TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Raccolta di giurisprudenza La forma dei contratti bancari e la corretta determinazione del tasso d’interesse Raccolta estratta dal Libro: IL NUOVO TESTO UNICO BANCARIO ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA Tidona Editore - Aprile 2013 Art. 117 T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1° sett. 1993) Contratti (1) 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. Omissis (2). 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (3). 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto (4). 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia (5). (1) Articolo modificato dall' articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010. (2) A norma dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, il presente comma deve intendersi soppresso. (3) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. (4) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. (5) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. Cassazione Civile, sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2072, Cariplo, Giust. civ. Mass. 2013, 1 In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato; tale condizione - che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992 n. 154, può ritenersi soddisfatta © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse - si realizza anche quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio al tasso vigente, alla data di stipulazione del contratto medesimo, per il tipo di operazione di credito agrario che ne è oggetto, effettuata dalla sezione agraria di quel determinato istituto mutuante. assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse. Cassazione Civile, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 603, Banca naz. lavoro, Diritto & Giustizia 2013, 14 gennaio Tribunale Novara, 01 ottobre 2012 Le norme introdotte dalla l. 7 marzo 1996 n. 108 in materia di usura non sono retroattive. Pertanto, con riferimento ai rapporti esauriti prima dell'entrata in vigore della legge stessa, la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alla parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Cassazione Civile, sez. III, 20 novembre 2012, n. 20319, Sanpaolo Banco di Napoli, Giust. civ. Mass. 2012, 11 Il contratto di sconto bancario non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, fermo restando, ove lo sconto avvenga mediante la girata di una cambiale, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo medesimo. Tribunale Milano, sez. VI, 15 ottobre 2012, n. 11104 La clausola di determinazione degli interessi con riferimento agli usi su piazza o alle condizioni generalmente praticate dagli istituti di credito è nulla in quanto, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto Tribunale Novara 01 ottobre 2012 Per il periodo successivo al 22 aprile 2000 (entrata in vigore della delibera CICR), non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'adeguamento dei contratti in essere alla nuova normativa in materia di anatocismo di cui all'articolo 120 t.u.b., la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non rispetta i requisiti della necessaria determinatezza dell'oggetto del contratto e delle relative pattuizioni la clausola per cui le valute sono applicate secondo gli usi abitualmente praticati sulla piazza. Cassazione Civile, sez. I, 01 ottobre 2012, n. 16671, Cred. Bergamasco, Giust. civ. Mass. 2012, 10 In caso di cointestazione del deposito bancario di titoli (nella specie, appartenenti a coniugi), ove non vi sia, o non sia provata, una clausola contrattuale che dia facoltà al singolo di operare separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti dell'atto individuale di disposizione ad avere l'onere di dimostrare che esso è riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto di per sé privo della possibilità di produrre effetti; infatti, il disposto dell'art. 1854 c.c., riguardante il conto corrente, ma analogicamente applicabile anche ai conti di deposito titoli, considera i relativi contitolari creditori o debitori solidali dei saldi, se è prevista la facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente, facoltà che non può essere però presunta per il sol fatto che il conto risulti intestato a più persone, anche perché il titolo per fondare una solidarietà attiva deve essere inequivocamente convenzionale e quindi, in mancanza, le singole operazioni individuali non risultano efficaci se non attuate con il consenso, che non può essere presunto, di tutti i cointestatari; inoltre, l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, preclude il rinvenimento della menzionata clausola dal mero © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti. Tribunale Venezia 26 luglio 2012 In tema di mutuo fondiario, la violazione della normativa di carattere secondario di cui all'articolo 38, comma 2, del t.u.b. ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 costituisce violazione di norme primarie, poiché è la stessa legge a demandare l'integrazione del precetto legislativo a dette norme secondarie. Ne consegue che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario dà luogo alla nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c., dovendosi ritenere che la determinazione dell'importo massimo finanziabile attenga alla struttura del contratto stesso. operatività della disciplina di interesse della L. n. 154/1992 nel mentre per i rapporti conclusi successivamente va applicato il meccanismo di etero-integrazione previsto dall'art. 5 L. 154/92 e trasfuso nell'art. 117 d.lg. 385/93. Corte d'Appello Milano, 22 maggio 2012 Il limite temporale dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili non opera per il contratto relativo all'apertura di conto corrente bancario in quanto quest'ultimo non costituisce documentazione contabile bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 t.u.b., prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati. Tribunale Taranto 28 giugno 2012 Tribunale Monza 13 maggio 2012 La variazione unilaterale del tasso effettivo da parte dell'istituto di credito sostanzia una violazione degli artt. 117 e 118 del t.u.b. In tema di contratto di conto corrente, la sottoscrizione del cliente, il quale con ciò manifesta l'adesione alla proposta contrattuale proveniente dalla banca, è di per se idonea a perfezionare il contratto nella forma richiesta scritta dalla legge, non essendo necessaria l'ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale e già espressa nel documento tipo da lui predisposto. La volontà della banca di avvalersi della scrittura privata di stipula del contratto di conto corrente può essere validamente manifestata nel corso del rapporto attraverso la comunicazione al cliente degli estratti conto. Cassazione Civile, sez. I, 31 maggio 2012, n. 8776, Italfondiario, Giust. civ. Mass. 2012, 5 La nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 c.c. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di nullità alla transazione intervenuta sul medesimo contratto, omettendo di verificare se, nell'economia di quest'ultimo, le clausole nulle fossero essenziali). Tribunale Siena, n. 136 19 aprile 2012, Monte dei Paschi di Siena Leasing La nullità ex art. 117 d.lg. n. 385/1993 ha natura di nullità relativa di protezione che può essere sollevata solo dal contrante. Il fideiussore del contraente, pertanto, non ha quindi titolo per formulare tale eccezione. Tribunale Pescara, 24 maggio 2012, n. 694 In tema di contratti bancari, nell'ipotesi di accertata nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, deve applicarsi il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. ai rapporti in corso prima della Corte Costituzionale, 05 aprile 2012, n. 78, Guida al diritto 2012, 20, 30 © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Le norme della CEDU integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia. Nel caso in esame, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo. Corte d'Appello Roma, sez. II, 05 aprile 2012, n. 1907, Guida al diritto 2012, 25, 66 Poiché la scrittura concernente la determinazione di interessi in misura superiore a quella legale è costitutiva del rapporto obbligatorio, la mancata contestazione degli estratti-conto da parte del cliente non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni richieste dall'art. 1284 c.c. unilateralmente i tassi d'interesse, la modifica deve comunque essere comunicata previamente al cliente che può entro i successivi quindici giorni può esercitare il diritto di recesso. Tribunale Roma, sez. X, n. 5555 16 marzo 2012 Per i contratti di conto corrente bancario stipulati successivamente alla delibera CICR del febbraio 2000, è consentita, in deroga al divieto generalizzato di cui all'art. 1283 c.c., la capitalizzazione infrannuale degli interessi e di conseguenza la commissione di massimo scoperto. Tribunale Monza 26 gennaio 2012, Riv. dottori comm. 2012, 2, 458 È noto che la prassi in uso presso le banche prevede che gli affidamenti concessi alla clientela e le relative condizioni di utilizzo vengano attestati da uno scambio di corrispondenza di cui un esemplare (da conservare nell'incarto fidi) è sottoposto a data certa. Tale modalità risponde all'esigenza, da un lato, di ottemperare all'art. 117 t.u.b., che prevede espressamente la forma scritta per tutti i contratti bancari a pena di nullità, dall'altro, di rendere opponibile ai terzi (e, in particolare, al curatore nell'eventualità del fallimento), il contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in data anteriore all'insorgenza della procedura. A fronte della prova di uno scambio di corrispondenza di tale tenore, seppur privo di data certa, l'esistenza e l'entità dei fidi accordati ed utilizzati può trovare conferma nelle risultanze della Centrale Rischi che costituiscono fonte idonea ad attestare la certezza della data e l'entità degli affidamenti, posto che l'art. 2704 c.c. considera anche ogni "altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento". Tribunale Mantova 20 marzo 2012 Il t.u.b. prescrive, a pena di nullità, la forma scritta dei contratti, l'indicazione specifica del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché la possibilità, per l'istituto di credito, di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse ed ogni altra condizione, facoltà che deve però essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. Se è convenuta la facoltà di modificare Tribunale Novara, 17 ottobre 2011, n. 723 In tema di interessi anatocistici applicati dall'istituto di credito dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000 la Banca deve farne specifica pattuizione contrattuale da approvarsi per iscritto giacché l'adeguamento alla delibera "de qua" costituisce condizione peggiorativa per il cliente. © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Tribunale Roma, sez. IX, 14 settembre 2011, n. 17715 In tema di conto corrente bancario, la mancata contestazione degli estratti conto inviati periodicamente dalla banca oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione, ai sensi dell'art. 1832 c.c., non preclude la possibilità di impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti, e quindi dei titoli contrattuali che ne sono alla base, i quali rimangono regolati dalle norme generali sui contratti. In particolare, la mancata contestazione degli estratti conto non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge ex art. 1284 c.c. Tribunale Nola, sez. II, 28 giugno 2011 Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 sono nulle, per contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c., le clausole contrattuali che determinano il tasso d'interesse applicato, riferendosi agli interessi usualmente praticati su piazza, senza distinguere fra le varie categorie di essi e, quindi, senza consentire di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi. Tribunale Piacenza, 12 aprile 2011, n. 309 La c.m.s. è stata diversamente definita o individuata - limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse - come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento. Il termine commissione di massimo scoperto non è quindi riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle C.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso” economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. È nulla, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4° t.u.b., la pattuizione di commissioni di massimo scoperto che, senza alcuna indicazione di tale onere nelle condizioni generali di contratto rechi l'indicazione, nel solo foglio allegato, contenente la specificazione numerica delle condizioni economiche, della voce "commissioni di massimo scoperto”, seguita dall'indicazione numerica 0,750 (senza ulteriori indicazioni sul periodo temporale di riferimento) e dalla voce "per scopertura di conto non autorizzata” non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca. Cassazione Civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3574, Deutsche Bank, Giust. civ. Mass. 2011, 2, 237 In tema di forme dei contratti bancari, l'art. 117 d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, il quale impone la forma scritta per la conclusione del contratto di conto corrente, non si estende alle disposizioni di volta in volta impartite dal correntista, non comportanti modificazioni delle stipulazioni già intervenute tra le parti, le quali, pertanto, non richiedendo forme particolari, sono lasciate alla libera determinazione dei contraenti; ne deriva che la clausola del contratto di conto corrente, in cui si prevede la possibilità per il correntista di impartire ordini verbali e telefonici alla banca, non contrasta con la norma ricordata, costituendone invece una specificazione. Tribunale Campobasso, 25 gennaio 2011, n. 52, Banca Monte dei Paschi di Siena, Riv. giur. Molise e Sannio 2011, 3, 1 Nei contratti di conto corrente bancario con tassi variabili ultralegali sostanzialmente correlati ad usi © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca di piazza, l'applicazione di fatto da parte della Banca, sia prima che dopo il 22 aprile 2000 e sia prima che dopo il 9 luglio 1992, di detti tassi d'interesse nei contratti di conto corrente bancario è inefficace (anche per violazione dell'art. 7, comma 3, delibera Cicr), con sostituzione "ex lege" degli interessi legali di cui all'art. 117, comma 7, TUB, a richiesta del cliente (prima del 9 luglio 1992) o d'ufficio (dal 9 luglio 1992 in poi). Tribunale Piacenza 22 dicembre 2010 La clausola del contratto di conto corrente bancario che stabilisce che «gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza», stipulato anteriormente al 1992, pur non essendo soggetta al divieto di cui all'art. 4 della legge 17/02/1992, n. 154 è comunque nulla per contrasto con gli artt. 1284 e 1346 c.c. In conseguenza, devono essere applicati gli interessi legali ex art. 1284 c.c., non essendo applicabili, ratione temporis, gli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 D. L.vo n. 385 del 1.09.1993 e della L. 154/92. La norma dell'art. 1832 c.c. va interpretata nel senso che l'approvazione del conto (rectius: la sua mancata tempestiva contestazione nel termine legale) rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino. Nemmeno potrebbe ritenersi che la ricezione degli estratti conto – da dove era desumibile il saggio degli interessi applicato – e la continuazione del rapporto, possano integrare gli estremi di una convalida del contratto (e, in particolare, della clausola degli interessi), poiché, in ogni caso, trattandosi di pattuizione nulla, non sarebbe suscettibile di convalida (art. 1423 c.c.). Cassazione Civile, 13 dicembre 2010, n. 25182, Diritto & Giustizia 2011, 27 gennaio In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della l. 7 marzo 1996 n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante. Tribunale Roma, sez. X, 23 settembre 2010, n. 18852 Per i contratti bancari stipulati successivamente all'entrata in vigore della l. 154/92 nonché del d. lg. n. 385 del 1993 le clausole di pattuizione degli interessi che si rivelano nulle sono sostituite con il meccanismo di integrazione automatico "ex lege" previsto dagli art. 116, 117 e 118 del medesimo Tub. Tribunale Salerno, sez. I, 08 settembre 2010, n. 1988 Il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta come stabilito dall'art. 1284 comma 3 c.c. e successivamente dagli art. 3 e 4 l. 154/1992 ed infine dall'art. 117 d.lg. 385/1993. Cassazione Civile, sez. I, 23 luglio 2010, n. 17276, Banco di Sicilia, Guida al diritto 2010, 40, 69 La questione di nullità di un contratto non è rilevabile, per la prima volta, in sede di legittimità qualora presuppone nuove indagini di fatto (nella specie il ricorrente censurava la sentenza di merito per non aver rilevato, di ufficio le nullità dei contratti di conto corrente e di affidamento per l'esistenza di clausole sul tasso di interesse da applicare con rinvio agli interessi su piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, pur vertendosi in un'azione di pagamento di un decreto ingiuntivo emesso in esecuzione di obblighi sorgenti da quei contratti. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo essendovi fatti da accertare, come le clausole e i comportamenti tenuti dalle parti). Cassazione Civile, sez. I, 14 luglio 2010, n. 16560, Capitalia, Giust. civ. Mass. 2010, 9, 1124 © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca In tema di contratto di sconto bancario, che risulti stipulato per fatti concludenti, non rileva - al fine del sorgere delle obbligazioni derivanti dal contratto, né l'assenza di un contratto di apertura di credito, né la mancanza di un "castelletto di sconto", atteso che il contratto di sconto non richiede la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem", ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante girata, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo. Il "castelletto di sconto", infatti è un negozio distinto dal contratto di apertura di credito in quanto con esso la banca s'impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà senza implicare, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della "messa a disposizione") con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti. applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha affermato che non potendosi ritenere necessaria la forma scritta per la validità delle singole operazioni bancarie poste in essere sulla base di un contratto di conto corrente - esso sì dotato dell'indispensabile requisito formale - nemmeno è possibile predicare l'invalidità o inefficacia della procura a compiere siffatte operazioni solo perché non rilasciata per iscritto). Corte d’Appello Roma 15 febbraio 2010 Anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 154/1992 e del D.Lgs. n. 385/1993 la prova della stipulazione del contratto di apertura di credito può essere offerta dalla banca per facta concludentia, nel caso in cui risulti la deroga dal requisito della forma scritta per essere il contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto. Tribunale Torino 21 gennaio 2010 Tribunale Monza, 11 maggio 2010, n. 1439 Si deve riconoscere la opponibilità al fallimento di una apertura di credito in conto corrente che risulti da atto scritto, avente i requisiti di cui all'art. 117 del t.u.b. e la cui certezza di data risulti dalla copia delle vidimazioni di chiusura del libri attivazione degli affidamenti effettuata da notaio, e dalle risultanze della centrale rischi quale strumento idoneo a conferire rilevanza esterna alla conclusione del contratto ed alle registrazioni interne della banca. Cassazione Civile, sez. I, 26 marzo 2010, n. 7276, Banca Monte Paschi Siena, Guida al diritto 2010, 19, 39 In tema di contratti bancari non è richiesta la forma scritta per i contratti relativi a operazioni e servizi già previsti in contratti già redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente. Costituisce, infatti, sufficiente garanzia, per il cliente, che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione, alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità e operatività che taluni tipi di contratti esigono (nella specie, in Essendo nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che, per la determinazione del saggio di interesse, fa rinvio agli usi su piazza, il tasso sostitutivo va individuato in quello legale, ex art. 1284 c.c., fino all'entrata in vigore del d. lgs. 385/1993 e, per il periodo successivo, quello stabilito dall'art. 117 del predetto decreto legislativo che prevede l'applicazione del tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali ai saldi debitori (attivi per la banca) e di quello massimo ai saldi creditori (passivi per la banca). Tribunale Teramo, 18 gennaio 2010, n. 84, Giurisprudenza locale - Teramo 2010 In tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 c.c., può essere soddisfatto anche "per relationem"; questo, però, deve avvenire attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili. Infatti, il richiamo generico "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende sulla piazza", è di per sé insufficiente ed inidoneo a predeterminare obiettivamente l'obbligazione del tasso di interesse (soprattutto laddove tali accordi contengano diverse tipologie di interessi), in quanto non consente di stabilire a © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. Con particolare riferimento ai contratti bancari, è lo stesso Testo Unico in materia bancaria e creditizia (art. 117 D.lgs. n. 385/1993) a stabilire che in essi deve essere indicato "il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". Conseguentemente, è da considerare nulla qualsiasi clausola che non permetta una sufficiente determinatezza o determinabilità del tasso di interesse da applicare alla fattispecie. Tribunale Brescia, 18 gennaio 2010 La commissione di massimo scoperto assume natura di interesse nel caso in cui il conto non sia abbinato ad una apertura di credito, in presenza della quale detta commissione assume invece natura di accessorio, che si aggiunge agli interessi passivi e ripete dai medesimi la natura; in questa seconda ipotesi, potrà essere dichiarata la nullità della clausola che la determina ove faccia riferimento in modo generico alle condizioni usualmente praticate sul mercato. Tribunale Torino, 05 gennaio 2010 La produzione in giudizio del contratto da parte dell'intermediario che non l'abbia sottoscritto non è idonea a far considerare concluso il contratto qualora la parte che l'abbia sottoscritto lo produca in giudizio invocandone la nullità che equivale implicitamente alla revoca del consenso rilasciato. Corte Costituzionale, 18 dicembre 2009, n. 338, Giur. cost. 2009, 6, 5030 È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. 17 febbraio 1992 n. 154 e dell'art. 117, comma 7, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, censurati, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui identificano il tasso legale sostitutivo delle clausole di contratti bancari nulle perché indeterminate - con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi "precedenti la conclusione del contratto". Il rimettente, muovendo dall'assiomatica affermazione dell'applicabilità delle norme impugnate ai contratti oggetto del giudizio a quo, pur se conclusi anteriormente alla entrata in vigore delle norme medesime, non ha sperimentato (senza motivazione alcuna) una pur possibile lettura alternativa delle disposizioni impugnate e si è sottratto all'obbligo di interpretare la norma, ove possibile, in senso conforme a Costituzione (ordd. n. 155, 171, 244 del 2009). Corte Costituzionale, 18 dicembre 2009, n. 338, Giust. civ. 2010, 2, 264 Gli art. 5 comma 1 lett. a) l. 17 febbraio 1992 n. 154 e 117 comma 7 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia sono irretroattivi, potendo essere applicati soltanto ai contratti stipulati anteriormente alla loro entrata in vigore; di conseguenza è manifestamente inammissibile la q.l.c., sollevata in riferimento all'art. 3 cost. e in relazione ad un contratto concluso anteriormente a tale momento, degli art. cit., nella parte in cui identificano il tasso legale sostitutivo delle clausole di contratti bancari nulle perché indeterminate con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti "la conclusione del contratto". Tribunale Bari, sez. II, 05 novembre 2009, n. 3511 Ai fini della domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi, la prescrizione decorre, non dalla data delle singole operazioni, bensì dalla data di definitiva chiusura del conto, trattandosi di rapporto giuridico unitario, del quale le singole operazioni rappresentano solo articolazioni o variazioni quantitative (non rilevano le chiusure annuali o trimestrali, trattandosi di mere operazioni di contabilizzazione necessarie per la gestione del conto). Per converso, la domanda di ripetizione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale. Non varrebbe, per sostenere la applicazione della prescrizione quinquennale richiamare il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., riguardo agli interessi ed agli altri debiti che debbono essere soddisfatti periodicamente ad anno od in termini più brevi. Invero la qualificazione in termini di interessi attiene alla originaria prestazione, e non a quella dedotta in sede di ripetizione, sede nella quale il "solvens" agisce non già per il pagamento di interessi, ossia di una prestazione periodica, bensì per la restituzione di una somma indebitamente © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca versata, sì che la prestazione a carico dell'accipiens ha carattere unitario e non attiene quindi al pagamento di interessi, bensì semplicemente alla restituzione di un indebito. un servizio prestato al cliente, né quale remunerazione per il denaro prestato, essendo tale funzione già assolta dalla corresponsione degli interessi. Corte appello Bari, sez. II, 14 ottobre 2009, n. 983 Tribunale Salerno, sez. I, 01 giugno 2009 In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel t.u. 1º settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla l. 10 ottobre 1990 n. 287). Cassazione civile, sez. I, 29 luglio 2009, n. 17679, Banco di Sicilia C. Gatto La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c. Tribunale Salerno, sez. I, 12 giugno 2009, n. 1412 Deve ritenersi parzialmente nullo il contratto di c/c bancario nella parte in cui riconosce alla banca un compenso ulteriore a titolo di commissione di massimo scoperto, non trovando la stessa alcuna giustificazione causale, né quale corrispettivo per La commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, non può, a differenza dell'anatocismo, in alcun modo essere considerata una componente del tasso di interesse o una modalità del calcolo dello stesso. Pertanto, non può trovare applicazione, alla commissione di massimo scoperto il principio della perpetuatio obligationis di cui all'art. 1224 c.c., non versandosi appunto in ipotesi di obbligazione di interessi. Tribunale Milano sez. II, 25 maggio 2009, n. 6948, Riv. dottori comm. 2009, 3, 601, Riv. dottori comm. 2010, 1, 190 In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili, la prova della "scientia decoctionis", da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, tuttavia non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto conoscere. Non è dunque sufficiente dimostrare l'avvio di procedure di mobilità o rilevare che la situazione di difficoltà dell'impresa risulti attestata dai bilanci relativi agli esercizi se non vi è prova che la banca abbia acquisito tale documentazione, in quanto non risulta provata l'operatività di affidamenti o linee di credito, stante la mancata produzione del contratto scritto di apertura di credito richiesto dall'art. 117, commi 1 e 3 d.lg. n. 385/1993. Cassazione civile sez. III, 2 aprile 2009, n. 8005, Sanpaolo Imi L'obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art. 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (art. 1333 c.c.). L'art. 1937 c.c., laddove prescrive che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa - inoltre - pur © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca non imponendo la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, richiede che la volontà del fideiussore sia manifestata in modo inequivocabile. Cassazione civile, sez. trib., 18 marzo 2009, n. 6524, Diritto & Giustizia 2009, Vita not. 2009, 2, 996 Quando per la validità o la prova di un atto è richiesta dal legislatore la forma scritta senza indicare uno specifico mezzo di scrittura, non esistono vincoli in ordine alla scelta di tale mezzo; tuttavia tale libertà non è assoluta ma incontra un preciso limite nella stessa funzione che la forma prescritta svolge in relazione alle caratteristiche precipue del tipo di atto così come emergenti dalla relativa disciplina giuridica. Con riguardo ai titoli di credito, considerate le caratteristiche dei medesimi (in particolare la circostanza dell'incorporazione del diritto con impossibilità di esercizio dello stesso senza il possesso del documento cartaceo recante la scrittura, nonché la letteralità, l'astrattezza e la destinazione alla circolazione) è da escludere che possa garantire la funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta l'uso di strumenti scrittori (conosciuti o ancora ignoti) non idonei ad assicurare una sufficiente "stabilità" al testo scritto, ossia di tutti quei mezzi di scrittura in tutto o in parte alterabili e/o cancellabili con facilità, anche involontariamente, senza lasciare di ciò segni evidenti, con la conseguenza che deve ritenersi non apposta la data scritta a matita su di un assegno bancario. Tribunale Mondovì, 17 febbraio 2009, n. 70 La "commissione di massimo scoperto" contenuta nei contratti bancari può ritenersi sorretta da causa lecita solo in relazione allo scoperto di conto: ne deriva che non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno «scoperto» e potendo riconoscersi validità alle clausole contrattuali che prevedano «commissione di massimo scoperto», solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Tribunale Mondovì, 17 febbraio 2009, n. 70, Giur. merito 2009, 4, 973 È nulla ai sensi degli artt. 1325 e 1346 c.c., per indeterminabilità di un elemento essenziale, la clausola del contratto di conto corrente bancario la quale preveda che le commissioni, spese ed accessori saranno calcolate come da cartello interbancario in vigore o in uso presso le aziende di credito della zona. Tribunale Vicenza, sez. I, 09 febbraio 2009 In tema di interessi usurari espletati dalla banca, spetta al privato l'onere di dimostrare l'intervenuta pattuizione o applicazione di interessi usurari, producendo quanto meno gli estratti conto e formulando le opportune istanze di esibizione dal cui accoglimento possa discendere l'acquisizione dei dati documentali indispensabili per una verifica tecnica (nel caso di specie, la mancata produzione degli estratti conto impediva la verifica dell'applicazione dei tassi usurari). Corte appello Milano sez. I, 04 febbraio 2009 Le operazioni attive alle quali va applicato il tasso minimo ai sensi dell'art. 117 comma 7 tub sono da identificarsi nelle operazioni attive per la banca, vale a dire nei c.d. impieghi, con la conseguenza che agli interessi dovuti dal correntista alla banca si applicherà il tasso minimo. Tribunale Mantova, 02 febbraio 2009 Poiché la finalità dell'art. 5 della legge n. 154/1992 è quella di correlare il tasso degli interessi al costo del denaro in senso lato, con riferimento al momento in cui le operazioni relative ai contratti bancari sono state compiute, deve ritenersi che, nel contratto di conto corrente bancario, che non prevede un'unica operazione di finanziamento, la misura degli interessi vari nel corso del rapporto e la media dei tassi di rendimento dei B.O.T. degli ultimi dodici mesi debba essere calcolata non con riferimento alla conclusione del contratto o all'entrata in vigore della legge, ma al momento in cui è stata compiuta la singola operazione. Nel caso del conto corrente bancario di corrispondenza, quindi, gli interessi calcolati ex art. 5 L. n. 154 (poi art. 117 D.Lgs. n. 385/93) © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca sono quelli determinati nell'ammontare previsto dal meccanismo di tale norma, con riferimento al tasso minimo e massimo dei B.O.T., calcolato prendendo a riferimento l'anno della loro emissione anteriore ad ogni operazione intendendo per operazioni attive quelle di erogazione del credito e per operazioni passive quelle di raccolta del risparmio. Tribunale Mantova, 02 febbraio 2009 La commissione di massimo scoperto non costituisce una componente degli interessi od una modalità di calcolo degli stessi, essa è, infatti, destinata ad operare su un piano diverso ed a remunerare una diversa prestazione della banca consistente nell'integrale ed immediata messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito a semplice richiesta del cliente. Tale commissione deve però essere determinata o almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso, per cui in mancanza dell'accordo che consenta tale determinazione, la clausola relativa alla commissione in parola deve considerarsi nulla, con la conseguenza che nulla sarà dovuto alla banca per tale titolo. Tribunale Napoli, sez. V, 02 febbraio 2009 Ai sensi del disposto dell'art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, conv. in l. n. 24 del 2001, con cui, in chiara ed esplicita interpretazione autentica della l. n. 108 del 1996, i criteri fissati da suddetta legge per la determinazione del carattere usurario degli interessi non si applicano con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge. Tribunale Bari, 29 ottobre 2008, n. 113, Guida al diritto 2009, 2, 22 È nulla, ai sensi degli art. 1283, 1284, 1419 c.c., la clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui esso è prodotto dalla difformità tra il tasso pattuito nel contratto di mutuo e il tasso effettivamente applicato dalla banca convenuta nel piano di ammortamento. Tribunale Bari, 29 ottobre 2008, n. 113 In un contratto di mutuo a tasso fisso semestrale, in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto "francese" mediante il pagamento di un numero predefinito di rate semestrali costanti, l’interesse applicato al mutuatario non è l’interesse semplice, ma l’interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto; tale divergenza, per un verso, importa violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determina la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano va ricostruito con applicazione dell’interesse legale. Tribunale Mantova, 12 luglio 2008 Qualora venga dichiarata la nullità della clausola di determinazione dell'interesse mediante rinvio agli usi di piazza contenuta nei contratti di conto corrente, in sua sostituzione, alle partite debitorie, dovrà essere applicato il tasso legale sino all'entrata in vigore della l. 154/1992 e successivamente quello di cui al comma 7 dell'art. 117 del t.u.b.. Quanto a quest'ultimo criterio, va precisato che il tasso fisso, cui la norma si riferisce, se si giustifica con riguardo ad una singola operazione di finanziamento, non altrettanto può dirsi con riferimento ad un rapporto di durata quale quello di conto corrente. Appare quindi preferibile la tesi secondo la quale la misura degli interessi varia nel corso del rapporto e la media dei tassi di rendimento dei B.O.T. degli ultimi dodici mesi va calcolata non con riferimento alla conclusione del contratto o all'entrata in vigore della legge, ma con riferimento al momento in cui è stata compiuta ogni singola operazione. Attesa la funzione sanzionatrice della norma, alle operazioni che siano attive per la banca va applicato il tasso minimo, a quelle passive per l'istituto di credito quello massimo. Cassazione civile, sez. I, 24 giugno 2008, n. 17090, B.c.c. Lusia Cavazzana Nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 l. 17 febbraio 1992 n. 154, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione "per facta concludentia" di un contratto di apertura di credito, alla luce del © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca comportamento rilevante della banca, consistente nel pagamento di assegni emessi dal cliente senza copertura; conseguentemente, allorché in quel regime normativo fosse stato tacitamente stipulato un contratto di apertura di credito ed un fido di negoziazione di assegni, il relativo recesso, intervenuto prima dell'entrata in vigore della normativa citata, non richiedeva la forma scritta, potendo essere valida la semplice comunicazione anche verbale della banca al cliente, relativa all'intenzione di recedere dai contratti. Tribunale Pescara, 18 aprile 2008 Poiché per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari la legge prescrive, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam, non può essere ammesso al passivo il credito della banca fondato su rapporti i cui contratti non siano muniti di data certa anteriore al fallimento, essendo peraltro a tal fine insufficiente la produzione degli estratti conto in quanto formati dalla stessa banca, che non ha fornito la prova della comunicazione di essi al cliente e che siano privi di data certa. Tribunale Cassino, 10 giugno 2008, n. 402 In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto qualora non risulti la specificazione della sua percentuale o l'eventuale criterio di calcolo, salvo che la banca provi di aver pubblicizzato, mediante affissione di manifesti nei propri locali, i tassi e le condizioni contrattuali praticate alla generalità della clientela. Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2008, n. 13051, Banca pop. Milano C. Altroconsumo, Foro it. 2008, 9, 2474 È abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni generali dei contratti di conto corrente bancario e predisposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 d.l. 223/06, introdotto in sede di conversione dalla l. 248/06, con cui si attribuisce alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, subordinandone l'esercizio, nel caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, esclusivamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lg. 385/93 e nelle relative disposizioni di attuazione. Tribunale Tortona, 19 maggio 2008 La commissione di massimo scoperto applicata sull'entità massima dell'importo utilizzato si risolve di fatto in un onere aggiuntivo a quanto dovuto dal cliente a titolo di interessi passivi, onere che, in mancanza di specifica pattuizione scritta che ne contenga l'esatta determinazione, è nullo ex artt. 1284, comma 2, e 1418, comma 2, cod. civ. Tribunale Lucca, 31 marzo 2008 L'art. 117, comma 2, t.u.b., nella parte in cui dispone che il CICR può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, ha attribuito a detto comitato interministeriale il potere di emanare disposizioni che integrano la legge e che, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi; trattasi di disposizioni normative di rango secondario la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga. Tribunale Salerno sez. I, 03 marzo 2008, n. 617, Il merito 2008, 5 In tema di determinazione degli interessi debitori superiori al tasso legale, non può dubitarsi della nullità delle clausole che prevedono un generico rinvio alle condizioni praticate su piazza e, pertanto, della loro sostituibilità con gli interessi legali, fino all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 e per il periodo successivo con gli interessi calcolati in base ai criteri di cui all'art. 117 del testo unico in materia bancaria e creditizia. Tribunale Benevento, 18 febbraio 2008, n. 252 Ha sostanzialmente la stessa natura giuridica degli interessi bancari - ed pertanto illegittima la sua applicazione trimestrale - la commissione di massimo scoperto calcolata come percentuale sul massimo saldo debitore accumulato per trimestre o frazione di trimestre. © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2007, n. 26010, Sanpaolo Imi Le clausole contrattuali che disciplinano interessi superiori a quelli legali necessitano della forma scritta "ad substantiam" e della sottoscrizione del debitore. Cassazione civile, sez. I, 09 novembre 2007, n. 23391, Banca cred. coop. Civitanova Marche, Giust. civ. Mass. 2007, 11 In tema di fideiussione rilasciata a garanzia di crediti bancari, non si applicano in modo automatico al rapporto fra banca e garante le disposizioni del d.lg. n. 385 del 1993 dettate per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi stipulati con il cliente; né appare fondata, sul punto, la questione di illegittimità costituzionale ex art. 3 cost., per ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del debitore principale e quella del fideiussore, ciò in ragione della diversità di situazione in cui essi si trovano a contrattare; ne consegue, rispettati gli obblighi di trasparenza verso il debitore principale e di fissazione dell'importo massimo garantito con la fideiussione ai sensi dell'art. 1938 c.c., la possibilità di stipulare fideiussioni destinate a valere per tutte le obbligazioni (presenti e/o future) di un certo soggetto verso un altro, essendo poi la relativa specificazione destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti da cui quelle obbligazioni sono scaturite o scaturiranno (la S.C. ha fatto applicazione di tale principio escludendo la necessità che nel contratto di fideiussione sia riportata la misura del tasso d'interesse praticato dalla banca al cliente garantito). un rapporto di tipo negoziale tra un cliente e un intermediario finanziario. La suddetta commissione, inoltre, è un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente l'apertura di credito concessagli dall'intermediario e funge da corrispettivo per l'onere, cui esso intermediario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Tribunale Milano, 07 settembre 2007 In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, ai fini della prova della natura ripristinatoria dei versamenti effettuati dal correntista, la banca convenuta non può opporre al fallimento l'esistenza di un contratto di apertura di credito con la società fallita ove lo stesso non sia redatto per iscritto ai sensi dell'art. 117, t.u.b. e la sua presenza risulti, invece, dalla semplice menzione nel libro fidi ovvero in successiva corrispondenza intercorsa tra la banca ed il cliente. Tribunale Nuoro, 25 luglio 2007, Banca borsa tit. cred. 2008, 6, 707 La mancata opposizione degli estratti conto non costituisce prova dell'obbligazione principale, poiché il difetto di forma non può essere superato dalla mancata contestazione degli estratti conto, considerando che l'approvazione anche tacita degli estratti conto rende incontestabili le risultanze contabili, ma non la validità e l'efficacia giuridica delle operazioni cui tali risultanze contabili si riferiscono. Corte appello Brescia, 23 maggio 2007 Tribunale Palmi, 08 novembre 2007, n. 1732 Il chiaro tenore letterale del comma 4 dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti nell'ambito della fattispecie di usura tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione al suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, che è un costo che trova la sua fonte in Il tasso sostitutivo degli interessi spettante alla banca sullo scoperto di conto corrente, in relazione al periodo di vigenza della legge 152/92, va individuato nel tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto atteso che la disposizione di legge che sembra rinviare ad un saggio fisso trova spiegazione solo nel caso in cui venga effettuata un'unica operazione mentre si rivela inapplicabile ad un rapporto di durata caratterizzato da una molteplicità di operazioni e, quindi, dalla variazione dei tassi di interesse. © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692, Intesa Gestione Crediti Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, atteso che soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso consente, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti. modificazioni, in l. 25 novembre 1974 n. 588, nonché dell'art. 7 comma 3 d.lg. 30 luglio 1999 n. 284, censurati, in riferimento agli art. 3, 43, 47 e 97 cost., in quanto, il primo, a differenza degli art. 117 e 118 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, riguardo ai consimili rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, prevede la possibilità che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di apposito decreto ministeriale, sia unilateralmente diminuito il saggio degli interessi applicabile ai buoni postali fruttiferi già in possesso dei risparmiatori, e il secondo, perché, pur abrogando l'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, prevede che i rapporti già in essere continuino ad essere regolati dalle norme anteriori. Il rimettente ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla rilevanza della questione, motivazione tanto più necessaria nel giudizio a quo, ove si consideri che la definizione dello stesso, in considerazione della pretesa in esso fatta valere, appare, primo visu, indipendente dalla definizione del sollevato incidente di costituzionalità. Tribunale Mantova, 21 aprile 2007 In materia di contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nel caso prescritta dall’art. 117 t.u.l.b.), il contraente che non abbia materialmente sottoscritto il documento contrattuale può validamente perfezionare il negozio, con efficacia "ex tunc", producendolo nel giudizio, al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell’altro contraente, a condizione che quest’ultimo, pur avendo sottoscritto validamente l’atto, non abbia revocato "medio tempore" il proprio consenso, prima della proposizione della domanda giudiziale. Tribunale Bari, 28 gennaio 2007 In un giudizio instaurato per accertare la infondatezza del credito vantato da una banca, credito traente titolo da un rapporto di conto corrente, la illegittimità della commissione di massimo scoperto è profilo di doglianza attinente ai reciproci rapporti di dare e avere fra banca e correntista che può entrare "in limine litis" solo se tempestivamente enunciato in citazione e nelle comparse di intervento dei fideiussori. Tribunale Bari, sez. I, 27 febbraio 2007, n. 548 Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 2006, n. 25126, Centro Leasing Campano Non può essere applicato, quale tasso sostitutivo rispetto al saggio illegittimo cosiddetto uso piazza, quello previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. 358/1993: la norma suddetta è priva di effetti retroattivi, come stabilisce espressamente l'articolo 116, comma 6, del d.lgs. 385/1993. Per la conclusione del contratto di leasing non è richiesta la forma scritta ad substantiam. Ne deriva, pertanto, che il mutuo consenso, alla sua risoluzione, può assumere qualsiasi forma, non esclusa quella tacita. Corte costituzionale, 20 febbraio 2007, n. 49, Poste it., Giur. cost. 2007, 1 È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato dal d.l. 30 settembre 1974 n. 460, conv., con Tribunale Firenze sez. III, 27 novembre 2006 Le clausole del contratto di conto corrente bancario, relative al rinvio per la determinazione degli interessi passivi a carico del correntista alle condizioni su piazza e alla chiusura trimestrale del conto per gli interessi debitori, sono affette da © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca nullità: la prima per indeterminazione dell’oggetto e violazione dell’art. 117 e 118 t.u.b. e la seconda perché si traduce in una indiretta pattuizione anatocistica contrastante con la norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. Tribunale Bari, 10 novembre 2006, B.c.c. degli Ulivi Vi è difetto di legittimazione attiva a far valere la posizione di un soggetto terzo nel dedurre la nullità della clausola sulla commisurazione del tasso ai cc.dd. usi piazza, della clausola sull'anatocismo, oltre che l'avvenuta violazione della buona fede contrattuale da parte di una Banca nell'ambito di un contratto di conto corrente acceso dal coniuge di colui che agisca in giudizio. Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2006, n. 19941, Banco Sicilia Giust. civ. Mass. 2006, 10 In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse di conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrarne la stipulazione, anche "per facta concludentia", nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal CICR e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 117 t.u.l.b. (e, anteriormente, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992), per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto. Garante concorr. Mercato, 14 settembre 2006, Obbligazioni e contratti 2006, 12, 1044 È avviata l'istruttoria ai sensi dell'art. 14, l. n. 287/1990, nei confronti dell'ABI per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 81 del trattato Ce. In via cautelare, l'ABI deve sospendere le indicazioni di cui alla circolare del 7/8/2006 serie legale n. 23, in particolare, sul giustificato motivo nello " ius variandi ", sul diritto di recesso e la determinazione delle voci da includere nella nozione di spese di chiusura e di penalità, sulla variazione dei tassi di interesse, dandone comunicazione ai propri associati e informando tempestivamente I'Autorità delle misure adottate. Tribunale Milano, 06 settembre 2006, Banca borsa tit. cred. 2008, 3, 335 Allorquando tra la banca ed il cliente sia stato sottoscritto un unico contratto avente ad oggetto un rapporto di conto corrente "affidato" (da apertura di credito), è possibile estendere all'apertura di credito sullo stesso concessa le clausole normative relative agli interessi ultralegali ed alla capitalizzazione trimestrale espressamente previste nel contratto di conto corrente. È conforme alle norme sulla trasparenza bancaria la predisposizione della documentazione contrattuale attraverso una pluralità di fogli, allegati alla dichiarazione negoziale, purché gli stessi siano, espressamente e con chiarezza, richiamati ed approvati, dalla stessa dichiarazione, e singolarmente sottoscritti per ricevuta. Tribunale Bari, sez. I, 28 giugno 2006, n. 1803 Con riguardo alla misura degli interessi, mancando la pattuizione numerica per iscritto, il ricalcalo va effettuato mediante applicazione non del tasso di interesse legale a mente dell'articolo 1284 del c.c. bensì del tasso nominale dei buoni del tesoro annuali, secondo i criteri integrativi che sono stati tassativamente precisati dall'articolo 117 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Cassazione civile, sez. III, 09 giugno 2006, n. 13459, Banca Irpinia, Giust. civ. Mass. 2006, 6 In caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, dev'essere data, ai sensi dell'art. 2725 c.c., mediante atto scritto, cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c., di perdita incolpevole del documento (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che un'operazione bancaria consistente nello sconto di cambiali emesse da un terzo e nell'accreditamento del relativo importo sul conto corrente del cliente dissimulasse un'espromissione cumulativa, attraverso la quale il © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca terzo aveva assunto il debito del correntista nei confronti della banca, senza accertare se, trattandosi di simulazione relativa di un contratto bancario, l'accordo simulatorio fosse stato provato mediante un atto scritto, richiesto a pena di nullità dall'art. 117 d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385). Tribunale Reggio Calabria sez. II, 04 maggio 2006, n. 591, Giurispr. locale Messina 2006 Per giurisprudenza consolidata della Cassazione è nulla la clausola interessi uso piazza perché per l’esistenza di diverse tipologie di interessi non consente al correntista, per la sua genericità, di stabilire la misura del tasso di interessi applicato al rapporto. Detta clausola va dichiarata nulla anche per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore delle norme sulla trasparenza bancaria, in tal caso il tasso di interesse va applicato in misura differenziata: nella misura legale (art. 1284 c.c.) fino all’entrata in vigore della l. n. 154/92, successivamente nella misura di cui all’art. 5 lett. a) l. 154/92 e all’art. 117 del successivo t.u. n. 385/93. Tribunale Mantova, 13 marzo 2006, Giur. merito 2007, 11, 2842 Il contratto di conto corrente bancario privo della sottoscrizione di uno dei contraenti è nullo. Tribunale Mantova, 13 marzo 2006, Giur. merito 2007, 11, 2842 La produzione in giudizio del contratto da parte del successore del contraente che non lo ha sottoscritto non sana la nullità del contratto. capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi deve operarsi su base annuale. Il pagamento di interessi anatocistici non costituisce adempimento di un'obbligazione naturale per insussistenza di entrambi i presupposti richiesti dall'art. 2034 c.c. Il termine di prescrizione per l'azione di restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca è quello ordinario decennale e non il termine breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Tribunale Lecce, 10 marzo 2006, Unicredito I contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge numero 154 del 1992, sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Pertanto prima di tale momento, le clausole contrattuali (ad esempio, quella relativa alla determinazione degli interessi uso piazza), potranno essere ritenute valide o meno sulla base della tesi giurisprudenziale che si ritiene di accogliere e non sulla base della nuova disciplina legislativa. Pertanto se la condizione risulta nulla (art. 1419 c.c.) trova applicazione il disposto dell'articolo 1284 c.c. (interessi al tasso di legge) con decorrenza dall'inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore la nuova disciplina. Successivamente a tale data le clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge numero 154/92 prima e dal T.u. del 1993, dopo. In particolare, sebbene l'art. 117 faccia riferimento ai tassi dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la norma va necessariamente applicata, in riferimento ai tassi dell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, non rispondendo alla ratio della nuova disciplina il rinvio al tasso praticato al momento della stipulazione di un contratto (magari, oltremodo risalente), da applicare con decorrenza 9 luglio 1992. Tribunale Monza, 06 febbraio 2006 Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2140, Banca Napoli Giust. civ. Mass. 2006, 1 In un contratto di apertura di credito, le clausole di determinazione del tasso di interesse che fanno riferimento all'uso su piazza sono nulle. Di conseguenza si applica la misura degli interessi legali. Anche le clausole di capitalizzazione trimestrale sono nulle per insussistenza di un uso normativo che consenta di derogare al divieto di anatocismo. Di conseguenza, in mancanza di diversa determinazione da parte dei contraenti, la Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lg. 1 settembre 1983 n. 385, e con l'art. 4 l. 7 marzo 1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc" rilevabile solo su eccezione di parte. Cassazione civile, sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28302, Banca naz. lavoro, Giust. civ. Mass. 2005, 7/8 Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lg. 1 settembre 1983 n. 385, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia di usura. L'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore. Tribunale Chieti, 15 dicembre 2005, n. 5, PQM 2006, 1, 61 Applicando i principi in tema di irretroattività della norma, si può stabilire che le norme inderogabili attinenti alle modalità di stipula del contratto di conto corrente introdotte con il t.u. non si applicano ai contratti stipulati antecedentemente, mentre tali contratti sono disciplinati, per le operazioni e gli effetti che producono in maniera continuativa, alla disciplina legale in vigore nel momento in cui il rapporto produce effetti. Pertanto la disciplina in tema di tassi di interesse (ex art. 117 d.lg. n. 385 del 1993) è applicabile ai rapporti iniziati antecedentemente al T.u.b. e che proseguono dopo la sua entrata in vigore. Tribunale Chieti, 15 dicembre 2005, n. 5, PQM 2006, 1, 61 In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria l. n. 154 del 1992, poi trasfusa nel d.lg. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; né rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interessi attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 l. n. 287 del 1990, che vieta le intese tra le imprese che abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Tribunale Monza, 12 dicembre 2005, Banca borsa tit. cred. 2007, 2, 204 Gli interessi attivi e passivi praticati alla clientela nei contratti precedenti il 9 luglio 1992, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., possono essere determinati "per relationem" con riferimenti extracontrattuali, purché siano individuati nel contratto i relativi criteri ovvero tali criteri siano determinabili a priori. Le clausole uso piazza non assolvono tale funzione e pertanto sono nulle per non determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. Altresì nei contratti stipulati in epoca successiva al 9 luglio 1992, tali clausole sono nulle ex art. 117 comma 6 t.u.b. Tribunale Pescara, 23 novembre 2005, Giur. merito 2006, 7-8, 1660 L'omessa produzione da parte della banca - nei termini perentori di cui all'art. 184 c.p.c. - del contratto disciplinante la prima parte di un rapporto di apertura di credito in conto corrente successivamente rinegoziato con il cliente attraverso una pattuizione scritta regolarmente prodotta in giudizio, accompagnata sia dalla contestuale omessa indicazione del contenuto di siffatto originario titolo contrattuale, sia dal difetto di prova del fatto, contestato dal correntista, di avergli regolarmente inviato gli estratti conto relativi al periodo di rapporto disciplinato dall'originario contratto, non consente al tribunale adito dalla banca per il pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente rinegoziato in cui sia stato conteggiato, come saldo iniziale, anche il saldo passivo asseritamente maturato a debito del cliente prima della rinegoziazione - né di vagliare la giustificazione contabile e negoziale di tale saldo iniziale, contestato dal correntista, né di depurarlo dagli anatocismi passivi illegittimi ex art. 1283 c.c. conteggiati nei relativi estratti conto, © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca né di verificare la rispondenza, contestata dal cliente, dell'originario contratto ai requisiti inderogabili, di forma e di sostanza, di cui all'art. 117 t.u.b. Tribunale Pescara, 23 novembre 2005, Giur. merito 2006, 7-8, 1660 Ai fini del calcolo del Tasso effettivo globale di cui alla l. n. 108 del 1996 si devono computare tutte le remunerazioni di cui all'art. 2 comma 1 l. n. 108 del 1996 collegate all'erogazione del credito e che siano state pattuite nel contratto, ancorché in forma invalida sotto altro titolo, e prima di effettuare sul rapporto ogni altra depurazione dei costi derivante da altre eventuali forme di invalidità negoziali (nella specie, dall'anatocismo trimestrale passivo pattuito in violazione dell'art. 1283 c.c.), mentre dal medesimo computo vanno esclusi gli addebiti unilateralmente eseguiti dalla banca al di fuori dei patti contrattuali (nella specie, le variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse passivo operate dalla Banca pur in mancanza, nel contratto, di una pattuizione di "ius variandi ") e che - come tali - costituiscono l'oggetto di una unilaterale pretesa della banca, indebita ex art. 2033 c.c., e non anche di una convenzione potenzialmente usuraria da esaminare ex l. n. 108 del 1996. Con l'entrata in vigore dell'art. 3 della l. 17/2/1992 n. 154 - poi recepito nell'art. 117 del T.u. d. lgs. 1.9.1993 n. 385 - il contratto di apertura di credito, come tutti i contratti bancari, deve stipularsi per iscritto a pena di nullità e, per essere opponibile alla curatela che agisce in revocatoria, deve risultare da atto avente data certa. Tribunale Amministrativo Sicilia, sez. III, 13 ottobre 2005, n. 1701, Foro amm. TAR 2005, 10, 3319 La fideiussione è un negozio giuridico di diritto privato, cui si applica la disciplina codicistica sulla forma degli atti e sulla natura e requisiti della scrittura privata, per cui dal combinato disposto degli art. 1937, c.c. e 117 comma 1, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 (T.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), discende che l'espresso impegno del fideiussore deve risultare in forma scritta ed è con la sottoscrizione che il firmatario, assumendo gli obblighi risultanti dal testo scritto, perfeziona il rapporto fideiussorio, ai sensi dell'art. 2702, c.c., in tema di efficacia della scrittura privata; conseguentemente l'inesistenza del rapporto fideiussorio comporta, in via immediatamente consequenziale, l'inesistenza di una valida cauzione provvisoria in capo al concorrente e l'illegittimità della sua mancata esclusione dalla gara per l'appalto di opere pubbliche. Tribunale Mantova, sez. II, 07 novembre 2005, Banca Naz. Lavoro Qualora non vengano prodotti in giudizio i contratti di conto corrente, non è possibile riscontrare se almeno per essi sia stata rispettata la forma prevista dalla legge né se prevedessero (e in che termini) un'accessoria apertura di credito: non può quindi affermarsi che la forma scritta per gli affidamenti non sarebbe obbligatoria ai sensi dell'art. 117 II co. t.u.l.b. (come integrato prima dal decreto del Ministero del Tesoro 24.4.1992, dalla circolare della Banca d'Italia 24.5.1992, dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia dell'agosto 1996 e poi dalla delibera CICR del 4.3.2003 e dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia del luglio del 2003) in quanto innestati su contratti di conto corrente redatti per iscritto. Tribunale Mantova, sez. II, 07 novembre 2005, Banca Naz. Lavoro Tribunale Mantova, 03 ottobre 2005 E' inammissibile la prova testimoniale dedotta al fine di dimostrare l'esistenza del contratto di affidamento sia in quanto non possono provarsi per testimoni i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam sia in quanto non sono stati dedotti quei fatti indicati nell'art. 2704 c.c. come idonei a fornire la dimostrazione della data di formazione del documento. Tribunale Bari, 16 settembre 2005, Unicredit, Corriere del merito 2005, 12, 1252 I diritti del correntista nei confronti della banca devono essere individuati facendo riferimento unicamente al contenuto del contratto redatto in forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 d.l. n. 385 del 1993. Pertanto, l'occasionale © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca tolleranza da parte della banca dello sconfinamento del fido concesso non determina una modifica contrattuale del limite di fido né giustifica l'affidamento del correntista sulla concessione di un fido maggiore. Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n. 14470, Monte Paschi Siena, Giust. civ. Mass. 2005, 6, Giust. civ. 2006, 2, 311 L'art. 3, comma 3, l. n. 154 del 1992 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) nella parte in cui stabilisce con previsione successivamente confermata dall'art. 117 t.u.b. che la Banca d'Italia, su conforme delibera del CICR (ovvero, su conforme decreto del Ministro del tesoro emanato in via d'urgenza, ex art. 6 d. lgs. C.p.s. n. 691 del 1947), può dettare modalità particolari, anche concernenti la forma, dei contratti bancari relativi a determinate categorie di operazioni o servizi, attribuisce a dette istituzioni il potere di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, con la conseguenza che per esse opera il principio iura novit curia, che eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto (fattispecie concernente le disposizioni contenute nel decreto del Ministero del tesoro 24 aprile 1992 e nella circolare della Banca d'Italia 24 maggio 1992, recanti disposizioni emanate in forza dell'art. 3, cit.). Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n. 14470, Monte Paschi Siena, Giust. civ. 2006, 2, 311, Giust. civ. Mass. 2005, 6, Fallimento 2006, 5, 551 In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrarne la stipulazione, anche per facta concludentia, nel caso in cui risulti applicabile la deroga del requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal CICR e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 117 t.u.b. (e, anteriormente, ex art. 3 l. n. 154 del 1992), per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto. Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n. 14470, Monte Paschi Siena, Giust. civ. Mass. 2005, 6, Giust. civ. 2006, 2, 311 In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, l. n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, t.u.b., nella parte in cui dispongono che il CICR può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere da questo conferito alla Banca d'Italia di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittime le disposizioni contenute nella delibera del CICR 4 marzo 2003 e, anteriormente, nel decreto emanato il 24 aprile 1992, in via d'urgenza, dal Ministro del tesoro nonché nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia - in forza delle quali il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità). Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n. 14470, Monte Paschi Siena, Giur. comm. 2006, 6, 1015 Le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 154 del 1992 e poi dell'art. 117, comma 2, testo unico in materia bancaria, che conferisce al CICR ed alla Banca d'Italia il potere di prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, hanno natura regolamentare e forza di norma secondaria e la loro legittimità non è esclusa dalla mancata espressa previsione delle motivate ragioni tecniche che giustificano la deroga. © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2005, n. 14470, Monte Paschi Siena, Giur. comm. 2006, 6, 1015 Non è sufficiente, ai fini della prova dell'apertura di credito in conto corrente, la semplice esibizione del libro fidi e della scheda degli affidamenti, trattandosi di documenti unilaterali, interni alla banca ed inidonei a dare prova dell'intervenuto consenso. Corte Appello Milano, 23 giugno 2004 Posto che le norme sulla trasparenza delle operazioni di banca e quelle del t.u. bancario prevedono espressamente la necessità della forma scritta solo per la redazione dei contratti bancari, e in ispecie del contratto di conto corrente di corrispondenza, le singole operazioni del cliente, che non si traducono a loro volta in contratti, rimangono soggette al principio della libertà della forma. Tribunale Napoli, 31 maggio 2005, Credito Emiliano Il riferimento in atti di causa ad un rapporto di conto corrente adeguatamente individuato e la deduzione della invalidità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi (da parte del cliente), nonché della determinazione dei medesimi solo in base agli usi, sono elementi idonei ad escludere il prospettato vizio di indeterminatezza della domanda attorea (nel caso di specie la banca sosteneva la nullità dell'atto di citazione alla stessa notificato per sua indeterminatezza mancando l'indicazione delle somme ritenute a credito ed anche gli estratti conto relativi). Corte Appello Bari, 24 maggio 2005 Ad probationem, il patto di interessi ultralegali va stipulato in forma scritta, con la conseguenza che, in mancanza, la misura degli interessi dovuti dal correntista e quindi anche dal fideiussore, dalla data di stipula del contratto, è quella legale. Tribunale Bari, sez. I, 06 maggio 2005, n. 1018 Pur nella consapevolezza della non diretta applicabilità delle nuove norme, di natura sostanziale, sulla trasparenza bancaria ai rapporti sorti in epoca anteriore alla loro entrata in vigore, irretroattività che rende non applicabile l'intera nuova normativa e quindi anche i criteri di integrazione legale espressamente previsti dall'art. 117 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, il generico riferimento alle condizioni di piazza non soddisfa di per sé il requisito di oggettiva determinabilità del tasso di interesse, tasso che, sia pure "per relationem", deve essere determinato sin dal momento della stipulazione del contratto in base ad elementi certi ed oggettivi che escludano ogni successiva valutazione discrezionale della banca. Tribunale Bari, 21 aprile 2005 La natura confessoria dell'approvazione degli estratti coinvolge unicamente gli eventuali fatti sfavorevoli al correntista, come la pattuizione di un interesse ultralegale, o la conformità al titolo contrattuale delle operazione scritturate. Non può invece precludere le successive eccezioni relative alla invalidità del titolo, e in particolare della clausola di interessi ultralegali, per difetto di forma o per altre ragioni, proprio perché la materia della nullità contrattuale è, come è noto, sottratta alla disponibilità delle parti. Ne consegue, naturalmente, anche la nullità, "in parte qua", di quelle clausole che precludano al correntista "qualsivoglia contestazione" in caso di approvazione dell'estratto. Pertanto, occorre pur sempre verificare, prima di dichiarare preclusa l'eccezione del correntista, se la clausola di interessi è stata pattuita validamente: solo in questo caso scatta l'efficacia confessoria dell'approvazione, sicché il correntista, ad esempio, non può contestare né che erano dovuti interessi in misura extralegale né che erano dovuti nella misura riportata sugli estratti non impugnati. Tribunale Lecce sez. I, 11 marzo 2005 La clausola contenuta in un contratto di conto corrente è nulla ai sensi dell'art. 4 comma 3 l. n. 154 del 1992 e dell'art. 117 d.lg. n. 385 del 1993 quando la determinazione del tasso d'interesse non risulta determinabile e controllabile in base a criteri indicati, ma viene determinato tenendo conto "delle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" non consentendo © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca una sicura ed oggettiva determinazione della prestazione di interessi al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali da parte della banca stessa. 1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte. Tribunale Novara, 02 marzo 2005, Banca pop. Verona e Novara I contratti di fido conclusi prima dell'entrata in vigore della normativa sulla c.d. "trasparenza bancaria" non sono soggetti alla regola della forma scritta "ad substantiam" e, pertanto, ai fini della prova, è sufficiente dimostrare l'incontro di volontà fra il cliente che vuole accedere al credito e della banca che delibera l'affidamento. Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4094, Banco Napoli, Giust. civ. Mass. 2005, 2 In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla l. 10 ottobre 1990 n. 287). Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4092, Banca Roma, Giust. civ. Mass. 2005, 4 Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lg. 1 settembre 1983 n. 385, e con l'art. 4 l. 7 marzo Tribunale Pescara, 04 febbraio 2005, PQM 2005, 3, 69 I riferimenti agli usi bancari per l'applicazione del meccanismo anatocistico, contenuti nei contratti di conto corrente bancario o nelle variazioni praticate nel corso del rapporto, sono nulli, nei contratti precedenti alla l. n. 154 del 1992, perché i meri usi bancari non sono usi normativi né convenzioni certe ed oggettive indipendenti da scelte discrezionali del contraente forte; nei contratti successivi alla citata legge sono nulli, perché espressamente dichiarati tali dall'art. 4 comma 3 l. n. 154 del 1992 e ribadito dall'art. 117 comma 6 del successivo t.u. leggi bancarie, approvato col d.lg. n. 385 del 1993. Tribunale Mantova, sez. II, 03 febbraio 2005 Il decreto emesso in attuazione del disposto di cui all'art. 117 co. Il t.u.l.b. ha demandato alla Banca d'Italia la possibilità di prevedere, per motivate ragioni tecniche, modalità diverse per la forma dei contratti e tale ente, nelle istruzioni applicative (v. 127° aggiornamento del 20-5-1996 alla circolare n. 4 del 29-3-1988), ha disposto che "la forma scritta non è obbligatoria per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio conto corrente di corrispondenza)". Cassazione civile, sez. u., 04 novembre 2004, n. 21095, Credito it. La nullità del contratto o di una clausola di esso può essere rilevata d'ufficio, anche in appello e in assenza di una eccezione in tal senso, ogni qual volta la domanda attorea abbia ad oggetto un credito scaturente dal quel contratto. Tribunale Cassino, 29 ottobre 2004, V. Banca della Ciociaria © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca L'estratto conto è considerato mero documento contabile, precisandosi che le relative operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente. Pertanto la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (cfr. ex numeris Cass. 11/3/1996 n. 1978). Il fatto quindi che la banca abbia inviato al cliente gli estratti conto, o comunicato in altra forma le modifiche dei tassi di interesse non vale né a fornire la dimostrazione di cui si è detto, né a modificare l'originario regolamento contrattuale, attesa la natura unilaterale della comunicazione e l'inammissibilità di un comportamento concludente o di una sorta di tacita accettazione dell'altra parte, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 1284 c.c. Ed infatti, costituisce principio generale affermato in tema di contratti da concludersi per atto scritto a pena di nullità quello secondo il quale l'esigenza dell'elemento formale investe le dichiarazioni di entrambe le parti, sicché l'accettazione non può essere desunta da elementi concludenti (cfr. Cass. 9315486). Sulla scorta di tali principi, ormai ampiamente sostenuti dalla più recente giurisprudenza dì legittimità e di merito, compresa quella di questo Tribunale, alla quale il Giudice ritiene di doversi uniformare, reputandola condivisibile e discostandosi, conseguentemente, dal precedente orientamento espresso nella sentenza n. 641/2000. Tribunale Cassino, 29 ottobre 2004, V. Banca della Ciociaria Secondo l'ormai prevalente giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in materia di interessi ultralegali, il rinvio alle condizioni praticamente usualmente dall'azienda di credito sulla piazza (art. 7 norme bancarie uniformi) non è sufficiente a soddisfare l'onere della forma scritta richiesto dall'art. 1284 comma 3 c.c., perché sfornito dei requisiti minimi di determinatezza o determinabilità dell'oggetto, essenziale per la validità del contratto. Del resto, il divieto di rinvio agli usi è stato espressamente sancito, con effetto non retroattivo, dalla legge n. 154/92, la qual cosa ha determinato praticamente la definitiva scomparsa dalla modulistica bancaria della clausola in parola. Tribunale Mantova, sez. II, 10 settembre 2004, Banca Agricola Mantovana E' nullo il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto dovendo essere prodotto il completo estratto del conto da cui evincere le operazioni compiute durante l'intero rapporto. Le clausole contrattuali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della l. 154/92 che, con riguardo agli interessi dovuti dalla clientela, si limitano a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, sono divenute inoperanti a partire dal 9 luglio 1992. Al contratto di conto corrente bancario privato della clausola nulla si applicano gli interessi in misura legale e dunque a) quella calcolata ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della l. n. 154/92; b) quella calcolata ex art. 5 l. n. 154/92 e, poi, ex art. 117 d. lgs. n. 385/93: in tal caso gli interessi vanno determinati con riferimento al tasso minimo e massimo dei B.O.T. calcolato prendendo a riferimento l'anno della loro emissione anteriore ad ogni operazione, con la precisazione che, dopo la chiusura del conto, gli interessi andranno invece calcolati ex art. 1284 c.c. Corte Appello Milano, 23 giugno 2004 Posto che le norme sulla trasparenza delle operazioni di banca e quelle del t.u. bancario prevedono espressamente la necessità della forma scritta solo per la redazione dei contratti bancari, e in ispecie del contratto di conto corrente di corrispondenza, le singole operazioni del cliente, che non si traducono a loro volta in contratti, rimangono soggette al principio della libertà della forma. Tribunale Milano, 17 giugno 2004, Credicoop. Lombardo I contratti di fido conclusi dopo l'entrata in vigore della normativa sulla cd. "trasparenza bancaria" sono soggetti alla regola della forma scritta "ad substantiam"; pertanto, agli effetti probatori, è © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca necessario dimostrare l'avvenuta comunicazione al cliente della concessione dell'affidamento. Tribunale Roma, 03 giugno 2004, Banca Roma Sono nulle, anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore (giugno 1992) l. n. 154 del 1992, sia le clausole che non prevedono una specifica pattuizione scritta del tasso degli interessi, ma un generico rinvio agli usi di piazza, sia le clausole legittimanti l'esercizio da parte della banca di uno " ius variandi in peius", rispetto al correntista, senza criteri di sufficiente, oggettiva e certa determinabilità del tasso applicato poi al rapporto. Tribunale Napoli, 20 aprile 2004, Banca comm. it. Giur. napoletana 2004, 371 I contratti bancari devono redigersi per iscritto a pena di nullità. La forma scritta "ad substantiam" è prevista dall'art. 117 t.u. n. 385 del 1993 a tutela del cliente della banca per garantire la trasparenza del contenuto contrattuale, in ordine alle obbligazioni da assumere ed a tutti gli oneri connessi. Pertanto, l'istituto di credito, per sottrarsi alla revocatoria delle rimesse in conto corrente deve non solo dimostrare che effettivamente vi sia stato un incontro di volontà tra cliente e banca, ma anche fornire la prova che il contratto è stato stipulato per iscritto, con atto opponibile alla curatela, sì da escludere la natura solutoria delle rimesse effettuate in conto corrente. Corte Appello Milano, 25 marzo 2004, Deutsche Bank La legge sulla trasparenza delle operazioni di banca e la legge bancaria prevedono espressamente la necessità della forma scritta solo per la redazione dei contratti bancari, e in ispecie del contratto di conto corrente di corrispondenza, senza imporre l'adozione di analoga forma in relazione alle singole operazioni del cliente, che, del resto, di norma, non si traducono a loro volta in "contratti"; e siccome in materia di forma vige il generale principio di libertà, non può che interpretarsi in senso restrittivo la prescrizione di legge che prescrive l'adozione della forma scritta (solo) per la conclusione dei contratti di banca. Tribunale Milano, 09 febbraio 2004, n. 2521 Per ciò che riguarda il tasso di tali interessi, deve rilevarsi che il contratto di conto corrente vigente tra le parti ne prevedeva la determinazione ''alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza''. Il contratto in questione era quindi integrato dall'indicazione del tasso debitore per scoperto di conto e di mora nella misura dell'11,50%. Nel corso della CTU si è accertato che tale tasso ha subito variazioni in sostanziale aumento ed a partire dall'aprile 1998 si è attestato nella misura del Prime Rate Abi. Ritiene il giudicante che tale determinazione dei tassi d'interessi sia affetta da nullità, in quanto comunque riflettenti non già una pattuizione di essi tra le parti, ma la semplice recezione delle condizioni ritenute presenti sulla piazza. Invero nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale. Né può avere rilievo alcuno la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti (v. in tal senso Cass. 4490/02). In ogni caso clausole di tenore analogo a quella contenuta nel contratto per cui è causa sarebbero comunque divenute inoperanti a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dell'indicato ius superveniens, attesa la previsione imperativa da esso posta (art. 4 della legge 17 © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385) che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse. Ne consegue dunque la necessità di applicare al rapporto tra le parti l'interesse al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. Tribunale Mantova, sez. I, 03 febbraio 2004, Banca di Roma Va rilevato che nel contratto prodotto non vi è alcuna pattuizione scritta in merito al tasso debitore e creditore da applicare al rapporto; in particolare, risultano in bianco e non compilati gli appositi spazi del modello contrattuale sottoscritto in cui dovevano essere indicati i tassi di interesse. Né possono essere considerate pattuizioni scritte la periodiche comunicazioni del tasso inviate dalla banca all'opponente, trattandosi con tutta evidenza di atti meramente unilaterali senza alcun valore negoziale. Non essendo stato rispettato l'obbligo, previsto dall'art. 117, C. 4 D.Lgs. 385/93, di indicazione nel contratto dei tassi di interesse, all'intero rapporto dovrà applicarsi il tasso sostitutivo indicato dall'art. 117, C. 7 lett. a) D.Lgs. 385/93 (tasso nominale minimo e tasso nominale massimo dei Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente, per le operazioni attive e per quelle passive); in relazione ai criteri di applicazione di detto tasso va in primo luogo precisato che per operazioni attive (cui si applica il tasso nominale minimo dei Bot) devono intendersi quelle a favore della banca ed a sfavore del cliente, mentre per operazioni passive (cui si applica il tasso nominale massimo dei Bot) quelle a sfavore della banca ed a favore del cliente; detta interpretazione, certamente più sfavorevole per la banca, appare la più ragionevole in quanto maggiormente in linea con la natura, evidentemente sanzionatoria, della norma; inoltre, scopo della norma è evidentemente quello di applicare ai rapporti bancari, in assenza di valida pattuizione scritta, un tasso di interesse che sia comunque in linea con il costo del denaro in senso lato e, quindi, con l'andamento del mercato dei tassi di interesse; sennonché il citato art. 117 fa testuale riferimento ai Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Se si privilegiasse un' interpretazione della norma secondo il suo tenore letterale si dovrebbe quindi, in caso di rapporti di durata quale quello in esame, applicare rispetto a tutte le operazioni succedutesi nel tempo sempre il medesimo tasso di interesse, calcolato ex art 117 cit. avuto riguardo al momento della stipulazione del contratto; inevitabilmente, col passare del tempo, il tasso non risulterebbe però più in linea con l'andamento del mercato dei tassi di interesse, notoriamente soggetto a continue variazioni. Ed allora appare più corretta, in quanto maggiormente aderente alla ratio della norma quale sopra evidenziata, la diversa interpretazione secondo cui la misura degli interessi varia nel corso del rapporto, onde rispecchiare l'andamento del mercato dei tassi; conseguentemente la media dei tassi di rendimento dei Bot degli ultimi dodici mesi dovrà essere calcolata non con riferimento alla conclusione del contratto, bensì al momento del compimento delle singole operazioni. Più precisamente, poiché la banca determina contabilmente i saldi sul conto corrente con cadenza trimestrale, appare del tutto ragionevole individuare proprio nelle singole chiusure trimestrali del conto l'esatto momento da prendere a riferimento per la periodica rideterminazione del tasso ex art 117 cit. Tribunale Mantova, sez. II, 16 gennaio 2004 Quanto alla dedotta nullità del contratto di apertura di credito concessa sul conto corrente (questione sollevata nella prima comparsa conclusionale) sotto il profilo che la semplice richiesta di concessione di fido sottoscritta dal cliente ed indirizzata alla banca non sarebbe idonea a soddisfare il requisito della forma scritta (cfr. art. 3 l. 154/92) non essendo ravvisabile in tale documento, difettando l'accettazione scritta da parte della banca, un contratto, deve ritenersi che la nullità non ricorra ove la volontà di accettare risulti inequivocabilmente dalle comunicazioni inviate ex art. 119 t.u.l.b. (il cui invio deve ritenersi avvenuto non essendo stata contestata tale circostanza se non in comparsa conclusionale) da cui sia dato desumere l'intervenuta concessione di fido (per l'affermazione di tale principio in termini generali vedasi Cass. 10-5-1996 n. 4400 e Cass. 27-3-1996 n. 2712). Tribunale Mantova, sez. II, 16 gennaio 2004 Va precisato che l'adeguamento del tasso ad ogni chiusura trimestrale del conto (in tal senso vedasi Trib. Monza 4/2/1999 in Foro It. 1999, I, 1340) è giustificata dal fatto che la previsione contenuta © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca nell'art. 5 l. 154/92 e poi nell'art. 117 t.u.l.b. si riferisce ad un contratto contemplante un'unica operazione e non invece a quello che dà luogo (come nell'ipotesi del conto corrente) ad un rapporto di durata caratterizzato, per sua intrinseca natura, dalla variazione dei tassi di interesse in relazione alle mutevoli condizioni del mercato (tanto che la facoltà di variazione dei tassi è prevista in via generalizzata e con modalità semplificate dagli art. 6 l. 154/92 e 117 co. 5 t.u.l.b.), dovendosi inoltre tenere conto del fatto che la finalità sanzionatoria (per la banca) che sta alla base delle predette disposizioni, verrebbe ad essere frustrata in caso di difformità per eccesso fra il tasso calcolato in relazione al rendimento dei B.O.T. emessi nell'anno antecedente alla stipula del contratto e quello in concreto applicato dall'istituto di credito durante il corso del rapporto. Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 2003, n. 13739, Cassa risp. Savona, Giust. civ. Mass. 2003, 9 In tema di contratti bancari, la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge (poi trasfuso nell'art. 117 t.u. 1 settembre 1993 n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo. Tribunale Milano, sez. XI, 05 agosto 2003, n. 11268 La clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, la quale determini il saggio di interesse con rinvio agli interessi d'uso o praticati su piazza è nulla in quanto costituisce violazione espressa delle norme di cui agli articoli 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 e 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (cosiddetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tribunale Trani, 06 maggio 2003, Credito it. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, che ha previsto la forma scritta "ad substantiam" per i contratti di credito, gli affidamenti stipulati in forma orale in epoca anteriore, qualora non siano stati adeguati alla nuova disposizione di legge per il successivo all'introduzione della stessa, vanno considerati nulli. Tribunale Bari, 11 marzo 2003, Contratti (I) 2003, 805 Sulla banca, così come sulla Sim, grava l'obbligo di consegnare al cliente un esemplare del contratto. In caso di inadempimento, il risparmiatore può far ricorso all'autorità giudiziaria al fine di ottenere un ordine di consegna mediante decreto ingiuntivo. Tribunale Torino, 13 gennaio 2003, Banca reg. Europea, Giur. it. 2003, 734 I contratti bancari, e quindi tra essi il contratto di apertura di credito, debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità. Non rispondono a tale requisito né le risultanze del libro fidi né la richiesta scritta di concessione del fido; sicché, in assenza dell'atto scritto, le rimesse effettuate dal cliente debbono considerarsi di carattere solutorio e pertanto revocabili. Cassazione civile, sez. I, 08 gennaio 2003, n. 58, Banco Sardegna, Giur. it. 2003, 734 © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta. La prova della sua stipulazione, pur non essendo assolvibile con la mera produzione della scheda degli affidamenti e dell'estratto notarile del libro fidi, può risultare "per facta concludentia"; in assenza della cui dimostrazione le rimesse effettuate dal cliente debbono considerarsi di carattere solutorio e quindi revocabili. Tribunale Siracusa, 18 novembre 2002, n. 1285 Non è sufficientemente univoca e pertanto non legittima la pretesa di interessi superiori alla misura legale, la clausola di un contratto di conto corrente che rinvii, per la determinazione del tasso di interesse debitore, alle condizioni praticate dalle Aziende di credito sulla piazza. Ed infatti, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. Peraltro, l'indeterminabilità dell'oggetto della pattuizione non è esclusa dal riferimento ad "accordi di cartello" vincolanti in ambito nazionale atteso che tali accordi non sono produttivi di effetti per radicale nullità sancita dal combinato disposto art. 2 e 20 legge 10.10.1990, n. 287. Sempre ai fini della determinabilità del tasso di interesse debitore, non hanno rilevanza neanche le periodiche comunicazioni delle variazioni di tale tasso con appositi avvisi o con l'inoltro degli estratti del conto corrente ad opera dell'Istituto di credito. Specificamente, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità che l'art. 1346 c.c. esige a priori, tanto da non potere essere individuato successivamente, soprattutto se ad iniziativa di una delle sole parti e con documenti che hanno il solo scopo di informare circa le operazioni contabilizzate e non già di contenere proposte contrattuali idonee a convertirsi in patti in difetto di espresso dissenso. Tribunale Siracusa, 11 novembre 2002, n. 1265 È nulla la clausola del contratto di mutuo relativa alla determinazione del tasso degli interessi che consenta la banca di variare il detto tasso in base all'andamento del mercato valutario ed al costo della provvista, atteso che tali fattori di riferimento sono assolutamente imponderabili ed insuscettibili di univoca individuazione. Non ha rilevanza neppure la periodica comunicazione delle variazioni dei tassi in quanto la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige "a priori" al punto che non può essere individuato successivamente. Dunque, ai fini di individuazione del tasso di interesse applicabile al contratto di mutuo, poiché il T.u.l.b. (D. Lgs 385/93, entrato in vigore l'1.1.1994), ex art. 161, comma 6, così come l'art. 4 legge 154/1992, in forza dell'espresso disposto dell'art. 11, non hanno efficacia retroattiva, si deve fare riferimento all'art. 1284 c.c. il quale dispone che se le parti non hanno determinato per iscritto la misura del tasso di interesse superiore alla misura legale, si applicherà il tasso nella misura legale. Tribunale Lecco, 09 settembre 2002, Banca naz. lavoro La clausola di un contratto di conto corrente che preveda a favore dell'azienda di credito "la facoltà di modificare i tassi e le condizioni economiche applicati al rapporto" (rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni della l. 17 febbraio 1992 n. 154 e delle disposizioni di attuazione), senza però indicare i presupposti per l'esercizio di tale potere di modifica, né i criteri di determinabilità del nuovo tasso di interesse, deve ritenersi nulla per contrarietà alle previsioni generali concernenti la necessaria determinabilità dell'oggetto del contratto e la necessaria pattuizione per iscritto della misura dell'interesse nell'ambito dei contratti bancari. Le norme dettate dal codice civile in materia di conto corrente ordinario che prevedono il potere delle parti di stabilire le scadenze di chiusura e liquidazione del saldo (art. 1831), la possibilità di considerare nuova rimessa di un nuovo conto il saldo di cui non sia stato richiesto il pagamento alla chiusura conto (art. 1823) e la decorrenza sulle rimesse degli interessi nella misura stabilita dal contratto (art. 1825), non possono ritenersi analogicamente applicabili alle operazioni in conto corrente bancario sia per il mancato riferimento dell'art. 1857 c.c. alle disposizioni richiamate, sia per le differenze sostanziali del meccanismo contabile utilizzato nelle due fattispecie, in quanto, mentre nel conto corrente ordinario è prevista l'inesigibilità ed indisponibilità delle somme a saldo fino alla chiusura del conto, nel conto corrente bancario è © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca prevista la possibilità per il correntista di esigere in ogni momento il saldo attivo o disporne indirettamente. Tribunale Milano, sez. VI, 29 giugno 2002, n. 8896 Anche a voler considerare le disposizioni della legge n. 154/1992 e gli artt. 115 e ss. del t.u.b. norme a carattere non retroattivo, per i contratti anteriori a tali leggi dovremmo in ogni caso concludere che l'onere di forma scritta ed il requisito di determinazione del contenuto del contratto richiesto per l'efficacia del rapporto obbligatorio possono essere validamente integrati solo se ed in quanto il tasso d'interesse sia oggettivamente determinabile e controllabile ex ante in base ai criteri stabiliti nel contratto, vigendo pur sempre gli inderogabili principi degli artt. 1284 terzo comma e 1346 c.c., indipendentemente dalla sanzione espressa dalla legge speciale. Tribunale Milano, sez. VI, 29 giugno 2002, n. 8896 Per quanto riguarda la pretesa relativa alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale preliminarmente rileva l'inammissibilità, in linea di principio, della inserzione automatica di un onere di siffatta portata attraverso la assimilazione ad una clausola d'uso. Non appare infatti possibile la dilatazione del contenuto del contratto bancario a pattuizioni inespresse sulla base della disciplina della trasparenza bancaria e del Testo Unico Bancario, che escludono che il correntista possa essere obbligato a qualsivoglia onere che non sia specificamente indicato nel contratto (art. 117, quarto comma, Testo Unico Bancario); come pure - in conformità con la espressa esclusione di qualsiasi legittimità di un rinvio agli usi (art. 117 sesto comma) - è in radice esclusa qualsiasi possibilità di inserire nel contratto contenuti negoziali non espressamente pattuiti e derivanti al contrario da usi esterni al contratto. Tribunale Milano, sez. VI, 29 giugno 2002, n. 8896 La L. 17 febbraio 1992 n. 154 (c.d. legge sulla trasparenza bancaria) ha sancito, all'art. 4, comma terzo, la nullità delle clausole di contratti bancari che, per la determinazione degli interessi, anziché a parametri fissi, facciano riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza. Tale previsione è stata poi confermata dall'art. 117, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (cd. Testo Unico Bancario) che, al sesto comma, stabilisce che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione di tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, statuendo, al quarto comma, che il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, devono essere indicati nel contratto. L'esplicito divieto di rinvio agli usi, contenuto nelle leggi speciali, esclude ora senz'altro ogni legittimità alle clausole che affidano la determinazione del tasso di interesse per relationem mediante il richiamo agli "interessi d'uso" ovvero a quelli "usualmente praticati su piazza, dalle aziende di credito". Tribunale Milano, sez. VI, 29 giugno 2002, n. 8896 Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso cioè il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante. Tale è il caso in cui le parti, ai fini della determinazione della misura degli interessi convenzionali, facciano rinvio ad un criterio provvisto, pur nell'ambito di una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dall'applicazione di un parametro, del genere del tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all'Autorità di vigilanza (restando così soggetta a pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice operazione di calcolo aritmetico. © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Tribunale Cagliari, 27 maggio 2002, Banca Sassari, Riv. giur. Sarda 2003, 87 È nulla la clausola di un contratto di conto corrente, stipulato prima dell'entrata in vigore del t.u. in materia bancaria, che per la determinazione del saggio di interessi rinvia agli usi su piazza. La nullità, tuttavia, non si estende all'intero contratto, ma - per il principio di conservazione del negozio sancito dall'art. 1419 comma 1 c.c. - resta limitata alla singola clausola ed il negozio cade sotto la previsione generale dell'art. 1282 c.c., producendo così il credito interessi al saggio legale. Tribunale Monza, 07 maggio 2002, Intesa Bci La clausola che determina l'ammontare degli interessi in misura pari "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" è nulla poiché non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale. Data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente rifarsi. La conseguenza della nullità della clausola c.d. uso piazza non è tuttavia l'inidoneità del rapporto a produrre interessi, bensì l'applicazione, in virtù del meccanismo di sostituzione automatica previsto dallo stesso art. 1284 c.c., del tasso di interesse legale via via vigente. Cassazione civile, sez. III, 02 maggio 2002, n. 6258, Cariplo, Giust. civ. 2003, I, 457, Contratti (I) 2003, 259 È valida la clausola contrattuale contemplata in una fideiussione bancaria, stipulata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 comma 3 l. 17 febbraio 1992 n. 154, che fissa il saggio d'interesse in misura ultralegale con generico riferimento agli usi bancari poiché l'art. 4 cit., non è applicabile retroattivamente. Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490, Banca pop. Milano, Giust. civ. Mass. 2002, 538, Giur. it. 2002, 1422, Nuova giur. civ. commentata 2003, I, 386 In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel t.u. 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; né rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 l. 10 ottobre 1990 n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti. Corte Appello Milano, 06 marzo 2002, Intesa Gest. Crediti, Giur. it. 2003, 93 La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 l. 28 febbraio 2001 n. 24 - la quale stabilisce che la natura usuraria degli interessi deve essere valutata avuto riguardo unicamente al limite di legge fissato al momento della conclusione del contratto - si applica esclusivamente agli interessi dovuti in base ad un contratto di mutuo; pertanto, la clausola determinativa degli interessi moratori, pattuita in un contratto di apertura di credito in conto corrente, qualora gli interessi divengano usurari in seguito ad una diminuzione del tasso soglia dell'usura, verificatasi successivamente alla conclusione del contratto stesso, deve ritenersi affetta da nullità parziale, con conseguente riduzione automatica del tasso degli interessi a quello corrispondente al tasso - soglia di volta in volta rilevato. © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Cassazione civile, sez. I, 01 febbraio 2002, n. 1287, Banca naz. lavoro, Foro it. 2002, I, 1411 Il requisito della forma scritta per la convenzione di interessi superiori alla misura legale è soddisfatto quando le parti, pur non indicando espressamente in cifre tale misura, si richiamino per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, univoci ed obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. È pertanto nulla (nel regime anteriore alla legge sulla trasparenza ed al testo unico bancario) la clausola che si limiti a fare riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; né l'originario vizio di nullità può esser sanato dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso con gli estratti di conto corrente inviati dalla banca al cliente. Cassazione civile, sez. I, 01 febbraio 2002, n. 1287, Banca naz. lavoro, Foro it. 2002, I, 1411 Posto che la determinazione del tasso di interesse ultralegale richiede la specifica pattuizione per iscritto, l'approvazione tacita degli estratti conto periodici non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità. Cassazione civile, sez. I, 01 febbraio 2002, n. 1287, Banca naz. lavoro, Giur. comm. 2003, II, 41 In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legislazione bancaria, è nulla la clausola che rinvia, per la determinazione del tasso ultralegale degli interessi, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, in quanto difetta di criteri prestabiliti e obiettivamente individuabili che consentano un'oggettiva determinabilità del tasso convenzionale. Corte Appello Lecce, 22 ottobre 2001, Banca Salento, Foro it. 2002, I, 555 Per i contratti bancari conclusi anteriormente all'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria, la clausola che rinvia, per la determinazione del tasso ultralegale degli interessi, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, può ritenersi valida soltanto in presenza di discipline vincolanti fissate su larga scala con accordi interbancari (nella specie, la validità della clausola è stata esclusa, posto che da oltre sedici anni mancano accordi di cartello, che il "prime rate" non è vincolante per gli istituti bancari e che, comunque, il contratto non richiamava una fonte dotata di un sufficiente grado di univocità). Corte Appello Lecce, 22 ottobre 2001, Banca Salento, Giur. it. 2002, 111 La determinazione in misura ultralegale del tasso di interesse del conto corrente può legittimamente avvenire "per relationem", se ed in quanto i criteri cui correlarla presentino sufficiente certezza ed univocità. Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza e del t.u. bancario non soddisfacevano tale requisito le clausole che facessero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito e attribuissero alla banca la facoltà di modificarle unilateralmente in qualsiasi momento. In ogni caso non può la mancanza della forma scritta imposta dalla legge essere surrogata dall'approvazione tacita degli estratti di conto corrente. Corte Appello Roma, 13 settembre 2001, Banca Roma, Giur. romana 2002, 8 L'art. 1 comma 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (il quale ha stabilito che, ai fini di cui all'art. 1815 c.c., devono intendersi "usurari" gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento della pattuizione, e non al momento del pagamento) ha natura interpretativa, in quanto ha sanato contrasti giurisprudenziali e, quindi, retroattiva; né tale retroattività viola alcun precetto costituzionale, ivi compreso quello della ragionevolezza. Il patto di interessi ultralegali soddisfa il requisito della forma scritta anche quando sia redatto su un modulo predisposto dalla banca, formalmente qualificato "richiesta di fido", e sottoscritto dal solo cliente, a condizione che l'accettazione della banca risulti inequivocabilmente da altro atto scritto, indirizzato al proponente e da questi ricevuto. Sia la pattuizione di interessi, sia la pattuizione di una commissione di massimo scoperto, la cui misura © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca sia determinata mediante rinvio agli "usi su piazza", se anteriori all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, sono valide, a condizione che tali usi, in concreto, possano essere oggettivamente conoscibili dal cliente. Per effetto della sentenza n. 425 del 2000 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25 d.lg. 342 del 1999, deve ritenersi nullo per violazione dell'art. 1283 c.c. il patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi in favore della banca. Tribunale Napoli, 16 gennaio 2001, Banca Roma, Gius 2001, 2777 Cassazione civile, sez. lav., 24 marzo 2001, n. 4308, Banco di Napoli È nulla la clausola in forza della quale gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, anche quando essa sia contenuta in un contratto di conto corrente bancario stipulato anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992; in tal caso, il tasso di interesse risultante dall'applicazione della clausola nulla va sostituito con quello legale, per i rapporti esauriti in epoca precedente a tale data, e con il tasso indicato dall'art. 117 comma 7 d.lg. n. 385 del 1993, per le obbligazioni sorte in epoca successiva. Il divieto di deferire giuramento sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, poiché mira ad evitare che il contraente possa per tal via superare la nullità derivante dall'inosservanza della forma prescritta "ad substantiam", opera solo tra le parti del contratto e non anche nei confronti del terzo che invochi il contratto "inter alios" semplicemente come fatto storico. Corte Appello Lecce, 06 febbraio 2001 Quando le parti abbiano fatto riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, per la determinazione del tasso d'interesse, l'elemento estrinseco di riferimento deve essere costituito dall'esistenza di vincolanti discipline fissate su scala nazionale con accordi di cartello: quando, invece, tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, è evidente che il riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza non appare più sufficiente a soddisfare l'obbligo della forma scritta ai fini della validità della pattuizione di interessi ultralegali (Cass. n. 10657/1996). Ciò posto, va rilevata la nullità della richiamata clausola non esistendo alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi la vincolatività di discipline fissate su scala nazionale alla cui stregua sia possibile individuare un unico tasso uniformemente applicato dalle aziende di credito per tutta la clientela tale da costituire, quindi, un criterio oggettivo certo e di agevole riscontro. Il contratto di apertura di credito bancario in conto corrente deve essere concluso come ogni altro contratto bancario, in forma scritta a pena di nullità. Pertanto, anche il recesso della banca dal contratto deve essere comunicato in forma scritta. Tribunale Terni, 16 gennaio 2001, Banca Roma, Foro it. 2001, I, 1772 Tribunale Napoli, 16 gennaio 2001, Banca Roma, Banca borsa tit. cred. 2002, II, 769 Il contratto di apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, rilevabile soltanto da parte del cliente, e va esclusa ogni accessorietà rispetto al conto corrente di corrispondenza. Spetta alla banca la prova della sussistenza dell'apertura di credito e del suo limite. Tribunale Napoli, 24 novembre 2000, Banca naz. lavoro, Dir. e giur. 2000, 244 Il divieto di cui all'art. 117 comma 6 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, concerne le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse e non gli usi di cui all'art. 1283 c.c. che hanno la diversa funzione di legittimare clausole contrattuali in deroga alla regola sancita dalla stessa norma. © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Tribunale Napoli, 24 novembre 2000, Banca naz. lavoro, Dir. e giur. 2000, 244 È valida, alla luce della l. 17 febbraio 1992 n. 154 e del d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, la determinazione del tasso degli interessi dovuti dal correntista, in misura pari al tasso ufficiale di sconto (e, poi, al successivo parametro sostitutivo di questo) maggiorato di alcuni punti ed alle sue successive variazioni. Non è necessaria, nel caso di queste variazioni, comunicazione scritta al cliente da parte della banca. Tribunale Cassino, 27 settembre 2000, Banca pop. Cassinate, Gius 2001, 517 La clausola di determinazione degli interessi passivi, contenuta nei contratti bancari, che rinvia alle "condizioni usualmente praticate su piazza", è valida, e soddisfa il requisito della forma scritta richiesta dall'art. 1284 c.c., allorché esistano discipline del saggio d'interesse vincolanti su scala nazionale con accordi di cartello tra istituti di credito. Peraltro, la tacita approvazione dell'estratto conto in cui la banca concretamente applica il tasso di interesse ultralegale determinato da tali accordi, pur non potendo in astratto supplire la mancanza di forma scritta nella determinazione del tasso d'interesse, induce a valutare corretta l'applicazione, da parte della banca, dei tassi d'interesse vigenti all'epoca degli estratti conto e, dunque, la loro conformità al criterio stabilito preventivamente. I contratti bancari conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria - che ha sancito la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi (art. 117 comma 7) restano regolati dalle norme anteriori (art. 161). Pur non esistendo, dunque, alcun obbligo di rinegoziazione del tasso d'interesse dopo l'entrata in vigore della legge, la clausola di rinvio agli usi, in virtù dello "ius superveniens", deve ritenersi validamente integrata dalla tacita approvazione del correntista degli estratti conto periodici in cui è indicato il tasso applicato. Tribunale Rimini, 21 agosto 2000, Banca pop. Valconca, Foro it. 2001, I, 3415 Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi (vietate dalla l. n. 154 del 1992 e dal d.lg. n. 385 del 1993) restano comunque valide se stipulate in epoca anteriore all'entrata in vigore di dette normative. Corte Appello Brescia, sez. I, 01 luglio 2000 L'eccepita nullità della clausola contrattuale volta a commisurate il tasso degli interessi al cosiddetto "uso di piazza", l'inesistenza di un supporto contrattuale per l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, la dedotta applicazione di valuta fittizia alle operazioni svolte, la contrarietà a legge della attuata capitalizzazione trimestrale degli interessi, privano di ogni certezza l'esistenza dei crediti sui quali le banche reclamanti aspirano a fondare le istanze di fallimento. Corte Appello Lecce, sez. II, 27 giugno 2000, Rolo banca La nullità delle clausole negoziali concernenti gli interessi da applicarsi secondo i tassi usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito o il criterio dell'anatocismo nella forma della capitalizzazione trimestrale, si colloca nell'area dell'art. 1421 c.c., alla stregua del quale la nullità può essere fatta valere da qualunque interessato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio. Corte Appello Cagliari, 23 febbraio 2000, Banco di Sardegna, Riv. giur. Sarda 2001, 644 La pattuizione di interessi ultralegali non soddisfa il necessario requisito della forma scritta "ad substantiam" qualora la relativa clausola si limiti, per la determinazione del tasso, ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza". Tribunale Roma, 29 settembre 1999, Cassa risp. Puglia, Banca borsa tit. cred. 2001, II, 359 Posto che la determinazione del tasso di interesse ultralegale richiede, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., una specifica pattuizione per iscritto, non sostituibile né da un riconoscimento successivo, né da una convalida da parte del debitore, l'approvazione degli estratti conto periodici, per effetto della mancata opposizione da parte del © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca cliente nel termine di legge decorrente dalla ricezione degli estratti medesimi, non vale a sanare il difetto di forma scritta del tasso ultralegale, difetto rilevabile anche d'ufficio, in quanto derivante dalla violazione di una norma imperativa. Tribunale Roma, 29 settembre 1998, Cassa risp. Puglia, Foro it. 1999, I, 1660 La determinazione del tasso degli interessi ultralegali dovuti sullo scoperto di conto corrente non può ritenersi legittimamente effettuata negli estratti conto periodicamente inviati dalla banca al cliente. Tribunale Roma, 19 febbraio 1998, Banca naz. lavoro, Foro it. 1998, I, 2998 I contratti bancari conclusi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 sono ad essa (ed al successivo d.lg. n. 385 del 1993) assoggettati, limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva; ne consegue che, rispetto a queste ultime, ove per la determinazione degli interessi sia stato fatto rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, vanno applicati i tassi indicati dall'art. 117, comma 7, lett. a, d.lg. n. 385 del 1993. Cassazione civile, sez. III, 09 dicembre 1997, n. 12453, Cassa risp. Genova e Imperia, Giur. it. 1998, 1644 La clausola contrattuale di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interesse dovuti dal debitore principale, stipulata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154 e degli art. 117 e 118 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, è valida in quanto la variazione dell'interesse nel corso del rapporto bancario è determinabile in virtù del riferimento, contenuto nella scrittura contrattuale, ad elementi estranei e futuri, quali le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza. Tribunale Roma, 18 luglio 1996, Banca naz. lavoro, Nuova giur. civ. commentata 1998, I, 183 L'art. 117 comma 6 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), che prevede la nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi per la determinazione del tasso di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati, si riferisce esclusivamente alla determinazione convenzionale delle condizioni economiche del rapporto e non implica la inapplicabilità degli usi normativi (nella specie la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte delle banche). Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 1996, n. 2103, Banca naz. lavoro, Giust. civ. Mass. 1996, 355 Il principio secondo cui la variazione dell'interesse nel corso di un rapporto bancario di durata può essere reso determinabile con il riferimento, previsto nella scrittura negoziale, ad elementi estranei e futuri (nella specie, riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza) ha subito deroga a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154 (norme sulla trasparenza delle operazioni bancarie) e degli art. 117 e 118 d.l. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u.b.), poiché dette norme espressamente negano validità alle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interesse. Tribunale Roma, 27 novembre 1995, Banco Sicilia L’art. 4 l. n. 154/1992 prevede la nullità di clausole contrattuali di "rinvio agli usi" e pertanto non travolge la diretta previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi pur corrispondendo questa ad un uso bancario consolidato e perciò considerato legittimo pur in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1283 c.c. Cassazione civile, sez. III, 09 marzo 1995, n. 2752, Banca pop. Veneta, Giust. civ. Mass. 1995, 558, Corriere giuridico 1995, 688 Le rimesse effettuate alla banca in conto corrente dal debitore principale dopo il recesso del fideiussore hanno natura solutoria - e quindi effetti riduttivi sul contenuto dell'obbligazione di garanzia, per il principio contenuto nell'art. 1941 c.c. - quando esse afferiscono ad un conto non © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca assistito da un contratto di concessione di credito (ovvero quando il saldo passivo superi l'importo massimo del credito che la banca si è impegnata a concedere), mentre, in presenza di un'apertura di credito (configurabile anche sulla base di fatti concludenti, non essendo necessaria la forma scritta), le suddette rimesse hanno la funzione di ripristinare la disponibilità che la banca è obbligata ad apprestare al correntista. Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 1992, n. 2915, Banca naz. lavoro, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 3, Foro it. 1992, I, 2725 Il comportamento della banca, consistente nel pagamento di assegni emessi dal cliente senza copertura, può essere valorizzato, in relazione alle circostanze del caso concreto (quali la durata del comportamento stesso e l'entità delle somme pagate), per ravvisare la tacita conclusione di un contratto di apertura di credito, trattandosi di rapporto non soggetto alla forma scritta. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 1990, n. 4617, Banca popolare Parabita Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 5 L'osservanza dell'art. 1284 comma 3 c.c., sulla forma scritta per il patto di interessi in misura ultralegale, non esige che il patto scritto indichi specificamente il maggior saggio, essendo sufficiente la determinabilità di esso, anche per relationem, mediante rinvio a dati estrinseci al contratto, purché individuabili con sicurezza e sottratti all'arbitrio del creditore, come si verifica, nei contratti bancari, per effetto del rinvio ai cartelli od alle condizioni su piazza, ovvero anche del richiamo dei tassi abitualmente praticati dalla banca contraente per un determinato tipo d'operazione. Cassazione civile, sez. I, 21 dicembre 1988, n. 6974, Banca Sella, Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 12 Con riguardo ad un contratto d'apertura di credito per cui non è richiesta la forma scritta "ad substantiam" - la prova testimoniale può essere ammessa, ancorché il valore ecceda il limite indicato dall'art. 2721 c.c., in presenza d'un principio di prova per iscritto, quale è costituito dagli assegni emessi dalla parte a cui favore la banca assuma d'aver concesso il credito e dall'estratto del conto. Tribunale Catania, 15 luglio 1987, Banco Sicilia La clausola contenuta in un contratto di conto corrente che preveda il computo di interessi moratori in misura superiore a quella legale attraverso il riferimento ad elementi variabili destinati a spiegare influenza sulla loro misura in futuro - c.d. clausola interessi uso piazza continua ad assolvere la sua funzione determinativa anche dopo la scadenza del contratto, durante la mora del debitore. Nel contratto di conto corrente bancario, il tasso d' interesse ultralegale usualmente praticato dalle aziende di credito sulla piazza cui le parti facciano rinvio deve ritenersi, in assenza di specifico patto contrario, quello determinato di volta in volta per la migliore clientela (C.d. prime rate) dall'A.B.I. in apposite circolari la cui conoscibilità è assicurata per effetto della loro pubblicazione nel bollettino della Banca d'Italia. Tribunale Milano, 13 marzo 1986, Banca Popolare Abbiategrasso Nel contratto di conto corrente il rinvio per la determinazione del saggio degli interessi agli usi è legittimo, atteso il disposto dell'art. 1825 c.c., ma il solo riferimento agli accordi interbancari non è sufficiente ad individuarne la misura di cui deve essere data prova mediante l'esibizione del bollettino della Banca d'Italia. Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 1985, n. 4210, Banco popolare Cutro, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 7, Banca borsa tit. cred. 1986, II, 540 Il contratto di sconto bancario non richiede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante la girata di cambiale, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo medesimo. Pertanto, in applicazione dell'art. 1392 c.c., anche la procura a concludere detto contratto, ovvero ad incassare le somme anticipate dalla banca, non esige l'atto scritto, e può essere dimostrata con qualsiasi strumento probatorio. © TIDONA COMUNICAZIONE - Vietata la riproduzione | Tel. 02.7628.0502 - [email protected] TIDONA | COMUNICAZIONE Editoria e Convegni specializzati per la Banca Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 1979, n. 2952, Zolesi Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 5 Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, e pertanto, sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà, anche implicita, del contraente che non abbia firmato, risultante da un atto scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio assenso, ancorché non in forma scritta (nella specie la Corte suprema ha escluso che la manifestazione di volontà contrattuale di acquistare un immobile possa risultare dagli atti di offerta reale e di deposito del prezzo, nel caso in cui detti atti siano compiuti non direttamente dalla parte, ma a sua richiesta; ovvero dall'emissione di un assegno di conto corrente bancario, la cui sottoscrizione importa soltanto la delega alla banca di pagare la somma di denaro indicata nel titolo. © TIDONA COMUNICAZIONE - Questo documento potrà essere stampato ed utilizzato esclusivamente all’interno della propria organizzazione, alla condizione che il testo originario venga riprodotto senza alcuna modifica. 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