La compilazione di Giustiniano nella
cultura giuridica medievale
La compilazione giustinianea comprende
frammenti di fonti giurisprudenziali e
normative risalenti ad epoche differenti e
corrispondenti a diverse forme di
organizzazione
La compilazione giustinianea e’ diritto
vigente
I frammenti contenuti nella compilazione
giustinianea sono di sovente
contradditori
Le contraddizioni interne, attraverso
Inoltre, ogni “caso”, ossia ogni negozio o
istituzione che nella compilazione
giustianea non erano previsti, trova e deve
trovare nel corpus iuris una soluzione:
è solo problema di interpretazione
SCUOLA DEI GLOSSATORI
• Metodo didattico
• Metodo scientifico
Metodo didattico I
• Leggere il testo (lectura)
• Fare esempi (ponere casum)
• Esame dei passi paralleli del corpus iuris
(solutio contrariorum e distinctio =
conciliazione di passi contrastanti del corpus
iuris: ogni norma è valida perché applicabile a
casi differenti)
• …………….
Metodo didattico II
…………….
• Principi o regole di carattere generale (notabilia,
argumenta ad causas, generalia)
• Coppie di principi in opposizione tra loro (brocarda)
• ad es. in tema di ignoranza delle norme di diritto:
ignorantia excusat -- ignorantia nocet vel non excusat)
• Questo principio si può applicare anche agli statuti:
nessuno straniero è tenuto a conoscere gli statuti di
un’altra città, ma vi sono norme comuni a tutti gli statuti
(ad es. il divieto di portare armi dopo il tramonto o in certe
zone della città)
Metodo didattico III
…………….
• Quaestiones de facto, quaestiones sabbatinae,
quaestiones disputatae
• ad es.:
• quaestiones in schola Bulgari disputatae=Stemma
bulgaricum;
• Quaestiones di Pillio:
• ad es. in una controversia giudiziaria tra due citta’, il
giuramento di calunnia deve essere prestato da tutti i
membri della citta’ o soltanto dai consoli? Si afferma
che basta il goiramento del defensor civitatis contro il
principio secondo il quale quod omnes tangit ab omnibus
comprobatur)
Metodo scientifico
nell’interpretazione estensiva o restrittiva o nel
“travisamento” del diritto romano
La legge è contenuta in un solo libro
il libro è privo di contraddizioni
ogni caso deve essere disciplinato da quel libro
Metodo scientifico I
• La base della cultura dei dottori sta nelle arti
liberali. La retorica e la dialettica sono fondate
sulla Logica di Aristotele attraverso Cicerone e
Boezio
• Quando il caso concreto non è risolto dalle
norme occorre ricorrere ai principi generali
(luoghi comuni dialettici = Topica):
• …………………………..
Metodo scientifico II
• …………………………..
• MODUS ARGUENDI (metodi di
argomentazione)
• Argomento a contrario
• Analogia (argumentum a simili: elasticità
della norma, oppure risalire dal caso alla
ratio decidendi, il problema è stabilire
quando si può dire che un caso è “simile”)
• Argomento dal genere alla specie
(argumentum a genere in specie) : ad esempio
la frode è una forma speciale di dolo
I metodi della ricerca e
dell’insegnamento del diritto
•
•
•
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•
•
•
•
La lectura
Quaestiones
Le quaestiones legitimae e de facto
Le distinctiones
I casus
Le dissensiones dominorum
Le Summae
Le regulae iuris e i brocarda
Un esempio:
Giustificare le consuetudini cittadine
contrarie al diritto romano imperiale vigente
Giovanni Bassiano allievo di Bulgaro
(Cremona, Piacenza, Mantova, Bologna … 1180…)
• consuetudo hominum modernorum (autonomia dei
comuni cittadini e consuetudini locali)
• Giudici e arbitri:
Forse e’ il mondo intero a sbagliare?
AZZONE
(fine XII, inizio XIII secolo)
Allievo di Giovanni Bassiano
Docente a Bologna
Summa codicis
Lectura (cfr. Lettura a C. 8.52 (Consuetudinis)
Accursio e la glossa magna o ordinaria
al Corpus Iuris civilis (Bologna 1230-1250)
100.000 glosse al testo costituiscono
l’apparato della conoscenza e dell’utilizzo
delle fonti giustinianee e si diffondono in
tutta
l’Europa
prima con la circolazione dei manoscritti,
poi, dall’ultimo quarto del XV secolo, con la
stampa
Postaccursiani
FONTI GIURIDICHE
1250-1300
• Statuti
• Prassi notarile
• Diritto romano
• Decretum e
decretali
FORME
LETTERARIE
E STRUMENTI
INTERPRETAT
IVI
• Quaestiones
• Trattati
ISTITUZIONI
o
o
o
o
o
Comuni
Impero
Chiesa
Regni
Feudi
La trattatistica dei
postaccussiarsiani (1250-1300)
Metodo: raccolta di quaestiones su un unico
tema
Temi principali:
Statuti
Diritto penale
Processo
Notariato
Il notariato nel XII Secolo
• Fino all’XI secolo l’atto notarile non aveva
efficacia probatoria: consisteva in un complesso
di testimonianze convalidate dalle parti e dai
testimoni e, in caso di contestazione, si soleva
ricorrere al giudice per convalidarlo
• Dal XII secolo è il notaio che conferisce
efficacia probatoria all’atto e l’atto fa di per sé
piena prova
L’ars notaria
(1255)di Rolandino
Passeggeri
(Bologna 1215-1300)
alle origini del notariato moderno
• Tra un passato di formulari erratici e
contra ius e alieni
• E un presente dibattuto tra exercitium
dell’arte e scientia iuris
L’ars notaria (1255)
di Rolandino Passeggeri
• L’attività del notaio, fondata sull’esperienza dei
rapporti sociali e sulla scienza del diritto deve
offrire:
 Anchora di credibilità, efficacia e verità
 Lucerna sulla via del diritto
 Affidabilità sulla corrispondenza tra atto e la
volontà di colui o coloro che si rivolgono al
notaio (omnium hominum voluntates )
 Esempio di buoni costumi nei rapporti sociali
Statuti
(fonte normativa del particolarismo giuridico)
• Di città (municipali), di comuni rurali, di pieve,
di valle (particolarismo territoriale)
• Corporativi (particolarismo personale)
lex municipalis, idest
consuetudo municipalis
• Così secondo l’interpretazione di due
Glossatori:
• Piacentino (m. 1182 il primo che scrive
sui Tres libri del Codice)*
• Azzone (…1190- 1229/39)
Il diritto delle autononomie cittadine
dalla categoria della consuetudine
a quella dello statuto
• Statuto: creazione di una nuova fonte
di diritto non prevista dal diritto
romano giustinianeo
• Fonti sostanziali degli statuti:
•
•
•
Giuramenti di consoli (successivamente
podestà), giudici, notai ….
Consuetudini
Delibere delle assemblee
Alberto da Gandino
pratico e podestà
• Il trattato De statutis: la giustificazione
degli statuti, i modi della loro formazione,
l’interpretazione degli statuti e le questioni
statutarie
• Il trattato De maleficiis: il diritto penale tra
diritto processuale e diritto sostanziale
Guillaume Durand
• Lo speculum iudiciale
• Come nuova scienza del processo romanocanonico e comune: il superamento
dell’arbor actionum alle origini del diritto
processuale civile moderno
Come “giustificare” il potere
normativo e giurisdizionale delle
corporazioni
Le corporazioni e la giurisdizione
corporativa:
un esempio della creatività o di giurisprudenzialità
del diritto medievale
• PROBLEMA: individuare una fonte che giustifichi le
corporazioni come associazioni autonome dotate di poteri
normativi , giurisdizionali e esecutivi
• FONTE: D.3,4,1 distingue tra collegia licita e illicita
E pone limitazioni per le associazioni private e legittimazione
di alcune categorie professionali, strettamente subordinate
alla burocrazia pubblica
Ugolino de Presbiteri - allievo
di Giovanni Bassiano
• I. SOLUZIONE: permissae quoque videntur
omnes societates professionum
• Ad esempio sono ammesse le associzioni di
mercanti insieme con i collegia causa
pietatis instituta, le citta’ e le comunita’
rurali (vici)
Sinibaldo de Fieschi,
Innocenzo IV, sulle decretali
 2. SOLUZIONE Occorre distinguere i collegi personali
con carattere volontario, come le corporazioni e i
collegi professionali, dai collegi reali e necessari
come città borghi e chiese
Le associazioni professionali e mercantili,
purché il loro scopo fosse lecito,
non dovevano richiedere alcuna conferma superiore per
costituirsi validamente:
erano per Sinibaldo Approbatae a lege
Corporazioni e collegi
• Corporazioni di mestieri
• Collegi professionali: il caso dei collegi dei
giudici e degli avvocati
• La lotta per il primato tra medici e giuristi
Le corporazioni: un esempio della creatività o di
giurisprudenzialità del diritto medievale
PROBLEMI
o Rapporto tra le associazioni di carattere personale e gli
ordinamenti territoriali (in particolare i comuni)
o Estensione del potere normativo delle corporazioni (=
limitazione del potere normativo dei comuni, signorie,
monarchie ecc.)
o Efficacia del potere normativo delle corporazioni
(v. in particolare l’applicazione del ius mercatorum nei negozi
giuridici misti e sistema probatorio nei processi davanti ai
tribunali di commercio)
o Potere punitivo e statuti penali delle corporazioni
o Monopolio delle corporazioni per l’esercizio dei mestieri e delle
professioni (= limite alla libertà personale)
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Glossatori - Sezione di Storia del diritto medievale e moderno