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I PROBLEMI DERIVANTI DALLA
COESISTENZA TRA SISTEMA CEDU
E SISTEMA UE (1)
CORTE DI GIUSTIZIA ≠ CORTE EUROPEA
NECESSITA’ DI CONCILIARE TUTELA DEI DIRITTI
DELL’UOMO ED ESIGENZE DEL DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA (ES. LIBERTA’ DI
CIRCOLAZIONE)
SENTENZE SCHMIDBERGER E OMEGA
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LA SENTENZA SCHMIDBERGER
“neppure i diritti alla liberta’ di espressione e alla liberta’
di riunione pacifica garantiti dalla CEDU … appaiono
come prerogative assolute. Ne consegue che possono essere
apportate restrizioni all’esercizio di tali diritti, a
condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente
ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano … un
intervento sproporzionato e inaccettabile”
OCCORRE EFFETTUARE UN BILANCIAMENTO TRA GLI INTERESSI
DI CUI SI TRATTA
NEL CASO DI SPECIE LA CORTE RITIENE LEGITTIMO CHE LE
AUTORITA’ DELLO STATO NON ABBIANO VIETATO LA
MANIFESTAZIONE
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LA SENTENZA OMEGA
POICHÉ IL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI SI
IMPONE SIA ALLA COMUNITA’ SIA AI SUOI STATI
MEMBRI, LA TUTELA DI TALI DIRITTI RAPPRESENTA
UN LEGITTIMO INTERESSE CHE GIUSTIFICA, IN LINEA
DI PRINCIPIO, UNA LIMITAZIONE DEGLI OBBLIGHI
IMPOSTI DAL DIRITO COMUNITARIO, ANCORCHÉ
DERIVANTI DA UNA LIBERTA’ FONDAMENTALE
GARANTITA DAL TRATTATO QUALE LA LIBERA
PRESTAZIONE DEI SERVIZI
DIGNITA’ UMANA COME DIRITTO ASSOLUTO
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I PROBLEMI DERIVANTI DALLA
COESISTENZA TRA I DUE SISTEMI (2)
CORTE DI GIUSTIZIA ≠ CORTE EUROPEA
CONTROLLO SOLO SULLE MISURE
CHE RICADONO NELL’AMBITO DEL
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
(SENTENZA GROGAN)
SENTENZA OPEN DOOR
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I PROBLEMI DERIVANTI DALLA
COESISTENZA DEI DUE SISTEMI (3)
IL PROBLEMA DELL’INCOMPATIBILITA’ TRA GLI OBBLIGHI
DERIVANTI DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E GLI
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CEDU
SENTENZA MATTHEWS
(CORTE EUROPEA, 1999)
SENTENZA BOSPHORUS
(CORTE EUROPEA, 2005)
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L’ADESIONE DELL’UE ALLA CEDU
1979: PRIMA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
1990: RINNOVO DELLA PROPOSTA. PARERE NEGATIVO
DELLA CORTE
SITUAZIONE ATTUALE
PROTOCOLLO N. 14 CEDU + BASE
GIURIDICA PER L’ADESIONE NEL
TRATTATO DI LISBONA (ART. 6 TUE)
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I PROBLEMI LEGATI ALL’ADESIONE
L’AUTONOMIA DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
DELL’UNIONE NEI PARERI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
LE SOLUZIONI PROPOSTE DAL GRUPPO DI LAVORO
SULL’ADESIONE DELL’UE ALLA CEDU
(IL PROBLEMA DELLA RIPARTIZIONE DI
COMPETENZE TRA UE E STATI MEMBRI – IL PREVIO
ESAURIMENTO DEI RICORSI INTERNI – LA
RAPPRESENTANZA DELL’UE NEGLI ORGANI CEDU –
UE E PROTOCOLLI CEDU)
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ADESIONE ALLA CEDU E RIPARTIZIONE
DI COMPETENZE TRA STATI MEMBRI E UE
IL MECCANISMO DEL CO-RESPONDENT
POSSIBILITÀ PER L’UNIONE O PER GLI STATI MEMBRI DI
DIVENIRE PARTI DEL PROCEDIMENTO DI FRONTE ALLA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
IL MECCANISMO EVITA CHE LA SENTENZA DELLA CORTE
ABBIA INCIDENZA SULLA RIPARTIZIONE DI
COMPETENZE TRA STATI MEMBRI E UNIONE
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ADESIONE ALLA CEDU E PREVIO
ESAURIMENTO DEI RICORSI INTERNI
PER RICORSO INTERNO SI INTENDE UN RICORSO
POSSIBILE E DISPONIBILE
IL RINVIO PREGIUDIZIALE È UN RICORSO INTERNO?
IL PROBLEMA DELL’IMPOSSIBILITÀ PER LE PARTI DI
COSTRINGERE IL GIUDICE INTERNO AD OPERARE IL
RINVIO PREGIUDIZIALE
PROGETTO DI ACCORDO: IL DIRITTO UE DOVRÀ
PREVEDERE UN MECCANISMO CHE CONSENTA ALLA
CORTE DI PRONUNCIARSI
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LA DISTINZIONE TRA DIRITTI E PRINCIPI
LE DISPOSIZIONI DELLA CARTA CHE CONTENGONO
DEI PRINCIPI POSSONO ESSERE ATTUATE DA ATTI
LEGISLATIVI E ESECUTIVI ADOTTATI DA
ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL’UNIONE E
DA ATTI DI STATI MEMBRI ALLORCHÉ ESSI DANNO
ATTUAZIONE AL DIRITTO DELL’UNIONE.
ESSE POSSONO ESSERE INVOCATE DINANZIA A UN
GIUDICE SOLO AI FINI DELL’INTERPRETAZIONE E
DEL CONTROLLO DELLA LEGALITÀ DI DETTI ATTI
(ART. 52, PAR. 5 CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI UE)
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DIRITTI DELL’UOMO E CONCORRENZA
DIRITTO DI NON AUTOACCUSARSI (ART. 6 CEDU)
Corte di giustizia:
Corte europea:
SENTENZA ORKEM (374/87)
SENTENZA FUNKE
TUTELA DEL DOMICILIO (ART. 8 CEDU)
CORTE DI GIUSTIZIA:
SENTENZA HOECHST (46/87)
SENTENZA ROQUETTE
FRERES (C-94/00)
CORTE EUROPEA:
SENTENZE NIEMIETZ E
COLAS EST
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LA SENTENZA ORKEM (CORTE DI GIUSTIZIA)
IL DIRITTO A NON TESTIMONIARE CONTRO SE’ STESSI NON E’ SANCITO DAL
REG. 17/62, NE’ SI PUO’ DEDURRE DAGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI
MEMBRI (SOLO PROCEDIMENTI PENALI) O DALLA CEDU.
E’ PERO’ IMPLICITO NELLA NECESSITA’ DI GARANTIRE I DIRITTI DELLA
DIFESA, CONSIDERATI DALLA CORTE UN PRINCIPIO FONDAMENTALE
DELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE
LA COMMISSIONE PUO’ OBBLIGARE L’IMPRESA A FORNIRLE TUTTE LE
INFORMAZIONI NECESSARIE PER ACCERTARE CHE L’IMPRESA STESSA O
UN’ALTRA HANNO TENUTO UN COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE.
NON PUO’ PERO’ IMPORRE ALL’IMPRESA L’OBBLIGO DI FORNIRE RISPOSTE
ATTRAVERSO LE QUALI QUESTA SAREBBE INDOTTA AD AMMETTERE
L’ESISTENZA DELLA TRASGRESSIONE, CHE DEVE INVECE ESSERE PROVATA
DALLA COMMISSIONE
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LA SENTENZA HOECHST (CORTE DI GIUSTIZIA)
SEBBENE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’INVIOLABILITA’ DEL
DOMICILIO SI IMPONGA NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
COMUNITARIO IN QUANTO PRINCIPIO COMUNE AI DIRITTI DEGLI
STATI MEMBRI PER QUANTO ATTIENE AL DOMICILIO PRIVATO DELLE
PERSONE FISICHE, LO STESSO NON PUO’ DIRSI PER QUANTO
RIGUARDA LE IMPRESE, POICHE’ I SISTEMI GIURIDICI DEGLI STATI
MEMBRI PRESENTANO DIFFERENZE NON TRASCURABILI QUANTO
ALLA NATURA E ALLA MISURA DELLA TUTELA DEI LOCALI
COMMERCIALI NEI CONFRONTI DEGLI INTERVENTI DELLE PUBBLICHE
AUTORITA’.
NON SI PUO’ GIUNGERE A UNA CONCLUSIONE DIVERSA IN BASE
ALL’ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO…
QUESTO ARTICOLO MIRA A TUTELARE LA SFERA DI ESPLICAZIONE
DELLA LIBERTA’ PERSONALE DELL’UOMO E NON PUO’ QUINDI ESSERE
ESTESO AI LOCALI COMMERCIALI.
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LA SENTENZA ROQUETTE FRÈRES
(CORTE DI GIUSTIZIA)
NEL DETERMINARE LA PORTATA DEL PRINCIPIO
DELLA TUTELA DEI LOCALI AZIENDALI DELLE
SOCIETA’ SI DEVE TENER CONTO DELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO POSTERIORE ALLA SENTENZA
HOECHST/COMMISSIONE, GIURISPRUDENZA DALLA
QUALE EMERGE DA UN LATO CHE LA TUTELA DEL
DOMICILIO DI CUI ALL’ART. 8 CEDU PUO’ ESSERE IN
ALCUNE CIRCOSTANZE ESTESA AI LOCALI CITATI, E
DALL’ALTRO CHE IL DIRITTO DI INGERENZA
AUTORIZZATO DALL’ART. 8, N. 2, DELLA CEDU
POTREBBE PIU’ FACILMENTE ESTENDERSI A LOCALI
O ATTIVITA’ AZIENDALI O COMMERCIALI PIUTTOSTO
CHE AD ALTRI CASI.
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CONSIDERANDO N. 23 REG. 1/2003
NEL CONFORMARSI A UNA DECISIONE DELLA
COMMISSIONE LE IMPRESE NON POSSONO
ESSERE COSTRETTE AD AMMETTERE DI AVER
COMMESSO UN’INFRAZIONE, MA SONO IN
OGNI CASO TENUTE A RISPONDERE A QUESITI
CONCRETI E A FORNIRE DOCUMENTI, ANCHE
SE TALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE
UTILIZZATE PER ACCERTARE CONTRO DI ESSE
O CONTRO UN’ALTRA IMPRESA L’ESISTENZA
DI UN’INFRAZIONE
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ART. 23 REG. 1/2003
SE VI SONO RAGIONI DI SOSPETTARE CHE LIBRI O
ALTRI DOCUMENTI CONNESSI ALL’AZIENDA E
ALL’OGGETTO DEGLI ACCERTAMENTI, CHE
POSSONO ESSERE PERTINENTI PER PROVARE
UN’INFRAZIONE GRAVE ALL’ART. 81 (101) O
ALL’ART. 82 (102) DEL TRATTATO SONO CONSERVATI
IN ALTRI LOCALI, TERRENI E MEZZI DI TRASPORTO,
COMPRESO IL DOMICILIO DI AMMINISTRATORI,
DIRETTORI E ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE DELLE
IMPRESE O ASSOCIAZIONI DI IMPRESE INTERESSATE,
LA COMMISSIONE PUO’, MEDIANTE DECISIONE,
ORDINARE CHE SIANO EFFETTUATI ACCERTAMENTI
IN SIFFATTI LOCALI, TERRENI E MEZZI DI
TRASPORTO.
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Dodicesima lezione