Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Seminario Qualyfood
Cremona, 4 giugno 2010
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Claims nutrizionali e salutistici:
il punto di vista
dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Vincenzo Guggino
Segretario Generale IAP
Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Chi riconosce il Codice di Autodisciplina
AZIENDE


UPA
Assofin
AGENZIE



AssoComunicazione
UNICOM
TP / AICUN
STAMPA


FIEG
ANES
CONCESSIONARIE

FCP
AFFISSIONI

AAPI
TELEVISIONI E RADIO





MEDIASET
RAI
SKY Italia
AERANTI/CORALLO
FRT
INTERNET


Fedoweb
IAB ITALIA
PUBBLICITÀ SOCIALE

Pubblicità Progresso
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Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Titolo I – REGOLE DI COMPORTAMENTO (Estratto)
Art. 1 – La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera
e corretta.
Art. 2 – Divieto della comunicazione commerciale ingannevole
Art. 6 – Dimostrazione della verità
Art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale
Artt. 8 – 9 – 10 - Tutela del cittadino
Art. 11 – Tutela bambini e adolescenti
Art. 12 – Tutela salute, sicurezza e ambiente
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Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Titolo II – NORME PARTICOLARI
Sistemi di Vendita
Art. 17 – Vendite a credito
Art 18 – Vendite a distanza
Art. 19 – Forniture non richieste
Art. 20 – Vendite speciali
Art. 21 – Manifestazioni a premio
Settori merceologici
Art. 22 – Bevande alcoliche
Art. 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale
Art. 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici
Art. 24 – Trattamenti fisici ed estetici
Art. 25 – Prodotti medicinali e trattamenti curativi
Art. 26 – Corsi di istruzione e metodi di studio o insegnamento
Art. 27 – Operazioni finanziarie e immobiliari
Art. 28 – Viaggi organizzati
Art. 28 bis – Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini
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ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLO
Esame richieste
pareri preventivi
su pubblicità
non ancora diffusa
Segnalazione da parte di:
• singoli cittadini-consumatori
• organizzazioni di consumatori
• membri del Comitato di Controllo
Esame del Comitato di Controllo
Archiviazione
Istruttoria
Delibera di procedimento
ingiunzione di desistenza
istanza al Giurì
Archiviazione dopo
positivi contatti
con l’inserzionista
ATTIVITÀ DEL GIURÌ
Istanza
del Comitato di Controllo
Ricorso di parte
Opposizione
all’ingiunzione di desistenza
GIURÌ
Udienza con dibattito
Camera di consiglio e decisione
Immediata comunicazione
dispositivo pronuncia
Conformità al Codice
Contrasto con il Codice:
blocco della pubblicità
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LE SANZIONI

Se la pubblicità esaminata è contraria alle norme del
Codice, il Giurì ne vieta l’ulteriore diffusione (art. 38)

Il Giurì può ordinare che di singole decisioni venga data
notizia al pubblico mediante pubblicazione di un
estratto della decisione (art. 40)

Analogo provvedimento viene adottato qualora chi vi è
tenuto non si sia uniformato alle decisioni del Giurì
(art. 42)
Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Principali caratteristiche
dell’Autodisciplina pubblicitaria

Rapidità giudizio

Indipendenza Organi di controllo

Efficacia sanzione

Gratuità e facilità di accesso per il consumatore

Rispetto contraddittorio

Trasparenza decisioni
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Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
LA PUBBLICITÀ DEI
PRODOTTI ALIMENTARI E
L’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Art. 2 CA
Comunicazione commerciale ingannevole
La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o
rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori,
anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non
palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le
caratteristiche e gli effetti del prodotto...
La casistica: messaggi ingannevoli
sulle
caratteristiche del
prodotto
sugli effetti del
prodotto
sull’«origine»
del prodotto
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Tendenze giurisprudenziali
Art. 2 CA – Ruolo svolto dal Giurì di Autodisciplina
• «Fresco» con riferimento al latte (Giurì 13/80, 312/01)
• Riconoscimento della rilevanza delle certificazioni
volontarie di prodotto (Giurì 166/99)
• Attribuzione al prodotto di specifiche caratteristiche
dietetiche (Giurì 209/95), o salutistiche
(“consigliato da …”:
Giurì 145/04, 44/04; 157/04)
• Eccellenza qualitativa (Giurì 47/02, 116/05)
• Indicazioni di origine (Giurì 195/04)
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Art. 11 CA
Bambini e adolescenti
Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che
si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono
essere da loro ricevuti...
In particolare questa pubblicità non deve indurre a:
 sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel
fornire valide indicazioni dietetiche;
 adottare l’abitudine a comportamenti alimentari
non equilibrati, o trascurare l’esigenza di seguire
uno stile di vita sano...
Istituto
Istituto dell’Autodisciplina
dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Pubblicitaria
Giurisprudenza autodisciplinare
Danno morale: atteggiamento ricattatorio del bambino
(Giurì 29/79), atteggiamento compiacente dei genitori di
fronte ai capricci (Giurì 12/81, 29/84)
Danno fisico: Giurì 225/02 (“I ragazzi preferiscono la
frutta”)
Comportamenti alimentari non equilibrati: Giurì 167/05
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Art. 23bis CA
Integratori alimentari e prodotti dietetici
La comunicazione commerciale relativa agli integratori
alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare
proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei
prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente
possedute dai prodotti stessi.
Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere
realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori
nutrizionali....
Regolamento sulla comunicazione commerciale degli
integratori alimentari proposti per il controllo o la
riduzione del peso e di altri tipi di integratori
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Integratori alimentari
Regolamento autodisciplinare sulla comunicazione
commerciale degli integratori alimentari volti al controllo
o alla riduzione del peso (giugno 2003)
• richiamo alla necessità di seguire una dieta ipocalorica
e di effettuare maggiore attività fisica (art. 4)
• divieto di pubblicizzare diete spersonalizzate come
universalmente valide (art. 7)
• divieto di menzionare condizioni di peso ideale, linea
ideale, ecc. (art. 10)
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Art. 12 CA
Salute, Sicurezza e Ambiente
La comunicazione commerciale di prodotti suscettibili di
presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza
e l'ambiente, specie quando detti pericoli non sono
facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza.
Comunque la comunicazione commerciale non deve
contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i
destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a
diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i
pericoli.
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Giurisprudenza autodisciplinare
Art. 12 co. 1: prodotti suscettibili di presentare pericoli,
obbligo di indicarli con chiarezza
Prodotti e trattamenti dimagranti: Giurì 168/01, 209/01
Art. 12 co. 2: divieto di contenuti che inducano i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza
Giurì 72/07: energy drink
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ART. 3 del Regolamento “Claims”
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute non possono:
• essere false, ambigue o fuorvianti;
• denigrare altri alimenti
• incoraggiare o tollerare un consumo eccessivo di un
elemento;
• affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata
e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di
sostanze nutritive;
• suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il
testo scritto, sia mediante rappresentazioni figurative,
grafiche o simboliche.
Attività organi autodisciplinari 1966 – 2009
Provvedimenti del Comitato di Controllo (ingiunzioni)
e del Giurì (pronunce)
Totale
Provvedimenti riguardanti
alimenti e dolciumi
6.374
257
177 non conformi
di cui riguardanti i bambini
18
11 non conformi
Provvedimenti riguardanti
bevande alcoliche
60
24 non conformi
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POSSIBILI SVILUPPI AUTODISCIPLINARI
 LA COMUNICAZIONE DI MARKETING RESPONSABILE
 AMPLIAMENTO DELLE REGOLE ESISTENTI E/O
INDIVIDUAZIONE DI NUOVE IN AMBITI SETTORIALI
 MONITORAGGIO DELLA PUBBLICITÀ DEL SETTORE
 DIFFUSO RICORSO AI PARERI PREVENTIVI
 CENTRALITÀ DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
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Art. 12 co. 2