aggiornato ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, nr.285
approvato con delibera C.C. nr. 79 del 30.11.1995
modificato con delibera C.C. nr. 58 del 29.07.1996
modificato con delibera C.C. nr. 17 del 28.04.1997
modificato con delibera C.C. nr. 5 del 10.02.1998
modificato con delibera C.C. del Commissario Straordinario nr. 1 del 21.02.2007
modificato con delibera C.C. del Commissario Straordinario nr. 13 del 30.04.2007
modificato con delibera C.C. nr. 3 del 13.02.2008
modificato con delibera C.C. nr. 23 del 18.06.2010
1
INDICE
1)
DENUNCIA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DECESSI Pag.
3
2)
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Pag.
7
3)
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO
Pag.
8
4)
TRASPORTO DEI CADAVERI
Pag. 10
5)
RISCONTRO DIAGNOSTICO
Pag. 17
6)
RILASCIO DI CADAVERE A SCOPO DI STUDIO,PRELIEVI PER
TRAPIANTI ED AUTOPSIE, IMBALSAMAZIONE E CREMAZIONEPag. 18
7)
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO E CONSEGNA
CADAVERI AL CIMITERO
Pag. 20
8)
INUMAZIONI
Pag. 23
9)
TUMULAZIONI
Pag. 26
10)
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Pag. 27
11)
CONCESSIONE DELLE AREE E DEI MANUFATTI
Pag. 30
12)
MODALITA' DELLE CONCESSIONI:
A – LOCULI
Pag. 33
B – OSSARI
Pag. 34
C - TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE
Pag. 34
13)
ALTRE DISPOSIZIONI
Pag. 36
14)
NORME TRANSITORIE E PRECEDENTE NORMATIVA
Pag. 42
ALLEGATO "A"
Pag. 44
ALLEGATO "B"
Pag. 45
ALLEGATO "C"
Pag. 46
2
CAPITOLO PRIMO
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI
ART. 1
I familiari, o chi per essi, i Direttori di Istituti, di Ospedali, e qualunque
altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficiale dello
Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il
più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal presunto decesso.
All'atto della denuncia devono produrre apposita scheda di morte,
sottoscritta dal Medico curante o dal Necroscopo, contenente l'indicazione
dell'ora del decesso e di tutte le notizie inerenti l'età, il sesso, lo stato civile, il
domicilio, nonché la causa di morte del defunto.
ART. 2
All'infuori dei casi contemplati nel precedente articolo, chiunque ha
notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso avvenuto in persona
priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica
Sicurezza ed a fornire quelle notizie che potessero essere utili a stabilire le
cause della morte.
ART. 3
Nei casi di morte su suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso
o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa, non possa ritenersi che
presunta, il corpo potrà essere trasportato alla camera di osservazione del
Cimitero. Quando, invece, la morte venga accertata, il trasporto potrà farsi
direttamente alla camera mortuaria del Cimitero, a meno che non ci sia
sospetto di reato, nel qual caso il corpo viene rimosso solo dopo la visita
giudiziaria.
I Medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle Leggi
Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934, nr. 1265, devono, per
ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la
malattia che, a loro giudizio, ne sia stata la causa.
Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco dal
Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente
all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3
Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la
denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.
1O0 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/O2/1964 nr. 185.
Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta
causa di morte è fatta dal Medico Necroscopo di cui agli art. 14, 15, 16, e
secondo le modalità di cui agli art. 17 e 18 del presente capitolo.
L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai Medici
incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro
diagnostico.
La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve
essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda
di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di
Statistica.
Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal
Comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio
detto Comune è ricompreso.
Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Unità Sanitaria
Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare
copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza.
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie,
epidemiologiche e statistiche.
ART. 4
Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dall'art. 8 vengono
osservate, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico
o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del
D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
ART. 5
Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice
Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la
morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione
all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
ART. 6
Le funzioni di Medico Necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto
09/07/1939, nr. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un
Medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.
4
Negli Ospedali la funzione di Medico necroscopo è svolta dal Direttore
Sanitario o da un Medico da lui delegato.
I Medici Necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario
dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui
riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 365 del Codice Penale.
Il Medico Necroscopo ha il compito di accertare la morte e redigere
l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
La visita del Medico Necroscopo deve sempre essere effettuata non
prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del
II° capitolo, e comunque non dopo le trenta ore.
ART. 7
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di
ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco,
il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di
Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio
Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria
Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico Necroscopo e
comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa
Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
ART. 8
Ricevuta la denuncia di un decesso senza assistenza medica verificatosi
nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal Medico Necroscopo, il
quale è tenuto a rilasciare certificato del sopralluogo e delle constatazioni
eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 141 del R.D. 1238/1939.
Presso l'Ufficio dello Stato Civile è conservato e tenuto aggiornato un
registro contenente l'elenco dei deceduti, suddiviso per anno, e relativa causa
di morte.
ART. 9
L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma
dell'art. 141 del Regio Decreto 09/07/1939, nr. 1238, sull'ordinamento dello
Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero
di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente art.7.
5
ART. 10
Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio
Decreto 09/07/1939, nr. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono
le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle
20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente
compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non
siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento
sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la
stessa procedura anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle
20 settimane.
Nei casi previsti dal 1° e 2° comma del presente articolo, i parenti o chi
per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione
del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata
da certificato Medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del
feto.
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CAPITOLO SECONDO
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
ART. 11
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad
autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né
essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal
momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e
salvo quelli nei quali il Medico Necroscopo avrà accertato la morte anche
mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata
non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge
02/12/1975, nr. 644, e successive modificazioni.
ART. 12
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte
apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il
Medico Necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo
precedente.
ART. 13
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa
nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere
presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo
richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale
o suo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24
ore.
ART. 14
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in
condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa
nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Coordinatore
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Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o suo delegato adotta le misure
cautelative necessarie.
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CAPITOLO TERZO
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
ART. 15
Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in
osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso
mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo
pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il
riconoscimento.
Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la
sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
ART. 16
Il Comune deve poter disporre di un locale da utilizzarsi ad obitorio,
distinto dal locale per deposito di osservazione, per l'assolvimento delle
seguenti funzioni obitoriali:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei
cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione
dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medicolegali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo,
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o
trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
ART. 17
I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune
nell'ambito del cimitero o presso Ospedali od altri Istituti Sanitari ovvero in
particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
Nel caso che tali depositi od obitori siano individuati al di fuori dell'ambito del
cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto
gestore.
9
ART. 18
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati
somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la
contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per
caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti
nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della
Repubblica 13 Febbraio 1964, nr. 185.
Spetta all'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individuare
gli obitori ed i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle
frigorifere per la conservazione dei cadaveri, al loro allestimento ed
all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione
appartengono. Con le stesse modalità vengono individuati gli obitori che
dovranno essere dotati di celle frigorifere isolate per cadaveri portatori di
radioattività o di malattie infettive-diffusive.
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CAPITOLO QUARTO
TRASPORTO DEI CADAVERI
ART. 19
Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni del Regolamento
Comunale d'Igiene, qualora venga eseguito da terzi con l'ausilio di mezzi
speciali, dovrà essere comunque effettuato in una forma che garantisca il
decoro del servizio.
L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di
trasporto delle salme, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 16 del
D.P.R. 10/09/1990, nr. 285.
ART. 20
Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di
osservazione prescritto dalle disposizioni del capitolo II° deve essere eseguito
in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
ART. 21
Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive
comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il
cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella
cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di
soluzione disinfettante.
E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le
prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza
di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
Quando dalla denuncia della causa di morte si rilevi che il cadavere è
portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il
trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati
osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine
di evitare la contaminazione ambientale.
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ART. 22
Il Comune, per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale,
e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi
propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può
superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o
all'Estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli
automezzi di cui all'art. 23, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto
possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare
quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio
comunale.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari
eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.
ART. 23
I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri
funebri chiusi. Tali mezzi dovranno essere interamente rivestiti di lamiera
metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile
e potranno essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei
dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllare, almeno una
volta all'anno, lo stato di manutenzione.
L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di i nati morti, di
feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto
va eseguito in vettura privata chiusa, previa autorizzazione del Sindaco.
ART. 24
Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate
con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche
vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri
funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale;
b) la rimessa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente
separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo
svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi
possano assistere estranei, nè si creino emissioni di rumori, acque, fumi o
altre esalazioni;
12
c) essa dovrà disporre di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti
di pulizia e disinfezione;
d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e
disinfezione dovrà avvenire nel rispetto della normativa concernente la tutela
ambientale.
Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di
Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a
rimessa carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore
Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente o suo delegato.
ART. 25
Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i
percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in
transito. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario
o suo delegato può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto
funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.
I cortei funebri dovranno di regola, seguire la via più breve durante il
trasporto delle salme al Cimitero, non sono permesse soste lungo il tragitto,
fatto salvo per quelle relative all'esecuzione di funzioni religiose. Tali cortei,
non potranno essere interrotti nel tragitto da persone, veicoli od altro.
In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può
autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o
per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere
assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare
ogni danneggiamento al feretro nonchè l'incolumità delle persone che lo
trasportano o seguono il corteo. In questo caso , i richiedenti dovranno
formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale
conseguente al trasporto medesimo.
ART. 26
L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita
autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del
Cimitero.
ART. 27
Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito
del Comune, in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato
dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
13
Il Decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui
deve avvenire il seppellimento.
Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il
tributo di speciali onoranze, tale Decreto dovrà essere comunicato anche ai
Sindaci di questi Comuni.
ART. 28
Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista
dall'art. 27 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere,
trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa
prevista dagli articoli 33 e 34 seguendo le prescrizioni degli artt. 21 e 35.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di
cadaveri da/o per l'Estero previsti dall'articolo 30, 31 e 32 quando la morte sia
dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dall'art.
18 del DPR 10.09.1990,n.285.
ART. 29
Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed
il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono
autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione
è avvenuto il decesso.
All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da
Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 27.
ART. 30
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione
internazionale di Berlino 10/07/1937, nr. 1379, sono soggetti all'osservanza
delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse
debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla
convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da
estradare dal territorio nazionale, dal Prefetto e, per le salme da introdurre nel
territorio nazionale, dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene
estradata.
Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di
Autorità delegata dal Ministero della Sanità.
14
Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è
regolato dalle norme della convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia,
approvata e resa esecutiva con regio Decreto 16/01/1938, nr. 1055.
ART. 31
Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non
aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla
traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana
apposita domanda corredata:
a) di un certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal
quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui al successivo art.
33;
b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero
della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
L'Autorità Consolare Italiana, constatata la regolarità della documentazione
presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra
telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti,
tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma
è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità
Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia
di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
ART. 32
Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla
convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al
Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma,
corredata dei seguenti documenti:
a) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello stato verso
il quale la salma è diretta;
b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state
osservate le disposizioni di cui all'art. 33;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità
dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede
l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso
la quale la salma dovrà transitare. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto
agisce come delegato del Ministero della Sanità.
ART. 33
15
Per il trasporto all'Estero o dall'Estero, fuori dei casi previsti dalla
convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma
deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di
legno massiccio.
La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa
contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due
casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di
segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile,
riconosciuto idoneo.
Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della
zona di contatto degli elementi da saldare.
Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a
0,660 Mm. se di zinco, a 1,5 Mm. se di piombo.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a
25 Mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle
tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato
lo spessore minimo di cui sopra.
Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo
pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel
senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e
durata presa.
Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un
solo pezzo nel senso della lunghezza.
Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su
piani diversi occorre che dette facce siano costituite di un solo pezzo nel
senso della lunghezza.
Le parti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono
essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza
delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le
medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti
laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di
sicura e durata presa.
Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali
mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente
congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con
mastice idoneo.
La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di
ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50
centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben
visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con
l'indicazione della Ditta costruttrice.
Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di
100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 28 e sempre che il trasporto
stesso dal luogo di deposito della salma al Cimitero possa farsi direttamente e
con idoneo carro funebre, s'impiega la sola cassa di legno.
16
ART. 34
Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il
Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da
Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti
dall'art. 33, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine
di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.
ART. 35
Per il trasporto di cui all'art. 33 nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio,
Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento
antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc.
di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme
che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto
prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto
venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri
sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
ART. 36
E' considerato come avvenuto nel territorio Italiano a tutti gli effetti del
presente Regolamento , ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed
aeromobili battenti bandiera nazionale.
ART. 37
L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere
munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il
decesso.
Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il
decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto
stesso.
17
ART. 38
Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei
cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le
norme degli articoli precedenti.
Il Direttore dell'Istituto o del dipartimento universitario prende in
consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il
periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla
ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale
per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.
Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme
restando le autorizzazioni di cui agli artt. 27, 30, 31 e 32, non è soggetto alle
misure precauzionali igieniche stabilite, per il trasporto delle salme, degli
articoli 21, 23 e 28.
Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso
essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a Mm. 0,660 e
chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia
possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà
recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
18
CAPITOLO QUINTO
RISCONTRO DIAGNOSTICO
ART. 39
Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro
diagnostico, secondo le norme della Legge 15 Febbraio 1961, nr. 83, i
cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un
Ospedale o ad un Deposito di Osservazione o ad un Obitorio, nonché i
cadaveri delle persone decedute negli Ospedali, nelle Cliniche Universitarie e
negli Istituti di Cura Privati quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti
lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti
clinico-scientifici.
Il Coordinatore Sanitario o suo delegato possono disporre il riscontro
diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la
morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a
richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del Primario o Medico
curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle Cliniche Universitarie o negli
Ospedali dell'Anatomopatologo Universitario od Ospedaliero ovvero da altro
Sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni
e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di
morte.
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con
la migliore cura.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha
richiesto.
ART. 40
I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività saranno
eseguiti secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 38 del D.P.R. 10/09/1990, nr.
285.
I risultati dei riscontri diagnostici saranno comunicati al Sindaco o
all'Autorità Giudiziaria secondo quanto stabilito dall'art. 39 del D.P.R.
10/09/1990, nr. 285.
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CAPITOLO SESTO
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO, PRELIEVO DI PARTI DI
CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO-AUTOPSIE E
TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE IVI
COMPRESA L'IMBALSAMAZIONE E LA CREMAZIONE
ART. 41
Il rilascio di cadaveri a scopo di studio a norma dell'art. 32 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31/08/1933, nr. 1592,
avviene secondo quanto previsto dal capo sesto del D.P.R. 10/09/1990, nr.
285.
ART. 42
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, viene
regolato secondo quanto stabilito dal capo settimo del D.P.R. 10/09/1990, nr.
285.
ART. 43
Le autopsie, i trattamenti per l'imbalsamazione o la cremazione del
cadavere, devono essere eseguiti ed autorizzati secondo quanto previsto dal
capo ottavo e sedicesimo del D.P.R. 10/09/1990, nr. 285.
ART. 44
Il trattamento antiputrefattivo di cui al precedente art. 35 sarà eseguito
secondo quanto disposto dall'art. 48 del capo ottavo del citato D.P.R. 285/90.
ATT.: LEGGE 30 MARZO 2001 N. 130 relativa alla cremazione
20
ART. 44 bis
L’autorizzazione alla cremazione spetta all’Ufficiale dello Stato Civile del
comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del
medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato
ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il
nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il
cadavere può essere cremato, essa è concessa nel rispetto della volontà
espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari
presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla
cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione
testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni
riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione
dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino
una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella
dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al
presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra
espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in
difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75,
76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello
stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’Ufficiale
dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la
volontà sia stata manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di
decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale
all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le
persone interdette;
ART. 44 ter
E’ istituito il registro per la cremazione.
Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la
propria volontà di essere cremato.
Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la
volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del
Codice Civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle
annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.
21
ART. 45
Qualora dovesse essere richiesta la cremazione di una salma, non
potendo questa essere eseguita nei Cimiteri Comunali in quanto mancanti del
relativo forno, dovrà essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile apposita
autorizzazione sulla base dei documenti previsti dall'art. 79 capo sedicesimo
del D.P.R. 285/90.
Le ceneri derivanti dalla cremazione dovranno essere raccolte in
apposite urne cinerarie realizzate in materiale refrattario che dovranno
contenere i residui di un'unica salma, e riportare all'esterno il nome, cognome,
data di nascita e di morte del defunto.
Il trasporto delle urne di cui sopra, ferme restando le autorizzazioni di cui
al capitolo quarto, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali
igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del
Coordinatore Sanitario o suo delegato nel caso di presenza di nuclidi
radioattivi.
ART. 46
Le urne potranno essere deposte nelle sepolture private del Cimitero
(tombe di famiglia o cappelle gentilizie).
La consegna di un'urna cineraria, dovrà risultare da apposito verbale
redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal
Responsabile del Servizio Cimiteriale dove avviene la cremazione, uno da chi
prende in consegna l'urna - se diverso dal custode - ed il terzo deve essere
trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui Cimitero vengano
custodite le ceneri.
ART. 46 bis
L’urna, contenente le ceneri derivanti dalla cremazione, può essere affidata ai
parenti richiedenti l’autorizzazione all’affidamento e alla conservazione delle
ceneri dei defunti.
L' istanza, esprimente la volontà del defunto, potrà essere presentata dal
coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli
artt. 74 e segg. del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso
grado, da tutti gli stessi. Non necessità alcun atto di assenso quando la richiesta
è presentata dal coniuge.
Nell' istanza dovranno essere indicati:
- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso
per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione
Comunale;
22
il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna
dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non
autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle
garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel
caso il familiare non intendesse più conservarla;
che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli
determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale della variazione della
residenza entro il termine massimo di 30 giorni;
l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del
luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.
Spetta al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria, o suo delegato, il
compito di concedere ai parenti richiedenti l’autorizzazione all’affidamento e alla
conservazione delle ceneri dei defunti.
L’Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a
controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato
dal familiare.
ART. 46 ter
La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto,
in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di
volontà da parte del defunto, della volontà del coniuge o, in difetto, del parente più
prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso
di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile ai
sensi della legge n. 130/2001, è consentita:
a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno del cimitero comunale
del capoluogo;
b) in natura;
c) in aree private.
La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da
natanti e da manufatti.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come
definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 “Nuovo codice della strada”.
La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, con il consenso dei
proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela
assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle
acque ad uso umano.
La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto,
dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui al
23
comma 2), dell’art. 44 bis cui il defunto risultava iscritto. La dispersione delle ceneri
deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato alla presenza di personale
appositamente individuato dal comune e in maniera tale da non arrecare alcun
danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
24
CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI CIMITERIALI
E SULLA CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO
ART. 47
La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal
Comune in relazione alle morti delle persone, alla sepoltura, alla gestione dei
Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture sui sepolcri privati ed ogni
altra analoga funzione, non specificatamente attribuita ad altri enti ed organi.
ART. 48
Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono
esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale,
per mezzo degli uffici e servizi del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o
del coordinatore sanitario o suo delegato dell'Unità Sanitaria Locale o del
medico di igiene pubblica dei distretti per quanto di competenza.
ART. 49
Nei Cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra
destinazione:
a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse
in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita,
la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di
esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel
Cimitero del Comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 10;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
25
ART. 50
e funzioni relative alla manutenzione, ordine e vigilanza dei Cimiteri
spettano al Sindaco, come previsto dal precedente art. 48. Il Sindaco inoltre,
determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
l Coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale o suo delegato controllano il
funzionamento dei Cimiteri e propongono al Sindaco i provvedimenti
necessari per assicurarne il regolare servizio.
ART. 51
Tutti i Cimiteri Comunali devono assicurare un servizio di custodia.
Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero se non sia accompagnato
dall'autorizzazione prevista all'art. 9 del presente Regolamento.
Il responsabile del servizio di custodia ritira e conserva le autorizzazioni
di cui sopra, trascrivendo nello apposito registro vidimato dal Sindaco le
generalità delle salme pervenute, come previsto dall'art. 52 e 53 del D.P.R.
285/90.
ART. 52
La camera mortuaria del Cimitero dovrà essere utilizzata per l'eventuale
sosta dei feretri prima del seppellimento. La stessa dovrà avere le
caratteristiche tecniche previste al capo XI° del D.P.R. 285/90.
ART. 53
La sala per autopsie, se presente nel cimitero comunale, dovrà
rispondere ai requisiti tecnici prescritti per la camera mortuaria nonché quelli
previsti dal capo XII° del D.P.R. 285/90.
ART. 54
Nei Cimiteri Comunali sono previste le seguenti sepolture:
a) tombe individuali per inumazioni;
b) loculi (tumulazioni);
c) tombe di famiglia;
d) cappelle gentilizie;
e) ossari individuali;
26
f) ossario comune;
g) cinerari individuali;
h) cinerario comune;
ART. 55
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di stabilire la suddivisione e
destinazione delle aree all'interno del Cimitero, tale delimitazione dovrà
risultare nella planimetria (allegato "A" al presente Regolamento) di cui all'art.
54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.Ogni area individuata, verrà
destinata ad una delle sepolture di cui al precedente art. 54.
ART. 56
Il Consiglio Comunale regolamenta e determina i canoni di concessione
e la relativa durata per i vari tipi di sepoltura.
27
CAPITOLO OTTAVO
INUMAZIONE
ART. 57
In ogni Cimitero viene individuata un'apposita area destinata a sepoltura
per inumazione. Tale area dovrà avere caratteristiche idonee per struttura
geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello
della falda idrica che comunque deve trovarsi almeno a distanza di metri 0,50
dal fondo delle fosse per inumazioni.
ART. 58
Le fosse per inumazione sono destinate ad accogliere le salme delle
persone di cui all'art. 49 e quelle delle persone aventi i requisiti di cui all'art. 78
del presente regolamento.
L'utilizzazione delle fosse per inumazioni deve farsi iniziando da destra
verso sinistra di ciascuna area e successivamente fila per fila, procedendo
senza soluzione di continuità.
ART. 59
Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura
del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione
disgregatrice degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo.
Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con
indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del
defunto.
ART. 60
Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di
profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto
il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia
messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla
superficie.
28
ART. 61
Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età
devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più
profonda devono avere lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e
devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato
all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso
delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere
provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche
lontano dalle fosse d'inumazione.
ART. 62
Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci
anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più
profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri
0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
ART. 63
Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di
legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti
in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e
sepolti in una stessa fossa.
ART. 64
Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro
materiale non biodegradabile. Per tutto ciò che riguarda le casse si dovranno
osservare le disposizioni impartite dall'art. 75 del D.P.R. 285/90.
Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le
quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere
subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune
dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio
della cassa di legno.
29
ART. 65
Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e
decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo
meccanismo sicuro.
Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che
la terra escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.
Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla
loro cassa .
E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti
preziosi, ecc.
ART. 66
Per quanto riguarda la collocazione di lapidi od altri oggetti mobili sopra
le sepolture, queste saranno regolamentate secondo le disposizioni del
capitolo tredicesimo.
30
CAPITOLO NONO
TUMULAZIONI
ART. 67
Le tumulazioni sia che esse avvengano in loculi individuali, in nicchie
ossario, in tombe di famiglia o in cappelle gentilizie, dovranno rispettare le
disposizioni generali di cui all'art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.
ART. 68
Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.
Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene
fatta la concessione o dagli eredi, se trattasi di sepoltura in tomba di famiglia o
cappella gentilizia.
ART. 69
E' consentita la tumulazione in uno stesso loculo cimiteriale e così pure
in quelli previsti nelle tombe di famiglia o cappelle gentilizie, di una salma e di
una o più cassette ossario, qualora esista lo spazio per contenerle.
Le suddette cassette rimarranno tumulate , dal giorno della loro
collocazione e sino alla scadenza della concessione del loculo che le accoglie
Saranno a carico del richiedente le sole spese di apertura e chiusura del
loculo, in base alle tariffe in vigore.
Viene consentita anche la tumulazione in uno stesso loculo/ossario di 3 e
4 urne contenenti ceneri;
La collocazione della cassettina e di una o più urne, viene prevista
solamente in caso di coniugi, figli (celibi o nubili), fratelli o sorelle purchè
celibi, nubili, divorziati o legalmente separati.
31
CAPITOLO DECIMO
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 70
Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio
dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di
mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle
relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato,
anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del periodo
della concessione.
ART. 71
I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione
perpetua, devono essere inumati per almeno cinque anni dopo che sia stata
praticata sulla cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la
ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa
mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in
cassette ossario su parere del coordinatore sanitario o suo delegato.
ART. 72
Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio
provvedimento.
Le fosse, od i loculi liberati dai resti del feretro, si utilizzano per nuove
inumazioni e tumulazioni.
Potrà essere autorizzata, su richiesta, la presenza di familiari al
momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione
ordinaria, semprechè tale presenza non ostacoli o rallenti le operazioni in atto
nel Cimitero.
32
ART. 73
Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la
mineralizzazione dei cadaveri risulti incompleta il Ministro della Sanità può
disporre la correzione della struttura fisica del terreno o il trasferimento del
cimitero.
Parimenti, nel caso invece si verifichi che la mineralizzazione dei
cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità può
autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.
ART. 74
Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate al
precedente articolo 70.
Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati
dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del
coniuge o, in mancanza del parente più prossimo per trasporto delle salme in
altre sepolture o per cremazione.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore
sanitario della Unità Sanitaria Locale o suo delegato e dell'incaricato del
servizio di custodia.
Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta
dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di
altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione
del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria
ritenga di impartire.
ART. 75
Si considera avvenuto il processo di mineralizzazione, qualora non siano
riscontrabili parti molli.
33
Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria come indicati all'art. 83 del
D.P.R. nr. 285/90, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei
mesi compresi tra maggio e settembre o quando trattasi di salma di persona
morta di malattia infettiva contagiosa se non in possesso di autorizzazione del
coordinatore sanitario in cui si dichiari che tale operazione può essere
eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Le ossa rinvenute per effetto di esumazioni ordinarie, devono essere
raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano
interesse facciano domanda per deporle in cellette ossario o loculi avuti in
concessione. In quest'ultimo caso le ossa saranno riposte in cassettina di
zinco avente le caratteristiche specificate dall'articolo 38 del presente
Regolamento.
Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette
ad apposita tariffa (allegato "C") ogni qual volta siano richieste dai familiari o
sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o,
comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
34
CAPITOLO UNDICESIMO
CONCESSIONE DELLE AREE E DEI MANUFATTI
ART. 76
La Giunta Comunale potrà dare in concessione loculi, ossari ed aree
cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia, cappelle gentilizie, e simili.
ART. 77
La durata delle concessioni di cui all’articolo precedente è fissata dal
Consiglio Comunale. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale.
ART. 78
La concessione di loculi ed ossari può effettuarsi esclusivamente a
favore di:
a) residenti o domiciliati nel Comune di Silea;
b) genitori, fratelli, nonni, coniugi e figli di residenti o domiciliati nel Comune di
Silea;
c) residenti nelle località di Nerbon di S.Biagio di Callalta appartenenti alle
Parrocchie di Silea e Cendon;
d) persone residenti in altri Comuni che abbiano avuto l'iscrizione anagrafica
in Silea per un periodo di almeno cinque anni;
e) persone nubili o celibi che abbiano i genitori o fratelli tumulati nei Cimiteri
Comunali di Silea, così pure persone divorziate o separate legalmente;
f) persone residenti in altri Comuni, il cui coniuge trovasi tumulato nei Cimiteri
Comunali di Silea;
g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del
Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel
comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio
assistenziali situate fuori comune;
Eventuali deroghe al precedente comma saranno deliberate dalla Giunta
Comunale, previa audizione della Commissione Consiliare Affari Istituzionali.
35
ART. 79
Le concessioni di cui agli articoli precedenti non possono essere cedute
in alcun modo nè per qualsiasi titolo.
Alla scadenza del termine della concessione il Comune rientrerà in
possesso del manufatto o area data in concessione, comprese le costruzioni
funerarie insistenti nella stessa. In questo caso i resti mortali ivi contenuti
saranno posti nell'ossario comune. E' fatta salva la facoltà agli eredi di
rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo previo pagamento
dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca del rinnovo. I resti mortali
potranno altresì essere collocati in speciali loculi ossario individuali qualora ne
venga richiesta la concessione da parte dei congiunti o eredi.
ART. 80
La mancata richiesta di rinnovo della concessione da parte degli
interessati costituirà una legale presunzione di abbandono e, pertanto, il
loculo, ossario, tomba di famiglia, cappella gentilizia e relativa area ritornerà
nella libera disponibilità del Comune.
ART. 81
Le concessioni di cui al presente capitolo dovranno risultare da regolare
atto scritto, steso nelle forme di legge ed a spese del concessionario.
ART. 82
I concessionari, dovranno mantenere a loro cura e spese, per tutto il
tempo di durata della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti
dati in concessione (loculi-ossari) o di loro proprietà (tombe di famiglia,
cappelle gentilizie).
Qualora essi non vi provvedano, il Sindaco li diffida ad eseguire i lavori
necessari entro un tempo determinato.
Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco vi potrà
provvedere d'Ufficio, addebitando le relative spese al concessionario.
36
ART. 83
La concessione è trasmissibile ai legittimi eredi ai quali incombe l'obbligo
di dar comunicazione al Sindaco dell'avvenuta successione.
ART. 84
Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura deve
presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo di concessione
richiesta, i dati anagrafici del richiedente e/o del concessionario.
La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del
richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente
Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda
stessa.
Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe o cappelle di famiglia,
le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della
sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine
progressivo delle sepolture disponibili.
Gli atti relativi a concessioni in favore di collettività, enti od istituzioni,
dovranno indicare il soggetto concessionario che sarà individuato nella
persona rappresentante l'associazione e le persone cui è riservato il diritto di
sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.
ART. 85
Le concessioni consistono nel diritto d'uso di un bene soggetto al regime
dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
Ogni concessione del diritto d'uso deve risultare da apposito atto redatto
in forma pubblica, contenente l'individuazione della concessione, le clausole o
condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
In particolare l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione
- la sua durata
- il concessionario (se diverso da persona fisica, il rappresentante dell'ente o collettività)
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro
precisa individuazione (familiari, associati, etc.)
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione
Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso
della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque
cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria, fatto salva la
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trasmissione ai legittimi eredi. Ogni altro atto in contrasto con le presenti
disposizioni è nullo di diritto.
E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto
concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano
conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il
Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del
Cimitero.
Le concessioni possono essere soggette a revoca, per esigenze di
pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei
concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.
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CAPITOLO DODICESIMO
MODALITA' DELLE CONCESSIONI
LOCULI
ART. 86
Non sono consentite concessioni di loculi per accogliere i feretri di
persone che all'atto della richiesta siano ancora viventi, fatta eccezione per i
loculi che hanno caratteristiche costruttive e di posizionamento, che si
differenziano dal contesto degli altri manufatti.
ART. 87
Le concessioni di loculi e quindi la tumulazione di feretri avverranno
secondo l'ordine cronologico in forma verticale dall'alto in basso rispetto alle
varie file sovrapposte, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 seguente.
Nel caso un loculo si renda libero per trasferimento di salma, per
mancato rinnovo della concessione o per altra causa, lo stesso sarà concesso
alla prima richiesta pervenuta all'Ufficio Comunale competente,
indipendentemente dall'ubicazione del loculo stesso ed in deroga all'ordine
cronologico.
ART. 88
Non sono consentite le estumulazioni di feretri da loculo a loculo dello
stesso cimitero o di altro cimitero comunale, fatta eccezione per la salma del
coniuge che può essere, a richiesta, estumulata per essere collocata in altro
loculo a fianco di quello concesso per l'altro coniuge defunto
(ricongiungimento).
E’ consentita l’estumulazione di feretri di fratelli o sorelle (celibi o nubili),
che possono essere collocati a fianco dei rispettivi genitori o di fratelli e sorelle
purchè celibi o nubili;
Il costo della nuova concessione sarà scomputato del periodo non
usufruito sul prezzo a suo tempo pagato.
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ART. 89
Sono ammessi trasferimenti di salma da loculo a tomba di famiglia
all'interno dello stesso cimitero o tra cimiteri del territorio comunale. Sono
altresì ammesse le estumulazioni di feretri da trasferirsi in cimiteri di altri
comuni.
Nei casi sopracitati è previsto il rimborso del periodo di concessione non
usufruito, previa richiesta da parte degli interessati.
OSSARI
ART. 90
L'ossario comune sarà destinato alla raccolta delle ossa provenienti dalle
esumazioni, e non aventi altra destinazione nel cimitero, purché queste si trovino in
condizione di completa mineralizzazione. L' ossario dovrà comunque sottrarre alla
vista del pubblico le ossa ivi contenute.
TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE
ART. 91
Il Comune può dare in concessione delle aree per la costruzione di
tombe di famiglia, cappelle gentilizie o simili.
Il concessionario dell'area dovrà presentare al Sindaco il progetto della
cappella gentilizia che intende costruire ed ottenerne la concessione edilizia.
Le tombe di famiglia dovranno essere conformi al progetto tipo approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. 172 del 03.11.1989 di cui all'allegato D al
presente Regolamento.
Nel caso in cui un concessionario non intenda usare l'area, dovrà farne
espressa rinuncia al Comune che provvederà ad un rimborso sulla base del
50% dell'importo della concessione originariamente versato.
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ART. 92
Le tombe di famiglia possono essere concesse:
a) ad una o più persone;
b) ad una o più persone per esse esclusivamente;
c) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore del richiedente,
del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
dei parenti in linea collaterale sino al IV° grado e degli affini fino al II° grado.
Nel secondo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti
con esclusione di ogni altro.
Nel terzo caso le famiglie o le persone concessionarie possono
trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori
escluso ogni altro.
Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla
lettera c) del presente articolo sono compresi gli ascendenti e discendenti in
linea retta di qualunque grado, i fratelli e le sorelle consanguinei, il coniuge.
ART. 93
Le costruzioni funerarie devono osservare le disposizioni generali
impartite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.
10/09/1990 nr. 285, nonché quelle del Regolamento Comunale d'Igiene e del
presente Regolamento.
ART. 94
I concessionari devono mantenere a loro spese per tutto il tempo della
concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Se
essi non vi provvedono, il Sindaco li diffida ad eseguire i lavori necessari entro
un determinato termine. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il
Sindaco vi potrà provvedere d'Ufficio a spese del concessionario.
ART. 95
Nel caso in cui la sepoltura privata risulti abbandonata, per incuria o per
morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei
manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del
concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
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CAPITOLO TREDICESIMO
ALTRE DISPOSIZIONI
Collocamento e manutenzione di lapidi e simili
ART. 96
Nei campi ad inumazione è permesso il collocamento di lapidi di marmo
conformi per dimensioni e forme a quelle dell'elaborato grafico approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17.3.1990 (allegato E al
presente Regolamento).
Le scritte sulle lapidi dovranno essere limitate al cognome, nome, età,
condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della data di
nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga
domanda è facoltà della Giunta municipale autorizzare altre iscrizioni
integrative.
ART. 97
La manutenzione dei manufatti, lapidi e simili spetta ai rispettivi
proprietari o concessionari, che vi debbono provvedere a loro spese al fine di
mantenerli in buono stato di conservazione.
Nel caso di sepolture abbandonate per incuria, o per morte degli aventi
diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti, previa diffida ai
componenti della famiglia del concessionario o degli aventi diritto ad eseguire
i necessari lavori entro un tempo determinato, trascorso infruttuosamente il
quale, il Sindaco ne ordina la rimozione e l'allontanamento.
La diffida, ove occorra, potrà essere fatta anche per pubbliche affissioni.
La rimozione e l'allontanamento di lapidi e simili poste in corrispondenza
delle fosse comuni, avverranno comunque al termine del periodo di
seppellimento e/o in occasione di esumazioni ordinarie.
ART. 98
I concessionari, di loculi di proprietà comunale, dovranno osservare, per
la disposizione sulla lapide delle iscrizioni e degli oggetti monumentali ricordo,
lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento.
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ART. 99
Per il collocamento di oggetti mobili quali vasi, lampade, ritratti,
ghirlande, fiori, ecc., non è richiesta alcuna autorizzazione; tali oggetti, però,
potranno essere rimossi ed allontanati da chi presiede alla custodia del
Cimitero, quando rechino troppo ingombro o non siano decorosi e rispondenti
al carattere sacro del luogo, semprechè il concessionario, tempestivamente
avvertito, non vi abbia provveduto nei termini stabiliti.
E' vietata la posa di tali oggetti qualora siano sporgenti dalla lapide oltre i
10 centimetri. Ne è, inoltre, vietato il collocamento nei corridoi prospicienti ai
loculi e tombe.
E’ obbligo di chi presiede alla custodia del Cimitero di provvedere alla
rimozione degli stessi.
ART. 100
Il Comune diventa proprietario di tutti i manufatti ed oggetti rimossi a
sensi dei precedenti artt. 97 e 99 qualora non vengano ritirati dai rispettivi
proprietari entro un mese dalla data dell'avvenuta rimozione.
Piantagioni
ART. 101
E' concesso, senza particolare autorizzazione, di effettuare piantagioni di
semplici arbusti e fiori, sempreché ciò sia possibile a condizione che le
piantagioni stesse siano tali per cui le loro radici non si estendano oltre un
metro in profondità, non superino con i loro rami un metro di altezza e non si
estendano oltre il tumulo.
Presso cappelle e tombe non è consentito effettuare piantagioni di
qualsiasi genere, fuori dall'area in concessione.
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Iscrizioni funerarie
ART. 102
Qualsiasi iscrizione funeraria nell'ambito dei cimiteri, dovrà essere
consona al carattere sacro del luogo.
Responsabilità’
ART. 103
Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di
pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti
commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e
strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto
altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX° del Libro IV° del
Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
Servizio di custodia nei cimiteri
ART. 104
Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico
dei cimiteri.
Il servizio di custodia nei cimiteri è assicurato con personale proprio o
mediante convenzione con terzi.
Il responsabile del servizio di custodia vigilerà affinché non vengano
effettuati lavori o collocati manufatti, per i quali non sia stata concessa, se
necessaria, l'autorizzazione prevista dal presente Regolamento, svolge inoltre
l'attività e le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285 e
dal presente regolamento.
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Servizi gratuiti e a pagamento
ART. 105
Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico oppure obbligatori, e quelli
classificati gratuiti dalla Legge o dal Regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
a) la visita necroscopica;
b) le esumazioni ordinarie con collocazione resti nell'ossario comune;
c) le estumulazioni ordinarie destinate all'inumazione della salma;
d) la collocazione nell'ossario comune;
e) la collocazione nel cinerario comune.
I servizi sottoposti a pagamento vengono identificati nell’allegata tabella
C. Le relative tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
Tumulazioni provvisorie
ART. 106
In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può
autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne
cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:
a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite dal
Comune che non siano ancora disponibili;
b) quando si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori
di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
Il deposito provvisorio non può superare la durata di mesi 6, ed è
prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a). E'inoltre soggetto
alla corresponsione delle tariffe relative alle operazioni di estumulazione e
sistemazione definitiva.
Qualora alla scadenza del periodo massimo concesso, non venga provveduto
alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa
diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al
suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì il pagamento delle
spese per l'estumulazione e per la messa in ripristino della tumulazione
utilizzata.
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Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione
ART. 107
L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10.09.1990, n. 285,
è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle
condizioni ivi indicate.
Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla
cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o,
nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, sono
determinate dal Responsabile dell'ufficio preposto al rilascio delle
autorizzazioni.
Divieti
ART. 108
Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile
con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
In particolare è vietato:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione
sonora;
b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione;
f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di
esse, camminare al di fuori dei viali;
g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e sopratutto con l'offerta di servizi
od oggetti;
h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di
pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del
Comune e degli interessati;
l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia
intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o
nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
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o) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione
della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione
del Sindaco;
p) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture,
senza autorizzazione del Sindaco, qualora le stesse non presentino
caratteristiche di lieve radicazione o che siano in contrasto con le
disposizioni di cui al precedente articolo 101;
q) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette,
motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione
di lavori da eseguirsi nel Cimitero, sono esclusi dal presente divieto i mezzi
comunali;
Imprese esecutrici di lavori all’interno dei cimiteri
ART. 109
Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso,
tenute al rispetto del presente Regolamento, nonchè delle singole prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta
richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio
di custodia, su richiesta dello stesso.
Sanzioni
ART. 110
Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi di legge
con una sanzione pecuniaria pari a £.100.000.
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO
NORME TRANSITORIE E PRECEDENTE NORMATIVA
ART. 111
Le concessioni di tombe e loculi antecedenti al presente Regolamento e
senza precisazione di termine s'intendono date a titolo perpetuo. I titolari di tali
concessioni, su richiesta dell'Amministrazione, anche mediante pubbliche
affissioni, sono tenuti a dichiarare espressamente per iscritto
all'Amministrazione Comunale che intendono mantenere la continuità della
concessione.
Se nei termini stabiliti non sarà pervenuta alcuna dichiarazione, le
concessioni perpetue si considerano decadute e l'Amministrazione
provvederà a liberare i loculi e le tombe interessate trasferendo i resti mortali
nell'ossario comune, come previsto dal 2° comma art. 92 del D.P.R. 10
Settembre 1990 nr. 285.
ART. 112
Nell'attesa che i cimiteri comunali siano dotati di apposito cinerario le
urne potranno essere deposte negli ossari individuali, concedibili a sensi
dell'art. 78 del presente Regolamento.
ART. 113
L'approvazione del presente Regolamento comporta l'abrogazione totale
del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 28 del 21 aprile 1977.
ART. 114
E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile
con le disposizioni del presente regolamento.
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ART. 115
Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria
si rinvia a quanto disposto dal D.P.R. 10 Settembre 1990 nr. 285.
ART. 116
La durata delle concessioni è la seguente:
- loculi , ossari: 30 anni rinnovabili di 15 anni in 15 anni;
- aree per tombe di famiglia e cappelle gentilizie: 75 anni rinnovabili di 30 anni
in 30 anni, con canone ridotto in proporzione alla durata.
- loculi che hanno caratteristiche costruttive e di posizionamento, che si
differenziano dal contesto degli altri manufatti: 75 anni rinnovabili di 30 anni in
30 anni.
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ALLEGATO " A "
PLANIMETRIE CIMITERIALI
CIMITERO DI SILEA CAPOLUOGO
Fg. VI
mapp.nn. 178, 180,
CIMITERO DI CENDON
Fg. II
mapp.nn. 84/G, 84/E
CIMITERO DI SANT'ELENA
Fg. IV
mapp. B, n.182/C
LEGENDA
C.I.
campo inumazione
T.F.
tombe di famiglia
C.G.
cappella gentilizia
L.
loculi
O.
ossari
C.M.
cella mortuaria
MG.
magazzino
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ALLEGATO " B "
SCHEMA DISLOCAZIONE DATI ED ACCESSORI SU LAPIDI LOCULI
COMUNALI
FOTOGRAFIA
DATI ANAGRAFICI
VASO PER FIORI
LAMPADA VOTIVA
-schema di esecuzione per la composizione delle lapidi, al fine di evitare la
formazione di corti circuiti causati da gocciolamenti d'acqua dei vasi porta-fiori posti
sopra la lampada votiva.
-qualora nel loculo contenente una salma ci sia anche una cassetta-ossario, lo
schema suddetto viene integrato con una targhetta-ricordo con foto (da inserire
tra lo spazio destinato al vaso per fiori e quello destinato alla lampada votiva
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ALLEGATO " C "
SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI
OPERAZIONI
Inumazione
MANUFATTO
fossa
Tumulazione in:
loculo
tomba di famiglia
cappella gentilizia
cella ossario
Estumulazione da loculo per
traslazione con tumulazione in:
loculo
tomba di famiglia
cappella gentilizia
Esumazione e tumulazione dei resti in:
cella ossario/loculetto
tomba di famiglia
cappella gentilizia
Estumulazione per rivestimento del feretro
per motivi igienici e ritumulazione nello
stesso manufatto:
loculo/ossario
tomba di famiglia
cappella gentilizia
Estumulazione da tomba di famiglia per
traslazione con tumulazione in:
loculo
tomba di famiglia
cappella gentilizia
spostamento interno
Estumulazione da cappella gentilizia per
traslazione con tumulazione in:
loculo
tomba di famiglia
cappella gentilizia
spostamento interno
Estumulazione da loculo per riduzione dei
resti con tumulazione degli stessi in:
cella ossario
tomba di famiglia
cappella gentilizia
Estumulazione da tomba di famiglia per
riduzione dei resti con tumulazione degli
stessi in:
cella ossario
nella stessa
tomba di famiglia
cappella gentilizia
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OPERAZIONI
MANUFATTO
Estumulazione da cappella gentilizia per
riduzione dei resti e tumulazione degli
stessi in:
cella ossario
tomba di famiglia
nella stessa
cappella gentilizia
Traslazione in loculo delle salme tumulate
provvisoriamente per mancanza di loculi,
con estumulazione da:
loculo
tomba di famiglia
cappella gentilizia
Estumulazione di resti da cella ossario per
traslazione in:
cella ossario/loculetto
tomba di famiglia
cappella gentilizia
Estumulazione per traslazione in altro
cimitero non comunale da:
loculo
tomba di famiglia
cappella gentilizia
cella ossario
Apertura della tomba per ispezione
all’interno, su richiesta del concessionario,
da:
loculo
tomba di famiglia
cappella gentilizia
Collocazione lapide in marmo
Autorizzazione per la dispersione delle ceneri
Autorizzazione per l’affidamento di urna
cineria in abitazione
Verifica circa la persistenza nel tempo delle
garanzie di assenza di profanazione dell’urna
cineraria.
Cambio del luogo di conservazione dell’urna
cineraria ove questo non coincida con la
residenza dell’affidatario.
Cambio del luogo di conservazione dell’urna
per cambio di residenza dell’affidatario.
fossa
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Scarica

aggiornato ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, nr.285