Sentenza n. 782/2013 pubbl. il 30/12/20 13
RGn. 3302/2010
Repert. n. 1679/2013 del 30/12/2013
Ritorno AE il 04/08/20 14 n. 2240/20 14
N. R.G. 3302/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angela Maria Nutini
ha pronunciato la seguente
o
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o,
SENTENZA
nella causa civile di
da
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I Grado iscritta al n.
r.g.
3302/2010 promossa
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o,
o,
o,
E
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(C.F. 00611650037), in persona del legale
rappresentante, Avv.
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con il patrocinio del
medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in
28100 NOVARA, presso il predetto difensore
~.
ATTORE
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Di
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(3
contro
o,
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(C.E’.
persona
del
legale
rappresentante,
con
giusta procura generale alle liti in atti,
~
elettivamente domiciliato in
28100 NOVARA, presso il predetto
00651990582),
il
in
patrocinio,
o
o,
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o
dell’avv.
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Lo
ooCONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
pagina
i di 6
Sentenza n. 782/2013 pubbi. il 30/12/20 13
RG n. 3302/20 10
Repert. n. 1679/2013 del 30/12/2013
Ritrw~xtÀhi1 O4L~D8ziWM~nii224Q/2014
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli
di precisazione delle conclusioni.
Voglia l’Ill.mo Giudice Unico del TRIBUNALE DI NOVARA;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Accertato che la
aveva in essere con la ~,
alla data dell’l.07.2003, il dc n. 19580, che presentava, a tale
data, uno scoperto per saldo di E. 2.915,27=, e che a tale dc era
collegato il “conto speciale n. 281899” che presentava, alla stessa
data, uno scoperto di E. 154.937,07=;
che la e con racc. r. r. 25.07.2003, disponeva la revoca
delle
relative
facilitazioni e conseguentemente
la chiusura dei
relativi conti, con la richiesta di rientro, e che nel corso del
2005/2006,
veniva accreditato con due bonifici,
l’importo di E.
178.493,98=;
che con racc. r. r. 05.03.2010 e 06.07.2010 per conto del
fidegarante Avv.
veniva richiesto il rendiconto sia
del dc n. 19580, che del “conto speciale n. 281899”, a seguito degli
importi rimessi, successivamente al 25.07.2003;
che nel corso del presente giudizio laS, con comparsa di
costituzione 21.01.2011, produceva un “estratto conto”, con il quale
riconosceva le rimesse di E. 77.970,54= in data 21.11.2005 e di E.
100.523,44=,
con valuta 28.09.2006, e quindi del complessivo importo
di E. 178.493,98= a fronte del credito della ~ di E. 157.852,34=,
come precisato il 25.07.2003 così con una eccedenza, a credito della
~,
di E. 20.641,64=;
dichiarare tenuta e condannare S a consegnare alla ~
5.5.
i
rendiconti
richiesti
relativi
ai
c/c
sopra
indicati,
dall’Ol.07.2003 al 30.09.2006, inutilmente richiesti con le prodotte
racc. r. r. 05.03.2010 e 06.07.2010;
dichiarare tenuta e condannare
a rendere alla
5.5. l’importo eccedente il saldo passivo del c/c n. 19580 e del
relativo “conto speciale n. 281899” alla data del 28.09.2006, e così
l’importo di E.
20.641,64= o quell’altra minor somma che fosse
risultata essere dovuta per effetto dei soli interessi maturati dalla
detta data del 25.07.2003 alle date delle rimesse 21.11.2005 e
28.09.2006, senza l’applicazione della capitalizzazione trimestrale,
la commissione del massimo scoperto, e degli altri oneri addebitati
sui conti stessi di cui agli estratti conto dalla stessa
mai
trasmessi e chiusi il 25.07.2003;
in ogni caso con il favore delle spese;
—
—
—
~
—
—
—
—
—
~
—
—
Previa revoca della ordinanza 27.09.2011, a seguito della
di cui alla memoria depositata il 06.06.2011, così
IN VIA ISTRUTTORIA
richiesta
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Ordinare alla ~ ex
produzione degli estratti conto n.
-
Sentenza n. 782/2013 pubbl. il 30/12/2013
RG n. 3302/20 10
art. ~iepeiitcp. 1L6~9XZQì3c~Ie1 ~.J/12/2013
195~Pit 1~~-P~&8i~j nWng~,fa rPrfl4O/2014
l’agenzia di ~ daI1ròI.012O0~ al SO.Ò~.2ott;
Ammettere CTU sul seguente quesito:
“Voglia il CTU,
esaminata la documentazione agli atti e quella
acquisita a seguito dell’istanza ex art. 210 cpc presso la
rideterminare il saldo dei dc per cui è causa,
attenendosi ai
seguenti criteri:
a) per l’individuazione degli interessi ed altri oneri rispetto alle
rimesse solutorie, nonché degli interessi ed oneri, da considerare
con capitalizzazione semplice, alla data di revoca dell’affidamento,
e così dal 25.07.2003 al 28.09.2006;
b) ricostruire il saldo capitale, tenendo separati gli interessi a
debito e le altre competenze addebitate dalla ~;
c) determinare il saldo capitale così “rettificato.”
—
‘~,
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA:
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il
Tribunale
Civile
di
Novara,
respingere
la
domanda proposta
in
giudizio dalla
in quanto infondata in fatto ed in
diritto. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari
compresi.
~.,
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2
Concisa esposizione delle
Sentenza n. 782/2013 pubbi. il 30/12/2013
RG n. 3302/20 10
.Renert. a.1679/2013 de~ 30/12/2013
ragioni di ratto e ai airitto de.ti.a
decisioneRitorno AE il 04/08/2014 n. 2240/2014
Con atto di citazione ritualmente notificato,
~
citava
in giudizio ~ formulando le seguenti
conclusioni: Voglia l’Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Novara;
Respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione;
in via
preliminare ed istruttoria: Ordinare alla fl, ex art. 210 cpc,
l’esibizione e la produzione degli estratti conto dei c/c
n. 19580 e
281899, presso l’agenzia di ~ dall’ 01.07.2003
al 31/12/2008; nel merito: dichiarare tenuta e condannare r~t a
corrispondere all’attrice
il saldo di € 23.200,00 o di
quell’altra minor somma che dovesse risultare in corso di causa; in
ogni caso con il favore delle spese”.
~
Deduceva, infatti, di avere ripianato gli scoperti di conto corrente
a suo tempo esistenti e di avere accreditato somme in eccedenza
rispetto ai medesimi,
non conseguendo la restituzione,
tuttavia,
dell’eccedenza né la rendicontazione della situazione contabile di
conti correnti.
Si costituiva la ~ contestando
sussistenza
del
saldo
positivo
ed
allegando,
per
contro,
perduranza di un saldo negativo.
la
la
La causa veniva istruita esclusivamente mediante la documentazione
prodotta in atti ed all’udienza del 23 settembre 2013 venivano
precisate
le
conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa
in
decisione concernente termini di cui all’art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente
si
rileva
come
le
conclusioni
siano
state
irritualmente modificate da parte attrice introducendo domande di
accertamento e di condanna nuove e come tali inammissibili e che
debbano pertanto essere prese
in esame le domande inizialmente
formulate,
salvo evidenziare
che l’attrice ha ridotto l’importo
oggetto della domanda di condanna alla restituzione alla somma di e.
20.641,64 o a quella minore risultante dovuta.
Nel merito, è pacifico che l’attrice avesse in essere presso la~
~ Agenzia di ~ sia
il c/c 19580 sia il conto speciale n. 281899 e che tali conti
recassero alla data del 1 luglio 2003 rispettivamente il saldo
negativo di € 2915,27 e di € 154.937,07.
Non è contestato che in favore dell’attrice siano state accreditate
sui conti correnti in oggetto gli importi di € 77.950,00 in data 21
novembre 2005, e 100.523,00 in data 28 settembre 2006 e che siano
stati effettuati ulteriori accrediti in data successiva per l’importo
di € 2600,00.
Parte attrice,
corrispondente
corrispondente
evidentemente sottraendo dall’importo di €181.073,00,
agli
accrediti,
l’importo
di
€157.852,34,
agli scoperti di conto corrente,
allega di essere
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Sentenza n. 782/2013 pubbi. il 30/12/2013
RG n. 3302/20 10
creditrice della somma di €23.220,66.
Repert.n. 1679/2013 del 30/12/2013
Come correttamente evidenziato dalla dRihMEod4.fLil OA~O&2014m. 2240/2014
non è neppure prima facie sostenibile, dal momento che è notorio che
qualora
il conto corrente presenti
il
saldo negativo vengano
addebitati gli interessi di mora: poiché nel caso di specie, secondo
le allegazioni della stessa parte attrice, il saldo negativo sarebbe
stato ripianato solo dopo oltre due anni, è evidente che l’attrice
non
possa
vantare
il
credito
dedotto,
che
presupporrebbe
l’intervenuta corresponsione delle somme a copertura del succitato
saldo negativo di conto corrente alla data dell’intimazione di
pagamento, e dunque in data 25 luglio 2003 e non, invece, tra fine
2005 e metà 2006.
Non può ritenersi che i conti correnti fossero stati estinti, non
essendo
stata
fornita alcuna prova al proposito e
risultando
esclusivamente che fossero state revocate le facilitazioni.
Quand’anche, peraltro, la banca fosse receduta dal rapporto di conto
corrente, non perciò avrebbero cessato di maturare gli interessi,
quanto meno al tasso legale, sul debito in essere.
Si ribadisce che sarebbe stato onere dell’attrice,
al fine di
pervenire in possesso della documentazione eventualmente utile ad
adempiere al proprio onere probatorio, richiedere all’istituto di
credito la stessa e, solo in ipotesi di diniego, avanzare istanza di
esibizione e/o di CTU che, diversamente, presentano un carattere
assolutamente esplorativo.
D’altro
canto
nessuna
specifica
contestazione
è
stata
mossa
all’estratto del conto corrente depositato in atti dalla banca,
avendo l’attrice svolto una generica doglianza circa l’ipotetico
mancato rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000, a fronte
della quale la banca ha prodotto in atti la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’avviso i correntisti circa l’applicazione della pari
periodicità ai sensi dell’art. 7 della medesima delibera.
Alla soccombenza della parte attrice nei confronti della convenuta,
consegue la condanna della prima a rifondere le spese di lite in
favore della seconda.
Dette spese devono essere liquidate in applicazione del Decreto legge
24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge~ 24
marzo 2012, n. 27 e del DM 20 luglio 2012, essendo determinante, al
fine della individuazione della legge applicabile in materia di spese
di lite (cfr. art. 41, DM 20 luglio 2012 e SS.UU. sentenza 12.10.2012
n° 17406)
Ai sensi dell’art. 4 del DM 20 luglio 2012 “L’attività giudiziale
civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi:
fase
di
studio
della
controversia;
fase
di
introduzione
del
procedimento; fase istruttoria; fase decisoria;
fase esecutiva”;
“Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della
natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza
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Sentenzan. 782/2013 pubbl. il 30/12/2013
RG n. 3302/2010
trattate, R~pe~’tnoi.tL6V&(20134e1a3OL1r2/2O13
e complessità delle questioni
anche a seguito di riunione delle ~
prestazione”; “Si tiene altresì conto del pregio dell opera pre~tata,
dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali,
conseguiti dal cliente”.
Nel caso di specie deve darsi atto, da un lato, della completezza
della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente incidenza
sulla valutazione della fase di studio; della attività istruttoria
rappresentata esclusivamente dal deposito della memoria ex art. 183,
corna VI n. 2 c.p.c.; della analiticità della comparsa conclusionale;
dall’altro lato, con riferimento al giudizio nel suo complesso, deve
valutarsi il modesto valore e la non rilevante complessità della
controversia,
nonché
il
risultato
positivo
conseguito
dalla
convenuta.
Tenuto conto che l’odierno procedimento ha valore riconducibile allo
scaglione “fino a euro 25.000”
che prevede: Fase di studio: valore
medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione:
fino a —50%;
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro
300;
aumento:
fino
a
+60%;
diminuzione:
fino
a
50%;
Fase
istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a
+150%; diminuzione: fino a -70%; Fase decisoria: valore medio di
liquidazione euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a
50%; e rilevato, infine, che l’art. 1 corna 7 recita “In nessun caso
le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei
minimi
che
nei massimi,
per la liquidazione del
compenso,
nel
presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la
liquidazione
stessa”,
risulta
equo
liquidare
in
favore
della
convenuta, con condanna carico dell’attrice, a titolo di compenso
professionale la somma di € 1600,00, di cui €550,00 per la fase di
studio, la somma di €300,00 per la fase introduttiva, €150,00 per la
fase istruttoria,
di €600,00 per la fase decisoria,
oltre agli
accessori di legge.
o
—
-
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta le domande dell’attrice;
• condanna l’attrice a rifondere le spese di lite in favore della
convenuta, che liquida in € 1600,00 per compenso professionale,
oltre accessori di legge.
Novara,
30 dicembre 2013
Il Giudice
dott.ssa Angela Maria Nutini
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