SEMINARIO
La conduzione della sorveglianza sanitaria
GLI OBBLIGHI CERTIFICATIVI MEDICO-LEGALI
NELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Dipartimento della Prevenzione
A.USL 2 Lucca
U.O. ISLL
25 giugno 2013
Dr. Roberto Taddeucci
Industria primaria
cave specie di marmo
selvicoltura e agricoltura
Industria manifatturiera
industria cartaria(ca 240u.l./>6mila addetti), metalmeccanica in
parte indotta dal cartario(ca mille ul e >6mila addetti), chimica,
trasformazione del tabacco, calzaturiero, edile, metallurgia ( 2°
fusione del rame e sue leghe)
cantieristica navale
Terziario
oltre ai settori tradizionali, cooperative di facchinaggio specie
nelle cartiere
MALATTIE PROFESSIONALI denunciate in Toscana
2009 – OTTOBRE 2011
2009
2010
Ottobre
2011
AREZZO
398
512
475
MASSA
CARRARA
286
291
323
FIRENZE
372
524
395
PRATO
138
149
98
GROSSETO
242
268
213
LIVORNO
264
352
466
LUCCA
1.094
1.422
1.580
PISA
522
703
967
PISTOIA
242
332
270
SIENA
135
181
134
I.N.A.I.L. - Lucca
TIPOLOGIE PREVALENTI DI MALATTIE
PROFESSIONALI
PERIODO 2008/2010
Lucca
Asl 12
Lucca
Asl 2
Lucca
Totale
Malattie del
sistema
osteoarticolare
985
1.277
2.262
Malattie del
sistema
circolatorio
28
168
196
Sordità
106
169
275
1.119
1.614
2.733
Totale
I.N.A.I.L. - Lucca
da movimentazione manuale di carichi, posture
obbligate, vibrazioni nella guida di mezzi, ecc.
da postura“accovacciata/inginocchiata”
Tendinopatia della cuffia dei rotatori
(vecchia “periartrite scapolo omerale”)
Epicondilite ed epitrocleite del gomito
Tendiniti dei muscoli flessori ed estensori della
mano
Sindrome del tunnel carpale
F. di Raynaud
Intrappolamento del nervo ulnare, ecc.
TUMORI PROFESSIONALI - ANNI 2000-2010
dati da MALPROF (referti pervenuti ai P.I.S.L.L.)
ASL
ASL 2
LUCCA
ASL 12
VERSILIA
TOTALE
MALATTIE
TOTALE
TUMORI
RAPPORTO
TUMORI/MALATT
IE
2307
81
4%
1558
60
4%
ASL 2 LUCCA – TUMORI - anni 2000-2010
dati da MALPROF
SEDE TUMORE
TUMORI DELLA LINGUA - OROFARINGE RINOFARINGE
MESOTELIOMA (PLEURICO E PERITONEALE)
TUMORI DEL NASO
TUMORI DELLA LARINGE
TUMORI DEL POLMONE
TUMORI DELLA MAMMELLA nella donna
TUMORI DELLA VESCICA
TUMORI DEL RENE
TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO
TOTALE
TOTAL
E
%
6
33
7%
41%
9
4
8
11%
5%
10%
1
10
1
1%
12%
1%
9
11%
81
100%
ASL 12 VERSILIA - TUMORI - anni 2000-2010
dati da MALPROF
SEDE TUMORE
TOTALE
%
1
2%
27
45%
TUMORI DEL NASO
2
3%
TUMORI DELLA LARINGE
2
3%
17
28%
1
2%
TUMORI DELLA VESCICA
10
17%
TOTALE
60
100%
TUMORI DELL' OROFARINGE
MESOTELIOMA (PLEURICO E PERITONEALE)
TUMORI DEL POLMONE
TUMORI DELLA PELLE
MALATTIA PROFESSIONALE
• Si considera malattia professionale, la malattia
causata da una graduale, lenta e progressiva
azione lesiva sull'organismo del lavoratore,
contratta nell'esercizio e a causa della
lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.
• Elenco Malattie Professionali in allegato al
DPR 1124/65
• Aggiornamenti degli elenchi di MP
.
Malattie professionali
Art. 10 D.Lgs 38/2000 “Fermo restando che
sono considerate malattie professionali anche
quelle non comprese nelle tabelle di cui al
comma 3 delle quali il lavoratore dimostri
l'origine professionale..”
Malattia correlata al lavoro
Patologie che riconoscono una concomitanza
e/o interazione tra fattori ezio-patogenetici
occupazionali ed extra-professionali, in cui il
ruolo lavorativo è comunque importante
(OMS 1985)
.
SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE N.179 E
N.206/ 1988
Il SISTEMA MISTO
Malattia professionale TABELLATA:
Se la malattia e la lavorazione sono previste in tabella,
scatta la PRESUNZIONE LEGALE DI ORIGINE
professionale.
Malattia professionale NON TABELLATA:
Se la malattia non è presente in tabella, la
professionalità può essere riconosciuta, ma l’onere
della prova é A CARICO DEL LAVORATORE
.
Malattie professionali
• Tabella Malattie Professionali in allegato al DPR
1124/65
• Aggiornamenti Tabella Malattie Professionali
– DPR 13 aprile 1994, n 336
• 58 voci tabella industria
• 27 voci tabella agricoltura
– Nuove Tabelle delle Malattie Professionali
dell’ industria e dell ’ agricoltura DM 9 aprile
2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008)
• 85 voci tabella industria
• 24 voci tabella agricoltura
.
MALATTIA TABELLATA
LA TABELLA COSTITUITA DA TRE COLONNE:
1.
LE MALATTIE
2.
LE LAVORAZIONI CHE
CIASCUNA MALATTIA
3.
IL PERIODO MASSIMO DI INDENNIZABILITĂ
PROVVOCANO
IL PERIODO DI TEMPO DALLA CESSAZIONE DELLA ESPOSIZIONE
AL RISCHIO ENTRO IL QUALE DEVE MANIFESTARSI LA
MALATTIA,PER ESSERE CONSIDERATA PROFESSIONALE E
CIOE’ ASSICURATIVAMENTE TUTELATA
.
.
Obblighi di legge ai quali ogni medico deve adempiere
qualora formuli diagnosi,certa o sospetta,di malattia
professionale
•
Obblighi del medico :
• Certificato medico di malattia professionale
• Denuncia-segnalazione di malattia
professionale
• Referto di malattia professionale
.
CRITICITA’
Confusione tra:
denuncia ai sensi dell’art. 139 T.U.
certificato ai sensi dell’art. 53 T.U.
referto art. 365 C.P.
CERTIFICATO MEDICO
DI MALATTIA PROFESSIONALE
•
•
•
•
•
•
•
•
FINALITA’ ASSICURATIVO - PREVIDENZIALI
ATTO NECESSARIO CHE CONSENTE ALL ’ INAIL DI AVVIARE
L ’ ISTRUTTORIA PER L ’ EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI NEI
CONFRONTI DELL’ASSICURATO
E’ PREVISTO DALL’ART.53 DEL DPR 1124/65 (T.U.) E DEVE ESSERE
RILASCIATO UTILIZZANDO PREFERIBILMENTE LA MODULISTICA
INAIL E DEVONO ESSERE RIPORATI I SEGUENTI DATI:
GENERALITA’ DEL LAVORATORE
DATORE DI LAVORO ATTUALE
LAVORAZIONE O SOSTANZA CHE AVREBBERO DETERMINATO LA
MALATTIA
DATORI DI LAVORO ESERCENTI TALI LAVORAZIONI SE DIVERSI
DALL’ATTUALE
PERIODI NEI QUALI L’AMMALATO E’ STATO ADDETTO A QUESTE
LAVORAZIONI CON SPECIFICATE LE MANSIONI
SINTOMATOLOGIA ACCUSATA-ESAME OBIETTIVO-DIAGNOSIPROGNOSI
DATA DI INIZIO DELLA COMPLETA ASTENSIONE DAL LAVORO
DATA DI COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO
.
Certificazione medica di malattia professionale
•
(L’INAIL fornisce un modello di certificato per le malattie professionali. Il
modello con le relative istruzioni per la compilazione è scaricabile da Internet
all’indirizzo:www.inail.it- assicurazione- modulistica - certificazione medica).
MOD.5 SS
PRIMA PAGINA PREDISPOSTA IN TRE COPIE (A PER INAIL, B PER
L’ASSICURATO, C PER IL DATORE DI LAVORO)
SECONDA PAGINA PREDISPOSTA IN DUE COPIE E NON E ’
DESTINATA AL DATORE DI LAVORO
IL MEDICO DEVE SPECIFICARE:
PRIMO CERTIFICATO
( APERTURA PRATICA E INIZIO INABILITA’ TEMPORANEA/PROGNOSI)
CERTIFICATO CONTINUATIVO (PROSEGUIMENTO TEMPORANEA/PROGNOSI)
CERTIFICATO DEFINITIVO (CHIUSURA DELLA TEMPORANEA)
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA (RICADUTA)
DA CONSEGNARE AL LAVORATORE, CHE ENTRO 15 GIORNI,DEVE
RECAPITARLO AL PROPRIO DATORE DI LAVORO, CHE A SUA VOLTA
ENTRO 5 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEVE INVIARLO ALL’INAIL,
UNITAMENTE ALLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE DI
SUA COMPETENZA
.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ( T. U. ):
Art. 52: “… La denuncia della malattia professionale deve essere fatta
dall ’ assicurato al datore di lavoro entro il termine di gg 15 dalla
manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto all’ indennizzo
per il tempo antecedente alla denuncia”.
Art. 53: “… La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa
dal datore di lavoro all’INAIL , corredata da certificato medico, entro i 5
gg. successivi… ”
.
U.O ..
U.O Me.
LA DENUNCIA-SEGNALAZIONE DI MALATTIA
PROFESSIONALE
•
•
•
•
•
•
HA VALORE CONOSCITIVO-EPIDEMIOLOGICO,CON PRECISE
FINALITA ’
PREVENTIVE
ESSENDO
DESTINATA
ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL “REGISTRO NAZIONALE DELLE
MALATTIE CAUSATE DAL LAVORO ED AD ESSO CORRELATE”
PREVISTA DALL ’ ART.139 DEL DPR 1124/65,COSI ’ COME
MODIFICATO DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO
DI RIFORMA DELL’INAIL ( D.LGS 38/2000,ART.10)
ELENCO DELLE MALATTIE DA DENUNCIARE (D.M 11
DICEMBRE 2009) E’ COSTITUITO DA TRE LISTE ( LISTA I,LISTA
II,LISTA III)
LISTA I CONTIENE LE MALATTIE “ LA CUI ORIGINE
LAVORATIVA RISULTA ESSERE DI ELEVATA PROBABILITA”
LISTA II CONTIENE LE MALATTIE “ LA CUI ORIGINE
LAVORATIVA E’ DI LIMITATA PROBABILITA”
LISTA III CONTIENE LE MALATTIE “ LA CUI ORIGINE
LAVORATIVA E’ POSSIBILE”
.
Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali-Decreto 11
Dicembre 2009-Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia
•
Lista I Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
•
•
•
•
•
•
Gruppo 1 - Malattie da agenti chimici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6
Gruppo 2 -Malattie da agenti fisici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6
Gruppo 3 - Malattie da agenti biologici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6
Gruppo 4- Malattie dell’apparto respiratorio non comprese in altre voci esclusi i tumori in
quanto riportati nel gruppo 6
Gruppo 5- Malattie della pelle esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6
Gruppo 6- Tumori professionali
•
Lista II Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità
•
•
•
•
Gruppo 1 - Malattie da agenti chimici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6
Gruppo 2 -Malattie da agenti fisici
Gruppo 6- Tumori professionali
Gruppo 7- Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni nell’organizzazione del lavoro
•
Lista III Malattie la cui origine lavorativa è
•
•
•
Gruppo 1 - Malattie da agenti chimici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6
Gruppo 2 -Malattie da agenti fisici
Gruppo 6- Tumori professionali
.
possibile
LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI ELEVATA PROBABILITA’
LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI LIMITATA
PROBABILITA’
LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ POSSIBILE
LA DENUNCIA-SEGNALAZIONE DI MALATTIA
PROFESSIONALE
L ’ ELENCO SUDDIVISO IN TRE SETTORI: NEL PRIMO
VIENE
INDICATA LA SOSTANZA OGGETTO
DI
LAVORAZIONE O LA FONTE DI RISCHIO;NEL SECONDO
LA PATOLOGIA CHE PUO ’ DERIVARE E NEGLI ALTRI
SETTORI I CODICI IDENTIFICATIVI DELLA MP
PER LE MALATTIE DELLA LISTA I E II NELLA DENUNCIA
SEGNALAZIONE DEVE ESSERE RIPORTATO IL CODICE
IDENTIFICATIVO DELLA MALATTIA ( CODICE REPERIBILE
NELLE LISTE STESSE)
DEVE
ESSERE
TRASMESSA
ALLA
DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO,ALL’UNITA’ FUNZIONALE DI
PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO (UF PISLL) DELL’AUSL E ALL’INAIL
.
La segnalazione non dovrà però essere indiscriminata.
E’ necessario che i medici utilizzino le liste dell’elenco in termini
solo orientativi (da qui le espressioni di “probabilità”) per
valutare nel caso concreto l’ipotesi causale del nesso.
Bisogna evitare un approccio del tipo “ presunzione legale del
rischio”che porterebbe al sillogismo errato: presenza del rischio presenza della malattia - denuncia ex 139.
Il medico (soprattutto quello “competente”) dovrà tenere conto di
due aspetti dell’elenco: il primo relativo alla nosologia il secondo
all’esposizione.
La finalità epidemiologiche e preventive dell’elenco e non
assicurative hanno consentito di sostituire il termine di
certezza con quello di “probabilità”.
Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia ai sensi dell’art. 139 del T. U.:
LISTE (I, II, III): a seconda della probabilità dell’origine
professionale;
GRUPPI (1 – 7): a seconda dell’ agente causale
La distinzione nelle tre liste non ha alcun
rapporto con l’obbligatorietà della denuncia della
malattia, che resta sempre.
LE SANZIONI PER IL MEDICO
• OMESSO INVIO DA PARTE DEL MEDICO GENERICO O
CURANTE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
•
ARRESTO FINO A 3 MESI O AMMENDA DA 258 A 1.032 EURO
• OMESSO INVIO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE
DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
•
ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA 516 A 2.582 EURO
.
IL REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE
SCOPO DI SEGNALARE UN EPISODIO SU CUI L’ AUTORITA
GIUDIZIARIA DEVE INDAGARE PER RICERCARE EVENTUALI
RESPONSABILITA’ PENALI
L ’ ART.365 DEL CODICE PENALE CHIUNQUE AVENDO
NELL ’ ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE SANITARIA
PRESTATO LA PROPRIA ASSISTENZA OD OPERA IN CASI CHE
POSSONO PRESENTARE I CARATTERI DI UN DELITTO PER IL
QUALE SI DEBBA PROCEDERE D ’ UFFICIO OMETTE O
RITARDA DI RIFERIRE ALL ’ AUTORITA ’
INDICATA
NELL’ART.361 E’ PUNITO CON LA MULTA FINO A EURO 516,00.
QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA QUANDO IL REFERTO
ESPORREBBE LA PERSONA ASSISTITA A PROCEDIEMENTO
PENALE
(ESEMPIO : NEL CASO DI IPOACUSIA DEL TITOLARE
ARTIGIANO)
ART.590 DEL CODICE PENALE,TUTTI I FATTI CHE ABBIANO
DETERMINATO UNA MALATTIA PROFESSIONALE CON
LESIONE GRAVE O GRAVISSIMA,POSSONO PRESENTARE IL
CARATTERE DI UN DELITTO PERSEGUIBILE D’UFFICIO
.
Corte di Cassazione, sentenza n. 4456/97
Relativamente all’obbligo del referto di cui all’art. 365 c.p. la“possibilità” (QUINDI
NON LA “PROBABILITA’”, NÉ TANTO MENO LA “CERTEZZA”) che il delitto sia
perseguibile d’ufficio è riferita alla “possibile condotta colposa” del datore di
lavoro e non alla possibilità che la malattia sia professionale.
IL REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE
ART.582 E 583 DEL CODICE PENALE
LA LESIONE PERSONALE VIENE CONSIDERATA
GRAVE
-SE DAL FATTO DERIVA UNA MALATTIA CHE METTA IN PERICOLO LA
VITA DELLA PERSONA OFFESA,OVVERO UNA MALATTIA O
UN’INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI PER
UN TEMPO SUPERIORE AI 40 GIORNI
- SE IL FATTO PRODUCE L ’ INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN
SENSO O DI UN ORGANO
GRAVISSIMA SE DAL FATTO DERIVA:
A) UNA MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE
B) LA PERDITA DI UN SENSO
C) LA PERDITA DI UN ARTO O UNA MUTILAZIONE CHE RENDA
L ’ ARTO INSERVIBILE,OVVERO LA PERDITA DELL ’ USO DI UN
ORGANO O DELLA CAPACITA ’ DI PROCREARE,OVVERO UNA
PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTA’ DELLA FAVELLA
D) LA DEFORMAZIONE,OVVERO LO SFREGIO PERMANENTE DEL VISO
.
.
REFERTO
•
DEVE PERVENIRE ENTRO 48 ORE O,SE SUSSISTE PERICOLO
NEL RITARDO,IMMEDIATAMENTE,ALPUBBLICO MINISTERO O
A QUALSIASI ALTRO UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL
LUOGO IN CUI IL MEDICO HA PRESTATO LA PROPRIA OPERA
O ASSISTENZA
•
MOLTE PROCURE,CON SPECIFICHE DIRETTIVE,HANNO
INDIVIDIUATO NELL’UNITA’ FUNZIONALE DI PREVENZIONE
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (UF PISLL)
DELL ’ AUSL I DESTINATARI DEI REFERTI DI MALATTIA
PROFESSIONALE. LE U.F. PISLL DELLE AUSL SVOLGONO,
INFATTI,FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA,PER CUI SI PUO’
RITENERE CHE ,INDIRIZZANDO IL REFERTO A DETTI SERVIZI,
IL MEDICO OTTEMPERA L ’ OBBLIGO DI RIFERIRE
ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
.
.
Finalità
prevenire e contrastare la criminalità.
Contenuti
Dati anagrafici della persona;
Notizie che servono a stabilire le
circostanze del fatto, i mezzi con cui è
stato commesso;
Giudizio diagnostico e prognostico
dettagliato delle lesioni e analisi
approfondita sulla natura e sulle
conseguenze delle stesse.
MODULO UNICO
DENUNCIA - SEGNALAZIONE E REFERTO
PER ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI DI RIFERIRE AGLI ENTI
PREPOSTI LE NOTIZIE SUI CASI DI MP O MALATTIE
CORRELATE AL LAVORO SI PROPONE DI UTILIZZARE IL
MODULO ALLEGATO CHE PUO’ ESSERE UTILIZZATO SIA
COME DENUNCIA SEGNALAZIONE (EX ART 139 DEL DPR
1124/65 E ART.10 D.LGS 38/2000) CHE COME REFERTO
ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ( EX ART. 365 C.P)
.
.
.
Nesso causale in M.P. non tabellate evoluzione
concettuale
Concausa
extra lavorative
Concause
lavorative
MALATTIE NON TABELLATE
(origine plurifattoriale)
Nesso causale in M.P. non tabellate evoluzione concettuale
Circolare 35/1992: “il rischio professionale deve
essere di natura, durata e intensità di grado
superiore o quanto meno uguale a quella dei fattori
extraprofessionali.
NESSUNA PONDERAZIONE DELLE CONCAUSE:
il lavoro doveva essere efficiente di per sé
Circolare 70/2001: “la malattia professionale si
caratterizza per una causa lavorativa adeguata a
produrre l’evento anche attraverso fattori
concausali extraprofessionali che possono
potenziare il rischio lavorativo e aumentarne
l’efficacia lesiva (PONDERAZIONE DELLE
CONCAUSE)
Nesso causale in M.P. non tabellate evoluzione concettuale
Corte di cassazione sent. N 535/98: “… in tema di malattie
professionali ove l’infermità derivi da fattori concorrenti di
natura sia professionale che extra professionale trova
applicazione il concorso di cause preesistenti simultanee o
sopravvenute stabilito in materia penale dall’articolo 41 del
codice penale pertanto a ciascuno di questi fattori deve
riconoscersi efficienza causativa dell’evento a meno che uno
di essi non assuma carattere di causa efficiente esclusiva ..”
Lettera D.G. del 13/02/06: “in particolare in forza del
principio di equivalenza causa di un evento è ogni
antecedente che abbia contribuito alla produzione
dell’evento stesso anche se di minor spessore quantitativo o
qualitativo rispetto agli altri.
Nesso causale in M.P. plurifattoriali
FATTORI LAVORATIVI
Efficaci
Inefficaci ma concorrenti
Inefficaci
FATTORI EXTRALAVORATIVI
//
NESSO
SI
Inefficaci ma concorrenti
efficaci
SI
NO
U.O Medicina Preventiva del Lavoro
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
In conclusione vorremmo
sottolineare, riguardo agli obblighi del
medico, anche quello deontologico di
fornire al lavoratore una chiara
informazione rispetto agli atti
compiuti(certificazione, denuncia,
referto) per il fatto che essi innescano
dei meccanismi a ricaduta individuale,
per cui il lavoratore deve essere reso
edotto dei suoi diritti in termini
assicurativi e dei risvolti medico legali
che quegli atti comportano.
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Gli obblighi certificativi nelle malattie