D. Lgs. 626 del 19.9.1994
Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394
CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
Gazz.Uff.Suppl.Ordin. N°265/12.11.94
Il legislatore, per la prima volta nel nostro paese, ha inteso disciplinare
compiutamente l’intero sistema della prevenzione, dove le parti del
rapporto di lavoro ( datore di lavoro e lavoratori ) sono chiamate a
svolgere un ruolo finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo
comune della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Decreto Legislativo del Governo
n° 242 del 19/03/1996
Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n° 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Gazz.Uff.Suppl.Ordin. N° 104 del 06/05/1996
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TUTELA del Lavoro
• Costituzione Italiana
art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro. …
• Codice Civile
art.2060 - Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme
esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
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organizzative ed
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Obiettivo dei D.D. Lgs. 626/94 e 242/96
I datori di lavoro hanno il dovere generale, ai sensi dell’art. 2087
c.c., di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ciascun
posto di lavoro, per tutte le attività lavorative da essi svolte.
Con i D.D. Lgs. 626/94 e 242/96 il Legislatore vuole che la
prevenzione venga organizzata dal basso e non più imposta
dall’alto.
Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed
assistenza, assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro,
lasciando
all’imprenditore
l’organizzazione
e
la
gestione
dell’attività lavorativa in sicurezza.
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La filosofia dei D. D. Lgs. 626/94 e 242/96
Lo scopo del provvedimento è quello di assicurare una più elevata
protezione dei lavoratori, non solo attraverso misure di
prevenzione e bonifica dai rischi, ma anche attraverso
l’acquisizione
della
cultura
della
sicurezza,
mediante
l’informazione, la consultazione, la formazione continua.
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Prevenzione dei rischi e piani
di sicurezza
Come adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs. N. 626/94 modificato ed integrato dal D.Lgs. N. 242/96 - sul
miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
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FIGURE coinvolte
IL DATORE DI LAVORO
IL LAVORATORE
IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE
del Servizio prevenzione e protezione
interno
IL PREPOSTO
Professionisti esterni
IL MEDICO
competente
ENTI
vigilanza - controllo
consulenza - assistenza
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Il RAPPRESENTANTE
dei lavoratori per la sicurezza
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Organizzazione della sicurezza
Il datore di lavoro designa il responsabile e gli addetti al servizio
di prevenzione ovvero conferisce l’incarico a persone o servizi di
consulenza esterni all’azienda; nomina, per le attività ove è
previsto il controllo sanitario, il medico competente, informandolo
sui rischi derivanti dai processi produttivi.
Il datore di lavoro (che esercita), il dirigente (che dirige) ed il
preposto
(che
sovrintende),
nell’ambito
delle
rispettive
attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la
sicurezza.
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Campo d’applicazione
Art. 1 - La norma estende la tutela a tutti i settori di attività, pubblici
e privati. Sono comprese anche le attività esercitate dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province …, alle quali siano addetti lavoratori
subordinati e soggetti equiparati. Le misure di protezione trovano
applicazione, nei casi espressamente previsti, anche nel lavoro a
domicilio e nel rapporto di portierato. Sono previste modulazioni
normative specifiche, attraverso decreto ministeriale, per le Forze
armate e di Polizia, i servizi di protezione civile, le università, le
scuole, le strutture giudiziarie e penitenziarie, i mezzi di trasporto
aerei e marittimi. (*)
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Definizioni: lavoratore e datore di lavoro
Art. 2 • Il “ Lavoratore subordinato “ viene visto in una forma più
ampia rispetto all’art. 2094 c.c., infatti vengono compresi coloro
che prestano lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui senza
retribuzione. Estensione ai soci di cooperative, gli utenti dei servizi
di formazione scolastica in azienda, gli allievi di istituti
professionali ed universitari esposti al rischio. (*)
• Datore di lavoro è il “ soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore “, comunque, il soggetto che secondo il tipo e
l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità dell’unità
produttiva - è titolare dei poteri decisionali e di spesa.(**)
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Datore di lavoro, dirigente e preposto
Art. 2 - Il datore di lavoro deve promuovere la sicurezza attuando le
misure generali di tutela di cui all’art. 3.
• “ Privato “ è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, chi ha la responsabilità dell’impresa stessa con poteri
decisionali e di spesa.
• “ Pubblico “ è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia PREPOSTO ad un ufficio avente autonomia
gestionale.
Tale definizione esonera da ogni responsabilità in materia di sicurezza i soggetti titolari degli Organi
di governo dei vari Enti Pubblici, che precedentemente la giurisprudenza coinvolgeva insieme ai
Dirigenti.
L’unico adempimento cui tali organi sono tenuti consiste nella individuazione dei Dirigenti destinati ad
assumere la qualifica di Datore di lavoro (art. 30 D.Lgs. 242.96)
A tale obbligo resta collegata la corrispondente responsabilità per “ culpa in eligendo “, qualora la
scelta venga compiuta in violazione dei doveri di diligenza, cautela o perizia e ne consegua un danno a
terzi.
(Requisiti della delega *)
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Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 2 Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell’azienda o unità produttiva.
• Collabora all’attività di prevenzione dei rischi con il datore di
lavoro, mediante proposte e suggerimenti;
• Costituisce lo strumento tecnico-operativo che il datore di lavoro e
gli altri soggetti obbligati utilizzano per adempiere ai propri doveri
di prevenzione;
• E’ privo di qualsiasi potere organizzativo all’interno dell’azienda.
La responsabilità in materia comunque è del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, anche
nell’ipotesi che l’azienda ricorra a professionisti esterni.
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Definizioni: medico competente
Art. 2 - è il professionista in possesso di uno dei seguenti titoli:
• specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro, o specializzazioni individuate con decreto del Ministero
della Sanità in concerto con il Ministero dell’Università e ricerca
scientifica;
• docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
• autorizzazione prevista dall’art. 55 del D.Lgs. N. 277.91 e
rilasciata, previa presentazione di apposita domanda
all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, ai
laureati in medicina e chirurgia che abbiano svolto l’attività di
medico del lavoro per almeno quattro anni.
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Art. 2 E’ la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e
capacità adeguate:
• gestisce e coordina le attività del servizio;
• non sono previste per tale soggetto specifiche sanzioni penali, non
essendo dotato di poteri dispositivi;
• nessuna responsabilità penale può configurarsi a suo carico in
quanto si occupa soltanto dell’analisi delle situazioni a rischio,
della salute negli ambienti di lavoro e della formulazione di
proposte intese ad eliminarle o ridurle ( diverso è il caso in cui tale funzione sia
assolta da un dirigente o da un preposto ).
Può essere chiamato a rispondere civilmente (risarcire il danno al D.L.) per inadempimento alle
obbligazioni previste dal suo incarico.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 2 - persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, con il compito di seguire sul luogo di lavoro le problematiche
inerenti la sicurezza e la salute in ambiente di lavoro e concorrere alle
scelte ad esse relative.(*)
Art. 18 - è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive:
Con dipendenti fino a 15 il rappresentante può essere:
• eletto dai lavoratori al loro interno;
• individuato tra più aziende su base territoriale ed in base al
comparto produttivo;
• eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali.
Con dipendenti oltre 15 il rappresentante:
• è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali aziendali,
• in assenza delle rappresentanze sindacali aziendali, è eletto dai
lavoratori al loro interno.
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Misure generali di tutela
Art. 3 - L’imprenditore, al fine di promuovere la prevenzione, deve
attenersi ai seguenti principi codificati:
• programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che
integri nella sicurezza le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell’azienda;
• massima sicurezza tecnicamente fattibile, eliminazione dei rischi in
relazione alle conoscenze acquisite;
• stato di benessere psicofisico nel lavoro;
• partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza:
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
Art. 4 • Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi;
• fornisce ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione
individuale;
• informa i lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e
protezione;
• forma i lavoratori sull’uso corretto di attrezzature ed impianti, nonché
sull’uso dei sistemi e mezzi di protezione e prevenzione;
• fa rispettare le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di
sicurezza;
• consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi
previsti;
• consegna la copia della cartella sanitaria e di rischio al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro;
• tiene un registro degli infortuni sul lavoro, aggiornato
cronologicamente.
All’azione mirata a prevenire i rischi deve subentrare la valutazione di quelli residuali, in relazione alle regole di buona
tecnica, nella sistemazione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature, delle materie e sostanze impiegate.
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Obblighi dei lavoratori
Art. 5 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della salute e sicurezza
propria e delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni od omissioni.
Elementi rilevanti ai fini della determinazione delle responsabilità
sono : la formazione, le istruzioni ed i mezzi ricevuti.
Il principio ha una carica innovativa notevole:
il lavoratore destinatario della tutela diviene
autore e partecipe della sicurezza in azienda.
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I Lavoratori - obblighi art. 5 • Osservano
le disposizioni e le istruzioni impartite dal D.L., dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzano correttamente: i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze
e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione,
• segnalano:
immediatamente al D.L. al dirigente o al preposto le deficienze dei
macchinari e dei dispositivi di protezione e di sicurezza nonché altre eventuali condizioni
di pericolo di cui vengono a conoscenza;
• non rimuovono o modificano senza autorizzazione:
i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
• non compiono di propria iniziativa:
operazioni o manovre che non sono di loro
competenza o che comprometterebbero la sicurezza propria e di altri lavoratori;
• si sottopongono: ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
• contribuiscono:
insieme al D.L., ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi imposti dalla autorità competente o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durente il lavoro.
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Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti
e dei commercianti
Art. 6 In conformità al principio della sicurezza a monte viene affermata il
dovere di sicurezza per diversi soggetti estranei al rapporto di
lavoro:
• I progettisti,dei luoghi di lavoro e degli impianti, devono rispettare i
principi generali di prevenzione al momento delle scelte progettuali
e tecniche.
• I fabbricanti continuano a rispondere penalmente ai sensi dell’art.
7 D.P.R. n.547/55 per la costruzione di macchine, attrezzature ed
apparecchi non rispondenti alle norme di prevenzione.
• Al divieto di vendita, noleggio e concessione in uso di macchine,
ecc., non rispondenti alle norme di sicurezza (attenersi alle
istruzioni di montaggio fornite dai fabbricanti).
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Contratto di appalto o contratto d’opera
Art. 7 Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno
dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o
a lavoratori autonomi:
• verifica l’idoneità tecnico-professionale delle stesse in relazione ai
lavori affidati;
• fornisce alle stesse dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di
prevenzione adottate;
• coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e coordina gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, intesi anche all’eliminazione di eventuali rischi dovuti ad
interferenze tra gli stessi lavoratori.
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Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 8 Il Datore di lavoro per predisporre il servizio può:
• Designare propri dipendenti e tra loro individuare il responsabile
del servizio, gli stessi devono avere capacità adeguate, disporre di
mezzi e tempo sufficienti per svolgere i compiti assegnati;
• Integrare il servizio “ interno “ con persone esterne in possesso delle
conoscenze professionali necessarie ed adeguate alle caratteristiche
dell’azienda;
In particolari casi il D.L. può svolgere direttamente i compiti del servizio e ricorrere anche
all’ausilio di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie (art. 10).
Il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Provinciale del
Lavoro ed alla ASL il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione con dichiarazione sui compiti svolti, sul periodo e sul
curriculum professionale della persona designata
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Servizio di prevenzione e protezione
Art 9 - il Servizio provvede a :
1 - individuare e valutare i fattori di rischio;
2 - elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e
i sistemi di controllo di tali misure;
3 - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4 - proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5 - partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza (ovvero alla riunione periodica di prevenzione e protezione);
6 - fornire ai lavoratori informazioni su:
a) rischi per la sicurezza e la salute;
b) misure di prevenzione e protezione;
c) normative di sicurezza disposizioni aziendali;
d) pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose;
e) procedure di pronto soccorso, antincendio, evacuazione e nomi dei
lavoratori.
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Riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi
Art. 11 - viene indetta dal D.L., almeno una volta l’anno, nelle aziende o
unità produttive con più di 15 dipendenti, nonché in occasione di
significative variazioni del ciclo produttivo e delle condizioni di
esposizione.
Vi partecipano:
• il datore di lavoro,
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
• il medico competente,
• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Vengono esaminati:
• la valutazione dei rischi,
• i programmi di prevenzione e protezione,
• l’idoneità dei mezzi di protezione,
• i programmi di formazione e informazione dei lavoratori.
Viene steso un verbale tenuto a disposizione dei partecipanti per consultazioni.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, in occasione di significative variazioni del ciclo produttivo e delle condizioni
di esposizione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
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Prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori, pronto soccorso
Art. 12 - disposizioni generali Il Datore di Lavoro:
•
organizza i rapporti con i servizi pubblici per : pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio, gestione dell’emergenza.
•
designa i lavoratori incaricati delle misure di : prevenzione incendi, pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio, gestione dell’emergenza, evacuazione dei lavoratori.
•
informa i lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare in caso di
pericolo.
I Lavoratori:
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•
non possono se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione;
•
devono essere informati, essere in numero sufficiente, disporre di attrezzature adeguate.
•
hanno il diritto in caso di pericolo grave ed immediato di allontanarsi dal posto di lavoro
nonché prendere le misure per evitare le conseguenze di tale pericolo.
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Compiti del medico competente
Art. 17 • Esprime: i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
• Istituisce ed aggiorna: una cartella sanitaria e di rischio, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
• informa i lavoratori: sui risultati e sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
• rilascia: a richiesta del lavoratore copia della documentazione
sanitaria;
• comunica: al rappresentante per la sicurezza, in occasione delle
riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti
clinici e strumentali effettuati.
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Attribuzioni
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 19 •
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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Può accedere ai luoghi di lavoro, al documento della sicurezza, al registro infortuni.
E’ consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, i programmi di prevenzione
e protezione, la designazione e formazione degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione, di prevenzione degli incendi, di pronto soccorso, di evacuazione in caso di
emergenza.
Riceve informazioni e documentazione sulla valutazione dei rischi, le misure di
prevenzione, le sostanze e preparati pericolosi impiegati, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione e ambiente di lavoro, gli infortuni e malattie professionali.
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Riceve una formazione adeguata.
Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione.
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti.
Partecipa alle riunioni periodiche.
Avverte il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività.
Ricorre alle autorità competenti in caso di inosservanza delle norme e di inidoneità
delle misure di prevenzione e protezione.
Dispone di tempo (permessi) e strumenti per contratto.
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Organismi paritetici territoriali art. 20
Organizzazione sindacali
dei datori di lavoro
Orientamento e
Promozione
della formazione
dei lavoratori
Organizzazioni sindacali
dei lavoratori
Prima istanza
di riferimento in merito
a controversie sui diritti di rappresentanza,
informazione e formazione
In funzione di
CONCILIAZIONE
in armonia con l’impostazione
partecipativa dell’intera normativa
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L’informazione
Art. 21 È l’attività di trasferimento a tutti i soggetti interessati di dati e
notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico, utili al
compimento dell’intero processo di prevenzione.
Il D.L. provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
• i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale,
• le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate,
• i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta,
• i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi (sulla base delle
schede tecniche delle varie sostanze),
• le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione
dei lavoratori,
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente,
• i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione dell’emergenza,
Il D.L. fornisce le informazioni anche ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato.
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Rischio oggettivo
E’ quanto viene razionalmente determinato dall’esame attento
delle procedure di lavoro e dei materiali usati. La tipologia del
rischio viene quindi stimata sulla base di una serie di azioni
possibili che determinerebbero l’innalzamento della soglia di
rischio. Questo genere di valutazione viene solitamente fatta
considerando un livello di standardizzazione delle operazioni e al
di fuori del reale contesto lavorativo. Ciò significa che è
tecnicamente possibile determinare tipologia e qualità del rischio
e mettere a punto , quindi, azioni preventive possibili per ogni
singola fase lavorativa. Il rischio oggettivo, dunque, deriva dallo
studio attento delle operazioni lavorative e dalle variabili
oggettivamente determinabili attraverso l’osservazione e il loro
ordinamento.
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La valutazione soggettiva del rischio
dipende da un insieme di fattori sociali, individuali e culturali, che
insieme determinano quella che si chiama necessità di contestualità.
Tutte le persone sono portate ad inscrivere il rischio all’interno
della propria esperienza personale, annullandone così la sua
dimensione oggettiva. La valutazione che il lavoratore fa della
propria esperienza lavorativa determina spesso un innalzamento
del rischio, palesa sicurezza che in alcuni casi porta all’evento
infortunio.
E’ dunque opportuno osservare e ascoltare,
guardare ciò che i soggetti fanno e tentare di capire le loro ragioni,
adeguarsi all’azione preventiva e di controllo nell’interno del
gruppo di lavoro e specifica area di produzione lavorativa.
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Rischio e sua valutazione
• Con il termine di rischio si intende “ la possibilità che una
situazione di pericolo si concretizzi in danno ”
• La valutazione dei rischi rappresenta il complesso delle operazioni
analitiche richieste per individuare i rischi nonché le misure
preventive e protettive necessarie per la salvaguardia della
sicurezza.
- individuare le situazioni pericolose;
- identificare le persone esposte;
- valutare i corrispondenti rischi, formulando un
giudizio di accettabilità;
- adottare le misure di prevenzione per ridurre i
rischi non eliminabili.
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Prevista dall’art. 4, comma 2, D.Lgs.626/94, consiste nel porre il
datore di lavoro in condizione di adottare i provvedimenti che sono
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Questi provvedimenti comprendono:
• la prevenzione dei rischi professionali;
• l’informazione dei lavoratori;
• la formazione professionale degli stessi;
• l’organizzazione ed i mezzi destinati a porre
in atto tali provvedimenti.
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Linee guida per la valutazione
Il piano di sicurezza deve:
• riguardare tutti gli impianti installati nel luogo di lavoro;
• coprire le altre attività lavorative che si svolgono al di fuori
dell’azienda;
• tener conto delle altre attività normali che non sono specifiche del
processo produttivo (per es.. la messa in servizio di nuovi impianti);
• tener conto di situazioni prevedibili che non fanno parte del lavoro
normale ( ad es. la manutenzione straordinaria).
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INFORMAZIONI
NECESSARIE
Le persone che compiono le valutazioni dei rischi devono
conoscere o essere informate su quanto segue:
• rischi e pericoli la cui esistenza è già nota, con le modalità che ne
determinano l’insorgenza;
• materiali, attrezzature e tecnologie impiegati nelle lavorazioni;
• organizzazione e procedure di lavoro, nonché interazioni dei
dipendenti con gli impianti ed i materiali impiegati;
• tipo, probabilità, frequenza e durata di esposizione ai vari pericoli;
• rapporti tra esposizione, rischio e relativi effetti;
• disposizioni normative di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro,
in rapporto ai rischi presenti sul luogo di lavoro;
• regole di buona tecnica , specie per i settori in cui non vi sono norme
giuridiche ovvero una specifica prassi amministrativa.
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INDIRIZZI
per la valutazione
Per ottenere le informazioni per la valutazione si fa ricorso a:
•
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analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti;
coinvolgimento partecipativo dei lavoratori;
dati forniti dai fabbricanti e dai costruttori;
fonti documentali ed esperienze acquisite in materia di sicurezza in
rapporto all’attività in oggetto;
riviste specializzate;
circolari, direttive ministeriali della Pubblica Amm.ne preposte nel
campo della sicurezza, della salute e dell’igiene del lavoro;
dati relativi ad incidenti industriali ed infortuni mortali e le indagini
epidemiologiche;
controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni;
dati conoscitivi forniti dalle ASL, INAIL, ecc.;
pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore.
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Analisi del rischio
Il rischio in funzione della probabilità che
si manifesti con possibile danno lesivo viene
valutato con una scala di valori/significati
così composta:
PROBABILITA’:
• Improbabile - sulla base di eventi succedutesi, poco probabile nel manifestarsi;
• Possibile -circostanza rilevata con possibile danno anche in concomitanza di altri eventi;
• Probabile - circostanza rilevata con eventuale danno lesivo in un determinato ciclo di
lavorazione;
• Molto probabile - accadimenti relativi con manifestazione di danni.
MAGNITUDO:
• Lieve - evento con possibile danno lieve senza abbandono del lavoro;
• Modesta - circostanza di rischio con possibile danno limitato, infortuni in temporanea o
malattie professionali reversibili;
• Grave - circostanze verificatesi con danni lesivi temporanei o permanenti di alquanta
entità, infortunio invalidante o malattie professionali irreversibili;
• Gravissima - danni letali ad uno o più lavoratori, infortunio con riduzione notevole delle
capacità lavorative, eventi mortali.
RISCHIO:
• Trascurabile - potenzialità insignificante, eventuali correzioni in fase di programmazione;
• Medio - rischi da considerare, migliorie nella prevenzione e protezione;
• Alto - necessitano misure e verificare di prevenzione e protezione;
• Molto alto - livello di rischio pericoloso, misure drastiche per correggere anche fasi di
lavorazioni.
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Fase attuativa del piano
Per attuare il piano è necessario:
• Identificare i pericoli (per es.: i pericoli di origine chimica in base
alle etichettature dei prodotti ed alle schede recanti i dati di
sicurezza), i rischi dell’impiego di determinate attrezzature, facendo
riferimento alle norme di prevenzione e alle specifiche tecniche del
fabbricante;
• coinvolgere i lavoratori e, in primis, i loro rappresentanti,
acquisendo le loro osservazioni sugli effetti pericolosi per la salute,
dovuti ad esposizione a rischi specifici;
• identificare le persone che possono essere esposte a determinati
rischi individuando il momento in cui ciò può verificarsi;
• definire le misure di controllo impiegate mediante il confronto con le
disposizioni di igiene e prevenzione.
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CONTINUITA’ nel controllo rischi
•
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I datori di lavoro devono tener presenti sempre i seguenti principi:
eliminare i rischi
sostituire ciò che è pericoloso riducendo od annullando la
pericolosità;
combattere i rischi alla fonte, se non prevenibili od evitabili ridurli
ad un livello in cui non si comprometta la sicurezza e la salute dei
lavoratori esposti;
attuare il lavoro all’uomo secondo i principi dell’ergonomia specialmente per quanto riguarda la progettazione dei posti di
lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di
produzione riducendo, per quanto possibile, il lavoro monotono ed
il lavoro a ritmi predeterminati, causa di stress per la salute;
dare priorità all’applicazione delle misure protettive di carattere
collettivo rispetto a quelle individuali;
trasmettere istruzioni ed informazioni di sicurezza semplici e chiare
ai dipendenti.
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IMPORTANZA del posto di lavoro
Per posto di lavoro si intende qualunque punto della sede o degli
impianti cui i dipendenti hanno accesso nel corso dell’attività
lavorativa.
Le prescrizioni minime a cui deve rispondere il posto di lavoro sono
stabilite dal D.Lgs 626/94 e dai precedenti DD.P.R.547/55 e 303/56,
riguardano:
• stabilità e solidità degli edifici;
• requisiti dei locali di lavoro;
• attrezzature elettriche, impianti di rilevamento e mezzi antincendio,
ascensori e montacarichi, rampe di carico,, porte , portoni, cancelli,
pavimenti, pareti, soffitti e tetti;
• illuminazione, aerazione e ventilazione, temperatura ambiente;
• servizi di benessere collettivo, servizi igienici, ambienti di riposo per
le donne incinte e le madri in allattamento;
• infermeria, pronto soccorso;
• posti di lavoro per i portatori di handicap;
• posti di lavoro all’aperto.
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ELABORAZIONE DEL PIANO DI
SICUREZZA
Sia la valutazione del rischio che l’elaborazione del documento è fatta
dal datore di lavoro, attraverso il responsabile del servizio di
prevenzione ed il medico competente, - ove previsto dalle vigenti
disposizioni il controllo sanitario - previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi è lo strumento per spingere l’imprenditore
ad un metodo di lavoro esplicito sulla prevenzione, obbligandolo ad
autocertificare il lavoro effettuato e quello da svolgere.
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PIANO DI SICUREZZA
In esito ai risultati della valutazione il datore di lavoro ha l’onere di
elaborare un documento contenente:
• la relazione sulla identificazione dei rischi, con i criteri di valutazione
eseguiti;
• le misure di prevenzione apprestate e l’individuazione di quelle da
adottare;
• il programma di attuazione di dette misure per assicurare un
ambiente di lavoro sicuro.
Il documento, conservato in azienda, deve essere esibito agli organi di
vigilanza.
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Migliorare la sicurezza
L’azione di valutazione consiste nel vedere le condizioni generali di
igiene e sicurezza nell’azienda.
Il piano di sicurezza è uno strumento procedurale che permette di
scoprire la realtà, di descriverla e di stabilire l’azione da adottare.
Il piano consente di agire in profondità sull’organizzazione della
sicurezza con riflessi positivi sulla produttività aziendale e qualità
del prodotto.
Attraverso l’analisi del rischio può emergere la necessità di integrare
o sostituire le capacità del servizio interno di prevenzione ricorrendo
a specialisti esterni, come previsto dall’art. 8 della legge n. 626/94.
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RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE
Il successo della valutazione dei rischi dipende dalla scelta del
coordinatore interno o esterno all’azienda da parte del datore di
lavoro, a cui compete l’obbligo della redazione del documento di
sicurezza e sul quale ricade ogni responsabilità.
Un buon coordinatore per la sicurezza deve:
• saper ascoltare;
• saper osservare;
• buona capacità di giudizio;
• diplomazia;
• spirito aperto ed attitudine positiva;
• autodisciplina;
• onestà ed imparzialità;
• prestigio
e, soprattutto,
•
•
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capacità di evitare l’abitudine e la routine;
non cedere alle pressioni che possono giungere dall’esterno o dall’interno.
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PROTEZIONI
collettive
Le protezioni collettive comprendono le misure da adottare per rendere
sicuro il lavoro per tutto il personale:
• separazione netta tra le zone a rischio e quelle esenti;
• sviluppo della politica di prevenzione per l’adozione massiva di
protezioni collettive;
• il piano di sicurezza deve disporre di:
- piante dettagliate delle zone pericolose;
- elenco dei prodotti e sostanze pericolose stoccate
e/o manipolate;
- indicazione delle persone del servizio di pronto
soccorso d’avvertire in caso d’incidente;
- elenco dei lavoratori esposti;
• disciplinare, ai fini della sicurezza, il problema “ visitatori “ in
azienda (ispettori, studenti,ecc.)
• misure contro l’emissione di fumo ed acque reflue.
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PROTEZIONI
individuali
Il dispositivo individuale di protezione (DPI) è una attrezzature
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o
accessorio destinato a tale scopo (art. 40 D.Lgs. 626/94).
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro (art. 41 D.Lgs. 626/94).
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 (art.
42 D.Lgs. 626/94).
Gli obblighi del datore di lavoro nell’ambito dei DPI sono indicati
nell’art. 43 D.Lgs. 626/94.
L’azienda mette a disposizione dei lavoratori: guanti, calzature di
sicurezza, indumenti di lavoro, occhiali di protezione, inserti
auricolari e cuffie, elmetti, maschere, ecc. .
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D. Lgs. n. 626.94