DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO
SICILIA
LE NORMATIVE COMUNITARIE E
LA PREVENZIONE INCENDI
1
LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI
Il Mercato Interno comunitario
e’ costituito dal
1 GENNAIO 1993
uno spazio interno senza frontiere,
in cui è assicurata la libera circolazione
di merci, persone, servizi, capitali
2
Dott.ing. Emilio Occhiuzzi – Direttore Regionale VV.F. Sicilia
LE NORMATIVE COMUNITARIE E LA PREVENZIONE INCENDI
ARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA E TECNICA
gli strumenti sono:
provvedimenti comunitari (le direttive)
che seguono il Trattato e il Nuovo Approccio
ma anche:
disposizioni nazionali che rispettano
Trattato e la “Procedura di Informazione”
(DIRETTIVA 98/34/CE)
il
3
Dott.ing. Emilio Occhiuzzi – Direttore Regionale VV.F. Sicilia
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IL NUOVO APPROCCIO
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO N.85/C 136/01 DEL 7.05.1985
DEFINISCE LE NUOVE MODALITÀ DI INTERVENTO DEL LEGISLATORE
COMUNITARIO IN CAMPO TECNICO SECONDO 4 PRINCIPI
1) FINALITÀ DELLA DIRETTIVA
2) COMPATIBILITÀ DELLE NORME ALLE CONDIZIONI
TECNOLOGICHE E PRODUTTIVE DEL MOMENTO
3) CARATTERE VOLONTARIO DELLE NORME (PER GARANTIRE
L’ELASTICITÀ PROCEDURALE)
4) OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI A RICONOSCERE LA
PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA AI R.E.S. DELLE
NORME ARMONIZZATE
4
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IL NUOVO APPROCCIO
Direttive
Requisiti essenziali di sicurezza
e salute
Norme armonizzate
Specifiche tecniche per
progettare e fabbricare prodotti
conformi ai requisiti essenziali
5
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IL NUOVO APPROCCIO
PRINCIPIO BASE
LIMITARE L’ARMONIZZAZIONE LEGISLATIVA AI
REQUISITI ESSENZIALI DI INTERESSE PUBBLICO:
•
PROTEZIONE
DELLA
SALUTE
E
DELLA
SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI (CONSUMATORI E
LAVORATORI)
•
TUTELA DELL’AMBIENTE
6
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IL NUOVO APPROCCIO
• solo Requisiti Essenziali nelle Direttive
• riferimento alle norme armonizzate per le specifiche
tecniche dei prodotti
• l’applicazione delle norme (armonizzate o meno) rimane
volontario; il produttore può applicare altre specifiche tecniche
• i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate
hanno presunzione di conformità ai corrispondenti Requisiti
Essenziali
• Marcatura CE
7
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IL NUOVO APPROCCIO
 Direttive non eccessivamente dettagliate
 Semplificazione del processo decisionale nel
Consiglio
 Incremento del ruolo della normativa tecnica
europea
 Clausola di salvaguardia per la limitazione o
l’immissione nel mercato dei prodotti
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
FINALITÀ DELLE DIRETTIVE:
- FISSARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE,
- FISSARE I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA,
- FISSARE LE MODALITÀ PER ATTESTARE LA CONFORMITÀ AI
R.E.S.
-R.E.S.: Requisiti minimi che i prodotti devono garantire al fine di ridurre i
pericoli connessi al loro uso
-Modalità per Attestare la conformità:
-Individuate dai moduli previsti dalla decisione del 22.07.1993.
-Il legislatore individua tra questi moduli, direttiva per direttiva, le
modalità più appropriate sulla base dei pericoli connessi all’uso dei
prodotti stessi.
9
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
I REQUISITI ESSENZIALI
FISSANO
GLI
ELEMENTI
NECESSARI
PROTEZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO
ALLA
SONO VINCOLANTI:
I PRODOTTI CONFORMI AD ESSI POSSONO ESSERE
COMMERCIALIZZATI E MESSI IN SERVIZIO
DEVONO ESSERE APPLICATI IN FUNZIONE DEI RISCHI
INSITI IN UN DETERMINATO PRODOTTO
10
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
TUTTE LE DIRETTIVE,
ESCLUSA LA 89/106/CEE “PRODOTTI DA COSTRUZIONE”,
PREVEDONO LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DIRETTAMENTE AI
R.E.S.
TUTTE LE DIRETTIVE PREVEDONO anche LO STRUMENTO
DELLE NORME ARMONIZZATE
L A CONFORMITA’ AD UNA NORMA ARMONIZZATA
CONFERISCE PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ AI REQUISITI
ESSENZIALI DELLE DIRETTIVE APPLICABILI AL PRODOTTO
DISCIPLINATE DA TALE NORMA
11
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Nelle direttive
-90/396/CEE, 93/68/CEE
-89/686/CEE
-89/392/CEE, 91/368/CEE,
-93/44/CEE e 93/68/CEE
-97/23/CE
Apparecchi a gas
Dispositivi di Protezione Individuale
Macchine
Attrezzature a Pressione (PED)
Le norme armonizzate sono solo uno strumento aggiuntivo a disposizione
dei fabbricanti.
12
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
L’APPLICAZIONE DELLE NORME ARMONIZZATE,
CHE CONFERISCE PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ ,
RIMANE VOLONTARIA
UN PRODOTTO PUO’ PERTANTO ESSERE
FABBRICATO DIRETTAMENTE SULLA BASE DEI
REQUISITI ESSENZIALI
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
LA REGOLA DELL’ARTE
UN RISULTATO FINALE A REGOLA D’ARTE È UNA REALIZZAZIONE
EFFICACE ED EFFICIENTE NEL MOMENTO IN CUI È REALIZZATA
SULLA BASE DELLE CONOSCENZE TECNOLOGICHE DEL SETTORE
AL MOMENTO STESSO NOTE ED APPLICABILI
QUANTO FATTO A “REGOLA D’ARTE” E’ “LEGITTIMO” E “BEN FATTO”
CHI CONOSCE LA “REGOLA DELL’ARTE” E’ RITENUTO “ESPERTO”
CHI ESEGUE SECONDO LA “REGOLA DELL’ARTE” OPERA CON
“PERIZIA” E “DILIGENZA”
IL PRIMO OBIETTIVO DELLA NORMAZIONE TECNICA È QUELLO DI
CONCRETIZZARE IL LIVELLO TECNOLOGICO DEL MOMENTO IN
FORMALI “SPECIFICHE TECNICHE” ED OGGETTIVIZZARE LA REGOLA
DELL’ARTE
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento
dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi
basato su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali
pertinenti
(UNI CEI EN 45020:2006 - Punto 1.4)
UNI CEI EN 45020:2006
Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Organismo con attività di normazione, riconosciuto a livello
nazionale, regionale o internazionale, la cui principale
funzione, in applicazione del proprio statuto, è la
preparazione, l'approvazione o il recepimento di norme
accessibili al pubblico
(UNI CEI EN 45020:2006 - Punto 4.4)
Documento, prodotto mediante CONSENSO e approvato da un
organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e
ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a
determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il
miglior ordine in un determinato contesto
(UNI CEI EN 45020:2006 - Punto 3.2)
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
NORMAZIONE
Trasparenza
Consensualità
Volontarietà
Democraticità
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L'UNI: le forme di pubblicazione nazionali
Norma tecnica nazionale (UNI)
 documento tecnico normativo
 rappresenta lo “stato dell’arte”
 si basa su comprovati risultati scientifici, tecnologici, sperimentali e
applicativi
Specifica tecnica nazionale (UNI/TS)
documento tecnico normativo sottoposto ad un periodo di verifica
della validità
specifica una situazione del mercato in evoluzione ed è
generalmente utilizzato in settori dove lo stadio dell’arte non è
ancora sufficientemente consolidato.
Rapporto tecnico nazionale (UNI/TR)
documento tecnico informativo
descrive prodotti, processi e servizi senza definirne requisiti specifici
è generalmente utilizzato per trasferire informazione e conoscenza 18
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
LE SPECIFICHE TECNICHE DI PRODOTTO
POSSONO DEFINIRE:
GLI ASPETTI DESCRITTIVI
LE PRESTAZIONI
LA TERMINOLOGIA
LA CLASSIFICA
LE PROCEDURE DI PROVA
L’ORGANIZZAZIONE PER:
PROCEDURE DI VALUTAZIONE
PROCEDURE DI CONTROLLO
PROCEDURE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI
PRODUZIONE
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Il ruolo degli Organismi Europei di normazione
• nuovo ruolo nell’implementazione delle direttive
europee
• regole condivise e non imposte, definite mediante
diretto coinvolgimento di tutte le parti interessate
• trasparenza e consenso come pietre miliari del
processo di elaborazione delle norme
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MEMBRI
CEN European Committee for
Standardization
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Rep. Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Islanda (EFTA)
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Olanda
Norvegia (EFTA)
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera (EFTA)
Ungheria
AFFILIATI
Albania
Croazia
Macedonia
Turchia
21
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Il ruolo del CEN
Direttive
Nuovo Approccio
Norme EN armonizzate
22
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MANDATO
Nei mandati agli Enti di normalizzazione si
individuano precisamente:
– Tutte le caratteristiche del prodotto connesse
ai Requisiti Essenziali per le quali almeno
uno Stato Membro abbia regolamentazioni o
altre disposizioni in termini di prestazione
– I relativi sistemi di attestazione di conformità
23
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Procedura pubblicazione norme EN
CEN TIMEFRAME MATRIX (36 mesi)
ESIGENZA
elabora un
programma di lavoro
sottopone il prEN
a Inchiesta Pubblica (6 mesi)
CEN/TC
approva il prEN
CEN/TC_/WG_
Esamina i commenti
CEN/TC_/WG_
Prepara un prEN
sottopone il prEN
a Voto Formale (2 mesi)
pubblica
una EN
24
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
ARCH. SERGIO SCHIAROLI
Elementi della pubblicazione nazionale di una Norma Europea
a
b
c
a
b
c
d
e
f
Copertina Nazionale
Premessa Nazionale
Copertina EN
Testo EN
Appendici EN
Appendice Nazionale
d
e
f
25
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
decisione del 22.07.1993
26
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
decisione del 22.07.1993
27
LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
decisione del 22.07.1993
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
ARCH. SERGIO SCHIAROLI
28
LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
decisione N. 768/2008/CE
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
I SISTEMI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA NELLA
CPD
SISTEMA
TIPOLOGIA
COMPITI
DEL FABBRICANTE
COMPITI
DELL’ORGANISMO NOTIFICATO
1) Controllo della produzione in fabbrica
1
1+
Certificazione di conformità
2) Prove complementari di campioni
prelevati nella fabbrica dal produttore
secondo uno specifico programma di
controllo
Come sistema 1 ed inoltre prove eseguite
su campioni prelevati in fabbrica, sul
mercato o nel cantiere a cura
dell’organismo di certificazione
Certificazione di conformità
Come sistema 1
2
Dichiarazione di conformità
del fabbricante
1) Prove del tipo iniziale del prodotto
2) Controllo della produzione in fabbrica
3) Eventualmente esame di campioni
prelevati in fabbrica secondo uno
specifico programma di controllo
2+
Dichiarazione di conformità
del fabbricante
Come sistema 2
3
Dichiarazione di conformità
del fabbricante
Controllo
fabbrica
4
Dichiarazione di conformità del
fabbricante
di produzione
1) Prove iniziali del prodotto
2) Ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi
procedimenti di controllo della produzione
3) Sorveglianza, valutazione e approvazione
permanenti del controllo di produzione della
fabbrica
Certificazione del controllo di produzione
nella fabbrica in base alla ispezione
iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di
produzione
Come sistema 2 con in più
la
sorveglianza, valutazione e approvazione
permanenti del controllo di produzione
della fabbrica
nella
1) Prove del tipo iniziale del prodotto
2) Controllo di produzione nella fabbrica
Prove del tipo iniziale del prodotto
//
30
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
I SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE nel CPR
L’attestazione della conformità ad una specificazione tecnica armonizzata
(CPD), è sostituita dalla valutazione e verifica della costanza della
prestazione del prodotto
I sistemi della CPD vengono semplificati e ridotti
2+
4
1+/1 certificazione di prodotto
certificazione fpc con sorveglianza
Non più Sistema 2
3
prove iniziali di tipo
solo compiti del fabbricante nessun intervento di parte
terza
31
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
• La conformità alle specificazioni tecniche
armonizzate consente la apposizione
della marcatura CE
• La Commissione pubblica sulla GUCE i
riferimenti della specificazione tecnica ai
fini della marcatura CE
32
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
TRANSITORIO
33
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
TRANSITORIO
CEN pubblica la norma
Conversione in norma nazionale
EC pubblica riferimento in GUCE
PERIODO DI COESISTENZA
12 MESI
0
6
9
Marcatura CE
possibile
21
t (mesi)
Marcatura CE
obbligatoria
34
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE
UN PASSAPORTO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEGLI STATI
fornisce ai produttori metodi di prova e procedure per
l’attestazione della conformità comuni e valide in tutta Europa
e’ la sola che attesta la conformità del prodotto alla CPD e alle altre
direttive applicabili
sostituisce ogni marcatura nazionale obbligatoria che abbia
analogo scopo
indica che il prodotto è stato sottoposto alla appropriata procedura
di attestazione della conformità prevista dalla direttiva
è consentita solo ai prodotti coperti da specificazioni tecniche
europee armonizzate
il produttore, o il suo rappresentante autorizzato e stabilito in un paese
SEE, e’ il responsabile della apposizione della marcatura CE
35
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE
La marcatura CE deve essere apposta in forma visibile,
leggibile ed indelebile nelle forme previste dalla Direttiva
93/68/CE e dalla Decisione 93/465/CE sul prodotto stesso,
su un etichetta ad esso attaccata, sul suo imballaggio, o
nei documenti di accompagnamento
MARCHI VOLONTARI
Un prodotto può recare marcature aggiuntive a carattere volontario se:
• Soddisfano funzioni differenti da quelle della marcatura CE
• Non ingenerano confusione con la marcatura CE
• Non riducono leggibilità e visibilità della marcatura CE
36
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE
La marcatura CE è composta da:
marchio CE e informazioni addizionali
Tutte le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto
compaiono, nelle informazioni addizionali e/o nella
eventuale documentazione di accompagnamento
costituendo la sola documentazione di riferimento
del prodotto messo in commercio
37
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE
Il regime nazionale dell’omologazione o
dell’approvazione di tipo viene integralmente
sostituito, anche per quanto riguarda le dichiarazioni
e le certificazioni da fornire a cura del fabbricante
mentre la marcatura CE accompagna necessariamente il
prodotto, la dichiarazione CE ed il certificato CE di
conformità rimangono in possesso del fabbricante che
ne deve garantire però la disponibilità su richiesta
motivata delle autorità nazionali responsabili per la
sorveglianza del mercato.
38
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE
1 Categoria
2 Durata
3 Massa della porta 4 Idoneità su porte tagliafuoco 5 Sicurezza per le
persone 6 Resistenza alla corrosione 7 Sicurezza per i beni 8 Sporgenza 9 Tipo di azionamento
39
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
MARCATURA CE
Esempio di informazioni che accompgnano la marcatura CE
40
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Ciascuna NORMA ARMONIZZATA è completata
obbligatoriamente dall’Allegato ZA che contiene:
• Elenco delle caratteristiche sotto mandato con
riferimento ai relativi punti della norma
• Sistemi di attestazione della conformità applicabili
al prodotto
• Elementi di riferimento per gli Organismi notificati
• Requisiti per la marcatura CE
41
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
42
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
IMPIEGO DEL PRODOTTO
SULLA BASE DEI REGOLAMENTI NAZIONALI VIGENTI
SONO STABILITE LE CARATTERISTICHE TECNICHE
APPLICABILI SUL TERRITORIO DEI SINGOLI STATI
MEMBRI
(CARATTERISTICHE
PER
LE
QUALI
LA
MARCATURA CE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DAL
VALORE DICHIARATO DAL PRODUTTORE) E QUALI
CARATTERISTICHE INVECE NON LO SONO
43
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
La direttiva prevede che il fabbricante possa immettere
sul mercato prodotti senza dichiarare le prestazioni di
quella
caratteristica
tecnica
non
contemplata
dal
Regolamento nazionale, ricorrendo all’opzione
NPD (No Performance Determined)
44
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Direttiva
Direttiva
98/34/CE,
98/48/CE
modificata
dalla
Il decreto legislativo 427/2000
Attuazione della procedura di notifica
"Un mercato interno ben funzionante
Una competitività maggiore delle imprese"
45
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
46
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Fiducia Trasparenza Competitività Crescita/Sviluppo
Tutti
questi
elementi
contribuiscono
al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito
della “Strategia di Lisbona” (marzo 2000)
articolata su tre pilastri,
economico, sociale e ambientale,
in particolare il pilastro economico deve preparare
la transizione verso un’economia competitiva,
dinamica e fondata sulla conoscenza.
47
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
La direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
“Legiferare Meglio”
obbliga agli Stati membri dell'Unione europea
a notificare alla Commissione e alle loro
controparti
qualsiasi
progetto
di
regolamentazione tecnica relativa a un
prodotto e, dal 1999, a un servizio pertinente
alla società dell'informazione, prima di
recepirlo nelle legislazioni nazionali
48
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Commissione e Stati membri operano tramite un sistema di controlli
preventivi. Nel periodo di sospensione, gli Stati membri devono
astenersi dall'adottare il progetto di regolamentazione notificato per
almeno tre mesi intanto che si procede ad esaminarlo. Tale periodo
può venir esteso fino a 18 mesi quando il provvedimento in questione
sia plausibilmente idoneo a dare origine a ostacoli ingiustificati agli
scambi oppure quando sono in corso a livello UE attività nel settore su
cui verte il progetto notificato.
Questa procedura elimina così qualsiasi ostacolo al buon
funzionamento del mercato interno addirittura prima che esso si
manifesti, evitando così la necessità di interventi retroattivi che si
rivelano sempre negativi. I progetti nazionali vengono adattati alla
legislazione UE prima di essere adottati e addirittura sospesi per un
determinato periodo allo scopo di agevolare le discussioni a livello
dell'Unione europea.
In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia qualsiasi
regolamentazione tecnica che non sia stata notificata in fase di progetto
o adottata durante il periodo sospensivo obbligatorio non può essere
applicata e dunque opposta a singoli individui. Tale giurisprudenza
consolidata è stata molto di recente confermata nuovamente
49
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Duplice finalità della procedura
1. - Adempimento di obblighi:
Notifica di progetti italiani
2. - Esercizio del diritto di scrutinio
Esame delle notifiche straniere
50
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Regolamento (CE) n. 764/2008
Regolamento sul "reciproco riconoscimento“
stabilisce procedure relative all'applicazione di regole tecniche a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
definisce diritti e obblighi delle autorità nazionali e delle imprese qualora
le prime intendano negare il reciproco riconoscimento e rifiutare
l'accesso al mercato di un prodotto legalmente commercializzato in un
altro Stato membro.
onere della prova alle autorità nazionali che negano l'accesso al mercato
Esse devono fissare per iscritto le precise ragioni tecniche e scientifiche
alla base della loro intenzione di negare l'accesso del prodotto al mercato
nazionale.
L'operatore economico avrà inoltre il diritto di far valere le proprie ragioni
e di presentare solide argomentazioni alle autorità competenti.
istituisce altresì "punti di contatto prodotti" in ciascuno Stato membro
forniscono informazioni a imprese e autorità competenti in altri Stati
membri circa le regole tecniche concernenti i prodotti e l'applicazione del
principio del reciproco riconoscimento.
51
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Il principio del reciproco riconoscimento
Nel mercato interno continuano a coesistere regole tecniche nazionali differenti.
Il principio del reciproco riconoscimento implica che, nonostante le differenze
tecniche tra le varie norme nazionali applicate nella UE, gli Stati membri di
destinazione non possono vietare la vendita nel loro territorio di prodotti non
soggetti all'armonizzazione dell'Unione europea e legalmente commercializzati in
un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati secondo norme tecniche e di
qualità differenti da quelle che devono essere soddisfatte dai prodotti nazionali.
Le uniche eccezioni a tale principio sono rappresentate dalle restrizioni giustificate
dai motivi di cui all'articolo 36 TFUE (tutela della moralità pubblica e dell'ordine
pubblico, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di
preservazione dei vegetali).
norma generale: malgrado l'esistenza di una norma tecnica nazionale nello Stato
membro di destinazione, i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un
altro Stato membro godono di un fondamentale diritto di libera circolazione,
garantito dal trattato TFUE;
eccezione: i prodotti legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato
membro non godono di tale diritto se lo Stato membro di destinazione può provare
che è essenziale imporre la propria norma tecnica sui prodotti interessati, in base
alle motivazioni delineate all'articolo 36 TFUE.
52
LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Omologazione
Se i requisiti comuni per l'omologazione a livello europeo
(Marcatura CE) facilitano normalmente la
Commercializzazione dei prodotti sul mercato interno,
l'omologazione nazionale in settori non armonizzati tende a
creare barriere agli scambi di merci. Norme divergenti sui
prodotti rendono difficile per i fabbricanti commercializzare
lo stesso prodotto in Stati membri differenti o possono
portare ad alti costi di adeguamento.
Se uno Stato membro, per ragioni di salute o sicurezza,
può aver il diritto di chiedere che un prodotto già omologato
in un altro Stato membro sia sottoposto a un nuovo
procedimento di esame e omologazione, lo Stato membro
di importazione deve tenere in considerazione i test o
controlli condotti nello Stato o negli Stati membri di
esportazione fornendo garanzie equivalenti.
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE ANTINCENDIO
Procedura di autorizzazione
Regimi nazionali, che subordinino la commercializzazione di
merci a un'autorizzazione preventiva, limitano l'accesso al
mercato dello Stato membro di importazione; La Corte di
giustizia ha fissato una serie di condizioni alle quali può
essere giustificata una autorizzazione previa:
deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in
anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere
discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in
modo arbitrario;
non dovrà, sostanzialmente, duplicare i controlli già effettuati
nell'ambito di altre procedure, nello Stato medesimo o in un altro
Stato membro;
una procedura di autorizzazione previa è necessaria solo se un
controllo a posteriori debba considerarsi troppo tardivo per garantire
la reale efficacia del controllo stesso e consentire al medesimo di
conseguire lo scopo perseguito;
una siffatta procedura, per la sua durata, l'importo delle spese che
ne derivano o l'incertezza quanto ai requisiti da soddisfare, non
deve essere tale da dissuadere gli operatori interessati dal
perseguimento dei loro progetti
54
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE