SLIDE 1
Lo stato dell’arte
Per armonizzare i comportamenti dei singoli Stati membri, a
livello comunitario è stata presa in considerazione l’ipotesi di
predisporre un documento interpretativo del Regolamento 178/02.
In considerazione del prolungamento dei tempi, il Ministero Salute intende
emanare proprie linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi.
Finalità
Favorire una lettura quanto più possibile uniforme del Reg. 178 tra
autorità sanitarie competenti, organi di controllo, operatori del settore
Il Ministero sta predisponendo le linee guida attraverso consultazioni con le
Regioni e le organizzazioni imprenditoriali, tra cui quelle della GDO, interessate.
La presente illustrazione è predisposta anche sulla base di una prima bozza
delle linee guida. Non si possono escludere future modifiche, anche sostanziali
SLIDE 2
Rintracciabilità – Le responsabilità degli operatori
Art 18, comma 1
Gli operatori devono garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei
mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi
sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un alimento o mangime in
tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.
I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono consentire di:
• individuare i fornitori di materie prime, alimenti, animali, mangimi e
comunque di tutte le sostanze che entrano nella catena alimentare umana o
degli animali destinati alla produzione di alimenti;
• individuare le imprese alle quali sono stati forniti i propri prodotti;
• mettere a disposizione delle Autorità richiedenti le relative informazioni.
SLIDE 3
Rintracciabilità – Il trasferimento delle informazioni
Le informazioni fornitore/cliente /prodotto possono essere trasmesse dal
fornitore al cliente o ad un centro di distribuzione appartenente alla
stessa impresa alimentare o mangimistica, con le più diverse modalità
sulla base delle scelte aziendali e capacità proprie organizzative, a
condizione comunque che siano di pronta disponibilità in caso di
necessità o controllo da parte dell’autorità sanitaria competente.
Esempi di sistemi per il trasferimento delle informazioni:
•
•
•
•
fatture, documenti di accompagnamento;
codici a barre o codici aziendali;
sistemi a microcircuito;
radiofrequenze.
SLIDE 4
La rintracciabilità a monte: art 18, comma 2
Gli operatori del settore devono essere in grado di individuare,
mediante l’attuazione di idonei sistemi e procedure, da chi
hanno ricevuto un animale, un alimento o qualsiasi sostanza
destinata o atta a entrare a far pare di un alimento
Informazioni minime da ricevere e rendere disponibili per dimostrare chi è il fornitore:
• nominativo e recapito del fornitore;
• natura dei beni ricevuti;
• altre informazioni obbligatorie previste da normative vigenti.
Informazioni facoltative nella fase di ricevimento delle merci:
• numeri di lotto e relativi quantitativi;
• date di scadenza
• date di spedizione/ricevimento delle merci.
SLIDE 5
La rintracciabilità a monte: art 18, comma 2
L’impostazione delle Regioni
Informazioni minime da ricevere e rendere disponibili per dimostrare chi è il fornitore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
natura dei beni ricevuti (es. carne bovina, patate, pomodori in scatola, ecc);
quantitativo espresso in peso ed in unità di misura;
stato di presentazione;
nominativo del fornitore, sede sociale e provenienza dell’alimento o del mangime;
numero di lotto del prodotto od altro sistema di identificazione;
data di ricezione;
dati identificativi del trasportatore (se diverso dal fornitore);
altre informazioni previste da norme specifiche.
SLIDE 6
La rintracciabilità a monte: art 18, comma 2
La possibile mediazione
Prevedere, tra le informazioni minime obbligatorie, anche quantitativo
Collegato ai lotti o espresso in peso ed in unità di misura ?
SLIDE 7
La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3
Gli operatori del settore devono essere in grado di individuare,
mediante l’attuazione di idonei sistemi e procedure, le imprese
alle quali hanno fornito un animale, un alimento o qualsiasi
sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un alimento
N.B.
Il consumatore finale non deve essere registrato
Informazioni minime da tenere e rendere disponibili per dimostrare chi sono i clienti:
• nominativo e recapito dell’acquirente;
• natura dei beni consegnati;
• altre informazioni obbligatorie previste da normative vigenti.
Informazioni facoltative nella fase di consegna delle merci:
• numeri di lotto e relativi quantitativi;
• date di scadenza;
• date di spedizione/ricevimento delle merci.
SLIDE 8
La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3
L’impostazione delle Regioni
Informazioni minime da ricevere e rendere disponibili per dimostrare chi è il fornitore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
natura dei beni ricevuti (es. carne bovina, patate, pomodori in scatola, ecc);
quantitativo espresso in peso ed in unità di misura;
stato di presentazione;
nominativo del fornitore, sede sociale e provenienza dell’alimento o del mangime;
numero di lotto del prodotto od altro sistema di identificazione;
data di ricezione;
dati identificativi del trasportatore (se diverso dal fornitore);
altre informazioni previste da norme specifiche.
SLIDE 9
La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3
La possibile mediazione
Prevedere, tra le informazioni minime obbligatorie, anche quantitativo
Collegato ai lotti o espresso in peso ed in unità di misura ?
SLIDE 10
La rintracciabilità a valle: art 18, comma 3
Ciascuna impresa del settore alimentare dovrebbe avere un
sistema di raccolta/schedario delle informazioni riferite ai clienti
abituali che possono risultare estremamente utili per semplificare
il sistema di registrazione dei dati di fornitura cliente/prodotto
Informazioni essenziali che dovrebbero essere incluse nello schedario:
• nome cognome e ragione sociale, indirizzo e sede legale della
impresa e dello stabilimento del cliente;
• numero di telefono;
• numero di fax;
• e-mail;
• possibilmente numero del telefonino in caso sia necessario contattarlo
al di fuori dell’orario di lavoro.
SLIDE 11
La gestione delle vendite all’ingrosso
Acquisti di prodotti alimentari presso Cash & Carry sono solitamente effettuati da:
• operatori del settore alimentare (aziende o negozi, hotel, ristoranti, bar, mense
ecc.) che rivenderanno o somministreranno i prodotti acquistati ai consumatori
finali;
• liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese che utilizzano i prodotti
direttamente come consumatori finali, ossia non rivendono gli stessi a terzi.
Reg. 178
Deve essere garantita la rintracciabilità dei prodotti nei
passaggi tra operatori con esclusione dei consumatori finali.
L’operatore del Cash & Carry dovrà fornire le informazioni
previste da art 18 all’operatore del settore alimentare acquirente,
che a sua volta le dovrà gestire e conservare adeguatamente.
SLIDE 12
La rintracciabilità interna
Ricostruzione del percorso seguito dalla materia prima o dal
prodotto all’interno della singola organizzazione aziendale
Il Regolamento 178 non prevede l’obbligo di rintracciabilità interna.
L’interpretazione della GDO
Rappresenta una scelta facoltativa dell’azienda, ossia un sistema
avanzato di rintracciabilità che oltre a costituire un utile strumento
per ottimizzare l’efficienza, può contribuire al contenimento dei costi
che potrebbero derivare in situazioni critiche di non conformità.
SLIDE 13
La rintracciabilità interna – La lettura del Ministero
Ha natura obbligatoria nei soli casi appositamente previsti da
normative di carattere verticale (es. Reg. 1760 su carni bovine)
Dal 1 gennaio 2006 obbligatoria l’individuazione dei
pericoli e la gestione dei rischi per tutti gli alimenti
Secondo Ministero Salute è comunque opportuno che le imprese che elaborano le
proprie produzioni aggregando, confezionando ecc, materie prime, ingredienti e
additivi di varia origine, adottino sistemi che consentano di mantenere definita la
provenienza e il destino di ciascuna di esse, o dei lotti.
Minore dispendio di risorse economiche sia private che
pubbliche, e minore possibilità di rivalsa economica sia da parte
degli Organi di controllo che di altri operatori nel caso in cui
venga riscontrato un rischio per il consumatore o per gli animali
SLIDE 14
Rintracciabilità – Problemi applicativi
Conservazione della documentazione
Per quanto tempo le imprese devono conservare la documentazione
comprovante la rintracciabilità dei prodotti loro forniti e dei prodotti ceduti ?
Possibile orientamento del Ministero Salute
Per un tempo correlato al ciclo di vita del prodotto
Giacenze al 01.01.2005
Imprese devono dimostrare possesso preesistente al 01.01.05 di
prodotti, materie prime, alimenti, mangimi, ecc. giacenti a tale data
SLIDE 15
Rintracciabilità – Problemi applicativi
Trasporto e deposito
I trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio di alimenti
e mangimi devono dotarsi di una procedura autonoma di
rintracciabilità quando operano come soggetti indipendenti.
Esentati se:
• operano per conto di una azienda che assolva essa stessa gli obblighi di
rintracciabilità previsti dal regolamento;
• sono in grado di dimostrare all’autorità competente che i dati richiesti sono
gestiti direttamente dalla azienda in questione e possono essere
tempestivamente messi a disposizione dell’autorità che effettua il controllo.
SLIDE 16
Il ritiro dei prodotti non conformi: art 19, comma 1
Prodotto non ancora giunto al consumatore
L’operatore alimentare, nel momento in cui ha il fondato dubbio o la certezza
che un prodotto alimentare, da lui importato, prodotto o commercializzato,
non risponda ai requisiti di sicurezza, deve:
a) Provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito.
b) Informare immediatamente l’autorità sanitaria competente delle procedure di ritiro
del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza.
c) Informare l’anello a monte nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non
conformità scaturisca da un prodotto da lui fornito.
d) Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute
del consumatore.
SLIDE 17
Il ritiro/richiamo dei prodotti non conformi
Art 19, comma 1
Prodotto giunto al consumatore
L’operatore alimentare, nel momento in cui ha il dubbio o la certezza che un
prodotto alimentare, da lui importato, prodotto o commercializzato, non
risponda ai requisiti di sicurezza, deve:
a) Provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito.
b) Informare immediatamente l’autorità sanitaria competente delle procedure di
ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale
evenienza.
c) Informare l’anello a monte nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non
conformità scaturisca da un prodotto da lui fornito.
d) Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute
del consumatore.
e) Informare il consumatore, in maniera efficace, accurata e tempestiva dei motivi che
hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto, nel caso in cui questo sia
arrivato o si abbia motivo di ritenere che sia arrivato al consumatore.
SLIDE 18
La segnalazione di allerta sanitario da parte del fornitore.
La procedura per il ritiro dei prodotti a marchio
L’informazione al consumatore contiene importanti
elementi connessi all’immagine dell’impresa sul mercato
Il criterio di riferimento dovrebbe essere quello di lasciare al soggetto
titolare dei marchi identificativi del prodotto la gestione della
comunicazione al consumatore
L’informazione al consumatore deve essere azionata, prioritariamente,
dall’operatore titolare degli elementi identificativi del prodotto.
SLIDE 19
Gli obblighi dei venditori al dettaglio: art 19, comma 2
N.B.
Procedure da adottare solo se il venditore non incide su
confezionamento, etichettatura, sicurezza o integrità dell’alimento
In caso contrario
Procedure ex art 19, comma 1
• procedere al ritiro dal mercato di prodotti, ovvero sospenderne la vendita, di cui
hanno ricevuto informazione di non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare
da parte del fornitore o dell’autorità sanitaria competente;
• procedere al ritiro cautelativo dal mercato, informando il fornitore, di prodotti che
loro stessi, o a seguito di segnalazioni di consumatori, hanno fondato motivo di
ritenere non conformi o che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, in attesa di
indicazioni definitive da parte del fornitore;
• collaborare con l’azienda alimentare di produzione, trasformazione, il fornitore e
con l’autorità sanitaria competente ai fini della rintracciabilità dei prodotti
alimentari non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare;
• collaborare nelle campagne di informazione e richiamo di prodotti non rispondenti
ai requisiti di sicurezza alimentare.
SLIDE 20
Le sanzioni
N.B.
Al 1 gennaio 2005 le imprese dovranno aver adottato il
sistema e le procedure di rintracciabilità ed essere in grado di
fornire le garanzie richieste dall’art 18
Il Regolamento 178/02 non stabilisce le sanzioni
per il mancato rispetto delle sue prescrizioni
Saranno emanate, con apposito provvedimento
legislativo, su proposta del Ministero Salute
Quando?
N.B.
non appena le linee guida del Ministero Salute saranno
rese pubbliche con apposita circolare ministeriale
Sono comunque già applicabili le sanzioni previste dalle nome
nazionali a tutela di una corretta gestione dei prodotti alimentari.
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Proposte interpretative per la Distribuzione Moderna