LA LEGISLAZIONE
PSICHIATRICA
IN ITALIA
G.De Plato
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LEGGE 36/1904
“Disposizioni sui manicomi e sugli alienati”
•Requisiti per l’internamento: la follia come
pericolosità e pubblico scandalo
•Ricovero coatto
•Cura e custodia
•Perdita dei diritti civili e iscrizione nel
Casellario Giudiziario.
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LEGGE 36/1904
“Disposizioni sui manicomi e sugli alienati”
Quando una persona era “pericolosa a sé e agli altri o di
pubblico scandalo” e non poteva “essere curata
fuorchè nei manicomi” scattava l’obbligo del
ricovero coatto.
La richiesta di ricovero poteva essere fatta dai parenti, dal
tutore o da chiunque altro cittadino.
Il Ricovero coatto veniva autorizzato in via provvisoria
dal Pretore; il direttore del Manicomio dopo un ricovero
di 30 giorni inviava una relazione e su istanza del
Pubblico Ministero si autorizzava l’internamento.
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LEGGE 431 DEL 18 MARZO 1968
•Riduce le dimensioni degli OO.PP., stabilendo
regole e delimitazioni ben definite: un massimo di
600 posti-letto per O.P., con divisioni dotate di un
numero massimo di 125 p.l.
•Sancisce un rapporto numerico tra personale di
cura e ricoverati: il rapporto non deve essere
inferiore a 1 operatore ogni 4 pazienti ricoverati
•Suggerisce un più specifico intervento
psicologico e psicosociale a favore degli assistiti
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ricoverati in O.P.
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LEGGE 431 DEL 18 MARZO 1968
•Introduce il principio del ricovero volontario come
elemento per rafforzare la qualità dell’osservazione
diagnostica e dell’intervento terapeutico nell’O.P.
•Determina l’abolizione della registrazione
dell’assistito ricoverato in O.P. nel casellario
giudiziario.
•Dispone l’istituzione dei Centri di Igiene Mentale
(CIM), come strutture ambulatoriali di supporto
terapeutico e sociale agli assistiti dimessi dall’O.P. e
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rientrati nel territorio di origine.
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LEGGE 180 DEL 13 MAGGIO 1978
•Dispone il superamento degli OO.PP. con divieto di
utilizzare l’O.P. per nuovi ricoveri.
•Vieta la costruzione di nuovi OO.PP.
•Garantisce la tutela della salute mentale con
l’istituzione dei servizi psichiatrici territoriali, chiamati a
svolgere le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione
dei disturbi mentali
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LEGGE 180 DEL 13 MAGGIO 1978
•Istituisce i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura
(SPDC) all’interno degli ospedali generali, per la cura
volontaria delle persone con disturbi acuti e di quelle
sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)
•Prevede l’organizzazione dei servizi territoriali ed
ospedalieri in “forma dipartimentale” per garantire la
continuità terapeutica e la presa in cura globale
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LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
Universalismo, uguaglianza, solidarietà
Sono i principi fondamentali del SSN.
Tutti i cittadini hanno diritto, in rapporto ai loro bisogni e
non alla loro capacità di pagare, di usufruire di tutti i servizi
compresi nei livelli essenziali di assistenza stabiliti a livello
nazionale (universalismo)
A tutti deve essere garantita pari opportunità di accesso ai
servizi (uguaglianza)
Al finanziamento del SSN concorrono tutti i cittadini in
misura proporzionale al reddito posseduto (solidarietà)
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LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
La riforma sanitaria prevede la distribuzione su tutto il
territorio nazionale di una rete di Unità Sanitarie
Locali (USL), che provvedono alla prevenzione
individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche,
all’assistenza medico-specialistica ed infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, ed all’assistenza ospedaliera
per le malattie fisiche e psichiche.
Viene così sancita la piena integrazione dei servizi
psichiatrici nel complesso dei servizi sanitari e sociali
articolati per unità sanitaria locale e per distretti.
G.De Plato
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LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
Le Unità Sanitarie Locali provvedono ad erogare le
prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e di
medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti.
Ai cittadini è assicurato il diritto di libera scelta del
medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi
dell’organizzazione dei servizi sanitari.
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LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
Art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
volontari ed obbligatori)
•Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
•Possono essere disposti dall’autorità sanitaria nel rispetto della
dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
•Sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di
autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
•Sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove
necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate.
•Devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il
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consenso e la partecipazione da parte
di chi vi è obbligato.
LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
Art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
volontari ed obbligatori)
•L’Unità Sanitaria Locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti
trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di
prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi
e comunità.
•Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto
di comunicare con chi ritenga opportuno.
•Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica
del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il
trattamento sanitario obbligatorio.
•Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci
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giorni.
LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
Art. 34
Stabilisce che l’art. 33 si applichi
anche nei casi di trattamenti
sanitari obbligatori psichiatrici,
equiparando in tal modo i soggetti
affetti da disturbo mentale a quelli
con malattia fisica.
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LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
Art. 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari
e obbligatori per malattia mentale)
•La legge regionale disciplina l’istituzione di servizi a struttura
dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative
relative alla salute mentale.
•Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie
mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali
extraospedalieri.
•Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere
che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se
esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi
siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare
tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
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LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
Art. 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari
e obbligatori per malattia mentale)
•Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell’art. 33 da parte
di un medico della Unità Sanitaria Locale e deve essere motivato in
relazione a quanto previsto nel presente comma.
•Il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in
specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Le strutture
dipartimentali per la salute mentale comprendono i Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e Cura e i Servizi territoriali, al fine di
garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri sono dotati
di posti letto nel numero fissatoG.De
dalPlato
piano sanitario regionale. 15
LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
Art. 35
Stabilisce i requisiti necessari per il TSO in regime di degenza
ospedaliera:
1) Un medico, appartenente alla struttura pubblica o privata,
constatata la presenza delle condizioni previste, formula la
proposta di TSO ospedaliero e la invia al Sindaco;
2) La proposta deve essere convalidata su richiesta del Sindaco
da un altro medico, che deve appartenere ad una struttura
pubblica;
3) Infine, il Sindaco del Comune di residenza o presso cui si
trova la persona, esaminate proposta e convalida, dispone il
ricovero con ordinanza avente carattere di provvedimento
amministrativo diretto alla tutela della salute della persona e
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della collettività.
LEGGE 833 del 23 dicembre 1978
Legge di riforma sanitaria
Art. 64
Inserito tra le norme finali e transitorie, stabilisce:
1) A partire dal 31/12/1980 non possano più effettuarsi ricoveri
negli ospedali psichiatrici;
2) Il divieto di costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare
quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire in questi ultimi
divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o
neuropsichiatriche;
3) L’istituzione nelle Regioni, a partire dall’ 1/1/1979, di servizi
psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali;
4) Fissazione di un tetto massimo di 15 p.l. negli SPDC;
5) La destinazione alle USL G.De
del Plato
personale e dei beni delle 17
istituzioni pubbliche.
ACCERTAMENTO SANITARIO
OBBLIGATORIO (A.S.O.)
E’ uno strumento di carattere eccezionale che
permette di incontrare e visitare la persona nei casi in
cui questa rifiuti un contatto diretto col medico che
sospetta la presenza di gravi alterazioni psichiche,
tali da richiedere urgenti interventi terapeutici.
L’emissione di ordinanza di ASO da parte del
Sindaco avviene sulla base della sola certificazione
medica contenente le motivazioni per cui si richiede
tale provvedimento.
L’ASO per disturbi mentali di norma non avviene in
regime di degenza ospedaliera e non prevede
particolari misure di tutela
giurisdizionale.
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Legge 502 del 1992
( detta anche “Legge De Lorenzo”)
 L’Unità Sanitaria Locale viene trasformata in Azienda e
si configura come ente strumentale della Regione, dotato di
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi
rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle
comunità locali.
 L’AUSL provvede ad assicurare i livelli di assistenza nel
proprio ambito territoriale.
 L’AUSL può assumere la gestione di attività o servizi socioassistenziali per conto degli Enti locali.
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Legge 229 del 1999
(detta anche “Legge Bindi”)
Definisce l’Aziendalizzazione come un processo di
rinnovamento dell’organizzazione e della gestione dei
servizi sanitari al fine di:
•orientare la produzione dei servizi verso le preferenze e
le aspettative dei malati e dei cittadini;
•migliorare qualità ed efficienza;
attraverso:
la trasparenza del sistema;
Plato
possibilità di verifica dei G.De
risultati.
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AUSL
DISTRETTO
DIP. SANITA’
PUBBLICA
G.De Plato
PRESIDIO H
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AUSL
DISTRETTO
DIP. SANITA’
PUBBLICA
PRESIDIO H
G.De Plato
DSM
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DIPARTIMENTO
L’organizzazione dipartimentale
è il modello ordinario di
gestione operativa di tutte le
attività delle Aziende sanitarie.
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DIPARTIMENTO
Struttura organizzativa, costituita dal raggruppamento di
una pluralità di Unità Operative e Moduli Organizzativi,
che assicura la produzione di prestazioni e servizi
assistenziali –centrati sul bisogno della persona,
caratterizzati da elevati livelli di appropriatezza, di
efficacia e di qualità tecnica- l’organizzazione e la
gestione efficiente delle risorse, che promuove il
mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze tecniche e professionali, che garantisce la
partecipazione dell’insieme dei professionisti al processo
decisionale relativo alle scelte strategiche, organizzative
e gestionali finalizzati al miglioramento della qualità dei
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servizi e del rendimento delle risorse disponibili.
DIPARTIMENTO
UNITA’ OPERATIVA
Struttura organizzativa complessa del Dipartimento che
aggrega al suo interno risorse professionali di tipo medico,
infermieristico e tecnico –riconducibili ad un comune
sistema di conoscenze e di competenze definito da una
specifica disciplina specialistica di riferimento- risorse
strutturali e tecnologiche complessivamente finalizzate alla
produzione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, terapia
e riabilitazione….
G.De Plato
25
DIPARTIMENTO
MODULO ORGANIZZATIVO
Struttura organizzativa dell’U.O. o del Dipartimento alla
quale, per ragioni di efficacia, efficienza e qualità del
processo di produzione dell’assistenza, è demandato il
compito di assicurare l’attività di una precisa linea di
produzione chiaramente individuabile –come risultante di
una enucleazione dall’attività complessiva dell’U.O. di
appartenenza o come confluenza di attività con uguale
finalità prodotte da più unità operative del
Dipartimento…..
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DIPARTIMENTO
DIRETTORE
U.O. di
U.O. di
U.O. di
……
……
……
M.O.
M.O.
M.O.
M.O.
M.O.
U.O. di
……
M.O.
M.O.
G.De Plato
27
Progetto Obiettivo “Tutela della
Salute Mentale 1998-2000”
Il Progetto Obiettivo Tutela della Salute
Mentale 1998-2000 costituisce
“adempimento prioritario” previsto dal
Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, che
individua la salute mentale fra le tematiche
ad elevata complessità, per le quali si
ritiene necessaria l’elaborazione di
specifici atti di indirizzo.
G.De Plato
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Progetto Obiettivo “Tutela della
Salute Mentale 1998-2000
Indica tra i principali obiettivi:
a) Promozione della salute mentale nell’intero
ciclo di vita;
b) Prevenzione primaria e secondaria dei
disturbi mentali;
c) Prevenzione terziaria, ovvero riduzione delle
conseguenze disabilitanti attraverso la
ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e
sociale delle persone affette da disturbi mentali.
G.De Plato
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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
DIRETTORE
COMITATO
CONSIGLIO
U.O. DI
PSICHIATRIA
U.O. DI
N.P.E.E
U.O. DI
……
U.O. DI
M.O.
M.O.
M.O.
M.O.
G.De Plato
……
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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
UO DI PSICHIATRIA
La rete dei servizi essenziali costitutivi
dell’ U.O. di Psichiatria:
Centro di Salute Mentale (CSM)
Centro Diurno (CD)
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)
Day Hospital (DH)
Strutture residenziali (SR)
G.De Plato
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UNITA’ OPERATIVA DI PSICHIATRIA
H G
OSPEDALI
PRIVATI
SPDC
CL. PSICH.
UNIVERSITARIE
RESIDENZA
TRATTAMENTO
INTENSIVI
DAY
HOSPITAL
CENTRO SALUTE MENTALE
RESIDENZA
TRATTAMENTO
PROLUNGATO
RESIDENZA
TRATTAMENTO
Socio-riabilit.
CENTRO
DIURNO
DIPARTIMENTO
CURE PRIMARIE
SERVIZI
SOCIALI
COMUNITA’ LOCALE
G.De Plato
Giovanni De Plato - 2001
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Centro di Salute Mentale
E’ la sede organizzativa dell’èquipe degli operatori e la sede del
coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale.
Il CSM svolge:
•Attività di accoglienza, analisi della domanda e attività diagnostica;
•Definizione e attuazione programmi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi personalizzati, con le modalità proprie dell’approccio
integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di “rete” ed
eventualmente anche residenziali, nella strategia della continuità
terapeutica;
•Attività di raccordo con i medici di medicina generale;
•Consulenza specialistica ai servizi “di confine” (Ser.T.), alle strutture
residenziali per anziani e disabili;
•Attività di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza, al fine di
assicurare continuità terapeutica;
G.De Platocontinuo di qualità.
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•Valutazione ai fini del miglioramento
Centro Diurno Psichiatrico
Il CD è una struttura semiresidenziale con funzioni
terapeutico-riabilitative, collocata nel contesto territoriale.
E’ aperto almeno 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana.
E’ dotato di una propria èquipe, eventualmente integrata
da operatori di cooperative sociali e organizzazioni di
volontariato.
Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi
personalizzati, consente di sperimentare e apprendere
abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana
e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo,
anche ai fini dell’inserimento lavorativo.
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Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è l’area di degenza
ospedaliera dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari
ed obbligatori.
Il Servizio esplica attività di consulenza alle altre strutture
ospedaliere;
accoglie casi di urgenza o di crisi nei quali sia inefficace ogni altro
intervento terapeutico a livello territoriale o si renda necessario un
intervento terapeutico intensivo in struttura ospedaliera.
E’ ubicato nel contesto di Aziende Ospedaliere o di Presidi
ospedalieri di Aziende U.S.L o di Policlinici Universitari. Fa parte
del DSM anche quando l’ospedale in cui è ubicato non sia
amministrato dall’Azienda sanitaria di cui il DSM fa parte.
Il SPDC ha un numero non superiore a 16 posti letto.
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Day Hospital
Il DH costituisce un’area di assistenza semiresidenziale per
prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative a breve e
medio termine.
Può essere collocato all’interno dell’ospedale, con un
collegamento funzionale e gestionale con l’SPDC. Può inoltre
essere collocato presso strutture esterne all’ospedale, collegate
con il CSM.
E’ aperto almeno 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana.
Ha funzione di:
•Permettere l’effettuazione coordinata di accertamenti diagnostici
vari e complessi;
•Effettuare interventi farmacologici e psicoterapeuticoriabilitativi;
•Ridurre il ricorso al ricovero vero e proprio o limitarne la durata.
La persona vi accede in base aG.De
programmi
concordati tra gli 36
Plato
operatori del DSM.
Strutture residenziali
Strutture extra-ospedaliere in cui si svolge una parte del
programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo con lo
scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative,
all’interno di specifiche attività riabilitative.
Sono differenziate in base all’intensità e alla durata dell’assistenza
sanitaria (a trattamento intensivo, protratto o socioriabilitativo) e non hanno più di 20 posti letto.
Al fine di prevenire ogni forma di isolamento e di favorire lo
scambio sociale, le SR sono collocate in località urbanizzate e
facilmente accessibili.
L’accesso e la dimissione dei pazienti avvengono in conformità ad
un programma personalizzato concordato e periodicamente
verificato tra operatori del DSM, operatori della SR, pazienti ed
eventuali persone di riferimento.
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