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Art. 2497 c.c.: l’attività di
direzione e coordinamento
nei gruppi societari
1) LINEAMENTI GENERALI
Gli artt. 2497 e ss. c.c. disciplinano l’attività di direzione e coordinamento nell’ambito dei
gruppi societari.
Si tratta di una disciplina che non riguarda le regole di funzionamento di un gruppo
societario in quanto si limita ad individuare alcune ipotesi in cui possa realizzarsi,
presuntivamente, l’attività in esame.
La riconduzione a tale disciplina presenta profili di responsabilità nel caso di cui all’art.
2497-sexies c.c. che, a tal riguardo, riconduce tale presunzione di direzione e coordinamento
a due particolari situazioni in cui la società potrebbe essere identificata ai fini della direzione
e coordinamento, più segnatamente:
 quando la controllante è tenuta al consolidamento dei bilanci;
 quando una società riveste la posizione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e, più
analiticamente:
a) quando dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
di un’altra società;
b) quando dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria di un’altra società;
c) quando esercita un’influenza dominante su una società, sulla base di un
contratto in essere con la stessa o di clausole dei loro statuti.
Altra ipotesi di attività di direzione e coordinamento, sempre assistita da presunzione, è
prevista dal successivo art. 2497-septies c.c., in cui si configura la fattispecie dell’esercizio di
direzione e coordinamento (e non del mero controllo, di cui alla lettera c) che precede),
sulla base di un contratto concluso da una società o da un ente con le società assoggettate, o
mediante clausole contenute negli statuti di queste ultime.
Va precisato che il mero controllo formale di una società o ente su di un’altra società non
esaurisce, in ogni caso, la fattispecie di direzione e coordinamento: il controllo societario è
solo uno dei possibili, ma non necessari, elementi che possono portare a rilevare la presenza
di una situazione di direzione e coordinamento.
Occorre verificare di volta in volta se le società holding svolgano in concreto attività di
direzione e coordinamento nei confronti della società controllata.
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L’art. 2497 c.c. fa riferimento ad un esercizio attivo delle funzioni di direzione e
coordinamento, secondo una condotta intenzionalmente orientata, prevedendo, dunque,
un’influenza attiva sulla vita della società controllata, consapevolmente esercitata dalla
società controllante ed una altrettanto consapevole cooperazione da parte degli
amministratori della medesima società soggetta a controllo.
2) IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Ai sensi dell’ art. 2497 c.c. gli amministratori della società controllante sono direttamente
responsabili nei confronti dei soci delle società controllate per il pregiudizio arrecato alla
redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali
per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.
Tale responsabilità deve necessariamente derivare dall’esercizio abusivo dell’attività di
direzione e coordinamento, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed
imprenditoriale che potrebbe prendere origine da una condotta discostante da un iter
corretto che la società controllante dovrebbe tenere, e conservare, nell’impartire direttive
alle società appartenenti al gruppo a cui fa capo, potendosi tradurre in un processo di
compenetrazione e bilanciamento degli interessi tra la società controllante ed il circuito di
società ad essa soggette, che comunque dovrà essere accertata a priori dall’organo
giudicante.
Tuttavia non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato
anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Ciò significa che, qualora la controllante fosse chiamata a rispondere di esercizio abusivo di
attività di direzione e coordinamento, ex 2497 c.c., la responsabilità degli amministratori
potrebbe venir meno (o comunque mitigarsi) se il danno arrecato ai soci ed ai creditori della
controllata fosse compensato dal risultato complessivo dell’attività di direzione e
coordinamento (teoria dei c.d. vantaggi compensativi).
Non si può, dunque, prescindere da una visione generale: occorre aver riguardo non
soltanto all’effetto patrimoniale negativo di un determinato atto di gestione, ma anche agli
eventuali riflessi positivi che quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza della
società immediatamente pregiudicata dall’atto stesso.
3) GLI ADEMPIMENTI AVANTI IL REGISTRO DELLE IMPRESE
L’art. 2497-bis prevede quattro differenti adempimenti pubblicitari: i primi due consistono
nell’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società della soggezione all’altrui
direzione e coordinamento e nell’iscrizione in un’apposita sezione del registro delle imprese
dei soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento e delle società che vi sono
soggette.
L’art. 2497-bis, ai commi quarto e quinto, prevede due ulteriori obblighi pubblicitari, diretti
a garantire la trasparenza dei rapporti infragruppo, consistenti nell’esposizione nella nota
integrativa della società diretta e coordinata di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell’ultimo bilancio della società o ente che dirige e coordina e nell’indicazione, nella
relazione sulla gestione della società, dei rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di
direzione coordinamento, nonché degli effetti di tale attività sull’esercizio dell’impresa
sociale e sui suoi risultati.
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4) ULTERIORI ADEMPIMENTI FORMALI E PREDISPOSIZIONE DELLE
DELIBERE
L’art. 2497-bis c.c. prevede inoltre la responsabilità degli amministratori per i danni patiti dai
soci o dai terzi a causa:
a) della mancata indicazione, negli atti e nella corrispondenza della società, della
soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento;
b) della mancata iscrizione nella sezione del registro delle imprese delle società o enti
che esercitano tale attività e di quelli che vi sono soggetti;
c) nonché del mancato adeguamento dell’indicazione e dell’iscrizione predette, quando
la soggezione è cessata.
L’art. 2497-ter c.c. prevede che le delibere della società assoggettata a direzione e
coordinamento debbano essere adeguatamente motivate quanto alle ragioni ed agli interessi
che hanno inciso sulle decisioni in esse contenute.
La disposizione rende legittima la trasposizione, all’interno dell’assemblea o dell’organo
amministrativo della società controllata, di decisioni assunte dagli organi della società
controllante, per realizzare interessi esterni alla stessa società controllata e corrispondenti al
più generale interesse del gruppo che la società controllante dirige e coordina.
Il legislatore esige che questi interessi siano puntualmente indicati nelle relative decisioni
assembleari e consiliari al fine di consentire un sindacato sulla loro effettiva rispondenza ad
un interesse di gruppo e non all’interesse esclusivo della sola società controllante o di altra
società del gruppo stesso.
Aprile 2013
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