LA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE
DOTT. ING. DANIELE CIONCHI
IN ATTESA DEL RECEPIMENTO
DELLA NUOVA DIRETTIVA
MACCHINE 2006/42/CE
PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA
NUOVA NORMATIVA DI SICUREZZA
• La realtà italiana degli anni 50 :
• Le risorse furono destinate in via prioritaria alla
ricostruzione edilizia quindi le fabbriche furono
riattivate utilizzando i vecchi macchinari esistenti
• Si imponeva l’obbligo di elaborare un testo unico
che regolasse la prevenzione degli infortuni sul
lavoro
• Il problema fu risolto dal legislatore in maniera
brillante con il DPR 547/55 e con il DPR 303/56
PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA
NUOVA NORMATIVA DI SICUREZZA
• Vecchio sistema :
• Macchine rivestite di
Sicurezza:
• Si utilizzano le vecchie
macchine che vengono
rivestite di sicurezza con
l’apposizione di “pezze di
sicurezza” :dispositivi di
sicurezza, ripari e
protezioni => scarsa
funzionalità su una
macchina così
abbondantemente
protetta che crea fastidio
• Nuovo sistema :
• Macchine a sicurezza
Integrata :
• La sicurezza si sposta a
monte => deve essere
integrata nella fase
stessa della
Progettazione
• Il progettista tra le tante
variabili quali la scelta dei
materiali,della norma,ecc.
deve anche considerare
anche la sicurezza => in
questa fase è a costo 0
Vecchio Sistema Normativo
• Il fabbricante secondo l’Art. 7 del DPR 547/55 aveva
l’obbligo di produrre macchine sicure => tale compito
se disatteso determinava l’insorgere di un reato al
momento della commercializzazione
• Successivamente allorchè la macchina entrava
nell’ambiente lavorativo non supportata da adeguate
istruzioni per l’uso, la responsabilità del costruttore viene
sempre più circoscritta e passa di fatto all’utilizzatore
• Le macchine per essere sicure nel vecchio sistema
dovevano rispondere all’articolato del DPR 547/55 e allo
stato dell’arte dell’epoca
• => Il Datore di lavoro subentra nell’assunzione integrale
di responsabilità sulla sicurezza delle macchine
Nuovo Sistema Normativo
• È il sistema delle Direttive di Nuovo Approccio nate
intorno al 1984-5 allo scopo di combattere
efficacemente l’invasione commerciale in Europa dei
prodotti provenienti dagli Stati Uniti e dal Giappone
• Le Direttive Europee sono obbligatorie ma devono
essere inserite negli ordinamenti legislativi degli stati
membri per acquisire valore giuridico =>
RECEPIMENTO NAZIONALE
• I contenuti delle Direttive vengono esplicitati dalle Norme
Armonizzate, tali riferimenti non sono obbligatori ma
garantiscono al costruttore che le segue la
PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ ai RES = REQUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA
Nuovo Sistema Normativo
• Le macchine secondo la Direttiva Macchine è ritenuta
sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della
progettazione
• Per mettere in atto tale politica il fabbricante persegue la
politica dei tre stadi :
• 1) eliminazione dei rischi alla fonte pensando già la
macchina sicura scegliendo norme e materiali affidabili
• 2) neutralizzazione dei rischi non eliminabili nella fase
di progettazione mediante dispositivi di sicurezza, ripari
e protezioni
• 3) Qualora sulla macchina pensata e realizzata sicura,
integrata dai dispositivi di sicurezza o ripari necessari,
permangano dei RISCHI RESIDUI, questi devono
essere segnalati all’utilizzatore nel Manuale d’Uso
Le Direttive di Nuovo Approccio
• 1) direttive concepite in termini di OBBIETTIVI
GENERALI
• 2) rinvio a norme facoltative quale riferimento
tecnico
• 3) responsabilizzazione del COSTRUTTORE
• 4) garanzie di una terza parte indipendente per
i prodotti di maggiore pericolosità
• 5) nessun controllo preventivo delle autorità
pubbliche sulla circolazione dei prodotti
I contenuti della Direttiva Macchine
• 1) Prevede che la circolazione , la messa in
esercizio, l’impiego sia libera e non
assoggettabile a nessun controllo preventivo da
parte di nessuno stato
• 2) Prevede alcune procedure di complemento
di carattere amministrativo per dimostrare che i
requisiti sono stati raggiunti
• 3) La Direttiva Macchine elenca
nell’ALLEGATO IV le macchine ritenute di
maggiore pericolosità e quindi da assoggettare
a un controllo preventivo più stringente
I contenuti della Direttiva Macchine
Nella sostanza impone che le macchine :
1) Devono essere ACCETTABILMENTE Sicure
2) Devono essere costruite in base ad un
progetto tecnico
3) Devono essere riconoscibili
4) Deve essere accompagnata da una
assunzione di responsabilità da parte del
Costruttore
5) Devono essere assoggettate a regimi che
offrano maggiori garanzie di sicurezza se più
pericolose
Fascicolo Tecnico
• Per dimostrare la veridicità tecnica di quanto
affermato dal costruttore, egli deve conservare presso di
se il Progetto della macchina e tutto ciò che è servito a
dimostrare la sua sicurezza, a disposizione delle Autorità
• Per le macchine NON in Allegato IV può essere
improntato al momento, dando così la possibilità al
costruttore di adattare il F.T. alle richieste delle Autorità
• Per le macchine in Allegato IV non è data questa
possibilità di adattare il F.T. al momento della richiesta in
quanto per queste macchine considerate più pericolose
deve essere redatto prima della messa in circolazione
della macchina e deve anche essere depositato presso
un Organismo Notificato che lo conserva
Fascicolo Tecnico
•
•
•
•
FINALITA’ :
Prima della commercializzazione :
1) certificazione di esame CE di Tipo
2) Dichiarazione CE di Conformità e la
marcatura CE
• Dopo la commercializzazione :
• 1) dimostrare la conformità della macchina ai
requisiti essenziali di sicurezza
• 2) rispondere positivamente alle richieste delle
Autorità competenti ed eventualmente impostare
una linea di difesa in caso di provv. giudiziario
Fascicolo Tecnico
• Contenuti : il Fascicolo Tecnico contiene
• 1) un Disegno complessivo della macchina e gli
schemi dei Circuiti di Comando
• 2) Disegni dettagliati accompagnati dai Calcoli
• 3) elenco dei RES, delle Norme, e delle altre
specifiche tecniche applicate alla progettazione
• 4) descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i
rischi
• 5) qualsiasi certificazione o relazione tecnica
ottenuto da un organismo o laboratorio competente
• 6) una copia del Manuale d’Uso e Manutenzione e
Dichiarazione CE di Conformità
Procedura di Certificazione per macchine e
Componenti di Sicurezza NON in Allegato IV
Costruire il Fascicolo Tecnico
Compreso Manuale d’Uso
compilare la Dichiarazione CE di Conformità
Apporre la Marcatura CE ( salvo i Componenti di Sicurezza
)
Componenti di Sicurezza ( la Dir.Macchine
consente solo la marcatura della macchina )
Rispetto dei R.E.S.
Stesura Dichiarazione di Conformità
Realizzazione del Fascicolo Tecnico
Marcatura CE solo ai fini della Direttiva BT
Procedura di Certificazione per macchine e
Componenti di Sicurezza in Allegato IV
Costruire il F. T.
Conformi a norme EN ?
NO
SI
Esame CE di Tipo
Trasmissione o verifica F.T.
o Esame CE di Tipo
Dichiaraz. Conf. CE
Marcatura CE
Dichiaraz. Conf. CE
Marcatura CE
Macchine già in servizio al
21/09/96 senza marcatura CE
SI
Alla macchina sono state
apportate variazioni
della modalità di utilizzo
non previste
direttamente dal
costruttore?
NO
La macchina viene
venduta, o noleggiata,
o concessa in uso, o
in locazione
finanziaria?
NO
S
I
SI
Alla macchina sono
apportate modifiche
costruttive che non
rientrano nella
manutenzione ordinaria o
straordinaria?
NO
Seguire la
procedura per la
marcatura CE
prevista dal DPR
459/96
Attestare che la macchina è
conforme alla normativa
previgente, in particolare al
DPR 547/55 e al
DLgs 626/94
Non occorre nulla
per quanto attiene
alla direttiva
macchine
I POTERI DELLE AUTORITA’
STATALI
• La Direttiva Macchine è una direttiva di prodotto e riguarda l’intera
vita lavorativa di una macchina in particolare la sua fase di
commercializzazione e di immissione sul mercato
• La commercializzazione e l’immissione sul mercato è sotto la
giurisdizione del Ministero Dello Sviluppo Economico
• La D.M. si occupa di tutte le fasi : progettazione, costruzione ,
trasporto, immissione sul mercato, impiego, manutenzione e
dismissione, tuttavia si applica nella sola fase di
commercializzazione
• Il Ministero dello Sviluppo Economico può provvedere al RITIRO
DAL MERCATO ma non può sequestrare una macchina in uso
• Dal momento in cui la macchina inizia il suo impiego ricade sotto la
responsabilità del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute
• Tali ministeri hanno l’obbligo di accertare e neutralizzare il rischio sul
luogo di lavoro, quindi possono sequestrare la macchina dal suo
impiego ma non possono ritirarla dal mercato
• Il Ministero dell’Interno segnalerà la potenziale pericolosità alla U.E.
La Nuova Direttiva Macchine
GUCE n° L157 09/06/2006 Direttiva 2006/42/CE
entro il 29/06/2008 obbligo di Recepimento
Dal 29/12/2009 applicazione OBBLIGATORIA
La Nuova Direttiva Macchine
• 29 giugno 2006 entra in vigore senza alcun effetto
immediato e diretto per le Imprese
• Nell’intervallo di tempo compreso tra il 29/06/2006 e il
29/12/2009 ( data a partire dalla quale si applica la
Nuova Direttiva Macchine ) non esiste un vuoto
normativo
• La Direttiva 98/37/CE resta applicabile fino al momento
in cui diviene applicabile la Direttiva 2006/42/CE cioè il
29/12/2009, dopo tale data la Direttiva 98/37/CE viene
ABROGATA
• Il campo di applicazione è stato riscritto per chiarire una
serie di punti che erano stati oggetto di interpretazioni
disomogenee
Campo di applicazione della
DIRETTIVA MACCHINE
• 98/37/CE
• A) Macchine : un insieme di
pezzi o di organi di cui almeno
uno mobile
• B) un insieme di macchine
( linee automatizzate )
• C) attrezzature intercambiabili
che modifica la funzione della
macchina
• D) Componenti di sicurezza
interblocchi per ripari,
comandi a due mani, finecorsa
immessi separatamente sul
mercato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2006/42/CE
A) Macchine
B) Insiemi di macchine
C) Attrezzature Intercamb. che
assemblato alla M. ne modifica
la funzione
D) Accessori di sollevam.
imbracature
E) Catene funi e cinghie
F) dispositivi Amovibili di
trasmissione Meccanica
G) Quasi Macchine
H) Componenti di sicurezza
espleta funzioni di sic. e sono
immessi separatamente sul
mercato
Campo di applicazione della
DIRETTIVA MACCHINE
• LA Direttiva specifica che per Macchine si
intende tutto ciò che è stato indicato nei punti
precedenti ad esclusione delle Quasi Macchine
• Il campo di applicazione è stato inoltre esteso
agli ASCENSORI DA CANTIERE e agli
APPARECCHI PORTATILI A CARICA
ESPLOSIVA ( pistole sparachiodi, pistole per
macellazione o per marchiare ), anche gli
APPARECCHI di SOLLEVAMENTO per
PERSONE con velocità di spostamento NON
superiore a 0,15 metri/secondo
ESCLUSIONI
• FRA LE ESCLUSIONI FIGURANO IN
PARTICOLARE :
• Gli Interruttori e i sezionatori in alta tensione
• I prodotti elettrici ed elettronici purchè siano
oggetto della Direttiva 73/23/CE (Bassa
Tensione ) :
• Elettrodomestici, apparecchiature audio e video,
macchine ordinarie da ufficio, quadri elettrici ,
motori elettrici
Altre Modifiche : Quasi Macchine
• Insiemi che costituiscono quasi una macchina,
ma che, da soli non sono in grado di garantire
un’applicazione ben determinata => un Sistema
di Azionamento è una Quasi Macchina
• Le quasi macchine sono unicamente destinate
ad essere Incorporate o Assemblate ad altre
macchine o ad altre Quasi Macchina per
costituire una Macchina
• Per queste Q.M. Non complete e quindi non in
grado di essere utilizzate per una applicazione
specifica i RES non si applicano nel loro insieme
Immissione sul mercato e Messa in
Servizio
• Immissione sul mercato : prima messa a disposizione,
all’interno della U.E., a titolo oneroso o gratuito, di una
macchina o di una quasi macchina a fini di Utilizzazione
o Distribuzione
• Messa in Servizio : primo Utilizzo, conforme alla sua
destinazione, all’interno della U.E., di una macchina
• Queste definizioni non erano Formalizzate nella vecchia
Direttiva ma erano desumibili dal suo contesto
• Bisognerà attendere il Nuovo Decreto di Recepimento
della nuova direttiva per capire se le MODIFICHE
costruttive di macchine esistenti non rientranti
nell’Ordinaria e Straordinaria Manutenzione,
continueranno a costituire una Nuova Immissione sul
Mercato
Obblighi per il Fabbricante o suo Mandatario
per l’Immissione sul Mercato di Macchine
• 1) accertare che la macchina soddisfi i RES
dell’Allegato I
• 2) accertare che il Fascicolo Tecnico sia
disponibile
• 3) fornire il Manuale d’Uso e Manutenzione
• 4) espletare le Procedure di Valutazione della
Conformità ai sensi dell’Articolo 12
• 5) redigere la Dichiarazione di Conformità ai
sensi dell’Allegato II
• 6) apporre la Marcatura CE ai sensi dell’Art. 16
Sorveglianza del Mercato
• Gli stati membri devono istituire o nominare le
Autorità Competenti per il Controllo del Mercato
e cioè per il controllo della Conformità delle
macchine informando la Commissione E. e gli
altri stati membri
• La sorveglianza del mercato è il Controllo di
nuova generazione con cui si garantisce
l’applicazione corretta ed uniforme della Direttiva
=> con cui si stabilisce che la macchina
effettivamente è stata Progettata rispettando la
Direttiva Europea
Le Istruzioni per l’Uso
• Anche nel nuovo testo della Direttiva Macchine
le istruzioni per l’uso sono trattate al punto 1.7.4
• Devono essere redatte nella lingua comunitaria
ufficiale dello stato membro in cui la macchina
viene immessa sul mercato e/o messa in
servizio
• Devono essere Istruzioni originali o una
traduzione delle istruzioni originali
• Nel caso venga consegnata una traduzione,
deve essere allegata anche una copia delle
istruzioni originali
Il Fascicolo Tecnico delle macchine
• Le disposizioni relative al fascicolo tecnico delle
macchine è contenuto nell’ Allegato VII A, mentre per le
Quasi macchine nell’ Allegato VII B
• La nuova direttiva ribadisce l’obbligo della disponibilità
del F.T. per dimostrare la conformità della macchina ai
requisiti della direttiva
• Tale fascicolo tecnico deve riguardare : la valutazione di
Conformità, la Progettazione, la Fabbricazione, ed il
Funzionamento della macchina
• La modifica più significativa introdotta nella nuova
direttiva riguarda l’obbligo di inserire nel F.T. la
documentazione relativa alla Valutazione del Rischio che
deve dimostrare la procedura seguita
Il Fascicolo Tecnico delle macchine
• Devono essere inclusi anche un elenco dei RES
applicabili alla macchina
• E le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli
identificati
• Il fascicolo tecnico deve contenere una copia della
Dichiarazione di Conformità e del Manuale d’Uso
• Se vengono incorporate delle quasi macchine nel F.T.
deve essere inclusa la Dichiarazione di Incorporazione e
le Istruzioni di Assemblaggio
• Il F.T. non deve necessariamente trovarsi nel territorio
della Comunità, né essere sempre materialmente
disponibile, deve però poter essere reso disponibile da
parte della persona nominata nella Dichiarazione CE di
Conformità
La documentazione per le Quasi
Macchine
• La Marcatura CE non si applica alle Quasi Macchine
• Possono essere immesse sul mercato con:
• Istruzioni per l’assemblaggio Allegato VI
• Dichiarazione di Incorporazione Allegato II, parte 1
sezione B
• Tale documentazione deve accompagnare la quasi
macchina fino all’incorporazione e deve poi far parte del
Fascicolo Tecnico della macchina finale
• Essa deve riguardare la Valutazione di Conformità,
Progettazione, la fabbricazione, ed il funzionamento
della quasi macchina
Procedure per la marcatura CE
• La procedura si applica non solo alle macchine
vere e proprie ma si estende a tutti i punti del
campo di applicazione
• Ne consegue che i componenti di sicurezza
devono essere marcati CE e accompagnati da
Dichiarazione CE di Conformità => non esiste
più la dichiarazione di cui all’Allegato II C
• Le novità più importanti riguardano le procedure
di marcatura delle macchine in Allegato IV
Macchine NON in Allegato IV , procedura di
Valutazione della Conformità
Controllo Interno
di Fabbricazione
Dichiarazione CE
Di Conformità
Manuale d’Uso
E Manutenzione
Marcatura CE
Macchine in Allegato IV
•
Se tali macchine sono costruite seguendo norme
Armonizzate il costruttore può decidere di applicare a
sua scelta la procedura di valutazione della conformità
prevista per le altre macchine = 1)controllo interno
sulla fabbricazione, oppure assoggettare la macchina
alla 2)Certificazione CE di Tipo o in fine applicare la
3)Procedura di garanzia di qualità
• Non è più previsto il deposito del Fascicolo Tecnico
presso un Organismo Notificato
• Se la macchina non è costruita seguendo Norme
Armonizzate il costruttore deve ottenere la
1) Certificazione di Tipo da un O.N. oppure applicare la
2) Procedura di Garanzia Qualità Totale
Macchine in Allegato IV
Il Costruttore ha
Seguito una Norma
ARMONIZZATA
Controllo interno
di Fabbricazione
Certificazione CE
di Tipo
Sistema Garanzia
Qualità Totale
Macchine in Allegato IV
Macchina non
costruita secondo
Norma EN
Certificazione Ce
di Tipo
Sistema Garanzia
Qualità Totale
Esame CE del Tipo
• Nell’Allegato IX si descrive la procedura con cui
l’O.N. verifica e attesta che un modello
rappresentativo di una macchina soddisfa i RES
della Direttiva
• La novità più importante è costituita
dall’introduzione di un periodo di 5 anni per la
validità dell’esame CE di Tipo, trascorso tale
periodo il fabbricante deve chiedere all’O.N. di
riesaminare la validità dell’attestato
Garanzia Qualità Totale
• Una delle maggiori novità della Nuova Direttiva
Macchine è l’introduzione per le macchine in
Allegato IV in alternativa all’Esame CE di Tipo,
del Sistema Garanzia Qualità Totale
• L’Allegato X descrive la procedura in base alla
quale un O.N. valuta e approva il Sistema
Qualità e ne controlla l’applicazione
• Il fabbricante deve applicare un Sistema Qualità
per la Progettazione, la Fabbricazione,
l’Ispezione Finale e il Collaudo
Dichiarazione ai sensi della Nuova
Direttiva Macchine ( Allegato II )
• 1) Dichiarazione CE di Conformità
( dichiarazione di tipo A )
attesta la conformità delle macchine comprese le
attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza,
gli accessori di sollevamento, le catene funi e cinghie, i
dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
2) Dichiarazione di Incorporazione di Quasi Macchine
( dichiarazione di tipo B )
È obbligatorio fornire nome e cognome e indirizzo della
persona autorizzata a costituire la Documentazione
Tecnica pertinente , deve essere stabilita nella comunità
europea
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Direttiva macchine - Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona