air , Suor Rita Moiraghi, Giovanni Variale per RSM
Italia srl, Stefano Viotti per Emporio del Lavori Ticino Olona, Andrea
Restelli per Defoul, Antonio Moroni per P.A. Practice),
- o da un fisiologico turn over della clientela, dettato da mere ragioni
economiche (cfr testim. di Piero Bonferoni quanto al cliente Ozanam e quelle
rese a proposito delle disdette rese dalle società del gruppo Finsterre) del
resto gli incarichi assunti da PBK avevano durata annuale, sicchè la stessa
PBK non avrebbe potuto che confidare al massimo in un anno di durata del
rapporto;
- o ancora dalla incapacità della PBK di rendere il servizio sino ad allora
assicurato dalla moglie del sig. Pessina esperta in materia di contratto di
lavoro dei musicisti ( cfr doc. 19-27 conv. );
in particolare è risultato del tutto infondato l’assunto per cui Pessina avrebbe
rinegoziato i contratti all’inizio del 2011 per concedere ai clienti un tempo di
preavviso più breve onde consentire agli stessi di “passare” da PBK a
Pessina: non solo l’argomento in sé non ha coerenza logica interna (se lo
scopo fosse stato quello di distrarre la clientela Pessina non avrebbe certo
avuto bisogno di concedere a gennaio 2011 un minor termine utile per dare
disdetta: a quella data, invero, chi avesse voluto poteva ben dare disdetta
entro il 30 settembre (come previsto dal contratto) sicchè la concessione
della possibilità di dare disdetta entro il 30.11.2011 non poteva certo
giovare a Pessina; ma è stato smentito dai testi (per parte attrice Roberto
Turra e per parte convenuta Dario Angaroni ), sicchè è risultato in effetti
confermato quanto asserito da Pessina, ovvero che le società del gruppo
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proposito Repert.
del fatton.che
occasionalmente
e su
Finisterre (le uniche
rinegoziazione dei termini in discorso) avevano chiesto una posticipazione
del termine di recesso poiché nell’anno 2011 erano vincolate – quanto alla
scelta se rinnovare o meno il contratto con PBK - alla scadenze di incarichi
affidati loro da enti locali; sicchè sul piano gestorio la decisione di Pessina
fu dettata solo dall’intento di fidelizzare il cliente che avrebbe, in mancanza,
dovuto recedere dal contratto di consulenza già a settembre stante
l’incertezza del rinnovo dei contratti da aprte degli enti pubblici.
c. per ciò che attiene, infine, alla presunta ingiustificata rinuncia di Pessina al pagamento di
attività svolte in favore dello studio CBM, l’assunto è rimasto del tutto sfornito di prova: la
produzione documentale in proposito effettuata si riferisce ad un periodo compreso tra il
2008 ed il 2010, quando PBK non collaborava con lo studio CBM, ma con lo studio Bryan
Cave; perlatro le difese rese in proposito da Pessina sono coerenti con la natura
discrezionale dell’attività gestoria (scambio di prestazioni professionali per acquisire
clientela, che, come riconosce parte attrice – cr pag.15- si verificò in molti casi, atteso che
“in numerosi casi clienti dello studio legale sono diventati clienti della PBK”)
non
sindacabile in termini di legittimità;
d. è evidente che l’infondatezza degli assunti sin qui esaminati rende infondata anche la
allegazione - rimasta peraltro del tutto generica – circa la lesione all’immagine
professionale della società.
Appare pertanto evidente all’esito dell’istruttoria che i partner commerciali di PBK sopracitati hanno
scelto di interrompere le relazioni commerciali non già per interferenza indebita del convenuto, ma per
varie ragioni del tutto diverse da questa; spesso proprio per il fatto che l’interruzione della
collaborazione di Pessina con PBK (realizzato da Perego con modalità che la teste Luisa Scaion,
impiegata all’epoca in PBK, ha descritto come “una sceneggiata molto umiliante e al disotto di ogni
decenza” “rimasta impressa nella memoria di tutte noi impiegate”), aveva fatto venire meno nella
clientela da questi seguita la fiducia nella adeguatezza delle prestazioni offerte dalla società; la
fidelizzazione di molti clienti, in altre parole era legata proprio alla figura professionale del sig.
Pessina, onde è del tutto fisiologico che il suo allontanamento abbia determinato anche
l’allontanamento di un numero non piccolo di clienti.
Le spese secondo il principio di soccombenza vanno poste a carico di PBK ; le stesse si liquidano, in
considerazione della nota, delle tariffe e dell’impegno difensivo in concreto profuso, in euro 15.650,00
per onorari, oltre 15% su onorari per spese forfettarie CPA e IVA come per legge.
In considerazione del fatto che l’assunto di parte attrice, da un lato (violazione artt 2390, 2391c.c.) è
stato smentito dagli stessi testi da questa indicati, dall’altro (violazione art. 2958 c.c ) non ha trovato
riscontro neppure con riguardo ai requisiti minimi della fattispecie ( natura imprenditoriale
dell’attività concorrenziale svolta da Pessina) reputa il Tribunale che sussistano i presupposti per la
condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3° della PBK al pagamento in favore del convenuto della somma
equitativamente determinata di euro 8.000,00 (corrispondente a circa la meta delle spese di lite
liquidate) oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale così
decide:
1. respinge la domanda proposta da PBK s.r.l. nei confronti di Luciano Pessina;
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RG n. 13462/2013
Repert.
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del 10/11/2014
nei confronti
dellen. quali
è stata effettuata
la
Sentenza n. 13188/2014 pubbl. il 10/11/2014
RG n. 13462/2013
Repert.
11265/2014
del 10/11/2014
a rifondere al convenuto Luciano
Pessina n.
le spese
di lite liquidate
in euro
2. condanna PBK s.r.l.
15.650,00 oltre spese forfettarie 15% CPA e IVA come per legge;
3. condanna PBK s.r.l. a pagare al convenuto Luciano Pessina ex art. 96 3° comma c.p.c. la
somma di euro 8.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott.ssa Elena Riva Crugnola
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Milano, così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2014
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