La valutazione degli
alunni con disabilità
ROBERTO GRISON
cti vrest giovedì 18 marzo 2010
il mestiere del sostegno… ma non solo
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
Rispetto di regole , vincoli e
condivisione di un quadro
comune di intenzioni
Identità stabile
VINCOLI
è il quadro delle
regole che
determinano i (ISTITUZIONE)
presupposti
dell' agire delle
persone nel contesto
di lavoro
IL SISTEMA PROFESSIONALE
Rottura delle routines ,
alterazione degli equilibri ,
innovazione e ricerca
Identità dinamica
POSSIBILITA'
sono l'alterazione degli
equilibri esistenti nella
prospettiva di soluzioni più
(PERSONE) avanzate a bisogni e
domande.
E' capacità di sollecitare e
"governare" l'inedito
regole/vincoli legislativi
Costituzione Art. 34 – diritto allo studio
Art. 3 – pari dignità sociale, uguaglianza; rimozione degli ostacoli
Art. 38 - diritto all’ed. e all’avviam. professionale dei disabità
DON MILANI E LA SCUOLA DI BARBIANA ( e altre esperienze)
1971
Legge 118 l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali
1977
La 517 l’insegnante specializzato (quale interpretazione ? una forma
di mediazione/contrattazione o una cosa diversa)
1992
La legge 104 l’integrazione scolastica e sociale : l’annuncio del
“progetto di vita” e “la cura educativa”; il PEI, è il momento in cui si
esercita il diritto all’istruzione e all’educazione del soggetto con
disabilità; la valutazione è di tipo “peculiare”, riferita al PEI
Possiamo contare su un grande patrimonio normativo giuridico per l’integrazione a scuola
SALUTE E DISABILITA’ ICF, 2002
“La disabilità non è un problema di un gruppo minoritario all’interno della
comunità, quanto piuttosto una condizione che ognuno può sperimentare
durante la propria vita.
Tutti possono trovarsi in una condizione di salute che, in un contesto
ambientale sfavorevole, causa disabilità.
La parola handicap come come veniva utilizzata finora viene cancellata da
questo nuovo modello e viene sostituita dal termine disabilità secondo
l’accezione prevista dall’ ICF.”
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13-12-06 e ratificata in legge n. 18
del 3-3-09. “Promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità”. Le norme da sole
non bastano. Servono politiche ed attività di sensibilizzazione perché la cultura dei diritti va
riconquistata ogni giorno.
Articolo specifico, il n. 24, sull’Educazione: “reale inclusione nel sistema di istruzione
per godere di opportunità formative/educative”.
Gli Stati Parti devono assicurare l’istruzione inclusiva gratuita libera e obbligatoria nella scuola
di base e la possibilità, al pari di tutti, dell’accesso all’istruzione secondaria. Devono essere
create le condizioni favorevoli in funzione dei bisogni di ciascuno e fornito un sostegno
necessario per agevolare i processi di apprendimento.
Specificità della scuola italiana.
l'integrazione dell'handicap nelle scuole è un concetto largamente condiviso e
non certo in discussione (una scelta irreversibile)
… bisogna superare però l’impressione di un punto morto a cui si è arrivati, nel quale
sembra che l’unico compito rimasto all’Amministrazione sia quello di proseguire sulla via
tracciata agli inizi degli anni Ottanta, come per forza d’inerzia.
L’integrazione, per effetto dei fenomeni di profondo e diffuso mutamento sociale,
culturale e istituzionale, esige un impegno straordinario di revisione dei criteri e dei
concetti che hanno guidato l’azione pubblica fino a questo momento perché si possa dire
che i principi sanciti dalla legge 104/92 si traducano in comportamenti efficaci.
Ministro Gelmini
linee guida agosto 2009
quadro comune di intenzioni
ABBIAMO SCELTO L’INTEGRAZIONE NON SOLO COME PUNTO DI
ARRIVO, MA COME STRUMENTO
ABBIAMO DECISO CHE NON CONTANO SOLO LE MAESTRE, CONTA
ANCHE IL CORTILE
E’ L’ETEROGENEITA’ CHE CI FA CRESCERE, IL DIALOGO FRA DIVERSI,
LE RELAZIONI
“Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali tra disuguali” Don Milani
regole per la progettazione e la valutazione
RIVOLGERE L’ATTENZIONE ALLE
DIVERSE AREE DELLA PERSONALITA’
APPRENDIMENTI
COMUNICAZIONE
RELAZIONI
SOCIALIZZAZIONE
AUTONOMIA
GARANTIRE IL
PIENO
SUCCESSO
FORMATIVO
ANCHE CON
ATTIVITA’
E VALUTAZIONI
DIFFERENZIATE
--------CON
RIFERIMENTO
AGLI OBIETTIVI
DEL PEI
--------PER IL
CARATTERE
FORMATIVO LA
VALUTAZIONE
NON PUO’
MANCARE
pei e valutazione
art.5
comma 1 legge 104
IL PEI E’ IL DOCUMENTO IN CUI VENGONO DESCRITTI GLI INTERVENTI
INTEGRATI ED EQUILIBRATI TRA DI LORO […] AI FINI DELLA REALIZZAZIONE
DEL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE, tenendo presenti LE FORME DI
INTEGRAZIONE TRA ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
CONCORDATO FRA SCUOLA, FAMIGLIA, ULSS
E' UN PATTO
non sottoscritto dalla famiglia !!!
Si intrecciano a questo punto due storie … per capirci
- ragazzino di 2^ media con sindrome di down
• la storia di Michele
• la storia di due ragazzi
di nome Marco
- obiettivo educativo e progetto di vita (scuole di pensiero dal 1980 al 2000)
- pei e programmazione disciplinare (matematica)
- visione della docente di matematica
- dubbi e perplessità personali
- ricerca di interpretare in modo corretto la normativa e di ricercare
soluzioni più avanzate
- alterati gli equilibri – migliorata la qualità
- Michele lavora in uno studio commerciale, la richiesta del datore di lavoro
…
- preparazione della prova d’esame – scritto di matematica
- come sono stati istruiti … educati
- personalizzazione del percorso educativo per tutti L.53/03
- iperdotato e disabile
DPR 122 22/6/09 Art. 9
Valutazione degli alunni con disabilità
1. […] e‘ riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del
piano educativo individualizzato […] ed e' espressa con voto in decimi […]
2. per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, […], prove di esame
differenziate […] corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il
progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento
iniziali. […] Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini
del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di
attrezzature tecniche […] Sui diplomi di licenza e‘ riportato il voto finale in decimi,
senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e‘ rilasciato un attestato
di credito formativo. […] e‘ titolo per l'iscrizione […] alle classi successive, ai fini del
riconoscimento di crediti formativi […]
è fondamentale l’ammissione all’esame
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 318
Valutazione del rendimento e prove d'esame
Testo Unico
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base
del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
(vedi anche legge 104/1992)
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.
LEGGE 104/92
valutazione degli alunni con disabilità
1. La valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di
stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve in ogni caso aver luogo
2. All’esame va valutato il risultato in riferimento al percorso (no al 6 come
massimo voto consentito !) dpr 122/09
… però
- GRANDE PROFESSIONALITA’ E ONESTA’ PROFESSIONALE
- NO ALLA COMPASSIONEVOLE BENEVOLENZA
- NO ALLA PROVA D’ESAME COME ULTERIORE RIPETIZIONE FINE A SE
STESSA
- FORTE GRADUALITA’ DELLA PROVA
- PREPARIAMO L’AMBIENTE
DPR 122 22/6/09 Art. 2 comma 5
valutazione dei docenti di sostegno
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di
tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli
alunni disabili.
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi
si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di
cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti
incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica,
forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi
sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
Da GALIMBERTI
7.30 MINUTI
RUOLO DELLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE DI UN CITTADINO DEMOCRATICO
QUALE RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA
ISTRUIRE
trasmettere contenuti culturali
EDUCARE
permettere l’accesso ai contenuti culturali
ingaggiare l’emotività degli studenti
CAPACITA’ DI COMUNICARE, DI AFFASCINARE
CATTURARE LA DIMENSIONE EMOTIVA
DEI RAGAZZI
Non è necessario fare altro,
è necessario farlo in un altro modo !
valutazione - scuola superiore
è necessario verificare se:
Il livello di preparazione dell’ allievo è conforme
agli obiettivi didattici previsti dai programmi
ministeriali, o comunque ad essi globalmente
corrispondenti
per assicurare il diritto allo studio (Sentenza ’87) il
pei è diversificato in vista di obiettivi didattici e
formativi non riconducibili ai programmi ministeriali
Il sistema di valutazione
sarà analogo a quello
degli altri studenti con
prove uguali o equipollenti
esame di stato
Il consiglio di classe valuta
i risultati con voti relativi
unicamente al pei; hanno
valore legale ai fini della
prosecuzione degli studi –
no titolo di studio
valutazione - scuola superiore
a chi compete la scelta:
Se un Consiglio di classe intende adottare la valutazione differenziata, deve darne
immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso,
in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di
diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini
della valutazione, che viene effettuata come per tutti i compagni di classe.
La valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che
esercita nei confronti dell'allievo, deve in ogni caso aver luogo.
Il PEI è comunque sempre predisposto, e con la partecipazione dei genitori
Equipollenza
L. 104 art.16/comma 3: “Nell’ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti
- tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche
- presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione
- utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi
- svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti
- altro ……
- in ogni caso, le prove equipollenti devono consentire di verificare che il
candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale
idonea per il rilascio del diploma di maturità
Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove
equipollenti, ma che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi
rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il
conseguimento di quel titolo".
valutazione - esami
Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di
qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove
differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle
competenze e delle abilità acquisite.
Gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, sono
in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di
prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio
dell’attestazione in riferimento a quanto previsto dall’art.17, dell’OM 29/2001 e
DPR 122/09.
Se durante il successivo a. s. alla valutazione differenziata, vengano accertati
livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, il c. d. c. delibera con gli stessi criteri di valutazione utilizzati per tutti
gli alunni. Non sono necessarie prove di idoneità relative alle discipline, tenuto
conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
normalmente noi ricordiamo
PSICOLOGIA SPERIMENTALE
• il 10% di quello che leggiamo
• il 15% di quello che sentiamo
• il 25% di quello che vediamo
• il 50% di quello che insieme
multimedialità
vediamo
e
sentiamo
interattività
• il 90% di quello che diciamo e insieme facciamo
o spieghiamo
Scarica

ctivrest