REG. (UE) N. 1308/2013 e REG (CE) N. 555/2008 –
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI –
DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO, VARIANTE,
ANTICIPO, SALDO E COLLAUDO CON SVINCOLO DELLA
FIDEIUSSIONE
CAMPAGNA 2015/2016
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1. PREMESSA E CONDIZIONI
Al fine di consentire la presentazione delle domande inerenti la ristrutturazione e riconversione
dei vigneti per la campagna 2015/2016 vengono fornite le necessarie informazioni1 agli
operatori per poter presentare le suddette domande tramite il sistema SOP (Sistema Operativo
Pratiche) di AGREA:
a) I vigneti oggetto di ristrutturazione a cui fanno riferimento le presenti disposizioni, sono
tutti i vigneti ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna ancorché afferenti a
fascicoli aziendali istituiti dal beneficiario presso altri organismi pagatori.
b) Il produttore per poter accedere ai benefici della ristrutturazione deve essere in regola con
gli obblighi afferenti il fascicolo aziendale che dovrà essere aggiornato nell’anagrafe della
Regione Emilia Romagna ai sensi di quanto previsto dal
regolamento del Consiglio
Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna" n. 17 del 15
settembre 2003.
c) Il produttore deve essere in regola con la normativa comunitaria nazionale e regionale in
materia di potenziale viticolo.
d) Il produttore deve essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali.
e) Si precisa che per poter presentare domanda sul sistema SOP di AGREA è necessario aver
già presentato nel sistema di gestione del potenziale vitivinicolo regionale, secondo le
norme definite dall’attuale normativa vigente, uno o più procedimenti amministrativi di
gestione del vigneto (notifica di reimpianto di propri diritti, estirpazione – reimpianto,
reimpianto anticipato, trasferimento di diritti). Tali procedimenti devono essere chiusi
almeno nello stato di stampa definitiva ed il relativo cartaceo deve essere già stato
consegnato all’amministrazione competente per territorio.
f) Le condizioni di cui al punto e) non si applicano ai produttori che intendono richiedere, per
vigneti già realizzati, il solo contributo per la realizzazione di un nuovo impianto di
irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente – e/o la sola
sostituzione delle strutture di sostegno senza modifica della forma di allevamento.
g) L’individuazione dell’ente competente fa riferimento all’Amministrazione dove ricade la
prevalenza delle superfici vitate risultanti da schedario viticolo. Pertanto, nell’ambito
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Si ricorda la Delibera di Giunta Regionale n. 1426/2015 e successive modifiche ed integrazioni come atto di
riferimento.
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regionale, va presentata una sola domanda di aiuto ancorché i vigneti ricadano su
Amministrazione diverse. Il beneficiario nella compilazione della domanda è tenuto ad
indicare l’Amministrazione competente all’istruttoria.
2.
COMPILAZIONE,
PRESENTAZIONE
E
PROTOCOLLAZIONE
DELLE
DOMANDE
Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema
informatico SOP di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.
I soggetti abilitati alla compilazione sono:
1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono
compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio
CUAA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed
una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione
sul sito http://AGREA.regione.emilia-romagna.it. alla voce “Servizi on line” – “Accesso
agli applicativi” – “Sistema Operativo Pratiche–SOP”).
Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è
l’iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati
inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in
esse e non saranno modificabili se non previo aggiornamento e nuova validazione
dell’anagrafe.
La presentazione e protocollazione delle domande avviene esclusivamente mediante una
delle tre seguenti modalità:
a) Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA: è il CAA,
convenzionato con AGREA e al quale il produttore ha rilasciato apposito mandato,
che provvede con operatori autorizzati, alla compilazione, presentazione e
protocollazione della domanda nel sistema SOP di AGREA. L’incaricato del CAA
al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede
ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento
d’identità e quindi effettua la protocollazione su SOP nel rispetto delle scadenze
disposte. Il CAA provvederà poi ad inoltrare la domanda cartacea comprensiva
degli allegati all’Amministrazione competente per l’istruttoria entro 5 giorni
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lavorativi successivi alla protocollazione, Fanno eccezione le domande di variante
di seguito specificate al paragrafo 3.2
b) Presentazione semi-elettronica con protocollazione presso l’ente competente. La
domanda è compilata direttamente dal beneficiario “Utente Internet” su SOP e
portata fino allo stato di “presentata”. Il produttore dovrà produrre quindi una
“stampa definitiva” della domanda, firmarla e, corredarla dalla documentazione
richiesta
per
all’istruttoria
inoltrare
entro
il cartaceo
presso
l’Amministrazione
i termini stabiliti al successivo
competente
paragrafo 4.
Tale
Amministrazione provvederà ad apporre il protocollo nel sistema attraverso la
funzione di protocollo manuale.
c)
Presentazione
elettronica
con
protocollazione
della
domanda
firmata
digitalmente sul sistema di protocollo regionale, completa di allegati de
materializzati. Il beneficiario “Utente internet” che vuole evitare di presentare la
domanda e la documentazione in formato cartaceo deve disporre:
-
di un certificato di firma digitale
-
di tutti gli allegati necessari alla presentazione della domanda, convertiti o
generati in formati elettronici. Essi potranno essere scansionati da una versione
cartacea o comunque prodotti direttamente in formati elettronici, purché leggibili
senza la necessità di acquisizione di licenze (ad esempio tavole progettuali su file di
Autocad in formato DWG visualizzabili con software liberi, preventivi scansionati in
formato PDF, JPG, ecc.).
Dopo aver effettuato la compilazione sul sistema SOP, i beneficiari dovranno:
-
allegare tutti gli allegati in formato elettronico
-
firmare digitalmente il documento (domanda in formato .pdf) prodotto dal
sistema. Il documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il formato
“.p7m” e dovrà essere poi caricato nuovamente sul sistema SOP che provvederà
automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. Tale data
di protocollazione sarà quella da considerare in relazione alle scadenze
-
produrre e conservare la ricevuta di presentazione prodotta dal sistema SOP
AGREA, in tali casi, provvederà a trasmettere la domanda in formato elettronico
mediante PEC (posta elettronica certificata) alle caselle di PEC degli enti
competenti.
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N.B.: per chi sceglie questa modalità di presentazione domanda, non sarà
possibile trasmettere allegati in formato cartaceo. L’intera documentazione
dovrà essere inserita in formato elettronico su SOP al momento della
compilazione della domanda.
3. TIPOLOGIE DI DOMANDA
Per la campagna 2015/2016 AGREA gestirà il procedimento attraverso:
3.1 Una domanda di accesso ai benefici definita “domanda di aiuto” (denominata a
sistema SOP con l’acronimo RIVIT) con la quale il produttore fa scattare il
riconoscimento delle spese sostenute e con la quale si avviano le procedure volte
alla determinazione dell’importo ammissibile e del punteggio conseguito in
graduatoria in base a quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale n.
1426/2015 e successive modifiche e integrazioni.
La “domanda di aiuto” potrà essere presentata, anche contestualmente, per:
I. La realizzazione di interventi riferiti a procedimenti di ristrutturazione e riconversione
di vigneti già richiesti nel sistema del potenziale viticolo regionale:
-
reimpianto (a fronte di una richiesta di reimpianto con diritto proprio, reimpianto
anticipato o con diritto proveniente da un trasferimento);
-
estirpazione e successivo reimpianto da realizzarsi entro i termini stabiliti al punto
13 della DGR n. 1426/2015;
-
sovrainnesto o modifica del sistema di allevamento.
II. La realizzazione di interventi di posa in opera di impianti irrigui riferiti a procedimenti
di ristrutturazione e riconversione di vigneti per i quali è stata già presentata una
domanda di aiuto negli anni precedenti e non sia ancora stata presentata una domanda
di collaudo / svincolo della fideiussione.
III. La realizzazione di interventi di posa in opera di impianti irrigui e sub-irrigui in vigneti
già esistenti.
IV. La sostituzione delle strutture di sostegno dei vigneti già esistenti senza la modifica
della forma di allevamento.
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La domanda può essere rettificata in ogni sua parte prima della scadenza del
termine per la presentazione della stessa, tramite l’applicativo SOP con causale
“RETTIFICA DOMANDA”.
Le spese saranno ritenute eleggibili a decorrere dalla data di protocollo della
domanda. Qualora la domanda sia oggetto di rettifica, la data di protocollo della
domanda iniziale varrà solo per le spese inerenti gli interventi in essa contenuti e
per le restanti spese varrà la data di protocollo della sua rettifica.
Le Amministrazioni delegate all’istruttoria dovranno emettere, con riserva, la
comunicazione di ammissibilità della domanda a seguito degli accertamenti istruttori.
Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse al Servizio Sviluppo delle Produzioni
Vegetali della regione Emilia-Romagna.
Eventuali variazioni nei contenuti relativi agli interventi oggetto di ristrutturazione
potranno essere invece presentate successivamente alla scadenza di presentazione della
domanda di aiuto, sotto forma di "domanda di variante" secondo quanto disposto al
successivo paragrafo 3.2.
3.2 Una domanda di variante (denominata a sistema SOP con l’acronimo RIVIVR):
I. Variante tecnica
Una domanda di variante tecnica, come disposto dal punto 14 della DGR n. 1426/2015
qualora si intenda apportare modifiche a quanto concesso nella domanda di aiuto
relativamente a superfici oggetto di intervento, tipologia di intervento e variazioni di
elementi quali vitigno, sesti di impianto, ecc. Questi ultimi elementi dovranno essere
dapprima modificati, con apposita richiesta all’Amministrazione competente, attraverso
l’applicativo regionale che gestisce il potenziale viticolo in tutti i suoi aspetti.
La domanda potrà essere presentata una sola volta dopo l’istruttoria della domanda di
aiuto di cui al precedente punto e prima della domanda di pagamento a saldo o della
domanda di collaudo e svincolo fideiussione al fine di ottenere l’autorizzazione alla
variante richiesta.
II. Variante per cambio beneficiario
La domanda di variante presentata tramite SOP per richiedere un cambio beneficiario
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potrà essere presentate alla Amministrazione competente prima della realizzazione
dell’intervento o della richiesta di collaudo / svincolo della fideiussione.
N.B: solo a seguito di istruttoria positiva e quindi di autorizzazione alla variante, la
domanda di pagamento potrà acquisire le modifiche intervenute e l’Amministrazione
competente potrà tenerne conto in sede di collaudo finale delle opere.
3.3 Una domanda di pagamento in anticipo (denominata a sistema SOP con l’acronimo
RIVIAN) che sarà presentata dal beneficiario che, non avendo ancora concluso le opere
entro la data fissata dalla delibera regionale, intende chiedere l’anticipo del pagamento
dietro presentazione di fideiussione pari al 120% dell’importo concesso, secondo le
modalità riportate al punto 13 della DGR n. 1426/2015, paragrafo “Pagamento
anticipato su fideiussione”.
Si evidenzia che l’anticipo può essere richiesto solo per la realizzazione degli
interventi riportati al paragrafo 3.1 punti I, III e IV.
3.4 Una domanda di pagamento a saldo (denominata a sistema SOP con l’acronimo
RIVISD) che sarà presentata dal beneficiario che avrà terminato l’esecuzione del
vigneto entro la data fine lavori fissata dalla delibera regionale. Tale domanda deve
identificare in modo preciso la realizzazione tecnica dell’impianto e la relativa
localizzazione, contenere la rendicontazione delle spese sostenute e rappresenta
richiesta di collaudo delle opere. La rendicontazione delle spese sostenute è verificata
dall’applicativo nella domanda RIVISD sia in fase di compilazione della domanda stessa
che nella fase di istruttoria dell’Ente delegato.
Eventuali divergenze riscontrate in sede di collaudo rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di pagamento potranno dare origine all’applicazione di sanzioni o alla
decadenza della domanda stessa se non comunicate e autorizzate secondo quanto
disposto al precedente paragrafo 3.2.
Nel caso in cui il richiedente che presenta domanda di contributo per la realizzazione di
un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più
efficiente - abbia presentato nelle campagne precedenti domanda di anticipo per la
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ristrutturazione e riconversione vigneti con riferimento alla stessa superficie, e le
operazioni non siano ancora concluse (Paragrafo 3.1, punto II), l'aiuto potrà essere
erogato solo a saldo e la domanda di pagamento dell'impianto di irrigazione potrà essere
presentata solo dopo la richiesta di collaudo del vigneto oggetto del precedente
contributo e comunque entro i termini di fine lavori fissati dal punto 13 della DGR n.
1426/2015.
3. 5 Una domanda di collaudo e svincolo fideiussione (denominata a sistema SOP con
l’acronimo RIVISV) per chi ha già beneficiato di un pagamento in anticipo avendo
presentato una domanda RIVIAN. Tale domanda RIVISV, che rappresenta richiesta di
collaudo degli interventi realizzati e conseguente svincolo della relativa fideiussione, deve
essere presentata entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al
pagamento anticipato fatte salve le possibilità di proroghe previste al punto 13 della DGR
n. 1426/2015. La rendicontazione delle spese sostenute è verificata dall’applicativo nella
domanda RIVISV sia in fase di compilazione della domanda stessa che nella fase di
istruttoria dell’Ente delegato.
Le domande di cui sopra dovranno seguire le modalità di presentazione definite al
precedente paragrafo 2. nei termini indicati al successivo paragrafo 4.
Saranno ritenute valide le fatture e le spese sostenute entro la data di
protocollazione delle domande ai punti 4. a) e 4. b), purché riferite all’acquisto di
materiali la cui documentazione attestante la consegna risulti antecedente alla data
di fine lavori stabilita al punto 13 della DGR n. 1426/2015.
4. SCADENZE
Le domande di cui al precedente paragrafo 3. dovranno essere presentate entro le seguenti
date:
a) Per le domande di aiuto RIVIT di cui al paragrafo 3.1:
-
entro le ore 24.00 del 10 dicembre 2015 per le domande protocollate su SOP
(CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della
domanda firmata digitalmente);
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- entro il 10 dicembre 2015 secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla
ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica
presentate
direttamente dai beneficiari “Utenti Internet”.
b) Per le domande di variante RIVIVR di cui al paragrafo 3.2 (Variante tecnica e
Variante per cambio beneficiario) la consegna della domanda, che sia cartacea
oppure elettronica per l’Utente internet con presentazione elettronica con
protocollazione della domanda firmata digitalmente, dovrà avvenire al massimo
entro i 5 giorni lavorativi antecedenti il termine fissato per la presentazione della
domanda di pagamento a saldo o di collaudo con svincolo della fideiussione.
c) Per le domande di pagamento RIVIAN di cui al paragrafo 3.3:
- entro le ore 24.00 del 10 giugno 2016 per le domande protocollate su SOP (CAA,
Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda
firmata digitalmente);
- entro il 10 giugno 2016 secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla
ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente
dai beneficiari “Utenti Internet”.
d) Per le domande di pagamento RIVISD di cui al paragrafo 3.4 che non facciano
richiesta di domanda di anticipo (di cui al paragrafo 3.3):
- entro le ore 24.00 del 10 giugno 2016 per le domande protocollate su SOP (CAA,
Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda
firmata digitalmente);
- entro il 10 giugno 2016 secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla
ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente
dai beneficiari “Utenti Internet”.
d) Per le domande RIVISV di cui al paragrafo 3.5 che abbiano fatto richiesta di
domanda di anticipo (di cui al paragrafo 3.3):
- entro la seconda campagna viticola successiva al pagamento anticipato.
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5. SANZIONI
Il Decreto del MIPAAF n. 15938 del 20/12/2013, all’art. 9, punto 4, stabilisce che:
“Nel caso di pagamento anticipato dell’aiuto, qualora l’intervento previsto non sia stato
effettuato o lo sia stato in modo parziale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, comma 4 del
Regolamento (CE) 555/2008 e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto
all’aiuto dell’importo anticipato ed effettivamente pagato, ai fini dello svincolo della
garanzia, l’azienda contraente è tenuta a rimborsare l’importo dell’anticipo non
riconoscibile all’aiuto maggiorato del 20%. Tuttavia, qualora la motivazione del mancato
riconoscimento sia dovuta a:
- ricalcolo dell’importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari
effettivamente sostenuti;
- errori dell’Amministrazione;
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del
Regolamento (CE) n. 73/2009;
l’azienda contraente, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuta a rimborsare l’importo
della quota dell’anticipo non riconoscibile all’aiuto maggiorata del calcolo degli interessi –
secondo tasso legale – calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di
comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.
Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie
su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l’aiuto,
possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi
tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l’Ente istruttore
accertare che l’impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnicoeconomica. Tale ulteriore accertamento deve essere effettuato anche sulla base di quanto
stabilito nelle delibere regionali.”
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