Le novità del quadro RW 2014
I CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI MONITORAGGIO
FISCALE PER I DIPENDENTI DELLA P.A.
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Roma, 6 maggio 2014
a cura di FRANCESCO MARIA FIGLINI
DC ACCERTAMENTO – UFFICIO CENTRALE PER IL CONTRASTO AGLI ILLECITI FISCALI
INTERNAZIONALI
Il nuovo monitoraggio fiscale
La Legge 97/2013 (Legge Europea) ha profondamente ridisegnato la
disciplina del “monitoraggio fiscale” di cui al DL Legge 167/90. Per ciò che
riguarda gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti
Abolizione
degli obblighi dichiarativi relativi ai trasferimenti di danaro da e verso
l’estero
Abolizione
della soglia di importo minima (tranne che per i conti correnti o
depositi, per i quali è mantenuto il limite di 10.000 euro) - DL50/2014
Il
Provvedimento attuativo (151663/2013) ha poi previsto la nuova struttura di
RW, allineando i valori da dichiarare ai fini del monitoraggio a quelli rilevanti ai fini
IVIE e IVAFE. Cambiano, dunque, i valori da riportare ai fini del monitoraggio.
Per ciò che riguarda le sanzioni:
Rimodulazione
(e attenuazione) delle sanzioni che scendono dal precedente
10%-50% all’attuale 3%-15%, o 6%-30% in caso di attività detenute in Stati di cui
alle liste (cd paradisi fiscali);
Introduzione
della sanzione in misura fissa (€ 258) per la presentazione tardiva
(entro 90 gg dal termine) del Modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale.
6 maggio 2014
Il monitoraggio fiscale
La dichiarazione di attività e investimenti all’estero
Allo status di residente fiscale discende anche l’obbligo, ricorrendone i presupposti, di
adempiere alle norme in tema di monitoraggio fiscale (DL 167/90), che per le PF
consiste nella compilazione del Modulo RW.
Obbligo di indicazione delle attività finanziarie e immobili detenuti all’estero per un
valore superiore a € 10.000, e (fino al 2013) dei movimenti da o verso l’estero.
La violazione di tale obbligo è sanzionata amministrativamente (oggi 3-15% o 6-30%).
2009: Circolare 43 (scudo fiscale) “estende” a tutti gli immobili l’obbligo dichiarativo,
anche se a disposizione;
2013: con la Legge 97/2013 la disciplina del monitoraggio è stata integralmente
ridisegnata. In tema di RW:
Eliminato il limite di valore di 10.000 (tranne che per depositi e c/c bancari) e la
segnalazione dei flussi. Quadro RW unificato per gestione IVIE-IVAFE
5 aprile 2014
La norma di esonero
Individuazione dei redditi di fonte estera
L’esonero dal monitoraggio fiscale per i dipendenti PA
Nelle Circolari 43 e 48 del 2009 si era già preso atto della particolare
situazione di alcune categorie di lavoratori, tra cui i “diplomatici” (residenti
in Italia “ex lege”), prevedendo per questi in via interpretativa un esonero
dagli obblighi di compilazione RW limitatamente ai conti correnti esteri di
accredito degli stipendi o altri emolumenti e alla permanenza all’estero.
L’articolo 38, comma 13 del DL 78/10 ha disciplinato tale fattispecie
introducendo per legge tale esonero generalizzandolo. Dispone infatti che
“Gli obblighi dichiarativi di cui all’artciolo 4 del DL 167/90 non si applicano
a)Alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le
persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali
cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale sia determinata, in deroga agli
ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività
lavorativa è svolta all’estero.
QUALI SONO IN DETTAGLIO I SOGGETTI CHE SI QUALIFICANO PER
L’ESONERO?
5 aprile 2014
L’esonero per i dipendenti pubblici all’estero
Nel sistema precedente alla Legge 97/2013 gli obblighi di monitoraggio
interessavano le attività “detenute al termine del periodo d’imposta”
Su questa base la Risoluzione 128/2010 aveva fornito chiarimenti in
merito all’interpretazione da dare alla Legge 2010/121 intravedendo,
ai fini dell’esonero dichiarativo i seguenti requisiti:
Status di dipendente pubblico all’estero da verificarsi al 31/12
Continuità della prestazione (periodo maggiore di 183 gg nell’anno)
A partire da UNICO 2014, dopo la modifica dell’articolo 4 gli obblighi
interessano le attività “detenute nel corso del periodo d’imposta”. Residua,
dunque il solo requisito della:
Continuità della prestazione (periodo maggiore di 183 gg nell’anno, anche
non consecutivi CIRC 38E)
NB: Nel Provvedimento del Direttore attuativo dei nuovi obblighi dichiarativi è
stato esplicitato un periodo di latenza pari a 6 mesi, dopo la cessazione
dell’impiego all’estero/rientro in Italia per rimpatriare le attività.
6 maggio 2014
L’esonero per i dipendenti pubblici all’estero
E se non si rientra nei casi di esonero soggettivo specifici per i lavoratori della
PA?
Potrebbero sempre venire in rilievo i criteri di esonero generali:
Detenzione tramite fiduciarie o intermediari residenti che intervengano nella
riscossione dei flussi
esonero dall’obbligo dichiarativo dei conti correnti e depositi bancari il cui
valore massimo nell’anno non abbia superato i 10.000 euro (DL 50/04)
Nel Provvedimento del Direttore, attuativo dei nuovi obblighi dichiarativi è
stato esplicitato un periodo di latenza pari a 6 mesi, dopo la cessazione
dell’impiego all’estero/rientro in Italia per rimpatriare le attività.
NB: l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale non è più sinonimo di
esonero dalla compilazione del quadro RW, il quale riveste adesso rilevanza
anche per la gestione di IVIE ed IVAFE.
6 maggio 2014
Sulla residenza fiscale
L’articolo 2 del TUIR
Prevede quali criteri di collegamento col territorio, che per la maggior parte del
periodo d’imposta (183 o 184 gg) sia integrato uno dei seguenti tre requisiti
•Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente
•Residenza (dimora abituale)
•Domicilio fiscale (centro degli interessi)
I dipendenti pubblici (e i loro familiari o conviventi) assegnati a posti consolari
o a missioni diplomatiche non si iscrivono all’AIRE, quindi per loro rimane
integrato sempre il criterio di iscrizione all’APR.
NB: Il periodo d’imposta è unitario e coincide con l’anno solare (articolo 7 del
TUIR)
6 maggio 2014
Individuazione dei redditi di fonte estera
Ambito soggettivo dell’esonero
Lavoratori che prestano in via continuativa attività presso la
Commissione UE ed altri organismi comunitari e internazionali
la cui residenza in Italia è fissata in base ad accordi
internazionali ratificati dall’Italia
Dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero e per i quali
sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle
Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle
relazioni consolari e che mantengono la residenza in Italia in
quanto non iscritti all’AIRE.
Si devono intendere ricompresi nell’esonero anche i familiari,
sia per quanto riguarda il Protocollo sui privilegi e immunità
delle Comunità Europee (circolare 45/10 e 38/13)
5 aprile 2014
Le attività di controllo in capo alle persone fisiche residenti e
non residenti: casistiche più ricorrenti per gli sportivi
professionisti:
Sportivi professionisti – la residenza fiscale
Esistono problemi pratici legati alle gestione dello status di residente o meno
di uno sportivo professionista, sia nella fisiologia che nella patologia.
Il periodo d’imposta italiano per le persone fisiche coincide sempre con
l’anno solare (Art 7 TUIR) ma, trattandosi di status verificabile solo ex post
(almeno 183 gg).
•problemi (anche per il sostituto) in caso di variazioni di res. in corso d’anno;
•problemi se in altri Stati esistono esercizi a cavallo, o frazionati;
•problemi se altri Stati applicano regimi che non prevedono full liability to
tax
5 aprile 2014
Unificazione dei criteri di valorizzazione e del quadro dichiarativo
ai fini IVIE e IVAFE.
Valori da indicare ai fini del monitoraggio fiscale e IVIE o IVAFE
Nel provvedimento attuativo del nuovo articolo 4 del DL 167/90
(dichiarazione delle attività e investimenti) si specifica che per la
valorizzazione delle attività finanziarie e immobili si deve tener conto,
rispettivamente dei criteri di valorizzazione validi ai fini IVAFE e IVIE (anche
se nel singolo caso non fossero dovute)
Quindi: eliminata la preesistente differenza di criteri di valorizzazione
Se importi in valuta estera si deve prendere a riferimento il tasso medio
mensile (i tassi medi mensili sono pubblicati con Provvedimento annuale del
Direttore dell’Agenzia)
5 aprile 2014
Ravvedimento e sanzioni
Impatto delle nuove misure sanzionatorie
Abolizione dell’obbligo dichiarativo dei trasferimento da e verso l’estero e
delle relative sanzioni.
Diminuzione delle sanzioni relative alle consistenze: (articolo 5 DL 167/90)
Misura precedente (dal 10% al 50%)
Misura attuale dal 3% al 15% oppure dal 6% al 30% (black list)
Le sanzioni se più favorevoli, per effetto del principio del “favor rei” si
applicano retroattivamente.
Quindi le nuove e più favorevoli misure impattano anche su eventuali ipotesi
di ravvedimento per l’anno 2012.
6 maggio 2014
Ravvedimento e sanzioni
Impatto delle nuove misure sanzionatorie
Ravvedimento operoso (articolo 13 D. Lgs 472/97)
Possibilità di rimediare a errori mediante il pagamento dell’eventuale maggior
imposta e di sanzioni in misura ridotta.
Per eventuali integrazioni della dichiarazione RW relativa al 2012 (Unico
2013) sarà possibile, entro il termine di presentazione di UNCO 2014 (30
settembre) presentare dichiarazione integrativa e versare 1/8 della sanzione
percentuale applicabile (3% o 6%).
Per dichiarazioni tardive o integrazioni entro 90 giorni dal termine: sanzione
in misura fissa (25 €) e non più percentuale (cioè 1/10 della sanzione RW)
Ciò riguarderà solo da UNICO 2014 in avanti essendo ormai trascorsi i 90 gg
dal termine di presentazione di UNICO 2013
6 maggio 2014
il controllo della residenza
Sportivi professionisti – la residenza fiscale
L’effettività dello status di “non residente” delle persone fisiche (inclusi gli
sportivi) è oggetto di controllo da parte dell’Agenzia.
Presunzione di cui all’articolo 2 comma 2 bis del TUIR.
Indagini: Ancora attuali gli indizi di collegamento elencati nella Circolare
304/97
•Rimpatrio degli emolumenti
•Prevalenza legami personali e familiari, etc.
NB: non decisiva, ai fini del domicilio fiscale, la materiale presenza sul
territorio
Oggi però nuovi e più potenti strumenti: scambio automatico, collaborazione
coi Comuni (es: multe, pass etc), dati forniti all’ A.T.
5 aprile 2014
I nuovi poteri d’indagine per
pagamenti da o verso l’estero
L’estrazione di operazioni per categoria

Articolo 2, DL 167/90 (nella versione rifusa dalla L 97/13);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia in corso di emanazione
Intermediari
finanziari e altri
soggetti vigilati ex
231/97
…previa autorizzazione Direttore Centrale o
Comandante generale…
TRASMETTONO
…In deroga ad ogni vigente disposizione di
legge…
…evidenza delle operazioni intercorse con
l’estero, anche per masse di contribuenti e con
riferimento ad uno specifico periodo temporale
NB: diversamente dalla previsione del precedente articolo 1, non c’è nessuna
limitazione soggettiva dei soggetti destinatari delle indagini. Anche i pagamenti o le
operazioni effettuate da società di capitali, dunque, potranno essere interessate dalla
richiesta.
5 aprile 2014
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Casi esonero obbligo monitoraggio fiscale dipendenti PA