Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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4/12/2008
Gli Obblighi contabili
LIBRI SOCIALI: Il legislatore non prevede obblighi, anche se, ai fini di una
corretta amministrazione si consiglia di tenere:
 LIBRO DEGLI ASSOCIATI
 LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 LIBRO VERBALI DELLE ASSEBLEE DEGLI ASSOCIATI
 LIBRO VERBALI DEI REVISORI
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Art. 3 L. 11.8.1991 n. 266: dispone l’obbligo di formazione del bilancio dal quale
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
L. 8.11.1991 n. 381: prevede un rinvio alle norme civilistiche in materia di libri
sociali e di bilancio;
Art. 20 Codice Civile: per le associazioni non profit obbligo in capo agli
amministratori di convocare l’Assemblea per l’approvazione del bilancio almeno
una volta l’anno. Tale norma non dispone nulla in merito alla tenuta della
contabilità e alla forma del bilancio;
Artt. 13 e 20 D.P.R. 600/73: l’art. 13, co. 2, lettera g) indica gli enti non
commerciali tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. L’art. 20, in
particolare, ribadisce tale obbligo anche per gli enti soggetti all’Ires che non
abbiano per oggetto esclusivo o principale dell’attività l’esercizio di attività
commerciali (enti non commerciali);
Art. 20-bis D.P.R. 600/73: dispone l’obbligo, pena la decadenza dei benefici
fiscali, della tenuta delle scritture contabili da parte delle Onlus.
Art. 144 D.P.R. 917/1986: dispone l’obbligo di tenuta di una contabilità separata
nell’ipotesi di esercizio congiunto di una attività non commerciale e di una
commerciale. Tale disciplina tributaria del sistema contabile riguarda solo le
attività commerciali dell’ente non profit.
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Il codice civile non prescrive, direttamente, un obbligo di tenuta delle
scritture contabili per gli enti non commerciali.
Gli strumenti contabili che, tra gli altri, possono essere adottati al fine
di far emergere chiarezza nei fatti di gestione possono essere:
 LIBRO CASSA (entrate/uscite)
 LIBRO DELLE BANCHE (entrate/uscite)
 LIBRO DI PRIMA NOTA
 GIORNALE DI CONTABILITA’ (partita doppia)
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Rileva gli importi riscossi dall’ente in contanti, con l’indicazione della tipologia di entrata, e gli
importi pagati dall’ente con la relativa descrizione.
Qualora le entrate finanziarie si rivelassero insufficienti per coprire spese urgenti, è possibile
ovviare con un’anticipazione del Presidente dell’ente o dei suoi consiglieri, infruttifera di interessi
e da rimborsare appena ripristinati i normali flussi di gettito. In ogni caso è preferibile
verbalizzare l’accaduto nel libro dei verbali delle assemblee dei soci o del consiglio direttivo.
LIBRO DELLE BANCHE
Rileva le entrate e le uscite di conto corrente dell’ente.
Il saldo periodico deve bilanciare con il saldo risultante dagli estratti conto mensili o trimestrali
inviati dagli istituti di credito.
LIBRO DI PRIMA NOTA
Vanno annotati cronologicamente tutti i movimenti di gestione, in parte già contenuti nei predetti
libri (es. registrazione di una fattura di acquisto).
GIORNALE DI CONTABILITA’
Il libro giornale utilizza il metodo della partita doppia per la rilevazione dei fatti di gestione,
avvalendosi dell’ausilio del libro di prima nota.
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Gli Obblighi Contabili:
Il Registro Imprese
Gli enti che, nel perseguimento delle loro finalità, svolgono un’attività d’impresa
sono tenuti ai seguenti ulteriori adempimenti:
CARATTERISTICHE DELL’ENTE
TIPO DI ISCRIZIONE
NOTE
L’ente
svolge
un’attività
economica
riconducibile
all’art. 2195 c.c., in via
accessoria rispetto a quella
istituzionale
L’ente è tenuto all’obbligo di
denuncia al REA. L’iscrizione
(Mod. R) deve avvenire entro
30
giorni
dall’avvio
dell’attività economica, e non
dalla costituzione dell’ente.
Il REA è una sezione del
Registro Imprese e raccoglie,
con finalità documentali e
statistiche, l’iscrizione da
parte di soggetti collettivi
che
svolgono
un’attività
economica non in forma
d’impresa.
L’ente
svolge
un’attività
economica
riconducibile
all’art. 2195 c.c., in via
esclusiva.
L’ente è considerato una
impresa commerciale e come
tale assoggettato all’obbligo
di iscrizione nella sezione
ordinaria del registro delle
imprese.
Di regola l’iscrizione nel
registro delle imprese ha
efficacia
dichiarativa,
nel
senso che i fatti e gli atti
soggetti a iscrizione ed
iscritti sono opponibili a
chiunque e lo sono dal
momento
della
loro
registrazione.
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Contabilità Ordinaria
Se ricavi di natura commerciale > di
€ 309.874,14, se l’attività d’impresa ha
ad oggetto la prestazione di servizi;
€ 516.456,90, se l’attività d’impresa ha
ad oggetto altre attività.
Contabilità Semplificata
Se ricavi di natura commerciale < di
-€ 309.874,14, se l’attività d’impresa ha
ad oggetto la prestazione di servizi;
- € 516.456,90, se l’attività d’impresa
ha ad oggetto altre attività.
Se ricavi di natura commerciale < di
-€ 15.493,71 se attività di prestazioni
di servizi;
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Libro giornale
Libro degli inventari
Libri Iva
Scritture ausiliarie
Scritture ausiliarie di magazzino
Registro dei beni ammortizzabili
Libro matricola e libro paga
-
-
Contabilità Supersemplificata
-€ 25.822,84 se altre attività.
-
-
Registri previsti ai fini Iva ed
eventualmente il registro dei
beni ammortizzabili
Libri paga e matricola
Registri iva delle fatture
emesse
Oppure
apposito prospetto approvato
con D.M. 11.2.1997 tenuto e
conservato con le medesime
modalità stabilite per i registri
Iva
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REQUISITI SOGGETTIVI

- Società sportive dilettantistiche in forma di società di capitali o
cooperativa, senza fine di lucro;
- associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal Coni o dalle
Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione
sportiva;
- Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni o dalle
Federazioni sportive nazionali;
- associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.

CONDIZIONI OGGETTIVE
1.
2.
Esercizio di idonea opzione
Rispetto dei limiti dimensionali
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Opzione esercitabile anche attraverso comportamento
concludente;
Opzione vincolante per almeno 5 anni se esercitata dopo
l’1.1.2000, o per almeno 3 anni se esercitata prima di tale
data;
Comunicazione alla Siae dell’esercizio dell’opzione, prima
dell’inizio dell’anno solare per il quale le associazioni
intendono usufruire del regime agevolativo.
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PROVENTI COMMERCIALI NON SUPERIORI a euro 250.000,00
(conseguiti nel periodo d’imposta precedente)
Il superamento del limite nel corso del periodo d’imposta produce la
cessazione degli effetti dell’opzione con decorrenza dal mese
successivo a quello in cui il limite è stato superato.
I proventi commerciali che partecipano al limite sono individuati in
base al criterio di cassa.
Concorrono alla formazione del plafond dei proventi commerciali:
◦ ricavi o proventi ex art. 85 Tuir che assumono natura commerciale
per l’attività svolta dalle associazioni in questione;
◦ sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir sempre relative all’attività
commerciale esercitata.
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NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND:
 Plusvalenze patrimoniali ex art. 86 Tuir (tassate separatamente);
 Proventi da cessione di beni strumentali;
 Proventi ex art. 143, c.1, secondo periodo Tuir: non si considerano
attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195
c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni senza
scopo di lucro senza specifica organizzazione e verso pagamento di
corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione;
 Ricavi ex art. 148, c. 3 Tuir: non si considerano commerciali le
attività svolte, anche se a fronte di corrispettivi specifici, purché dirette
agli associati facenti parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale o agli iscritti associati di queste ultime o ai tesserati delle
organizzazioni nazionali di riferimento, comprese le cessioni anche a
terzi di proprie pubblicazioni;
 Sopravvenienze derivanti da attività istituzionali.
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Iva applicata ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali
DETERMINAZIONE FORFETARIA dell’IVA DA VERSARE
 Applicazione, ai proventi commerciali connessi all’attività istituzionale, delle
seguenti detrazioni forfetarie:
- 50% per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni
pubblicitarie;
- 10% per le sponsorizzazioni;
- 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti televisivi o
trasmissione telefonica;
 Con il metodo Iva da Iva (Iva su cessioni o prestazioni – Iva detraibile = Iva da
versare) per le attività commerciali non connesse a quella istituzionale.
Versamento tramite Mod. F24 trimestralmente (ento il 16 del
secondo mese successivo al trimestre di riferimento) SENZA
maggiorazione dell’interesse dell’1%.
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PERIODO DI RIFERIMENTO
CODICE TRIBUTO
SCADENZA PAGAMENTO
Primo trimestre
6031
16 maggio
Secondo trimestre
6032
16 agosto (salvo proroga)
Terzo trimestre
6033
16 novembre
Quarto trimestre
6034
16 febbraio
N. B. Esonero dalla Dichiarazione Iva Annuale per le associazioni in
regime 398/1991, salvo che le stesse non effettuino attività
commerciali non connesse all’attività istituzionale.
In quest’ultimo caso l’associazione presenterà la dichiarazione Iva
limitatamente alle attività in relazione alle quali l’Iva non viene
calcolata in modo forfetario.
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Applicazione di un coefficiente di redditività (3%) ai proventi
commerciali
REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES = (PROVENTI COMMERCIALI x 3%) +
PLUSVALENZE PATRIMONIALI
Ai fini del calcolo dell’IRAP le associazioni in regime 398/91
devono partire dall’ammontare del reddito determinato
forfetariamente ai fini Ires ed effettuare le variazioni disposte
ai fini IRAP.
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ESONERI DA:
- Tenuta delle scritture contabili;
- Presentazione della dichiarazione Iva, annuale e periodica;
- Certificazione dei corrispettivi relativamente a scontrini e ricevute fiscali.
ADEMPIMENTI:
 Annotazione dei proventi commerciali nell’apposito prospetto
approvato con D.M. 11.2.1997, anche con scrittura cumulativa, entro il 15
del mese successivo a quello di effettuazione (D.P.R. 544/1999)
 Annotazione separata di: proventi non imponibili; plusvalenze
patrimoniali; operazioni intracomunitarie
segue
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OBBLIGO DI FATTURAZIONE DELLE SEGUENTI OPERAZIONI ATTIVE:
1. Sponsorizzazioni;
2. Cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o
trasmissione radiofonica;
3. Proventi commerciali generici, comprese le prestazioni
pubblicitarie
Le fatture emesse e ricevute devono essere numerate
progressivamente per anno solare ex art. 39 D.P.R. 633/1972
INCASSI/PAGAMENTI: obbligo di conservazione di copia della
documentazione per il periodo di decadenza per la notifica degli
avvisi di accertamento (art. 43, D.P.R. 600/1973)
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Gli Obblighi Contabili
(art. 20 c.1 D.P.R. 600/73)

L’art. 20, comma 1, D.P.R. 600/73, prevede l’obbligo delle
scritture contabili solo per le attività commerciali
eventualmente esercitate .
Obbligo delle scritture
contabili?
Solo se l’associazione svolge
un’attività commerciale
1.
l’associazione che non esercita attività
commerciale non deve tenere alcuna contabilità
fiscale, anche in presenza di redditi quali quelli
fondiari, di capitale o diversi;
2. lo svolgimento di attività commerciale occasionale
non comporta alcun obbligo contabile.
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Gli Obblighi Contabili
Contabilità separata (art. 144 co. 2 D.P.R. 917/1986)
Obbligo di tenere la contabilità commerciale separata
da quella istituzionale attraverso:
Predisposizione di due
sistemi contabili distinti
per l’attività commerciale
e
per
l’attività
istituzionale
oppure
Predisposizione di un
sistema contabile unico
con adozione di un piano
dei conti con specifici
sottoconti distinti per
l’attività
commerciale,
istituzionale e promiscua.
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 PRINCIPIO DI CASSA: si rilevano solo i costi e ricavi
(pagamenti e incassi) che hanno avuto effettivamente luogo
entro la chiusura dell’esercizio.
 PRINCIPIO DI COMPETENZA: i costi e i ricavi devono essere
contabilizzati
nell’esercizio
cui
si
riferiscono,
indipendentemente dal momento dell’effettivo incasso o
pagamento.
Il legislatore ha indicato espressamente che le associazioni
devono redigere un rendiconto economico finanziario,
quindi un bilancio che contenga SP e CE, dunque il
principio contabile da seguire è quello della competenza.
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Gli Obblighi Contabili
Adempimenti Iva
La soggettività passiva IVA degli enti non profit, seppur
limitatamente alle attività fiscalmente considerate commerciali,
comporta i seguenti obblighi:



Applicazione dell’imposta e documentazione delle
operazioni
di
natura
commerciale
attraverso
l’emissione della fattura;
tenuta dei registri Iva;
redazione della comunicazione e della dichiarazione
annuale.
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La detrazione dell’imposta relativa agli acquisti “commerciali”, spetta alle
seguenti condizioni (art. 19 ter d.P.R. 600/73):


che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità
separata da quella relativa alla attività principale e conforme alle
disposizioni di cui agli articoli 20 e 20 bis del d.P.R. 600/73.
che la contabilità istituzionale dell’ente, se obbligatoria a norma di
legge o di statuto, sia regolarmente tenuta
CONTABILITA’ SEPARATA: non è necessario tenere registri e scritture contabili separati per
l’attività commerciale e per quella istituzionale. È sufficiente che il sistema contabile
permetta di distinguere, la natura commerciale, non commerciale o mista, di ogni singola
operazione.
La “separazione” contabile dei fatti amministrativi tra la sfera dell’attività commerciale e
istituzionale può avvenire, pertanto, mediante l’adozione:
- di due sistemi contabili distinti, di cui solo quello relativo all’attività commerciale
fiscalmente rilevante;
- di un unico sistema contabile, che attraverso l’utilizzo di accorgimenti pratici (ad es.
conti e sottoconti specifici), distingua le operazioni “istituzionali” da quelle “commerciali”.
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

Modello per la dichiarazione dei redditi
(quadri R)
Modello per la dichiarazione annuale Iva
(quadri V)
Modello per la dichiarazione IRAP (quadri I)
Modello 770 ordinario per la dichiarazione
dei sostituti d’imposta (quadri S)
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SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA I SEGUENTI SOGGETTI:
 Contribuenti tenuti alla presentazione delle dichiarazione Iva (escluse persone
fisiche con volume d’affari minore o uguale a euro 10.000)
 Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (art.
4 d.P.R. 322/1998)
 società ed enti ex art. 87, c.1, lett. a) e b) del Tuir (spa, srl, sapa, enti
commerciali)
 soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati
relativi all’applicazione degli studi di settore.
 Entro l’ultimo giorno del decimo
PRESENTAZIONE:
 Tramite intermediario abilitato
 Telematica diretta
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mese successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta (se telematica)
 Entro l’ultimo giorno del settimo
mese successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta (se cartacea).
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
Entro il 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta (compreso il primo acconto);
Entro il 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
o rendiconto per gli enti che approvano il documento oltre il termine
di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (saldo dovuto). Se il bilancio o
rendiconto non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve
effettuarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
scadenza del termine stesso.
I versamenti possono essere effettati entro il trentesimo giorno
successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da
versare (saldo e primo acconto) dello 0,4% a titolo di interessi.
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Sono obbligati tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società,
soggetti all’IRES, esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato, i
comuni, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di
demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni.
PRECISAZIONI:
 Si considerano residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti che per la
maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o l’oggetto principale nel
territorio dello Stato.
 Ai fini della qualificazione fiscale dell’ente (commerciale o non) non rileva la
natura pubblica o privata del soggetto.
 Enti residenti: l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base
alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto se redatti in forma pubblica; in assenza
delle predette forme (o per gli enti non residenti) l’oggetto principale è determinato
in base all’attività effettivamente esercitata.
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Sono esonerati dall’obbligo di presentazione gli ENC che possiedono
solamente entrate di tipo istituzionale (art. 1 d.P.R. 600/73)
PRECISAZIONI:
 Non costituiscono reddito imponibile gli interessi sui depositi bancari e postali,
essendo soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
 Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse le occasionali, devono
presentare la dichiarazione indipendentemente dalla presenza di reddito imponibile;
 Gli enti che non hanno esercitato attività commerciale non devono presentare la
dichiarazione;
 Gli enti che hanno esercitato attività commerciale in modo occasionale devono
presentare la dichiarazione solo in presenza di reddito imponibile;
 Gli enti che non hanno svolto attività commerciali in via continuativa o occasionale,
ma hanno goduto di un reddito fondiario o di capitale o diverso devono presentare la
dichiarazione.
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Unico ENC: REDDITO COMPLESSIVO (art. 143 Tuir)

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

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Il reddito complessivo, da assoggettare ad IRES, è dato dalla somma tra redditi
fondiari, redditi da capitale, redditi d’impresa e redditi diversi, determinati secondo
le norme previste dalla disciplina dell’IRPEF.
NON si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti
nell’articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali
dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non
eccedono i costi di diretta imputazione.
NON sono tassabili:
 i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
 i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, c. 7,
d.lgs. 30/12/1992, n. 502, come sostituito dall’art. 9, c. 1, lettera g), d.lgs.
7/12/1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini
istituzionali degli enti stessi.
Non rilevano né il luogo di produzione, né la destinazione dei redditi.
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo della fondazione i redditi
esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva.
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Tipo di attività
Regime fiscale
L’attività non è commerciale se svolta:
Prestazioni di servizi non in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
rientranti nell’art. 2195 c.c. a senza specifica organizzazione ;
dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta
favore dei soci e dei terzi.
imputazione
L’attività non è commerciale se:
 si tratta di iniziative occasionali;
la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
Le raccolte pubbliche di fondi
o campagne di sensibilizzazione;
 i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico
valore.
Attività
in
convenzione
accreditamento
regime
o
di L’attività non è commerciale se:
di  ha finalità sociali;
 è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Attività nei confronti dei soci
dietro pagamento di quote L’attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali
associative generiche
L’attività non è commerciale alle seguenti condizioni:
Attività nei confronti dei soci  l’attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
dietro pagamento di quote  lo statuto dell’associazione deve essere:
associative
e
corrispettivi redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o
registrata;
specifici
conforme alle clausole indicate nell’art. 148.
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Tipo di attività
Cessioni di proprie pubblicazioni
Regime fiscale
L’attività non è commerciale se:
 le pubblicazioni sono cedute prevalentemente
ai soci
 lo statuto dell’associazione è:
redatto nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata;
conforme alle clausole indicate nell’art. 148.
 cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
Queste attività sono sempre commerciali
 somministrazione di pasti;
 erogazione di acqua, gas, energia elettrica e
vapore;
 prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto
e di deposito;
 prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
 gestione di spacci aziendali e di mense;
 organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
 gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
 pubblicità commerciale;
 telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
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Unico ENC: DETERMINAZIONE DELL’IRES
REDDITO COMPLESSIVO
Reddito d’impresa
+ Redditi da fabbricati
+ Redditi dei terreni
+ Redditi da capitale
+ Redditi diversi
- ONERI DEDUCIBILI
= REDDITO IMPONIBILE
x ALIQUOTA D’IMPOSTA
IRES 27,5%
= TOTALE IMPOSTA
- DETRAZIONI D’IMPOSTA
= IMPOSTA
DA VERSARE: non si versano importi fino a euro 10,33
A CREDITO: che può essere chiesta a rimborso o
riportata al successivo periodo d’imposta per
compensarla con i debiti successivi
Per gli enti non residenti nel territorio dello Stato il reddito complessivo è dato
dalla somma dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, eccetto i redditi esenti
e soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
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Unico ENC: DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PROMISCUI
(art. 144 c. 4 Tuir)
In presenza di spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi
utilizzati promiscuamente per l’esercizio di attività commerciale e
istituzionale è prevista una detrazione in misura percentuale
determinata in base al seguente rapporto:
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali + Ricavi istituzionali
N.B.: la ripartizione degli acquisti utilizzati promiscuamente interessa
anche la disciplina Iva.
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Unico ENC: DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL
REDDITO D’IMPRESA
Solo per gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità
semplificata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 600/1973, il reddito d’impresa
può essere determinato forfetariamente (art. 145 Tuir) come segue.
Ricavi x Coefficiente di redditività
+ Plusvalenze patrimoniali (art. 86 Tuir)
+ Sopravvenienze attive (art. 88 Tuir)
+ Dividendi e interessi (art. 89 Tuir)
+ Proventi immobiliari (art. 90 Tuir)
= Reddito d’impresa
Attività di prestazione di servizi
Ricavi
Coefficiente (1)
Fino a € 15.493,71
15%
Da € 15.493,71 a €
309.874,14
25%
Altre attività
Ricavi
Fino a € 25.822,84
Coefficiente (1)
10%
Da € 25.822,84 a €
15%
516.456,90
(1) Se l’ente svolge contemporaneamente i due tipi di attività, il coefficiente si determina
con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi
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Corso Base su Non Profit e Cooperazione
4/12/2008
Dott. Comm. Orietta Zagaglia
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4/12/2008
IRAP ENC: Metodi di determinazione della
Base Imponibile
Attività istituzionale
esclusiva
SISTEMA RETRIBUTIVO
Attività istituzionale e
attività commerciale
(non prevalente)
SISTEMA MISTO
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4/12/2008
IRAP ENC: Sistema retributivo
Per gli ENP che svolgono esclusivamente attività non commerciali la base
imponibile dell’imposta è costituita dall’ammontare delle somme relative a
prestazioni di lavoro di qualunque tipo.
Retribuzioni erogate al personale dipendente
+
Compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa (e a progetto)
+
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
+
Compensi erogati per attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente
=
Valore della produzione relativa all’attività non commerciale
(V.P.ist)
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IRAP ENC: Sistema retributivo
Nell’ammontare di tali compensi non vanno compresi:
 i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni
sul lavoro;
 le spese relative agli apprendisti;
 le spese relative
formazione lavoro;
al
personale
assunto
con
contratti
di
 le spese relative a lavoratori disabili;
 i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
purché l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal
presidente del Collegio sindacale, da un professionista iscritto
all’Albo o da un responsabile Caf.
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IRAP ENC: Sistema misto
Gli ENP che, oltre all’attività istituzionale, svolgono anche un’attività commerciale (es.
attività connessa) devono determinare due basi imponibili IRAP: una per l’attività
commerciale e una per quella istituzionale; tali basi, successivamente, dovranno
essere sommate.
B.I. ATTIVITA’
COMMERCIALE
+
B.I. ATTIVITA’
ISTITUZIONALE
Somma dei componenti positivi classificabili nelle voci
di cui alla lettera A) del c.1 dell’art. 2425 del c.c.
-
Somma dei componenti negativi classificabili nelle voci
di cui alla lettera B) del c. 1 dell’art. 2425 del c.c.,
con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10),
lettere c) e d), 12) e 13).
=
Valore della produzione relativo all’attività commerciale (V.P.com.)
SISTEMA RETRIBUTIVO, o, in mancanza di specifica riferibilità dei
compensi e delle retribuzioni imputabili all’attività commerciale, in
base al seguente rapporto:
Ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali
Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
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IRAP ENC: Determinazione dell’imposta
VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
+
VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE
-
DEDUZIONI FORFETARIE
=
BASE IMPONIBILE
x
ALIQUOTA D’IMPOSTA (aliquota ordinaria 4,25%)
=
IRAP DOVUTA
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IRAP ENC: Deduzioni Forfetarie
BASE IMPONIBILE IRAP
DEDUZIONE
FINO A euro 180.759,91
Euro 8.000
Oltre euro 180.759,91 fino a euro 180.834,91
Euro 6.000
Oltre euro 180.834,91 fino a euro 180.909,91
Euro 4.000
Oltre euro 180.909,91 fino a euro 180.984,91
Euro 2.000
Oltre euro 180.984,91
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Non spettante
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Enc come sostituto d’imposta
Qualora gli enti non commerciali, anche non obbligati a presentare la
dichiarazione dei redditi, abbiano dipendenti, paghino compensi a
collaboratori, ecc. assumono tutti gli obblighi contabili e di
dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Emolumenti tipicamente erogati da un ente non profit a terzi sono:
 emolumenti a lavoratori dipendenti
 emolumenti a lavoratori autonomi e professionisti abituali
 emolumenti a lavoratori autonomi occasionali (compensi a soggetti che non
esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo)
 emolumenti a collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera
senza vincolo di subordinazione
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Enc come sostituto d’imposta: lavoratori dipendenti
In caso di regolare rapporto di lavoro con dipendenti, gli enti non
commerciali hanno gli stessi obblighi di qualsiasi altro datore di lavoro,
sia verso i dipendenti, sia verso gli enti previdenziali.
OBBLIGHI DELL’ENTE:
 Libro paga e libro matricola
 Operare le ritenute ex art. 23 d.P.R. 600/73
 Compilazione modello 770
 Compilazione e rilascio al lavoratore del modello CUD (entro il 15 marzo)
 Compilazione dichiarazione annuale all’INAIL
Per i dipendenti va effettuata una ritenuta sullo stipendio al netto delle trattenute
previdenziali ed in base alle aliquote progressive.
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Enc come sostituto d’imposta: lavoratori autonomi
Nei confronti di soggetti che svolgono abitualmente nei confronti
dell’ente un’attività di lavoro autonomo deve essere trattenuta una
quota pari al 20% del compenso pattuito, a titolo di ritenuta d’acconto
IRPEF, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 600/1973.
L’ente, entro il 16 del mese successivo a quello di
pagamento della prestazione, deve versare, tramite
modello F24, l’importo della ritenuta.
Il lavoratore autonomo ha l’obbligo di rilasciare la
fattura soggetta ad Iva in misura del 20%
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Enc come sostituto d’imposta: lavoratori autonomi
occasionali
Sono lavoratori autonomi occasionali quei soggetti che non esercitano
abitualmente nessuna attività artistica e/o professionale e che, quindi,
sono remunerati per aver effettuato nei confronti dell’Enc delle
prestazioni professionali saltuarie, senza vincolo di subordinazione.
Ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 600/1973, per le prestazioni
occasionali
di
lavoro
autonomo
non
occorre
assoggettare a ritenuta i compensi fino a euro 25,82.
Negli altri casi si applica la ritenuta del 20% (per il
percettore trattasi di Reddito Diverso).
Il compenso erogato NON è assoggettato ad Iva per
mancanza del presupposto soggettivo della abitualità
dell’attività (art. 5 d.P.R. 600/1973).
Al superamento del limite di euro 5.000 annue per
percipiente è dovuta l’Inps secondo l’aliquota prevista
dalla gestione commercianti.
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Enc come sostituto d’imposta: MODELLO 770
Gli enti non commerciali che effettuano ritenute, sia per rapporti di
lavoro subordinato che autonomo, devono presentare annualmente la
dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), riepilogativa delle
ritenute d’acconto versate nell’anno.
La dichiarazione è suddivisa in 2 modelli:
 MODELLO 770 – SEMPLIFICATO
 MODELLO 770 - ORDINARIO
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

Utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare telematicamente i
dati relativi alle ritenute alla fonte e/o contributi previdenziali e
assistenziali corrisposti nel periodo d’imposte all’Agenzia delle
Entrate.
Si compone dei seguenti quadri:
◦ FRONTESPIZIO
◦ COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED
ASSISTENZA FISCALE
◦ COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E
REDDITI DIVERSI
◦ PROSPETTO ST (quadro riepilogativo delle ritenute alla fonte e relativi versamenti,
trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive)
◦ PROSPETTO SX (prospetto riepilogativo dei dati relativi alle compensazioni effettuate)

Presentato
solo
telematicamente,
direttamente
o
tramite
intermediari abilitati, all’Agenzia delle Entrate, ma NON assieme
all’UNICO ENC.
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Sono obbligati alla presentazione del 770 semplificato gli ENC che
nell’anno hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
ai sensi dei seguenti articoli del d.P.R. 600/1973:
- art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
- art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
- art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi)
- art. 25bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione,
agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di
affari)
- art. 29 (Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).
Sono inoltre obbligati coloro che hanno corrisposto contributi
previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, INPDAP, INPDAI, e/o premi
assicurativi all’INAIL.
Sono obbligate anche le Associazioni e Società sportive dilettantistiche
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
Sono obbligati alla presentazione i soggetti che nell’anno di imposta
hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte su:
◦
◦
◦
◦
◦

Redditi di capitale
Compensi per avviamento commerciale
Contributi da enti pubblici e privati
Riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
Premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli da partecipazione
a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, utili da
partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e
redditi diversi.
I sostituti d’imposta tenuti a presentare il modello 770 semplificato
devono presentare anche quello ordinario se hanno corrisposto
nell’anno anche una o più delle altre somme o valori sopra citati.
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

RIFERIMENTI NORMATIVI
◦ Art. 26 D.Lgs. N. 460/1997 (norma di rinvio art. 2 D.lgs.
460/1997)
◦ Art. 143, c. 3, lettera a) TUIR
◦ Art. 20, c. 2 D.P.R. N. 600/1973
OBBLIGHI
◦ Prescinde da altro bilancio o rendiconto;
◦ Redazione di apposito e separato rendiconto specificamene
tenuto e conservato;
◦ Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
◦ Anche con relazione illustrativa sui fondi raccolti
pubblicamente in via “occasionale”.
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Il Bilancio degli Enti Non Profit
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Il Bilancio degli Enti Non Profit
Obiettivo
Trasparenza dell’attività
Continuità
Perseguimento della MISSION
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Il Bilancio degli Enti Non Profit
Obiettivo
Il bilancio è il momento attraverso il quale mostrare alla
collettività il risultato del proprio impegno
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Il Bilancio degli Enti Non Profit
Ambiti informativi
 l’ambito dell’informativa di bilancio di natura non contabile, in
quanto necessaria integrazione dell’informativa contabile, nel
delineare un completo quadro della gestione aziendale;
 l’ambito della esplicitazione del collegamento al futuro in quanto
aspetto fondamentale per la comprensione dell’azienda; tale
comprensione non può, infatti, essere realizzata a prescindere da un
inquadramento della stessa in chiave prospettica; l’esplicitazione in
argomento deve avvenire:
in termini generali, attraverso l’indicazione dei principali
orientamenti aziendali e ciò non può essere fatto che nella
relazione sulla gestione;
in termini specifici, riferiti ad analitici aspetti aziendali a sostegno
delle determinazioni soggettive effettuate; ciò chiaramente va
esposto nella nota integrativa
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Contabili: sono quelle dei prospetti di stato patrimoniale e conto
economico;
Verbali: sono quelle delle informazioni che confluiscono nelle parti
descrittive della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
Matematiche e statistiche: sono quelle delle informazioni che
confluiscono nelle parti analitiche, di elaborazione e di confronto
quantitativi, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
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
Perché fra le risorse economiche sono
previsti:
◦ Contributi dello Stato, di enti e istituzioni finalizzati
al sostegno di specifiche e documentate attività e
progetti;
◦ Contributi di organismi internazionali;
◦ Entrate da attività commerciali e produttive
marginali
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Il Bilancio degli Enti Non Profit
Possibili destinatari
Il bilancio è redatto secondo gli schemi predisposti con la Sesta Raccomandazione
denominata “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del
bilancio degli enti non profit.
DESTINATARI DEL BILANCIO DEGLI ENTI NON PROFIT:
 Sostenitori
 Destinatari dell’attività dell’ente
 Operatori interni
 Partner commerciali e finanziari
 Collettività di riferimento
 Pubblica Amministrazione
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- Giorgio Gentili