Di Iuliana Doboş
E
Matteo Consonni
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna
all'altra una determinata quantità di danaro o di altre
cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante
cose della stessa specie e qualità.
 Mutuante: colui che consegna il danaro o il bene
fungibile al mutuatario
 Mutuatario: colui che si assume l’obbligazione di
restituire il danaro o il bene fungibile nella stessa
specie e qualità
Consegna di beni fungibili contro pagamento di interesse
Il danaro o altri beni di genere
 Il mutuo è un contratto reale, si perfeziona col consenso e
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la consegna del bene
Ha effetti reali in quanto il mutuatario acquista la proprietà
del bene
È naturalmente oneroso ( bancario), ma può anche essere a
titolo gratuito previo accordo tra le parti
È unilaterale, accollando tutte le obbligazioni nate dal
mutuo, a carico del mutuatario
Di durata in quanto è destinato a durare nel tempo
A forma libera, tranne il mutuo bancario che richiede la
forma ad substantiam ( nullo se non scritto) e i mutui di
scopo e quelli onerosi per la chiarezza
 Il contratto di mutuo era nato come contratto di
prestito in quanto vigeva l’obbligo di restituire un
valore equivalente a quello ricevuto.
 Si trattava, tuttavia, di un prestito di consumazione per
il fatto che colui che riceveva il bene poteva disporne a
piacimento
 Da qui la necessità di una regolamentazione apposita
 Il mutuo, essendo un contratto reale, si perfeziona con
la consegna della cosa. In caso la consegna del bene
avvenga in maniera diretta ( consegna del danaro in
contanti) non sorge alcun problema per il legislatore
 Coi moderni sistemi di pagamento ( assegno, accredito
bancario) il legislatore stabilisce che il contratto ha
effetto nel momento in cui il mutuatario ha la
disponibilità giuridica del bene
 Mutuo preordinato alla realizzazione di una finalità
convenzionale
Ha, quindi, la peculiarità di avere un fine preciso per la
somma di denaro oggetto del mutuo
 Il mutuatario, oltre agli obblighi previsti nel normale
contratto di mutuo, acquisisce l’obbligazione di
realizzare lo scopo convenuto ( causa )
 Perde la sua natura reale e diventa a carattere
consensuale
 È un contratto preliminare disciplinato dalla legge
 È un contratto bilaterale, in quanto il mutuante si
impegna a consegnare la somma di danaro, il
mutuatario di impegna a restituire la stessa somma
con i relativi interessi
 Il mutuante può rifiutare l’adempimento del contratto
in caso la situazione economica dell’altro contraente
sia divenuta tale da rendere incerta la restituzione
 Per tutelare il mutuatario il legislatore ha il problema
di stabilire qual è il tasso massimo da applicare al
mutuo prima di definirlo usuraio
 In caso gli interessi siano usurari la clausola è nulla e il
mutuo diventa a titolo gratuito
 Il legislatore riconosce a carico del mutuatario i costi
di commissioni e la remunerazione delle spese di
costituzione del mutuo
 Per interessi usurari si intendono quelli che risultano
sproporzionati rispetto alla somma di danaro prestato
Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento
degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione
del contratto, quindi farsi restituire l’intera somma
data in mutuo
In caso di restituzione rateale, il mutuante può
richiedere la restituzione dell’intera somma, per il
mancato pagamento anche di una sola rata
 Il termine è un elemento fondamentale, ma non
essenziale per il contratto di mutuo
 Il termine per la restituzione è fissato dalle parti, si
presume a favore di entrambi; in caso di mutuo
gratuito si presume a favore del mutuatario
 Se non è fissato o se si stabilisce che il mutuatario
“pagherà quando potrà”, il termine è fissato dal giudice
in base alle circostanze
 Se il mutuo ha come oggetto cose diverse dal danaro e
il problema della restituzione sia divenuta impossibile
o notevolmente difficile al debitore, il mutuante può
pretendere il pagamento in danaro dei beni non
restituiti
 Il mutuante deve rispondere al mutuatario per gli
eventuali vizi presenti nella cosa, se non prova di averli
ignorati senza colpa
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IL CONTRATTO DI MUTUO