Piano casa della Regione Marche
Le modifiche
L.R. n. 22 del 8 Ottobre 2009 modificata dalla L.R. 19 del 2010
INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA’ EDILIZIE AL
FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE
L’OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E
PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE - SINTESI PIANO
– CASA REGIONE MARCHE -
Febbraio 2011
Arch. Rodolfo Novelli
SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE CHE LA L.R. 21
DICEMBRE 2010, N. 19, HA APPORTATO ALLA L.R. 22/09
Ampliamento (art. 1)
- viene eliminato il limite massimo di ampliamento di 200 mc per gli
edifici residenziali, che rimane soltanto per quelli che si trovano in zona
agricola;
- si specifica che l’ampliamento degli edifici residenziali non può
comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a
quelle preesistenti;
- per l’ampliamento degli edifici non residenziali viene eliminata la
necessità della motivazione relativa alle esigenze produttive;
- si elimina la necessità del piano di recupero quando ad un edificio
principale viene “accorpato” un solo annesso avente una superficie
non superiore a 70 mq;
- si precisa che l’accorpamento degli annessi all’edificio principale è
cumulabile con un intervento di ampliamento di questo;
- vengono eliminati i limiti massimi di ampliamento di 400 e 100 mq per
gli edifici non residenziali;
FINALITA’
Il Piano della Regione Marche, integrato e modificato
dalla legge regionale 19 del 2010 si basa su due linee
direttrici principali e cioè ampliamenti e demolizioni con
successiva ricostruzione con eventuale ampliamento
degli
edifici
residenziali
e
non
residenziali.
La legge di fatto è un piano per l’edilizia.
AMPLIAMENTO:
1) EDIFICI RESIDENZIALI
- 20% della volumetria esistente (per quelli che si trovano in zona agricola
non superiore a 200 mc);
- per edifici con superficie inferiore a 80 mq, ampliamento fino a 95 mq;
- l’ampliamento non può comportare un aumento superiore ad una unità
immobiliare rispetto a quelle esistenti.
2) EDIFICI NON RESIDENZIALI
20% della superficie utile lorda (SUL) anche se comporta un incremento
dell’altezza, se ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale,
artigianale, direzionale, commerciale e agricola (l’incremento
dell’altezza è in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani
urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali);
20% della volumetria esistente, se ubicati in zone territoriali omogenee
diverse, purchè conformi alla destinazione di zona ai sensi del PRG.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE
Edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950:
ampliamento condizionato alla non alterazione della tipologia
edilizia e delle caratteristiche architettoniche.
Accorpamento: per gli edifici ubicati in zona agricola che non
presentano le caratteristiche di cui all’art. 15, comma 2, della L.R.
n. 13/1990, previa approvazione di un Piano di recupero,
possibilità di accorpamento all’edificio principale della volumetria
degli accessori di pertinenza per una superficie massima di 70 mq,
anche mediante mutamento della loro destinazione d’uso. Il Piano
di recupero non è necessario quando l’accorpamento riguarda la
volumetria di un solo accessorio di pertinenza con superficie
massima di 70 mq. L’accorpamento è cumulabile con
l’ampliamento di cui all’art. 1, comma 1, della legge.
L’ampliamento può essere realizzato anche in assenza della
modifica della sagoma dello edificio.
FINALITA’ AMPLIAMENTI
•
miglioramento del comportamento energetico, secondo quanto
stabilito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
STANDARD
•
ampliamenti consentiti purchè prevedano il mantenimento della
destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti
urbanistici e garantiscano il rispetto degli standard urbanistici di cui
all’art. 3 del DM 1444/1968;
•
qualora sia accertata dal Comune l’impossibilità di reperire la quantità
minima di aree da destinare agli standard e non sia possibile
soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, chi propone l’intervento si
deve obbligare a corrispondere al Comune una somma pari al valore di
mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbe dovuto
cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
1) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI
• demolizione anche integrale e loro ricostruzione, con esclusione di
quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895;
• ammessa la ricomposizione planovolumetrica anche con forme
architettoniche diverse da quelle preesistenti e con possibile modifica
dell’area di sedime, nell’ambito del lotto originario, e della sagoma (nelle
zone agricole il nuovo edificio deve essere realizzato entro un raggio di
100 metri dall’area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione
deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie
storiche);
• è possibile demolire e ricostruire anche edifici residenziali che si
trovano nei centri storici (zone A), a condizione che siano stati costruiti
dopo il 1° gennaio 1950, presentino caratteristiche architettoniche,
storiche, paesaggistiche e ambientali non coerenti con il contesto in cui
si trovano e vengano ricostruiti, in base ad un piano particolareggiato di
recupero approvato dal Comune,nel rispetto del tipo edilizio e delle
caratteristiche storiche e architettoniche degli altri edifici della zona;
•
mantenimento della destinazione d’uso in atto o la sua modifica
conformemente agli strumenti urbanistici in vigore;
•
•
•
nella ricostruzione possibilità di ampliamento:
a) fino al 30% della volumetria da demolire, se si ottiene un aumento
del 15 per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai
parametri fissati dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59;
b) fino al 40% della volumetria da demolire, se si raggiunge il
punteggio 2 della versione sintetica del protocollo Itaca Marche.
2) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI NON RESIDENZIALI
• demolizione anche integrale e loro ricostruzione, con possibilità di
ampliamento:
1) se si trovano nelle zone omogenee con destinazione industriale,
artigianale, direzionale, commerciale e agricola:
a) fino al 30% della superficie utile lorda da demolire, se si ottiene un
aumento del 15 per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto
ai parametri fissati dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59;
b) fino al 40% della superficie utile lorda da demolire, se si raggiunge il
punteggio 2 della versione sintetica del protocollo Itaca Marche.
2) se si trovano in altre zone omogenee:
a) come per gli edifici residenziali.
• possibilità di mutamento della destinazione d’uso soltanto per
quelli ubicati nelle zone B o C di cui al DM 1444/1968 non più
utilizzati prima del 1° gennaio 2007 a condizione che esso sia
compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti
urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui
all’art. 3 del DM 1444/1968 oppure l’intervento rientri in un
programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della L.R. 23
febbraio 2005, n. 16.
FINALITA’ DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTI
• conformità con la normativa antisismica e miglioramento della
sostenibilità energetico-ambientale attraverso il
raggiungimento dell’aumento percentuale dei parametri statali
e regionali in materia collegati agli aumenti volumetrici
realizzabili.
STANDARD
• si applica quello previsto per gli edifici residenziali
RECUPERO DEI SOTTOTETTI
- Viene introdotto un nuovo articolo ( 1bis ) per favorire il recupero dei
sottotetti degli edifici a fini abitativi, anche nei centri storici (zone A);
- a tal fine si stabilisce che l’altezza media degli spazi ad uso abitativo non
deve essere inferiore a m 2,40, ridotta a m. 2,20 per gli spazi accessori e di
servizio;
- nei centri storici non si possono, a tale scopo , modificare le altezze di
colmo e di gronda nonché le linee di pendenza delle falde ma si possono
aprire finestre, abbaini e lucernari per aumentare la necessaria
aeroilluminazione;
- nelle altre zone si può invece intervenire sulle altezze di colmo e di gronda
e sulle modifiche delle falde, se ciò è possibile;
- viene data la definizione di “sottotetto” e si stabilisce che per calcolare le
altezze degli edifici e delle fronti, il volume e l’altezza media del piano
sottotetto si deve fare riferimento al solo art. 13 del RET.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
- si stabilisce che le disposizioni della legge possono essere applicate non
soltanto agli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 2008, ma anche a
quelli che alla stessa data erano in corso di ristrutturazione;
- si precisa che gli ampliamenti volumetrici previsti dalla legge possono
essere realizzati in aggiunta agli eventuali ampliamenti previsti dagli
strumenti urbanistici generali dei comuni e non ancora utilizzati dagli
aventi diritto;
- Nei centri storici possono essere recuperati i sottotetti a fini abitativi, sia
pure con i limiti sopra indicati, e possono essere abbattuti e ricostruiti, in
base a piano di recupero, gli edifici “incoerenti” con il contesto in cui si
trovano;
- E’ stato eliminato il divieto di applicazione della legge nelle aree di
versante in dissesto P2 ai sensi del PAI;
- Nelle aree inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni è
possibile applicare la legge in quelle zone in cui i procedimenti di
mitigazione del rischio sono stati realizzati nonché per gli interventi di
ampliamento che non prevedono attacchi a terra e il cui piano base è
collocato di almeno 50 cm al di sopra del livello stimato di piena;
- Negli ambiti di tutela integrale ai sensi del PPAR o delle disposizioni dei
PRG ad esso adeguati sono ammessi gli interventi di ampliamento e gli
interventi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento fino al
20% del volume da demolire.In tal caso il nuovo edificio deve occupare
almeno la metà dell’area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione
deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche;
- Nelle zone dei parchi e delle riserve naturali di cui alle lettere a),b) e c)
dell’art. 12 della legge n. 394/1991, sono possibili interventi di ampliamento
o di demolizione e ricostruzione con ampliamento sugli immobili per i quali
i piani dei parchi prevedono interventi di recupero tramite ristrutturazione
edilizia o demolizione e ricostruzione, ma l’ampliamento previsto dalla
legge non si somma con quello consentito da detti piani;
- Si può applicare la legge sulle aree inedificabili ai sensi dell’atto
unilaterale d’obbligo previsto dall’art. 14, comma 1, della L.R. n. 13/1990
quando si costruisce un nuovo edificio residenziale rurale in zona agricola;
CONTROLLI E SANZIONI
Gli accertamenti e le ispezioni a campione che potranno essere effettuati
fino a cinque anni dopo la conclusione dei lavori dovranno riguardare
almeno il 3 per cento degli edifici oggetto degli interventi previsti dalla
legge, con priorità per quelli che hanno un volume superiore a 5.000 metri
cubi;
Infine il termine ultimo per la presentazione delle domande o per la
presentazione dei piani di recupero necessari per l’esecuzione di
determinati interventi è stato spostato al 30 giugno 2012.
DEROGHE
• Interventi in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei
piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali
relativamente a altezze, densità edilizia e gli altri parametri
urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l’atto di cui
all’art.9, comma 1, volumetrie e numero dei piani.
• Restano comunque fermi i limiti inderogabili di altezza e
distacchi tra fabbricati stabiliti dal DM 1444/68, ivi inclusi quelli
stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’art.8, primo
comma, numero 4 del DM 1444/68 (Altezze).
• Si applica per quanto riguarda distanze tra fabbricati e altezze
e di protezione del nastro stradale quanto previsto dall’art.11
del D.Lgs. 30 maggio 2008 n.115 (Energia) e alla L.R. 17 giugno
2008 ( Edilizia sostenibile).
• Gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici, di cui alla
presente legge, sono alternativi e non comulabili con quelli
previsti dalle suddette normative.
• Si applicano le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e
antisismica. Nella fascia di rispetto stradale, no avanzamento
sul fronte stradale.
• Gli interventi previsti dalla legge comportano anche la deroga
di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla L.R. n.
13/1990, fatta eccezione per l’altezza massima degli edifici in
relazione alla loro destinazione d’uso e per le distanze che
devono essere osservate dagli allevamenti di tipo industriale;
• Gli ampliamenti previsti dalla legge possono essere realizzati in
aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti
dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora
utilizzati dagli aventi diritto.
CASI PARTICOLARI
• Gli interventi non sono cumulabili – Chi usufruisce della legge
di uno degli interventi, non ne può ulteriormente usufruire - Per
gli edifici costituiti da più unità immobiliari, gli interventi sono
consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano la
comproprietà o il condominio
INTERVENTI RELATIVI A EDIFICI COMMERCIALI – TURISTICO –RICETTIVO
• - Incremento volumetrico disciplinato dall’art.19 lella L.R.
9/2006 per le strutture ricettive ricadenti nell’ambito di
applicazione della stessa legge (Turismo).Possibilità di
redazione dei Piani Attuativi anche di iniziativa privata.
• - 35% di ampliamento rispetto al volume preesistente per le
strutture ricettive alberghiere, nel caso di ristrutturazione
edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo
le procedure di cui all’art.19 della L.R. n.9/2006
COMMERCIALE
• Non applicazione delle norme della legge agli edifici
commerciali quando queste comportano una deroga alle
prescrizioni di cui alla L.R. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo
unico in materia di commercio) circa i limiti dimensionali delle
strutture di vendita e la dotazione minima dei parcheggi.
NON AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI (Art.4,comma 5)
- nelle zone A (centri storici), fatti salvi gli interventi di recupero dei sottotetti a
fini abitativi , del possibile abbattimento e ricostruzione degli edifici fuori
contesto e degli interventi su sedi della regione ed enti locali, scuole e
impianti sportivi pubblici;
- nelle aree inondabili e in dissesto dei versanti P3 e P4 e valanghe a rischio
molto elevato R4 ai sensi del PAI; negli altri casi individuati dai Piani
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei fiumi Marecchia-Conca,
Tronto e Tevere (tuttavia nelle aree inondabili con piene con tempi di ritorno
fino a 200 anni individuate dai vari piani stralcio di bacino sono ammessi gli
interventi di ampliamento ricadenti nelle zone urbanistiche dove gli
interventi di mitigazione del rischio sono stati già realizzati, nonché gli
ampliamenti che non prevedono attacchi a terra e nei quali il piano base è
collocato di 50 cm al di sopra del livello stimato di una nuova piena);
- sugli immobili che si trovano nelle zone di cui alle lettere a), b), c) del comma
2 dell’art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394 di disciplina dei Parchi e
delle Riserve naturali, fatta eccezione per quelli per i quali i piani dei parchi
già prevedono interventi di recupero mediante demolizione e ricostruzione
o ristrutturazione edilizia. In tal caso l’ampliamento consentito dalla legge
non si somma con quello previsto da tali piani;
- sulle aree inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento
amministrativo, per contratto o per atto d’obbligo unilaterale (fa eccezione
l’atto d’obbligo previsto dall’art. 14, comma 1, della L.R. n. 13/1990 per la
realizzazione di nuove residenze coloniche in zona agricola).- per gli edifici
privati che sorgono su aree demaniali o vincolate a uso pubblico e per gli
edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono;
- per gli edifici censiti ai sensi degli artt. 40 e 15, comma 3, delle NTA del
PPAR, nonché dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 13/1990, sottoposti a
restauro e risanamento conservativo. Per i Comuni privi di PRG adeguato al
PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895 (si
tenga presente che per questi sono comunque vietati gli interventi di
demolizione e ricostruzione con ampliamento, ai sensi dell’art. 2 ).
LIMITI AGLI INTERVENTI
Nelle aree di tutela integrale ai sensi del PPAR o dei PRG ad esso adeguati
sono ammessi gli interventi di ampliamento e gli interventi di demolizione e
ricostruzione con i limiti di ampliamento stabiliti dall’art. 1 (nel caso di
demolizione e ricostruzione il nuovo edificio deve occupare almeno la metà
dell’area di sedime di quello preesistente e deve essere ricostruito secondo
il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche);
Per gli immobili aventi valore storico e paesaggistico, disciplinati dal D.Lgs.
n. 42/2004, è fatto salvo quanto da questo stabilito.
INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE
• Interventi consentiti sulle opere pubbliche o di pubblica
utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale
pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della
Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio
sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e
valorizzazioni di cui all’art.58 del DM 25 giugno 2008
n.112, con possibilità di mutamento della destinazione
d’uso.
• ampliamento fino al 50% della volumetria esistente previo
accordo di programma tra ERAP ed i Comuni
• gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e
degli Enti locali, agli asili nido, alle scuole di ogni ordine
e grado, agli impianti sportivi di base o polivalenti di
proprietà pubblica e aperti al pubblico, sono consentiti
anche nei centri storici e nelle aree soggette a tutela
integrale ai sensi del PPAR o dei PRG a questo adeguati.
RIDUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
• Ampliamenti: contributo pari al al solo ampliamento ridotto del
20%.
• Demolizioni e ricostruzioni: contributo determinato in ragione
dell’80% per la parte eseguita in ampliamento e 20% per la
parte ricostruita.
• La riduzione del contributo di costruzione non si applica ai casi
di mutamento della destinazione d’uso negli edifici non
residenziali di cui all’art.2 comma 2.
• Contributo non dovuto qualora gli interventi di demolizione e
ricostruzione comportano l’accessibilità totale dell’unità
immobiliare ai fini del superamento delle barriere
architettoniche.
CONTRATTI DEI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA
Dell’originario articolo è rimasta vigente soltanto la lettera c) del
comma 1 che impone alle stazioni appaltanti, per la stima degli
importi da porre a base della procedura, di utilizzare i propri
prezzari e, in mancanza, il prezzario regionale vigenti al momento
dell’avvio della procedura.
PROCEDIMENTO - COMPITI DEL PROFESSIONISTA DOMANDA
FASE PROGETTUALE
Le procedure rimangono invariate, rispetto a quelle ordinarie disciplinate
dal D.P.R. n. 380/2001, per la richiesta del titolo abilitativo edilizio.
Deve essere ulteriormente allegata alla domanda una relazione che
asseveri il miglioramento dell’efficienza energetica, l’uso di fonti
rinnovabili e la sicurezza antisismica.
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Attestazione, con la comunicazione dell’ultimazione dei lavori,
dell’utilizzo delle tecniche costruttive e del rispetto delle condizioni
riportate nella relazione di asseveramento di cui sopra, nonché del
rispetto della vigente normativa, statale e regionale, in materia di
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Gli interessati possono presentare la domanda di rilascio del permesso di
costruire o di D.I.A. o gli strumenti di iniziativa privata necessari per la
realizzazione degli interventi previsti dalla legge (piano di recupero per
“accorpamento” o per l’abbattimento e ricostruzione di un edificio
“incoerente” nel centro storico) dopo il termine concesso ai Comuni
per l’integrazione delle loro delibere (45 giorni) e fino al 30 giugno
2012.
COMPITI DEI COMUNI
• - Possibilità di incremento dei diritti di segreteria in
misura non superiore al 100%.
• - Destinazione di contributi di costruzione agli
interventi di messa in sicurezza degli edifici
scolastici ai sensi dell’art.6 comma 3.
• - Entro 45 giorni (termine perentorio) dall’entrata in
vigore della legge, possibilità di limitarne
l’applicabilità in relazione a determinati immobili o
zone del proprio territorio
VIGILANZA E SANZIONI
• oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, la Giunta
regionale dispone semestralmente in collaborazione con i
Comuni accertamenti e ispezioni a campione su almeno il 3 per
cento degli edifici oggetto degli interventi edilizi previsti dalla
legge, con priorità per quelli che hanno un volume superiore a
5.000 metri cubi, e sui livelli di efficienza raggiunti. I controlli
possono svolgersi entro cinque anni dalla data di conclusione
dei lavori;
• Il mancato riscontro di quanto attestato, comporta l’irrogazione
di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del
valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dei
maggiori volumi o delle maggiori altezze, nonché
l’annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione,
oltre a quanto prevede il DPR 380/01 (Testo unico edilizia).
- viene eliminata la necessità della convenzione o dell’atto
d’obbligo unilaterale per la corresponsione al comune delle
somme sostitutive della mancata cessione di aree a standard;
- si specifica che l’ampliamento può avvenire anche senza
modificare la sagoma dell’edificio.
Demolizione e ricostruzione (art. 2)
è stato interamente riscritto dalla nuova legge.
- Vengono esclusi dagli interventi di demolizione e ricostruzione
gli edifici residenziali nelle zone agricole che sono presenti nelle
carte IGM 1892/1895;
- Si specifica che la ricostruzione può avvenire con ricomposizione
planivolumetrica e forme architettoniche diverse da quelle
preesistenti e con eventuale spostamento dell’area di sedime
dell’edificio. Nelle zone agricole la nuova area di sedime non può
distanziarsi più di 100 metri da quella preesistente;
- Nelle zone agricole la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo
edilizio e le caratteristiche storiche dell’edificio preesistente;
- La precedente unica percentuale di ampliamento nei limiti del 35
per cento della volumetria preesistente da demolire, sulla base dei
punteggi della versione sintetica del protocollo ITACA-MARCHE, è
stata sostituita da una duplice possibilità: ampliamento fino al 30
per cento, se si ottiene un aumento del 15 per cento dell’efficienza
energetica dell’edificio rispetto ai parametri del D.Lgs. 192/2005;
ampliamento fino al 40 per cento se si raggiunge il punteggio 2
della versione sintetica del protocollo ITACA-MARCHE;
- Si stabilisce che nei centri storici (zone A) possono essere
abbattuti e ricostruiti con eventuale ampliamento gli edifici
residenziali che non sono coerenti con il contesto storico e
architettonico della zona, sulla base di piano particolareggiato di
recupero;
- Le percentuali di ampliamento degli edifici non residenziali che si
trovano in zone B o C sono identiche a quelle degli edifici
residenziali;
- Per gli edifici non residenziali che si trovano nelle altre zone il
parametro di riferimento è la superficie utile lorda (SUL) e non il
volume.
APPLICAZIONE DELLA L.R. 22/09, COME MODIFICATA ED INTEGRATA
DALLA L.R. 19/10, NELLE VARIE ZONE OMOGENEE DEL TERRITORIO
COMUNALE
ZONA “A”
- ampliamento dei fabbricati residenziali per il recupero dei sottotetti a fini
abitativi, senza modifica delle altezze di colmo e di gronda nonché delle
linee di pendenza delle falde, ma con possibilità di aprire finestre, realizzare
abbaini e lucernari, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifi
ci (art. 1-bis);
demolizione e ricostruzione, con eventuale ampliamento,degli edifici
residenziali, realizzati successivamente al 1° gennaio 1950 che presentino
caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche e ambientali non
coerenti con il contesto storico e architettonico della zona, sulla base di
piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune (art. 2, comma
3);
- ampliamento e demolizione e ricostruzione, con eventuale ampliamento,
delle sedi istituzionali della Regione e degli Enti locali, degli asili nido, delle
scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi di base e polivalenti di
proprietà pubblica, in uso ad una o più scuole, anche aperti al pubblico (art.
3, comma 3);
ZONA “B”
Edifici residenziali:
ampliamento nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o
per ogni singola unità immobiliare, con un aumento non superiore ad una
unità immobiliare rispetto a quelle esistenti, con possibilità di modificare la
destinazione d’uso conformemente agli strumenti urbanistici in vigore (art. 1,
commi 1 e 8);
per gli edifici aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq., l’ampliamento
è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista dall’art.
16, comma 3, della legge n. 457/1978 (art. 1, comma 2);
ampliamento per recupero dei sottotetti a fini abitativi, con possibilità di
modificare le altezze di colmo e di gronda, le linee di pendenza delle falde,
nonché di aprire finestre, lucernai e abbaini, nel rispetto dei caratteri formali e
strutturali degli edifici (art. 1-bis);
demolizione, anche integrale, e ricostruzione, con ampliamento fino al 30 o al 40
per cento della volumetria esistente da demolire,anche con forme
architettoniche diverse da quelle preesistenti e con possibilità di modica
dell’area di sedime, nonché con possibilità di mutare la destinazione d’uso
conformemente agli strumenti urbanistici in vigore (art. 2, commi 1 e 2);
Edifici non residenziali:
ampliamento nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente,
anche con possibilità di aumentare l’altezza in deroga ai regolamenti
edilizi ed alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e con
possibilità di modificare la destinazione d’uso conformemente agli
strumenti urbanistici in vigore (art. 1, commi 4 e 8);
demolizione, anche integrale, e ricostruzione con ampliamento fino al
30 o al 40 per cento della volumetria esistente da demolire,anche
con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti. Per quelli
non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007 è possibile modificare
la destinazione d’uso conformemente alla destinazione di zona
prevista dai vigenti strumenti urbanistici (art. 2, commi 4 e 6);
Edifici pubblici:
per gli edifici destinati ad opere pubbliche o di pubblica utilità, per gli
edifici di E.R.P., per gli immobili di proprietà della Regione, degli Enti
locali, delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della L. 133/2008,
per le sedi istituzionali della Regione e degli Enti locali, per gli asili
nido, per le scuole di ogni ordine e grado e per gli impianti sportivi
di proprietà pubblica e aperti al pubblico, ampliamento e
demolizione e ricostruzione con ampliamento, come per gli edifici
residenziali e non residenziali (art. 3);
ZONA “C”
Edifici residenziali:
medesimi interventi ammessi nella zona “B”;
Edifici non residenziali:
medesimi interventi ammessi nella zona “B”;
Edifici pubblici:
medesimi interventi ammessi nella zona “B”.
ZONA “D”
Edifici residenziali:
medesimi interventi ammessi nelle zone “B” e “C”;
Edifici non residenziali:
ampliamento nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda
(SUL), anche con aumento dell’altezza in deroga ai regolamenti
edilizi ed agli strumenti urbanistici comunali, con la possibilità di
modificare la destinazione d’uso conformemente agli strumenti
urbanistici in vigore (art. 1, commi 3 e 8);
demolizione anche integrale e ricostruzione, con eventuale
ampliamento del 30 o del 40 per cento della superficie utile lorda da
demolire, anche con forme architettoniche diverse da quelle
preesistenti, senza possibilità di mutare la destinazione d’uso (art.
2, commi 4 e 5);
Edifici pubblici:
medesimi interventi ammessi nelle zone “B” e “C”.
ZONA “E”
Edifici residenziali:
medesimi interventi ammessi nelle zone “B”, “C” e “D”, con i seguenti limiti e
condizioni:
- ampliamento massimo complessivo di 200 mc (art. 1, comma 1-bis);
- per quelli costruiti prima del 1950 l’ampliamento non deve alterare il tipo edilizio
e le caratteristiche architettoniche (art. 1, comma 5);
- non possono essere demoliti e ricostruiti gli edifici residenziali presenti nella
cartografia IGM 1892/1895 (art. 2, comma l);
qualora, nell’intervento di demolizione e ricostruzione, venga modificata l’area di
sedime, il nuovo edificio deve sorgere entro un raggio di 100 metri dall’area di
sedime di quello preesistente (art. 2, comma 1);
possibilità di accorpare all’edificio principale la volumetria degli accessori di
pertinenza per una superficie massima di 70 mq, in base a piano di recupero.
Il piano di recupero non è necessario se si accorpa un solo accessorio avente
una superficie non superiore a 70 mq (art. 1, comma 6);
Edifici non residenziali:
medesimi interventi ammessi nelle zone “D”;
Edifici pubblici:
- medesimi interventi ammessi nelle zone “B”, “C” e “D”. Se trattasi di edifici
residenziali, incontrano gli stessi limiti e condizioni sopra indicati
ZONA “F” (non espressamente citata dalla legge)
Edifici residenziali:
medesimi interventi ammessi nelle zone “D”;
Edifici non residenziali:
medesimi interventi ammessi nelle zone “D”;
Edifici pubblici:
medesimi interventi ammessi nelle zone “D”.
OCCORRE FARE RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO DALL’ART.
4, COMMI 5 E SEGUENTI, PER I LIMITI E LE CONDIZIONI CUI
SONO SOTTOPOSTI I SINGOLI INTERVENTI DI CUI AGLI
ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE QUANDO RICADONO IN AMBITI
SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL PPAR O DEI PRG
ADEGUATI, DEL PAI O DEI PIANI DEI PARCHI.
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Edifici residenziali - Collegio dei geometri della provincia di Pesaro