E’ STATO ABOLITO IL DIRITTO SOGGETTIVO DEL
DIPENDENTE, A PERMANERE IN SERVIZIO PER IL PERIODO
MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DEI
LIMITI MASSIMI DI ETA’.
E’ RESO FACOLTATIVO, DA PARTE DELLE
AMMINISTRAZIONI, L’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI
TRATTENIMENTO DA VALUTARSI “IN RELAZIONE ALLA
PARTICOLARE ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA DAL
RICHIEDENTE …..ED IN FUNZIONE DELL’EFFICIENTE
ANDAMENTO DEI SERVIZI.”
RECESSO PER
GIUSTIFICATO
MOTIVO
OGGETTIVO
INTRODUCE, A FAVORE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, LA FACOLTA’ DI RISOLUZIONE
UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(FACOLTA’ DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO DI
MESI SEI) ESERCITABILE NEI CONFRONTI DEI
DIPENDENTI CHE ABBIANO MATURATO 40 ANNI DI
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA, PRESCINDENDO
DAL LIMITE D’ETA’, A CONDIZIONE CHE ALLA
DATA DI CESSAZIONE ABBIANO GIA’ DIRITTO DI
ACCESSO IMMEDIATO AL TRATTAMENTO
PENSIONISTICO (nel rispetto, quindi, delle “finestre”
previste dalle norme vigenti)
ANCHE I TRATTAMENTI DI
PENSIONE IL CUI DIRITTO SIA
MATURATO AL RAGGIUNGIMENTO
DEL 40° ANNO DI ANZIANITA’
CONTRIBUTIVA, NON HANNO PIU’
DECORRENZA IMMEDIATA DAL
GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI
MATURAZIONE DEL DIRITTO BENSI’
DECORRENZA “DIFFERITA” AD UNA
DATA DI ACCESSO DETERMINATA
IN RELAZIONE ALL’ETA’
ANAGRAFICA ED AL PERIODO
DELL’ANNO IN CUI IL DIRITTO E’
STATO CONSEGUITO
LA NORMA
SALVAGUARDA
L’APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA
VIGENTE IN
MATERIA DI
DECORRENZA DEI
TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
VEDI SLIDE
SUCCESSIVA
REQUISITI E DECORRENZE
1 40 entro il 31 marzo e 57 anni di età entro il 30 giugno
1° luglio
2 40 entro il 31 marzo e 57 anni di età entro il 30 settembre
1° ottobre
3 40 entro il 30 giugno e 57 anni di età entro il 30 settembre
1° ottobre
4 40 entro il 30 giugno senza i 57 anni
1° gennaio
5 40 entro il 30 settembre
1° gennaio
6 40 entro il 31 dicembre
1° aprile
L’ESERCIZIO DELLA FACOLTA’
DA PARTE DELL’AZIENDA E’
DEL TUTTO
DISCREZIONALE E NON E’
SOGGETTO AD ALCUN
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
CHE GIUSTIFICHI LA SCELTA
NEL MERITO
L’AZIENDA
INTENDE FARSI
GUIDARE DA
ALCUNI PRINCIPI
L’APPLICAZIONE E’
DISCREZIONALE
MA NON
ARBITRARIA
RINNOVAMENTO DELLA DIRIGENZA
RIORGANIZZAZIONI STRUTTURALI
DECREMENTI ATTIVITA’
RICONVERSIONI ATTIVITA’
SVILUPPO NUOVE ATTIVITA’
NON IDONEITA’ LAVORATIVE, ANCHE PARZIALI
1. ALLA DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO (prima si
prevedeva che la durata media dell’orario di lavoro non
potesse, in ogni caso, superare per ogni periodo di sette giorni,
le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario)
2. AL RIPOSO GIORNALIERO (prima si prevedeva l’obbligatorietà
di uno stacco, tra un turno e l’altro, non inferiore alle 11 ore
consecutive)
NOTA BENE: A livello di contrattazione collettiva, anche aziendale,
dovranno essere definite le modalità atte a garantire una
protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psicofisiche
NON CI SONO PIU’ PALETTI
UGUALI PER TUTTI.
IL RINVIO ALLA
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DOVREBBE
PORTARE AD INDIVIDUARE
MODALITA’ DIFFERENZIATE IN
RELAZIONE ALLE SITUAZIONI
OGGETTIVE DELLE SINGOLE
REALTA’ ORGANIZZATIVE.
DAL 25.06.2008, IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE (ogni 7 giorni un
periodo di riposo di 24 ore consecutive) E’ CALCOLATO COME MEDIA IN
UN PERIODO NON SUPERIORE A 14 GIORNI. IN SOSTANZA, LA
DOMENICA PUO’ ESSERE UN GIORNO LAVORATIVO SEMPRE CHE
VENGA RISPETTATO L’OBBLIGO DI CONCEDERE AL LAVORATORE IL
RIPOSO IN UN ALTRO GIORNO.
LA MODIFICA PERMETTE DI ORGANIZZARE TURNI DI LAVORO
CHE REGOLAMENTANO PRESTAZIONI LAVORATIVE ANCHE PER
PIU’ DI 6 GIORNI LAVORATIVI, PURCHE’ NELL’AMBITO DI 14
GIORNI DI CALENDARIO VI SIANO 48 ORE DI RIPOSO (2 periodi di
riposo di 24 ore consecutive ovvero di 48 ore consecutive)
RISULTANO ESCLUSE DALLA CONSECUTIVITA’ DELLE 11 ORE DI
RIPOSO LE ATTIVITA’ CARATTERIZZATE DA PERIODI DI LAVORO
FRAZIONATI DURANTE LA GIORNATA.
IL DECRETO LEGGE N. 112/08 INCLUDE, DAL 25.06.2008, TRA LE
POSSIBILI DEROGHE ALLA CONSECUTIVITA’ DEL RIPOSO ANCHE LE
ATTIVITA’ ESEGUITE IN REGIME DI REPERIBILITA’.
DAL 25.06.08, PER IL LAVORATORE IN REGIME DI REPERIBILITA’, IL
RIPOSO GIORNALIERO DI 11 ORE PUO’ ANCHE NON ESSERE
CONSECUTIVO.
NOTA BENE
Pur non applicandosi direttamente alla dirigenza sanitaria, la
disposizione in questione diventerà significativa in sede di
contrattazione integrativa aziendale ai fini della
determinazione della durata dello stacco tra un turno e l’altro.
PER I PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA, DI QUALUNQUE
DURATA, NEI PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA E’
CORRISPOSTO IL TRATTAMENTO ECONOMICO
FONDAMENTALE CON ESCLUSIONE DI OGNI INDENNITA’ O
EMOLUMENTO COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI
CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO , NONCHE’ DI OGNI
ALTRO TRATTAMENTO ACCESSORIO.
I RISPARMI COSTITUISCONO ECONOMIE DI
BILANCIO. TALI SOMME NON POSSONO
ESSERE UTILIZZATE PER INCREMENTARE I
FONDI PER LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA.
SI CONSIDERANO, IN LINEA GENERALE,
RIENTRANTI NEL TRATTAMENTO FONDAMENTALE
LE VOCI:
DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE INIZIALE E
DI SVILUPPO ECONOMICO
DELLA TREDICESIMA MENSILITA’
DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANIITA’ E
DEGLI EVENTUALI ASSEGNI “AD PERSONAM”
SI STANNO ATTENDENDO DISPOSIZIONI A
LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER
EVITARE UN’APPLICAZIONE NON UNIFORME
DELLA NORMATIVA RECENTEMENTE
INTRODOTTA.
SI FORNIRA’ SPECIFICA E DETTAGLIATA
INFORMAZIONE CON APPOSITA
CIRCOLARE
data di entrata in vigore del
decreto legge n. 112/2008
NECESSITA’ DI
EFFETTUAZIONE
DI CONGUAGLI
ECONOMICI
RESTA FERMO IL TRATTAMENTO ECONOMICO
PIU’ FAVOREVOLE PREVISTO PER LE
ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE:
1. AD INFORTUNIO SUL LAVORO O A CAUSA
DI SERVIZIO;
2. A RICOVERO OSPEDALIERO O A DAY
HOSPITAL;
3. A PATOLOGIE GRAVI CHE RICHEDONO
TERAPIA SALVAVITA
COME SI INDIVIDUANO I DIECI GIORNI DA
SOTTOPORRE A DECURTAZIONE
SONO SOTTOPOSTI A DECURTAZIONE I PRIMI DIECI GIORNI
DI ASSENZA PER OGNI
EVENTO.
IL CONTEGGIO DEI DIECI GIORNI RIPARTE
ALL’INIZIO DI OGNI EVENTO DI MALATTIA, A
PRESCINDERE DALLA SUA DURATA.
SE UN DIPENDENTE, AD ESEMPIO, SI ASSENTA PER DIECI
GIORNI, TORNA AL LAVORO E POI SI ASSENTA DI NUOVO
PER ALTRI CINQUE GIORNI, IN BUSTA PAGA PERDE IL
TRATTAMENTO ACCESSORIO DI QUINDICI
GIORNI.
NEL CASO IN CUI LA MALATTIA SI PROTRAGGA PER UN
PERIODO SUPERIORE A DIECI GIORNI O, IN OGNI
CASO, DOPO IL SECONDO EVENTO DI MALATTIA
NELL’ANNO SOLARE, LO STATO DI MALATTIA PUO’
ESSERE LEGITTIMAMENTE GIUSTIFICATO DA
CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA:
1. DAI PRESIDI OSPEDALIERI ED AMBULATORIALI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;
2. DAI MEDICI CONVENZIONATI (medici di base e
specialisti) CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DELLE PRIME DUE
ASSENZE PER MALATTIA NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE
NON SUPERIORI A 10 GIORNI, PUO’ ESSERE PRODOTTA UNA
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA QUALSIASI MEDICO.
1. PRIMI DUE EVENTI DI MALATTIA DI DURATA PARI
O INFERIORI A DIECI GIORNI
Le assenze risultano giustificate da certificazioni rilasciate
da qualsiasi medico, anche se libero professionista non
convenzionato
2. DAL TERZO EVENTO DI MALATTIA, A PRESCINDERE
DALLA DURATA
Le assenze risultano giustificate solo ed esclusivamente da
certificazioni rilasciate:
- dai presidi ospedalieri ed ambulatoriali del S.S.N.
- dai medici convenzionati con il S.S.N. (medici di base e
specialisti convenzionati)
3. EVENTI DI MALATTIA DI DURATA SUPERIORE A
DIECI GIORNI
In ogni caso, a prescindere dal fatto che costituisca primo o
secondo evento, l’assenza deve essere giustificata con
certificazioni rilasciate con le modalità di cui al punto 2.
COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI
LA CERTIFICAZIONE PRODOTTA
NON SIA CONFORME ALLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
L’ASSENZA DEVE RITENERSI NON
GIUSTIFICATA. I GIORNI
CORRISPONDENTI NON SONO REMUNERABILI. L’AZIENDA
PROCEDERA’ AUTOMATICAMENTE AD EFFETTUARE LE
RELATIVE TRATTENUTE
STIPENDIALI.
L
’
L’OBBLIGO DI PRODURRE PROVA DELLA LEGITTIMITA’ DELLA
CERTIFICAZIONE MEDICA INCOMBE IN CAPO AL DIPENDENTE.
L’AZIENDA NON E’ TENUTA AD ALCUNA OPERAZIONE
ULTERIORE, SE NON A QUELLA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI
PREVISTE DALLA LEGGE.
LA RICHIESTA DELLA VISITA
FISCALE E’ SEMPRE
OBBLIGATORIA, ANCHE NELLE
IPOTESI DI PROGNOSI DI UN
SOLO GIORNO
LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ DEL
LAVORATORI, ENTRO LE QUALI DEVONO
ESSERE EFFETTUATE LE VISITE DI
CONTROLLO, SONO:
•DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00
•DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00
DI TUTTI I GIORNI, COMPRESI I NON
LAVORATIVI ED I FESTIVI
L’ASSENZA DAL DOMICILIO IN
OCCASIONE DELLE VISISTE
FISCALI INTEGRA UN
COMPORTAMENTO
SANZIONABILE
DISCIPLINARMENTE E
COMPORTA DECURTAZIONI
ECONOMICHE
VEDI CIRCOLARE DEL 18.03.2008 PROT. N. 9759
Scarica

Sintesi Dl 112/08