Collegato Lavoro
Legge 183 / 2010
Approvata il 19 ottobre 2010
( dopo 7 passaggi parlamentari )
Era stata rinviata alle camere dal Presidente della Repubblica il 31 marzo
Entrata in vigore definitivamente
il 24 novembre 2010
Art. 30 – Clausole generali e
Certificazione del rapporto di lavoro
modificate alcune disposizioni che riguardano la certificazione dei rapporti di
lavoro prevista, in via generale,dagli art. 75 e seguenti del D.L.vo 276/2003
Organi che possono essere costituiti come certificatori
•
•
•
•
Gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento
Le Direzioni provinciali del Lavoro
Le Province
Le Università pubbliche e private, comprese le fondazioni
universitarie
•
La Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro del Ministero
del Lavoro (esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi in
più di una provincia)
• Consigli provinciali dei consulenti del lavoro
Finalità: qualificazione dei contratti di lavoro intermittente,
ripartito, a tempo parziale e a progetto.
• Possono essere certificati tutti i contratti nei quali direttamente o
indirettamente sia dedotta una prestazione di lavoro.
L’obiettivo è favorire la certificazione sotto ogni altro aspetto con invito agli organi di
vigilanza a prestare “in primis” la loro attenzioni sulle prestazioni che non siano stato
oggetto di certificazione.
•
Nei casi di qualificazione del contratto di lavoro e in fase di interpretazione delle relative
clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni che le parti
hanno espresso in sede di certificazione fatto salvo il caso di
erronea qualificazione del contratto, del vizio del consenso o della
difformità tra quanto prima certificato e quello effettivamente attuato
dopo.
•
Con il comma 3 si entra nel “cuore” della problematica sulle motivazione alla base del
licenziamento Il Giudice, ai fini della valutazione, deve tener presenti le
tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei
contratti collettivi o nei contratti individuali certificati avanti ad una delle
commissioni previste dalla legge.
Art. 31 – Conciliazione e arbitrato
(prima della legge….)
Controversia
Tentativo Obbligatorio
di conciliazione
Ricorso
Convocazione
entro 60 gg.
Entro i termini
di prescrizione
Art. 31 – Conciliazione e arbitrato
(con la legge….)
Controversia
Tentativo facoltativo
di conciliazione
Ricorso
Arbitrato
(Con la legge….)
• Si interviene sulla materia del tentativo obbligatorio di conciliazione
che a partire dal 1998 ha rappresentato l’attività preminente delle
D.p.L.
• Il tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice
diventa facoltativo: le parti sono libere di rivolgersi
immediatamente all’autorità giudiziaria, sia nel lavoro
pubblico che in quello privato.
Chi vuole comunque promuovere il tentativo di conciliazione lo farà dinnanzi alla
Commissione di Conciliazione costituita presso la D.p.L., composta da rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro sulla base della rappresentatività a livello territoriale
(e non nazionale come in precedenza) e da un presidente “neutrale” che potrà essere il
direttore della D.p.L. o un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo.
L’istanza si apre con una richiesta che contiene , oltre all’indicazione
delle parti, l’esposizione dei fatti e delle ragioni a
fondamento della pretesa.
Se la controparte accetta la procedura di conciliazione, deposita entro
20 gg. una memoria contenente le proprie difese ed eccezioni in fatto e
in diritto, oltre eventuali domande riconvenzionali.
Arbitrato irrituale
Ferma restando la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria o le
procedure di conciliaz. e arbitrato previste dalla legge, per
risolvere una specifica controversia, è stata ipotizzata una
forma di arbitrato irrituale che prescinde dall’espletamento di
un qualsiasi precedente tentativo di conciliazione.
Il collegio che si costituisce è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti
e da un presidente scelto di comune accordo o, in mancanza, dal presidente del
tribunale competente.
La procedura si attiva con un ricorso, che indica l’oggetto della domanda, le ragioni
sulle quali si fonda, i mezzi di prova e l’eventuale richiesta di decidere secondo
equità.
Vi è quindi un’udienza in cui il collegio tenta la conciliazione, interroga le parti,
ammette e assume le prove.
La controversia è decisa entro 20gg. dall’udienza finale con un lodo che è
impugnabile solo per le ragioni formali viste prima.
Ciascuna parte paga l’arbitrato da essa nominato e metà del compenso del
presidente, fissato nel 2% del valore della controversia.
Il lodo può disporre che la parte soccombente rimborsi all’altra le spese
legali e arbitrali.
Clausola compromissoria
Lavoratore e datore di lavoro possono pattuire clausole compromissorie con
le quali si impegnano a far decidere eventuali controversie anche future ad
arbitri invece che al giudice del lavoro.
Può essere pattuita solo a periodo di prova concluso o
decorsi 30gg. dalla stipulazione del contratto di lavoro e
non può riguardare controversie relative alla risoluzione
del rapporto di lavoro.
La validità della clausola è subordinata a due condizioni:
• La certificazione dell’accordo individuale
da parte delle
apposite commissioni (il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
sindacale)
• La previsione di tale possibilità nei contratti collettivi
( se dopo 12 mesi non sono intervenuti accordi collettivi, il Ministero convoca le parti per promuovere un
accordo in mancanza del quale individua con decreto le modalità di attuazione della norma)
Art. 32 – Decadenze e disposizioni in
materia di contratto a tempo determinato
• Il licenziamento va impugnato entro 60gg.
dalla ricezione della
sua comunicazione.
• A pena di inefficacia, nei 270gg. successivi va depositato il
ricorso in tribunale o chiesta la conciliazione o l’arbitrato.
In caso di rifiuto a conciliare o di mancato accordo i termini
sono ridotti a 60gg. e decorrono dal rifiuto del tentativo di
conciliazione o dalla data del mancato accordo.
• Tutta la procedura si applica anche ai casi di invalidità del
licenziamento
(prima della Legge….)
Licenziamento
Entro 60gg. Impugnativa
Tentativo Obbligatorio
di conciliazione
Ricorso
Convocazione
entro 60 gg.
Entro i termini
di prescrizione
( con la Legge…..)
Licenziamento
entro 60 gg.
IMPUGNATIVA
entro 270 gg.
RICORSO
CONCILIAZIONE o ARBITRATO
Entro 60 gg.
Impugnative altre cessazioni
La nuova procedura per impugnare il licenziamento si applica anche ai
casi in cui il recesso è collegato a questioni relative alla qualificazione del
rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto:
• Apprendistato - Contratti di inserimento
• Al recesso del committente nei rapporti di: Contratti collaborazione
continuativa anche nella modalità a progetto
•All’azione di nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato
(ai sensi degli art.1, 2 e 4 del d.lgs. 368 e successive modificazioni) in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
scadenza del termine.
• All’azione di nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato…….
e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente
legge
•Al trasferimento dei lavoratori ai sensi dell’art. 2103 del cod.civ.
•Alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 del cod.
civ. (trasferimento d’azienda o ramo d’azienda) con termine decorrente dalla data del
trasferimento
• Di ogni altro caso, in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di
lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
( compreso interposizione illecita, somministrazione irregolare, somministrazione
fraudolenta)
Conversione del contratto a tempo determinato
In caso di conversione del contratto a termine, il giudice condanna il
datore di lavoro a risarcire il lavoratore
Indennità risarcitoria omnicomprensiva
da 2,5 a 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto
Queste disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi,
ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore
della legge
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