Limiti ordinamentali
Parità di trattamento, compresa la tutela
Divieti di discriminazione e promozione
di azioni positive
Principi costituzionali
Articolo 3, primo e secondo comma
uguaglianza formale
uguaglianza sostanziale
Articolo 37
uguaglianza lavoratrici – lavoratori
uguaglianza minori – (maggiorenni)
Trattato dopo Amsterdam
Articolo 13:
“… prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate
sul sesso, le razze o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l’età o le tendenze sessuali”
Carta di Nizza
Articolo 20:
“tutte le persone sono uguali davanti alla legge”
Articolo 21:
“E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”
Atti discriminatori
Articolo 15 St. lav.
“E’ nullo qualsiasi patto o atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un
lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo
nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero”
“Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di
sesso” (dopo le modifiche della legge n. 93/1977)
Nozione di discriminazione diretta e indiretta di genere
Nella legge n. 125 del 1991, con le modifiche del d. lgs. n. 196/2000:
- discriminazione: “qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in
ragione del loro sesso”
- discriminazione indiretta: “ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell’uno o
dell’altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività
lavorativa”
Nella direttiva 2002/73/CE:
- discriminazione diretta: “situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente
in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione
analoga”
- discriminazione indiretta: “situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le
persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta
disposizione criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e
i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”
Recepimento della direttiva 2002/73/Ce
• Discriminazione diretta:
“qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione
del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a
quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione
analoga”.
• Discriminazione indiretta:
“si ha … quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere
i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare
svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino
requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché
l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari”.
Divieto di indagini sulle opinioni secondo la nuova legge di riforma del
mercato del lavoro
Il divieto viene fatto operare nei confronti di: convinzioni personali,
affiliazione sindacale o politica, credo religioso, sesso, orientamento
sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età,
handicap, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale,
gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro.
Il decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, nell’ampliare a
tutto campo il “divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti
discriminatori”, introduce, in difformità dalla legge delega e in via
generale, la sua esclusione quando “si tratti di caratteristiche che
incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 10).
Principio della parità di trattamento con i lavoratori
comparabili
Il principio della parità di trattamento con i lavoratori comparabili si trova nelle
direttive europee sui lavori ‘atipici’:
- contratto a tempo parziale
- contratto a tempo determinato
- (contratto di lavoro interinale)
- telelavoro
Cronologia
Italia
sindacale
genere
razza
1970
1977 (– 1991 – 2000)
1998
Europa
genere
Italia
1977
1976
razza
altre
genere
servizi
43/2000
78/2000
73/2002
113/2004
215/2003
216/2003
decreto/2005
Parità – tutela – parità di opportunità - discriminazioni - differenze
Lungo percorso, che inizia con la tutela della maternità e delle condizioni di lavoro
passa per la parità di diritti e di retribuzione
arriva alla parità di opportunità
include tra le discriminazioni le molestie e le molestie sessuali
amplia il ventaglio dei fattori e contemporaneamente amplia il ventaglio delle
deroghe
Restano:
Segregazione orizzontale e verticale
Differenziali retributivi
Discriminazioni legate alla gravidanza e al lavoro di cura
IL LAVORO
Il secolo scorso è stato il secolo del lavoro
Chi non lavora non ha
e soprattutto non è
I diritti di cittadinanza sono tutti basati sul lavoro
Ma il lavoro è sempre più scarso
eppure il tempo della prestazione cresce
eppure il lavoro resta la fonte dei diritti di cittadinanza
Connubio tra politiche del lavoro e politiche sociali
Rischio che tutto diventi mere politiche occupazionali
Commenti
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Larry Summers, rettore dell’Università di Harvard, economista, nipote di due premi
Nobel ed ex ministro del tesoro con Clinton, il 14 gennaio del 2005 ha pronunciato in
una riunione a porte chiuse la frase:
“In molti diversi attributi umani … inclusa l’abilità matematica e scientifica, c’è
un’evidenza relativamente netta del fatto che, qualunque sia la differenza media tra le
popolazioni maschile e femminile – su cui si può discutere – sussiste una differenza
nella variabilità intorno alla media (nella deviazione standard). E questo è vero sia
rispetto agli attributi che presumibilmente sono, sia rispetto a quelli che non sono
culturalmente determinati”.
Quindi, secondo Summers, tanto le punte di eccellenza, quanto le code particolarmente
negative sono più probabilmente appannaggio degli uomini.
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