Diritto del lavoro: - diritto sindacale (sciopero, contrattazione collettiva) - diritto del rapporto di lavoro (assunzione, diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, cessazione del contratto) - diritto previdenziale Genesi del diritto del lavoro Conflitto industriale: Nascita della fabbrica fordista Rilevanti concentrazioni di lavoratori Criticità delle condizioni di lavoro e di vita Primi scioperi Nascita delle prime coalizioni Negoziazione e leggi sulle condizioni di lavoro Diritto del rapporto di lavoro Diritto del rapporto di lavoro 1. Diritto del rapporto di lavoro subordinato 2. Diritto del rapporto di lavoro autonomo Tipologie di rapporti di lavoro subordinato: - a tempo pieno e indeterminato a tempo parziale a termine ripartito apprendistato d’inserimento intermittente telelavoro lavoro a domicilio Contratti “commerciali”: - somministrazione di manodopera appalto Tipologie di rapporti di lavoro autonomo : • • • • • contratto d’opera collaborazioni coordinate e continuative lavoro a progetto prestazione occasionale agenzia Principali differenze fra lavoro subordinato e lavoro autonomo: • ruolo ricoperto dal sindacato • tutele (orario di lavoro, recesso dal contratto, maternità, malattia, ferie) Diritto sindacale: • • • • Pluralità di associazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro) Attività sindacale Contratti collettivi Sciopero Lavoratore subordinato “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art. 2094 codice civile). Lavoratore autonomo Colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art. 2222 codice civile). Elemento qualificante il lavoro dipendente Subordinazione: sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Il datore di lavoro può: - dirigere la prestazione lavorativa modificare l’orario di lavoro modificare la posizione professionale del lavoratore modificare il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa applicare sanzioni disciplinari Il lavoratore ha diritto: - ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ad un orario di lavoro entro i limiti legali o contrattuali a svolgere la sua prestazione in un ambiente lavorativo sicuro a vedersi modificate le mansioni entro i limiti dell’equivalenza ad essere trasferito solo in presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive alla sospensione del rapporto in situazioni particolari (gravidanza, malattia, infortunio), mantenendo una quota di retribuzione ad essere licenziato solo in presenza di specifiche motivazioni (giusta causa e giustificato motivo). La retribuzione La Costituzione stabilisce che la retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36). Proporzionata in base al tipo di attività svolta, sufficiente perché in ogni caso deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La fissazione del livello minimo di retribuzione è fissato – non per legge - dal contratto collettivo nazionale di categoria (metalmeccanici, chimici, ecc.). L’orario di lavoro: - limite legale; - limite stabilito dalla contrattazione collettiva (può essere inferiore a quello legale); - lavoro straordinario. L’obbligo di sicurezza: L’art. 2087 Cod. Civ. impone al datore di lavoro di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. La specificazione di questo principio si ha grazie al D.Lgs. n. 626 del 1994, imperniato sul principio della prevenzione e della massima sicurezza tecnologicamente possibile. Caratteristiche principali del D.Lgs. n. 626/1994: - potenziamento del ruolo dell’imprenditore nella programmazione della prevenzione (valutazione dei rischi e redazione del documento di sicurezza, la designazione degli addetti alle procedure di sicurezza, ecc.); - ampliamento dei soggetti chiamati ad operare per la tutela della salute (medico, responsabile aziendale del servizio di prevenzione e di protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Professionalità del lavoratore: Al momento dell’assunzione al lavoratore viene attribuito un determinato inquadramento al quale corrispondono determinate mansioni. Inquadramento: A seconda dell’inquadramento i lavoratori vengono suddivisi in impiegati, operai, quadri e dirigenti. Al loro interno queste categorie sono suddivise in diversi livelli che denotano il differente grado di responsabilità di cui si deve fare carico il lavoratore. L’inquadramento e i livelli sono determinati dal contratto collettivo. Mansioni Il datore di lavoro ha il diritto di modificare le mansioni del lavoratore, solo, però, affidandogliene di equivalenti o di superiori. Mentre non può mai ridurre la retribuzione del lavoratore. Qualora al lavoratore vengano affidate mansioni superiori per più di tre mesi (o per il differente, inferiore, periodo stabilito dal contratto collettivo) il lavoratore ha diritto di conseguire in via definitiva l’inquadramento superiore a cui tali mansioni si riferiscono. Trasferimento Il lavoratore può essere trasferito solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Sospensione del rapporto di lavoro: - malattia; infortunio; maternità. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa La prestazione lavorativa deve essere svolta diligentemente in relazione ai compiti che vengono affidati. Inoltre il lavoratore deve garantire un comportamento “fedele”, e cioè non deve svolgere attività concorrenziale nei confronti dell’impresa e nemmeno divulgare notizie che possano in qualsiasi modo danneggiarla. La trasgressione di questi obblighi comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari di natura “conservativa” (richiamo verbale, richiamo scritto, multa, sospensione dal lavoro senza retribuzione) oppure “estintiva” (licenziamento). Esercizio del potere disciplinare Il principio base è quello secondo cui la sanzione deve essere proporzionata all’infrazione commessa dal lavoratore. Il rapporto di proporzionalità è fissato dal contratto collettivo, che stabilisce la sanzione applicabile in relazione al comportamento non diligente del lavoratore. Per rendere edotto il lavoratore dei comportamenti passibili di sanzione disciplinare il datore di lavoro è obbligato ad affiggere in azienda il codice disciplinare. Estinzione del contratto di lavoro subordinato - dimissioni del lavoratore risoluzione consensuale licenziamento morte del lavoratore chiusura dell’azienda Dimissioni del lavoratore - dimissioni con preavviso (il termine di preavviso è fissato dal contratto collettivo e varia a seconda dell’anzianità di servizio) dimissioni per giusta causa (conosciute nel linguaggio comune come “dimissioni in tronco”) Licenziamento del lavoratore - - - - per giusta causa (scaturisce da un comportamento inadempiente del lavoratore e non comporta l’obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore un termine di preavviso – “licenziamento in tronco” -) per giustificato motivo soggettivo (scaturisce da un comportamento inadempiente del lavoratore, meno grave, però, di quello che determina la giusta causa e comporta l’obbligo per il datore di lavoro di concedere un preavviso per giustificato motivo oggettivo (è indipendente dalla colpa del lavoratore, essendo dovuto a ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo) licenziamento collettivo (è indipendente dalla colpa del lavoratore ed interviene in situazione di profonda crisi aziendale) Tutela riservata ai lavoratori in caso di licenziamento - tutela obbligatoria (per i lavoratori occupati in aziende con quindici o meno dipendenti) tutela reale (per i lavoratori occupati in aziende con più di quindici dipendenti) Tutela obbligatoria In assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento il lavoratore, a scelta del datore di lavoro, può, in alternativa, essere riassunto o percepire un risarcimento che varia da 2,5 a 6 mesi di stipendio. Tutela reale In assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento il lavoratore deve essere reintegrato sul posto di lavoro, avendo altresì diritto di percepire tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione. In alternativa a questa può decidere di percepire un risarcimento pari a quindici mesi di stipendio. Lavoratore autonomo Colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (artigiani, professionisti, ecc.). Art. 409 Cod. Proc. Civ. Co.co.co.: collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalente personale, anche se non a carattere subordinato. Lavoro a progetto Sono collaborazioni coordinate e continuative (art. 409 Cod. Proc. Civ.) riconducibili a un progetto, programma o fase di esso. Il progetto è gestito autonomamente dal collaboratore, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente . Eccezioni: - - pubbliche amministrazioni; prestazioni occasionali (rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo solare sia superiore a 5.000 euro); professioni intellettuali per le quali è necessario l’inscrizione ad un albo; collaborazioni rese per associazioni e società sportive; componenti organi di amministrazione e controllo delle società; coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Il contratto è stipulato in forma scritta: - durata; indicazione del progetto o programma di lavoro; corrispettivo (ammontare, criteri per la determinazione, tempi e modi di pagamento); le forme di coordinamento del collaboratore; misure per la tutela della salute e della sicurezza. Malattia, infortunio e gravidanza La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Malattia e infortunio La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita dal contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. Gravidanza La durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Obbligo di sicurezza Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, purché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Estinzione del contratto. Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Illegittimità del contratto Qualora venga accertato dal giudice che il contratto di lavoro a progetto configuri un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.