I Contratti pubblici degli Enti locali
Palazzolo sull’Oglio 05/12/19 novembre 2013
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Sommario (1)
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Disposizioni fondamentali, nozioni culturali di base (4 - 13)
Il contratto (14-15)
Consulenze e appalti di servizi: distinzione (16 – 18)
Contratti in economia (19 – 22)
Procedure comuni: trasparenza, pubblicità (23 – 25)
Procedure comuni: requisiti di ordine generale (26 – 43)
Disposizioni sulla tipicità degli atti e ricorsi (44 - 50)
Esclusione automatica offerte importi sottosoglia (51 – 52)
Lavori: aggregazioni per categorie di qualificazione (53 – 59)
Lavori: impostazione degli atti (60 – 64)
Procedura negoziata per appalti di lavori sottosoglia (65)
Criteri di offerta: offerta di solo prezzo (66 – 77)
Criteri di offerta: economicamente più vantaggiosa (78 – 85)
Avvalimento (86 – 91)
Innovazioni nei lavori: anticipazioni, varianti (92 – 94)
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Sommario (2)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Servizi tecnici di ingegneria e architettura (95 - 97)
Servizi tecnici: requisiti (98 – 102)
Raggruppamenti temporanei di progettisti (103 – 104)
Affidamento dei servizi tecnici (105 – 107)
Offerta tecnica e offerta economica (108 – 109)
Affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro (110 – 111)
Cauzioni e assicurazioni (112)
Servizi e forniture in generale (113 - 115)
DUVRI (116)
Affidamento di servizi e forniture (117 – 120)
Offerte nei servizi e forniture (121 – 127)
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Disposizioni fondamentali
Costituzione
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Art. 97, secondo comma
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità
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dell'amministrazione.
Disposizioni fondamentali
Preleggi [1] (disposizioni preliminari al c.c.)
Art. 4. Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle
disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati … non possono nemmeno dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 11. Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto
retroattivo (articolo 25 Cost., articolo 2 codice penale).
Art. 12. Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
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Disposizioni fondamentali
Preleggi [2] (disposizioni preliminari al c.c.)
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe; se il caso rimane dubbio, si decide secondo i
princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (e della UE).
Art. 14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad
altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
(articolo 25 Cost., articolo 2 codice penale).
Art. 15. Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove
disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera
materia già regolata dalla legge anteriore.
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Disposizioni fondamentali
Codice civile [1]
Art. 1337. Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 1339. Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di
diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole
difformi apposte dalle parti.
Art. 1355. Condizione meramente potestativa
E nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo
subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere
dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del
debitore.
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Disposizioni fondamentali
Codice civile [2]
Art. 1367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi
nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello
secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli
o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel
dubbio, a favore dell'altro.
Art. 1371 Regole finali
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme [precedenti], il
contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso … nel senso che
realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a
titolo oneroso.
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Principi fondamentali
Principio interpretativo
Interpretazione costituzionalmente orientata ovvero
comunitariamente orientata
Principi applicativi
Qualità delle prestazioni rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza
(finalità); rispetto dei principi di libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di
pubblicità (mezzi di scelta) con le modalità indicate
nel codice.
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Disposizioni collaterali
Legge n. 20 del 1994 (Corte dei conti)
Art. 1. Azione di responsabilità
1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti … è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni
commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. …
1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di
riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione,
o dalla comunità amministrata …
1-ter…. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria
degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende
ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.
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Disposizioni collaterali
Codice penale [1]
Art. 323. Abuso d’ufficio
1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
.
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Disposizioni collaterali
Codice penale [2]
Art. 353. Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni
o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici
incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche
Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 52 a euro 516.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli
incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da1 a 5 anni e la
multa da euro 516 a euro 2.064.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di
licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico
ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla
metà.
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Disposizioni collaterali
Codice penale [3]
Art. 353. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza
o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi
fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a
stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di
condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della
pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5
anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Art. 354. Astensione dagli incanti
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra
utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli
incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito
con la reclusione sino a 6 mesi o con la multa fino a euro 516.
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Il contratto: definizioni e specifiche
Codice civile
Art. 1321. Nozione
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
Codice dei contratti (d.lgs. N. 163 del 2006)
Art. 3, comma 3
I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di
concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture,
ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni
appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i
lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.
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Contratto d’appalto e incarico di consulenza
Contratto d’appalto (compresi i contratti in economia)
Disciplina specifica , compiuta, organica e autonoma del Codice dei
contratti in materia di affidamento, pubblicità, contenuti.
Incarichi di consulenza
Disciplina dell’obbligo di parere dell’organo di revisione e della
comunicazione alla Corte dei conti per importi > 5.000 euro annuo.
Distinzione tra le due fattispecie
Confine non esattamente definito, anche in relazione alle numerose
modifiche legislative e all’ondivago orientamento delle sezioni
regionali della Corte dei conti. I contratti in conto investimenti di
norma appartengono sempre all’ambito degli appalti.
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Incarico di consulenza: fonti normative
Decreto legislativo n. 165 del 2001
Art. 7. Gestione delle risorse umane
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le pp.aa.
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, …
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi …
Legge n. 266 del 2005
Art. 1, comma 173.
Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000
euro devono essere trasmessi alla sezione della Corte dei conti per
l'esercizio del controllo successivo …
Legge n. 20 del 1994
Art. 3, comma 1.
1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita …:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;
(lettera introdotta dall'art. 17, comma 30, legge n. 102 del 2009)
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Incarico di consulenza: fattispecie escluse
Corte dei conti, Sez. centrale di controllo, del. n. 20 del 12/11/2009
Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/655/2011/FRG
Fattispecie considerate estranee alla previsione normativa:
- le esternalizzazioni di servizi, sempreché non dissimulino incarichi
di collaborazione autonoma;
- le prestazioni professionali che si risolvono nella resa di servizi o
adempimenti obbligatori per legge, senza discrezionalità per
l’amministrazione conferente;
- il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;
- gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle
materie regolate dal codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi
e forniture, atteso che trattasi di un settore disciplinato in modo
organico ed autonomo (quindi anche attività di supporto al RUP);
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- gli incarichi di docenza;
Incarico di consulenza: tipicità dell’affidamento
In genere l’affidamento deve avvenire mediante confronto
comparativo a prescindere dall’importo.
La procedura dovrebbe essere preceduta dalla richiesta di
manifestazioni di interesse e il confronto comparativo svolgersi
sulla base dei curricula, eventualmente con colloquio.
Diversamente dai contratti d’appalto dove il confronto comparativo
di norma è fatto sullo «oggetto» della prestazione, negli incarichi
ex art. 7, comma 6, il confronto comparativo di norma è fatto sul
«soggetto», condizione vietata (salvo casi particolari e a condizioni
circoscritte di cui si tratterà negli appalti di servizi).
Come nei contratti ordinari deve essere formalizzato per iscritto e
avere i contenuti di cui all’art. 7, comma 5, lettere a) e d).
In genere sono confusi (contrabbandati?) coi contratti in economia
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Contratti in economia: lavori
Articolo 125, comma 6, del Codice dei contratti
Tipologie di lavori affidabili in economia: solo nell’ambito delle
fattispecie predefinite dall’articolo 125, comma 6, senza necessità
di intermediazione regolamentare:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure ordinarie;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi
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è necessità e urgenza di completare i lavori.
Contratti in economia: servizi e forniture
Articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti
Tipologie di forniture e servizi affidabili in economia: in relazione
all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
preventivamente individuate nel regolamento dell’ente.
INOLTRE nei seguenti casi (ope legis):
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia
ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel
termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non
previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del
contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure
di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine
di scongiurare situazioni di pericolo per persone o cose, o per l'igiene e
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salute pubblica, o per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Contratti in economia: affidamenti
Articolo 125, comma 8: Lavori
Articolo 125, comma 11: Forniture e servizi
< 40.000 euro: affidamento diretto (rispetto limitato dei principi);
=> 40.000 euro e < 200.000 euro;
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, (se sussistono in tale numero soggetti idonei),
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
=> 200.000 euro : non ammessi
(per servizi e forniture il limite di 200.000 è incidentale, essendo
essere adeguato ogni biennio con provvedimento della U.E.)
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Contratti in economia: affidamenti
Articolo 125, comma 8: Lavori
Articolo 125, comma 11: Forniture e servizi
Premesso che si tratta sempre di una procedura negoziata (cfr. art.
3, comma 40), le fattispecie previste sono:
a) Indagine di mercato: pubblicità limitata, idoneità, previsione di
requisiti «minimi», proporzionalità, modalità di selezione tra i
soggetti che hanno manifestato interesse quelli con i quali
negoziare;
b) elenchi di operatori economici: elenchi «aperti» formati come
alla lettera a), modalità di selezione tra i soggetti in elenco
quelli con i quali negoziare
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Procedure comuni:
gli obblighi di comunicazione previsti da:
(vedi)
Legge 6 novembre 2012, n. 190
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pp.aa.»
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
«Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pp.aa.»
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Procedure comuni:
l’avviso volontario per la trasparenza preventiva
(poco volontario e per niente preventivo)
Art. 79-bis del Codice dei contratti
Obbligatorio (anche se sotto il nome di «avviso sui
risultati della procedura») nelle procedure negoziate di
lavori di importo < 1.000.000 di euro (art. 122, comma 7)
Opportuno (pro e contro) per le procedure senza bando, in
quanto ha la finalità di ridurre i tempi di ricorso al giudice
amministrativo da 6 mesi dalla stipula del contratto ai 30
giorni dall’avviso (art. 120, comma 2, c.p.a.)
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Procedure comuni:
i requisiti di ordine generale (o «morali»)
ovvero «cause di esclusione primarie»
(si veda anche AVCP determina 12 gennaio 2010, n. 1)
Art. 38, comma 1, lettera a)
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
Comprova: visura o certificato C.C.I.A.A.
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Art. 38, comma 1, lettera b)
b) pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui nei cui confronti è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3
della legge n. 1423 del 1956 (ora art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011)
o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n.
575 del 1965 (ora art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011); l'esclusione e
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i
soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
Comprova (teorica): certificato penale e carichi pendenti
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Art. 38, comma 1, lettera c)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1,
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
(segue)
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Art. 38, comma 1, lettera c) (seguito)
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima
Comprova: certificato penale
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Art. 38, comma 2, periodi primo e secondo
(condanne penali)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R.
n. 445 del 2000, in cui indica tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione
Riabilitazione, estinzione del reato e revoca della
condanna solo con provvedimento dell’Autorità
giudiziaria
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Art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter)
Questione del socio di maggioranza
Soci di maggioranza nelle società con meno di 4 soci:
sono considerati tali (C.d.S, A.P., 06/11/2013, n. 24):
- il socio unico (con partecipazione totalitaria al 100%);
- i due soci a partecipazione paritaria (50% e 50%);
- il socio con partecipazione almeno pari al 50%.
Dopo varie oscillazioni interpretative, così ha stabilito il Consiglio di
Stato, in Adunanza Plenaria, con sentenza 6 novembre 2013, n. 24.
Questione dei soggetti «spuri»
Problematiche in ordine ai «procuratori speciali»
Problematiche in ordine ai «direttori tecnici»
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Art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter)
Questione del socio di maggioranza
--- del titolare in caso di impresa individuale;
--- di tutti i soci in caso di società di persone;
--- di tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita
semplice;
--- di tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri
tipi di società o consorzi;
--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il
socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento
per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società
con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in
ogni caso persone fisiche) (segue schema di dichiarazione);
--- dei procuratori o degli institori se la domanda o l’offerta è
presentata da tali soggetti;
31
32
Art. 38, comma 1, lettera d)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.
17 della n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
che non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote
societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione
del divieto di intestazione fiduciaria.
Sia che l’eventuale violazione
non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche
anteriore all’anno), deve essere stata rimossa. In altri termini il
concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è stata rimossa; è
altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stata
accertata definitivamente da meno di un anno.
Solo per le società di capitali
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Art. 38, comma 1, lettere e) ed f)
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
34
Art. 38, comma 1, lettera g)
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
Art. 38, comma 2, terzo periodo (imposte e tasse)
Ai fini della lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e
2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Euro 10.000 variabili con d.m, economia
(si tratta dell’importo per la verifica in Equitalia nei
pagamenti da parte delle pp.aa.)
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Art. 38, comma 1, lettere h) ed i)
h) che abbia reso false dichiarazioni o falsa documentazione,
con dolo o colpa grave, sul possesso dei requisiti di cui al
presente comma, o in ordine alle altre informazioni che, in
base alla legge o al regolamento, possono essere chieste
dalla stazione appaltante o che non abbia fornito dette
informazioni;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali
Art. 38, comma 2, quinto periodo (imposte e tasse)
Ai fini della lettera i), si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del DURC.
36
Art. 38, comma 1, lettere l) ed m)
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231 del
2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1,
del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del
2006; (norma abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del
d.lgs. n. 81 del 2008)
Parziale sovrapposizione con la lettera e)
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Art. 38, comma 1, lettera m)
(ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del
decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di
assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2,
e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli
appalti disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma,
della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’art. 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere
contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o
603-ter del codice penale),
38
Art. 38, comma 1, lettera m-bis)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico … per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
(solo appalti di lavori)
Art. 40, comma 9-quater
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo
o colpa grave … dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell' esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un
periodo di 1 anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde
39
comunque efficacia.
Art. 38, comma 1, lettera m-ter)
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p.
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991,
convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge n. 689 del
1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica
procedente all’Autorità che cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
40
Art. 38, comma 1, lettera m-ter
articolo 317 codice penale
articolo 629 codice penale
Concussione
Estorsione
aggravante art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991,
convertito dalla legge n. 203 del 1991
Agevolazione attività di
associazioni mafiose
art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981
Esclusione della responsabilità per chi ha commesso il
fatto … in stato di necessità o di legittima difesa.
41
Art. 38, comma 1, lettera m-quater)
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
42
Art. 38, comma 2, ultimi due periodi (controllo reciproco)
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui
all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.
e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
43
Art. 46, comma 1-bis (tassatività cause di esclusione)
1. … (completamenti e chiarimenti - immutato)
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti
in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice e dal regolamento, e da altre disposizioni di
legge vigenti nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e
le lettere di invito non possono contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono
comunque nulle.
44
Art. 48, comma 2-bis e 2-ter (banca dati)
1. … 1-bis … 2 …. (comprova requisiti - immutati)
2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le
modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'art. 62-bis del d.lgs. n. 82, del 2005 la
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi ed economicofinanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei
requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa
documentazione sia disponibile.
45
Art. 64 (Bando di gara)
1 … 2 … 3 … 4 … (contenuto dei bandi - immutati)
4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti
sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità,
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sentite le categorie professionali interessate,
con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui
all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella
delibera a contrarre motivano espressamente in ordine
alle deroghe al bando-tipo.
46
Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte)
1 … 2 … (immutati)
Dimenticati i lavori di importo
superiore a 20.658.000 euro
2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma,
l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei
requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i
contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti
relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro,
dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle
stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, acquisito l'avviso dell' Autorità.
47
Art. 236-bis Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso giurisdizionale (1)
1. … i soggetti che intendono proporre un ricorso informano
le stazioni appaltanti della presunta violazione e della
intenzione di proporre il ricorso.
2. L'informazione … reca una sintetica e sommaria
indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di
ricorso, salva la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi
o ulteriori. La comunicazione può essere presentata fino alla
notifica del ricorso; è diretta al RUP e può essere effettuata
anche oralmente nel corso di una seduta pubblica, inserita
nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al
RUP a cura della commissione.
48
Art. 236-bis Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso giurisdizionale (2)
3. L'informativa non impedisce l'ulteriore corso della gara,
né il decorso dei termini per la stipula del contratto e per la
proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro 15 giorni comunica le
proprie determinazioni stabilendo se intervenire o meno in
autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.
5. L'omessa comunicazione e l'inerzia della stazione
appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini
della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi del
concorso nel fatto (art. 1227 codice civile).
6. Il diniego di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile
solo unitamente all'atto cui si riferisce, o, se questo è già
49
stato impugnato, con motivi aggiunti.
Art. 246-bis (abrogato)
ora art. 26, comma 2, c.p.a. (Lite temeraria)
1. Il giudice condanna d'ufficio la parte
soccombente al pagamento di una sanzione
pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e
non superiore al quintuplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio, quando la parte soccombente ha agito
o resistito temerariamente in giudizio.
0 < = 200.000 = 2.000
200.000 < = 1.000.000 = 4.000
> 1.000.000 (o indeterminato) = 6.000
(da 2 a 5 volte) x (da 2.000 a 6.000) euro
50
Art. 122, comma 9 - LAVORI
(Esclusione automatica offerte anomale)
9. Per lavori d'importo < = a 1.000.000 di euro, quando il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la
stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 86 … Comunque la facoltà
di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 …
Art. 253, comma 20-bis
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo
122, comma 9 … per i contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 28.
5.000.000
51
Art. 124, comma 8 - SERVIZI E FORNITURE
(Esclusione automatica offerte anomale)
8. Per servizi e forniture d’importo < = a 100.000 euro,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando
l'esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; … Comunque
la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 …
Art. 253, comma 20-bis
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. …
124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 28.
200.000 euro
52
art. 32, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 (1)
(aggregazione dei lavori nel progetto definitivo/esecutivo)
7. Le varie voci del computo metrico estimativo vanno aggregate
secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e
specializzate, allo scopo di rilevarne gli importi, individuando:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili di importo superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro;
c) nell’ambito delle categorie ex lettera b), quelle «a
qualificazione obbligatoria»;
d) nell’ambito delle categorie ex lettera c), quelle ex articolo 37,
comma 11, del codice (strutture, impianti ed opere speciali,
elencate all’art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010);
e) quelle di cui alla lettera d) che superano il 15%.
Il RUP trasmette gli esiti dell’aggregazione, verificati in sede di
validazione, all’ufficio competente della stazione appaltante
per la redazione del bando di gara.
53
art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006 (2)
(categorie superspecializzate dette anche s.i.o.s.)
11. Qualora nei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali (s.i.o.s), e qualora una o più di
tali opere superi il 15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti
affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti,
possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo
118, comma 2, terzo periodo (massimo 30%); il regolamento
definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma …
L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede
alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle
54
prestazioni eseguite dallo stesso…
Annullamento parziale del d.P.R. n. 207 del 2010 (3)
(aggregazione dei lavori nel progetto definitivo/esecutivo)
D.P.R. 30 ottobre 2013 (in G.U. n. 280 del 29/11/2013) su parere
dell’Adunanza della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, n.
3090 del 16/04/2013, depositato il 26/06/2013, al n. 3014
annulla
• l’art. 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, “Tabella sintetica
delle categorie”)
• l’art. 107, comma 2, nel senso specificato in motivazione
• L’Allegato A dove individua quasi tutte le categorie nella fattispecie
della qualificazione obbligatoria.
Conseguenze (fino a nuovo intervento normativo):
cautela nel determinare e imporre le categorie, con parziale
disapplicazione degli articoli annullati;
Valorizzare al massimo l’art. 109, comma 1;
55
Sono parzialmente superate le successive 4 slides.
art. 32, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 (4)
CATEGORIE ALLEGATO A al d.P.R. n. 207 del 2010
565656
Individuazione
Categorie
d.P.R. n.
207/2010
A regime
57
Individuazione
Categorie
d.P.R. n.
207/2010
A regime
58
Individuazione
Categorie
d.P.R. n.
207/2010
A regime
59
Impostazioni di primo livello
1 – Oggetto del contratto (articolo 53, comma 2)
(esecuzione, progettazione ed esecuzione
separatamente tra: appalto integrato semplice e
appalto integrato complesso)
2 – Tipologia contrattuale (articolo 53, comma 4)
(a corpo, a misura, a corpo e misura)
3 – Procedura di gara (articoli 55, 56, 57 e 122, comma 7)
(aperta, ristretta, negoziata)
4 – Criterio dell’offerta (articoli 81, 82 e 83)
(di prezzo, economicamente più vantaggiosa)
60
Costo del personale, costi di sicurezza aziendali
e oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza
Art. 82, comma 3-bis
Distinzione tra:
1 – Costo del personale (comprensivo dei minimi
contrattuali, anche di secondo livello, oneri riflessi;
escluse spese generali e utile d’impresa)
2 – Costi di sicurezza aziendali (incorporati nei prezzi delle
singole lavorazioni)
3 – Oneri di sicurezza, oggetto di apposito computo
metrico estimativo integrante il Piano di sicurezza e
coordinamento (il DUVRI nei servizi)
61
62
62
Le tipologie contrattuali
(art. 53, comma 4)
LAVORI A CORPO (offerte di ribasso)
articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010
Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della
quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo,
posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha
valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha
l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati
progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e
relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto
conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
63
LAVORI A CORPO (Offerta con «lista»)
articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010
Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i
cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura,
la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha
effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso
l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico
estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad
inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a
pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l'indicazione
delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta
che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile
64
Art. 122, comma 7 (Procedura negoziata sottosoglia)
7. I lavori di importo complessivo < 1.000.000 di euro possono
essere affidati …, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo => a
500.000 euro, ad almeno 10 soggetti e, per lavori di importo < a
500.000 euro, ad almeno 5 soggetti se sussistono aspiranti idonei in
tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento …
contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la
pubblicazione entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva …
= > 500.000 euro: GURI
Sito web stazione appaltante
Sito web Osservatorio
< 500.000 euro:
Sito web stazione appaltante
Sito web Osservatorio
65
CRITERI DI AFFIDAMENTO
Offerta di solo prezzo (art. 82)
Unico elemento: il prezzo (rectius: il ribasso sul prezzo)
(Vietata dal regolamento per i servizi tecnici > 100.000 euro )
Ammessa dal Codice e dalle norme comunitarie
(Corte di Giustizia, sez. VI, 7 ottobre 2004, n. C-247/02)
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)
Molteplicità di elementi:
- Qualitativi (discrezionali);
- Quantitativi (vincolati).
Offerta econ. più vantagg. semplificata (artt. 82/83)
Molteplicità di elementi ma tutti quantitativi (vincolati):
- Prezzo (rectius: il ribasso sul prezzo);
- Tempo (riduzione dei termini (solo progettazione). 66
Offerta di solo prezzo (art. 82)
 quando: non vi sono elementi sufficienti di variazione in
miglioramento della proposta (o delle specifiche tecniche) a base di
gara; oppure quanto l’oggetto del contratto è riconducibile a
modelli già fortemente regolamentati (D.L. – coordinamento ex
d.lgs. n. 81/2008) o predefiniti dalla Stazione appaltante;
 come: solo offerta di prezzo, applicabile a tutte le voci delle
prestazioni; in caso di applicazione separata alle singole voci,
predeterminazione della ponderazione aritmetica;
Criticità:
 Ribassi incontrollati ;
 Metodi inefficaci di limitazione ai ribassi;
 - limite predeterminato (appiattimento delle offerte);
 - media o media mediata (contrasto con i princìpi comunitari);
 - verifica delle giustificazioni dei sintomi di anomalia.
67
OFFERTE ANOMALE
Appalti di importo pari o superiore alla soglia di:
euro 5.000.000 (200.000 per forniture e servizi) fino al 31/12/2015
euro 1.000.000 (100.000 per servizi e forniture) dopo il 31/12/2015
 esclusione solo dopo la verifica negativa delle giustificazioni
 utilizzo di un criterio automatico solo per l’individuazione della
soglia di anomalia, con estensione dei criteri previsti per i lavori
pubblici anche alle forniture e servizi
 l’automatismo nel calcolo della soglia non è assoluto, e la S.A. può
verificare ulteriori offerte che ritenga, motivatamente, incongrue
 inapplicabilità dell’automatismo per il calcolo della soglia in
presenza di meno di 5 offerte valide, con possibilità di verificare le
offerte che la S.A. ritenga che ritenga, motivatamente, incongrue
 la verifica dell’anomalia è possibile anche con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
68
OFFERTE ANOMALE
Appalti di importo inferiore alla soglia di:
euro 5.000.000 (200.000 per forniture e servizi) fino al 31/12/2015
euro 1.000.000 (100.000 per servizi e forniture) dopo il 31/12/2015
Due opzioni (solo per offerta di prezzo art. 82)
 opzione ordinaria (esclusione solo in caso di verifica negativa delle
giustificazioni), estensione delle regole previste per gli appalti sopra
soglia (applicabile anche nel silenzio del bando);
 opzione derogatoria (necessita di esplicita previsione nel bando):
esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di
anomalia, calcolata come previsto per appalti sopra soglia;
(scarso rilievo pratico: non obbligatorio nella procedura negoziata;
obbligatorio nelle procedure pubbliche ma queste sono a loro volta
non obbligatorie)
 Automatismo inapplicabile in presenza di meno di 10 offerte valide,
con possibilità di verificare le offerte che la S.A. ritenga,
69
motivatamente, incongrue
OFFERTE ANOMALE
Individuazione della soglia di anomalia
(solo offerta di prezzo articolo 82)
Il “taglio delle ali” (art. 86, comma 1)
- esclusione (accantonamento) del 10%, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggiore ribasso e di minore ribasso;
- l’esclusione opera ai soli fini della procedura di computo
della soglia di anomalia
- più offerte identiche comprese nelle “ali”, devono essere
considerate come una sola (criterio “teleologico” ex art.
121, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010)
70
OFFERTE ANOMALE
Individuazione della soglia di anomalia
(solo offerta di prezzo articolo 82)
Il taglio delle “ali”, il calcolo delle “medie” e della “soglia”
Viene calcolata la media delle offerte non comprese nelle “ali” e a tale
media M1 si aggiunge lo “scarto aritmetico medio” dei ribassi
percentuali M2 che superano la prima media. M = M1 + M2.
Non sono possibili arrotondamenti durante le operazioni matematiche
per determinare le medie e per individuare il ribasso definitivo
costituente la “soglia di anomalia”.
Scarso interesse per servizi tecnici di progettazione ma possibile
applicazione ai servizi tecnici diversi (urbanistica, paesaggistica ecc.).
71
Art. 122, comma 9 - LAVORI
(Esclusione automatica offerte anomale)
9. Per lavori d'importo < = 1.000.000 di euro, quando il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la
stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 86 … Comunque la facoltà
di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 …
Art. 253, comma 20-bis
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo
122, comma 9 … per i contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 28.
5.000.000 euro
72
Art. 124, comma 8 - SERVIZI E FORNITURE
(Esclusione automatica offerte anomale)
8. Per servizi e forniture d’importo < = a 100.000 euro,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando
l'esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; … Comunque
la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 …
Art. 253, comma 20-bis
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. …
124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 28.
200.000 euro
73
74
OFFERTE ANOMALE
(offerta di solo prezzo)
Verifica delle offerte anomale
Eventuale verifica di congruità delle offerte
(qualunque sia il criterio dell’offerta e
qualunque sia l’importo dell’appalto)
Art. 86, comma 3:
In ogni caso le stazioni appaltanti possono
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base
elementi specifici, appaia anormalmente bassa
Principio comunitario perseguito:
la soglia di anomalia non può essere un dato
immutabile ma deve poter essere riconsiderato
75
Verifica delle offerte anomale
Eventuale verifica di congruità delle offerte
di importo superiore alle soglie ammissibili
(ininfluenza delle soglie comunitarie)
(solo per il criterio dell’offerta di prezzo)
Art. 86, comma 4:
In presenza di meno di 5 offerte, non si calcola la
soglia di anomalia ma si applica il comma 3
(le stazioni appaltanti possono valutare la congruità
di ogni altra offerta che, in base elementi specifici,
appaia anormalmente bassa)
76
Verifica delle offerte anomale
Eventuale verifica di congruità delle offerte
di importo pari o inferiore alla di ammissibilità
(solo per il criterio dell’offerta di prezzo)
Art. 122, comma 9:
In presenza di meno di 10 offerte, non si calcola la
soglia di anomalia ma si applica l’art. 86, comma 3
(le stazioni appaltanti possono valutare la congruità
di ogni altra offerta che, in base elementi specifici,
appaia anormalmente bassa)
77
Offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 83)
Distinzione tra requisiti di ammissione ed elementi dell’offerta:
- requisiti: devono riguardare il soggetto “prima” dell’offerta
(capacità, esperienza ecc.), cosiddetto «background», sono valutati
come “switch” SI/NO, ammissione/non ammissione;
- elementi dell’offerta: devono riguardare l’oggetto del contratto
ovvero il “dopo” l’offerta (come e cosa il concorrente propone di
fare se si aggiudicherà il contratto), il cosiddetto «outlook»;
- requisiti: non possono essere discriminatori (distanze geografiche,
restrizione alle esperienze analoghe ecc.), in quanto che deve
essere garantito è il risultato e non i mezzi per raggiungerlo; se sono
necessari particolari mezzi, questi devono essere imposti
all’aggiudicatario (impegno del concorrente alla disponibilità);
- elementi dell’offerta: non possono riguardare circostanze
riconducibili al concetto di requisito.
- (Corte di Giustizia C.E., sez. I, 24 gennaio 2008, n. C-532/06)
78
Offerta economicamente
più vantaggiosa
 quando: vi sono sufficienti elementi migliorabili tra le condizioni a
base di gara (o nelle specifiche tecniche) a base di gara; oppure
quanto l’oggetto del contratto non è riconducibile a modelli tipici o
standardizzati e preregolamentati;
 come (1): equilibrio tra elementi qualitativi (offerta tecnica) ed
elementi quantitativi (prezzo, tempo ecc.); analisi di sensitività;
 come (2): dettaglio degli elementi (e sub-elementi) e dei pesi (e
sub-pesi) dell’offerta tecnica e obbligo di motivazione, oppure
motivazione «in re ipsa» nell’attribuzione di coefficienti ai sensi
degli allegati G (lavori), M (servizi tecnici) e P (servizi e forniture);
 prezzo: criteri di valutazione del prezzo che evitino l’appiattimento
(criterio proporzionale), disponibilità dell’intero peso.
79
Offerta economicamente
più vantaggiosa
 soglia di sbarramento: solo se l’offerta tecnica è obbligatoria
(obbligo intrinseco od obbligo imposto), problematiche in caso di
offerta tecnica facoltativa;
 Riparametrazione di primo livelle (singoli elementi scomposti in
sub-elementi): obbligatoria senza alcun dubbio;
 Riparametrazione di secondo livelle (intera offerta tecnica):
obbligatoria secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché
univoco; non richiesta dalle formule degli allegati G, M e P;
problematiche applicative;
 offerte semplificate: presenza di soli elementi quantitativi;
 commissione giudicatrice: natura, composizione, condizioni.
80
OFFERTE ANOMALE
Appalti di qualunque importo
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ininfluenza delle soglie comunitarie)
 divieto di qualunque esclusione automatica
 esclusione solo dopo la verifica negativa delle giustificazioni delle
offerte superiori alla “doppia soglia” di anomalia
 condizione di anomalia solo in presenza del contemporaneo
superamento della “doppia soglia” ovvero:
- i punti relativi al prezzo sono pari o superiori ai 4/5 dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando
- i punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, sono pari o
superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando.
81
82
OFFERTE ANOMALE
(offerta economicamente
più vantaggiosa art. 83)
Esempio di determinazione della soglia di anomalia
nell’offerta economicamente più vantaggiosa
elemento
Qualità 1
Qualità 2
Qualità 3
Qualità 4
Peso
20
Offerta 1
20
Offerta 2
18
Offerta 3
16
15
10
10
10
6
4
15
8
10
12
7
9
5
45
40 (>32)
85
No
Si
Congrua
4
55 (> 48)
31
86
Si
No
Congrua
5
49 (>48)
33 (>32)
82
Si
Si
Anomala
Tempo
5
Parziale
60
Prezzo
40
Totale
100
Soglia extra 60*4/5=48
Soglia prezzo 40*4/5=32
Sintomi:
83
Esempio di determinazione della soglia di anomalia
nell’offerta economicamente più vantaggiosa
84
Art. 81, comma 3 (Diniego di aggiudicazione)
Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto.
Non va confusa con la clausola generica secondo la
quale la stazione appaltante può «revocare, annullare,
differire, sospendere» il procedimento di gara; tale
clausola è nulla ex art. 1355 codice civile (condizione
potestativa) essendo possibile un provvedimento di
secondo livello solo con adeguata motivazione.
85
Avvalimento (art. 49 del Codice)
Il concorrente può soddisfare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini dell’avvalimento il
concorrente deve allegare:
- una sua dichiarazione di avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti propri e dell’impresa ausiliaria;
- una dichiarazione dell’ausiliario attestante il possesso da
parte di quest’ultimo dei requisiti generali;
- una dichiarazione dell’ausiliario con cui questi si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; (segue)
86
- una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario con cui questi
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata né si trova in una situazione di controllo con
una degli altri concorrenti che partecipano alla gara (intesi
come “in concorrenza”);
- in originale o copia autentica il contratto (di avvalimento)
in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto);
- nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, il
concorrente può presentare una dichiarazione attestante
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido.
87
Avvalimento (art. 49)
- l’avvalimento è comunicato all’Autorità di vigilanza;
- un ausiliario non può prestare i propri requisiti a più di un
concorrente;
- il divieto di partecipazione alla gara dell’ausiliario deve
essere inteso come divieto alla partecipazione in
competizione con il concorrente, al contrario può
partecipare in R.T.I. con il concorrente (ovviamente con
requisiti distinti e non sovrapponibili);
- Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente che
partecipa alla gara.
88
Limiti all’avvalimento (art. 49, comma 6)
Limitatamente ai lavori, il concorrente può avvalersi di una
sola ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. In
via eccezionale il bando può prevedere una deroga
motivata a tale principio.
La Corte di giustizia, con sentenza 10 ottobre 2013, con
sentenza n. 94/2012, ha «ribaltato» il principio, nel senso
che la disposizione oggi deve essere letta esattamente al
contrario:
«Il bando di gara può limitare motivatamente
l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione della
peculiarità delle prestazioni»
89
4. Avvalimento
(art. 88, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010)
Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49,
comma 2, lettera f), del Codice deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e
specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
(si torna all’articolo 1325 del codice civile)
E’ ormai consolidato che il contratto deve dare atto in modo
specifico dell’oggetto nel dettaglio, superando il precedente
orientamento della sufficienza dell’espressione di volontà delle
parti, senza altre formalità.
90
2. Avvalimento (problematiche particolari)
- l’avvalimento è limitato ai requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi (articoli 41 e 42 del
Codice).
- Non dovrebbe essere ammesso per requisiti
professionali (art. 39) quali CCIAA e iscrizioni in Albi
o per requisiti di qualità (articoli 43 e 44).
- Tuttavia almeno per la qualità (ISO 9001)
l’avvalimento è ammesso se tra i mezzi e le risorse
messe a disposizione (e oggetto del contratto) vi sono
quelli, unitamente al know how, che sono stati alla
base
dell’ottenimento
della
certificazione
dell’ausiliaria.
91
Anticipazione
art. 26-ter legge n. 98 del 2013
artt. 124 e 140 d.P.R. n. 207 del 2010
SOLO PER CONTRATTI DI «LAVORI»
(bandi > 21 agosto 2013 e < 1 gennaio 2015)
Anticipazione del 10%
Garantita da fideiussione (compresi interessi legali)
Erogata entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori
Per contratti > 30 settembre erogazione > 31 gennaio
Recupero sui S.A.L. e comunque nel corso del primo
anno contabile (anche per contratti pluriennali)
Revoca in caso di violazione del cronoprogramma.
92
Art. 132, comma 3 - LAVORI – Varianti in corso d’opera (1)
3. (primo periodo: varianti non varianti – immutato) .
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e
alla sua funzionalità, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento … non può superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.
93
Art. 132, comma 3 - LAVORI – Varianti in corso d’opera (2)
Il calcolo corretto in base all’art. 132, comma 3, terzo
periodo, è il seguente:
1.a condizione: non deve essere superiore al 5%
dell’importo del contratto, quindi:
2.a condizione: deve trovare copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50%
dei ribassi d'asta conseguiti.
Per farla breve, dovendo le varianti essere contenute nel 5% del
contratto e CONTEMPORANEAMENTE nelle somme stanziate al
netto del 50% del ribasso, ogni volta che il ribasso d’asta è
inferiore al 9,09090909% il limite della variante sarà del 50% del
ribasso; ogni volta che il ribasso d’asta è superiore al 9,09% il
limite è il 5% del contratto. Provare con Excel per credere
_
94
Affidamento servizi «in genere»
SERVIZI
SERVIZI ex allegato II.A
SERVIZI
ex allegato II.B
(artt. 20 e 27)
SERVIZI TECNICI (cat. 12)
Altri servizi (cat. 1÷11 e 13÷16)
Servizi tecnici di
progettazione e affini
Altri servizi tecnici
(urbanistica, paesaggistica ecc.)
Solo questi sono soggetti ad
una disciplina speciale ex
articoli 90, 91 e 92
Affidati in via ordinaria
(Parte II, titolo I, se sopra soglia)
(art. 124 se sottosoglia) 95
Affidamento servizi tecnici
Disciplina sopra soglia ( => 200.000), costituisce disciplina ordinaria
Disciplina sotto soglia (< 200.000), costituisce disciplina derogatoria
(art. 121: ai contratti … di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, si applicano le disposizioni sopra soglia in quanto non
derogate dalle norme del presente titolo)
Importo
≥ 100.000 euro
Art. 91, comma 1
Importo
≥ 200.000 euro
Importo
< 200.000 euro
Proced. pubbliche Proced. pubbliche
sopra soglia
sotto soglia
Importo
< 100.000 euro
Art. 91, comma 2
procedura negoziata senza
bando art. 57, comma 6;
invito ad almeno 5 soggetti,
10 giorni per l’offerta
96
Affidamento servizi tecnici
Importo
=> 100.000 < 200.000
euro
Importo
≥ 200.000 euro
Proced. pubbliche
GUUE + GURI
4 quotidiani
Bando
Aperta
Ristretta
40÷52
30÷37
Invito
30÷35
Requisiti:
Articolo 263
d.P.R. n. 207/2010
Proced. pubbliche
sotto soglia
GURI
Bando
Aperta
Ristretta
22÷36
7÷10
Invito
10
97
Affidamento servizi tecnici
At. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010
requisiti di partecipazione (importo ≥ 100.000)
Economico finanziari : lettera a)
Fatturato in servizi tecnici degli ultimi 5 esercizi da 2 a 4
volte l’importo dei corrispettivi a base di gara
(fino al 31 dicembre 2015: dei migliori 5 esercizi tra gli
ultimi 10 esercizi)
Richiedibile solo con adeguata motivazione ai sensi
dell’art. 41, comma 2, ultimo periodo.
98
Affidamento servizi tecnici
At. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010
Tecnico professionali, lettera b)
servizi analoghi prestati negli ultimi 10 anni (in lavori)
Importo dei lavori tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, per ciascuna
classe/categoria di cui si compone l’intervento oggetto del
servizio da affidare
Problemi di individuazione delle classi/categorie;
assimilazioni di tipologie analoghe, distinzioni di
sottocategorie disomogenee.
99
Affidamento servizi tecnici
At. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010
Tecnico professionali, lettera c)
due servizi analoghi «di punta» prestati negli ultimi 10
anni (in lavori);
Importo dei lavori tra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, per ciascuna
classe/categoria di cui si compone l’intervento oggetto del
servizio da affidare
Problemi come alla lettera b). Ulteriore problema: due
servizi nel senso di almeno due servizi o di non più di
due servizi ai fini del raggiungimento del requisito ?
100
Affidamento servizi tecnici
At. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010
Tecnico professionali, lettera d)
numero medio personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni tra 2
e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico
(fino al 31 dicembre 2015: dei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni)
Necessità di indicare tale numero nel bando, modalità di calcolo
Titolari, associati, soci attivi, dipendenti, consulenti su base annua
iscritti agli albi muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, o
firmino i rapporti di verifica o facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti dell’offerente una quota
superiore al 50% del proprio fatturato annuo, collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni (in
proporzione), co.co.co. nei limiti dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs.
n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte
Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399
101
Affidamento servizi tecnici
At. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010
Tecnico professionali, lettera d)
il numero medio annuo di personale tecnico è calcolato:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile
considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del
rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della
singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se
successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla
data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti
considerati, ricadenti all’interno dei periodi utili costituiti dai tre
anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione
per il numero divisore 3.
102
I Raggruppamenti temporanei
(art. 37 del Codice)
Art. 261, commi 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 207 del 2010
R.T.I. Orizzontale:
Tutti i raggruppati eseguono una quota della prestazione
principale
Al mandatario può essere richiesto il possesso dei requisiti
in una misura minima, comunque mai superiore al 60% del
totale, ad esclusione dei “servizi di punta” ex lettera c).
(difficoltà nel possesso della percentuale minima anche per
la lettera b), si consiglia di limitare l’aliquota minima, se
richiesta, alla classe prevalente tra quelle oggetto di gara)
Ai mandanti non possono essere richieste misure minime.
103
I Raggruppamenti temporanei
(art. 37 del Codice)
Art. 261, commi 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 207 del 2010
R.T.I. Verticale:
Il mandatario assume le prestazioni indicate nel bando
come “principali”
Uno o più mandanti assumono i servizi indicati nel bando
come “secondari”
(diversamente dai lavori non esiste una classificazione
normativa che distingua forniture o servizi “principali” e
“secondari”, per cui tale eventuale distinzione è a cura
della Stazione appaltante con criteri di ragionevolezza)
104
Affidamento servizi
Forcella art. 265 d.P.R. n. 207 del 2010 (procedura negoziata con bando)
Divieto di forcella previsto dall’articolo 62, commi 1 e 2, del Codice
prezzo più basso
Ristretta
Criterio offerta
economicamente più
vantaggiosa
Aperta
Criterio offerta
prezzo più basso
economicamente più
vantaggiosa
Ricezione
richieste:
37 giorni
Ricezione
offerte:
40 giorni
Ricezione
offerte:
52 giorni
G.U.U.E. (≥200.000)
G.U.R.I.
Albo
1 o 2 quot. nazionali
1 o 2 quot. locali
Siti internet
Profilo di committente
Criterio del prezzo più basso:
≤ 100.000 euro: possibilità di esclusione automatica offerte anomale(se ≥ 10 offerte)
> 100.000 euro: giustificazione in contraddittorio offerte anomale (se ≥ 5 offerte)
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i punteggi di cui
all’allegato M
L’attribuzione dei punteggi avviene applicando la formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
(deroga a C(a) = S n [ Wi * V(a) i ] )
105
Servizi tecnici => 100.000 euro
Solo offerta economicamente più vantaggiosa? (1)
Consiglio di stato in sede consultiva: parere sul d.P.R. n. 207 del
2010 (riportato nelle premesse del regolamento: «Ritenuto che, in
relazione all'arti. 266, comma 4, la disposizione che configura il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico
criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi
di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di
specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non
limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi
relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova
copertura normativa di rango primario nell'art. 81, comma 1, del
codice, attuativa degli artt. 55 e 53 rispettivamente della direttiva
2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche
regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;
106
Servizi tecnici => 100.000 euro
Solo offerta economicamente più vantaggiosa? (2)
Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di
servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del
prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1,
quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto
del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di
cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
107
Aspetti critici dell’offerta tecnica:
- La relazione metodologica;
- Inammissibilità delle esperienze pregresse.
Ondeggiamento e tolleranza parziale della G.A.
- La valutazione:
- --- il confronto a coppie (ex allegato G al regolamento);
- --- i limiti all’obbligo di motivazione;
- --- gli elementi e i sub-elementi di valutazione;
- --- la Commissione giudicatrice (incompatibilità e limiti);
- --- sub-pesi ricondotti a unitarietà nell’elemento “madre”
ovvero la riparametrazione di primo livello.
108
Aspetti critici dell’offerta economica
- il prezzo (rectius: la riduzione del prezzo):
--- il superamento dell’articolo 266, comma 1, lettera c) del d.P.R. n.
207 del 2010;
--- il divieto di appiattimento del prezzo;
--- altri aspetti critici comuni al criterio dell’offerta di solo prezzo;
--- il coefficiente di attenuazione «X» negli allegati M e P.
Contrasto con i princìpi comunitari e generali.
- La valutazione del tempo:
- La riduzione massima e la riduzione media (possibilità e limiti).
L’analisi di sensitività:
- l’attribuzione dei pesi in relazione all’importanza degli elementi;
- la rilevanza del prezzo nel nuovo e nel vecchio regolamento .
109
Affidamento servizi tecnici
Inferiori a 100.000 euro
(art. 91, comma 2, art. 124, del codice)
(artt. 267 del d.P.R. n. 207 del 2010
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo … di importo inferiore [ a
100.000 euro] possono essere affidati … a cura del responsabile del
procedimento, …, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
Criterio del prezzo più basso
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
110
Affidamento servizi tecnici
Inferiori a 100.000 euro
(artt. 267 del d.P.R. n. 207 del 2010
Comma 2:
Indagine di mercato
Pubblicazione Albo stazione
appaltante per 15 gg e siti web
Commi da 2 a 7:
Elenco aggiornabile almeno
annualmente con Pubblicazione
su GURI e siti web
Possibilità di chiedere requisiti minimi
Pubblicazione esiti sui siti web entro 48 giorni
Inferiori a 40.000 euro (comma 10)
Affidamento diretto
111
Cauzioni e assicurazioni nei servizi tecnici
Articoli 268, 269 e 270 del d.P.R. n. 2’7 del 2010
1. Cauzioni provvisoria e definitiva per tutti i servizi tecnici diversi
da «progettazione, redazione del PSC e supporto al RUP» (quindi
obbligatoria per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase
esecutiva, collaudo e altre prestazioni accessorie)
2. Assicurazione responsabilità civile professionale del progettista
esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la
differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve
sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o
omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe
dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori
ed omissioni.
112
Servizi «in genere»
SERVIZI
ex allegato II.A
Affidamento
in via ordinaria
(codice e regolamento)
Affidamento
in economia
(max euro 200.000)
ex allegato II.B
alberghieri/ristorazione
legali
collocamento personale
Istruzione
Sanitari e sociali
Ricreativi, culturali, sportivi
Affidamento in via ordinaria
(artt. 20, 65, 68 e 27)
113
Servizi - programmazione
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo
all'esercizio successivo (facoltativo)
Servizi – Responsabile procedimento
e Direttore dell’esecuzione
Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di direttore
dell'esecuzione del contratto, salvo:
a) di diversa indicazione della stazione appaltante;
b) si tratti di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
c) si tratti di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo
tecnologico o che richiedono l'apporto di una pluralità di
competenze o caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di
processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
114
Servizi - progettazione
Componenti del progetto:
a) relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è
inserita la fornitura o il servizio;
b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la
sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008
(DUVRI, a cura del titolare del potere decisionale e di spesa nella
gestione dello specifico appalto, comma 3, sesto periodo);
c) calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con
indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di
cui alla lettera b) (computo metrico estimativo);
c-bis) eventuale individuazione prestazione principale e prestazioni
secondarie (con relativi importi);
d) prospetto economico deglioneri complessivi per l’acquisizione
del bene o del servizio (quadro economico);
e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
f) schema di contratto.
115
Servizi - DUVRI
Il DUVRI è necessario SOLO in presenza di rischi da interferenza.
(art. 26, comma 3, escluso il quinto periodo, e comma 5, del d.lgs.
n. 81 del 2008); articolazione del DUVRI:
a) notizie generali sul servizio, sui soggetti, sulle emergenze;
b) individuazione dei rischi da interferenza (a carico del
committente), distinti dai rischi aziendali a carico
dell’appaltatore (art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs. n.
81 del 2008);
c) dettaglio, in via gerarchica, dei rischi da interferenza;
d) disposizioni di salvaguardia in caso di futura presenza di altre
imprese (R.T.I., subappaltatori, imprese titolari di altri appalti
interferenti);
e) individuazione degli oneri da sostenere per la riduzione o
l’eliminazione dei rischi da interferenza di cui alla lettera d), da
esporre dettagliatamente, da NON assoggettare a ribasso.
116
(ATTENZIONE: questione del DUVRI differito!)
Affidamento servizi
Importo
< 200.000 euro
Importo
≥ 200.000 euro
Proced. pubbliche
GUUE + GURI + Albi
4 quotidiani
Requisiti morali:
Art. 38 del Codice
Proced. pubbliche
sotto soglia
GURI - Albi
Requisiti speciali:
Artt. 39, 41, 42, ev.
43 e 44 del Codice
Bando
Bando
Art. 275 d.P.R. n.
Aperta
Ristretta
Aperta
Ristretta
207/2010
40÷52
30÷37
22÷36
7÷10
Invito
Invito
30÷35
10
117
Affidamento servizi
At. 275 del d.P.R. n. 207 del 2010
requisiti di partecipazione R.T.I.
Economico-finanziari (art. 41 del Codice)
- due referenze bancarie;
- fatturato globale (*) nel triennio;
- fatturato specifico (*) in servizi analoghi) nel triennio;
Tecnico organizzativi (art. 42 del Codice)
- servizi prestati e/o servizi «di punta»;
- personale utilizzato;
- attrezzature/equipaggiamento (per servizi, con cautela);
- campionature e certificazioni (per forniture).
Qualità aziendale (art. 43) e Qualità ambientale (art. 44, no forniture)
Ammesse prove alternative relative all'impiego di misure equivalenti.
(C.d.S., sez. V, 12/11/2013, n. 5375)
(*) solo con adeguata motivazione art. 41, comma 2, ultimo periodo.
118
Affidamento servizi
At. 275 del d.P.R. n. 207 del 2010
requisiti di partecipazione R.T.I.
Mandataria capogruppo in ogni caso con requisiti maggioritari e
prestazioni da assumere in misura maggioritaria (nel senso di
maggiore di ciascuna singola mandante).
Economico finanziari (art. 41 del Codice)
R.T.I. orizzontali
Mandataria e mandanti tutte nella prestazione principale e, se
presenti, tutte nelle prestazioni secondarie.
R.T.I. verticali (impossibili in caso di sole prestazioni principali)
La mandataria nelle prestazioni principali
Le mandanti nelle prestazioni secondarie
R.T.I. miste (impossibili in caso di sole prestazioni principali)
Mandataria e mandanti in forma promiscua, ammessi sub. R.T.I.
119
Affidamento servizi
Forcella art. 62, commi 1 e 2, del Codice
(procedura ristretta, minimo 10 concorrenti da invitare)
prezzo più basso
Criterio offerta
Ristretta
Aperta
economicamente più
vantaggiosa
Criterio offerta
prezzo più basso
economicamente più
vantaggiosa
Ricezione
richieste:
37 giorni
Ricezione
offerte:
40 giorni
Ricezione
offerte:
52 giorni
G.U.U.E. (≥200.000)
G.U.R.I.
Albo
1 o 2 quot. nazionali
Siti internet
Profilo di committente
Criterio del prezzo più basso:
≤ 100.000 euro: possibilità di esclusione automatica offerte anomale(se ≥ 10 offerte)
> 100.000 euro: giustificazione in contraddittorio offerte anomale (se ≥ 5 offerte)
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i punteggi di cui
all’allegato P (non obbligatorio C.d.S., sez. V, 12/06/2013, n. 3239)
Attribuzione punteggi applicando la formula: C(a) = S n [ Wi * V(a) i ] )
120
Servizi: criteri per l’offerta
Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di
servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del
prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1,
quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto
del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di
cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
121
Aspetti critici dell’offerta tecnica:
criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto! (art. 83)
- Inammissibilità delle esperienze pregresse.
(ondeggiamento e tolleranza parziale della G.A.)
- La valutazione:
- --- il confronto a coppie (ex allegato G al regolamento);
- --- i limiti all’obbligo di motivazione;
- --- gli elementi e i sub-elementi di valutazione;
- --- la Commissione giudicatrice (incompatibilità e limiti);
- --- sub-pesi ricondotti a unitarietà nell’elemento
“madre” ovvero la riparametrazione di primo livello;
- --- pesi ricondotti a unitarietà nell’intera offerta tecnica
ovvero la riparametrazione di secondo livello (o
122
riparametrazione «esasperata»).
Aspetti critici dell’offerta economica
- il prezzo (rectius: la riduzione del prezzo):
--- il divieto di appiattimento del prezzo;
--- altri aspetti critici comuni al criterio dell’offerta di solo prezzo;
--- il coefficiente di attenuazione «X» negli allegati M e P.
- L’eventuale valutazione del tempo:
- La riduzione massima e la riduzione media (possibilità e limiti).
L’analisi di sensitività:
- l’attribuzione dei pesi in relazione all’importanza degli elementi;
- la rilevanza del prezzo.
123
Servizi: valutazione offerta tecnica
124
Servizi: riepilogo offerta
125
La concessione di servizi (art. 30 del Codice)
Finalità: svolgimento del servizio con trasferimento dei rischi.
Obbligo di Piano economico finanziario.
Remunerazione mediante l’erogazione dei servizi.
Gara informale con almeno cinque invitati qualificati, con
predeterminazione dei criteri selettivi in caso di più candidati nelle
manifestazioni di interesse.
La finanza di progetto nei servizi
(art. 278 del d.P.R. n. 207 del 2010)
- simile al PF nei lavori ma senza investimento (o con investimento
marginale); si applica il combinato tra l’art. 153 (promotore,
garanzie e simili) e l’art. 30 del Codice (gara informale).
(l’applicabilità generalizzata e la portata del comma 7 con rinvio al
Codice e poi al d.lgs. n. 42 del 2004: gestione beni culturali e servizi per
il pubblico nei musei, biblioteche, parchi, complessi monumentali)
126
Affidamento servizi in economica
(artt. 125 del Codice
Inferiori a 200.000 euro
Comma 2:
Indagine di mercato
Pubblicazione Albo stazione
appaltante per 15 gg e siti web
Commi da 2 a 7:
Elenco aggiornabile almeno
annualmente con Pubblicazione
Albo stazione appaltante siti web
Possibilità di chiedere requisiti minimi
Pubblicazione esiti sui siti web entro 48 giorni
Inferiori a 40.000 euro o altro importo minore
previsto nel regolamento dell’ente (comma 10)
Affidamento diretto
127
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Il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del