QUANDO IL PROCESSO E’
TELEMATICO
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Avv. Nicola Gargano
Il deposito: che succede dopo
l’ultimo clic?
Dopo aver firmato gli atti il programma ci chiederà di
confermare la creazione della busta che verrà inviata
all’indirizzo PEC del tribunale utilizzando come
mittente l’indirizzo PEC dell’avvocato depositante.
Eventi successivi al deposito
Il secondo messaggio contenente la ricevuta di consegna (RdAC) da parte del gestore
di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia attesta, altresì, l'avvenuto
deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la
ricevuta è rilasciata dopo le ore 24 il deposito si considera effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo.
Il terzo ed il quarto messaggio ci attestano invece l’esito dei controlli automatici e
l’avvenuta accettazione a seguito dell’intervento manuale del cancelliere. Con
quest’ultimo intervento si conclude il processo di deposito e l’atto telematico con i
relativi allegati vengo posti a disposizione delle parti costituite nell’area documenti del
fascicolo polisweb.
Organizzare le ricevute
Avvocati digitali e avvocati analogici
Ore 11.30. L’avvocato analogico esce dallo
studio e sa che dovrà correre più veloce del
cancelliere che non vede l’ora di chiudere la
cancelleria (alle ore 12). Ore 11.30. L’avvocato
digitale sa che non deve correre perché la
cancelleria telematica chiude alle ore 24! Non
importa che tu sia analogico o digitale comincia
a depositare (telematicamente!).
Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

7. Il deposito
con modalita’ telematiche (inserito da legge
conversione) si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna
e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del
codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo'
essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.
Eventi successivi al deposito
Trib. Milano, sez. IX, sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 3 marzo 2014, n.
3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio)
Il deposito telematico di un atto defensionale si ha per avvenuto nel momento
in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della Giustizia. La tempestività del deposito
si valuta, dunque, con riguardo al giorno in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna, senza che assuma rilevanza, a tal fine, il fatto che la
ricevuta sia stata rilasciata dopo le ore 14.00: la norma di legge primaria nulla
prevede al riguardo e non può essere derogata da una norma di rango
inferiore (art. 13 comma III dm 21 febbraio 2011 n. 44)
155 Codice di Procedura Civile
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune
termini a ritroso – circolare ministeriale 27.6.2014
A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è
generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge,
inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto
comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica
anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di
scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo,
ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.
Può rammentarsi, poi, che, alla stregua dell’interpretazione della
giurisrprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord. N.182/2011, Sent. n.
11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di
costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di
sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato
nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il
termine verrebbe a scadere.
Un fascicolo telematico quasi
perfetto
VANTAGGI
Eventi successivi al deposito
Un primissimo controllo viene effettuato dal gestore della posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia in grado di segnalare le seguenti anomalie che invalidano il deposito
che dovrà dunque essere ripetuto:
1. l’indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE; l’avvocato deve verificare l’effettiva
presenza dei suoi dati nel ReGIndE ed eventualmente provvedere presso il proprio ordine
di appartenenza
2. Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche; verificare la versione del
redattore utilizzato.
3. la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita; ridurre la
dimensione degli allegati ripetendo le scansioni utilizzando una risoluzione più bassa.
Superata la predetta fase vengono invece effettuati i successivi controlli automatici che, se
positivi consentiranno senza indugio il deposito da parte del cancellerie.
Gli errori invece si dividono in tre categorie:
1. WARN: anomalia non bloccante, si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di
carattere giuridico (es: atto depositato fuori termine)
2. ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che
può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito (es: certificato
di firma scaduto, numero di ruolo errato);
3. FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (es: atto principale mancante, busta
indecifrabile).
Nei primi due casi il deposito verrà inoltrato comunque al tribunale di destinazione che potrà
accettarlo o rifiutarlo.
Qualche problematica
l’articolo 14 d.m. 44/2011 sancisce che, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio,
non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente
normativa processuale dal codice di procedura civile.
Situazione più complessa invece si verificherebbe qualora i termini per il deposito
siano scaduti e l’avvocato telematico si trovi in possesso della sola ricevuta di
avvenuta consegna (RdAC) (o peggio solo della ricevuta di accettazione (RdA) al
Tribunale di destinazione.
Ai sensi dell’art. 13 delle regole tecniche infatti l’atto si intende ricevuto nella data e
ora riportata sulla ricevuta di consegna tuttavia l’atto, seppur depositato nei termini,
non potrà essere posto a conoscenza del giudice e della controparte fino
all’intervento manuale del cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto
accessibile l’atto sulla consolle del magistrato e su Polisweb.
- rimessione in termini prevista dall’articolo 153 cpc,
- combinato disposto dell’articolo 170 del codice di procedura civile e dall’articolo
18 delle regole tecniche
Ordinanza , Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dott.sa Procoli
– 30.4.2014
…. a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4/4/2014;
rilevato che parte resistente presentava in data 2/4/2014 istanza di rimessione in termini;
osservato che all’udienza fissata per il giorno 4/4/2014, la ______ a fronte della tardività della
costituzione eccepita da parte ricorrente, ribadiva le ragioni già esposte con la predetta istanza,
sostenendo la tempestività della propria costituzione;
considerato che, alla luce della documentazione allegata dalla _____ srl, sussistono i
presupposti previsti dall’art. 153 comma 2° c.p.c. per la rimessione in termini del resistente,
essendo state adeguatamente comprovate le ragioni giustificative dell’intempestiva
costituzione, dipese da una causa non imputabile alla parte richiedente (cfr. doc. 20, mail del
servizio assistenza Software House spa allegato al fascicolo di parte resistente in cui si afferma
che il rifiuto dell’atto è risultato “essere dipendente da un malfunzionamento del software delle
cancellerie (sistemi SICID o SIECIC) che non riesce ad interpretare correttamente l’atto
depositato”);
considerato altresì che con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 35 d.m. 44/2011 è stato
riconosciuto il valore legale del deposito degli atti di parte in forma telematica a partire dal 15
luglio 2013;
p.q.m.
RIMETTE in termini ai sensi dell’art. 153 comma 2° cpc parte resistente per la propria
costituzione nei termini di legge e rinvia la causa all’udienza di discussione del…
La rimessione in termini
Circolare ministero della giustizia 27.6.2014
Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico
• L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche
tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione
ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei
servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d.
Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili
a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL.
• Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di
forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria,
viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata
dell'atto/documento nel fascicolo processuale.
• Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno
sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante
ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è
fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria
concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci
e complete.
SI POTEVA FARE DI MEGLIO?
L’istanza di Rimessione in termini
Opposizione DI Ingiuntivo telematico:
I documenti allegati alla richiesta di ingiunzione possono essere scaricati
dalla controparte via POLISWEB-PCT previa esibizione del mandato in
originale in cancelleria. In alcuni Tribunali è prassi inviare la procura per
via telematica allegando come atto principale una memoria generica
contenente l’istanza di accesso al fascicolo e con allegata la procura alle
liti, la busta verrà scartata dai controlli automatici ministeriali ma
arriverà in ogni caso in cancelleria dove potrà essere aperta e verificata
la genuinità della procura.
DGSIA ha comunicato che, entro la fine del mese di luglio verrà rilasciato
il nuovo tipo di atto «AttoRichiestaVisibilita» che consentirà all’avvocato
l’accesso al fascicolo informatico nella durata e nella fase in cui si è
autorizzati a consultare i fascicoli;
Al deposito, il mittente dovrà associare l’istanza di consultazione del
fascicolo (Atto principale firmato) e, come allegato, la delega
scansionata concessa dalla parte per la presa visione del fascicolo.
T R I B U N A L E D I _________
Giudice dott. _________ - RG. _________ - N. DI_____
ISTANZA DI ACCESSSO AL FASCICOLO
Il sottoscritto Avv. NICOLA GARGANO (CF______) in qualità di difensore della______
(CF_________) in virtù di procura allegata al presente atto
CHIEDE
L’accesso al fascicolo monitorio telematico della procedura indicata in epigrafe,
mediante associazione del proprio codice fiscale, quale difensore, alla parte debitrice
ingiunta.
Tanto al solo scopo di visionare i documenti allegati al ricorso per ingiunzione per una
eventuale opposizione ed impregiudicata ogni facoltà.
Si produce la seguente documentazione:
1) mandato
Luogo e data
Avv. ___________
T R I B U N A L E D I _________
Giudice dott. _________ - RG. _________ - N. DI_____
ISTANZA DI ACCESSSO AL FASCICOLO
Il sottoscritto Avv. NICOLA GARGANO (CF______) in qualità di difensore della______
(CF_________) in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.
CHIEDE
L’accesso al fascicolo informatico della procedura indicata in epigrafe, mediante
associazione del proprio codice fiscale, quale difensore, alla parte _____, non
essendo il fascicolo associato al proprio nominativo.
Bari, 22.10.2014
Avvv. Nicola Gargano
Quando il processo non era telematico
Dimensioni della busta (non
superiore ai 30 mb) in caso di
superamento
del
limite
è
possibile inviare una seconda
busta
integrativa,
dopo
l’assegnazione del numero di
ruolo utilizzando il tipo atto
memoria generica o produzione
documentazione richiesta.
File in formato pdf (alcuni
tribunali non accettano file
compressi ad es. in formato zip)
Il giudice può ordinare il
deposito di copia cartacea di
singoli atti e documenti per
ragioni specifiche.
Atto principale busta integrativa
Deposito busta integrativa
La DGSIA, con una circolare datata 8 luglio 2014, ha dato indicazioni alle cancellerie su come gestire i
depositi dei soggetti esterni, eccedenti la dimensione di 30 Mb, in rispetto di quanto previsto dall’art. 51
comma 2 del D.L. 90/2014. In particolare le indicazioni sono distinte tra SICID (Ruolo contenzioso civile) e
SIECIC (Ruolo esecuzioni).
- SICID Atti introduttivi : l’avvocato esegue il deposito con atto introduttivo più gli allegati, fino a 30Mb. E’ bene che nel primo deposito vi
siano tutti i documenti essenziali per l’iscrizione della causa (atto principale, procura alle liti, nota iscrizione, pagamento CU e marca diritti
cancelleria); può eventualmente inserire delle note ad indicazione che provvederà all’invio tempestivo delle integrazioni non appena
riceverà l’esito dell’intervento del cancelliere che attesta l’iscrizione a ruolo. Dal canto suo il cancelliere ricevuto il deposito, iscrive la
causa a ruolo anche se gli allegati non sono tutti presenti e assegna la causa a sezione/giudice. L’avvocato aspetta che gli venga
comunicato il numero di ruolo e tempestivamente esegue un nuovo deposito utilizzando lo schema/busta “Produzione documenti
richiesti” e come atto principale inserirà una Nota Integrativa nel formato PDF/testo e gli allegati mancanti. Il cancelliere interviene sul
secondo deposito, elimina l’evento proposto dal SICID (Deposito Integrazione Documentale o Chiarimenti), accetta il deposito
assegnandogli l’evento “Deposito atto non codificato”.
- SICID Atti endorpocessuali delle parti(compresa costituzione): l’avvocato esegue il deposito dell’atto e degli allegati fino al
raggiungimento della dimensione massima della busta. Trattandosi di atti riferiti a cause già iscritte a ruolo, l’avvocato ne è già in possesso
e quindi può procedere agli invii successivi utilizzando la stessa tipologia di schema/busta utilizzato per il primo invio. Anche in questo
caso l’atto principale è rappresentato da una nota integrativa in cui l’avvocato indica che di prosecuzione di un precedente deposito. Nel
caso di Memoria Generica e possibile fornire tale indicazione anche nell’apposito campo note previsto per tale schema/atto. In
quest’ultimo caso, poiché l’avvocato possiede il numero di RG dovrà inviare tutte le buste integrative entro il termine della scadenza della
memoria o della comparsa.
- SICID Atti del professionista (CTU): il CTU esegue il primo deposito usando lo schema Deposito Semplice / Deposito Perizia e i successivi
utilizzando lo schema Deposito Semplice / Integrazione Perizia. Il cancelliere accetta gli atti utilizzando l’evento associato al tipo di
deposito.
- SIECIC Atti introduttivi: sia in caso di Istanza di fallimento sia di Iscrizione a ruolo pignoramento, si procede come nel caso
precedentemente esposto per il SICID per gli introduttivi, sostituendo l’atto “Produzione documenti richiesti” con “Atto Generico o Non
codificato”.
- SIECIC Atti in corso causa o presentati ai sensi del comma 3 dell’art. 16-bis ( legge 17 dicembre 2012 , n. 221): in questo caso si procede al
deposito di Atti generici/non codificati per l’effettuazione di integrazioni inserendo come atto principale una nota integrativa contenente i
riferimenti all’atto principale a cui fa riferimento.
Deposito busta integrativa – circolare 27.6.2014
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n.
179/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. n.90/2014,
laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il
deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può
essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di
posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di
scadenza.
Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di
dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo
giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.
Inchiostro simpatico o
imperdonabile errore
tecnico?
Tra il 24 e il 28 febbraio 2014 a
seguito di problematiche non
meglio identificate,
presumibilmente a causa di una
problematica relativa alla
estrazione dei file .p7m da parte
dei controlli automatici,
giungevano in cancelleria pdf
completamente bianchi o forse
scritte con la versione digitale
dell’inchiostro simpatico.
I controlli automatici sono sempre
risultati positivi
In qualche rarissimo
caso
sono
giunti
anche
avvisi
di
mancata consegna o
ritardi nel recapito
della RDAC
Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può
autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai
commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e
documenti per ragioni specifiche.
rimessione in termini prevista dall’articolo 153 cpc
Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014
…Il procuratore di parte attrice depositava in cancelleria memoria di
precisazione delle conclusioni un giorno successivo (16.05.2014) oltre la
scadenza del termine abbreviato concesso all'udienza del 26.03.2014 (15.05.2014)
adducendo problematiche inerenti il funzionamento dei servizi PCT per il
deposito telematico nella giornata del 15.05.2014. In data 11.03.2014 venivano
acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.
Preliminarmente va accolta l'istanza del procuratore di parte attrice di
accettazione del deposito telematico avvenuta n data 16.05.2014 ritenendo che
lo stesso abbia debitamente documentato il malfunzionamento che non ha
consentito il deposito entro il giorno di scadenza del termine (15.05.2014)…
Le eccezioni più comuni
Sentenza Tribunale di Milano 14 gennaio 2010– dott. Consolandi
Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al
debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare come nessuna
norma di legge imponga la notifica, unitamente alla ingiunzione, anche
dell’atto che conferisce la rappresentanza.
Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica
presso l’ufficio giudiziario l’art.
10 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in
copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della
firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. […] La
procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica - in
tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore
istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo Il
codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo,
senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica.
Le eccezioni più comuni
Ordinanza Tribunale di Milano Milano, 23 febbraio 2008 – dott.sa Dal Moro
il solo fatto che la procura sia stata rilasciata su un modello utilizzato generalmente per la
forma di procura a margine, non basta certo a qualificarla “a margine” di un atto che non
c’è; e ciò è tanto più vero se si considera che nell’epigrafe del ricorso il difensore fa
riferimento ad una procura “in calce”, e ciò del tutto correttamente stante il disposto
dell’art.83 terzultimo capoverso per cui la procura “si considera apposta in calce anche se
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”
[...]
...sicchè anche nel procedimento monitorio telematico, la procura conferita su supporto
cartaceo, e dunque con foglio separato dal ricorso cui si riferisce, può validamente essere
“congiunta” allo stesso, mediante copia informatica certificata ed autentica; l’inserimento
del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con
firma digitale costituisce nel sistema telematico la congiunzione materiale della procura
all’atto…
Le eccezioni più comuni
Articolo 83 cpc – procura alle liti
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di
procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione del ricorso,
del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda
d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta
o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della
sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta
in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui
si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del
Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il
difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica
autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via
telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo,
quando
nell'atto
non
è
espressa
volontà
diversa.
Le eccezioni più comuni
Articolo 18 – regole tecniche
(Notificazioni
per
via
telematica
eseguite
dagli
avvocati)
V comma: La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto
cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico
separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata
mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e'
rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica,
anche
per
immagine.
Quando il processo è ibrido

La controparte potrà controllare il deposito e prelevare
copia dell’atto depositato e dei documenti allegati
direttamente dal PDA.

In una fase transitoria può essere prevista una copia di
cortesia degli atti da depositarsi non nei termini di legge
ma ad es. Entro l’udienza o qualche giorno prima (nel
caso di deposito di note istruttorie). Si tratta in ogni caso
di una buona prassi di cortesia e non di un obbligo.
Quando il processo è ibrido

I fascicoli telematici verranno trasmessi nei successivi
gradi di giudizio direttamente per via telematica. I
documenti cartacei (ad es. Fascicoli di Parte) potranno
essere scansionati oppure depositati in forma cartacea.

In caso di costituzione in forma cartacea nel
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il
fascicolo telematico potrà essere stampato direttamente
dal PDA e depositato in copia cartacea a cura
dell’avvocato.

E’ buona prasi verificare l’avvenuto deposito dell’atto sul
PDA dopo aver ricevuto l’esito dell’intervento manuale da
parte del cancelliere
Quando il processo è ibrido


Doppia costituzione: Mandato congiunto e disgiunto o
firma del secondo difensore al di fuori del redattore (non
tutti i redattori consentono il caricamento di file già
firmati in .p7m)
La cacelleria predispone un timbro da apporre sui
fascicoli in cui almeno un avvocato costituito sia
telematico
Alcune prassi








Dimensioni della busta (non superiore ai 30 mb) – limite tecnico pec. 50
mb Con la CPEPCT il limite era 10 mb) in caso di superamento del
limite è possibile inviare una seconda busta integrativa.
File in formato pdf (alcuni tribunali non accettano file compressi ad es.
in formato zip)
Le denominazioni dei file non dovranno contenere caratteri speciali
Tempi (deposito entro le ore 14 del giorno della scadenza in alcuni
tribunali le prassi prevedono il deposito entro le ore 22 del giorno
antecedente la scadenza)
L'attestazione di deposito coincide con la ricevuta di consegna della
PEC. L'atto diventerà visibile a tutte le parti costituite solo dopo
l'accettazione da parte del cancelliere
I nomi delle parti devono essere individuati mediante la relativa ragione
sociale e senza includere espressioni quali “Ditta” e/o “Società” salvo
facciano parte della ragione sociale.
le abbreviazioni recanti la forma giuridica (spa, srl, etc..) Dovranno
essere indicate senza punti dopo la ragione sociale.
La procura viene inserita su foglio separato scansionato e autenticato
mediante firma digitale (…giusta procura speciale allegata al presente
atto…)
La Giustizia e la carta
http://votafifo.blogspot.it/search/label/dott.%20miglioramico
Che fine ha fatto il codice di procedura?
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d.l. 193/2009
DM 21.2.2011 n. 44
Provvedimento D.G.S.I.A. del 18.7.2011 specifiche tecniche art. 34 dm 44/11
(sostituito da Provvedimento - 16 aprile 2014 in vigore dal 16 maggio 2014)
Art. 149 bis c.p.c.
Art. 136 c.p.c.
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Decreto sviluppo 2.0
CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall’articolo 25, comma 3,
lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente dalla Legge
24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 (legge stabilità 2013)
Art. 18 del DM 44/2011 modificato dal DM 48/2013
Art. 16-bis D.L. N. 179/2012 conv. In legge 221/2012 (obbligatorietà del
deposito telematico degli atti processuali 30.6.2014)
D.L. 90 del 24.6.2014 Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014
D.L. 132 del 12 settembre 2014
Prassi e protocolli locali
COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ?
Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014
Art. 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e
di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da'
loro lettura del processo verbale.»; b) all'articolo 133, secondo comma, le
parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale
della sentenza»; c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le
sottoscrive" sono soppresse.
Art. 45bis ((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura
civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore deve
altresi' indicare il proprio numero di fax".
COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ?
Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014
Art. 52
Domicilio digitale
quando la legge prevede che le notifiche di atti in
materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza
di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario,
alla notifica in cancelleria può procedersi quando non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la
notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e
REGINDE
COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ?
Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014
Art. 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le
seguenti modificazioni: 1) le parole: "ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata" sono soppresse; 2) dopo il
primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando
ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta
eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine,
la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa
e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta
elettronica certificata………..
Comunicazioni di cancelleria telematiche
Quando l’ufficiale giudiziario diventa telematico
L’articolo 136 del codice di procedura civile, così come novellato dalla legge dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede infatti che Il cancelliere, con biglietto di
cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge
o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del
giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla
legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Al secondo comma si prevede che Il biglietto è consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e, solo in via
estremamente subordinata il terzo comma prevede che, se non è possibile
procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo
telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Comunicazioni per via telematica
Art. 16 DM 44/2011
la trasmissione della PEC contenente il biglietto di cancelleria si
sostanzia nella digitalizzazione da parte del cancelliere del
provvedimento cartaceo (passaggio superfluo qualora il
provvedimento fosse stato già redatto in formato elettronico da
parte del magistrato e firmato digitalmente), che verrà inserito
all’interno della consolle del cancelliere e trasmesso mediante
canale sicuro al gestore dei servizi telematici che provvederà a
recuperare l’indirizzo elettronico del destinatario dal RegIndE
(registro generale degli indirizzi elettronici, contenente le PEC degli
uffici giudiziari italiani e delle PEC degli avvocati opportunamente
inviate dagli ordini professionali).
La novità del D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014
Quando l’ufficiale giudiziario diventa telematico
Art. 133 codice di procedura civile
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria
del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi
appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante
biglietto contenente il dispositivo, Il testo integrale della sentenza,
ne dà notizia alle parti che si sono costituite.
tale comunicazione non e’ idonea a far decorrere i termini per le
impugnazioni
di
cui
all’art.
325
c.p.c.
RIMANE SALVO:
Art. 285 Codice di Procedura Civile
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del
termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma
dell'articolo 170.
Tuttavia…
nulla di nuovo all’orizzonte
Procedura Civile-Disp.Att. Art. 45 – testo coordinato con il decreto sviluppo 2.0
[I]. Quando viene redatto su supporto cartaceo, il biglietto, col quale il cancelliere esegue
le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una
delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel
fascicolo d'ufficio [168^2 c.p.c.].
[II]. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla
quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale
sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo
integrale del provvedimento comunicato.
[III]. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di
notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale
giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche
la ricevuta della raccomandata (1).
[IV]. Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di
cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.
E SE MANCA L’ALLEGATO?
Corte di Appello di Milano sez. Lavoro RG:1892/13 –
Dott. Laura CURCIO PRESIDENTE rel.
……Ma anche facendo riferimento alle nuove regole processuali in tema
di comunicazioni, deve ricordarsi che il DL 18.10.2012 n.179
convertito nella legge n.221/2012 ha apportato significative
modificazioni all’art.45 delle disposizioni di attuazione che regola le
comunicazioni effettuate mediante il cd “biglietto di cancelleria” di cui
all’art.136 c.p.c. . In particolare la nuova formulazione del citato art.45
prevede ora, al secondo comma, che il biglietto di cancelleria deve
contenere in ogni caso “ il nome delle parti ed il testo integrale del
provvedimento comunicato” . …
La novità del D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014
Quando l’ufficiale giudiziario diventa telematico
Modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile nella misura in cui escludono l’applicabilità di alcuni rigidi
formalismi del processo cartaceo all’eventualità di deposito telematico:
1) art. 111 disp. Att. c.p.c., prevede che
il cancelliere non
deve
consentire
che
s’inseriscano
nei
fascicoli
di
parte
comparse
che
non
risultano
comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente
consegnate
le
copie
in
carta
libera
per
il
fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio.
Tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che quando le
comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si
applica.
2) art. 137 disp. Att. c.p.c. prevede che le parti debbono depositare insieme col
ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della
sentenza o decisione impugnata.
anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che,
quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il
presente comma non si applica.
.
art. 16 bis comma 9 bis modificato da D.L.
90/2014
9bis Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e
degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti
nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel
presente
articolo,
equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo
precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i
duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma
non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali
che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
Il Portale dei servizi telematici
VANTAGGI
O punto di accesso ci consentirà di visualizzare e scaricare in formato pdf tutti gli
atti e documenti allegati depositati telematicamente dai difensori costituiti nonché
i provvedimenti dei magistrati e verbali di udienza se redatti mediante consolle
avvocato o se digitalizzati dal cancelliere.
N.B: I file scaricati dal PDA o PST e quelli giunti via PEC sono provvisti di
«coccardina», contenente la rappresentazione grafica della firma digitale.
• Lo scaricamento del file originale in .p7m è stato bloccato dalla DGSIA
nell’agosto del 2013 onde evitare che i file originali potessero essere
utilizzati ad uso notifica. Il file firmato digitalmente rimarrà custodito nel
fascicolo informatico.
• Il file .pdf provvisto a margine di una «coccardina»
NON E’ UNA FIRMA DIGITALE
Ma un file pdf contenete la rappresentazione grafica della
Firma digitale dell’avvocato o del magistrato creato dai controlli automatici
Inizialmente la «coccardina» era contenuta solo nei file visualizzati lato
tribunale (cancelleria e magistrato) e negli allegati delle comunicazioni di
cancelleria effettuate a mezzo PEC.
Non era infatti prevista alcuna «coccardina» nei file .pdf scaricati da punto di
accesso o pst che, tuttavia, pur non presentando tale elemento grafico, sono
copie del file originale firmato digitalmente. Tali copie, ai senti dell’art. 16bis
possono essere autenticate dall’avvocato, anche se tale firma non è
rappresentata all’interno del documento da alcun elemento grafico.
E i diritti di copia?
art. 52 D.L. n. 90 del 24.6.2014
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono
aggiunti i seguenti: « 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti
abilitati ad accedervi. 1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; b) all'articolo
268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. Il diritto di copia autentica non
e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221.»; c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: « 1-bis. Il diritto di
copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta
dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».
Attestazione di conformità
Ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 90 del 2014 da inserire nella relata di
notifica o nell’indice in caso di produzione telematica o sul retro della
copia stampata in caso di notifica o produzione in forma cartacea
….Copia informatica del decreto/sentenza emesso/a dal Tribunale di
________ GI_____ sez______ n._____ del_____ nel fascicolo di cui al
n. di RG:_______ , di cui si attesta la conformità al corrispondente atto
contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato
dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014….
Data e firma (autografa o digitale)
L’attestazione dovrà essere munita di firma digitale o autografa mentre
in assenza di indicazioni specifiche non sarà necessario firmare
digitalmente la copia informatica
Protocollo Tribunale di Verbania
per la conformità delle gli Avvocati apporranno sugli atti la seguente
dicitura (o dicitura similare):
“copia di atto processuale proveniente ed estratta dai sistemi di
cancelleria. Si attesta la conformità”Data /firma il difensore avv…….
Ove dall’estrazione non compaia il Numero e la data del
provvedimento ed il numero di rg li specificheranno prima della
attestazione o nel corpo dell’attestazione: es.”DI n…del nel
procedimento Rg … cont”
Si rammenta che la data che rileva nei provvedimenti non è quella
eventualmente in calce al provvedimento stesso ma è quella di
deposito ; la data di deposito è quella di accettazione da parte della
Cancelleria;
La data di accettazione si rinviene nei registri di Cancelleria nello
storico del fascicolo
Comunicato COA di Firenze
In considerazione sia dell’attuale lettera della norma che riconosce il potere di
autentica ai soli atti e provvedimenti contenuti nei registri informatici sia della
impossibilità tecnica da parte dell’utente esterno di estrarre copia del
provvedimento con la cc.dd “stampigliatura blu” dei dati conseguenti alla
pubblicazione del provvedimento (es. n di pubblicazione della sentenza), il difensore
provvederà a stampare il biglietto di cancelleria riportante il numero di
pubblicazione e lo allega alla copia del provvedimento autenticata.
Si ricorda che il potere riconosciuto ai sensi del citato articolo non è esteso alla
apposizione della formula esecutiva che rimane pertanto in capo al Cancelliere.
Qualora intenda estrarne copia cartacea l’avvocato stampa il file dell’atto di parte e
del provvedimento e annota in calce agli stessi una dicitura nel rispetto dell’art 16bis
comma 9bis che può essere:
“l’avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome,
cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis,
dl 179/2012 convertito in legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che la
presente copia analogica di ______ (descrizione dell’atto), nel procedimento RG.
N.______, è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all’originale presente
nello stesso”.
Art. 44 – D.L. n. 90 del 24.6.2014
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano
esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i
procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi
previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i
documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalità.
30 giugno 2014
Atti endoprocessuali nei
procedimenti civili e di volontaria
giurisdizione nelle cause iscritte a
ruolo dopo tale termine
Ricorso per decreto ingiuntivo
Atti successivi al pignoramento
nelle procedure esecutive iniziate
dopo tale termine (parte già
costituita)
Atti del professionista delegato
nelle procedure iniziate dopo tale
termine
31 dicembre 2014
Atti endoprocessuali in tutti i
giudizi pendenti
31 marzo 2015
Atti successivi al
pignoramento in tutte le
procedure esecutive
pendenti(parte già costituita)
Atti del professionista
delegato in tutte le
procedure pendenti
Iscrizione a ruolo nelle
procedure esecutive
D.L. 132 del 12 settembre 2014
30 giugno 2015
Atti endoprocessuali in tutti i giudizi
pendenti presso le Corti d’Appello
Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
e modificato dal D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al
tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente
con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o
delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di
cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai
soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti
di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio
personalmente.
Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
e modificato dal D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la
disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito
dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il
deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a
ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a
ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti
indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo
comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore
attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal
comma 9-bis. (aggiunto D.L. 132 del 12 settembre 2014)
Le disposizioni sul deposito da parte dell’avvocato della nota di iscrizione a ruolo e
degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557 (Titolo
esecutivo, precetto, atto di pignoramento, verbale di pignoramento e della nota di
trascrizione) si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal
trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 e
modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014




3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica
esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del
curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario
liquidatore e del commissario straordinario.
4 (omissis) per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I,
capo I del codice di procedura civile (Ricorso per decreto ingiuntivo)
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense
ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica,
accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato,
nei procedimenti
civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi
1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti,
aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia,
previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I
decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine
degli avvocati interessati.
Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014
7. Il deposito
con modalita’ telematiche (inserito da legge
conversione) si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna
e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del
codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo'
essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può
autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai
commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e
documenti per ragioni specifiche.

Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012 modificato da DL 90 Corti d‘Appello e
Altri uffici Giudiziari - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

9ter A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di'
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte
dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
Oltre l’obbligatorietà
Il processo telematico ci consente di depositare non
solo gli atti telematici obbligatori ma anche ulteriori
atti non previsti dalla legge come obbligatoriamente
telematici, a condizione che nell’ufficio giudiziario il
valore legale dei depositi, da parte dei soggetti
abilitati esterni (avvocati e CTU) sia stato abilitato ai
sensi dell’articolo 35 del decreto ministeriale n. 44
del 21.2.2011 (Regole tecniche per l’uso delle PEC nel
processo civile e penale), con decreto dirigenziale
emesso dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi
Informativi Automatizzati).
l’articolo 44 del dl 90/2014 prevede altresì che,
prima del 31 dicembre 2014 nei casi previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, gli atti processuali ed i documenti
possono essere depositati con modalità
telematiche e in tal caso il deposito
si
perfeziona esclusivamente con tali modalità.
Esclusione atti introduttivi
tale formulazione sembrerebbe escludere la
facoltà di deposito telematico degli atti
introduttivi e di costituzione in giudizio,
tutt’ora possibile solo in quei Tribunali
provvisti di decreti dirigenziali del Ministero
della Giustizia emessi ai sensi dell’art.35
D.M. 21.2.2011 n.44,
che contemplino
l’attivazione del processo civile telematico
(trasmissione dei documenti informatici)
anche per quegli atti non previsti dalla legge
come obbligatori.
Il Portale dei
Servizi
Telematici
http://pst.giustizia.it/PST/
Dove il
processo è
telematico
http://pst.giustizia.it/PST/



non vi è alcun impedimento o filtro tecnico ostativo affinché gli atti introduttivi e
di costituzione in giudizio, siano effettivamente depositati e successivamente
accettati dal cancelliere che dovrà inserirli nel fascicolo informatico e sottoporli
all’attenzione del magistrato.
l’art. 35 d.m. n. 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il
potere di accertare e dichiarare «l’installazione e l’idoneità delle attrezzature
informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici nel singolo ufficio» e non legittima la stesura di un elenco
di atti. La ratio della predetta norma è da ricercarsi nella necessità, in un
momento storico in cui il processo telematico non trovava uniforme applicazione
nei tribunali italiani, di accertare la effettiva funzionalità delle infrastrutture
informatiche dell’ufficio giudiziario idonea a ricevere atti telematici secondo un
esame di natura tecnica e non certo giuridica.
non sussiste alcuna motivazione tecnico-giuridica ostativa ad estendere la facoltà
di deposito telematico a tutti gli atti e in tutti procedimenti civili, contenziosi,
di volontaria giurisdizione ed esecutivi, in ragione anche delle recenti modifiche,
apportante in sede di conversione del d.l. 90, agli articoli 111 e 137 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per cui se ne esclude
l’applicabilità nell’eventualità di deposito telematico.
DL 90 e modifiche alle disposizioni di attuazione del CPC
Modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile nella misura in cui escludono l’applicabilità di alcuni rigidi
formalismi del processo cartaceo all’eventualità di deposito telematico:
1) art. 111 disp. Att. c.p.c., prevede che
il cancelliere non
deve
consentire
che
s’inseriscano
nei
fascicoli
di
parte
comparse
che
non
risultano
comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente
consegnate
le
copie
in
carta
libera
per
il
fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio.
Tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che quando le
comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si
applica.
2) art. 137 disp. Att. c.p.c. prevede che le parti debbono depositare insieme col
ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della
sentenza o decisione impugnata.
anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che,
quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il
presente comma non si applica.
.
Circolare ministero della giustizia 27.6.2014
• Si ritiene che l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non
innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un
provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti
introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a
ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a
costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti
introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico.
• Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta.
• Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto
introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta
abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo
profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice.
Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il
deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle
parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex
art. 35 D.M. n.44/11.
Cosa dicono i Giudici?
Contrari
1) Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22.07.2014
2) Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15.07.2014
http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000069410/Deposito_telematico_dell_atto_di_costitu
zione_in_giudizio_Si_consiglia_il_rispetto_dell_elenco_di_atti_riportato_nei_decreti.html
3) Tribunale Padova, ordinanza 28.08.2014
http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683
4) Tribunale di Foggia, ordinanza 10.04.2014
http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989
Favorevoli
1) Tribunale di Milano, sez. IV Civile, ordinanza 7.10.2014
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/8/0000067035/Tribunale_di_Milano_sez_IV_Civile_ordi
nanza_7_ottobre_2014.html
2) Tribunale di Vercelli, sez. Civile, ordinanza 31.07.2014
http://francescominazzi.net/2014/09/26/pct-trib-di-vercelli-ammesso-il-deposito-telematicodi-qualsiasi-atto-anche-in-formato-non-consentito/
3) Tribunale di Bologna, ordinanza 16.7.2014
4) Tribunale Brescia, sez. lav., ordinanza 7.10.2014
O rimessione in termini?
1) Tribunale Perugia, ord. 17.01.2014
2) Tribunale di Bergamo, Ordinanza 10.7.2014
Il vizio genetico che riguarda la costituzione materiale dell’atto
impedisce l’applicazione del principio del raggiungimento dello
scopo per l’atto introduttivo del giudizio depositato con modalità
telematiche
Tribunale di Torino, 20 ottobre 2014. Estensore Rizzi
Eppure a volte non ci si poneva neppure il problema…
Il Formalismo Digitale ovvero punirne uno per
educarne 100?
Ad esempio, il Tribunale di Roma in una ordinanza del 9 giugno 2014, e che trova
riscontro nell’ordinanza del 25 luglio 2014 del Tribunale di Livorno, ha sancito
l’inammissibilità del ricorso per ingiunzione depositato in via telematica allegando
come atto principale un documento in formato pdf immagine che, seppur firmato
digitalmente dal difensore, non rispettava i requisiti di cui all’art. 12 del decreto
D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014 contenente le Specifiche tecniche previste dall’articolo 34,
comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 Infatti, il
predetto articolo prevede al primo comma che “L’atto del processo in forma di
documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le
operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di
immagini”.
Lo scopo è consentire al giudice il copia incolla?
CONTRA: Tribunale di Vercelli, sez. Civile, ordinanza 31.07.2014, orientamento Verbania
Tipi di file consentiti nel PCT
la definizione del codice delle amministrazioni digitali





I formati ammessi per gli allegati sono: pdf, rtf, txt,
jpg, gif, tiff, xml.
Possono essere allegati file già firmati digitalmente
purchè il redattore in uso lo consenta
Possono essere allegati file in formati compressi zip,
rar, arj contenenti file nei formati ammessi.
Possono essere allegati file in formato eml o msg
contenenti file nei formati ammessi.
Non sono ammessi file audio o video
E se l’allegato è analogico?
la definizione
del codice
delle probatori
amministrazioni
ART. 15 – provvedimento
DGSIA 16.4.2014
- (Documenti
e allegati nondigitali
informatici – art. 14 del
regolamento)
1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in
un’apposita sezione dell’atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per
l’individuazione dell’atto di riferimento, i seguenti dati:
a) numero di ruolo della causa;
b) progressivo dell’allegato;
c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.
comma 9 Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121
Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti
per ragioni specifiche.

Dopo il 30 giugno sarà necessario essere autorizzati per ogni deposito
analogico?

Lato avvocatura sarebbe auspicabile poter contare su provvedimenti
generalizzati che contengano autorizzazioni generiche al deposito di atti che
per loro natura non possono essere depositati via PCT
La PEC tra Azienda, cittadino e giustizia
Art. 149bis c.p.c. - Notificazione a mezzo posta elettronica
[I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica
certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi, o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
[III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
[IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione
contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con
l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate,
con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa,
anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in
via telematica.
[VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto
comma
COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ?
Art. 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le
seguenti modificazioni: 1) le parole: "ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata" sono soppresse; 2) dopo il
primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando
ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta
eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine,
la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa
e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta
elettronica certificata………..
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994 – ART. 46
D.L. 90 del 24.6.2014
Art. 1.
1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma
dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del
consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della
presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le
modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a
mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria
disponga che la notifica sia eseguita personalmente. (Articolo
modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre
2011, n. 183,)
2. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta
eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione
degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere
eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Art. 3bis comma 1
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta
elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un
indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
Dal 15 dicembre ai fini delle notificazioni devono intendersi come pubblici
elenchi:
- ANPR (a regime dal 31.12.2014)
- INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)
- ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)
- Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-eacquisto )
- Registro PP.AA. (http://pst.giustizia.it/PST/)
- Indice PA ?
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
Art. 3bis comma 2
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
ART. 19 bis - Provvedimento 16 aprile 2014
(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del
regolamento)
1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso
deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un
documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di
parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico
così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie
informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al
messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui
macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere
telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si
procede ai sensi del precedente comma 1.
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA
Art. 3bis comma 3
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in
cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Regole tecniche: DM 44/2011
Art. 18 - Notificazioni per via telematica tra avvocati eseguite dagli avvocati
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita‘ telematica ai sensi dell'articolo 3bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi
attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi
dell'articolo 170, quarto comma,
del
codice di procedura civile, la notificazione
e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del
comma 1.
«omissis»
4. L'avvocato che estrae copia informatica per
immagine
dell'atto
formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del
codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella
relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n.
53.
«omissis»
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista
dall'articolo
3-bis,
comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e'
quella
completa,
di
cui all'articolo
6,
comma
4,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Articolo 1 Regole Tecniche DM 2 novembre 2005
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,
della posta elettronica certificata
ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore
di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al
mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario; (lett. H)
 ricevuta completa, in cui il messaggio è riportato integralmente
(es. il testo di un contratto è integralmente trascritto nella
ricevuta); (lett. i)
 ricevuta breve, in cui è riportato solo un estratto del messaggio;
(lett. l)
 ricevuta sintetica, in cui si attesta solo l’invio della comunicazione
senza nessun riferimento al contenuto del messaggio. (lett. m)
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
Ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994
Art. 3bis comma 4
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai
sensi della legge n. 53 del 1994».
SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO
art. 3bis commi 5 e 6 Legge 53/1994
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta
elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel
cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice
fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere
indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
Procura alle liti
Articolo 18 – regole tecniche
(Notificazioni
per
via
telematica
eseguite
dagli
avvocati)
V comma: La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto
cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico
separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata
mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su
foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per
immagine.
procura alle liti
Articolo 83 cpc
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di
procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione del
ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della
domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo
difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi
l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però
congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato
sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura
alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso
strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo,
quando
nell'atto
non
è
espressa
volontà
diversa.
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto
avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di
_____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica
firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal
Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si
attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:
1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via
_______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il
ministero della giustizia
Avv. _________
Luogo e data
2)
Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in
______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O
ini-pec)
Avv. ________
Luogo e data
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto
avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di
_____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, Copia informatica del
decreto/sentenza emesso/a dal Tribunale di ________ GI_____ sez______ n._____ del_____ nel fascicolo
di cui al n. di RG:_______, di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo
informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014 a:
1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via
_______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il
ministero della giustizia
Avv. _________
Luogo e data
2)
Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in
______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O
ini-pec)
Avv. ________
Luogo e data
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in
atti, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta
autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data
_____, ho notificato ad ogni effetto di legge, l’allegato atto di citazione firmato
digitalmente dal sottoscritto avvocato, unitamente alla procura alle liti conferita
dall’istante e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore:
1)
Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro degli indirizzi
PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec)
Avv. ________
Luogo e data
Esempio di notifica telematica
Digitalizzazione della copia cartacea eventualmente estratta in
copia conforme o conversione in PDF dell’atto già in formato
elettronico
Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione
ai sensi della legge n. 53 del 1994».
Allegati:
• Copia atto da notificare firmato digitalmente (o non
firmato se pdf estratto da originale cartaceo o da PDA di
cui si attesta la conformità all’originale in relata)
• Copia relata di notifica firmata digitalmente
• Mandato (eventuale)
• Copia di cortesia (se vogliamo essere cortesi) atto e relata
da notificare non firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo
PEC le disposizioni sulla tenuta del registro cronologico
Esempio di notifica telematica
• Registro cronologico
Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo
PEC le disposizioni sulla tenuta del registro cronologico
• 147 Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21
[disp. att. c.p.c. 47] (1) (2).
articolo 16-septies d.l. 179/2012 - tempo delle notificazioni con
modalità telematiche: se effettuate dopo le ore 21, si considereranno
perfezionate il giorno successivo.
• Giustizia amministrativa
Art. 3bis comma 3bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si
applicano alla giustizia amministrativa. (non può essere attestata la
conformità ai sensi dell’art. 22 del CAD)
Esempio di notifica telematica
marca per diritti di notifica da corrispondersi
preferibilmente in via telematica:
• Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari
• Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari
• Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.
LA MARCA DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTA AL MOMENTO
DEL DEPOSITO DELL’ATTO IN TRIBUNALE E NON AL
MOMENTO DELLA NOTIFICA
Esempio di notifica telematica
Successiva conservazione delle ricevute di presa in carico, consegna
e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in
giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando
ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da
corrispondersi preferibilmente in via telematica
Articolo 9 Legge 53/1994
In tutti i casi in cui non sia possibile depositare il messaggio di posta
elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute è comunque
possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai
sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi
che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente.
Per ovviare l’incompatibilità del formato .eml con il pct è possibile
comprimere il messaggio e ricevute in formato .eml in formato .zip
dal 16 maggio entreranno in vigore le nuove regole tecniche che
consentiranno l’allegazione delle ricevute in formato .eml e .msg
Nuove regole tecniche
art. 19 bis comma 5 provvedimento DGSIA 16.4.2014
5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario
delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della
legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto
notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima
legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della
busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta
di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad
ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi
relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera e.
In alternativa
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.
53/94 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la
conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.
Bari, 30.10.2013
Avv. Nicola Gargano
Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento
Un caso particolare il 660 C.p.c.
quando l'atto da notificare è un'intimazione di sfratto o licenza, si incorre nel caso previsto
dall’art. 660 c.p.c. ultimo comma.
Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato
dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di
spedizione.
poiché l’art. 48 del CAD dispone che, salvo che la legge disponga diversamente, la spedizione di un
documento informatico per via telematica a mezzo PEC, equivale alla notificazione per mezzo del servizio
postale, la notifica di un intimazione di sfratto a mezzo PEC dovrà intendersi equivalente alla notificazione
effettuata a mezzo del servizio postale e pertanto soggetta alla disposizione dell’ultimo comma dell’articolo
660.
Sarà dunque necessario spedire l’avviso previsto dall’art. 660 inviando una
seconda PEC all’intimato
COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ?
Art. 52
Domicilio digitale
quando la legge prevede che le notifiche di atti in
materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di
parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla
notifica in cancelleria può procedersi quando non sia
possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica
presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE
Art. 45bis ((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di
procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il difensore deve altresi' indicare il proprio
numero di fax".
E in Cassazione?
366 CPC contenuto del ricorso:
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha
indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al
proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria
della Corte di cassazione.
E in Cassazione?
Cass. civ., sez. 6, sent. n. 26696 del 28 novembre 2013
• Considerato che deve essere preliminarmente esaminata
l'eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata dalla
difesa della ricorrente con la memoria illustrativa e ribadita in
sede di discussione orale, sul rilievo che la notificazione
dell'atto è stata effettuata presso la cancelleria di questa Corte,
e ciò nonostante che nel ricorso fosse indicato l'indirizzo di
posta elettronica certificata; che l'eccezione è fondata;
• che, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., "la parte contro la
quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo
mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio
eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il
deposito del ricorso" (comma 1) e "al controricorso si applicano
le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile" (comma 2);
E in Cassazione?
Cass. civ., sez. 6, sent. n. 26696 del 28 novembre 2013
• che in relazione a tale disposizione deve evidenziarsi come la possibilità
della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione sia
subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in
Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte
del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
• che, ove questo secondo requisito sussista, si deve ritenere che invece il
destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il
controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria
della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma
telematica;
• che, dunque, il controricorso, notificato presso la cancelleria di questa Corte
sull'erroneo presupposto della sussistenza dei concorrenti requisiti della
mancanza di elezione di domicilio e della omessa indicazione della posta
elettronica certificata da parte della ricorrente, va dichiarato inammissibile;
E in Cassazione?
MASSIME Estremi Autorità: Cassazione civile sez. II Data: 17/01/2003 Numero:
617 Parti Ragazzi e altroC.Schiavi e altro Fonti Giustizia Civile Massimario
2003, 122 Classificazione CASSAZIONE CIVILE - Controricorso Testo
L'osservanza delle disposizioni, contenute negli art. 366, comma
2, e 370 c.p.c., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio
in Roma, il controricorso e il ricorso incidentale devono essergli
notificate presso la cancelleria della Corte di cassazione, non è
prescritta a pena di nullità. Pertanto, non può essere dichiarata la
nullità della notifica se questa, benché non effettuata nel luogo
predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di
portare l'atto a conoscenza del ricorrente.
Augurandoci un futuro così
“... il flusso degli elettroni è il
nuovo inchiostro di cui è
possibile servirsi; le memorie
elettriche o elettroniche (quali
che siano i supporti dai quali
sono costituiti: interruttori aperti
o chiusi, transistors, chips,
circuiti integrati, nastri magnetici
eco...) sono la nuova carta; i bit
(nella combinazione necessaria
per rappresentare ogni
carattere alfanumerico) sono il
nuovo alfabeto.” (G. VERDE,
Per la chiarezza di idee in tema
di documentazione informatica)
in un ufficio così
I passaggi dell’innovazione consapevole
 I tribunali rischieranno di rimanere ingolfati per interpretare le
stesse norme che cercavano di semplificare
 Non si può possedere tecnologia senza capirla
 Raggiungere un grado di alfabetizzazione informatica che renda
i cittadini consapevoli del mezzo utilizzato, dei possibili rischi e
delle relative conseguenze. (anche tra gli addetti ai lavori)
 Raggiungere la consapevolezza che le norme applicabili ai
vecchi strumenti non possono essere applicate tout-court ai
nuovi
 Innovazione può far rima con risparmio ma i costi non si
possono azzerare
Quando il processo
non era
telematico…
Grazie per l’attenzione
Avv. Nicola Gargano
www.quandoilprocessoetelematico.it
www.amadir.it
[email protected]
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