Minis tero della Gius tiz ia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio I – Affari Legislativi, Internazionali e Grazie
STRUMENTI UNIONE EUROPEA
Le voci contrassegnate con la croce (†) si devono intendere sostituite, abrogate o annullate, come indicato nei commenti.
STRUMENTO
CONVENZIONE 29/05/2000 RELATIVA ALL'ASSISTENZA
GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA
&
PROTOCOLLO DEL 16/10/2001DELLA CONVENZIONE RELATIVA
ALL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI
STATI MEMBRI
DECISIONE QUADRO 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della
tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la
falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro.
TERMINE DI
ATTUAZIONE
STATO DI
ATTUAZIONE
NO
In materia di squadre investigative comuni l’entrata in vigore
della Convenzione, il 23/08/2006, rende caduca, per gli stati parte
della Convenzione, la decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle
squadre comuni d'inchiesta.
SI
V. L. 23 novembre 2001 n. 409, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recanti
disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro” (G.U. n. 274
del 24/11/2001)
Modificata dalla decisione 2001/887/GAI
1 gennaio 2001
1 luglio 2002
31 dicembre
2000 (per art. 5,
lettera a); entro il
29 maggio 2001
per le altre
disposizioni.
COMMENTI
1
† DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI del 15/3/2001 relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale
Sostituita dalla DIRETTIVA 2012/29/UE del 25 Ottobre
2012
DECISIONE QUADRO 2001/413/GAI del 28/5/2001 relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti
DECISIONE QUADRO 2001/500/GAI del 26/6/2001 concernente il
riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il
congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei
Art.10: 22 marzo
2006, artt. 5 e 6,
il 22 marzo
2004; altre
disposizioni: 22
marzo 2002
Delega ex art. 53, Legge Comunitaria 2009 (scaduta il 10/07/2011) 
inserita come proposta di modifica n. 27.0.6, atto Senato n. 3129,
Legge Comunitaria 2011 (ex. Art. 27 bis) = INIZIATO ESAME IN
COMMISSIONE (sett. 2012).
In parte1
16 Novembre
2015
02 giugno 2003
In parte4
31 dicembre
2002
SI5
AC.199 per la modifica dell’articolo 111 Cost. (in corso di esame in
commissione dal 19/05/2011)2 e AS.77 su una proposta di Legge
quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela di vittime dei reati
(assegnato il 19/03/2009, non iniziato l’esame) 3.
La Proposta di direttiva del 18/5/2011 COM(2011) 275 final per
stabilire livelli minimi in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reati, sostituirà la DQ 2001/220/GAI.
Delega ex art. 54, Legge comunitaria 2009 (scaduta il 10/07/2011).
Decreto Legge 25/9/2009 n. 135 “Attuazione della decisione
quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e
1
V. C.P.P. artt. 90 (“Diritti e facoltà della persona offesa dal reato”), 391-bis (“Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore”), 408 commi 2 e 3
(“Richiesta di archiviazione per infondatezza del reato”, commi 2 e 3: diritto della persona offesa di ricevere notifica dell’archiviazione e di presentare opposizione), 410 c.1 (“Opposizione alla
richiesta di archiviazione”), 472 commi 2 e 3-bis (“Casi in cui si procede a porte chiuse”). V. anche sentenza della Corte di Giustizia nel caso “Pupino” C-105/03.
2
La proposta mira ad inserire la questione della tutela delle vittime da reato all’interno della Costituzione all’articolo 111, nel quale sono raccolti i principi costituzionali che presiedono al «giusto
processo» regolato dalla legge; la proposta mira inoltre ad integrare la questione dell'erogazione di un risarcimento statale alle vittime di reati commessi sul territorio italiano, stigmatizzandola nei
disposti del dettato costituzionale, garantendo tale risarcimento da parte dello Stato soltanto qualora, nonostante gli sforzi, non sia stato possibile identificare l'autore del reato, e quando l'autore
del reato sia stato identificato ma non possieda mezzi sufficienti per risarcire la vittima in modo adeguato.
3
La normativa italiana appare insufficiente con riguardo al diritto della vittima di ottenere informazioni, la cui effettività è ostacolata, da un lato, dal predominio della difesa privata che ostacola il
flusso delle informazioni dallo Stato alle vittime in ordine ai diritti di cui sono titolari; dall’altro, il diritto di ricevere informazioni dalla vittima si scontra con l’esigenza del segreto investigativo.
Necessario l’adeguamento normativo dell’Italia alla sentenza Pupino della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 giungo 2005 (causa C-105/03), intervenuta in materia, affermando
l’obbligo di interpretare il diritto interno – in particolare una norma del codice di procedura penale italiano che limita l’incidente probatorio a casi tassativi – in modo conforme alle decisioni
quadro adottate a norma dell’art. 34, n. 2, lett. b) del Trattato UE.
4
V. C.P. Artt. 624 (“Furto”) e 646 (“Appropriazione indebita”); L. 5 luglio 1991 n.197 “recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” (G.U. n.157 del 6/07/1991 ), come modificata dal D. Lgs 20 febbraio 2004 n.56 che attua la Direttiva 2001/97/CE in
materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite; art. 25-bis (“Delitti contro l’industria e il commercio”) del D. Lgs. 8 giugno 2001
n.231. Da attuare: responsabilità delle persone giuridiche. (25-bis 231/2001 incompleto: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento)
5
V. C.C. art. 2641 (“Confisca”), C.P. artt. 644 (“Usura”), 322-ter (“Confisca”), 600-septies (“Confisca e pene accessorie”). Sull’incriminazione: artt. 648-bis “Riciclaggio”, 648-ter “Impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita”). Sulla responsabilità degli enti: art. 25-octies (“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita”) D.Lgs. 231 del 2001
(introdotto dal d.lgs. 231 del 2007, per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter); l’art. 10 della L. 146 del 2006, ratifica della convenzione UNTOC di Palermo del 2000, ha previsto la
responsabilità degli enti per il reato transnazionale in relazione ai reati di riciclaggio di cui agli art. 648-bis e 648-ter etc. In forza dell’art. 19, comma 2, della l. 231/2001 si devono ritenere estese
anche le previsioni in materia di confisca di valore. V. anche D.lgs. 231 del 2007.
2
proventi di reato
DECISIONE 2001/887/GAI del 6/12/2001 relativa alla protezione
dell’euro dalla falsificazione
DECISIONE QUADRO 2001/888/GAI del 6/12/2001 relativa al
rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre
sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione
all'introduzione dell'euro
DECISIONE 2002/187/GAI del 28/02/2002 che istituisce
l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalità
DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI del 13/6/2002 relativa al
mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati
DECISIONE QUADRO 2002/465/GAI del 13/6/2002 relativa alle
squadre investigative comuni
recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 aprile 2009”.
La presente
decisione entra
in vigore il
giorno della
pubblicazione
nella Gazzetta
ufficiale  GU
n. L 329 del
14/12/2001
31 dicembre
2002
06 settembre
2003
31 dicembre
2003
01 gennaio 2003
SI
V. art. 25-bis del D. Lgs. N. 231/2001; introduzione nell’art. 461 C.P.
(attraverso il D. L. 350/2001) del reato di fabbricazione di “programmi
informatici” destinati alla falsificazione;
Modifica la decisione quadro 2000/383/GAI e integra il regolamento
(CE) n. 1338/2001 del Consiglio che definisce talune misure
necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.
SI
SI
SI
NO
V. artt. 453–461 del C.P., modifiche ex L. 23 novembre 2001, n. 409
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, recanti disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro” (G.U. n. 274 del 24 novembre 2001); art.
25-bis D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231.
Modifica la decisione quadro 2000/383/GAI
V. L. 14 marzo 2005, n. 41 “Disposizioni per l'attuazione della
decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28
febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro
le forme gravi di criminalità” (G.U. n. 72 del 29 marzo 2005).
Modificata dalla decisione 2009/426/GAI
V. L. 22 aprile 2005 n. 69 “Disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri” (G.U. n. 98 del 29 aprile 2005 ).
Modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009
(“In absentia”)
AS. 804 e 841 (approvati dal Senato con Testo unificato AC. 4262:
Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali il
6/04/2001, in corso di esame in commissione dal 30/06/2011. V.
3
anche AC. 2506 presentata l’11/06/2009 (in corso di esame in
commissione dal 12/01/2012) e AC. 17766 presentato il 13/10/2008
(assegnato, incorso di esame in commissione dal 12/01/2012)
DECISIONE QUADRO 2002/475/GAI del 13/6/2002 sulla lotta
contro il terrorismo
† DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI del 19/7/2002 sulla lotta alla
tratta degli esseri umani
31 dicembre
2002
SI 7
1 agosto 2004
In parte
DIRETTIVA 2002/90/CE del 28/11/2002 volta a definire il
favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali
5 dicembre 2004
SI
DECISIONE QUADRO 2002/946/GAI del 28/11/2002 relativa al
rafforzamento del quadro penale per la repressione del
favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali
05 dicembre
2004
In parte
V. Relazione COMM 6.11.2007 COM(2007) 681 definitivo8;
Modificata dalla decisione quadro 2008/913/GAI
Sostituita dalla Direttiva 2011/36/UE
V. D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; per le sanzioni: L. 30 luglio 2002,
189; per la responsabilità delle persone giuridiche: L. 146/2006.
Per le due fattispecie-base (favoreggiamento dell’ingresso o del
transito illegali, favoreggiamento del soggiorno illegale a scopo di
lucro): D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero” (G.U. n. 191 del 18/08/1998) e successive
modificazioni; per le sanzioni: L. 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo”; per la responsabilità
delle persone giuridiche: L. 146/2006
V. D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Da attuare: Responsabilità degli enti per l’ipotesi di cui all’art. 12,
comma 5, qualora non sia stato commesso nell’ambito di reato
transnazionale;
Delega ex art. 52 lett. C), Legge comunitaria 2009 (scaduta il
6
“Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, in attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002”. Ultimo aggiornamento: audizione informale presso la Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4262, approvata dal Senato, C.
1776 e C. 2506 in data 07/03/2012.
7
V. artt. 270-bis (“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”), 270-sexies (“Condotte con finalità di terrorismo”), art. 280-bis (“Atto
di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”), 289-bis (“Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”), 280 (“Attentato per finalità terroristiche o di eversione”), 285
(“Devastazione, saccheggi e strage”) del C.P., introdotti dalle L. 18 ottobre 2001 n. 374 “Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale” (G.U. n. 244 del 19.10.2001) e L.
31 luglio 2005 n.155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” (G.U. n. 177 del
1 agosto 2005); L. 14 gennaio 2003 n. 7 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno” (G.U. n. 21 del 27 gennaio 2003); art. 25-quater (“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”) D. Lgs. 8 giugno
2001 n.231 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
8
Relazione della Commissione europea del 6/11/2007, COM(2007) 681 definitivo.
“L'insufficiente trasposizione dell'articolo 1 in Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia e Regno Unito. Questa disposizione è di cruciale importanza ai fini non solo della
decisione quadro ma della politica di lotta contro il terrorismo in generale. Una definizione comune del terrorismo costituisce il fondamento di tutte le altre disposizioni della decisione quadro
e consente l'applicazion
ivo all'armonizzazione delle sanzioni per i reati
riconducibili a un'organizzazione terroristica in Danimarca, Germania, Ungheria, Italia, Slovenia e Svezia, in quanto si tratta – anche in questo caso - di un aspetto determinante della
decisione quadro. […] Una responsabilità penale armonizzata delle persone giuridiche per i reati terroristici riveste importanza fondamentale nella lotta contro il terrorismo.”
4
10/07/2011)
DIRETTIVA 2003/6/CE del 28/01/2003 relativa all'abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi
di mercato)
DECISIONE 2003/48/GAI del 19/12/2002 relativa all'applicazione
di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per
la lotta al terrorismo
† DECISIONE QUADRO 2003/80/GAI del 27/01/2003 relativa alla
protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale
DECISIONE QUADRO 2003/577/GAI del 22/07/2003 relativa
all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco
dei beni o di sequestro probatorio
DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI del 22/07/2003 relativa alla
lotta contro la corruzione nel settore privato
12 ottobre 2004
La presente
decisione ha
effetto il giorno
successivo alla
pubblicazione
nella Gazzetta
ufficiale 
GU n. L 016 del
22/01/2003
(27 gennaio
2005)
SI9
La proposta di Direttiva del 20/10/2011 COM(2011) 654 final,
sull’introduzione di sanzioni penali contro gli abusi di mercato,
sostituirà la direttiva 2003/6/CE
NO
Da attuare: Art. 3 sulla designazione del corrispondente nazionale
dell'Eurojust (autorità giudiziaria competente avente accesso a
tutte le informazioni riguardanti reati di terrorismo)
NO
02 agosto 2005
NO
22 luglio 2005
In parte10
Annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee: C. 176/03 del 13/09/2005.
Delega ex art. 30, Legge comunitaria 2007 (scaduta il 21/03/2009)
(V. anche proposta di direttiva relativa all'ordine investigativo
europeo)
Delega ex art. 29, Legge comunitaria 2007 (scaduta il 21/03/2009).
9
V. L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), art. 9: “Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”; D. Lgs. del 24
febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (G.U. n. 71 del 26/03/1998).
10
V. art. 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, come modificato dal D.L. 11 aprile 2002 n. 61 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262. L’art. 2635 C.C. ha un ambito
soggettivo di applicazione piuttosto limitato, sia con riguardo agli enti collettivi cui si applica, sia alle persone fisiche che possono commettere il reato: la disposizione si applica solo ai fatti
commessi nell’ambito di società di capitali (cosa che esclude gli enti privati a struttura non societaria, ricompresi nella decisione-quadro); inoltre essa concerne unicamente gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Inoltre è presupposto per l’applicazione dell’art. 2365 C.C. che si realizzi un
nocumento per la società in seguito, il che finisce per autorizzare gravi violazioni dei doveri d’ufficio sulla base della sola circostanza che non abbia arrecato danno alla società di appartenenza del
corrotto. Da attuare: 1. Le sanzioni devono essere applicabili a tutte le attività professionali svolte nell’ambito di entità a scopo di lucro; 2. Artt. 5 e 6 sulla responsabilità delle persone giuridiche.
5
† DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI del 22/12/2003 relativa alla
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia
infantile
DIRETTIVA 2004/80/CE del 29/04/2004 relativa all'indennizzo delle
vittime di reato
DECISIONE QUADRO 2004/757/GAI del 25/10/2004 riguardante
la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi
dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito
di stupefacenti
DECISIONE QUADRO 2005/212/GAI del 24/02/2005 relativa alla
confisca di beni, strumenti e proventi di reato
DECISIONE QUADRO 2005/222/GAI del 24/02/2005 relativa agli
attacchi contro i sistemi di informazione
(20 gennaio
2006)
SI11
1 gennaio 2006,
fatta eccezione
per l'art. 12,
par.2, per il
quale tale data è
fissata al 1 luglio
2005
In parte
12 maggio 2006
15 marzo 2007
16 marzo 2007
In parte13
In parte
SI14
La direttiva 2011/92/UE relativa allo sfruttamento e agli abusi
sessuali nei confronti dei minori ha sostituito la decisione quadro
2004/68/GAI
V. D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 204 “Attuazione della direttiva
2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato” (G.U. n. 261
del 9/11/2007).
Delega ex Allegato B, Legge comunitaria 2005;
Da attuare: previsione di un sistema generalizzato di risarcimento per
le vittime da reati violenti, intenzionali e dolosi, ex art. 12.12
Delega ex art. 52 c.1 lett. d), Legge comunitaria 2009 (scaduta il
10/07/2011)
Da attuare: implementazione delle regole di giurisdizione anche
quando non si tratta di un reato transnazionale.
Delega ex art. 31, Legge comunitaria 2007 (scaduta il 21/03/2009).
V. C.P. Art. 240 (“Confisca”) ed aumento delle ipotesi di confisca
obbligatoria dei beni e delle utilità che costituiscono il prodotto o il
profitto del reato (es. in materia di terrorismo, usura, delitti dei
pubblici uffici, mafia ed altri reati gravi).
Da attuare: Confisca di valore per tutti indistintamente i reati
(presente in Italia solo per specifiche tipologie di reato)
La proposta di direttiva del 30/09/2010 COM(2010) 517 definitivo
relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (cybercrimes),
abrogherà la decisione quadro 2005/222/GAI
11
V. L. 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (G.U. n. 42 del 20/02/1996); L. 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia,
del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” (G.U. n. 185 del 10/08/1998); L. 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone” (G.U. n. 195
del 23/08/2003), che ha rivisitato la sezione dei delitti contro la personalità individuale estendendo ai reati di pedopornografia strumenti investigativi e sanzioni accessorie contestualmente
introdotte per i delitti di tratta; L. 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” (G.U. n. 38
del 15/02/2006); C.P. art. 600-quater.1 (“Pornografia virtuale”); art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001.
12
Si veda anche: AS.77:“Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela di vittime dei reati” (assegnato il 19/03/2009, non ancora iniziato l’esame) e AC 202:“Introduzione dell'articolo
187 - bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime di reati” (assegnato il 28/07/2008, non ancora iniziato l’esame)
13
V. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza” (G.U. n. 255 del 31/10/1990), come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi” (G.U. n. 48 del 27/02/2006); Art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146.
14
V. C.P. Artt. 420 (“Attentato a impianti di pubblica utilità”) e 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies introdotti dalla L. 23 dicembre 1993, n. 547
“Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica” (G.U. n. 305 del 30/12/1993); L. 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica
ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” (G.U. n. 80 del
4/04/2008); art. 24-bis D. Lgs. 231/2001.
6
DECISIONE QUADRO 2005/214/GAI del 24/02/2005 relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sanzioni pecuniarie
DIRETTIVA 2005/35/CE del 07/09/2005 relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni15
22 marzo 2007
1 marzo 2007
NO
Delega ex art. 32, Legge comunitaria 2007 (scaduta il 21/03/2009);
Modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009
(“In absentia”)
SI
V. D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni” (G.U. n. 261 del 9/11/2007).
Modificata dalla Direttiva 2009/123/CE del 21/10/2009
NO
La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione
quadro con la sentenza del 23/10/2007 (causa C-440/05
Commissione/Consiglio, Racc. 2007, pag. I-9097).
NO
V. in particolare art. 2.2. della decisione che prevede la
designazione di una o più autorità, quale corrispondente nazionale
dell’Eurojust per le questioni legate al terrorismo
† DECISIONE QUADRO 2005/667/GAI del 12/07/2005 intesa a
rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento
provocato dalle navi (e a completamento della direttiva
2005/35/CE del 7/09/2005)
DECISIONE 2005/671/GAI del 20/09/2005 concernente lo
scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati
terroristici.
† DECISIONE 2005/876/GAI del 21/11/2005 relativa allo scambio
di informazioni estratte dal casellario giudiziario (abrogata)
DIRETTIVA DEL 2005/60/CE del 26/10/2005 relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo
DIRETTIVA 2006/24/CE del 15/03/2006 riguardante la
conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE
DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI del 6/10/2006 relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni di confisca
(12 gennaio
2007)
30 giugno 2006
(21 maggio
2006)
NO
15 dicembre
2007
SI
15 settembre
2007
SI
24 novembre
2008
NO
Sostituita dalla Decisione quadro 2009/315/GAI relativa
all’organizzazione e al contenuto degli scambi tra Stati membri di
informazioni estratte dal casellario giudiziario.
V. D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e D. Lgs. 11 maggio 2009, n. 54
16
V. D. Lgs 109/2008 "Attuazione della direttiva 2006/24/CE
riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del
18 giugno 2008 )
Delega ex art. 50 Legge comunitaria 2008; D. Lgs. trasmesso al
Senato il 28/07/2010 (AS 239) scaduto il 7/09/2010;
AC.4605 17, assegnato il 24/10/2011 – non ancora iniziato l’esame.
15
Rettifica del 7/09/2005 (L. 255, art. 16 comma 1, pubblicata in Gazzetta ufficiale Unione Europea il 30/06/2005) in merito allo spostamento del termine per conformarsi alla direttiva, ora
fissato per l’1/04/2007.
16
D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” (G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007), attuativo degli artt. 21 e 22 della Legge
comunitaria 2005; D. Lgs. 11 maggio 2009, n. 54 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale” (G.U. n. 122 del 28 maggio 2009).
7
Modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009
(“In absentia”)
DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006 relativa
alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence
tra le autorità degli Stati membri dell’UE incaricate
dell’applicazione della legge
DECISIONE 2007/845/GAI del 06/12/2007 concernente la
cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero
dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei
proventi di reato o altri beni connessi
DECISIONE 2008/615/GAI del 23/06/2008 sul potenziamento
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (“Convenzione di
Prüm”)
DECISIONE 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 relativa
all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.
DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI del 24/07/2008 relativa alla
considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri
dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale
(“recidiva europea”)
19 dicembre
2008
18 dicembre
2008
NO
Delega ex art. 51, Legge comunitaria 2009 (scaduta il 29/7/2010)
SI
Il Ministero dell’Interno ha proceduto all’individuazione
dell’autorità ARO italiana con Decreto del Capo della Polizia del
23 maggio 2011
In parte18
V. L. 30 giugno 2009, n. 85 “Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 […], relativo
all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm).
Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti
tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale” (G.U. n. 160 del 13
luglio 2009).
13 luglio 2009;
capo 2:
13 luglio 2011
Si veda DQ
2008/615/GAI
NO
15 agosto 2010
NO19
Si veda sopra
17
“Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di
confisca”.
18
La banca dati nazionale del DNA, la cui istituzione è prevista dalla L. 85 del 30 giugno 2009, non è mai stata creata.
19
Appare necessario un intervento, quantomeno interpretativo, sull’art. 99 C.P. sulla “recidiva”
8
DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI del 24/10/2008 relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata
11 maggio 2010
DIRETTIVA 2008/99/CE del 19/11/2008 sulla tutela penale
dell’ambiente (che ha abrogato la Decisione quadro 2003/80/GAI
relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale)
26 dicembre
2010
DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI del 27/11/2008 relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali
5 dicembre 2011
DECISIONE QUADRO 2008/947/GAI del 27/11/2008 relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale
6 dicembre 2011
DECISIONE QUADRO 2008/977/GAI del 27/11/2008 sulla protezione
dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria
e di polizia in materia penale.
27 novembre
2010.
In parte20
SI
SI
NO
Delega ex art. 53, Legge comunitaria 2008 (scaduta il 29/07/2010)
V. D. Lgs. del 07/07/2011, n. 121 (G.U. n.177 del 1/8/2011) in
attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente,
nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni21.
V. D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 “Disposizioni per conformare il
diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della
libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea”
(G.U. n.230 del 1/10/2010 )
Modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009
(“In absentia”)
Delega ex art.52, Legge comunitaria 2008 (scaduta il 29/07/2010)
Modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009
(“In absentia”)
In parte22
20
V. C.P. Artt. 416 “Associazione per delinquere”, 416-bis “Associazione di tipo mafioso anche straniere”, 418 “Assistenza agli associati”, L. 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica” (G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 ). La responsabilità degli enti è prevista dall’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 (inserito dall’art.2, c. 29, della l. 15.7.2009, n.94). La competenza
giurisdizionale nei confronti dell’ente quando il reato è commesso a beneficio di una persona giuridica con sede in Italia è disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2001.
21
Si veda, inoltre, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” in particolare gli articoli del Capo II “Sanzioni Penali”, 137 e seguenti, e gli artt. Del Titolo VI, Capo I
“Sanzioni”, 254 e seguenti. (G.U. n. 88 del 14/04/2006), che attua la Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale.
22
V. D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (G.U. n. 174 del 29/07/2003) e L. 30 giugno 2009, n. 85 (adesione italiana al Trattato di Prüm). l codice
privacy prevede deroghe nell'applicazione di alcuni fondamentali principi di protezione dei dati i trattamenti nazionali effettuati nel settore polizia e giustizia, deroghe che andavano definite con
l'introduzione di regole specifiche (v. in particolare articoli 46, 53 e 57).
9
DECISIONE QUADRO 2008/913/GAI del 28/11/2008 sulla lotta
contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia
mediante il diritto penale
DECISIONE QUADRO 2008/919/GAI del 28/11/2008 che modifica
la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il
terrorismo
DECISIONE 2009/426/GAI del 16/12/2008 relativa al
rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione
2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta
contro le forme gravi di criminalità
DECISIONE QUADRO 2008/978/GAI del 18/12/2008 relativa al
mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione
di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti
penali.
DECISIONE QUADRO 2009/299/GAI del 26/02/2009 relativa al
rafforzamento dei diritti processuali delle persone e alla
28 novembre
2010
9 dicembre
2010
4 giugno 2011.
19 gennaio
2011.
01 gennaio 2014
26
In parte23
In parte24
Modifica la decisione quadro 2002/475/GAI
Nell’attuazione della presente Decisione quadro gli Stati membri
garantiscono che l’incriminazione è proporzionata alle finalità
legittime perseguite e necessaria in una società democratica ed esclude
qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione.
V. Nota Ufficio Legislativo MINGIUST del 20/03/201325
NO
Modifica la decisione 2002/187/GAI
NO
La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'ordine europeo di indagine penale – E.I.O - (2010/C)
sostituirà la DQ 2008/978/GAI.
NO
23
V. L. 25 giugno 1993, n. 205 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” (G.U. 26/06/1993, n. 148), come modificata dall’art.13 (che modifica la legge 13 ottobre 1975, n. 654 sulla convenzione contro la
discriminazione razziale del 1966) della L. 24 febbraio 2006, n. 85 “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione” (G.U. n. 60 del 13/03/2006). Da attuare: Fattispecie c) e d) della
DQ ( Parzialmente coperte dalla “pubblica istigazione e apologia del delitto di genocidio” di cui all’art. 8 della L. 9 ottobre 1967, n. 962 (“Prevenzione e repressione del delitto di genocidio”)
adottata in attuazione della relativa Convenzione ONU del 1948) sotto il profilo delle condotte di “negazione o minimizzazione grossolana” del crimine di genocidio e degli altri crimini
internazionali di cui agli Statuti dei tribunali internazionali; Art. 6 sulla previsione di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche; Art. 8 sulla perseguibilità d’ufficio “quantomeno nei casi più
gravi” mentre In Italia appare perlopiù richiesta la querela di parte.
24
V. C.P. artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, come modificato dalle L. 18 ottobre 2001 n. 438 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale” (G.U. n. 293 del 18/12/2001) e L. 31 luglio 2005 n.155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” (G.U. n. 177 del 1/10/2005); L. 6 febbraio 1980, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica” (G.U. n.37 del 7-2-1980); C.P. artt. 56 sul “Delitto tentato”
e 110 ss “Del concorso di persone nel reato”. La legislazione nazionale non punisce l’addestramento posto in essere al di fuori di contesti associativi ex art. 270-bis C.P. per il compimento di uno
dei reati di cui all’art.1 della DQ 2002/475, e l’arruolamento (e l’induzione) è penalmente rilevante solo con riferimento al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, non con riferimento a tutte le condotte contemplate dalla DQ 2002/475; in assenza di modifica, pertanto, l’arruolamento svolto da singoli, non inquadrati in organizzazioni terroristiche,
per il compimento degli atti contemplati dall’art. 1 della DQ rischierebbe di rimanere privo di sanzione penale.
25
“Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la normativa nazionale sia pienamente conforme con le disposizioni contenute nella decisione quadro 2008/919/GAI e che pertanto
non vi sia la necessità di intervenire con nuovi strumenti normativi nel nostro sistema penale”. Tuttavia si segnala che i delitti ex art. 270 quater (arruolamento) e 270 quinquies cp
(addestramento) non sembrano riguardare il compimento di atti di terrorismo in generale (ex art. 270 sexies cp) ma solo atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali. Con
riferimento a tali ipotesi la legislazione interna potrebbe risultare deficitaria.
10
promozione del reciproco riconoscimento alle decisioni
pronunciate in assenza dell’interessato al processo (“in
absentia”).
DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI del 26/02/2009 relativa
all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri
di informazioni estratte dal casellario giudiziario.
&
DECISIONE QUADRO 2009/316/GAI del 06/04/2009 che istituisce il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS),
in applicazione dell’art. 11 della DQ 2009/315
DIRETTIVA 2009/52/CE del 18/06/2009 che introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori
di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare.
Manca normativa interna di attuazione
27 aprile 2012
&
In corso
7 aprile 2012.
20 luglio 2011.
SI27
DIRETTIVA 2009/123/CE del 21/10/2009 che modifica la direttiva
2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e
all’introduzione di sanzioni per violazioni.
16 novembre
2010.
SI
DECISIONE QUADRO 2009/829/GAI del 23/10/2009 sul reciproco
riconoscimento alle sanzioni alternative alla detenzione cautelare
1 dicembre 2012
NO
Da attuare per DQ 2009/316/GAI: Art. 12 c.p. sul riconoscimento
delle sentenze penali straniere, e gli artt. 730 e segg. c.p.p. sulla
procedura di delibazione delle sentenze straniere; Norme del t.u. del
casellario (d.p.r. 313/2002). In particolare: art. 3 (iscrizioni nel
casellario), art. 5 (eliminazioni), art. 37 (certificati richiesti da autorità
straniere).
Decreto Legislativo n. 109, del 16/07/2012: “Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. In vigore dal 9/08/2012.
(Pubblicato in G.U n.172 Anno 153° del 25 luglio 2012).
Delega in disegno di Legge comunitaria 2010 (AS 2322), all. B.
L. del 15/12/2011 n. 217 (GU n. 1 del 2-1-2012): “Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2010. In particolare vd. Art. 21
(Delega al Governo per l’attuazione della Direttiva). Testo in vigore
dal: 17-1-2012.
V. D. Lgs 7 luglio 2011 , n. 121 (G.U. n.177 del 1/8/2011):
“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni”. 28
Modifica la direttiva 2005/35/CE
26
In base all’art. 8 paragrafo 3 della decisione quadro 2009/299/GAI per l’Italia “la decisione quadro si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2014 al più tardi al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che sono emesse dalle autorità italiane competenti”. (Si veda Dichiarazione dell’Italia pubblicata in G.U.U.E. L 97 pag. 26 del
16/04/2009).
27
V. Artt. 22 c. 12 e 24 c. 6 del D. Lgs 25 luglio 1998, n.286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); Art. 36-bis della L. 4
agosto 2006, n. 248; Art.4 della L. 4 novembre 2010, n.183 (misure contro il lavoro sommerso).
28
Si veda, inoltre, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” in particolare gli articoli del Capo II “Sanzioni Penali”, 137 e seguenti, e gli artt. Del Titolo VI, Capo I
“Sanzioni”, 254 e seguenti. (G.U. n. 88 del 14/04/2006), che attua la Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale.
11
DECISIONE QUADRO 2009/948/GAI del 30/11/2009 sulla
prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della
giurisdizione nei procedimenti penali
15 giugno 2012
NO
V. Titolo IV del C.P.P. “Traduzione degli atti”, artt. 143-147.
Delega in disegno di legge Comunitaria 2011 (All.B – Art.1, commi 1
e 3)  AC. 4623 approvato alla Camera il 2/02/2012 e trasmesso al Senato
(AS 3129) il 7/02/2012. In corso di esame in Commissione (1/08/2012).
DIRETTIVA 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto
all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
29
27 ottobre 2013
In parte
Decreto 21/11/2011 Corte di Cassazione costituisce “con decorrenza
immediata, l'Ufficio traduzioni e interpretariato al quale sono destinate
le seguenti competenze: attività di traduzione; attività di
interpretariato;
attuazione della Direttiva comunitaria 2010/64/UE secondo le
modalità indicate nei futuri provvedimenti che saranno adottati
dall'Amministrazione centrale.
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20anno%20gi
udiziario2011.pdf
Da attuare 29 : disposizioni concernenti l’ambito applicativo (art. 1,
comma 2; art. 2, comma 2); i colloqui difensivi e nomina di un
interprete (art.2, comma 2) e accesso “remoto” all’interprete (art. 2,
comma 6); meccanismi di reclamo (art.2, comma 5; art.3, comma 5);
traduzioni [traduzione scritta, traduzioni addizionali di documenti
probatori e traduzioni parziali (art. 3, comma 4) e/o orali o per
riassunto (art.3, comma 7)]; qualità (art. 5).
Punto 1. L’art. 1 comma 2 e 2 comma 2 della direttiva prevedono anche gli indagati come destinatari del diritto di interpretazione e traduzione, mentre l’art. 143 C.P.P. si indirizza solo agli
imputati. (Occorre estendere la disciplina dell’art.143 e ss., incluse le norme in materia di incapacità, ricusazione e sostituzione, ecc., anche alla fase delle indagini preliminari); Punto 2. Nomina
di un interprete in relazione ai colloqui difensivi: occorre una disciplina ad hoc, che tenga conto del potere discrezionale dell’autorità procedente nel valutare la necessità del colloquio; Punto 3.
Per l’interpretazione è prevista la possibilità di accesso “remoto” all’interprete (telefono, videoconferenza, ecc.), fondamentale anche ai fini del contenimento dei costi; Punto 4. Previsione di un
meccanismo di reclamo in relazione alle decisioni delle autorità procedenti sulla necessità dell’opera dell’interprete e del traduttore, così come in relazione alla qualità dell’opera prestata. La
direttiva di per sé non richiede un meccanismo ad hoc, ma rimettere la soluzione di queste questioni ai mezzi di impugnazione potrebbe contrastare con esigenze di economia processuale; Punto 4.
Traduzione dei documenti fondamentali: è necessario elencare espressamente alcuni atti procedimentali per i quali la direttiva richiede in defettibilmente la traduzione per iscritto (le sentenze e le
ordinanze applicative delle misure cautelari in primis, ma anche altri – ad es. avviso ex art. 415 –bis c.p.p., provvedimenti che incidono sulle libertà fondamentali quali ad es. decreti di
perquisizione e sequestro). Sarebbe inoltre utile prevedere una possibilità di sanatoria per i casi nei quali tali atti non siano stati originariamente tradotti in quanto non era noto all’autorità
procedente ch l’indagato/imputato non parlava italiano. Circa le traduzioni addizionali e altri documenti probatori occorre prevedere un meccanismo tramite il quale l’autorità procedente, d’ufficio
o su sollecitazione dell’indagato/imputato/difensore possa disporre la traduzione di documenti diversi da quelli puntualmente individualmente nei punti precedenti, ivi incluse le prove
documentali, in base ad una valutazione discrezionale relativa alla necessità di tutelare il diritto di difesa e di autodifesa; Punto 5. Per migliorare la qualità dell’interpretazione/traduzione appare
necessaria l’istituzione di un registro centralizzato degli interpreti e dei traduttori debitamente qualificati” (vd. Artt. 68 e 69 disp. att. c.p.p. in base ai quali interpeti e traduttori, senza alcuna
distinzione tra di essi, sono inseriti in albi dei periti presso i tribunali, senza valutazione in merito alle effettive competenze e conoscenze linguistiche, neppure accertabili da un comitato o da
esperti in materia). Andrebbe allora disciplinato il ricorso da parte delle autorità procedenti ai professionisti inseriti in tale elenco nazionale, nonché le ipotesi nelle quali è consentito loro di
rivolgersi ai soggetti non inseriti nel suddetto elenco. Punto 6. Lo Stato dovrebbe garantire la copertura dei relativi costi, indipendentemente dall’esito del processo (art.4).
12
Delega in disegno di legge Comunitaria 2011 (All. B – Art.1, commi
1e 3)  AC. 4623 approvato alla Camera il 2/02/2012 e trasmesso al Senato
(AS 3129) il 7/02/2012. In corso di esame in Commissione (1/08/2012).
DIRETTIVA 2011/36/UE del 05/04/2011 concernente la prevenzione
e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime
DIRETTIVA 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull’ordine di
protezione europeo
DIRETTIVA 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile.
DIRETTIVA 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto
all’informazione nei procedimenti penali (Letter of rights)
DIRETTIVA 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato
6 aprile 2013.
Inserita come proposta di modifica n.25.0.8, atto Senato n. 3129,
Legge Comunitaria 2011 (ex. Art. 25 bis).
In parte 30
Sostituisce la decisione 2002/629/GAI introducendo una più
dettagliata descrizione delle condotte (accattonaggio…)
L’Irlanda ha notificato la sua partecipazione all’adozione e
all’applicazione della presente direttiva; Regno Unito e
Danimarca non partecipano.31
11 gennaio 2015.
NO
18 dicembre
2013.
NO
2 giugno 2014
NO
16 novembre
2015
In parte33
Rettifica della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011: in
copertina, nel sommario, e a pagina 1, nel titolo: anziché:
«2011/92/UE», leggi: «2011/93/UE» in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 18 del 21/01/2012.
Sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del 18/12/2013.
Regno Unito e Irlanda hanno notificato che parteciperanno
all’adozione e all’applicazione della direttiva, la Danimarca no.32
30
V. C.P. artt. 600, 601, 602; L. 11.8.2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone” (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003); art. 25-quinquies (“Delitti contro la personalità individuale”) del D. lgs. 8
giugno 2001 n.231; L. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”. V. anche L. 2 luglio 2010, n. 108 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,
fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno; DDL C.4623, presentato il 19/09/2011; stato: in corso d’esame in commissione dal 12/10/2011.
31
Cfr. “considerando” # (34), (35), (36) della Direttiva 2011/36/UE.
Cfr. “considerando” # (51), (52) della DIRETTIVA 2011/92/UE del 13/12/2011.
33
La Direttiva trova sostanziale attuazione, in linea generale attraverso l’articolo 90 del c.p.p., il quale pure opera riferimento alla persona offesa dal reato piuttosto che alla vittima. Le varie
disposizioni previste dalla direttiva trovano attuazione in particolare attraverso il rinvio alle disposizioni del c.p.p. in tema di prove, indagini preliminari e giudizio (libri III, V, VII) che disciplinano
il ruolo della persona offesa, alle disposizioni attuative del codice di procedura penale (artt. 107, attestazione della denuncia, e 147 bis, esame dei testimoni a distanza), del c.p. (artt. 185, in materia
di restituzioni e risarcimento danno, nonché 307.4 per ciò che riguarda la definizione di prossimi congiunti) e altre normative speciali, quali il Decreto legislativo 28 Agosto 2000 n. 274, il D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, la L. 26 Luglio 1975, n. 354 e il D.P.R. 30 giugno 200 n. 230, tutti relativi alla giustizia riparativa; il D.P.R. 26 Luglio 1975, n. 354, il D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e Dlgs 4
Maggio 2001, n. 207 per l’attuazione delle norme inerenti i servizi di assistenza delle vittime; la L. 15 marzo 1991, n. 82 in materia di protezione della vittima. Per la disciplina relativa agli interpreti
rileva l’interpretazione estensiva del concetto di “persona” previsto dall’articolo 143 comma 2 del codice di procedura penale. Non è dato rinvenire dirette norme di attuazione per le disposizioni del
Capo 5 della Direttiva operanti riferimento alla formazione.
32
13
ACCORDI UNIONE EUROPEA – PAESI TERZI
ACCORDI
DATA
Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.
25.06.2003
Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti
d'America.
25.06.2003
Accordo del tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia
relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda
e la Norvegia.
28.06.2006
Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera,
riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo
sviluppo dell’acquis di Schengen.
27.02.2008
COMMENTI
L’Italia non possiede le norme interne di attuazione che
permettano di sottoscrivere l’accordo.
14
CONVENZIONI DEL CONSIGLIO D’EUROPA
CONVENZIONE
Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali
del 28/5/1970
Convenzione europea sul trasferimento
delle procedure penali del 15/5/1972
Convenzione europea per la repressione del terrorismo del
27/1/1977
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del
21/3/1983
Convenzione relativa al riciclaggio, al sequestro ed alla confisca
dei proventi del 8/11/1990
Accordo sul traffico illecito via mare che applica l'art. 17 della
Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope del 31/1/1995
Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate del 18/12/1997
Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale
del 4/11/1998
II protocollo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria del
8/11/2001
Convenzione penale sulla corruzione del 27/1/1999
Convenzione sulla criminalità informatica del 23/11/2001
STATO DI RATIFICA
COMMENTI
FIRMATA
FIRMATA
RATIFICATA34
RATIFICATA35
RATIFICATA36
FIRMATO
FIRMATO
FIRMATO
RATIFICATA
LEGGE 28 giugno 2012 , n. 110 : “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999” (GU n. 173 del 26-7-2012 ).
LEGGE 28 giugno 2012, n. 112: “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4
novembre 1999” (GU n. 174 del 27-7-2012).
RATIFICATA37
34
V. L. 26 novembre 1985 n. 719 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977” (G.U. 12 dicembre 1985, n. 292).
V. L. 25 luglio 1988, n. 334 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983” (G.U. n.188 del 11/08/1988).
36
V. L. 9 agosto 1993, n. 328 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990” (G.U.
n.202 del 28/8/1993).
37
V. L. 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno” (G.U. n. 80 del 4/04/2008).
35
15
Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica,
relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica
commessi a mezzo di sistemi informatici del 28/01/2003
Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la
repressione del terrorismo del 15/5/2003
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta
degli esseri umani del 16/5/2005
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
del 16/5/2005
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo del 16/5/2005
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25/10/2007
FIRMATO
FIRMATO
RATIFICATA38
FIRMATA
AC. 178939, assegnato – non ancora iniziato l’esame; AS. 85240, in
stato di relazione dal 14/05/2010
FIRMATA
AC. 26941, assegnato – non ancora iniziato l’esame
RATIFICATA42
38
V. L.2 luglio 2010, n.108 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di
adeguamento dell'ordinamento interno” (G.U. n.163 del 15/07/2010).
39
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento
interno”.
40
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento
interno”.
41
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia
il 16 maggio 2005.
42
V. L. 1 Ottobre 2012, n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’ abuso sessuale fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.
16
STRUMENTI NAZIONI UNITE
CONVENZIONI
Convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti
20/12/1988
Convenzione ONU per la repressione del finanziamento al
terrorismo del 9/12/1999
Convenzione del 15/11/2000 e Protocolli del 31/05/2001 delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale
Convenzione ONU contro la corruzione del 31/10/2003
STATO DI RATIFICA
COMMENTI
RATIFICATA43
RATIFICATA44
RATIFICATI45
RATIFICATA46
43
V. L.5 novembre 1990, n.328 “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative
raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988”. (GU n.267 del 15-11-1990 - Suppl. Ordinario n. 71 ).
44
V. L.14 gennaio 2003, n.7 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno” (G.U. n.21 del 27/01/2003).
45
V. L.16 marzo 2006, n.146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il
15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” (G.U. n. 85 dell'11/04/2006).
46
V. L.3 agosto 2009, n.116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre
2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale” (G.U. n. 188
del 14 /08/2009).
17
Scarica

STRUMENTI UNIONE EUROPEA - Centro Di Diritto Penale Europeo