IL BILANCIO D’ ESERCIZIO
Le novità introdotte
dalla riforma del diritto societario
Presentazione a cura di
Giovanni Frisenda
Alessandro Rizzo
BILANCIO D’ ESERCIZIO
art. 2423 cod. civ.
Il
bilancio
d’esercizio
è
il
fondamentale documento contabile
che
rappresenta
patrimoniale
dell’impresa
periodo
la
e
al
situazione
finanziaria
termine
di
un
amministrativo
e
il
risultato economico.
FINALITÁ DEL BILANCIO D’ ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio è il principale
mezzo di conoscenza della realtà
aziendale e costituisce uno dei
fondamentali
strumenti
di
informazione e di comunicazione
per l’impresa in funzionamento.
CARATTERE GENERALE DEL
BILANCIO D’ ESERCIZIO
Deve essere un prospetto di
sintesi,
idoneo
a
soddisfare
contemporaneamente le esigenze
informative:
 comuni
a tutti gli utilizzatori
destinatari;
 proprie di ciascun utilizzatore.
I SOGGETTI PORTATORI DI
INTERESSI VERSO L’IMPRESA

Investitori (soci)

Lavoratori dipendenti

Finanziatori

Fornitori

Clienti

Fisco

Governo ed enti pubblici
LE NORME DEL CODICE CIVILE
Titolo V del Libro V Delle Società



Testo originario del 1942
D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, Attuazione delle
direttive n. 78/660 CEE e n. 83/349/CEE in
materia societaria , relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge
26 marzo 1990, n. 69
D.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, Riforma organica
della disciplina delle società di capitali e società
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366
EFFETTI DELLA RIFORMA SOCIETARIA
SUL BILANCIO D’ ESERCIZIO
Il D.lgs
della
17 gennaio 2003, n. 6, attuativo
riforma
del
diritto
societario,
ha
profondamente rinnovato la disciplina in
tema di redazione del bilancio d’esercizio
contenuta nel codice civile, introducendo
importanti novità sui bilanci di esercizio.
LE NOVITÁ
La nuova normativa ha introdotto alcune
modifiche alla struttura dei due schemi di
bilancio
(Stato
patrimoniale
e
Conto
economico), introducendo nuove poste di
bilancio
o
una
diversa
articolazione
di
alcune già esistenti. Al tempo stesso,
la
Nota integrativa si arricchisce di nuove
informazioni.
ELIMINAZIONE
DELLE INTERFERENZE FISCALI


La modifica più significativa introdotta
dalla
riforma
è
costituita
dalla
eliminazione delle interferenze fiscali
sul bilancio di esercizio.
Ne discendono:
il divieto d’inquinamento del bilancio
con rettifiche di carattere tributario, prive
di giustificazione civilistica;
l’obbligo
di
disinquinamento
del
bilancio
delle
interferenze
fiscali
pregresse.
LE PARTI DEL BILANCIO D’ ESERCIZIO
BILANCIO D’ ESERCIZIO
STATO
PATRIMONIALE
INDICAZIONE DI:
• ATTIVITÁ
• PASSIVITÁ
• PATRIMONIO NETTO
CONTO
ECONOMICO
INDICAZIONE DI:
• RICAVI/PROVENTI
• COSTI/ONERI
• RISULTATO ECONOMICO
NOTA
INTEGRATIVA
INFORMAZIONI SU:
• VOCI DELLO S.P.
• VOCI DEL C.E.
VINCOLI DI REDAZIONE DEL
BILANCIO D’ ESERCIZIO


Vincoli
tecnico-contabili:
circolari
ASSONIME, principi contabili nazionali e
principi contabili internazionali (IASIFRS)
Vincoli giuridici: Codice civile, Decreti
legislativi, regolamenti di esecuzione e
giurisprudenza
I PRINCIPI CONTABILI
I principi contabili nazionali e i principi
internazionali dello IASB (International
Accounting
Standards
Board)
si
affiancano ai postulati di redazione del
bilancio, interpretando la normativa in
chiave
maggiormente
tecnica
e
integrandola affinché il bilancio possa
raggiungere le proprie finalità.
GLI OBIETTIVI DEI PRINCIPI CONTABILI



Individuano i fatti di gestione da
registrare
Fissano le modalità di contabilizzazione
degli eventi aziendali
Interpretano e integrano i
criteri di
valutazione e i criteri di esposizione dei
valori nello schema di bilancio
LA PIRAMIDE NORMATIVA
art.
2423
art.
2423 bis
art. 2426
Clausola generale
Principi di redazione
Criteri di valutazione
I PRINCIPI GENERALI
art. 2423 - bis

PRUDENZA

CONTINUITÁ AZIENDALE

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

COMPETENZA

VALUTAZIONE SEPARATA ELEMENTI ETEROGENEI

COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
I CRITERI DI VALUTAZIONE
art. 2426
Uno dei criteri fondamentali per le
valutazioni di bilancio è il criterio del
costo.
In base a tale criterio, gli elementi esposti
in bilancio vengono contabilizzati al costo
di acquisto o di produzione, che
comprende, rispettivamente, tutti gli
oneri sostenuti per l’acquisizione dei beni
e per la loro diretta produzione.
STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO
art. 2423 - ter

SCHEMA OBBLIGATORIO (struttura rigida)

CONTENUTO MINIMO (voci con numeri arabi)

POSSIBILITÁ ULTERIORE SUDDIVISIONE

OBBLIGO AGGIUNTA VOCI CON NUMERI ARABI


INDICAZIONE IMPORTI ANNO PRECEDENTE (stati
comparati)
DIVIETO COMPENSAZIONE DI PARTITE
AGGREGAZIONI DELLE
POSTE DI BILANCIO
B. Immobilizzazioni
Macro classe
III. Immobilizzazioni
finanziarie
Classe
1. Partecipazioni in:
Voce
a. Imprese controllate
Sotto voce
LO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE
art. 2424
ATTIVO
PASSIVO
A. Crediti v/soci per versamenti
ancora dovuti
B. Immobilizzazioni
C. Attivo circolante
……………………….
II. Crediti
4. bis) crediti tributari (*)
4. ter) imposte anticipate (*)
D. Ratei e risconti
A. Patrimonio netto
B. Fondi per rischi e oneri
………………………….
2. per imposte, anche differite
C. Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato
D. Debiti
……………………….
3. debiti v/soci per
finanziamenti (*)
E. Ratei e risconti
(*) nuove voci
(*) nuove voci
LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
art. 2425
=
±
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA (gestione della produzione)
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
…………………………………………………
17. bis) utili perdite su cambi (*)
=
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
-
23. imposte sul reddito d’esercizio, correnti,differite e anticipate (*)
±
±
=
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
______________________________________________
(*) nuove voci
LE NUOVE POSTE DI BILANCIO
Le modifiche apportate alle voci di
bilancio non intaccano la struttura
fondamentale dello stesso, ma riguardano
solo
adattamenti
e
integrazioni
relative
ad
alcune
voci;
i
raggruppamenti maggiori, identificati da
lettere alfabetiche maiuscole e da numeri
romani, rimangono invariati, siano essi
nello Stato patrimoniale o nel Conto
economico. Le novità più rilevanti
riguardano alcune voci a contenuto
fiscale.
STATO PATRIMONIALE
La macro classe B) dell’Attivo, Immobilizzazioni, è stata
integrata con la richiesta della separata indicazione di
quelle concesse in locazione finanziaria.
Per evidenziare il fenomeno della fiscalità differita nella
classe II.Crediti sono state inserite le voci:crediti tributari
e imposte anticipate; mentre nel passivo la voce fondi per
imposte comprende anche quelle differite (B. 2).
La macro classe D) del Passivo è stata invece arricchita di
una nuova voce: Debiti verso soci per finanziamenti, che
ha assunto il numero 3, in precedenza riservato ai Debiti
verso banche. Per tale motivo vi è stato uno slittamento
dei numeri di tutte le altre voci, che attualmente risultano
in totale quattordici.
CONTO ECONOMICO
Il raggruppamento C. Proventi e oneri finanziari è stato
arricchito di una voce precedentemente non prevista,
denominata Utile e perdite su cambi, alla quale però
non è stata riservata una numerazione autonoma: il
numero che la identifica è il 17. bis).
La denominazione della voce 22 è stata modificata in
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate.
L’ utile (perdita) dell’esercizio è ora identificato dal
numero 23, in maniera da non lasciare scoperti i
numeri 23-24-25, rimasti tali a seguito della
soppressione di alcune voci previste nella struttura
originaria del 1991.
LE NUOVE INFORMAZIONI IN
NOTA INTEGRATIVA
art. 2427
OGGETTO
n. 3 bis
Applicazione del criterio del fair value alle immobilizzazioni
n. 6
Crediti: rischi paese
n. 6- bis
Cambi valutari
n. 6 - ter
Pronti contro termine
n. 4 e n. 7- bis
Voci di patrimonio netto
n. 14
Imposte differite e anticipate
n. 19
Strumenti finanziari
n. 19- bis
Finanziamenti effettuati dai soci
n. 20
Patrimoni separati
n. 21
Finanziamenti destinati a uno specifico affare
n. 22
Leasing
art. 2427- bis
(dal 2005)
Strumenti finanziari derivati (sono inclusi quelli collegati a merci che
conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla
liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari)
art. 2497- bis
comma 4
Società soggette ad attività di direzione e coordinamento
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Il bilancio di esercizio