CISL Medici Sardegna
Dr.Nicola Mascotti
La Previdenza
per il Medico e l’Odontoiatra:
aspetti medico-legali.
Infortunio,
Malattia Professionale,
Malattia comune
Stato di Salute-Lavoro-Guadagno
Lo STATO DI SALUTE di una persona
è una determinante fondamentale della
CAPACITA’ LAVORATIVA,
dalla quale dipende la sua
CAPACITA’DI GUADAGNO.
La doppia relazione fra malattia e povertà
Definizione di Previdenza
PREVIDENZA: capacità di valutare in
anticipo e di tutelarsi dalle difficoltà future
dal latino: praevideo [scorgere da lontano,
prevedere, provvedere]
Previdenza Sociale: insieme di istituzioni e norme
rivolte ad assicurare ai cittadini i mezzi di
sussistenza in caso di infortuni, malattie,
disoccupazione, o nella vecchiaia
Previdenza
Si devono considerare:
• Infortunio
• Malattia professionale
• Malattia comune
• Invalidità
• Inabilità
Temporanea
Permanente
Medico ed Odontoiatra:
differenti fattispecie di attività esercitata
•
•
•
•
Dipendente SSN
Convenzionato SSN
Dipendente di Struttura Privata
Libero Professionista
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
• Causa di Servizio (Pubblici Dipendenti: statali,
parastatali ed enti locali)
• Pensione privilegiata/equo indennizzo
• Abrogata dalla Legge 214/11 (con eccezione
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico)
• Conseguenza: dal 2012 equiparazione a dipendenti
privati (infortuni sul lavoro e malattie
professionali INAIL)
Infortunio sul Lavoro
• Definizione: “ogni lesione, originata in occasione di lavoro, da
causa violenta, che determini la morte della persona o ne abolisca
o comunque ne menomi permanentemente o temporaneamente la
capacità lavorativa”.
• Oggetto dell’Assicurazione INAIL (D.P.R. 30-6-1965 n. 1124,
art.2): “ … tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in
occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità
temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di
tre giorni. …”
Infortunio sul Lavoro
•
•
•
.
E’ considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di
infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da
disposizioni speciali.
<Le malattie infettive e parassitarie sono assimilate agli Infortuni (e non alle Malattie Professionali)>
<causa violenta= causa virulenta>
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non
necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che
collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un
servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello
di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore,
ad esigenze essenziali ed improrogabili od all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di
psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non
opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
Malattia Professionale
• Definizione: “qualsiasi stato morboso che
possa essere posto in rapporto causale con
lo svolgimento di una qualsiasi attività
lavorativa”
• Differenze con infortunio:
causa non violenta,
causante la malattia,
evoluzione lenta e progressiva
Invalidità ed Inabilità
• Invalidità: menomazione con riduzione
della capacità lavorativa
• Inabilità: menomazione con abolizione della
capacità lavorativa
• Invalidità ed Inabilità temporanea: durata
limitata nel tempo
• Invalidità ed Inabilità permanente: dopo la
stabilizzazione clinica con postumi
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
• Statistiche INAIL Infortunio sul Lavoro
INFORTUNI SUL LAVORO INDENNIZZATI
(anno evento)
Medici:
Odontoiatri:
2009
NUMERO CASI
DI CUI IN ITINERE
CASI MORTALI
DI CUI IN ITINERE
2010
2009
2011
2521
2367
2333
731
702
656
10
1
4
3
1
1
2010
2011
NUMERO CASI
55
61
46
DI CUI IN ITINERE
17
22
17
CASI MORTALI
0
0
0
DI CUI IN ITINERE
0
0
0
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
Statistiche INAIL Infortunio sul Lavoro
Infortuni sul Lavoro indennizzati per regione - 2011
Medici:
REGIONE
CASI
%
273 11,7%
LAZIO
260 11,1%
SICILIA
236 10,1%
CAMPANIA
235 10,1%
LOMBARDIA
229 9,8%
PUGLIA
154 6,6%
TOSCANA
153 6,6%
EMILIA ROMAGNA
141 6,0%
VENETO
124 5,3%
PIEMONTE
102 4,4%
CALABRIA
79 3,4%
ABRUZZO
74 3,2%
LIGURIA
62 2,7%
SARDEGNA
52 2,2%
MARCHE
51 2,2%
FRIULI VENEZIA GIULIA
42 1,8%
UMBRIA
25 1,1%
TRENTINO ALTO ADIGE
23 1,0%
BASILICATA
14 0,6%
MOLISE
4 0,2%
VALLE D'AOSTA
TOTALE
2333 100%
Odontoiatri:
M OR T A L I
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
%
25,0%
0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4 100%
REGIONE
CASI
%
13 11,7%
LOMBARDIA
5 11,1%
VENETO
5 10,1%
EMILIA ROMAGNA
4 10,1%
LAZIO
3 9,8%
UMBRIA
3 6,6%
SICILIA
2 6,6%
TRENTINO ALTO ADIGE
2 6,0%
TOSCANA
2 5,3%
PUGLIA
1 4,4%
PIEMONTE
1 3,4%
FRIULI VENEZIA GIULIA
1 3,2%
LIGURIA
1 2,7%
MARCHE
1 2,2%
ABRUZZO
1 2,2%
CAMPANIA
1 1,8%
SARDEGNA
0 1,1%
VALLE D'AOSTA
0 1,0%
MOLISE
0 0,6%
BASILICATA
0 0,2%
VALLE D'AOSTA
TOTALE
46 100%
M OR T A L I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 100%
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
Infortuni sul Lavoro indennizzati per natura lesione- 2011
Medici:
Odontoiatri:
%
40,9%
contusione
27,6%
frattura
20,0%
ferita
7,0%
lesioni da altri agenti
2,2%
lesioni da sforzo
1,4%
lesioni da agenti infettivi e parassitari 0,4%
corpi estranei
0,4%
perdita anatomica
0,4%
lussazione,distorsione,distrazione
%
40,0%
contusione
22,2%
ferita
15,6%
frattura
15,6%
lesioni da altri agenti
2,2%
lesioni da sforzo
2,2%
perdita anatomica
2,2%
corpi estranei
0,0%
lesioni da agenti infettivi e parassitari 0,0%
lussazione,distorsione,distrazione
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
• Statistiche INAIL Infortunio sul Lavoro
Infortuni sul Lavoro indennizzati per sede lesione- 2011
Medici:
Odontoiatri:
%
colonna vertebrale
caviglia
mano
ginocchio
cingolo toracico
cranio
piede
parete toracica
collo
faccia
polso
gomito
braccio, avambraccio
gamba
altre dita
alluce
cingolo pelvico
occhi
coscia
organi interni
19,4%
12,4%
12,2%
10,6%
5,8%
4,7%
4,4%
4,0%
3,9%
3,8%
3,6%
2,8%
2,3%
2,2%
2,2%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
0,7%
%
mano
colonna vertebrale
caviglia
braccio,avambraccio
ginocchio
polso
cingolo pelvico
collo
occhi
piede
coscia
cranio
gamba
parete toracica
20,0%
17,8%
11,1%
8,9%
8,9%
6,7%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
Infortunio non lavorativo
• Definizione: “lesione, verificatasi per causa
violenta, che provoca la morte della
persona, oppure un danno biologico e che
abolisce, o comunque determina una
riduzione, permanente o temporanea, della
capacità lavorativa”.
• Non si verifica in occasione di lavoro, né
per finalità di lavoro
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
• Infortunio non lavorativo:
incidente stradale
incidente domestico
infortunio in attività ludico-ricreative
incidente marittimo od aereo
incidente di caccia
• Se determina uno stato di inabilità,
temporanea o permanente, è equiparato per
il Dipendente S.S.N. alla Malattia comune
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
• Malattia Professionale: il riconoscimento INAIL avviene
attraverso un “sistema misto”
1.Presunzione legale di origine (malattia in assicurato,
occupato in attività protetta, da agente nocivo tabellato,
entro periodo di indennizzabilità)
2.Onere della prova a carico dell’assicurato (effettiva
esposizione al rischio lavorativo, tipicità della malattia
rispetto alle malattie comuni, dimostrazione nesso
causalità materiale tra lavoro e malattia)
• Tabelle, periodicamente aggiornate
Malattie Professionali Tabellate INAIL
• G.U. N° 169 serie generale del 21-07-2008 “NUOVA TABELLA
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – allegato N° 4 al DPR
1124/1965
• Tabella che riporta:
 Malattie professionali (ICD X)
 Lavorazioni
 Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
• Per i Medici/Odontoiatri sono di interesse:
51) ASMA BRONCHIALE CON LE SUE CONSEGUENZE DIRETTE CAUSATA DA
LATTICE, FARMACI AD AZIONE ALLERGIZZANTE (18 MESI)
77) ERNIA DISCALE LOMBARE CAUSATA DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI
CARICHI SVOLTA IN MODO NON OCCASIONALE IN ASSENZA DI AUSILI EFFICACI
(1 ANNO)
78) E 79) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL’ARTO SUPERIORE
E DEL GINOCCHIO CAUSATE DA MOVIMENTI RIPETUTI E MANTENIMENTO
PROLUNGATO DI POSTURE INCONGRUE (1-4 ANNI)
82) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI IONIZZANTI (1-5 ANNI/ ILLIMITATO PER
I TUMORI)
Malattie soggette a Denuncia:
Il D.M. del 27 Aprile 2004 elenca le malattie dell’apparato osteomuscolare che
possono avere origine professionale raggruppandole in tre liste:
Lista 1: malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
(osteoangioneuropatie causata da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, spondilodiscopatie
del tratto lombare, ernia discale lombare per movimentazione manuale dei carichi eseguita con
continuità durante il turno lavorativo, sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla, sindromi
da sovraccarico del gomito e del polso-mano per microtraumi, posture incongrue a carico degli arti
superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno di lavoro,
borsite, tendinopatia del quadricipite femorale e meniscopatia degenerativa da microtraumi e posture
incongrue a carico del ginocchio, Tunnel Carpale).
Lista 2: malattia la cui origine lavorativa è di limitata probabilità
(sindromi da sovraccarico dell’arto superiore da micro-traumi e posture incongrue degli arti superiori
per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, talalgia
plantare, tendinite del tendine di Achille e sindrome del tunnel tarsale per traumi e posture incongrue a
carico di piede e caviglia per attività eseguite durante il turno lavorativo, ernia discale lombare in
lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero per attività di guida di automezzi pesanti e
conduzione di mezzi meccanici)
Lista 3 malattia la cui origine lavorativa è possibile
(sindrome dello stretto toracico non su base vascolare e Morbo di Dupuytren da esposizione a
microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continuativi e
ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo)
•
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
• Statistiche INAIL Malattia Professionale
MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE
(anno di manifestazione)
Medici:
Odontoiatri:
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2009
2010
2011
NUMERO
NUMERO CASI
CASI
35
35
40
40
34
34
NUMERO CASI
0
4
0
DI
DI CUI
CUI INDENNIZZATE
INDENNIZZATE
24
24
29
29
27
27
DI CUI INDENNIZZATE
0
1
0
68,6%
68,6%
72,5%
72,5%
79,4%
79,4%
0,00%
25,0%
0,0%
%
% INDENNIZZATE
INDENNIZZATE
% INDENNIZZATE
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
• Statistiche INAIL Malattia Professionale
MALATTIE
PROFESSIONALI
RICONOSCIUTE
PER
CODICE
SANITARIO (COD. M) ANNI 2009-2011
Medici:
Codice M
Tumori
Mal. Endocrine
Disturbi Psichici
Mal. S. Nervoso
Mal. Respiratorie
Mal. Digerente
Mal. Cute e Sottocutaneo
Mal. Osteomuscolari
Non determinato
TOTALE
Odontoiatri:
2009
11
0
2
6
1
0
9
5
0
2010
9
1
2
5
4
1
8
8
1
2011
9
0
3
5
3
0
6
8
0
35
40
34
Codice M
Tumori
Mal. Endocrine
Disturbi Psichici
Mal. S. Nervoso
Mal. Respiratorie
Mal. Digerente
Mal. Cute e Sottocutaneo
Mal. Osteomuscolari
Non determinato
TOTALE
2009
2010
1
0
0
0
1
0
1
1
0
4
2011
PRESTAZIONI INAIL
• Indennità giornaliera (solo se cessata attualità di
lavoro)
• Assegno una tantum (se danno biologico 6-15%)
• Rendita (se danno biologico <16%)
• Assegno una tantum/Rendita ai superstiti (in caso
di morte)
• Cure ed accertamenti(esenzione ticket/ assistenza
indiretta)
• Fornitura apparecchi protesici
Malattia comune
• Non correlata a causalità di lavoro
• Processo morboso, evolutivo, e con
incidenza funzionale (determina incapacità
ad attendere alle ordinarie occupazioni,
abituali e lecite)
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
• Malattia comune:
invalidità od inabilità temporanea
invalidità permanente
Conseguenze pratiche sul lavoro:
 assenza (congedo per malattia)
 idoneità con prescrizioni o limitazioni D. Lgs. 81/08
invalidità civile e Legge104
CCNL 05-12-1996 Dir.Med. e Veterinaria
•
Art. 24- Assenze per malattia
•
1. Il dirigente non in prova, assente per malattia,ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal
comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per
il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni,al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a
seguito dell’accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro,l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
•
•
•
•
•
•
•
CCL 10-02-2004 integrativo CCNL
Dir.Med.e Veterinaria 08-06-2000, artt.9-15
•
Art. 9 Assenze per malattia
•
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria
competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento
per l’infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica
(attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il
dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a).
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro,
ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il
riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio
riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l’esito sia
favorevole”.
CCL 10-02-2004 integrativo CCNL
Dir.Med.e Veterinaria 08-06-2000
•
Art. 10 Aspettativa
1.Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata
richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di
aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità,
per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
…...
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le
assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene
fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
CCNL 05-12-1996 Dir.Med. e Veterinaria
•
•
•
•
•
•
ART. 29 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo
svolgimento delle funzioni attribuitegli, l’Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente
con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
2.A tal fine l’Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, in relazione alla
disciplina od area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento
delle medesime.
3.Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa essere adibito, lo stesso, a domanda,
può essere assegnato ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile
con lo stato di salute.
4. Per i dirigenti appartenenti al II livello dirigenziale che si trovino nelle condizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le disposizioni previste dall’art. 59, comma 11, in caso di
mancato rinnovo del rapporto ad incarico quinquennale.
5. Qualora per i dirigenti di I e II livello non sussistano le condizioni per procedere alla nuova
assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui
all’art. 24.
Dipendente SSN
(Dirigente Medico od Odontoiatra)
• Malattia comune:
- permanente non idoneità alla mansione
specifica (D. Lgs 81/08), art 41
- inabilità permanente (Legge 335/95)
• ENPAM
• Assicurazioni Private: facoltative
Convenzionato SSN
(MMG, PLS, Specialista Ambulatoriale)
• Non
assicurazione
INAIL
(eccezione:
Malattie
Professionali in esposti a radiazioni)
• Non sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08, art. 40-41
(SISAC Prot. 583/2011 del 05-07-2011)
• AACCNN: artt. per infortunio, malattia,gravidanza
• Tutela previdenziale: ENPAM
• Assicurazioni Private (facoltative)
Convenzionato SSN
MMG: ACN 29-07-2009 art.29 e art.60, comma 4,
ACN 23 marzo 2005
PLS: ACN 15-12-2005, art.59 (simile)
“… per far fronte al pregiudizio economico
derivante dall’onere della sostituzione per eventi di
malattia ed infortunio, anche in relazione allo stato
di gravidanza …”
Apposita Assicurazione (ENPAM)
Convenzionato SSN
MMG e PLS: ACN 23 marzo 2005/15-12-2005, art.18:
Sospensione dalle attività di medicina generale/pediatria di libera scelta:
a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la
durata massima di tre anni nell’arco di cinque;
c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello
svolgimento della propria attività professionale;
d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di
cinque.
Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua
sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco di
cinque anni, per:
a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione;
c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di
accompagnamento.
Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione
dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con
sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.
Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere la
sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno
per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio carico.
Convenzionato SSN
MMG e PLS: CESSAZIONE DALL’INCARICO
(ACN 23-03-2005/15-12-2005, art. 19, lettera f):
“per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività
convenzionale, accertata da apposita commissione
medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90.
Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1,
comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato
aziendale”
Convenzionato SSN
MMG/PLS: CESSAZIONE DALL’INCARICO
DGR 20-3-08 N° 17/1 – 11-2-09 N° 10/45
ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI, art. 73:
Convenzionato SSN
Specialista Ambulatoriale:
ACN 23-3-2005, art.37/ACN 29-7-2009, art.29
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Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio
- anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - l'azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i
primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi, senza retribuzione.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia, radioterapia,
trapianti, trattamento per infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica – attualmente indice di
Karnosky -) secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’azienda competente per territorio, le assenze per ricovero
ospedaliero o Day Hospital e per le citate terapie, debitamente certificate dalle competenti aziende, non sono computate nel periodo
di conservazione dell’incarico, senza retribuzione, di cui al comma 1 e comma 6 del presente articolo.
Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, spetta l'intero trattamento economico in caso di assenza per
donazione di organi, sangue e midollo osseo.
Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o
adozione di minore al di sotto dei sei anni, l'azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento
economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo
di assenza non è computato nei sei mesi.
Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell'art.33, della legge n.104/92, in rapporto
all’orario settimanale di attività .
Per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia, nei casi di
astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l’azienda conserva l’incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun
compenso.
L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Convenzionato SSN
Specialista Ambulatoriale:
ACN 23-3-2005, art.41 – ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DAGLI INCARICHI
1. L'azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, provvede ad assicurare gli specialisti ambulatoriali e i
professionisti, comunque operanti sia in attività istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione e nelle
altre strutture aziendali, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in
occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in
occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché' il servizio sia prestato in comune diverso da
quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna ai sensi dell'art. 32; sono compresi i danni
comunque verificatisi nell’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilità verso terzi:euro 1.549.370, 68 per sinistro
euro 1.032.913, 80 per persona
euro 516.456, 90 per danni a cose o ad animali
b) per gli infortuni: euro 1.032.913, 80 per morte o invalidità permanente; euro 154, 94 giornalieri per un massimo di
300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dalla data di inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta
al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13 entro sei mesi dalla pubblicazione
del presente Accordo.
4. I medici e i professionisti che ai sensi e nei modi di cui all'art. 44 vengono individuati quali esposti alle radiazioni
ionizzanti, sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.
Convenzionato SSN
SPECIALISTA AMBULATORIALE: CESSAZIONE DALL’INCARICO
(ACN 23-03-2005, art. 19, lettera f):
“per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività
convenzionale, accertata da apposita commissione
medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90.
Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1,
comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato
aziendale”
Dipendente di Struttura Privata
• Assicurazione INAIL per Infortuni sul
Lavoro e Malattie Professionali
• Tutela previdenziale INPS (malattia e
invalidità)
• ENPAM
• Assicurazioni Private (facoltative)
PRESTAZIONI INPS
• Indennità di malattia (garantisce la
retribuzione in caso di assenza per malattia)
• Visita fiscale (disposta dal’INPS o richiesta
dal datore di lavoro)
• Periodo di comporto: oltre 180 giorni,
risoluzione del rapporto di lavoro (salvo
eccezioni)
PRESTAZIONI INPS
• Assicurazione obbligatoria per Invalidità,
Vecchiaia e Superstiti (Legge 222/1984)
• Invalidità (art.1): permanente riduzione della capacità lavorativa in
occupazioni confacenti alle attitudini a meno di 1/3 = assegno
ordinario di invalidità (con prosecuzione attività lavorativa)
• Inabilità (art.2): impossibilità assoluta e permanente a svolgere
qualsiasi attività lavorativa = pensione ordinaria di inabilità
(cessazione dal lavoro)
• Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa (art.5):
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, abbisognare di un'assistenza continua
Libero Professionista
• Tutela Previdenziale: ENPAM
Libero Professionista
• Ulteriori prestazioni ENPAM (Fondo B):
Libero Professionista
• Tutela Previdenziale: ENPAM
Ulteriori prestazioni assistenziali straordinarie:
- Spese per interventi chirurgici, anche se effettuati all’estero, e spese accessorie, purché non siano state
rimborsate a qualsiasi altro titolo;
- Malattie che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.;
- Spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap facenti parte del nucleo
familiare;
- Difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al
decesso dell’iscritto;
- Spese funerarie per il decesso di un familiare convivente;
- Spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti.
La misura della prestazione non può essere, di norma, superiore ad € 7.000,00= indicizzati.
Le prestazioni assistenziali straordinarie possono essere concesse al sanitario e/o all’intero nucleo dei
superstiti aventi diritto non più di due volte ogni anno solare.
Libero Professionista
• Assicurazioni Private (FACOLTATIVE)
Polizze specifiche per la previdenza integrativa che prevedano anche la
possibilità di ampliare la copertura con la sottoscrizione di polizze
mediche con differenti livelli di copertura (infortunio, malattia,
inabilità temporanea o permanente).
Questo genere di polizze ha ovviamente carattere facoltativo, e la
copertura sanitaria funziona comunque in modo svincolato da quella
relativa alla creazione di una rendita o pensione ad integrazione: questa
ultima si otterrà nel momento in cui matureranno i requisiti di
pensionamento, mentre la copertura sanitaria svolge le proprie funzioni
non appena sarà stato superato il periodo di carenza, per gli eventi
“infortunio”,“malattia” ed “inabilità”.
Previdenza ed Assistenza
•
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Invalidità Civile
Legge 104/92
Legge 210/92
Legge Regionale 26/91 (Sardegna)
D.Lgs. 151/01 (Tutela della Gravidanza)
INVALIDITA’ CIVILE
•
Definizione (Legge 118/71): “si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da
minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o
psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico,
insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."
L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.
•
Benefici economici (soglie reddituali: € 16.127,30 per pensione/€ 4.738,63 per assegno) e non
economici:
 Agevolazioni auto, protesi ed ausili, sussidi tecnici ed informatici, telefonia, ristrutturazioni ed
abbattimento barriere, ausili per non vedenti
 Agevolazioni pensionistiche:
per invalidità >74%: due mesi di contributi figurativi/anno per massimo 5 anni
per invalidità >79%: riduzione età pensione di vecchiaia INPS(60/55 anni)
 Agevolazioni lavorative (collocamento mirato per invalidità >45%, riserva categorie protette)
 Agevolazioni sulle spese sanitarie (per invalidità > 66 % esenzione totale dal ticket su cure e
diagnostica)
INVALIDITA’ CIVILE e LEGGE 104/92
• Indennità di Accompagnamento:
•
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viene erogata indipendentemente dall'età;
ai cittadini italiani o UE residenti in Italia, od ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
riconoscimento di un'inabilità totale al 100% ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un
accompagnatore ,o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
non spetta ai ricoverati in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
• Legge 104/92
art.3
 1° comma:“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione”
 3° comma:“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità”
LEGGE 104/92
• Legge 104/92: agevolazioni
Handicap con connotazione di gravità:
 3 giornate di permesso al mese
 2 ore di permesso al giorno
 sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; no trasferimento senza consenso
Handicap :
 Precedenza nell’assegnazione di sede nei pubblici concorsi (se invalidità >2/3)
•
LEGGE 210/92
• INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E TRASFUSIONI
• L’indennizzo riguarda anche il personale sanitario, di ogni ordine e
grado, che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a
seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da
soggetti affetti da infezione da HIV.
• La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002,
ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore
degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il
medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica
conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e
suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
LEGGE REGIONALE 26/91
Quando una prestazione sanitaria non è erogabile tempestivamente presso
le ASL della Regione Sardegna, l’assistito può ottenere un contributo
per le spese di viaggio e di soggiorno (se del caso, con
accompagnatore) per effettuare tali cure presso strutture pubbliche del
territorio nazionale, in regime di assistenza diretta.
Se una prestazione sanitaria non è erogabile nel territorio nazionale,
l’assistito può ottenere il rimborso delle spese di cura ed un contributo
per le spese di viaggio e di soggiorno (se del caso, con
accompagnatore) per effettuare tali cure presso strutture sanitarie
all’estero.
D.Lgs 151/01- TUTELA DELLA
GRAVIDANZA
• L’art.17, comma 2, lettera b) e c), prevede che “quando le condizioni
di lavoro od ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e
del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni”, l’astensione dal lavoro per gravidanza sia anticipata .
• L’art.6, comma 1, e l’art.7, comma 6, prevedono inoltre che, quando
tali condizioni sussistano anche dopo il parto e la lavoratrice non possa
essere spostata ad altre mansioni, il congedo di maternità venga
prolungato fino al 7°mese post-partum.
• Tali fattispecie riguardano la professione di Medico ed Odontoiatra,
quando per le mansioni sussistano:
 Rischio Biologico
 Rischio da radiazioni ionizzanti
RIEPILOGO SINOTTICO PREVIDENZA
MEDICO/ODONTOIATRA
DIPENDENTE S.S.N.
CONVENZIONATO S.S.N.
DIPENDENTE PRIVATO
LIBERO PROFESSIONISTA
ASSICURAZIONE INAIL (INFORTUNIO
LAVORO E MAL.PROFESSIONALE)
SI
NO
SI
NO
ASSICURAZIONE INPS (INVALIDITA',
INABILITA')
NO
NO
SI
NO
CAUSA DI SERVIZIO
NON PIU' (ABROGATA)
NO
NO
NO
CONGEDO PER MALATTIA COMUNE OD
INFORTUNIO NON LAVORATIVO
SI (CCNL)
SI (ACN)
SI
ENPAM
SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs.81/08
SI
NO
SI
NO
INVALIDITA' CIVILE
SI (ESCLUSO INF.LV. e M.P.)
SI
SI (ESCLUSO INF.LV. e M.P.)
SI
LEGGE 104/92
SI
SI
SI
SI (ESCLUSO ART.3, COMMA 3)
PREVIDENZA ENPAM
SI
SI
SI
SI
LEGGE 335/95
SI
NO
NO
NO
LEGGE 210/92
SI
SI
SI
SI
LEGGE REGIONALE 26/91
SI
SI
SI
SI
D.Lgs 151/01
SI
SI (ACN)
SI
NO
ASSICURAZIONI PRIVATE
SI
SI
SI
SI
E poiché è stata messa molta
carne al fuoco …
…potremo continuare la discussione nel pomeriggio!
Grazie per l’Attenzione
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Il Medico e la Previdenza: aspetti medico