Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile
Iscritto nell’elenco dei Gruppi Comunali di Protezione Civile Regione Lombardia con decreto n°
2514 del 06.02.2001
Iscritto nell’elenco dei Gruppi Comunali di Protezione Civile dell’Albo Nazionale con decreto
DPC/VRE/0019193 del 10/04/2006
Art. 1
È costituito presso la sede municipale, il Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi, che
abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che abbiano abituale
dimora nel Comune di Agrate Brianza o in un Comune limitrofo, allo scopo di
prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito
della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza.
Art. 2
L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di:
1. Apposita domanda ed all’accettazione della stessa da parte del
Sindaco o di un suo Delegato;
2. Autocertificazione di non aver subito e di non aver in corso condanne
penali (autocertificazione passibile di controllo, da parte dell’Autorità
Comunale presso il casellario giudiziario, entro il termine previsto
dalla legge);
3. Autocertificazione di “sana e robusta costituzione fisica” che attesti
l’idoneità in relazione all’attività da svolgere;
4. Certificato anagrafico delle vaccinazioni (antitetanica – antitificaecc.);
5. N° 1 fotografia formato tessera;
6. Attestato di frequenza al Corso di Protezione Civile;
7. I Volontari ammessi, ma tuttavia privi del titolo di cui al punto 6
dovranno seguire al più presto un corso per il conseguimento
dell’attestato, in attesa vengono definiti “volontari ausiliari”
Via E. Toti 8 20864 Agrate Brianza (MB) Tel./ Fax 039 2260047 E.mail:[email protected]
Art. 3
I Volontari ammessi sono muniti di tesserino numerato e completo di
fotografia, rilasciato dalla Regione Lombardia, atto a certificare le
generalità, eventuale specializzazione e l’appartenenza al Gruppo.
Art. 4
Il Comune ha l’obbligo di assicurare i Volontari appartenenti al Gruppo
Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi
allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, in ambito Comunale e
Intercomunale, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi
dell’art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione
o altri provvedimenti legislativi in materia.
Art. 5
Il Sindaco, ai sensi dell’art.15 della Legge n° 225/92, è Autorità Comunale
di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio
comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e
assistenza alla popolazione.
Il Sindaco è il Responsabile Unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile
e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore ed un
eventuale Vice Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il
Sindaco (o suo Delegato), per le attività di Protezione Civile.
Art. 6
Il Sindaco (o suo Delegato), in collaborazione con il Coordinatore del
Gruppo Comunale predispone e attua , in prima approssimazione, le seguenti
azioni:
1. Individuare le forme più opportune per incentivare l’adesione dei
cittadini all’iniziativa;
2. Assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione
Civile (previsione, prevenzione e superamento dell’emergenza);
3. Garantire turni di reperibilità propri, dell’Amministrazione e degli
aderenti al Gruppo Comunale, predisponendone le procedure di
attivazione indicandone la capacità e i tempi di attivazione;
Via E. Toti 8 20864 Agrate Brianza (MB) Tel./ Fax 039 2260047 E.mail:[email protected]
4. Curare al proprio interno la formazione e l’informazione, formando
eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi
presenti sul territorio;
5. Predisporre periodiche esercitazioni anche in collaborazione con altri
Comuni;
6. Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di Protezione
Civile;
7. Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi e
ubicazioni di materiali, mezzi, strumenti, utili ai fini di Protezione
Civile;
8. Provvedere al periodico aggiornamento del Piano di Emergenza
Comunale su base biennale, salvo casi straordinari;
9. Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile;
Art. 7
I Volontari devono essere formati ed addestrati a cura della Provincia
“Servizio Protezione Civile” o dalla Prefettura competente per territorio,
con il supporto di Tecnici dei settori regionali del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, o da altri Tecnici qualificati che
per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.
Art. 8
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile nella fase di emergenza opera alle
dipendenze degli organi ufficialmente e legalmente preposti alla Direzione
Comunale (Sindaco – Polizia Locale) svolge supporto all’Ufficio Tecnico
mettendo a disposizione la propria competenza professionale ed ogni mezzo
tecnico e logistico ritenuto necessario.
Art. 9
Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare a tutte le attività
connesse alle finalità riportate nel precedente (art.6) con impegno, lealtà,
senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile,
alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno
sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al
Via E. Toti 8 20864 Agrate Brianza (MB) Tel./ Fax 039 2260047 E.mail:[email protected]
coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né
svolgere attività e compiti propri di altri Enti, (VIABILITA’ ) che
concorrono alle operazioni di intervento.
Art. 10
Ai sensi degli ART.10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della
Legislazione vigente in materia, ai Volontari appartenenti al Gruppo
Comunale di Protezione Civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente
iscritto nell’apposito Registro Nazionale del Volontariato di Protezione
Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del
Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell’ambito delle attività di
Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e
formazioni teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della
Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di Legge, i seguenti
benefici:
1. Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato
2. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da
parte del datore di lavoro pubblico o privato
3. La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 4
della Legge 11 Agosto 1991 n° 266 e successivi Decreti Ministeriali
di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia
4. Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile,
tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico/pratico, suddivise in:
Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in
conformità all’art.11 del D.P.R. 613/94 e successivi decreti
ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in
materia;
Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi
utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività
predette;
Il rimborso sopra citato (art. 10 comma 4) potrà essere
ottenuto solamente se il Gruppo avrà richiesto ed ottenuto
Via E. Toti 8 20864 Agrate Brianza (MB) Tel./ Fax 039 2260047 E.mail:[email protected]
l’autorizzazione del Comune per l’utilizzo dei mezzi propri e
comunque sarà cura del Comune verificare le condizioni
necessarie per accedere ai rimborsi suddetti ed ai contributi
finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al
miglioramento della preparazione tecnica e formativa dei
componenti del Gruppo;
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei Volontari, che ne facciano
richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore;
Art. 11
Ai componenti del Gruppo, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 21 settembre 1994
n° 613, nell’ambito delle operazioni ed attività di soccorso, simulazione,
emergenza e formazione teorico/pratica, debitamente autorizzate
dall’Autorità competente e svolte ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia, verranno garantiti (vedi art.10
comma 1-2-3-5)
Tali benefici spettano:
In emergenza: per un massino di 30 (trenta) giorni consecutivi e fino a
90 (novanta) giorni l’anno;
Per esercitazioni e formazione : per un massimo di 10 (dieci) giorni
consecutivi e fino a 30 (trenta) giorni l’anno;
art. 12
Al di fuori degli interventi strettamente connessi alla Protezione Civile
potranno essere richieste al Gruppo, in circostanze particolari, prestazioni
di assistenza al Corpo di Polizia Locale in materia di supporto logistico, ai
cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche (religiose, culturali,
sportive, ricreative o di altro genere che prevedano una notevole affluenza
di pubblico) ed ogni qualvolta il Sindaco o l’Amministrazione Comunale ne
ritengano necessaria la presenza e l’opera ai fini istituzionali.
Per tali interventi si richiede un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, con
apposito modulo da inviare via E.mail.
Art. 13
Via E. Toti 8 20864 Agrate Brianza (MB) Tel./ Fax 039 2260047 E.mail:[email protected]
Il corretto svolgimento delle attività di Volontariato e l’organizzazione del
servizio sono affidate alle seguenti figure:
COORDINATORE
RESPONSABILE OPERATIVO
CAPO SQUADRA
Viene istituita una Squadra di Primo Intervento in collaborazione con il
R.O.C. (responsabile operativo comunale)
Art. 14
L’Assemblea Generale Ordinaria è costituita da tutti i Volontari di
Protezione Civile e viene convocata almeno una volta all’’anno dal
Coordinatore”
L’Assemblea Generale Straordinaria può essere richiesta formalmente, da
almeno la metà più uno dei Volontari iscritti, dal Sindaco (o suo Delegato).
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 20 (venti) giorni
dalla richiesta.
La convocazione da parte del Coordinatore sia per l’Ordinaria che per la
Straordinaria verrà comunicata al Volontario, tramite SMS – E.MAIL e con
affissione in bacheca, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e dovrà
contenere:
Luogo, data e ora della riunione
Argomenti all’ordine del giorno
L’assenza può essere giustificata
L’Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria sarà valida in prima
convocazione se viene raggiunta la maggioranza assoluta dei Volontari, e in
seconda convocazione, a distanza di almeno 6 (sei) ore, purché sia presente
la metà più uno dei Volontari.
Non sono valide le deleghe.
Art. 15
Il Coordinatore nominato dal Sindaco, rappresenta il Gruppo a tutti gli
effetti.
Via E. Toti 8 20864 Agrate Brianza (MB) Tel./ Fax 039 2260047 E.mail:[email protected]
Nei casi di motivata urgenza o necessità il Coordinatore può
autonomamente prendere la decisione ed autorizzare spese di ordinaria
amministrazione dandone comunicazione durante la prima riunione del
Consiglio Direttivo.
In caso di assenza, impedimento, dimissioni, le sue funzioni vengono svolte
pro tempore dal Vice Coordinatore
Art.16
Sono componenti del Consiglio Direttivo: il Coordinatore – il Vice
Coordinatore – il Tesoriere – il Segretario.
La riunione del Consiglio Direttivo può essere anche convocata dietro
motivata richiesta da almeno 2 (due) membri del consiglio stesso.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida solo con la presenza di tutti i
suoi componenti e le delibere avvengono a maggioranza di voti, in caso di
parità il voto del Coordinatore è determinante.
Art.17
Il Coordinatore e il Consiglio Direttivo (vedi art.16) rimangono in carica per
tutta la durata del mandato Amministrativo, solo il Sindaco, in qualità di
Autorità Comunale di Protezione Civile (vedi art.5) e Legale Rappresentante
può decidere una loro eventuale sostituzione.
Il Consiglio Direttivo si compone dei Volontari che risulteranno essere
proposti dal Coordinatore e nominati dal Sindaco o suo Delegato
Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare il Gruppo, osservando e
facendo osservare le norme del Regolamento Comunale, le decisioni
dell’Assemblea Generale e del Consiglio stesso.
Art. 18
L’Amministrazione Comunale, garantirà al Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile uno stanziamento economico annuo e provvederà nei modi
e nei tempi ritenuti più opportuni dal Gruppo dei Volontari e
compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa
Amministrazione, a fornire mezzi, attrezzature e divise ai Volontari.
Al Volontario/a è fatto divieto assoluto di apportare modifiche tali da
compromettere l’uniformità delle divise (scritte, adesivi e quant’altro non
Via E. Toti 8 20864 Agrate Brianza (MB) Tel./ Fax 039 2260047 E.mail:[email protected]
attinente il servizio di Protezione Civile) e non approvate
dall’Amministrazione Comunale o dal Consiglio Direttivo.
Al Volontario/a è VIETATA LA DETENZIONE, in servizio di
qualunque oggetto definibile “ARMA IMPROPRIA”;
Il Volontario/a DEVE TENERE IN OTTIMO ORDINE “ PULITA –
EFFICIENTE - INTEGRA” LA DOTAZIONE RICEVUTA ( Divisa –
Casco – Scarponi );
L’uso della divisa e degli automezzi sarà consentito per le attività di
cui al presente regolamento, dietro autorizzazione dei Responsabili
del Gruppo (Coordinatore e Vice Coordinatore)
Art.19
Il comportamento del Volontario/a in servizio deve essere irreprensibile e
teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino utente.
Una volta iniziato il servizio, questo non deve mai essere abbandonato se
non per gravi casi evidenti o motivati dal Coordinatore o dal Responsabile
Operativo.
Art.20
Il Volontario/a che senza comunicazione alcuna, rimarrà assente in modo
totale (riunioni e/o attività) per un periodo di 3 (tre) mesi consecutivi
incorrerà in un richiamo scritto da parte del Responsabile Operativo.
Il Volontario/a che, ricevuto il richiamo scritto, non produrrà
giustificazione alcuna e protrarrà la sua assenza per un ulteriore mese, con
delibera del Consiglio Direttivo, relativa notifica scritta e conseguente
comunicazione alle Autorità competenti (Amministrazione Comunale)
perderà la qualifica di Volontario del Gruppo Comunale.
In questo caso ed anche per dimissioni volontarie il Volontario/a è tenuto
entro 10 (dieci) giorni a riconsegnare tutta la dotazione (divisa ed
eventuale materiale ) in suo possesso.
Le aspettative devono essere richieste per iscritto al Coordinatore per un
periodo massimo di 1 (uno) anno e possono essere rinnovate per altri 6 (sei)
mesi. Per poter riprendere il servizio dovranno fare richiesta scritta al
Coordinatore.
Via E. Toti 8 20864 Agrate Brianza (MB) Tel./ Fax 039 2260047 E.mail:[email protected]
Art. 21
Il Sindaco è garante del rispetto e dell’osservanza del presente
regolamento. L’accettazione e il rispetto del presente regolamento, da
parte dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile condizionano
l’appartenenza al Gruppo. Le infrazioni o l’inosservanza delle condizioni
riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione
temporanea, disposta dal Sindaco.
Le infrazioni più gravi possono comportare anche l’esclusione dal Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile.
Contro la proposta di esclusione, è ammesso il ricorso al Sindaco entro 15
(quindici) giorni dalla notifica del provvedimento.
Agrate Brianza, 21 Aprile 2010
Via E. Toti 8 20864 Agrate Brianza (MB) Tel./ Fax 039 2260047 E.mail:[email protected]
Scarica

Il regolamento interno - Protezione civile Agrate