Analisi EDF sul
recepimento della
Direttiva
Occupazione
Sfide future
Il recepimento della
2000/78: questioni rilevanti
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Definizione di disabilità
Oggetto della direttiva
Mancanza di soluzioni ragionevoli
Necessità di sanzioni dissuasive
Azioni positive
Informazione
Dialogo civile
Conformità con il diritto nazionale
Monitoraggio dell’attuazione
Vertenze giudiziarie
Le parti sociali ed il dialogo sociale
1. Definizione di disabilità
• La definizione di disabilità è di competenza nazionale
• La direttiva non fornisce linee guida sulla portata della
definizione
• Di conseguenza:
– Gli Stati adottano definizioni restrittive
• Alcuni esempi preoccupanti:
– Utilizzo di percentuali per la definizione della disabilità ed
indicazione delle soglie minime per l’applicazione della
direttiva (30% in Germania, 33% in Spagna)
– In assenza di una definizione di modello sociale, i paesi
fanno ricorso alle rispettive definizioni mediche (in
particolare quelle utilizzate per il calcolo delle pensioni di
invalidità)
• È necessario che la Commissione fornisca linee guida
per la definizione del concetto di disabilità e consideri
errata l’attuazione in base a definizioni restrittive.
2. Oggetto della direttiva
• Il vuoto legislativo sulla discriminazione in
ambiti come ad esempio trasporto, merci e
servizi limita l’efficacia della direttiva.
• Alcuni paesi hanno sfruttato la possibilità di
ampliare l’oggetto della direttiva (Regno Unito,
Belgio, Francia…)
• I paesi che recepiranno il solo oggetto della
direttiva registreranno ripercussioni
sull’occupazione dei disabili di portata inferiore
rispetto ai paesi con normative di vasta portata.
• Il successo della campagna “1 milione per la
disabilità” ha permesso di raccogliere 1.288.000
firme a sostegno di una nuova direttiva.
Parti sociali / Oggetto
• 3.1.d “all’affiliazione e all’attività in
un’organizzazione di lavoratori o datori
lavoro, o in qualunque organizzazione i
cui membri esercitino una particolare
professione specifica, nonché alle
prestazioni erogate da tali
organizzazioni.”
3. Mancanza di soluzioni
ragionevoli
• Al momento della presente analisi, Estonia, Italia
e Polonia non avevano ancora recepito la norma.
• Poiché le soluzioni ragionevoli vengono trattate
in un articolo a parte, se ne può ricavare
l’impressione che la loro mancanza non
costituisca una forma di discriminazione.
• Talvolta sussistono differenze tra soggetti in
cerca di occupazione e soggetti già occupati.
• Sono necessarie procedure di violazione a carico
dei paesi che non recepiscano la direttiva e le
linee guida, in modo da chiarire che la mancanza
di soluzioni ragionevoli costituisce una
discriminazione.
4. Necessità di sanzioni
dissuasive
• La necessità di sanzioni dissuasive è stata per
lo più trascurata.
• Solamente Italia e Finlandia sembrano avere
introdotto sanzioni che potrebbero
scoraggiare la possibilità di discriminazione.
• Di conseguenza, in numerosi paesi le imprese
preferiscono pagare le sanzioni – sempre che
esistano – piuttosto che assumere disabili.
• L’introduzione di sanzioni non dissuasive
dovrebbe essere considerata alla stregua di
una violazione della direttiva.
5. Azioni positive
• Non discriminazione + azioni positive =
inclusione sociale
• In questo ambito assume particolare
rilevanza la cooperazione tra sindacato
ed associazioni dei disabili
• Esempi di misure positive: formazione
sulla direttiva, sistemi tradizionali di
quote ed incentivi, sostegno a datori di
lavoro e lavoratori, ecc…
6. Informazione
• L’informazione sulla direttiva deve
riguardare organizzazioni sindacali ed
organizzazioni di disabili.
• Sono necessari periodi di formazione
affinché si acquisisca la comprensione
dei propri diritti.
• Anche i datori di lavoro devono essere
formati sul contenuto della direttiva.
• Esiste la possibilità di sentirsi esclusi
dal periodo di recepimento.
7. Dialogo civile
• Alcuni esempi positivi di cooperazione:
Austria, Francia, Danimarca,
Repubblica Ceca…
• Va sottolineato come la consultazione
con organismi specializzati in questioni
di uguaglianza non significhi
consultazione con la società civile.
• La consultazione con i disabili permette
una legislazione di qualità superiore e
maggiori aspettative per le
organizzazioni dei disabili.
8. Conformità con il diritto
nazionale
• La direttiva è stata recepita tal quale nel
diritto nazionale.
• La contraddizione tra normative
esistenti è causa di incertezza.
• Il recepimento della direttiva avrebbe
richiesto la partecipazione di più
ministri e non solo del ministro del
lavoro e del ministro degli affari sociali.
• La responsabilità della certezza
giuridica è quindi nelle mani dei giudici.
Parti sociali / Conformità
Art.16.b “tutte le disposizioni contrarie al
principio della parità di trattamento
contenute nei contratti di lavoro o nei
contratti collettivi, nei regolamenti interni
delle aziende o nelle regole che
disciplinano il lavoro autonomo e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro siano o possano essere
dichiarate nulle e prive di effetto oppure
siano modificate”.
9. Monitoraggio dell’attuazione
• Importante ambito di cooperazione con le
organizzazioni sindacali.
• L’onere della prova della discriminazione è a
carico del disabile.
• Di conseguenza il soggetto si trova a combattere
da solo contro l’autore della discriminazione.
• Alcuni paesi hanno istituito organismi specializzati
in questioni di uguaglianza, ma ciò non è
prescritto dalla direttiva.
• In assenza di tali organismi specializzati e di
ombudsman con la possibilità di ricevere denunce
relative alla disabilità, risulta fondamentale il ruolo
del sindacato.
Parti sociali / Attuazione
Art.18. “Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2003 o possono
affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il
compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto
riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei
contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano
che, entro il 2 dicembre 2003, le parti sociali stabiliscano
mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo
restando che gli Stati membri devono prendere le misure
necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi
momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione”.
10. Vertenze giudiziarie
• Il numero di soggetti disabili che si rivolgono alla Corte
di Giustizia è basso a causa di:
– Squilibrio nei rapporti di forza
– Inesistenza di organismi specializzati in questioni di eguaglianza
• La discriminazione nelle assunzioni non viene mai
sottoposta ai tribunali.
• Inoltre in alcuni paesi (Finlandia, Italia, Lettonia,
Portogallo ed Irlanda) le organizzazioni dei disabili non
hanno diritto di rappresentare un disabile vittima di
discriminazione.
• Una strategia attiva degli organismi specializzati che
prevenga la discriminazione con un approccio “ex ante”
è importante per prevenire episodi di discriminazione in
futuro.
Parti sociali / Difesa dei diritti
Art.9.2. “Gli Stati membri riconoscono alle
associazioni, organizzazioni e altre persone
giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti
dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un
interesse legittimo a garantire che le disposizioni
della presente direttiva siano rispettate, il diritto di
avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per
conto o a sostegno della persona che si ritiene
lesa e con il suo consenso, una procedura
finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti
dalla presente direttiva”.
11. Parti sociali / Dialogo sociale (art. 13)
•
1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive tradizioni e prassi
nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo
tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di
trattamento, tra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei
luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento e
ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
•
2. Gli Stati membri, nel rispetto delle rispettive tradizioni e prassi
nazionali, incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la
loro autonomia, a concludere al livello appropriato, accordi che
fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che
rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi
devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva e
dalle relative misure nazionali di attuazione.
Per ulteriori informazioni
•
•
www.edf-feph.org
[email protected]
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