Direzione Didattica Statale «Leone Sinigaglia»
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MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
di cui all’art. 15 della L. 183/2011
Direttiva Ministero della Pubblica Amministrazione n. 14/2011
Oggetto: certificazioni e autocertificazioni.
Il I° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 comma 1 della L. 183 del 12
novembre 2011 che disciplinano la materia relativa ai certificati e alle dichiarazioni sostitutive contenute nel
D.P.R. n. 445 del 2000.
L’art. 46 del succitato D.P.R. regolamenta quali sono gli atti che si possono autocertificare: “tutti
i fatti e dati personali che il cittadino può comprovare e che può presentare insieme a
un’eventuale domanda, e che sostituiscono i certificati originali”.
In particolare la legge consente di dichiarare:
1) data e il luogo di nascita;
2) residenza;
3) cittadinanza;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6) stato di famiglia;
7) esistenza in vita;
8) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
9) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10) appartenenza a ordini professionali;
11) titolo di studio, esami sostenuti;
12) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
15) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16) stato di disoccupazione;
17) qualità di pensionato e categoria di pensione;
18) qualità di studente;
19) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001;
25) qualità di vivenza a carico;
26) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
27) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.
Per quanto suesposto, le Amministrazioni Pubbliche e gestori di pubblici servizi non possono
richiedere ai diretti interessati atti o certificati concernenti le posizioni di stato di cui sopra ma
devono acquisire esclusivamente autocertificazioni per le quali l’Amministrazione ha l’obbligo di
controllo della veridicità di quanto dichiarato, nei tempi e modi previsti dalla Direttiva 14 del
22/12/2011. Le dichiarazioni mendaci comportano una responsabilità personale del dichiarante di
rilevanza penale. Nello stesso modo il pubblico dipendente che, in luogo di autocertificazioni,
richieda certificati è passibile di sanzioni in quanto si ravvisa una violazione dei doveri d’ufficio, ex
art. 74, comma 2 lett. A del DPR 445/2000.
Non è prevista l’autocertificazione per:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
i certificati medici;
i certificati sanitari;
i certificati veterinari;
i certificati di origine;
i certificati di conformità CE;
i certificati di marchi;
i certificati di brevetti;
Tuttavia, i certificati medici e sanitari richiesti dalle Istituzioni Scolastiche per la pratica, non
agonistica, di attività sportive da parte degli alunni sono sostituiti con un unico certificato rilasciato
dal medico di base, con validità per l’intero anno scolastico.
La firma non va autenticata né va allegata copia del documento di identità del dichiarante.
MISURE ORGANIZZATIVE
Art. 1
Le certificazioni rilasciate dalla D.D.S. «Leone Sinigaglia» di Torino, in ordine a stati, qualità personale e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, sono ammesse esclusivamente dichiarazioni sostitutive (autodichiarazioni) o atto di notorietà.
Art. 2
I certificati rilasciati riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura “il presente certificato non può essere prodotto
agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. L’emissione di atti privi di tale dicitura
costituisce profili di responsabilità disciplinare.
Art. 3
La D.D.S. «Leone Sinigaglia», per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o
l’accesso diretto agli stessi da parte di amministrazioni procedenti, ha individuato quale ufficio responsabile la
Segreteria nelle persone degli Assistenti Amministrativi:
sig.ra Criaco area Alunni;
sig.ra Fraietta area Fornitori;
sigg.re Pellegrino e Ricchiuti per le richieste relative al personale e agli aspetti retributivi e contributivi.
In caso di assenza, d’impedimento o di ferie i responsabili dei procedimenti saranno sostituiti dalle colleghe
che di norma si occupano di altri procedimenti o dal supplente regolarmente assunto designato verbalmente
dal DSGA.
Art 4
Sulla base delle direttive impartite dal Dirigente e secondo le indicazioni operative del Direttore dei Servizi
Amministrativi, l’Ufficio Amministrativo effettuerà i necessari e idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive
prodotte ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000.
Il personale, responsabile delle operazioni, assicurerà l’utilizzo di mezzi idonei per verificare la certezza e
l’affidabilità della fonte di provenienza delle dichiarazioni. Detto personale si avvarrà delle informazioni raccolte anche attraverso l’utilizzo di banche dati, laddove disponibili, al fine di garantire tempestività ed efficienza alle operazioni di controllo.
Il personale individuato dovrà:
a
attenersi scrupolosamente alla normativa in oggetto accettando in ogni circostanza autocertificazioni presentate in luogo di originali nei casi descritti in premessa.
b riportare su tutti i certificati rilasciati dalla scuola, attestanti fatti e stati personali rientranti nella
fattispecie dell’art. 46 del DPR 445/2000, pena nullità, la seguente dicitura “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi”.
c effettuare idonei controlli ogni qualvolta possa affermarsi l’esistenza di dubbi ragionevoli in ordine alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni o, a campione, con cadenza mensile, su una
autocertificazione riferita a ogni area.
d Sono sempre da effettuarsi verifiche che riguardano punteggi attribuiti sulla base di autocertificazioni per l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto docenti e ATA in quanto previsti dal D.M.
inerente la materia
e rispettare il termine di 30 giorni dal ricevimento per dare riscontro alle richieste di controllo
f denunciare all’autorità giudiziaria, le dichiarazioni mendaci per i provvedimenti di competenza.
Art. 5
La D.D.S. «Leone Sinigaglia» si impegna a garantire la trasmissione delle informazioni richieste da soggetti
pubblici aventi titolo nei limiti consentiti dalle norme a tutela della privacy, nei termini stabiliti dalla direttiva
n. 14/11 e nella consapevolezza delle responsabilità connesse.
Art. 6
Per lo scambio dei dati per via telematica la D.D.S. «Leone Sinigaglia» si impegna a operare secondo quanto
previsto dall’art. 58 comma 2 del CAD, sulla base delle linee giuda redatte da DigitPA e dalle previste convenzioni.
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CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE art 15 L 12 nov…